COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 27.5.2020
COM(2020) 214 final
2020/0088(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
La politica di promozione e ampliamento a livello internazionale della protezione conferita alle indicazioni geografiche esistenti è una delle strategie prioritarie per rafforzare la sostenibilità del commercio internazionale di prodotti agricoli. Tale politica dovrebbe consentire di rafforzare la politica di qualità dell'Unione europea, di lottare contro le pratiche ingannevoli e di impedire un uso abusivo delle indicazioni geografiche. Contribuirà inoltre ad aumentare il valore aggiunto delle esportazioni agricole dell'UE e, di conseguenza, a rendere l'economia dell'UE più competitiva.
La Cina è il secondo partner commerciale dell'UE e l'UE è il principale partner commerciale della Cina. Gli scambi commerciali tra Cina e Europa ammontano in media a oltre 1 miliardo di EUR al giorno. Il commercio agroalimentare è una componente importante di questa relazione e il saldo tra l'UE e la Cina è chiaramente positivo per l'UE. Nel 2018 l'UE ha registrato un avanzo commerciale di 5,4 miliardi di EUR nei confronti della Cina in questo settore. La Cina era al secondo posto come principale destinazione delle esportazioni dell'UE (11 miliardi di EUR) e si collocava al terzo posto in termini di importazioni verso l'UE (5,6 miliardi di EUR). Tali cifre contrastano con il disavanzo complessivo della bilancia commerciale dell'UE nei confronti della Cina, pari a 184,9 miliardi di EUR nel 2018 (209,9 miliardi di EUR di esportazioni e 394,8 miliardi di EUR di importazioni).
Lo sviluppo della classe media cinese, che dovrebbe raggiungere i 500 milioni di persone nei prossimi tre anni, sta aumentando la domanda di prodotti di qualità e, di conseguenza, di quelli che beneficiano delle indicazioni geografiche europee. Secondo uno studio commissionato nel 2013 dalla DG AGRI, un prodotto con indicazione geografica si vende in media a oltre due volte il prezzo di un prodotto analogo senza indicazione geografica. L'accordo andrà pertanto a vantaggio dei produttori europei e dovrebbe costituire uno stimolo per le zone rurali in cui tali prodotti sono elaborati.
L'accordo rappresenta inoltre un ulteriore passo verso il riconoscimento globale delle indicazioni geografiche e dell'importanza di proteggerle, un processo promosso dall'UE attraverso i vari accordi di libero scambio da essa firmati negli ultimi anni.
Oltre ai vantaggi economici, l'accordo costituirà anche una pietra miliare nelle nostre relazioni con la Cina, in quanto sarà il primo importante accordo commerciale bilaterale firmato dall'UE e dalla Cina. È anche un segnale al mondo dell'impegno di entrambe le parti ad approfondire le relazioni commerciali e il simbolo della nostra apertura e del nostro rispetto delle norme internazionali come base per le relazioni commerciali.
Il 10 settembre 2010 il Consiglio ha autorizzato l'avvio di negoziati relativi a un accordo con la Cina al fine di ottenere il massimo livello possibile di protezione per le indicazioni geografiche che rientrano nel suo ambito di applicazione e di fornire strumenti atti a contrastare le pratiche ingannevoli e gli usi abusivi delle indicazioni geografiche.
Sulla base delle suddette direttive di negoziato, la Commissione ha negoziato con la Repubblica popolare cinese un accordo ambizioso e globale sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione.
La Commissione avanza le seguenti proposte di decisioni del Consiglio:
–Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione;
–Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione.
