REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/608 DELLA COMMISSIONE
del 14 aprile 2015
che modifica il regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative all'Ucraina e a Israele nell'elenco di paesi terzi, l'approvazione del programma dell'Ucraina di controllo della salmonella nelle galline ovaiole, le condizioni di certificazione veterinaria per quanto riguarda la malattia di Newcastle e le condizioni di trasformazione degli ovoprodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 8, paragrafo 4, e l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), nonché l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (4), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 25, l'articolo 26, paragrafo 2, e l'articolo 28, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (5) stabilisce che i prodotti da esso contemplati possano essere importati e transitare nell'Unione soltanto se provenienti da paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti figuranti nelle colonne 1 e 3 della tabella di cui al relativo allegato I, parte 1.
(2)
Il regolamento (CE) n. 2160/2003 stabilisce le disposizioni relative al controllo della salmonella nelle diverse popolazioni di pollame nell'Unione. Esso dispone che l'iscrizione o il mantenimento negli elenchi dei paesi terzi previsti dalla legislazione dell'Unione, per le relative specie o categorie, dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare uova da tavola provenienti da pollame contemplato da detto regolamento siano subordinati alla presentazione alla Commissione, da parte del paese terzo interessato, di un programma di controllo della salmonella che presenti garanzie equivalenti a quelle dei programmi nazionali di controllo della salmonella negli Stati membri. Le garanzie e le informazioni al riguardo sono riportate anche nel pertinente modello di certificato veterinario per tali prodotti, di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.
(3)
L'Ucraina ha presentato alla Commissione i propri programmi di controllo della salmonella negli allevamenti di esemplari ovaioli della specie Gallus gallus. Si è ritenuto che tali programmi fornissero garanzie equivalenti alle garanzie previste dal regolamento (CE) n. 2160/2003; essi andrebbero pertanto approvati.
(4)
L'Ucraina è stata inserita in elenco mediante la decisione 2011/163/UE (6) della Commissione e dispone di un piano di sorveglianza dei residui approvato per le uova.
(5)
In seguito all'equivalenza dei programmi di controllo della salmonella la voce relativa all'Ucraina nell'elenco che figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 va modificata in modo da permettere l'importazione nell'Unione di uova della classe A.
(6)
Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce altresì le condizioni di certificazione veterinaria applicabili a tali prodotti. Tali condizioni tengono conto dell'eventuale necessità di condizioni specifiche imposte dalla situazione sanitaria di tali paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti, inclusi, se del caso, il campionamento e le analisi in relazione a diverse malattie del pollame. Dette condizioni specifiche sono stabilite, unitamente ai modelli di certificati veterinari che devono accompagnare le importazioni e il transito nell'Unione di tali prodotti, nell'allegato I, parte 2, di detto regolamento.
(7)
La malattia di Newcastle è una malattia virale del pollame altamente contagiosa che può causare patologie gravi, in particolare in allevamenti di gallinacei non protetti e non vaccinati. Tale malattia si verifica in vari paesi terzi in modo raro e sporadico e da diversi anni compare in Israele in ondate epizootiche.
(8)
Nel giugno 2014 l'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione (UAV) ha effettuato un audit in Israele al fine di valutare i controlli di sanità animale su pollame e prodotti a base di pollame destinati all'importazione nell'Unione.
(9)
L'audit ha confermato che i servizi veterinari israeliani dispongono di sistemi generalmente efficaci per contrastare i focolai della malattia di Newcastle nelle aziende avicole a carattere commerciale.
(10)
Tuttavia nelle aziende avicole a carattere non commerciale sono state individuate gravi carenze nella lotta contro la malattia di Newcastle, quali l'assenza di zonizzazione intorno alle aziende infette. L'assenza di restrizioni agli spostamenti del pollame e dei prodotti a base di pollame nell'area circostante un focolaio della malattia di Newcastle può causare la diffusione del virus e la sua introduzione in allevamenti avicoli commerciali, compresi quelli da cui si spediscono nell'Unione pollame vivo o prodotti a base di pollame.
(11)
È stato inoltre constatato che gli accertamenti pre-esportazione presso allevamenti di pollame «parent» da cui provenivano le uova da cova e i pulcini di un giorno non erano effettuati da un veterinario ufficiale, e che, al momento della spedizione nell'Unione di prodotti ottenuti dal pollame, al veterinario ufficiale addetto alla certificazione non venivano messe a disposizione informazioni sufficienti.
(12)
L'audit ha inoltre rivelato l'assenza di indagini epidemiologiche efficaci in relazione ai focolai di malattia di Newcastle riscontrati, come anche di un'analisi epidemiologica dei dati relativi ai focolai e agli studi sulle vaccinazioni, a discapito della lotta contro le malattie e della comprensione della situazione epidemiologica in rapporto alla persistenza del virus della malattia di Newcastle. Ciò quindi non mette Israele in condizioni di sviluppare e attuare attualmente una strategia globale ed efficace di lotta alla malattia di Newcastle.
(13)
Queste carenze compromettono l'affidabilità delle garanzie sanitarie per i prodotti ottenuti dal pollame fornite nei certificati veterinari e dimostrano che le misure israeliane di lotta contro la malattia di Newcastle ad oggi non soddisfano appieno le condizioni in materia stabilite dalla direttiva 92/66/CEE del Consiglio (7).
(14)
In risposta alle conclusioni e alle raccomandazioni dell'UAV le autorità israeliane hanno operato per rimediare a dette carenze, in particolare ponendo le precondizioni per la certificazione veterinaria e la zonizzazione intorno ai focolai negli allevamenti a carattere non commerciale.
(15)
Nonostante però gli sforzi e alcuni miglioramenti realizzati negli ultimi due anni in materia di biosicurezza e di altre misure di prevenzione della malattia di Newcastle, in Israele continuano a presentarsi regolarmente focolai di tale malattia in allevamenti di pollame sia a carattere commerciale sia non commerciale, ed è improbabile che detta malattia sia interamente debellata ed eradicata nel prossimo futuro.
(16)
A causa della persistenza del virus della malattia di Newcastle sul territorio israeliano e dei continui focolai negli allevamenti di pollame da reddito, è necessario modificare le condizioni di importazione e i requisiti di certificazione in vigore e definire ulteriori misure che offrano maggiori garanzie per la sicurezza delle importazioni nell'Unione di pollame e prodotti a base di pollame provenienti da Israele.
(17)
Le condizioni sanitarie e di sanità animale applicabili alle aziende che detengono pollame da riproduzione e da reddito, nonché ratiti da riproduzione e da reddito, sono più rigorose di quelle per le aziende che detengono pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento della selvaggina da penna, che può pertanto essere maggiormente a rischio di esposizione al virus della malattia di Newcastle. Inoltre è difficile valutare la situazione sanitaria degli uccelli che vivono allo stato selvatico, da cui si ottengono le carni di selvaggina da penna da importare nell'Unione.
(18)
Data la persistenza del virus della malattia di Newcastle sul territorio israeliano, le importazioni di pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento della selvaggina da penna dovrebbero essere vietate in quanto tale pollame viene tenuto in aziende le cui garanzie in materia di sanità animale sono considerate insufficienti.
(19)
È opportuno vietare le importazioni di carni di selvaggina da penna in quanto tali carni sono ottenute da volatili che vivono allo stato selvatico di cui non si può adeguatamente valutare lo stato sanitario, dal momento che si ignora se vi sia esposizione al virus della malattia di Newcastle.
(20)
È pertanto opportuno modificare la voce relativa a Israele nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 inserendo il codice P3 nella colonna 6 in relazione alle restrizioni in vigore a causa della malattia di Newcastle, nonché una «data di chiusura» nella colonna 6 A per i prodotti per i quali andrebbero vietate le importazioni (SRP e WGM).
(21)
In Israele il pollame è regolarmente vaccinato contro la malattia di Newcastle, e di rado presenta sintomi di tale malattia se contagiato dal relativo virus, che può pertanto non essere rilevato. Al fine di mitigare tali eventuali rischi un campionamento supplementare e ulteriori analisi di laboratorio, per accertare la presenza del virus della malattia di Newcastle prima dell'esportazione verso l'Unione, andrebbero imposti agli allevamenti il cui pollame vivo e i cui ratiti vivi sono destinati all'esportazione nell'Unione, agli allevamenti di pollame «parent» e di ratiti da riproduzione le cui uova da cova e i cui pulcini di un giorno sono destinati all'esportazione nell'Unione, agli allevamenti di pollame e ratiti da macellazione che producono carni destinate all'esportazione nell'Unione, nonché agli allevamenti di esemplari ovaioli le cui uova sono destinate all'esportazione nell'Unione.
(22)
In questo contesto l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce che le procedure di campionamento e di analisi del pollame in rapporto a determinate malattie aviarie, tra cui la malattia di Newcastle, devono essere effettuate in conformità all'allegato III. La sezione I di tale allegato dovrebbe riportare le prescrizioni in materia di campionamento e analisi per quanto riguarda le garanzie complementari per la malattia di Newcastle.
(23)
È quindi opportuno aggiungere nell'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008 la voce «X» nella sezione «Garanzie complementari (GC)» in riferimento alle prescrizioni specifiche in materia di campionamento e analisi di cui all'allegato III. L'indicazione «X» andrebbe inserita nella colonna 5 della voce relativa a Israele nell'Allegato I, parte 1.
(24)
Inoltre, i certificati veterinari BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, POU, RAT ed E dovrebbero essere modificati al fine di fare riferimento alle suddette garanzie complementari (GC), così come specificate al punto «X», che devono essere soddisfatte per le importazioni nell'Unione in relazione alla malattia di Newcastle.
(25)
È inoltre opportuno includere nel modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti (EP) le prescrizioni per la trasformazione ulteriore degli ovoprodotti, in conformità alle norme dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), al fine di inattivare il virus della malattia di Newcastle eventualmente presente qualora la malattia si manifesti nel territorio di un paese terzo.
(26)
I modelli di certificati veterinari per il pollame da riproduzione o da reddito diverso dai ratiti (BPP), per i pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti (DOC), per le uova da cova di pollame diverso dai ratiti (HEP), il modello per il pollame da macellazione e quello per il pollame per il ripopolamento della selvaggina da penna diverso dai ratiti (SRP) fanno riferimento all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda l'utilizzo di vaccini contro la malattia di Newcastle nel paese terzo di origine e stabiliscono ulteriori condizioni sanitarie da rispettare. Al fine di evitare eventuali errori di interpretazione nel caso in cui le condizioni sanitarie aggiuntive non si applichino al paese terzo, ai suoi territori o alla zona di origine dei prodotti in questione, in tali modelli di certificati andrebbe prevista la possibilità di sopprimere l'intera sezione.
(27)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 798/2008.
(28)
Si dovrebbe prevedere un periodo transitorio ragionevole prima che i modelli di certificati veterinari modificati diventino obbligatori, in modo da consentire agli Stati membri e al settore di adeguarsi alle nuove condizioni prescritte da tali modelli.
(29)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Approvazione del programma di controllo
Il programma di controllo della salmonella presentato dall'Ucraina a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003 è approvato per quanto riguarda gli allevamenti di galline ovaiole.
Articolo 2
Modifica del regolamento 798/2008
L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.
Articolo 3
Disposizioni transitorie
L'introduzione nell'Unione di partite di merci disciplinate dal regolamento (CE) n. 798/2008 accompagnate da un certificato veterinario compilato in conformità al modello pertinente di certificato veterinario BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, POU, RAT, E o EP, di cui all'allegato I, parte 2, di detto regolamento nelle versioni che precedono le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad essere autorizzata per un periodo transitorio fino al 18 maggio 2015, a condizione che il certificato veterinario sia stato compilato, firmato e rechi data non posteriore al 3 maggio 2015.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
(5) Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).
(6) Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).
(7) Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 798/2008 sono modificati come segue:
1)
L'allegato I è così modificato:
a)
Nella parte 1, la voce relativa a Israele è sostituita da quanto segue:
Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio
Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento
Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento
Certificato veterinario
Condizioni specifiche
Condizioni specifiche
Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria
Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria
Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella
Modello/i
Garanzie complementari
Data di chiusura
Data di apertura
1
2
3
4
5
6
6 A
6B
7
8
9
«IL — Israele (6)
IL-0
L'intero paese
SPF
BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER
X
N
A
S5, ST1
SRP
P3
18.4.2015
POU, RAT
X
N
WGM
VIII
P3
18.4.2015
E
X
S4
EP»
b)
Nella parte 1, la voce relativa all'Ucraina è sostituita da quanto segue:
Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio
Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento
Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento
Certificato veterinario
Condizioni specifiche
Condizioni specifiche
Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria
Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria
Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella
Modello/i
Garanzie complementari
Data di chiusura
Data di apertura
1
2
3
4
5
6
6 A
6B
7
8
9
«UA — Ucraina
UA-0
L'intero paese
E, EP, POU, RAT, WGM»
c)
La parte 2 è così modificata:
i)
nella sezione «Modelli di certificati veterinari», alla voce «Garanzie complementari (GC)» è aggiunto il testo seguente:
«“X”
:
garanzie complementari per le merci certificate in conformità all'Allegato III, sezione I, punto 8, e per i modelli di certificati BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, POU, RAT ed E»
;
ii)
i modelli di certificati veterinari BPP, BPR, DOC, DOR, HEP e HER sono sostituiti dai seguenti:
«
Modello di certificato veterinario per pollame riproduttore o da reddito diverso dai ratiti (BPP)
BPP (pollame riproduttore o da reddito diverso dai ratiti)
II. Informazioni sanitarie
II.a. N. di riferimento del certificato
II.b.
Parte II: Certificazione
II.1. Attestato di polizia sanitaria
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il pollame (1) di cui al presente certificato:
II.1.1 soddisfa le disposizioni della direttiva 2009/158/CE;
II.1.2 ha soggiornato:
(2) (3) [nel territorio contrassegnato dal codice ;]
(3) (4) oppure [nel/nei compartimento/i ;]
per almeno tre mesi o dal momento della schiusa delle uova se di età inferiore a tre mesi; se si tratta di ratiti importati nel paese, nel territorio, nella zona o nel compartimento di origine, l’importazione è avvenuta conformemente a condizioni veterinarie almeno altrettanto rigorose quanto i requisiti pertinenti della direttiva 2009/158/CE e delle eventuali decisioni complementari;
II.1.3 proviene:
(2) (3) (12) [dal territorio contrassegnato dal codice ;]
(3) (4) oppure [dal/dai compartimento/i ;]
a) che, alla data di rilascio del presente certificato, era(no) indenne/i dalla malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008;
b) in cui è realizzato un programma di sorveglianza dell’influenza aviaria in conformità al regolamento (CE) n. 798/2008;
II.1.4 proviene:
(2) (3) [dal territorio contrassegnato dal codice ;]
(3) (4) oppure [dal/dai compartimento/i ;]
(3) [II.1.4.1 che, alla data di rilascio del presente certificato, era(no) indenne/i dall’influenza aviaria ad alta e bassa patogenicità quali definite nel regolamento (CE) n. 798/2008;]
(3) oppure [II.1.4.1 che, alla data di rilascio del presente certificato, era(no) indenne/i dall’influenza aviaria ad alta patogenicità quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008, e il pollame è stato tenuto in uno stabilimento
a) in cui negli ultimi 30 giorni precedenti l’importazione nell’Unione non era presente influenza aviaria a bassa patogenicità;
b) situato in una zona non sottoposta dall’autorità competente a restrizioni ufficiali di carattere veterinario in relazione ad un focolaio di influenza aviaria a bassa patogenicità e in ogni caso attorno al quale, nel raggio di 1 km, in nessuno stabilimento era presente influenza aviaria a bassa patogenicità negli ultimi 30 giorni prima dell’importazione nell’Unione;
c) che non ha avuto alcun collegamento epidemiologico con uno stabilimento nel quale era presente influenza aviaria a bassa patogenicità negli ultimi 30 giorni prima dell’importazione nell’Unione;]
II.1.5 proviene da un allevamento che non è stato vaccinato contro l’influenza aviaria;
II.1.6 proviene da uno o più stabilimenti di cui al riquadro I.11 della parte I, ufficialmente riconosciuto/i in base a requisiti almeno equivalenti a quelli che figurano nell’allegato II della direttiva 2009/158/CE, in cui è stato tenuto dal momento della schiusa o per almeno sei settimane immediatamente prima dell’esportazione, e
a) il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato;
b) che, al momento della spedizione, non era(no) soggetto/i ad alcuna restrizione di polizia sanitaria;
c) attorno al/ai quale/i, in un raggio di 10 chilometri, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono comparsi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti;
II.1.7 proviene da un allevamento che:
a) è stato esaminato non oltre 24 ore prima del carico e non ha mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie;
b) è stato sottoposto a un programma di sorveglianza per:
BPP (pollame riproduttore o da reddito diverso dai ratiti)
II. Informazioni sanitarie
II.a. N. di riferimento del certificato
II.b.
(3) [Salmonella Pullorum, S. Gallinarum e Mycoplasma gallisepticum (polli);]
(3) oppure [Salmonella arizonae [sierogruppo O:18(K)], S. Pullorum e S. Gallinarum, Mycoplasma meleagridis e M. gallisepticum (tacchini);]
(3) oppure [Salmonella Pullorum e S. Gallinarum (faraone, quaglie, fagiani, pernici e anatre);]
secondo quanto prescritto dall’allegato II, capitolo III, della direttiva 2009/158/CE, e non è risultato infettato da tali agenti né ha mostrato elementi che facessero sospettare un’infezione da parte di tali agenti;
(3) [c) non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle;]
(3) oppure [c) è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle:
]
(5) e/o [d) è stato vaccinato con vaccini ufficialmente autorizzati:
]
II.1.8 è stato esaminato alla data del rilascio del presente certificato e non ha mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie;
II.1.9 durante il periodo di cui al punto II.1.6 non ha avuto alcun contatto con pollame che non soddisfa le condizioni del presente certificato o con volatili selvatici.
II.2. Ulteriori garanzie di sanità pubblica
(6) [II.2.1 Il programma di controllo della salmonella di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 2160/2003 e le disposizioni specifiche sull’uso degli antimicrobici e dei vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/20 06 sono stati applicati all’allevamento di origine e l’allevamento è stato sottoposto a test per rilevare eventuali sierotipi di salmonella rilevanti per la salute pubblica:
Per ragioni diverse dal programma di controllo della salmonella, entro le ultime tre settimane prima dell’importazione:
(3) [non sono stati somministrati antimicrobici al pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti;]
(3) (8) oppure [sono tati somministrati i seguenti antimicrobici al pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti: ;]]
(6) [II.2.2 Se si tratta di pollame riproduttore, nel quadro del programma di controllo di cui al punto II.2.1 non è stata individuata né la Salmonella Enteritidis né la Salmonella Typhimurium.]
II.3. Ulteriori garanzie di polizia sanitaria
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che:
(9) [II.3.1 nel caso di partita destinata a uno Stato membro la cui qualifica sia stata definita in conformità all’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2009/158/CE, il pollame di cui al presente certificato:
a) non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle;
Identificazione dell’allevamento
Età dei volatili
Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]
Nome e tipo (vivo o inattivato) del ceppo virale della malattia di Newcastle usato nel/nei vaccino/i
Numero del lotto
Nome e fabbricante del vaccino
Identificazione dell’allevamento
Età dei volatili
Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]
Vaccinazione contro
Numero del lotto
Nome, fabbricante e tipo di vaccini ufficialmente autorizzati
Identificazione dell’allevamento
Età dei volatili
Data dell’ultimo prelievo di campioni dall’allevamento per il quale sia noto il risultato dei test: [gg/mm/aaaa]
Risultato di tutti i test effettuati presso l’allevamento (7)
BPP (pollame riproduttore o da reddito diverso dai ratiti)
II. Informazioni sanitarie
II.a. N. di riferimento del certificato
II.b.
b) è stato tenuto in isolamento per 14 giorni prima della spedizione in uno stabilimento sotto la supervisione di un veterinario ufficiale. A tale proposito nessun capo di pollame presso lo stabilimento di origine né la stazione di quarantena, a seconda dei casi, è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle nei 21 giorni precedenti la spedizione e nessun volatile non destinato alla spedizione è entrato durante tale periodo;
c) è stato sottoposto, nei 14 giorni precedenti la spedizione, a esami sierologici per la ricerca di anticorpi della malattia di Newcastle ed è risultato negativo ai test;]
(5) [II.3.2 vengono fornite le seguenti garanzie complementari stabilite dallo Stato membro di destinazione a norma degli articoli 16 e/o 17 della direttiva 2009/158/CE:
;]
(9) [II.3.3 se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia:
(3) [il pollame riproduttore è risultato negativo conformemente alle disposizioni della decisione 2003/644/CE;]
(3) oppure [le galline ovaiole (pollame da reddito allevato per la produzione di uova da consumo) sono risultate negative conformemente alle disposizioni della decisione 2004/235/CE.]]
(13) [II.3.4 il pollame riproduttore o da reddito diverso dai ratiti descritto nel presente certificato è stato esaminato e sottoposto a test conformemente all’allegato III, sezione I, punto 8 del regolamento (CE) n. 798/2008.]
II.4. Ulteriori requisiti sanitari
(10) [Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che:
benché l’uso di vaccini contro la malattia di Newcastle non conformi alle condizioni specifiche di cui all’allegato VI, parte II, del regolamento (CE) n. 798/2008 non sia vietato:
(2) (3) [nel territorio contrassegnato dal codice ;]
(3) (4) oppure [nel/nei compartimento/i ;]
il pollame di cui al presente certificato:
a) non è stato vaccinato con tali vaccini almeno nei 12 mesi precedenti;
b) proviene da allevamenti che sono stati sottoposti, non oltre 14 giorni prima della spedizione, a un test di isolamento del virus della malattia di Newcastle, eseguito presso un laboratorio ufficiale su un campione casuale di tamponi cloacali prelevati da almeno 60 volatili di ciascun allevamento, che non ha rilevato paramixovirus aviari con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4;
c) nei 60 giorni precedenti la spedizione non è venuto a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere a) e b);
d) è stato tenuto in isolamento sotto controllo ufficiale nello stabilimento di origine durante il periodo di 14 giorni di cui alla lettera b).]
(11) II.5. Attestato per il trasporto degli animali
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che il pollame è trasportato in casse o gabbie che:
a) contengono unicamente pollame della stessa specie, della stessa categoria e dello stesso tipo, proveniente dal medesimo stabilimento;
b) recano il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine,
c) sono chiuse secondo le istruzioni dell’autorità competente in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;
d) come i veicoli nei quali sono trasportate, sono progettate in modo tale da:
i) evitare la fuoriuscita di escrementi e ridurre al minimo la perdita di piume durante il trasporto;
ii) consentire l’ispezione visiva del pollame;
iii) consentire la pulizia e la disinfezione;
e) come i veicoli nei quali sono trasportate, sono state pulite e disinfettate prima del carico, conformemente alle istruzioni dell’autorità competente.
BPP (pollame riproduttore o da reddito diverso dai ratiti)
II. Informazioni sanitarie
II.a. N. di riferimento del certificato
II.b.
Note
Parte I:
— Riquadro I.8: indicare il codice della zona o del compartimento di origine, se necessario, come definito nell’allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.
— Riquadro I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di riproduzione o di allevamento.
— Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, i nomi delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in container o cassoni, vanno indicati nel riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e l’eventuale numero di serie del sigillo.
— Riquadro I.19: Utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell’Organizzazione mondiale delle dogane: 01.05 o 01.06.39.
— Riquadro I.28 (categoria): scegliere una delle seguenti voci: linea pura/riproduttori «grandparent»/riproduttori «parent»/esemplari ovaioli/altri.
Parte II:
(1) Pollame riproduttore e da reddito quale definito nel regolamento (CE) n. 798/2008.
(2) Codice del territorio così come figura nell’allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.
(3) Barrare la dicitura non pertinente.
(4) Inserire il nome del/dei compartimento/i.
(5) Cancellare se non pertinente.
(6) Questa garanzia si applica soltanto al pollame appartenente alla specie Gallus gallus e ai tacchini.
(7) Se uno qualsiasi dei risultati è stato positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale dell’allevamento, indicare come positivo:
— allevamenti di pollame da riproduzione: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow e Salmonella Infantis;
— allevamenti di pollame da reddito: Salmonella Enteritidis e Salmonella Typhimurium.
(8) Compilare se pertinente: indicare il nome e la sostanza attiva degli antimicrobici utilizzati.
(9) Barrare se la partita non è destinata alla Finlandia o alla Svezia.
(10) Questa garanzia deve essere fornita unicamente per il pollame proveniente da paesi, territori, zone o compartimenti cui si applicano le disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.
(11) Va osservato che, a norma del regolamento (CE) n. 1/2005, gli animali saranno controllati dalle autorità competenti degli Stati membri per verificare se siano idonei a continuare il viaggio dopo l’ingresso nell’Unione. Se le condizioni non risultano soddisfatte, gli animali vanno scaricati e occorre prendere ulteriori misure.
(12) Per i paesi o i territori contrassegnati dalla sigla «N» nell’allegato I, parte 1, colonna 6 del regolamento (CE) n. 798/2008 ciò significa, solo per quanto riguarda il pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti (BPP), che in caso di comparsa di focolai della malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008 si continua ad utilizzare il codice del paese o del territorio, che però escluderà qualsiasi area che alla data di rilascio del presente certificato è sottoposta dal paese terzo interessato a restrizioni ufficiali in relazione alla malattia di Newcastle.
(13) Questa garanzia è richiesta solo per il pollame riproduttore o da reddito diverso dai ratiti proveniente da paesi, territori o zone contrassegnati con il numero «X» nell’allegato I, parte 1, colonna 5 del regolamento (CE) n. 798/2008.
Il presente certificato è valido 10 giorni.
Veterinario ufficiale
Nome e cognome (in stampatello): Qualifica e titolo:
Data: Firma:
Timbro:
Modello di certificato veterinario per ratiti da riproduzione o da reddito (BPR)
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i ratiti (1) di cui al presente certificato:
II.1.1 soddisfano le disposizioni della direttiva 2009/158/CE;
II.1.2 hanno soggiornato:
(2) (3) [nel territorio contrassegnato dal codice ;]
(3) (4) oppure [nel/nei compartimento/i ;]
per almeno tre mesi o dal momento della schiusa delle uova se di età inferiore a tre mesi; se si tratta di ratiti importati nel paese, nel territorio, nella zona o nel compartimento di origine, l’importazione è avvenuta conformemente a condizioni veterinarie almeno altrettanto rigorose quanto i requisiti pertinenti della direttiva 2009/158/CE e delle eventuali decisioni complementari;
II.1.3 provengono:
(2) (3) (9) [dal territorio contrassegnato dal codice ;]
(3) (4) oppure [dal/dai compartimento/i ;]
(3) [a) che era(no) indenne/i dalla malattia di Newcastle quale definita dal regolamento (CE) n. 798/2008;]
(3) (5) oppure [a) che non era(no) indenne/i dalla malattia di Newcastle quale definita dal regolamento (CE) n. 798/2008;]
b) in cui è realizzato un programma di sorveglianza dell’influenza aviaria in conformità al regolamento (CE) n. 798/2008;
II.1.4 provengono:
(2) (3) [dal territorio contrassegnato dal codice ;]
(3) (4) oppure [dal/dai compartimento/i ;]
(3) [II.1.4.1 che, alla data di rilascio del presente certificato, era(no) indenne/i dall’influenza aviaria ad alta e bassa patogenicità quali definite nel regolamento (CE) n. 798/2008;]
(3) oppure [II.1.4.1 che, alla data di rilascio del presente certificato, era(no) indenne/i dall’influenza aviaria ad alta patogenicità quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008, e i ratiti sono stati tenuti in uno stabilimento:
a) in cui negli ultimi 30 giorni precedenti l’importazione nell’Unione non era presente influenza aviaria a bassa patogenicità;
b) situato in una zona non sottoposta dall’autorità competente a restrizioni ufficiali di carattere veterinario in relazione ad un focolaio di influenza aviaria a bassa patogenicità e in ogni caso attorno al quale, nel raggio di 1 km, in nessuno stabilimento era presente influenza aviaria a bassa patogenicità negli ultimi 30 giorni prima dell’importazione nell’Unione;
c) che non ha avuto alcun collegamento epidemiologico con uno stabilimento nel quale era presente influenza aviaria a bassa patogenicità negli ultimi 30 giorni prima dell’importazione nell’Unione;]
II.1.5 provengono da un allevamento che non è stato vaccinato contro l’influenza aviaria;
II.1.6 provengono da uno o più stabilimenti di cui al riquadro I.11 della parte I, ufficialmente riconosciuto/i in base a requisiti almeno equivalenti a quelli che figurano nell’allegato II della direttiva 2009/158/CE, in cui sono stati tenuti dal momento della schiusa o per almeno sei settimane immediatamente prima dell’esportazione, e
i) il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato;
ii) che non è/sono soggetto/i ad alcuna restrizione di polizia sanitaria;
iii) attorno al/ai quale/i, in un raggio di 10 chilometri, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono comparsi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti;
II.1.7 provengono da un allevamento che:
a) è stato esaminato non oltre 24 ore prima del carico e non ha mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie;
(3) [b) non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle;]
(3) oppure [b) è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle:
]
(6) e/o [c) è stato vaccinato con vaccini ufficialmente autorizzati:
]
(6) II.1.8 se originari di paesi dell’Asia o dell’Africa:
(3) [sono stati tenuti in isolamento in un ambiente reso esente da zecche nel quadro di un programma ufficiale di lotta contro i roditori per almeno 21 giorni prima dell’importazione nell’Unione;]
(3) oppure [prima di essere trasferiti nell’ambiente esente da zecche sono stati sottoposti a un trattamento atto a eliminare tutte le zecche di cui fossero portatori; caratteristiche del trattamento:;]
(3) oppure [dopo aver soggiornato 14 giorni in un ambiente esente da zecche, sono stati sottoposti a un saggio ELISA competitivo per la ricerca di anticorpi alla febbre emorragica del Congo e della Crimea e tutti i ratiti al termine dell’isolamento sono risultati negativi;]
II.1.9 sono stati esaminati all’atto del rilascio del presente certificato e non hanno mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie;
II.1.10 durante il periodo di cui al punto II.1.6 non hanno avuto alcun contatto con ratiti che non soddisfano le condizioni del presente certificato o con altri volatili.
II.2. Garanzie complementari
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che:
(7) [II.2.1 nel caso di partita destinata a uno Stato membro la cui qualifica sia stata definita in conformità all’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2009/158/CE, i ratiti di cui al presente certificato:
a) non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;
b) sono stati tenuti in isolamento per 14 giorni prima della spedizione in uno stabilimento sotto la supervisione di un veterinario ufficiale. A tale proposito, nessun capo di pollame o ratiti presso lo stabilimento è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle nei 21 giorni precedenti la spedizione e nessun volatile non destinato alla spedizione è entrato durante tale periodo;
c) sono stati sottoposti, nei 14 giorni precedenti la spedizione, a esami sierologici per la ricerca di anticorpi della malattia di Newcastle e sono risultati negativi ai test;]
(6) [II.2.1 vengono fornite le seguenti garanzie complementari stabilite dallo Stato membro di destinazione a norma degli articoli 16 e/o 17 della direttiva 2009/158/CE:
;]
(7) [II.2.2 se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia:
(3) [i ratiti da riproduzione sono risultati negativi conformemente alle disposizioni della decisione 2003/644/CE;]
(3) oppure [gli esemplari ovaioli (ratiti da reddito allevati per la produzione di uova da consumo) sono risultati negativi conformemente alle disposizioni della decisione 2004/235/CE.]]
(10) [II.2.3 i ratiti da riproduzione o da reddito sono stati esaminati e sottoposti a prove conformemente all’allegato III, sezione I, punto 8, del regolamento (CE) n. 798/2008.]
Identificazione dell’allevamento
Età dei volatili
Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]
Nome e tipo (vivo o inattivato) del ceppo virale della malattia di Newcastle usato nel/nei vaccino/i
Numero del lotto
Nome e fabbricante del vaccino
Identificazione dell’allevamento
Età dei volatili
Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]
Vaccinazione contro
Numero del lotto
Nome, fabbricante e tipo di vaccini ufficialmente autorizzati
(5) II.3. Ulteriori requisiti sanitari previsti per i paesi non indenni dalla malattia di Newcastle
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che i ratiti di cui al presente certificato:
a) sono stati tenuti sotto controllo ufficiale, per almeno 21 giorni prima dell’importazione nell’Unione, in una stazione di quarantena quale definita all’articolo 2 della direttiva 2009/158/CE e riconosciuta dalle autorità competenti:
(numero di riconoscimento e indirizzo della stazione di quarantena );
b) da sette a dieci giorni dopo l’ingresso nella stazione di quarantena sono stati sottoposti a una prova di isolamento del virus della malattia di Newcastle, eseguita presso un laboratorio ufficiale su tamponi cloacali o campioni di feci prelevati da ogni volatile, senza che venissero riscontrati isolati dei paramixovirus aviari di tipo 1 con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4. Per tutti i volatili della partita erano stati ottenuti risultati favorevoli prima che essi lasciassero la stazione di quarantena in vista dell’importazione nell’Unione;
c) provengono da allevamenti nei quali la sorveglianza della malattia di Newcastle è stata effettuata con l’applicazione di un piano di campionamento statistico che ha prodotto risultati negativi per almeno sei mesi immediatamente prima dell’importazione nell’Unione.]
(8) II.4. Attestato per il trasporto degli animali
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che i ratiti sono trasportati in casse o gabbie che:
a) contengono unicamente ratiti della stessa specie, della stessa categoria e dello stesso tipo, provenienti dal medesimo stabilimento;
b) recano il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine;
c) sono chiuse secondo le istruzioni dell’autorità competente in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;
d) come i veicoli nei quali sono trasportate, sono progettate in modo tale da:
i) evitare la fuoriuscita di escrementi e ridurre al minimo la perdita di piume durante il trasporto;
ii) consentire l’ispezione visiva dei ratiti;
iii) consentire la pulizia e la disinfezione;
e) come i veicoli nei quali sono trasportate, sono state pulite e disinfettate prima del carico, conformemente alle istruzioni dell’autorità competente.
Note
Parte I:
— Riquadro I.8: indicare il codice della zona o del compartimento di origine, se necessario, come definito nell’allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.
— Riquadro I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di riproduzione o di allevamento.
— Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, i nomi delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in container o cassoni, vanno indicati nel riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e l’eventuale numero di serie del sigillo.
— Riquadro I.28 (categoria): scegliere una delle seguenti voci: linea pura/riproduttori «grandparent»/riproduttori «parent»/altri; (sistema di identificazione e numero di identificazione): i collari e i microchip devono riportare il codice ISO del paese di origine; i microchip devono essere conformi alle norme ISO.
Parte II:
(1) Per «ratiti» si intendono gli uccelli dell’ordine Struzioniformi (Casuariidae, Rheidae, Struthionidae) allevati o tenuti in cattività a scopi di riproduzione e di reddito.
(2) Codice del territorio così come figura nell’allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.
(5) Requisito applicabile solo ai paesi contrassegnati dal numero «I» nell’allegato I, parte 1, colonna 5, del regolamento (CE) n. 798/2008. Non si applica però ai ratiti da riproduzione e da reddito provenienti dai compartimenti.
(6) Cancellare se non pertinente.
(7) Barrare se la partita non è destinata alla Finlandia o alla Svezia.
(8) Va osservato che, a norma del regolamento (CE) n. 1/2005, gli animali saranno controllati dalle autorità competenti degli Stati membri per verificare se siano idonei a continuare il viaggio dopo l’ingresso nell’Unione. Se le condizioni non risultano soddisfatte, gli animali vanno scaricati e occorre prendere ulteriori misure.
(9) Per i paesi o i territori contrassegnati dalla sigla «N» nell’allegato I, parte 1, colonna 6, del regolamento (CE) n. 798/2008 ciò significa, solo per quanto riguarda i ratiti da riproduzione o da reddito (BPR), che in caso di comparsa di focolai della malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008 si continua ad utilizzare il codice del paese o del territorio che però esclude qualsiasi area che alla data di rilascio del presente certificato è sottoposta dal paese terzo interessato a restrizioni ufficiali in relazione alla malattia di Newcastle.
(10) Questa garanzia è richiesta solo per i ratiti da riproduzione o da reddito provenienti da paesi, territori o zone contrassegnati con il numero «X» nell’allegato I, parte 1, colonna 5, del regolamento (CE) n. 798/2008.
Il presente certificato è valido 10 giorni.
Veterinario ufficiale
Nome e cognome (in stampatello): Qualifica e titolo:
Data: Firma:
Timbro:
Modello di certificato veterinario per pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti (DOC)
DOC (pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti)
II. Informazioni sanitarie
II.a. N. di riferimento del certificato
II.b.
Parte II: Certificazione
II.1. Attestato di polizia sanitaria
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i pulcini di un giorno (1) di cui al presente certificato:
II.1.1 soddisfano le disposizioni della direttiva 2009/158/CE;
II.1.2 sono nati:
(2) (3) [nel territorio contrassegnato dal codice ;]
(3) (4) oppure [nel/nei compartimento/i ;]
se gli allevamenti da cui provengono le uova da cova sono stati importati nel paese, nel territorio, nella zona o nel compartimento di origine, l’importazione è avvenuta conformemente a condizioni veterinarie almeno altrettanto rigorose quanto i requisiti pertinenti della direttiva 2009/158/CE e delle eventuali decisioni complementari;
II.1.3 provengono:
(2) (3) (12) [dal territorio contrassegnato dal codice ;]
(3) (4) oppure [dal/dai compartimento/i ;]
a) che, alla data di rilascio del presente certificato, era(no) indenne/i dalla malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008;
b) in cui è realizzato un programma di sorveglianza dell’influenza aviaria in conformità al regolamento (CE) n. 798/2008;
II.1.4 provengono:
(2) (3) [dal territorio contrassegnato dal codice ;]
(3) (4) oppure [dal/dai compartimento/i ;]
(3) [II.1.4.1 che, alla data di rilascio del presente certificato, era(no) indenne/i dall’influenza aviaria ad alta e bassa patogenicità quali definite nel regolamento (CE) n. 798/2008;]
(3) oppure [II.1.4.1 che, alla data di rilascio del presente certificato, era(no) indenne/i dall’influenza aviaria ad alta patogenicità quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008, e sono stati ottenuti da allevamenti «parent» tenuti in uno stabilimento:
a) in cui nei 30 giorni precedenti il momento della raccolta delle uova da cui sono nati i pulcini di un giorno non era presente influenza aviaria a bassa patogenicità;
b) situato in una zona non sottoposta dall’autorità competente a restrizioni ufficiali di carattere veterinario in relazione ad un focolaio di influenza aviaria a bassa patogenicità e in ogni caso attorno al quale, nel raggio di 1 km, in nessuno stabilimento era presente influenza aviaria a bassa patogenicità negli ultimi 30 giorni precedenti il momento della raccolta delle uova da cui sono nati i pulcini di un giorno;
c) che non ha avuto alcun collegamento epidemiologico con uno stabilimento nel quale sia stata presente influenza aviaria a bassa patogenicità negli ultimi 30 giorni precedenti il momento della raccolta delle uova da cui sono nati i pulcini di un giorno;]
II.1.5 a) non sono stati vaccinati contro l’influenza aviaria;
b) sono stati ottenuti da allevamenti «parent» che:
(3) [non sono stati vaccinati contro l’influenza aviaria;]
(3) oppure [sono stati vaccinati contro l’influenza aviaria in conformità ad un piano di vaccinazione a norma del regolamento (CE) n. 798/2008, con:
(nome e tipo del/dei vaccino/i usato/i)
all’età di . settimane;]
II.1.6 sono nati nello/negli stabilimento/i di cui al riquadro I.11 della parte I, ufficialmente riconosciuto/i in base a requisiti almeno equivalenti a quelli che figurano nell’allegato II della direttiva 2009/158/CE e
a) il cui riconoscimento non è stato né sospeso né revocato;
DOC (pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti)
II. Informazioni sanitarie
II.a. N. di riferimento del certificato
II.b.
b) che, al momento della spedizione, non era(no) soggetto/i ad alcuna restrizione di polizia sanitaria;
c) attorno al/ai quale/i, in un raggio di 10 chilometri, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono comparsi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti;
II.1.7 sono nati da uova di allevamenti che:
a) sono stati tenuti per almeno sei settimane immediatamente prima dell’importazione nell’Unione in stabilimenti ufficialmente riconosciuti e il cui riconoscimento, al momento della spedizione delle uova da cova all’incubatoio, non era stato sospeso né revocato;
b) al momento della spedizione, non erano soggetti ad alcuna restrizione di polizia sanitaria;
c) sono stati sottoposti a un programma di sorveglianza per:
(3) [Salmonella Pullorum, S. Gallinarum e Mycoplasma gallisepticum (polli);]
(3) oppure [Salmonella arizonae (sierogruppo O:18(K)], S. Pullorum e S. Gallinarum, Mycoplasma meleagridis e M. gallisepticum (tacchini);]
(3) oppure [Salmonella Pullorum e S. Gallinarum (faraone, quaglie, fagiani, pernici e anatre);]
secondo quanto prescritto dall’allegato II, capitolo III, della direttiva 2009/158/CE e non sono risultati infettati da tali agenti né hanno mostrato elementi che facessero sospettare un’infezione da parte di tali agenti;
(3) [d) non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;]
(3) oppure [d) sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle:
]
(5) e/o [e) sono stati vaccinati con vaccini ufficialmente autorizzati
]
II.1.8 sono nati da uova che:
a) prima della spedizione all’incubatoio erano state contrassegnate conformemente a quanto disposto dall’autorità competente;
b) erano state disinfettate conformemente a quanto disposto dall’autorità competente;
(5) II.1.9 sono stati vaccinati con vaccini ufficialmente autorizzati il contro (ripetere se necessario).]
II.2. Ulteriori garanzie di sanità pubblica
(6) [II.2.1 Il programma di controllo della salmonella di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 2160/2003 e le disposizioni specifiche sull’uso degli antimicrobici e dei vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 sono stati applicati all’allevamento «parent» di origine e detto allevamento è stato sottoposto a test per rilevare eventuali sierotipi di salmonella rilevanti per la salute pubblica:
Identificazione dell’allevamento
Età dei volatili
Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]
Nome e tipo (vivo o inattivato) del ceppo virale della malattia di Newcastle usato nel/nei vaccino/i
Numero del lotto
Nome e fabbricante del vaccino
Identificazione dell’allevamento
Età dei volatili
Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]
Vaccinazione contro
Numero del lotto
Nome, fabbricante e tipo di vaccini ufficialmente autorizzati
Identificazione dell’allevamento
Età dei volatili
Data dell’ultimo prelievo di campioni dall’allevamento per il quale sia noto il risultato dei test: (gg/mm/aaaa)
Risultato di tutti i test effettuati presso l’allevamento (7)
DOC (pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti)
II. Informazioni sanitarie
II.a. N. di riferimento del certificato
II.b.
Le disposizioni specifiche sull’uso degli antimicrobici e dei vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 sono state applicate ai pulcini di un giorno.
Per ragioni diverse dal programma di controllo della salmonella:
(3) [non sono stati somministrati antimicrobici ai pulcini di un giorno (compresa l’iniezione in ovo);]
(3) (8) oppure [sono stati somministrati i seguenti antimicrobici ai pulcini di un giorno (compresa l’iniezione in ovo)]]
(6) [II.2.2 Se si tratta di pulcini di un giorno destinati alla riproduzione, nel quadro del programma di controllo di cui al punto II. 2.1 non è stata individuata né la Salmonella Enteritidis né la Salmonella Typhimurium.]
II.3. Ulteriori garanzie di polizia sanitaria
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che:
(9) [II.3.1 nel caso di partita destinata a uno Stato membro la cui qualifica sia stata definita in conformità all’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2009/158/CE, i pulcini di un giorno di cui al presente certificato derivano da uova da cova di allevamenti che:
(3) [non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;]
(3) oppure [sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino inattivato;]
(3) oppure [sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo al più tardi 60 giorni prima della data di raccolta delle uova;]]
(5) [II.3.2 vengono fornite le seguenti garanzie complementari stabilite dallo Stato membro di destinazione a norma degli articoli 16 e/o 17 della direttiva 2009/158/CE:
;]
(9) [II.3.3 se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, i pulcini di un giorno da introdurre in allevamenti di pollame riproduttore o da reddito provengono da allevamenti che sono risultati negativi conformemente alle disposizioni della decisione 2003/644/CE.]
(13) [II.3.4 i pulcini di un giorno di cui al presente certificato sono nati da uova raccolte in allevamenti da riproduzione che sono stati esaminati e sottoposti a prove conformemente all’allegato III, sezione I, punto 8 del regolamento (CE) n. 798/2008.]
II.4. Ulteriori requisiti sanitari
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che:
(10) [II.4.1 benché l’uso di vaccini contro la malattia di Newcastle non conformi alle condizioni specifiche di cui all’allegato VI, parte II, del regolamento (CE) n. 798/2008 non sia vietato:
(2) (3) [nel territorio contrassegnato dal codice ;]
(3) (4) oppure [nel/nei compartimento/i ;]
il pollame riproduttore dal quale provengono i pulcini di un giorno:
a) non è stato vaccinato con tali vaccini almeno nei 12 mesi precedenti;
b) proviene da allevamenti che sono stati sottoposti, non oltre 14 giorni prima della spedizione, a un test di isolamento del virus della malattia di Newcastle, eseguito presso un laboratorio ufficiale su un campione casuale di tamponi cloacali prelevati da almeno 60 volatili di ciascun allevamento, che non ha rilevato paramixovirus aviari con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4;
c) nei 60 giorni precedenti la spedizione non è venuto a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere a) e b);
d) è stato tenuto in isolamento sotto controllo ufficiale nello stabilimento di origine durante il periodo di 14 giorni di cui alla lettera b).]
(10) [II.4.2 le uova da cova da cui sono nati i pulcini di un giorno non sono venute a contatto, nell’incubatoio o durante il trasporto, con uova o pollame che non soddisfano le condizioni di cui sopra.]
(11) II.5. Attestato per il trasporto degli animali
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che:
II.5.1 i pulcini di un giorno di cui al presente certificato sono trasportati in scatole a perdere perfettamente pulite, utilizzate per la prima volta, che:
DOC (pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti)
II. Informazioni sanitarie
II.a. N. di riferimento del certificato
II.b.
a) contengono unicamente pulcini di un giorno della stessa specie, della stessa categoria e dello stesso tipo, provenienti dal medesimo stabilimento;
b) recano le seguenti informazioni:
— il nome del paese, del territorio, della zona o del compartimento di destinazione,
— la specie di pollame,
— il numero di pulcini,
— la categoria e il tipo di produzione cui sono destinate,
— il nome, l’indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione,
— il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine,
— lo Stato membro di destinazione;
c) sono chiuse secondo le istruzioni dell’autorità competente in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto.
