<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION NNC="YES" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-04.cj-20080212.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="ECRCJ1982ITA.0500191701.case.xml"><NO.CASE>49/81</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>61981C0049</NO.CELEX><NO.SEQ>0019.0002</NO.SEQ><PAGE.FIRST>1932</PAGE.FIRST><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST>1940</PAGE.LAST><PAGE.TOTAL>9</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><LEFT>CONCLUSIONI DEL SIG. VERLOREN VAN THEMAAT — CAUSA 49/81</LEFT><RIGHT>KADERS / HAUPTZOLLAMT HAMBURG-WALTERSHOF</RIGHT></CURR.TITLE><CONTENTS.CONCLUSION><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusioni dell'avvocato generale</HT></P><P><HT TYPE="UC">Pieter VerLoren van Themaat</HT></P><P><HT TYPE="UC">del <DATE ISO="19820218">18 febbraio 1982</DATE></HT><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Traduzione dall'olandese.</P></NOTE></P></TI></TITLE><P><HT TYPE="ITALIC">Signor Presidente,</HT></P><P><HT TYPE="ITALIC">signori Giudici,</HT></P><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>Introduzione</TXT></NP></TI></TITLE><P>Nelle presenti cause, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni:</P><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>Come vadano interpretate e distinte l'una dall'altra le voci doganali 13.03 (estratti vegetali) e 33.01 C (resinoidi).</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>(nella causa 49/81) Se una merce dichiarata come estratto di zenzero, la quale, oltre al 25 % di oli essenziali, contiene tutte le parti solubili<NOTE NOTE.ID="E0002" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>La motivazione dell'ordinanza di rinvio non consente di stabilire esattamente se l'espressione <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>löslich<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/> che si legge nel testo originale si debba tradurre col termine <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>solubile<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/> o piuttosto con quello di <QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>scindibile<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/> (NdT).</P></NOTE> del rizoma di zenzero, vada classificata nella voce 13.03 in quanto estratto vegetale ovvero, benché contenga tutti gli ingredienti tipici di detta radice, rientri — in quanto resinoide — nella voce 33.01 C, in considerazione del contenuto di sostanze profumate od aromatiche. Se fra queste sostanze profumate od aromatiche vada annoverato, a parte gli oli essenziali, ad esempio anche il gingerol.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>(nella causa 50/81) Se una merce dichiarata come <QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>Extract of Black Pepper decolorized<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/>, la quale contiene dal 16 al 20 % di oli essenziali, dal 40 al 46 % di piperina e dal 38 al 40 % di altre sostanze estratte, vada classificata nella voce 13.03 in quanto estratto vegetale ovvero, benché contenga tutti gli ingredienti tipici del pepe, rientri — in quanto resinoide — nella voce 33.01 C, in considerazione del contenuto di sostanze profumate od aromatiche. Se fra queste sostanze profumate od aromatiche vada annoverata, a parte gli oli essenziali, ad esempio anche la piperina.</TXT></NP></ITEM></LIST><P>Leggendo le suddette questioni, ci si accorge immediatamente che la traduzione del testo tedesco dà luogo a notevoli difficoltà, Queste sono il riflesso dei problemi di interpretazione che sorgono a causa delle diverse versioni linguistiche del testo delle voci doganali in questione. Dato il modo in cui sono state espresse, le questioni sollevate in tedesco sembrano essere state effettivamente formulate in ragione del testo tedesco della voce 33.04, il quale ha avuto molto peso nel procedimento dinanzi alla Corte. In particolare, il passo che ho tradotto letteralmente: <QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/>Anteile an wohlriechenden Bestandteilen bzw. Aromastoffen<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/> si trova unicamente nella versione tedesca della voce doganale 33.04, ove si parla di <QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/>Mischungen von zwei oder mehreren natürlichen oder künstlichen <HT TYPE="ITALIC">Riech- oder Aromastoffen</HT> und Mischungen auf den Grundlagen eines oder mehrerer dieser Stoffe (einschließlich alkoholischen Lösungen), die Rohstoffe für Riechmittel-, Lebensmittel- oder andere Industrien sind<QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/>. L'espressione <QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="00AB"/>Riech- oder Aromastoffe<QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="00BB"/> (sostanze odorose o aromatiche) non trova riscontro nelle altre versioni linguistiche. La versione danese parla soltanto di <QUOT.START ID="QS0008" REF.END="QE0008" CODE="00AB"/>lugtstoffer<QUOT.END ID="QE0008" REF.START="QS0008" CODE="00BB"/>, quella inglese di <QUOT.START ID="QS0009" REF.END="QE0009" CODE="00AB"/>odoriferous substances<QUOT.END ID="QE0009" REF.START="QS0009" CODE="00BB"/>, quella italiana di <QUOT.START ID="QS0010" REF.END="QE0010" CODE="00AB"/>sostanze odorifere<QUOT.END ID="QE0010" REF.START="QS0010" CODE="00BB"/>, e quella olandese di <QUOT.START ID="QS0011" REF.END="QE0011" CODE="00AB"/>reukstoffen<QUOT.END ID="QE0011" REF.START="QS0011" CODE="00BB"/>. Le nozioni di<?PAGE NO="1933"?> <QUOT.START ID="QS0012" REF.END="QE0012" CODE="00AB"/>aroma e sostanze aromatiche<QUOT.END ID="QE0012" REF.START="QS0012" CODE="00BB"/> cui la Commissione ha attribuito estremo rilievo nelle sue osservazioni scritte e orali, non figurano quindi affatto nelle altre versioni linguistiche della voce 33.04.</P><P>Proprio perché questo punto è così importante per la sua tesi, è deplorevole che la Commissione, nelle osservazioni scritte ed orali, non abbia tenuto conto delle altre versioni linguistiche. Inoltre, per lo stesso motivo, è ancora più deplorevole che, prima di presentare le sue osservazioni, la Commissione non abbia consultato le autorità doganali degli altri Stati membri, soprattutto quelle dei due paesi importatori di resinoidi di gran lunga più importanti, vale a dire la Francia ed il Regno Unito, ciascuno dei quali, come risulta dalle statistiche ufficiali prodotte dalla ricorrente nella causa principale, nel 1979 ha importato circa il doppio della quantità di resinoidi importata dalla Repubblica federale di Germania, terzo paese in ordine d'importanza. È possibile che sia proprio, tra l'altro, per la diversa formulazione delle relative voci doganali, che — secondo le informazioni assunte dalla Commissione solo in seguito alle questioni poste dalla Corte — le autorità doganali britanniche e francesi giungono effettivamente ad un'interpretazione delle suddette voci diversa da quella delle dogane tedesche.</P><P>Circa le questioni sollevate, rilevo ancora che l'importanza soprattutto della prima questione va ben oltre il problema della classificazione dei prodotti di cui trattasi. Essa riguarda infatti l'interpretazione in generale delle voci 13.03 e 33.01 C ed è quindi rilevante per tutti i resinoidi. In base alle statistiche prodotte, l'ammontare complessivo delle importazioni di tali prodotti ha superato, nel 1979, i 73 milioni di unità di conto.</P><P>A proposito dei diversi argomenti proposti in causa, mi limiterò qui a rinviare alle due relazioni d'udienza, alle motivazioni delle due ordinanze di rinvio del Bundesfinanzhof, alle risposte fornite alle questioni scritte della Corte ed al verbale di udienza. Soprattutto le risposte fornite alle questioni proposte per iscritto dalla Corte dopo la fine della fase scritta hanno introdotto nella discussione nuovi elementi.