82/509/CEE: Decisione della Commissione, del 13 luglio 1982, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato "Searle-Automatic Planchet Counter, model 1152" non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 229 del 05/08/1982 pag. 0029 - 0029
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 13 luglio 1982 che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Searle-Automatic Planchet Counter, model 1152 » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune (82/509/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1027/79 (2), visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 (3), in particolare l'articolo 7, considerando che, con lettera del 6 gennaio 1982, il Belgio ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Searle-Automatic Planchet Counter, model 1152 », ordinato il 25 febbraio 1980 e destinato a essere utilizzato, in particolare, per lo studio della ridistribuzione dell'azoto delle radici nel corso dello sviluppo del frumento d'inverno e per la localizzazione dei trasferimenti di fosforo nel tubo digerente del montone, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità; considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 14 maggio 1982 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie; considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un contatore a scintillazione liquida; che esso non possiede caratteristiche oggettive che lo rendono specialmente atto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività non scientifiche; che l'utilizzazione di tale apparecchio nel caso specifico non può, da sola, conferirgli il carattere di apparecchio scientifico; che, pertanto, esso non può essere considerato un apparecchio scientifico; che, di conseguenza, non è giustificato ammettere in franchigia l'apparecchio di cui sopra, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'importazione dell'apparecchio denominato « Searle-Automatic Planchet Counter, model 1152 », che costituisce oggetto della domanda del Belgio del 6 gennaio 1982, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1982. Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Membro della Commissione (1) GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 134 del 31. 5. 1979, pag. 1. (3) GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.