I contenitori e i veicoli in cui sono trasportate le scatole di cui sopra sono stati puliti e disinfettati prima del carico conformemente a quanto disposto dall’autorità competente.
Note
Parte I:
— Riquadro I.8: indicare il codice della zona o del compartimento di origine, se necessario, come definito nell’allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.
— Riquadro I.11: indicare nomi, indirizzi e numeri di riconoscimento degli incubatoi e dello stabilimento di riproduzione.
— Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, i nomi delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in container o cassoni, vanno indicati nel riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e l’eventuale numero di serie del sigillo.
— Riquadro I.19: Utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell’Organizzazione mondiale delle dogane: 01.05 o 01.06.39.
— Riquadro I.28: (categoria): scegliere una delle seguenti voci: linea pura/riproduttori «grandparent»/riproduttori «parent»/esemplari ovaioli/altri.
Parte II:
(1) «Pulcini di un giorno» quali definiti dal regolamento (CE) n. 798/2008.
(2) Codice del territorio così come figura nell’allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.
(3) Barrare la dicitura non pertinente.
(4) Inserire il nome del/dei compartimento/i.
(5) Cancellare se non pertinente.
(6) Questa garanzia si applica soltanto ai pulcini di un giorno appartenenti alla specie Gallus gallus e ai tacchini.
(7) Se uno qualsiasi dei risultati è stato positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale dell’allevamento, indicare come positivo:
— per gli allevamenti di pollame da riproduzione: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow e Salmonella Infantis;
— per gli allevamenti di pollame da reddito: Salmonella Enteritidis e Salmonella Typhimurium.
(8) Cancellare se non pertinente: indicare il nome e la sostanza attiva degli antimicrobici utilizzati.
(9) Barrare se la partita non è destinata alla Finlandia o alla Svezia.
(10) Questa garanzia deve essere fornita unicamente per il pollame proveniente da paesi, territori, zone o compartimenti cui si applicano le disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.
(11) Va osservato che, a norma del regolamento (CE) n. 1/2005, gli animali saranno controllati dalle autorità competenti degli Stati membri per verificare se siano idonei a continuare il viaggio dopo l’ingresso nell’Unione. Se le condizioni non risultano soddisfatte, gli animali vanno scaricati e occorre prendere ulteriori misure.
DOC (pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti)
II. Informazioni sanitarie
II.a. N. di riferimento del certificato
II.b.
(12) Per i paesi o i territori contrassegnati dalla sigla «N» nell’allegato I, parte 1, colonna 6 del regolamento (CE) n. 798/2008 ciò significa, solo per quanto riguarda il pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti (BPP), che in caso di comparsa di focolai della malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008 si continua ad utilizzare il codice del paese o del territorio, che però escluderà qualsiasi area che alla data di rilascio del presente certificato è sottoposta dal paese terzo interessato a restrizioni ufficiali in relazione alla malattia di Newcastle.
(13) Questa garanzia deve essere fornita unicamente per i pulcini di un giorno provenienti da paesi, territori o zone contrassegnati con il numero «X» nell’allegato I, parte 1, colonna 5 del regolamento (CE) n. 798/2008.
Il presente certificato è valido 10 giorni.
Veterinario ufficiale
Nome e cognome (in stampatello): Qualifica e titolo:
Data: Firma:
Timbro:
(14) III. Informazioni sanitarie supplementari relative al certificato con n. di riferimento indicato al riquadro I.2.
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:
a) le condizioni sanitarie di cui alla parte II del presente certificato continuano ad essere rispettate;
b) i pulcini di un giorno (1) di cui al presente certificato:
i) sono nati il (gg/mm/aaaa);
ii) sono stati esaminati al momento della spedizione e non presentavano alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie;
iii) non hanno avuto alcun contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui al presente certificato o con uccelli selvatici.
Veterinario ufficiale
Nome e cognome (in stampatello): Qualifica e titolo:
Data: Firma:
Timbro:
(14) La presente sezione può trovarsi in un foglio separato che deve essere allegato alla parte II del certificato sanitario.
Modello di certificato veterinario per pulcini di un giorno di ratiti (DOR)
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i pulcini di un giorno (1) di cui al presente certificato:
II.1.1 soddisfano le disposizioni della direttiva 2009/158/CE;
II.1.2 sono nati:
(2) (3) [nel territorio contrassegnato dal codice ;]
(3) (4) oppure [nel/nei compartimento/i ;]
se gli allevamenti da cui provengono le uova da cova sono stati importati nel paese, nel territorio, nella zona o nel compartimento di origine, l’importazione è avvenuta conformemente a condizioni veterinarie almeno altrettanto rigorose quanto i requisiti pertinenti della direttiva 2009/158/CE e delle eventuali decisioni complementari;
II.1.3 provengono:
(2) (3) (9) [dal territorio contrassegnato dal codice ;]
(3) (4) oppure [dal/dai compartimento/i ;]
(3) [a) che alla data di rilascio del presente certificato era(no) indenne/i dalla malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008;]
(3) (5) oppure [a) che alla data di rilascio del presente certificato era(no) indenne/i dalla malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008;]
b) in cui è realizzato un programma di sorveglianza dell’influenza aviaria in conformità al regolamento (CE) n. 798/2008;
II.1.4 provengono:
(2) (3) [dal territorio contrassegnato dal codice ;]
(3) (4) oppure [dal/dai compartimento/i ;]
(3) [II.1.4.1 che, alla data di rilascio del presente certificato, era(no) indenne/i dall’influenza aviaria ad alta e bassa patogenicità quali definite nel regolamento (CE) n. 798/2008;]
(3) oppure [II.1.4.1 che, alla data di rilascio del presente certificato, era(no) indenne/i dall’influenza aviaria ad alta patogenicità quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008, e sono stati ottenuti da allevamenti «parent» tenuti in uno stabilimento:
a) in cui nei 30 giorni precedenti il momento della raccolta delle uova da cui sono nati i pulcini di un giorno non era presente influenza aviaria a bassa patogenicità;
b) situato in una zona non sottoposta dall’autorità competente a restrizioni ufficiali di carattere veterinario in relazione ad un focolaio di influenza aviaria a bassa patogenicità e in ogni caso attorno al quale, nel raggio di 1 km, in nessuno stabilimento era presente influenza aviaria a bassa patogenicità negli ultimi 30 giorni precedenti il momento della raccolta delle uova da cui sono nati i pulcini di un giorno;
c) che non ha avuto alcun collegamento epidemiologico con uno stabilimento nel quale sia stata presente influenza aviaria a bassa patogenicità negli ultimi 30 giorni precedenti il momento della raccolta delle uova da cui sono nati i pulcini di un giorno;]
II.1.5 a) non sono stati vaccinati contro l’influenza aviaria;
b) sono stati ottenuti da allevamenti «parent» che:
(3) [non sono stati vaccinati contro l’influenza aviaria;]
(3) oppure [sono stati vaccinati contro l’influenza aviaria in conformità ad un piano di vaccinazione a norma del regolamento (CE) n. 798/2008, con:
II.1.6 sono nati nello/negli stabilimento/i di cui al riquadro I.11 della parte I, ufficialmente riconosciuto/i in base a requisiti almeno equivalenti a quelli che figurano nell’allegato II della direttiva 2009/158/CE e:
a) il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato;
b) che, al momento della spedizione, non è/sono soggetto/i ad alcuna restrizione di polizia sanitaria;
c) attorno al/ai quale/i, in un raggio di 10 chilometri, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono comparsi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti;
II.1.7 sono nati da uova di allevamenti che:
a) sono stati tenuti per almeno le sei settimane precedenti in stabilimenti ufficialmente riconosciuti e il cui riconoscimento, al momento della spedizione delle uova da cova all’incubatoio, non era stato sospeso né revocato;
(3) [b) sono stati tenuti in stabilimenti situati in un paese, un territorio, una zona o un compartimento indenne dalla malattia di Newcastle;]
(3)(5) oppure [b) sono stati tenuti in stabilimenti situati in un paese, un territorio o una zona non indenne dalla malattia di Newcastle;]
c) al momento della spedizione, non erano soggetti ad alcuna restrizione di polizia sanitaria;
(3) [d) non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;]
(3) oppure [d) sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle:
]
(7) e/o [e) sono stati vaccinati con vaccini ufficialmente autorizzati:
]
II.1.8 sono nati da uova che:
a) prima della spedizione all’incubatoio erano state contrassegnate conformemente a quanto disposto dall’autorità competente;
b) erano state disinfettate conformemente a quanto disposto dall’autorità competente;
II.1.9 sono nati il (gg/mm/aaaa);
(7) [II.1.10 sono stati vaccinati con vaccini ufficialmente autorizzati il contro (ripetere se necessario);]
II.1.11 sono stati esaminati al momento della spedizione e non presentavano alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie;
II.1.12 non hanno avuto alcun contatto con ratiti o altro pollame che non soddisfano le condizioni di cui al presente certificato.
Identificazione dell’allevamento
Età dei volatili
Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]
Nome e tipo (vivo o inattivato) del ceppo virale della malattia di Newcastle usato nel/nei vaccino/i
Numero del lotto
Nome e fabbricante del vaccino
Identificazione dell’allevamento
Età dei volatili
Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]
Vaccinazione contro
Numero del lotto
Nome, fabbricante e tipo di vaccini ufficialmente autorizzati
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che:
(6) [II.2.1 nel caso di partita destinata a uno Stato membro la cui qualifica sia stata definita in conformità all’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2009/158/CE, i pulcini di un giorno di cui al presente certificato provengono da:
a) uova da cova di allevamenti che:
(3) [non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;]
(3) oppure [sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino inattivato;]
(3) oppure [sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo al più tardi 60 giorni prima della data di raccolta delle uova;]
b) un incubatoio le cui pratiche di lavoro garantiscono che tali uova siano incubate in tempi e locali assolutamente separati rispetto alle uova che non soddisfano i requisiti di cui alla lettera a);]
(7) [II.2.2 vengono fornite le seguenti garanzie complementari stabilite dallo Stato membro di destinazione a norma degli articoli 16 e/o 17 della direttiva 2009/158/CE:
;]
(6) [II.2.3 se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, i pulcini di un giorno da introdurre in allevamenti di ratiti da riproduzione o da reddito provengono da allevamenti che sono risultati negativi conformemente alle disposizioni della decisione 2003/644/CE.]
(10) [II.2.4 i pulcini di un giorno di cui al presente certificato sono nati da uova provenienti da ratiti da riproduzione che sono stati esaminati e sottoposti a prove conformemente all’allegato III, sezione I, punto 8, del regolamento (CE) n. 798/2008.]
II.3. Ulteriori requisiti sanitari previsti per i paesi non indenni dalla malattia di Newcastle
(5) [Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:
II.3.1 i ratiti riproduttori da cui provengono i pulcini di un giorno:
a) sono stati posti in isolamento sotto controllo ufficiale non meno di 30 giorni prima della deposizione delle uova da cova dalle quali sono nati i pulcini di un giorno destinati all’importazione nell’UE;
b) da sette a dieci giorni dopo la messa in isolamento sono stati sottoposti a una prova di isolamento del virus della malattia di Newcastle, eseguita presso un laboratorio ufficiale su tamponi cloacali o campioni di feci prelevati da ogni volatile, senza che venissero riscontrati isolati dei paramixovirus aviari di tipo 1 con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4. Prima che i pulcini di un giorno lasciassero l’incubatoio in vista dell’importazione nell’Unione, tutti i test avevano dato risultati favorevoli;
c) non sono stati a contatto, negli ultimi 30 giorni precedenti la deposizione e durante la deposizione delle uova da cova dalle quali sono nati i pulcini di un giorno destinati all’importazione nell’Unione, con pollame (ratiti inclusi) che non soddisfa le condizioni indicate alle lettere a), b) e d);
d) provengono da allevamenti nei quali la sorveglianza della malattia di Newcastle è stata effettuata con l’applicazione di un piano di campionamento statistico che ha prodotto risultati negativi per almeno sei mesi prima dell’importazione nell’Unione;]
(5) [II.3.2 le uova da cova da cui sono nati i pulcini di un giorno ed i pulcini di un giorno non sono venuti a contatto, nell’incubatoio o durante il trasporto, con uova o pollame (inclusi ratiti) che non soddisfano le condizioni di cui sopra.]
(8) II.4. Attestato per il trasporto degli animali
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che i pulcini di un giorno sono trasportati in scatole a perdere, perfettamente pulite, utilizzate per la prima volta, che:
a) contengono unicamente pulcini di un giorno della stessa specie, della stessa categoria e dello stesso tipo, provenienti dal medesimo stabilimento;
b) recano, in caratteri leggibili e in almeno una lingua dell’Unione, le seguenti indicazioni:
— il nome del paese, del territorio, della zona o del compartimento di destinazione,
— le specie di ratiti di cui trattasi,
— il numero di pulcini,
— la categoria e il tipo di produzione cui sono destinate,
— il nome, l’indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di riproduzione,
— il nome, l’indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine,
— la data di inizio del trasporto,
— lo Stato membro di destinazione;
c) sono chiuse secondo le istruzioni dell’autorità competente in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto.
I contenitori e i veicoli in cui sono trasportate le scatole di cui sopra sono stati puliti e disinfettati prima del carico conformemente a quanto disposto dall’autorità competente.
Note
Parte I:
— Riquadro I.8: indicare il codice della zona o del compartimento di origine, se necessario, come definito nell’allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.
— Riquadro I.11: indicare nomi, indirizzi e numeri di riconoscimento degli incubatoi e dello stabilimento di riproduzione.
— Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, i nomi delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in container o cassoni, vanno indicati nel riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e l’eventuale numero di serie del sigillo.
— Riquadro I.28 (categoria): scegliere una delle seguenti voci: linea pura/riproduttori «grandparent»/riproduttori «parent»/altri;
Parte II:
(1) Per «pulcini di un giorno» si intendono ratiti di meno di 72 ore.
(2) Codice del territorio così come figura nell’allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.
(3) Barrare la dicitura non pertinente.
(4) Inserire il nome del/dei compartimento/i.
(5) Requisito applicabile solo ai paesi contrassegnati dal numero «II» nell’allegato I, parte 1, colonna 5, del regolamento (CE) n. 798/2008. Non si applica però ai pulcini di un giorno di ratiti provenienti da compartimenti.
(6) Barrare se la partita non è destinata alla Finlandia o alla Svezia.
(7) Cancellare se non pertinente.
(8) Va osservato che, a nome del regolamento (CE) n. 1/2005, gli animali saranno controllati dalle autorità competenti degli Stati membri per verificare se siano idonei a continuare il viaggio dopo l’ingresso nell’Unione. Se le condizioni non risultano soddisfatte, gli animali vanno scaricati e occorre prendere ulteriori misure.
(9) Per i paesi o i territori contrassegnati dalla sigla «N» all’allegato I, parte 1, colonna 6, del regolamento (CE) n. 798/2008 ciò significa, solo per quanto riguarda i pulcini di un giorno di ratiti (DOR), che in caso di comparsa di focolai della malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008 si continua ad utilizzare il codice del paese o del territorio, che però escluderà qualsiasi area che alla data di rilascio del presente certificato è sottoposta dal paese terzo interessato a restrizioni ufficiali in relazione alla malattia di Newcastle.