L'allegata proposta di decisione del Consiglio costituisce lo strumento giuridico per la firma dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La conclusione dell'accordo si inserisce nella strategia globale dell'UE per la promozione della sua politica in materia di indicazioni geografiche. L'iniziativa mira a garantire una protezione elevata, almeno al livello previsto dall'articolo 23 dell'accordo TRIPS-plus, per un elenco di indicazioni geografiche dell'UE nella Repubblica popolare cinese e di indicazioni geografiche cinesi nell'UE. L'iniziativa apporterà un vantaggio competitivo ai produttori di prodotti recanti indicazioni geografiche.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La conclusione di un accordo bilaterale sulle indicazioni geografiche con la Repubblica popolare cinese è coerente con le azioni esterne dell'UE, in particolare con gli obiettivi dell'Unione riguardanti la sua strategia di promozione della politica in materia di indicazioni geografiche.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
L'accordo UE-Cina sulle indicazioni geografiche deve essere sottoscritto dall'Unione in forza di una decisione del Consiglio ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE e concluso dalla stessa Unione in forza di una decisione del Consiglio ai sensi dell'articolo 207, paragrafo 3, dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE, previa approvazione del Parlamento europeo.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
L'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese presentato al Consiglio non disciplina questioni che esulano dalla competenza esclusiva dell'Unione europea.
•Proporzionalità
La presente proposta è in linea con la visione della strategia Europa 2020 e contribuisce agli obiettivi dell'Unione in materia di commercio e sviluppo.
•Scelta dell'atto giuridico
La presente proposta è conforme all'articolo 218 del TFUE, che prevede l'adozione da parte del Consiglio delle decisioni relative agli accordi internazionali. Non esiste nessun altro strumento giuridico che possa essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Non pertinente.
•Consultazioni dei portatori di interessi
Non pertinente.
•Assunzione e uso di perizie
Non pertinente.
•Valutazione d'impatto
Non pertinente.
•Efficienza normativa e semplificazione
Non pertinente.
•Diritti fondamentali
La proposta non incide sulla protezione dei diritti fondamentali nell'Unione.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
L'accordo non avrà alcun impatto diretto sul bilancio dell'UE.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
L'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione comprende disposizioni istituzionali che prevedono la creazione di un comitato misto al fine di monitorare l'attuazione dell'accordo e di potenziare la cooperazione e il dialogo sulle indicazioni geografiche.
Il comitato misto provvede inoltre al corretto funzionamento del presente accordo e può prendere in esame tutte le questioni inerenti al suo funzionamento e alla sua applicazione.
•Documenti esplicativi (per le direttive)
Non pertinente.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
L'accordo UE-Cina sulle indicazioni geografiche stabilisce le condizioni per un elevato livello di protezione sul mercato cinese delle indicazioni geografiche proposte.
In linea con gli obiettivi stabiliti nelle direttive di negoziato, la Commissione ha ottenuto, tra l'altro, quanto segue:
–un livello di protezione TRIPS-plus delle indicazioni geografiche dell'UE, a seguito dell'entrata in vigore dell'accordo, che fornisce una protezione contro la traduzione, la trascrizione o la traslitterazione e contro l'utilizzo di dette indicazioni geografiche, accompagnate da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione" o simili, per un prodotto non originario.
–la protezione di 175 indicazioni geografiche aggiuntive entro quattro anni dall'entrata in vigore e un meccanismo per aggiungere ulteriori indicazioni geografiche in seguito;
–le indicazioni geografiche coesisteranno con i marchi commerciali legittimi anteriori, di cui la stragrande maggioranza appartiene ai legittimi proprietari in Europa.
2020/0088 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 10 settembre 2010 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il governo della Repubblica popolare cinese in vista di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione. I negoziati sono stati conclusi positivamente con la sigla dell'accordo.
(2)L'accordo proposto intende ottenere il massimo livello possibile di protezione per le indicazioni geografiche e fornire strumenti atti a contrastare le pratiche ingannevoli e gli usi abusivi delle indicazioni geografiche.
(3)È pertanto opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, fatta salva la sua conclusione in data successiva,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione ("l'accordo") è approvata a nome dell'Unione, fatta salva la conclusione di tale accordo.
Il testo dell'accordo da firmare è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, fatta salva la sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore dell'accordo.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente