COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 20.9.2019
COM(2019) 424 final
ALLEGATO
della
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato per le regole in materia di origine istituito dall'accordo relativo alle regole in materia di origine (OMC-GATT 1994), allegato all'atto finale firmato a Marrakech
il 15 aprile 1994
Rafforzare la trasparenza nelle norme di origine non preferenziali
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I membri dell'Organizzazione mondiale del commercio,
desiderosi di assicurare che le regole in materia di origine non diano origine di per se stesse ad effetti di restrizione, di distorsione o di grave disturbo degli scambi internazionali;
desiderosi di assicurare che le regole in materia di origine siano formulate e applicate in modo imparziale, trasparente, prevedibile, coerente e neutrale;
riconoscendo che la definizione e l'applicazione di regole chiare e prevedibili in materia di origine facilitano il flusso degli scambi internazionali;
riconoscendo che è auspicabile promuovere la trasparenza di leggi, regolamenti e prassi concernenti le regole in materia di origine;
desiderosi di integrare gli obblighi di notifica di cui all'articolo 5 dell'accordo relativo alle regole in materia di origine;
affermando che rafforzare la trasparenza di leggi, regolamenti e prassi concernenti le regole in materia di origine contribuisce a ridurre i costi di conformità degli operatori economici che intendono integrare le catene globali del valore, in particolare le microimprese e le piccole e medie imprese;
decidono, per quanto riguarda le regole in materia di origine, quanto segue:
1.che è auspicabile mantenere e promuovere un livello elevato di trasparenza e comprensione reciproca delle regole in materia di origine esistenti e dei relativi requisiti documentali utilizzati dai membri dell'OMC. Per "regole in materia di origine" si intendono quelle che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 1 dell'accordo relativo alle regole in materia di origine.
2.Al fine di rafforzare la trasparenza e promuovere una migliore comprensione delle regole in materia di origine, i membri notificano al segretariato dell'OMC, a norma dell'allegato 1 della presente decisione, le regole in materia di origine da essi utilizzate nell'applicazione del trattamento della nazione più favorita a norma degli articoli I, II, III, XI e XIII del GATT 1994.
3.I membri sono invitati a compilare il modello di notifica di cui all'allegato 1 quando comunicano al segretariato dell'OMC le eventuali altre regole in materia di origine che utilizzano per l'applicazione degli altri strumenti non preferenziali di politica commerciale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo relativo alle regole in materia di origine.
4.Inoltre i membri descrivono, conformemente all'allegato 2, le rispettive prassi con riguardo alla certificazione dell'origine e alle altre prove documentali obbligatorie dell'origine a fini non preferenziali notificate conformemente all'allegato 1. I membri che segnalano di non applicare regole in materia di origine conformemente all'allegato 1 devono tuttavia compilare l'allegato 2.
5.Le notifiche a norma dei paragrafi 2 e 4 della presente decisione sono trasmesse entro un anno dall'adozione della presente decisione.
6.Le informazioni notificate a norma della presente decisione sono rese pubbliche dal segretariato dell'OMC.
7.Ciascun membro, nell'ambito delle risorse disponibili, istituisce o mantiene in attività uno o più centri di informazione in grado di rispondere a richieste ragionevoli di informazioni di governi, operatori commerciali e altre parti interessate sulle regole in materia di origine e sui requisiti documentali correlati nonché di fornire i moduli e i documenti necessari. I membri comunicano al segretariato dell'OMC, conformemente all'allegato 1, i recapiti dei rispettivi centri di informazione. I paesi membri meno sviluppati dispongono di due anni per comunicare tali informazioni al segretariato dell'OMC.
8.I membri si adoperano per fornire riferimenti giuridici, siti web, documenti esplicativi o altri documenti, in una lingua ufficiale dell'OMC.
9.I membri che apportano modifiche sostanziali alle rispettive regole in materia di origine e ai relativi requisiti documentali notificati a norma della presente decisione comunicano tempestivamente tali modifiche al segretariato dell'OMC conformemente alla presente decisione.
10.Il comitato per le regole in materia di origine esamina le regole in materia di origine esistenti e i relativi requisiti documentali sulla base delle informazioni comunicate conformemente alla presente decisione, al fine di individuare prassi atte ad agevolare gli scambi e promuoverne la diffusione a livello internazionale.
11.L'assistenza del segretariato dell'OMC dovrebbe essere fornita su richiesta per aiutare i paesi membri in via di sviluppo e meno sviluppati ad attuare le disposizioni della presente decisione.
12.Nessuna disposizione della presente decisione può essere interpretata nel senso di pregiudicare i diritti e gli obblighi dei membri di cui all'articolo 5 dell'accordo relativo alle regole in materia di origine o all'articolo 1 dell'accordo sull'agevolazione degli scambi.
13.La presente decisione, in particolare i paragrafi 2 e 3, è riesaminata tre anni dopo la sua adozione e successivamente, se necessario, al fine di rafforzare ulteriormente la trasparenza sulle regole di origine non preferenziali.
ALLEGATO 1
MODELLO DI NOTIFICA PER LE REGOLE DI ORIGINE NON PREFERENZIALI
L'allegato 1 può essere riprodotto tante volte quante il membro riterrà necessarie
I.
INFORMAZIONI DI BASE
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1)
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Membro notificante
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2)
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Centro di informazione
(se possibile, indicare i seguenti dati: nome, telefono, indirizzo di posta elettronica, sito web)
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3)
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Sono in vigore regole di origine non preferenziali?
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□
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Sì
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□
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No*
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* In caso di risposta negativa, non è necessario rispondere alle successive domande del presente allegato.
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4)
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Indicare quali strumenti di politica commerciale utilizzano tali regole di origine non preferenziali (cfr. articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo relativo alle regole in materia di origine)
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5)
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Data di entrata in vigore o di qualsiasi modifica sostanziale:
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6)
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Data di scadenza, se applicabile:
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7)
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Autorità governative o non governative responsabili della gestione:
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8)
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Link internet alla legislazione e ad altri documenti esplicativi, se del caso:
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9)
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Eventuali osservazioni
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II.
APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI ORIGINE NON PREFERENZIALI
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10)
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Si applicano regole di origine non preferenziali alle importazioni?
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□
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Sì
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□
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No
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11)
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Si applicano regole di origine non preferenziali alle esportazioni?
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□
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Sì
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□
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No
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12)
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Esiste una regola de minimis per l'applicazione delle regole di origine non preferenziali?
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□
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Sì
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□
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No
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In caso affermativo, specificare la soglia de minimis e fornire i riferimenti giuridici pertinenti applicabili alle domande da 10 a 12.
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III.
CRITERI PER DETERMINARE LA TRASFORMAZIONE SOSTANZIALE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELL'ORIGINE DEL PRODOTTO
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13)
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Criteri generali, se applicabili per tutti i prodotti:
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14)
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Regole di origine specifiche per prodotto, se applicabili:
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15)
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Eventuale definizione di materiali non originari e di materiali originari:
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16)
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Elenco delle operazioni minime che non conferiscono l'origine, se del caso:
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17)
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Eventuali norme residue:
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18)
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Qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria dal membro (indicare un link internet, se del caso)
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IV.
DECISIONI ANTICIPATE
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Sono state emesse decisioni anticipate sull'origine di un prodotto?
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Autorità incaricata di emettere decisioni anticipate (sull'origine)
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Istruzioni per presentare richiesta di decisione anticipata
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Link internet alla legislazione e ad altri riferimenti giuridici pertinenti:
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ALLEGATO 2
MODELLO DI NOTIFICA PER I REQUISITI DOCUMENTALI RELATIVI
ALLE REGOLE DI ORIGINE NON PREFERENZIALI
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1)
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Esistono requisiti obbligatori per il certificato e/o qualsiasi altra prova documentale obbligatoria di origine delle importazioni?
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□
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Sì
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□
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No**
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2)
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Esistono requisiti obbligatori per il certificato e/o qualsiasi altra prova documentale obbligatoria di origine delle esportazioni?
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□
|
Sì
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□
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No**
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3)
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Esiste un formato e/o contenuto standardizzato o prescritto per il certificato e/o per qualsiasi altra prova documentale obbligatoria dell'origine?
In caso di risposta affermativa, allegare una copia o fornire i dati pertinenti nell'appendice del presente allegato.
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Sì
No
** In caso di risposta negativa alle domande 1 e 2, non è necessario rispondere alle successive domande del presente allegato.
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4)
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Solo se richiesto in situazioni specifiche, descrivere i casi per i quali è richiesto un certificato (o altre prove documentali obbligatorie dell'origine) e il formato corrispondente (modulo prescritto o altro).
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5)
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Se i requisiti obbligatori relativi al certificato e/o a qualsiasi altra prova documentale obbligatoria dell'origine sono limitati a determinati prodotti, specificare per quali capitoli del SA e il formato corrispondente (modulo prescritto o altro).
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6)
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Deroghe ai requisiti obbligatori relativi alla presentazione di un certificato e/o di altre prove documentali obbligatorie dell'origine (ad es. spedizioni di modesto valore, spedizioni postali, ...)
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7)
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Autorità governative o non governative designate per il rilascio del certificato e/o di qualsiasi altra prova documentale obbligatoria dell'origine, se del caso
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8)
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Fornire i riferimenti normativi applicabili alle domande da 1 a 7
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ALLEGATO 2 - APPENDICE
Allegare il modulo prescritto e/o il link internet al modulo prescritto del certificato di origine (o altra prova documentale obbligatoria dell'origine), se del caso
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