(10) Questa garanzia deve essere fornita unicamente per i pulcini di un giorno provenienti da paesi, territori o zone contrassegnati con il numero «X» nell’allegato I, parte 1, colonna 5 del regolamento (CE) n. 798/2008.
Il presente certificato è valido 10 giorni.
Veterinario ufficiale
Nome e cognome (in stampatello): Qualifica e titolo:
Data: Firma:
Timbro:
Modello di certificato veterinario per uova da cova di pollame diverso dai ratiti (HEP)
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le uova da cova (1) di cui al presente certificato:
II.1.1 soddisfano le disposizioni della direttiva 2009/158/CE;
II.1.2 provengono da allevamenti che hanno soggiornato:
(2) (3) [nel territorio contrassegnato dal codice ;]
(3) (4) oppure [nel/nei compartimento/i ;]
per un periodo minimo di tre mesi. Se gli allevamenti da cui provengono le uova da cova sono stati importati nel paese, nel territorio, nella zona o nel compartimento di origine, l’importazione è avvenuta conformemente a condizioni veterinarie almeno altrettanto rigorose quanto i requisiti pertinenti della direttiva 2009/158/CE e delle eventuali decisioni complementari;
II.1.3 provengono:
(2) (3) (10) [dal territorio contrassegnato dal codice ;]
(3) (4) oppure [dal/dai compartimento/i ;]
a) che, alla data di rilascio del presente certificato, era(no) indenne/i dalla malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008;
b) in cui è realizzato un programma di sorveglianza dell’influenza aviaria in conformità al regolamento (CE) n. 798/2008;
II.1.4 provengono:
(2) (3) [dal territorio contrassegnato dal codice ;]
(3) (4) oppure [dal/dai compartimento/i ;]
(3) [II.1.4.1 che, alla data di rilascio del presente certificato, era(no) indenne/i dall’influenza aviaria ad alta e bassa patogenicità quali definite nel regolamento (CE) n. 798/2008;]
(3) oppure [II.1.4.1 che, alla data di rilascio del presente certificato, era(no) indenne/i dall’influenza aviaria ad alta patogenicità quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008, e sono state ottenute da allevamenti «parent» tenuti in uno stabilimento:
a) in cui negli ultimi 30 giorni precedenti il momento della raccolta delle uova non era presente influenza aviaria a bassa patogenicità;
b) situato in una zona non sottoposta dall’autorità competente a restrizioni ufficiali di carattere veterinario in relazione ad un focolaio di influenza aviaria a bassa patogenicità e in ogni caso attorno al quale, nel raggio di 1 km, in nessuno stabilimento era presente influenza aviaria a bassa patogenicità negli ultimi 30 giorni precedenti il momento della raccolta delle uova;
c) che non ha avuto alcun collegamento epidemiologico con uno stabilimento nel quale sia stata presente influenza aviaria a bassa patogenicità negli ultimi 30 giorni precedenti il momento della raccolta delle uova;]
II.1.5 sono state ottenute da allevamenti «parent» che:
(3) [non sono stati vaccinati contro l’influenza aviaria;]
(3) oppure [sono stati vaccinati contro l’influenza aviaria in conformità ad un piano di vaccinazione a norma del regolamento (CE) n. 798/2008, con:
(nome e tipo del/dei vaccino/i usato/i)
all’età di settimane;]
II.1.6 provengono da allevamenti che:
a) sono stati esaminati all’atto del rilascio del presente certificato e non hanno mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie;
b) sono rimasti almeno per le ultime sei settimane prima dell’importazione nell’Unione nello/negli stabilimento/i di cui al riquadro I.11 della parte I, ufficialmente riconosciuto/i in base a requisiti almeno equivalenti a quelli che figurano nell’allegato II della direttiva 2009/158/CE:
— il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato;
— che non sono soggetti ad alcuna restrizione di polizia sanitaria;
— attorno ai quali in un raggio di 10 km, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono comparsi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti;
c) non hanno avuto, durante il periodo di cui alla lettera b), alcun contatto con pollame che non soddisfa le condizioni del presente certificato o con volatili selvatici;
d) sono stati sottoposti a un programma di sorveglianza per:
(3) [Salmonella Pullorum, S. Gallinarum e Mycoplasma gallisepticum (polli);]
(3) oppure [Salmonella arizonae [sierogruppo O:18(K)], S. Pullorum e S. Gallinarum, Mycoplasma meleagridis e M. gallisepticum (tacchini);]
(3) oppure [Salmonella Pullorum e S. Gallinarum (faraone, quaglie, fagiani, pernici e anatre);]
secondo quanto prescritto dall’allegato II, capitolo III, della direttiva 2009/158/CEE e non sono risultati infettati da tali agenti né hanno mostrato elementi che facessero sospettare un’infezione da parte di tali agenti;
(3) e/o [e) non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;]
(3) oppure [e) sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle:
]
(8) e/o [f) sono stati vaccinati con vaccini ufficialmente autorizzati:
]
(9) II.1.7 sono state contrassegnate come indicato al punto I.28 del certificato con (inchiostro colorato);
II.1.8 sono state disinfettate secondo le istruzioni del sottoscritto con (nome del prodotto e della sostanza attiva) per (tempo espresso in minuti);
II.1.9 sono state raccolte tra il (gg/mm/aaaa) e il (gg/mm/aaaa);
II.1.10 sono state esaminate all’atto del rilascio del presente certificato e non hanno mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie.
II.2. Ulteriori garanzie di sanità pubblica
(5) [II.2.1 Il programma di controllo della salmonella di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 2160/2003 e le disposizioni specifiche sull’uso degli antimicrobici e dei vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 sono stati applicati all’allevamento «parent» di origine e detto allevamento è stato sottoposto a test per rilevare eventuali sierotipi di salmonella rilevanti per la salute pubblica:
Identificazione dell’allevamento
Età dei volatili
Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]
Nome e tipo (vivo o inattivato) del ceppo virale della malattia di Newcastle usato nel/nei vaccino/i
Numero del lotto
Nome e fabbricante del vaccino
Identificazione dell’allevamento
Età dei volatili
Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]
Vaccinazione contro
Numero del lotto
Nome, fabbricante e tipo di vaccini ufficialmente autorizzati
Identificazione dell’allevamento
Età dei volatili
Data dell’ultimo prelievo di campioni dall’allevamento per il quale sia noto il risultato dei test: [gg/mm/aaaa]
Risultato di tutti i test effettuati presso l’allevamento (6)
(5) [II.2.2 Nel quadro del programma di controllo di cui al punto II.2.1 non è stata individuata né la Salmonella Enteritidis né la Salmonella Typhimurium.]
II.3. Ulteriori garanzie di polizia sanitaria
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che:
(7) [II.3.1 nel caso di partita destinata a uno Stato membro la cui qualifica sia stata definita in conformità all’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2009/158/CE, le uova da cova di cui al presente certificato provengono da pollame che:
(3) [non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle;]
(3) oppure [è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con un vaccino inattivato;]
(3) oppure [è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo al più tardi 60 giorni prima della data iniziale di cui al punto II.1.9;]]
(8) [II.3.2 vengono fornite le seguenti garanzie complementari stabilite dallo Stato membro di destinazione a norma degli articoli 16 e/o 17 della direttiva 2009/158/CE:
;]
(7) [II.3.3 se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, le uova da cova provengono da allevamenti che sono risultati negativi conformemente alle disposizioni della decisione 2003/644/CE.]
(11) [II.3.4 i pulcini di un giorno di cui al presente certificato sono nati da allevamenti da riproduzione che sono stati esaminati e sottoposti a prove conformemente all’allegato III, sezione I, punto 8, del regolamento (CE) n. 798/2008.]
II.4. Ulteriori requisiti sanitari
(8) [Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:
benché l’uso di vaccini contro la malattia di Newcastle non conformi alle condizioni specifiche di cui all’allegato VI, parte II, del regolamento (CE) n. 798/2008 non sia vietato:
(2) (3) [nel territorio contrassegnato dal codice ;]
(3) (4) oppure [nel/nei compartimento/i ;]
il pollame da cui sono state ottenute le uova da cova:
a) non è stato vaccinato con tali vaccini almeno nei 12 mesi precedenti;
b) proviene da allevamenti che sono stati sottoposti, non oltre 14 giorni prima della spedizione, a un test di isolamento del virus della malattia di Newcastle, eseguito presso un laboratorio ufficiale su un campione casuale di tamponi cloacali prelevati da almeno 60 volatili di ciascun allevamento interessato, che non ha rilevato paramixovirus aviari con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4;
c) nei 60 giorni precedenti la spedizione non è venuto a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere a) e b);
d) è stato tenuto in isolamento sotto controllo ufficiale nello stabilimento di origine durante il periodo di 14 giorni di cui alla lettera b).]
II.5. Attestato per il trasporto degli animali
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che:
II.5.1 le uova da cova sono trasportate in scatole a perdere, perfettamente pulite, utilizzate per la prima volta, che:
a) contengono unicamente uova da cova della stessa specie, della stessa categoria e dello stesso tipo, provenienti dal medesimo stabilimento;
b) recano le seguenti indicazioni:
— la dicitura «da cova»;
— il nome del paese, del territorio, della zona o del compartimento di destinazione,
— la specie di pollame,
— il numero di uova,
— la categoria e il tipo di produzione cui sono destinate,
— il nome, l’indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione,
— il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine,
— lo Stato membro di destinazione;
c) sono chiuse secondo le istruzioni dell’autorità competente in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;
II.5.2 i contenitori e i veicoli in cui sono trasportate le scatole di cui sopra sono stati puliti e disinfettati prima del carico conformemente a quanto disposto dall’autorità competente.
Note
Parte I:
— Riquadro I.8: indicare il codice della zona o del compartimento di origine, se necessario, come definito nell’allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.
— Riquadro I.11: indicare il nome, l’indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di riproduzione.
— Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, i nomi delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in container o cassoni, vanno indicati nel riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e l’eventuale numero di serie del sigillo.
— Riquadro I.28 (categoria): scegliere una delle seguenti voci: linea pura/riproduttori «grandparent»/riproduttori «parent»/esemplari ovaioli/uova di tacchino destinate al consumo/altri; (sistema di identificazione e numero di identificazione): indicare la marcatura delle uova.
Parte II:
(1) Per uova da cova di pollame si intendono le uova come definite nel regolamento (CE) n. 798/2008, escluse quelle dei ratiti.
(2) Codice del territorio così come figura nell’allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.
(3) Barrare la dicitura non pertinente.
(4) Inserire il nome del/dei compartimento/i.
(5) Questa garanzia si applica soltanto al pollame appartenente alla specie Gallus gallus e ai tacchini.
(6) Se uno qualsiasi dei risultati è stato positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale dell’allevamento «parent», indicare come positivo: Salmonella Infantis, Salmonella Virchow e Salmonella Hadar.
(7) Barrare se la partita non è destinata alla Finlandia o alla Svezia.
(8) Cancellare se non pertinente.
(9) Al momento della spedizione le uova devono essere tutte contrassegnate conformemente al regolamento (CEE) n. 617/2008, anche con l’indicazione, in inchiostro nero indelebile, del numero di riconoscimento dello stabilimento di riproduzione; la marcatura deve essere leggibile e in almeno una lingua dell’Unione.
(10) Per i paesi o i territori contrassegnati dalla sigla «N» nell’allegato I, parte 1, colonna 6, del regolamento (CE) n. 798/2008 ciò significa, solo per quanto riguarda le uova da cova di pollame diverso dai ratiti (HEP), che in caso di comparsa di focolai della malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008 si continua ad utilizzare il codice del paese o del territorio, che però escluderà qualsiasi area che alla data di rilascio del presente certificato è sottoposta dal paese terzo interessato a restrizioni ufficiali in relazione alla malattia di Newcastle.
(11) Questa garanzia deve essere fornita unicamente per le uova da cova provenienti da paesi, territori o zone contrassegnati con il numero «X» nell’allegato I, parte 1, colonna 5, del regolamento (CE) n. 798/2008.
Il presente certificato è valido 10 giorni.
Veterinario ufficiale
Nome e cognome (in stampatello): Qualifica e titolo:
Data: Firma:
Timbro:
Modello di certificato veterinario per uova da cova di ratiti (HER)
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le uova da cova (1) di cui al presente certificato:
II.1.1 soddisfano le disposizioni della direttiva 2009/158/CE;
II.1.2 provengono da allevamenti rimasti:
(2) (3) [nel territorio contrassegnato dal codice ;]
(3) (4) oppure [nel/nei compartimento/i ;]
per un periodo minimo di tre mesi. Se si tratta di allevamenti importati nel paese, nel territorio, nella zona o nel compartimento di origine, l’importazione è avvenuta conformemente a condizioni veterinarie almeno altrettanto rigorose quanto i requisiti pertinenti della direttiva 2009/158/CE e delle eventuali decisioni complementari;
II.1.3 provengono:
(2) (3) (9) [dal territorio contrassegnato dal codice ;]
(3) (4) oppure [dal/dai compartimento/i ;]
(3) [a) che alla data di rilascio del presente certificato era(no) indenne/i dalla malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008;]
(3)(5) oppure [a) che alla data di rilascio del presente certificato era(no) indenne/i dalla malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008;]
b) in cui è realizzato un programma di sorveglianza dell’influenza aviaria in conformità al regolamento (CE) n. 798/2008;
II.1.4 provengono:
(2) (3) [dal territorio contrassegnato dal codice ;]
(3) (4) oppure [dal/dai compartimento/i ;]
(3) [II.1.4.1 che, alla data di rilascio del presente certificato, era(no) indenne/i dall’influenza aviaria ad alta e bassa patogenicità quali definite nel regolamento (CE) n. 798/2008;]
(3) oppure [II.1.4.1 che, alla data di rilascio del presente certificato, era(no) indenne/i dall’influenza aviaria ad alta patogenicità quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008, e sono state ottenute da allevamenti «parent» tenuti in uno stabilimento:
a) in cui negli ultimi 30 giorni precedenti il momento della raccolta delle uova non era presente influenza aviaria a bassa patogenicità;
b) situati in una zona non sottoposta dall’autorità competente a restrizioni ufficiali di carattere veterinario in relazione ad un focolaio di influenza aviaria a bassa patogenicità e in ogni caso attorno ai quale, nel raggio di 1 km, in nessuno stabilimento era presente influenza aviaria a bassa patogenicità negli ultimi 30 giorni precedenti il momento della raccolta delle uova;
c) che non hanno avuto alcun collegamento epidemiologico con uno stabilimento nel quale sia stata presente influenza aviaria a bassa patogenicità negli ultimi 30 giorni precedenti il momento della raccolta delle uova;]
II.1.5 sono state ottenute da allevamenti «parent» che:
(3) [non sono stati vaccinati contro l’influenza aviaria;]
(3) oppure [sono stati vaccinati contro l’influenza aviaria in conformità ad un piano di vaccinazione a norma del regolamento (CE) n. 798/2008, con:
(nome e tipo del/dei vaccino/i usato/i)
all’età di settimane;]
II.1.6 provengono da allevamenti che:
a) sono stati esaminati all’atto del rilascio del presente certificato e non hanno mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie;
b) sono rimasti almeno per le ultime sei settimane prima dell’importazione nell’Unione nello/negli stabilimento/i di cui al riquadro I.11 della parte I, ufficialmente riconosciuto/i in base a requisiti almeno equivalenti a quelli che figurano nell’allegato II della direttiva 2009/158/CE:
— il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato;
— che non sono soggetti ad alcuna restrizione di polizia sanitaria;
— attorno ai quali, in un raggio di 10 chilometri, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o di malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti;
c) non hanno avuto, durante il periodo di cui alla lettera b), alcun contatto con ratiti o altro pollame che non soddisfano le condizioni di cui al presente certificato;
(3) [d) non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;]
(3) oppure [d) sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle:
]
(8) [e) sono stati vaccinati con vaccini ufficialmente autorizzati:
]
(6) II.1.7 sono state contrassegnate come indicato al punto I.28 del certificato con (inchiostro colorato);
II.1.8 sono state disinfettate secondo le istruzioni del sottoscritto con (nome del prodotto e della sostanza attiva) per (tempo espresso in minuti);
II.1.9 sono state raccolte tra il (gg/mm/aaaa) e il (gg/mm/aaaa);
II.1.10 sono state esaminate all’atto del rilascio del presente certificato e non hanno mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie.
II.2. Garanzie complementari
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che:
(7) [II.2.1 nel caso di partita destinata a uno Stato membro la cui qualifica sia stata definita in conformità all’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2009/158/CE, le uova da cova di cui al presente certificato provengono da ratiti che:
(3) [non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;]
(3) oppure [sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino inattivato;]
(3) oppure [sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo al più tardi 60 giorni prima della data iniziale di cui al punto II.1.9;]
(8) [II.2.2 vengono fornite le seguenti garanzie complementari stabilite dallo Stato membro di destinazione a norma degli articoli 16 e/o 17 della direttiva 2009/158/CE:
;]
Identificazione dell’allevamento
Età dei volatili
Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]
Nome e tipo (vivo o inattivato) del ceppo virale della malattia di Newcastle usato nel/nei vaccino/i
Numero del lotto
Nome e fabbricante del vaccino
Identificazione dell’allevamento
Età dei volatili
Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]
Vaccinazione contro
Numero del lotto
Nome, fabbricante e tipo di vaccini ufficialmente autorizzati
(7) [II.2.3 se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, le uova da cova provengono da allevamenti che sono risultati negativi conformemente alle disposizioni della decisione 2003/644/CE.]
(10) [II.2.4 le uova da cova di cui al presente certificato sono state raccolte da ratiti da riproduzione che sono stati esaminati e sottoposti a prove conformemente all’allegato III, sezione I, punto 8, del regolamento (CE) n. 798/2008.]
(5) II.3. Ulteriori requisiti sanitari previsti per i paesi non indenni dalla malattia di Newcastle
[Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che i ratiti da riproduzione da cui provengono le uova da cova:
a) sono stati posti in isolamento sotto controllo ufficiale non meno di 30 giorni prima della deposizione delle uova da cova destinate all’importazione nell’Unione;
b) da sette a dieci giorni dopo l’ingresso in isolamento sono stati sottoposti a un test di isolamento del virus della malattia di Newcastle, eseguito presso un laboratorio ufficiale su tamponi cloacali o campioni di feci prelevati da ogni volatile senza che venissero riscontrati isolati dei paramixovirus aviari di tipo 1 con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4. Per tutti i volatili erano stati ottenuti risultati favorevoli prima che le uova lasciassero l’isolamento in vista dell’importazione nell’Unione;
c) non sono stati a contatto, negli ultimi 30 giorni precedenti la deposizione nonché durante la deposizione delle uova da cova destinate all’importazione nell’Unione, con pollame (ratiti inclusi) che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere a), b) e d);
d) provengono da allevamenti nei quali la sorveglianza della malattia di Newcastle è stata effettuata con l’applicazione di un piano di campionamento statistico che ha prodotto risultati negativi per almeno sei mesi prima dell’importazione nell’Unione.]
II.4. Attestato per il trasporto degli animali
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che le uova da cova sono trasportate in scatole a perdere, perfettamente pulite, utilizzate per la prima volta, che:
a) contengono unicamente uova da cova della stessa specie, della stessa categoria e dello stesso tipo, provenienti dal medesimo stabilimento;
b) recano, in caratteri leggibili e in almeno una lingua dell’Unione, le seguenti indicazioni:
— la dicitura «da cova»,
— il nome del paese, del territorio, della zona o del compartimento di destinazione,
— le specie di ratiti di cui trattasi,
— il numero di uova,
— la categoria e il tipo di produzione cui sono destinate,
— il nome, l’indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di riproduzione,
— il nome e l’indirizzo dello stabilimento di origine,
— la data di inizio del trasporto,
— lo Stato membro di destinazione;
c) sono chiuse secondo le istruzioni dell’autorità competente in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto.
I contenitori e i veicoli in cui sono trasportate le scatole di cui sopra sono stati puliti e disinfettati prima del carico conformemente a quanto disposto dall’autorità competente.
Note
Parte I:
— Riquadro I.8: indicare il codice della zona o del compartimento di origine, se necessario, come definito nell’allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.
— Riquadro I.11: indicare il nome, l’indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di riproduzione.
— Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, i nomi delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in container o cassoni, vanno indicati nel riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e l’eventuale numero di serie del sigillo.
— Riquadro I.28 (categoria): scegliere una delle seguenti voci: linea pura/riproduttori «grandparent»/riproduttori «parent»/altri; (sistema di identificazione e numero di identificazione): indicare la marcatura delle uova.
Parte II:
(1) Per uova da cova ottenute da ratiti dell’ordine Struzioniformi (Casuariidae, Rheidae, Struthionidae).
(2) Codice del territorio così come figura nell’allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.
(3) Barrare la dicitura non pertinente.
(4) Inserire il nome del/dei compartimento/i.
(5) Requisito applicabile solo ai paesi contrassegnati dal numero «III» nell’allegato I, parte 1, colonna 5, del regolamento (CE) n. 798/2008. Non si applica però alle uova da cova di ratiti provenienti da compartimenti.
(6) Al momento della spedizione le uova devono essere tutte contrassegnate conformemente al regolamento (CEE) n. 617/2008, anche con l’indicazione, in inchiostro nero indelebile, del numero di riconoscimento dello stabilimento di riproduzione; la marcatura deve essere leggibile e in almeno una lingua dell’Unione.
(7) Barrare se la partita non è destinata alla Finlandia o alla Svezia.
(8) Compilare se pertinente.
(9) Per i paesi o i territori contrassegnati dalla sigla «N» nell’allegato I, parte 1, colonna 6, del regolamento (CE) n. 798/2008 ciò significa, solo per quanto riguarda le uova da cova di ratiti (HER), che in caso di comparsa di focolai della malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008 si continua ad utilizzare il codice del paese o del territorio, che però escluderà qualsiasi area che alla data di rilascio del presente certificato è sottoposta dal paese terzo interessato a restrizioni ufficiali in relazione alla malattia di Newcastle.
(10) Questa garanzia deve essere fornita unicamente per le uova da cova provenienti da paesi, territori o zone contrassegnati con il numero «X» nell’allegato I, parte 1, colonna 5, del regolamento (CE) n. 798/2008.
Il presente certificato è valido 10 giorni.
Veterinario ufficiale
Nome e cognome (in stampatello): Qualifica e titolo:
Data: Firma:
Timbro:
»
iii)
il modello di certificato veterinario SRP è sostituito dal seguente:
«
Modello di certificato veterinario per pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento della selvaggina da penna diverso dai ratiti (SRP)
SRP (pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento della selvaggina da penna diverso dai ratiti)
II. Informazioni sanitarie
II.a. N. di riferimento del certificato
II.b.
Parte II: Certificazione
II.1. Attestato di polizia sanitaria
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il pollame (1) di cui al presente certificato:
II.1.1 soddisfa le disposizioni della direttiva 2009/158/CE;
II.1.2 ha soggiornato:
(2) (3) [nel territorio contrassegnato dal codice ;]
(3) (4) oppure [nel/nei compartimento/i ;]
per almeno sei settimane o dal momento della schiusa delle uova, se di età inferiore alle sei settimane, prima dell’importazione nell’Unione. Se si tratta di pollame importato nel paese, nel territorio, nella zona o nel compartimento di origine, l’importazione è avvenuta conformemente a condizioni veterinarie almeno altrettanto rigorose quanto i requisiti pertinenti della direttiva 2009/158/CE e delle eventuali decisioni complementari;
II.1.3 proviene:
(2) (3) (12) [dal territorio contrassegnato dal codice ;]
(3) (4) oppure [dal/dai compartimento/i ;]
a) che, alla data di rilascio del presente certificato, era(no) indenne/i dalla malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008;
b) in cui è realizzato un programma di sorveglianza dell’influenza aviaria in conformità al regolamento (CE) n. 798/2008;
II.1.4 proviene:
(2) (3) [dal territorio contrassegnato dal codice ;]
(3) (4) oppure [dal/dai compartimento/i ;]
(3) [II.1.4.1 che, alla data di rilascio del presente certificato, era(no) indenne/i dall’influenza aviaria ad alta e bassa patogenicità quali definite nel regolamento (CE) n. 798/2008;]
(3) oppure [II.1.4.1 che, alla data di rilascio del presente certificato, era(no) indenne/i dall’influenza aviaria ad alta patogenicità quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008, e il pollame è stato tenuto in uno stabilimento:
a) in cui negli ultimi 30 giorni precedenti l’importazione nell’Unione non era presente influenza aviaria a bassa patogenicità;
b) situato in una zona non sottoposta dall’autorità competente a restrizioni ufficiali di carattere veterinario in relazione ad un focolaio di influenza aviaria a bassa patogenicità e in ogni caso attorno al quale, nel raggio di 1 km, in nessuno stabilimento era presente influenza aviaria a bassa patogenicità negli ultimi 30 giorni prima dell’importazione nell’Unione;
c) che non ha avuto alcun collegamento epidemiologico con uno stabilimento nel quale era presente influenza aviaria a bassa patogenicità negli ultimi 30 giorni prima dell’importazione nell’Unione;]
II.1.5 proviene da un allevamento che non è stato vaccinato contro l’influenza aviaria;
II.1.6 è rimasto sin dalla schiusa delle uova o almeno nei 30 giorni precedenti nello/negli stabilimento/i di origine;
a) che non è/sono soggetto/i ad alcuna restrizione di polizia sanitaria;
b) attorno al/ai quale/i, in un raggio di 10 chilometri, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono comparsi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti;
II.1.7 proviene da allevamenti che:
a) sono stati esaminati all’atto del rilascio del presente certificato e non hanno mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie;
(3) [b) non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;]
SRP (pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento della selvaggina da penna diverso dai ratiti)
II. Informazioni sanitarie
II.a. N. di riferimento del certificato
II.b.
(3) oppure [b) sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle:
]
(5) [c) sono stati vaccinati con vaccini ufficialmente autorizzati:
]
II.1.8 non ha avuto, durante il periodo di cui al punto II.1.6, alcun contatto con pollame che non soddisfa le condizioni del presente certificato o con volatili selvatici.
II.2. Ulteriori garanzie di sanità pubblica
(6) [Il programma di controllo della salmonella di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 2160/2003 e le disposizioni specifiche sull’uso degli antimicrobici e dei vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 sono stati applicati all’allevamento di origine e l’allevamento è stato sottoposto a test per rilevare eventuali sierotipi di salmonella rilevanti per la salute pubblica:
Per ragioni diverse dal programma di controllo della salmonella, entro le ultime tre settimane prima dell’importazione:
(3) [non sono stati somministrati antimicrobici al pollame da macellazione;]
(3) (8) oppure [sono stati somministrati i seguenti antimicrobici al pollame da macellazione: ;]]
II.3. Ulteriori garanzie di polizia sanitaria
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che:
(9) [II.3.1 nel caso di partita destinata a uno Stato membro la cui qualifica sia stata definita in conformità all’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2009/158/CE, il pollame di cui al presente certificato proviene da allevamenti che:
(3) [non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle e sono stati sottoposti, con risultati negativi, a esami sierologici per la ricerca di anticorpi della malattia di Newcastle nei 14 giorni precedenti la spedizione;]
(3) oppure [sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle, ma non con un vaccino vivo, nei 30 giorni precedenti la spedizione e sono stati sottoposti, nei 14 giorni che precedono la spedizione, a un test di isolamento del virus della malattia di Newcastle eseguito su un campione casuale di tamponi cloacali o campioni di feci di almeno 60 volatili e risultato negativo;]]
(5) [II.3.2 vengono fornite le seguenti garanzie complementari stabilite dallo Stato membro di destinazione a norma degli articoli 16 e/o 17 della direttiva 2009/158/CE:
;]
(9) [II.3.3 se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, il pollame:
(3) [è stato sottoposto a un esame microbiologico mediante campionamento nell’azienda di origine ed è risultato negativo al test conformemente alla decisione 95/410/CE;]
(3) oppure [proviene da un’azienda sottoposta a un programma riconosciuto dalla Commissione europea come equivalente al programma nazionale rispettivamente della Finlandia o della Svezia, a seconda dei casi;]]
Identificazione dell’allevamento
Età dei volatili
Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]
Nome e tipo (vivo o inattivato) del ceppo virale della malattia di Newcastle usato nel/nei vaccino/i
Numero del lotto
Nome e fabbricante del vaccino
Identificazione dell’allevamento
Età dei volatili
Data della vaccinazione [gg/mm/aaaa]
Vaccinazione contro
Numero del lotto
Nome, fabbricante e tipo di vaccini ufficialmente autorizzati
Identificazione dell’allevamento
Età dei volatili
Data dell’ultimo prelievo di campioni dall’allevamento per il quale sia noto il risultato dei test: [gg/mm/aaaa]
Risultato di tutti i test effettuati presso l’allevamento (7)
SRP (pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento della selvaggina da penna diverso dai ratiti)
II. Informazioni sanitarie
II.a. N. di riferimento del certificato
II.b.
II.4. Ulteriori requisiti sanitari
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che:
(10) [benché l’uso di vaccini contro la malattia di Newcastle non conformi alle condizioni specifiche di cui all’allegato VI, parte II, del regolamento (CE) n. 798/2008 non sia vietato:
(2) (3) [nel territorio contrassegnato dal codice ;]
(3) (4) oppure [nel/nei compartimento/i ;]
il pollame di cui al presente certificato:
a) non è stato vaccinato con tali vaccini almeno nei 12 mesi precedenti;
b) proviene da un allevamento che è stato sottoposto, non oltre 14 giorni prima della spedizione, a un test di isolamento del virus della malattia di Newcastle, eseguito presso un laboratorio ufficiale su un campione casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili di ogni allevamento interessato, che non ha rivelato paramixovirus aviari con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4;
c) nei 60 giorni precedenti la spedizione non è venuto a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere a) e b);
d) è stato tenuto in isolamento sotto controllo ufficiale nello stabilimento di origine durante il periodo di 14 giorni di cui alla lettera b).]
(11) II.5. Attestato per il trasporto degli animali
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che il pollame è trasportato in casse o gabbie che:
a) contengono unicamente pollame della stessa specie, della stessa categoria e dello stesso tipo, proveniente dal medesimo stabilimento;
b) sono chiuse secondo le istruzioni dell’autorità competente in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;
c) come i veicoli nei quali sono trasportate, sono progettate in modo tale da:
i) evitare la fuoriuscita di escrementi e ridurre al minimo la perdita di piume durante il trasporto;
ii) consentire l’ispezione visiva del pollame;
iii) consentire la pulizia e la disinfezione;
d) come i veicoli nei quali sono trasportate, sono state pulite e disinfettate prima del carico, conformemente alle istruzioni dell’autorità competente.
Note
Parte I:
— Riquadro I.8: indicare il codice della zona o del compartimento di origine, se necessario, come definito nell’allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.
— Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, i nomi delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in container o cassoni, vanno indicati nel riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e l’eventuale numero di serie del sigillo.
— Riquadro I.19: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell’Organizzazione mondiale delle dogane: 01.05 o 01.06.39.
Parte II:
(1) Pollame quale definito nel regolamento (CE) n. 798/2008, esclusi i ratiti.
(2) Codice del territorio così come figura nell’allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.
SRP (pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento della selvaggina da penna diverso dai ratiti)
II. Informazioni sanitarie
II.a. N. di riferimento del certificato
II.b.
(4) Inserire il nome del/dei compartimento/i.
(5) Compilare se pertinente.
(6) Questa garanzia si applica soltanto al pollame appartenente alla specie Gallus gallus e ai tacchini.
(7) Se uno qualsiasi dei risultati è stato positivo per i sierotipi sotto indicati durante il ciclo vitale dell’allevamento di origine, indicare come positivo: Salmonella Enteritidis e Salmonella Typhimurium.
(8) Compilare se pertinente: indicare il nome e la sostanza attiva degli antimicrobici utilizzati.
(9) Barrare se la partita non è destinata alla Finlandia o alla Svezia.
(10) Questa garanzia deve essere fornita unicamente per il pollame proveniente da paesi, territori, zone o compartimenti cui si applicano le disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.
(11) Va osservato che, a norma del regolamento (CE) n. 1/2005, gli animali saranno controllati dalle autorità competenti degli Stati membri per verificare se siano idonei a continuare il viaggio dopo l’ingresso nell’Unione. Se le condizioni non risultano soddisfatte, gli animali vanno scaricati e occorre prendere ulteriori misure.
(12) Per i paesi o i territori contrassegnati dalla sigla «N» nell’allegato I, parte 1, colonna 6, del regolamento (CE) n. 798/2008 ciò significa, solo per quanto riguarda il pollame da macellazione e il pollame per il ripopolamento della selvaggina da penna diverso dai ratiti (SRP), che in caso di comparsa di focolai della malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008 si continua ad utilizzare il codice del paese o del territorio, che però escluderà qualsiasi area che alla data di rilascio del presente certificato è sottoposta dal paese terzo interessato a restrizioni ufficiali in relazione alla malattia di Newcastle.
Il presente certificato è valido 10 giorni.
Veterinario ufficiale
Nome e cognome (in stampatello): Qualifica e titolo:
Data: Firma:
Timbro:
»
iv)
i modelli di certificati veterinari POU e RAT sono sostituiti dai seguenti:
«
Modello di certificato veterinario per le carni di pollame (POU)
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 e certifica che le carni di pollame (1) di cui al presente certificato sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:
a) provengono da uno o più stabilimenti che applicano un programma basato sui principi HACCP, ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004;
b) sono state prodotte conformemente alle condizioni di cui all’allegato III, sezioni II e V, del regolamento (CE) n. 853/2004;
c) sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante e post mortem condotte conformemente all’allegato I, capo V, sezione IV, del regolamento (CE) n. 854/2004;
d) recano una marchiatura d’identificazione secondo quanto disposto dall’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;
e) soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;
f) sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell’articolo 29;
(2) [g) soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 1688/2005, che attua il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le garanzie speciali relative alla salmonella per partite di talune carni e di uova destinate alla Finlandia e alla Svezia.]
II.2. Attestato di polizia sanitaria
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di pollame di cui al presente certificato:
II.2.1 provengono:
(3) (4) (6) [dal territorio contrassegnato dal codice ;]
(4) (5) oppure [dal/dai compartimento/i ;]
che alla data di rilascio del certificato era(no) indenne/i
dall’influenza aviaria ad alta patogenicità quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008 e
dalla malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008;
II.2.2 sono state ottenute da pollame che:
(4) [non è stato vaccinato contro l’influenza aviaria;]
(4) oppure [è stato vaccinato contro l’influenza aviaria in conformità ad un piano di vaccinazione a norma del regolamento (CE) n. 798/2008, con:
(nome e tipo del/dei vaccino/i usato/i)
all’età di settimane;]
II.2.3 sono state ottenute da pollame tenuto:
(3) (4) (9) [nel/nei territori/o contrassegnato/i dal codice ;]
(4) (5) (9) oppure [nel/nei compartimento/i ;]
sin dalla schiusa delle uova o importato sotto forma di pulcini di un giorno o pollame da macellazione da uno o più paesi terzi elencati in relazione a tale prodotto nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in presenza di condizioni perlomeno equivalenti a quelle prescritte da detto regolamento;
II.2.4 sono state ottenute da pollame proveniente da stabilimenti:
a) che non sono soggetti ad alcuna restrizione di polizia sanitaria;
b) attorno ai quali, in un raggio di 10 chilometri, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono comparsi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti;
(7) a) è stato macellato il (gg/mm/aaaa) o nel periodo tra il (gg/mm/aaaa) e il (gg/mm/aaaa);
b) non è stato macellato nel quadro di un programma di polizia sanitaria per il controllo o l’eradicazione di malattie aviarie;
c) durante il trasporto al macello non è venuto a contatto con pollame infettato dall’influenza aviaria ad alta patogenicità né dalla malattia di Newcastle;
II.2.6 a) proviene da macelli riconosciuti ai quali, al momento della macellazione, non si applicavano restrizioni conseguenti all’insorgenza, sospettata o confermata, dell’influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle e attorno ai quali, in un raggio di 10 km, non sono comparsi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti:
b) in nessuna fase della macellazione, del sezionamento, dello stoccaggio o del trasporto è venuto a contatto con pollame o carni di qualifica sanitaria inferiore;
(8) [II.2.7 provengono da pollame da macellazione che:
a) non è stato vaccinato con vaccini ottenuti da un ceppo madre (master seed) del virus della malattia di Newcastle che presenta un indice di patogenicità superiore rispetto ai ceppi lentogeni dello stesso virus;
b) è stato sottoposto a una prova di isolamento del virus della malattia di Newcastle, eseguita presso un laboratorio ufficiale al momento della macellazione su un campione casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili dell’allevamento interessato, la quale non ha rivelato paramixovirus aviari con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4;
c) nei 30 giorni precedenti la macellazione non è venuto a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere a) e b).]
(10) [II.2.8 provengono da allevamenti di pollame da macellazione che sono stati esaminati e sottoposti a prove conformemente all’allegato III, sezione I, punto 8, del regolamento (CE) n. 798/2008.]
II.3. Attestato relativo al benessere degli animali
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche descritte nella parte I del presente certificato derivano da animali che nel macello, prima e durante la macellazione o l’abbattimento, sono stati trattati conformemente alle disposizioni pertinenti della normativa dell’Unione e sono state osservate prescrizioni almeno equivalenti a quelle di cui ai capi II e III del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio.
Note
Parte I:
— Riquadro I.8: indicare il codice della zona o del compartimento di origine, se necessario, come definito nell’allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.
— Riquadro I.11: indicare il nome, l’indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.
— Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, i nomi delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in container o cassoni, vanno indicati nel riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e l’eventuale numero di serie del sigillo.
— Riquadro I.19: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell’Organizzazione mondiale delle dogane: 02.07, 02.08 o 05.04.
Parte II:
(1) Per «carni di pollame» si intendono le parti commestibili dei volatili d’allevamento, compresi i volatili allevati come animali domestici pur senza essere considerati tali, ad eccezione dei ratiti, che non abbiano subito alcun trattamento di conservazione eccetto il trattamento a freddo; le carni confezionate sotto vuoto o in atmosfera controllata devono essere accompagnate anch’esse da un certificato redatto secondo il presente modello.
Tale definizione comprende le carni di selvaggina da penna d’allevamento così come definite dal regolamento (CE) n. 798/2008.
(2) Barrare se la partita non è destinata all’importazione in Svezia o in Finlandia.
(3) Codice del territorio così come figura nell’allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.
(6) Per i paesi o i territori contrassegnati dalla sigla «N» nell’allegato I, parte 1, colonna 6, del regolamento (CE) n. 798/2008 ciò significa, solo per quanto riguarda la carne di pollame (POU), che in caso di comparsa di focolai della malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008 si continua ad utilizzare il codice del paese o del territorio, che però escluderà qualsiasi area che alla data di rilascio del presente certificato sia sottoposta dal paese terzo interessato a restrizioni ufficiali in relazione alla malattia di Newcastle.
(7) Indicare la data/le date di macellazione. Le importazioni di tali carni non sono consentite qualora siano state ottenute da pollame macellato nel territorio o nel/nei compartimento/i di cui al punto II.2.1 mentre l’Unione europea aveva in atto misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali carni da detto territorio o dai compartimenti in questione.
(8) Requisito applicabile solo ai paesi contrassegnati dal numero «VI» nell’allegato I, parte 1, colonna 5, del regolamento (CE) n. 798/2008.
(9) Se le carni provengono da pollame da macellazione originario di un altro/altri paese/i terzo/i che figura nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, vanno indicati, ai fini dell’importazione di tale prodotto nell’Unione, il codice (o i codici) di tale/i paese/i o del/dei territori/o di tale/i paese/i così come quello del paese terzo in cui il pollame è macellato.
(10) Questa garanzia deve essere fornita unicamente per le carni di pollame provenienti da paesi, territori o zone contrassegnati con il numero «X» nell’allegato I, parte 1, colonna 5, del regolamento (CE) n. 798/2008.
Veterinario ufficiale
Nome e cognome (in stampatello): Qualifica e titolo:
Data: Firma:
Timbro:
Modello di certificato veterinario per le carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano (RAT)
RAT (carni di ratiti d’allevamento destinate al consumo umano)
II. Informazioni sanitarie
II.a. N. di riferimento del certificato
II.b.
Parte II: Certificazione
II.1. Attestato sanitario
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 e certifica che le carni di ratiti (1) di cui al presente certificato sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:
a) provengono da uno o più stabilimenti che applicano un programma basato sui principi HACCP, ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004;
b) sono state prodotte conformemente alle condizioni di cui all’allegato III, sezioni III e V, del regolamento (CE) n. 853/2004;
c) sono risultate idonee al consumo umano a seguito dell’ispezione ante e post mortem condotta conformemente all’allegato I, capo VII, sezione IV, del regolamento (CE) n. 854/2004 (2);
d) recano una marchiatura d’identificazione secondo quanto disposto dall’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;
e) sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell’articolo 29.
II.2. Attestato di polizia sanitaria
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di ratiti di cui al presente certificato:
II.2.1 provengono:
(2) (3) (4) [dal territorio contrassegnato dal codice ;]
(2) (4) oppure [dal/dai compartimento/i ;]
(2) [II.2.1.1 che, alla data di rilascio del presente certificato, era(no) indenne/i dall’influenza aviaria ad alta patogenicità quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008;
(6) [e alla malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008]];
(2) (11) oppure [II.2.1.1 da una o più aziende di ratiti registrate, chiuse e riconosciute dall’autorità competente, attorno alle quali in un raggio di 100 km, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non siano comparsi focolai di influenza aviaria a bassa patogenicità o ad alta patogenicità almeno negli ultimi 24 mesi e che non hanno avuto alcun collegamento epidemiologico con un’azienda di ratiti o pollame in cui sia stata presente influenza aviaria a bassa patogenicità né ad alta patogenicità almeno negli ultimi 24 mesi e che alla data di rilascio del certificato era(no) indenne/i dall’influenza aviaria ad alta patogenicità e a bassa patogenicità e dalla malattia di Newcastle quali definite nel regolamento (CE) n. 798/2008;]
II.2.2 sono state ottenute da ratiti che:
(2) [non sono stati vaccinati contro l’influenza aviaria;]
(2) oppure [sono stati vaccinati contro l’influenza aviaria conformemente a un piano di vaccinazione a norma del regolamento (CE) n. 798/2008, con:
(nome e tipo del/dei vaccino/i usato/i)
all’età di settimane;]
(7) sono stati macellati il (gg/mm/aaaa) o nel periodo tra il (gg/mm/aaaa) e il (gg/mm/aaaa);
II.2.3 sono state:
(2) (6) [II.2.3.1 ottenute da ratiti d’allevamento tenuti ininterrottamente per almeno tre mesi prima della macellazione o dopo la schiusa delle uova:
(2) (3) [nel territorio contrassegnato dal codice ;]
(2) (4) oppure [nel/nei compartimento/i ;]]
(2) (11) oppure [II.2.3.1 ottenute da ratiti d’allevamento tenuti ininterrottamente dopo la schiusa delle uova o dopo l’introduzione come pulcini di un giorno in una o più aziende di ratiti registrate, chiuse e riconosciute dall’autorità competente, attorno alle quali in un raggio di 100 km, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non siano comparsi focolai di influenza aviaria a bassa patogenicità né ad alta patogenicità almeno negli ultimi 24 mesi e che non abbiano avuto alcun collegamento epidemiologico con un’azienda di ratiti o pollame in cui sia stata presente influenza aviaria a bassa patogenicità né ad alta patogenicità almeno negli ultimi 24 mesi;]
RAT (carni di ratiti d’allevamento destinate al consumo umano)
II. Informazioni sanitarie
II.a. N. di riferimento del certificato
II.b.
(2) (8) oppure [II.2.3.1 disossate e scuoiate e ottenute da ratiti d’allevamento tenuti ininterrottamente per almeno tre mesi prima della macellazione o dopo la schiusa delle uova:
(2) (3) [nel territorio contrassegnato dal codice ;]
(2) (4) oppure [nel/nei compartimento/i ;]]
II.2.4 sono state:
(6) (2) (12) [II.2.4.1 ottenute da ratiti provenienti da uno o più stabilimenti:
a) che è/sono regolarmente oggetto di ispezioni veterinarie per verificare la presenza di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali;
b) che non è/sono oggetto di restrizioni di polizia sanitaria connesse a malattie cui sono soggetti i ratiti e/o altro pollame;
c) attorno al/ai quale/i, in un raggio di 10 chilometri, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono comparsi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti;]
(8) (2) (12) oppure [II.2.4.1 disossate e scuoiate e ottenute da ratiti che sono stati allevati/hanno soggiornato per almeno tre mesi prima della macellazione in stabilimenti:
a) che sono regolarmente oggetto di ispezioni veterinarie per verificare la presenza di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali;
b) che non sono oggetto di restrizioni di polizia sanitaria connesse a malattie cui sono soggetti i ratiti e/o altro pollame;
c) in cui non sono comparsi focolai della malattia di Newcastle né di influenza aviaria ad alta patogenicità nei sei mesi precedenti e attorno ai quali da almeno tre mesi non sono comparsi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né della malattia di Newcastle nel raggio di 10 km dal perimetro del settore dello stabilimento in cui sono allevati i ratiti, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo;]
(2) oppure [II.2.4.1 disossate e scuoiate e ottenute da ratiti provenienti da paesi asiatici o africani che:
a) sono stati posti in isolamento per almeno 14 giorni prima della macellazione in un ambiente reso esente da zecche nel quadro di un programma ufficiale di lotta contro i roditori;
b) prima di essere trasferiti nell’ambiente reso esente da zecche:
(2) [sono stati esaminati per verificare che non avessero zecche;]
(2) oppure [sono stati sottoposti a un trattamento atto ad eliminare tutte le zecche di cuifossero portatori
mediante (precisare il trattamento):
e il trattamento non ha prodotto residui rilevabili nelle carni di ratiti;]
c) all’arrivo al macello tutti i lotti di animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a un controllo per rilevare l’eventuale presenza di zecche;]
II.2.5 non sono state ottenute da ratiti macellati nel quadro di un piano zoosanitario per il controllo o l’eradicazione di malattie del pollame e/o dei ratiti;
II.2.6 derivano da ratiti:
(2) (6) (9) [II.2.6.1 che sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo negli ultimi 30 giorni precedenti la macellazione;]
(2) (6) oppure [II.2.6.1 che non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo negli ultimi 30 giorni precedenti la macellazione;]
(2) (8) [II.2.6.1 che non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;]
(2) (8) oppure [II.2.6.1 che sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo non rispondente ai requisiti di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 798/2008, ma non sono stati vaccinati nei 30 giorni precedenti la macellazione;]
(2) (8) oppure [II.2.6.1 che sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino inattivato rispondente ai requisiti di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 798/2008;]
(8) (10) [II.2.7 provengono da ratiti di stabilimenti nei quali la sorveglianza della malattia di Newcastle è stata effettuata con l’applicazione di un piano di campionamento statistico che ha prodotto risultati negativi per almeno sei mesi prima dell’importazione nell’Unione;]
RAT (carni di ratiti d’allevamento destinate al consumo umano)
II. Informazioni sanitarie
II.a. N. di riferimento del certificato
II.b.
II.2.8 provengono da ratiti che non sono venuti a contatto, durante il trasporto al macello, con pollame e/o ratiti infettati dall’influenza aviaria ad alta patogenicità né dalla malattia di Newcastle;
II.2.9 provengono da macelli riconosciuti ai quali, al momento della macellazione, non si applicavano restrizioni conseguenti all’insorgenza, sospettata o confermata, dell’influenza aviaria ad alta patogenicità o della malattia di Newcastle e attorno ai quali, in un raggio di 10 km, non sono comparsi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti; non sono venute a contatto in nessuna fase della macellazione, del sezionamento, dello stoccaggio o del trasporto con ratiti o carni non conformi al regolamento (CE) n. 853/2004.
(13) [II.2.10 provengono da allevamenti di ratiti da macellazione che sono stati esaminati e sottoposti a test conformemente all’allegato III, sezione I, punto 8, del regolamento (CE) n. 798/2008.]
II.3. Attestato relativo al benessere degli animali
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche descritte nella parte I del presente certificato derivano da animali che nel macello, prima e durante la macellazione o l’abbattimento, sono stati trattati conformemente alle disposizioni pertinenti della normativa dell’Unione e hanno soddisfatto condizioni almeno equivalenti a quelle di cui ai capi II e III del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio.
Note
Parte I:
— Riquadro I.8: indicare il codice della zona o del compartimento di origine, se necessario, come definito nell’allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.
— Riquadro I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.
— Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, i nomi delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in container o cassoni, vanno indicati nel riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e l’eventuale numero di serie del sigillo.
Parte II:
(1) Per «carni di ratiti» si intendono tutte le parti, escluse le frattaglie, dei ratiti d’allevamento idonee al consumo umano, che non abbiano subito alcun trattamento di conservazione, eccetto il trattamento a freddo; le carni confezionate sotto vuoto o in atmosfera controllata devono essere accompagnate anch’esse da un certificato redatto secondo il presente modello.
(2) Barrare la dicitura non pertinente.
(3) Codice del territorio così come figura nell’allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.
(4) Inserire il nome del/dei compartimento/i.
(5) Per i paesi o i territori contrassegnati dalla lettera «N» nell’allegato I, parte 1, colonna 6, del regolamento (CE) n. 798/2008 ciò significa, solo per quanto riguarda le carni di ratiti d’allevamento destinate al consumo umano (RAT), che in caso di comparsa di focolai della malattia di Newcastle quale definita nel regolamento (CE) n. 798/2008 si continua ad utilizzare il codice del paese o del territorio, che però escluderà qualsiasi area che alla data di rilascio del presente certificato è sottoposta dal paese terzo interessato a restrizioni ufficiali in relazione alla malattia di Newcastle.
(6) Non applicabile ai paesi contrassegnati dal numero «VII» nell’allegato I, parte 1, colonna 5, del regolamento (CE) n. 798/2008.
(7) Indicare la data o le date di macellazione. Le importazioni di tali carni non sono consentite qualora siano state ottenute da ratiti macellati nel territorio o nel/nei compartimento/i di cui al punto II.2.1 mentre l’Unione europea aveva in atto misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali carni da detto territorio o dai compartimenti in questione.
(8) Requisito applicabile solo ai paesi contrassegnati dal numero «VII» nell’allegato I, parte 1, colonna 5, del regolamento (CE) n. 798/2008.
(9) Tali partite non possono essere spedite in Svezia o Finlandia.
(10) Negli allevamenti non vaccinati la sorveglianza è di tipo sierologico e nel caso degli allevamenti vaccinati viene condotta su tamponi tracheali dei ratiti.
(11) Solo per le carni di ratiti d’allevamento destinate al consumo umano (RAT) provenienti da paesi o territori contrassegnati dalla lettera «H» nell’allegato I, parte 1, colonna 6, del regolamento (CE) n. 798/2008. Sono state fornite garanzie che le carni di ratiti d’allevamento destinate al consumo umano (RAT) sono state ottenute da ratiti provenienti da un’azienda di ratiti registrata, chiusa e riconosciuta dall’autorità competente del paese terzo. In caso di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità, le importazioni di tali carni possono continuare ad essere autorizzate purché siano ottenute da ratiti provenienti da un’azienda di ratiti registrata, chiusa e indenne da influenza aviaria a bassa patogenicità e ad alta patogenicità attorno alla quale, in un raggio di 100 km, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non siano comparsi focolai di influenza aviaria a bassa patogenicità né ad alta patogenicità almeno negli ultimi 24 mesi e che non abbia avuto alcun collegamento epidemiologico con un’azienda di ratiti o pollame in cui sia stata presente influenza aviaria a bassa patogenicità né ad alta patogenicità almeno negli ultimi 24 mesi.
RAT (carni di ratiti d’allevamento destinate al consumo umano)
II. Informazioni sanitarie
II.a. N. di riferimento del certificato
II.b.
(12) Non si applica alle aziende di ratiti registrate e chiuse.
(13) Questa garanzia è richiesta solo per le carni di ratiti di allevamento provenienti da paesi, territori o zone contrassegnati con il numero «X» nell’allegato I, parte 1, colonna 5, del regolamento (CE) n. 798/2008.
Veterinario ufficiale
Nome e cognome (in stampatello): Qualifica e titolo:
Data: Firma:
Timbro:
»
v)
I modelli di certificati veterinari E ed EP sono sostituiti dai seguenti:
«
Modello di certificato veterinario per le uova (E)
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le uova di cui al presente certificato:
II.1.1 provengono da uno stabilimento in cui non sono comparsi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né della malattia di Newcastle quali definite dal regolamento (CE) n. 798/2008 almeno negli ultimi 30 giorni prima del momento della raccolta delle uova e dell’emissione del presente certificato;
(2) [II.1.2 e provengono da allevamenti che sono stati esaminati e sottoposti a prove conformemente all’allegato III, sezione I, punto 8, del regolamento (CE) n. 798/2008.]
II.2. Attestato sanitario
Il sottoscritto veterinario ufficiale dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 2160/2003 e certifica che le uova di cui al presente certificato sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:
II.2.1 provengono da uno stabilimento/da stabilimenti che applica(no) un programma basato sui principi del sistema HACCP ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004;
II.2.2 sono state tenute, immagazzinate, trasportate e consegnate conformemente alle condizioni indicate nell’allegato III, capitolo I, sezione X, del regolamento (CE) n. 853/2004;
(1) [II.2.2.1 soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione, che attua il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le garanzie speciali relative alla salmonella per partite di talune carni e di uova destinate alla Finlandia e alla Svezia, o le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2012 della Commissione relativo all’estensione alle uova destinate alla Danimarca delle garanzie speciali riguardanti le salmonelle stabilite dal regolamento (CE) n. 853/2004;]
II.2.3 sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell’articolo 29.
II.2.4 soddisfano i requisiti di cui all’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2160/2003. In particolare:
i) non è consentita l’importazione di uova provenienti da allevamenti di esemplari ovaioli nei quali, a seguito dell’indagine epidemiologica di un focolaio di tossinfezione alimentare, sia stata rilevata la presenza di Salmonella, oppure se non sono state fornite garanzie equivalenti, a meno che le uova non siano contrassegnate come di classe B;
ii) non è consentita l’importazione di uova qualora provengano da allevamenti di esemplari ovaioli di cui non sia nota la qualifica sanitaria, da allevamenti che si sospetta siano infetti o da allevamenti che presentano un’infezione da Salmonella Enteritidis e/o Salmonella Typhimurium per i quali è stato fissato un obiettivo di riduzione nella legislazione dell’Unione e ai quali non si applica un monitoraggio equivalente a quello previsto dall’allegato del regolamento (CE) n. 517/2011, oppure se non sono state fornite garanzie equivalenti, a meno che le uova non siano contrassegnate come di classe B.
Note
Parte I:
— Riquadro I.8: indicare il codice della zona o il nome del compartimento d’origine, se necessario, come definito nell’allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.
— Riquadro I.11: indicare nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.
— Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, i nomi delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in container o cassoni, vanno indicati nel riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e l’eventuale numero di serie del sigillo.
— Riquadro 1.18: indicare la classe delle uova conformemente all’allegato VII, parte VI, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Parte II:
(1) Barrare se la partita non è destinata all’importazione in Svezia, in Finlandia o in Danimarca.
(2) Questa garanzia deve essere fornita unicamente per le uova provenienti da paesi, territori o zone contrassegnati con il numero «X» nell’allegato I, parte 1, colonna 5, del regolamento (CE) n. 798/2008.
Veterinario ufficiale
Nome e cognome (in stampatello): Qualifica e titolo:
Data: Firma:
Timbro:
Modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti (EP)
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli ovoprodotti descritti nel presente certificato sono stati prodotti a partire da uova provenienti da uno o più stabilimenti nei quali non era presente l’influenza aviaria ad alta patogenicità né la malattia di Newcastle quali definite dal regolamento (CE) n. 798/2008 negli ultimi 30 giorni prima del momento della raccolta delle uova; e
(1) [II.1.1 attorno al/ai quale/i, in un raggio di 10 chilometri, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono comparsi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità almeno negli ultimi 30 giorni.]
oppure
(1) [II.1.1 gli ovoprodotti sono stati trasformati:
(1) [l’albume liquido è stato portato:
(1) [a 55,6 °C per 870 secondi.]
(1) oppure [a 56,7 °C per 232 secondi.]]
(1) oppure [il tuorlo salato al 10 % è stato portato a 62,2 °C per 138 secondi.]
(1) oppure [l’albume essiccato è stato portato:
(1) [a 67 °C per 20 ore.]
(1) oppure [a 54,4 °C per 513 ore.]]
(1) oppure [le uova intere sono state portate almeno:
(1) [a 60 °C per 188 secondi.]
(1) oppure [sono state completamente cotte.]]
(1) oppure [le miscele di uova intere sono state portate almeno:
(1) [a 60 °C per 188 secondi.]
(1) oppure [a 61,1 °C per 94 secondi.]
(1) oppure [sono state completamente cotte.]]]
(1) [II.1.2 attorno al/ai quale/i, in un raggio di 10 chilometri, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono comparsi focolai della malattia di Newcastle almeno negli ultimi 30 giorni.]
oppure
(1) [II.1.2 in relazione alla presenza della malattia di Newcastle gli ovoprodotti sono stati trasformati:
(1) [l’albume liquido è stato portato:
(1) [a 55 °C per 2 278 secondi.]
(1) oppure [a 57 °C per 986 secondi.]
(1) oppure [a 59 °C per 301 secondi.]]
(1) oppure [il tuorlo salato al 10 % è stato portato a 55 °C per 176 secondi.]
(1) oppure [l’albume essiccato è stato portato a 57 °C per 50,4 ore.]
(1) oppure [le uova intere sono state portate almeno:
(1) [a 55 °C per 2 521 secondi.]
(1) oppure [a 57 °C per 1 596 secondi.]
(1) oppure [a 59 °C per 674 secondi.]]
(1) oppure [sono state completamente cotte.]]
II.2. Attestato sanitario
Il sottoscritto veterinario ufficiale/ispettore ufficiale dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 e certifica che gli ovoprodotti di cui al presente certificato sono stati ottenuti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:
II.2.1 provengono da uno stabilimento/da stabilimenti che applica(no) un programma basato sui principi del sistema HACCP ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004;
II.2.2 sono stati prodotti a partire da materie prime che soddisfano le condizioni di cui all’allegato III, sezione X, capitolo II, punto II, del regolamento (CE) n. 853/2004;
II.2.3 sono stati prodotti conformemente alle prescrizioni di igiene di cui all’allegato III, sezione X, capitolo II, punto III, del regolamento (CE) n. 853/2004;
II.2.4 possiedono le caratteristiche analitiche di cui all’allegato III, sezione X, capitolo II, punto IV, del regolamento (CE) n. 853/2004 e soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;
II.2.5 recano una marchiatura di identificazione secondo quanto disposto dall’allegato II, sezione I, e dall’allegato III, sezione X, capitolo II, punto V, del regolamento (CE) n. 853/2004;
II.2.6 sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell’articolo 29.
Note
Parte I:
— Riquadro I.8: indicare il codice della zona o del compartimento di origine, se necessario, come definito nell’allegato I, parte 1, colonna 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.
— Riquadro I.11: indicare nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.
— Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, i nomi delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in container o cassoni, vanno indicati nel riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e l’eventuale numero di serie del sigillo.
— Riquadro I.19: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell’Organizzazione mondiale delle dogane: 04.07, 04.08, 35.02 o 21.06.10.
— Riquadro I.28: Natura della merce: specificare la percentuale di uovo contenuta nel prodotto.
Parte II:
(1) Barrare la dicitura non pertinente.
Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale
Nome e cognome (in stampatello): Qualifica e titolo:
Data: Firma:
Timbro:
»
2)
All'allegato III, sezione I, è aggiunto il seguente punto 8:
«8. Garanzie complementari (X) in relazione a taluni paesi terzi non indenni dalla malattia di Newcastle
8.1.
Negli stabilimenti di cui al punto 8.2, il veterinario ufficiale deve:
a)
verificare i registri relativi alla produzione e allo stato sanitario dello stabilimento;
b)
effettuare un'ispezione clinica di ogni unità produttiva che includa una valutazione della sua storia clinica ed esami clinici del pollame, in particolare dei capi che sembrano malati, in ogni unità produttiva da cui si prevede di spedire pollame come indicato al punto 8.2;
c)
eseguire il campionamento di almeno 60 tamponi tracheali o orofaringei e 60 tamponi cloacali affinché siano effettuati esami di laboratorio per verificare la presenza del virus della malattia di Newcastle nel pollame e nei ratiti di ogni unità produttiva da cui si prevede la spedizione, come indicato al punto 8.2; qualora l'unità epidemiologica sia costituita da meno di 60 volatili, i tamponi devono essere prelevati da ognuno di essi. Nel caso dei prodotti di cui al punto 8.2, lettera c), questo campionamento può anche avvenire presso il macello.
8.2.
Il punto 8.1 si applica agli stabilimenti dai quali si prevede di spedire nell'Unione:
a)
pollame da riproduzione o da reddito e ratiti da riproduzione o da reddito (BPP, BPR);
b)
pulcini di un giorno, pulcini di un giorno di ratiti, uova da cova di pollame o di ratiti e uova destinate al consumo (DOC, DOR, HEP, HER, E);
c)
carni ottenute da pollame e ratiti tenuti in tali aziende (POU, RAT).
8.3.
Le procedure di cui al punto 8.1 devono essere effettuate:
a)
per le merci di cui al punto 8.2, lettere a) e c), entro e non oltre le 72 ore precedenti la spedizione nell'Unione o prima della macellazione del pollame e dei ratiti;
b)
per le merci di cui al punto 8.2, lettera b), a intervalli di 15 giorni o, in caso di spedizione nell'Unione sporadica, non più di sette giorni prima della raccolta delle uova da cova.
8.4.
Le procedure di cui al punto 8.1 devono avere un esito favorevole e gli esami di laboratorio di cui sopra devono essere effettuati presso un laboratorio ufficiale e dare risultati negativi che siano disponibili prima della spedizione nell'Unione di una qualsiasi delle merci elencate al punto 8.2.»