</P><P>Nelle considerazioni che seguono mi atterrò innanzitutto alle <QUOT.START ID="QS0013" REF.END="QE0013" CODE="00AB"/>regole generali per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune<QUOT.END ID="QE0013" REF.START="QS0013" CODE="00BB"/>, allegate al relativo regolamento. Esaminerò quindi anzitutto la lettera delle voci doganali e le note delle sezioni o capitoli, nonché i numeri da 2 a 5 delle regole generali d'interpretazione. Solo se ciò si rivelerà necessario od utile, mi servirò poi delle note esplicative del Consiglio per la collaborazione doganale e del Comitato per la nomenclatura della tariffa doganale comune le quali, secondo la vostra costante giurisprudenza, a differenza delle menzionate regole generali, non hanno carattere vincolante, ma possono costituire un valido strumento per l'interpretazione delle voci doganali. Fra l'altro nella sentenza Cleton (causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="11/79" YEAR="1979" PAGE.ECR="3069">11/79, Racc. 1979, pag. 3069</REF.DOC.ECR>), avete ricordato, al tredicesimo punto della motivazione, che le note del Comitato per la nomenclatura della tariffa doganale comune<?PAGE NO="1934"?> sono destinate non a sostituire, bensì semplicemente a completare le note esplicative del Consiglio per la collaborazione doganale. Poiché nella fattispecie è stata richiamata una nota esplicativa del Comitato per la nomenclatura in data <DATE ISO="19780404">4 aprile 1978</DATE>, condivido l'opinione espressa dall'avvocato generale Warner, a pag. 3087 delle conclusioni per la causa Cleton, e cioè che, dato che tali note non sono giuridicamente vincolanti, ma costituiscono un semplice strumento interpretativo, la Commissione ha sostenuto con ragione che possono venire impiegate come tali indipendentemente dalla loro data (anteriore o posteriore al giorno della classificazione doganale contestata). L'avvocato generale si è espresso in senso analogo nelle conclusioni per la causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="798/79" YEAR="1980" PAGE.ECR="2652">798/79 (Chem-Tec, Race. 1980, pagg. 2652 e 2653)</REF.DOC.ECR>. Vorrei invero formulare una riserva a tale proposito circa le note esplicative pubblicate dopo che sono state sottoposte alla Corte questioni d'interpretazione. Tale riserva tuttavia è irrilevante nelle presenti cause.</P></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Sulla prima questione</TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>2.1.</NO.P><TXT>La lettera delle voci doganali e le note ad esse relative</TXT></NP></TI></TITLE><P>Passando ora all'esame della prima questione, noto anzitutto che la lettera delle voci di cui trattasi non è chiara.</P><P>Per ciò che ci interessa, la voce 13.03, lett. A), comprende i <QUOT.START ID="QS0014" REF.END="QE0014" CODE="00AB"/>succhi ed estratti vegetali<QUOT.END ID="QE0014" REF.START="QS0014" CODE="00BB"/>, e tra questi, al n. VIII, lett b), gli <QUOT.START ID="QS0015" REF.END="QE0015" CODE="00AB"/>altri<QUOT.END ID="QE0015" REF.START="QS0015" CODE="00BB"/> succhi ed estratti vegetali.</P><P>La voce 33.01 C riguarda i <QUOT.START ID="QS0016" REF.END="QE0016" CODE="00AB"/>resinoidi<QUOT.END ID="QE0016" REF.START="QS0016" CODE="00BB"/>.</P><P>Queste espressioni non risolvono anzitutto il problema di quale sia la differenza fra altri estratti vegetali e resinoidi, e, in secondo luogo, di quali siano i criteri d'interpretazione che bisogna adottare quando un prodotto contiene tanto sostanze odorifere ottenute mediante solventi, quanto altri estratti vegetali. Qualche chiarimento si ricava dalla nota del capitolo 13.</P><P>Questa nota precisa che, dalla voce 13.03 sono esclusi, tra l'altro.</P><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0017" REF.END="QE0017" CODE="00AB"/>h)</NO.P><TXT>gli oli essenziali, liquidi o concreti, ed i resinoidi<QUOT.END ID="QE0017" REF.START="QS0017" CODE="00BB"/>.</TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S><P>Lo specifico tipo di estratto vegetale denominato resinoide risulta quindi escluso dalla nozione generica <QUOT.START ID="QS0018" REF.END="QE0018" CODE="00AB"/>estratto vegetale<QUOT.END ID="QE0018" REF.START="QS0018" CODE="00BB"/>. Non è tuttavia risolta la questione della differenza tra resinoidi ed estratti vegetali. Nemmeno la norma n. 1 delle , regole generali di interpretazione precisa quali siano i criteri d'interpretazione da adottare per i prodotti a composizione mista del tipo in questione. La ricorrente nelle cause principali si richiama alla lettera del titolo del capitolo 33 che parla unicamente di prodotti per profumeria o per toletta e di cosmetici. La norma n. 1 delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura indica tuttavia che detti titoli non hanno valore interpretativo vincolante, ma soltanto valore <QUOT.START ID="QS0019" REF.END="QE0019" CODE="00AB"/>indicativo<QUOT.END ID="QE0019" REF.START="QS0019" CODE="00BB"/>. La Commissione ha rilevato nelle osservazioni scritte — secondo me con ragione — che dalla voce 33.04, che ho citato sopra, si desume che, in linea di massima, questo capitolo può comprendere anche materie prime per l'industria alimentare.</P></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>2.2.</NO.P><TXT>La norma d'interpretazione n. 2</TXT></NP></TI></TITLE><P>La norma n. 2 delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune dà già<?PAGE NO="1935"?> maggiori indicazioni circa i prodotti a composizione mista del tipo in questione.</P><P>Infatti, la regola n. 2 stabilisce fra l'altro, alla lett. b), che <QUOT.START ID="QS0020" REF.END="QE0020" CODE="00AB"/>qualunque menzione di una materia in una determinata voce della tariffa riguarda tale materia tanto allo stato puro, quanto mischiata oppure associata ad altre materie<QUOT.END ID="QE0020" REF.START="QS0020" CODE="00BB"/>. Ai sensi dell'ultima frase di tale lettera, <QUOT.START ID="QS0021" REF.END="QE0021" CODE="00AB"/>la classificazione di questi articoli mischiati o composti avviene secondo i criteri di cui alla regola n. 3<QUOT.END ID="QE0021" REF.START="QS0021" CODE="00BB"/>.</P></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>2.3.</NO.P><TXT>La norma d'interpretazione n. 3</TXT></NP></TI></TITLE><P>Per quel che ci interessa qui, la regola generale n. 3 prescrive che gli articoli mischiati o composti siano classificati come segue:</P><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0022" REF.END="QE0022" CODE="00AB"/>a)</NO.P><TXT>la voce più specifica deve avere la precedenza rispetto a quelle di portata più generica;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>i miscugli ... che non si possono classificare secondo la regola n. 3, lett. a), vanno classificati secondo la materia ... che attribuisce loro la caratteristica essenziale quand'è possibile determinarla;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>e)</NO.P><TXT>nei casi in cui le regole n. 3 a), o n. 3 b), non consentono di operare la classificazione, la merce va classificata nella voce che occupa l'ultimo posto in ordine numerico tra quelle suscettibili di essere legittimamente considerate<QUOT.END ID="QE0022" REF.START="QS0022" CODE="00BB"/>.</TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S><P>Nel suo lavoro <QUOT.START ID="QS0023" REF.END="QE0023" CODE="00AB"/>Zur Tarifierung von Waren nach ihrer stofflichen Beschaffenheit<QUOT.END ID="QE0023" REF.START="QS0023" CODE="00BB"/> (Zeitschrift für Zölle und Verbrauchssteuern, 1979, pagg. da 102 a 107), Kurt Frey giunge — secondo me con ragione — alla conclusione che, quando due o più voci doganali si trovano in concorrenza in quanto nessuna delle sostanze in <HT TYPE="ITALIC">esse</HT> comprese è indiscutibilmente preponderante, la regola n. 3 a) non fornisce nella maggior parte dei casi alcuna soluzione. Quando vi è contestazione sulla sostanza che attribuisce al miscuglio la caratteristica essenziale, la soluzione, secondo me, non si può nemmeno trovare servendosi della regola n. 3 b). In particolare, non si capisce bene che cosa si debba intendere per <QUOT.START ID="QS0024" REF.END="QE0024" CODE="00AB"/>caratteristica essenziale<QUOT.END ID="QE0024" REF.START="QS0024" CODE="00BB"/>. Prima di applicare eventualmente la regola n. 3 e), esaminerò quindi ora in che misura le note esplicative del Consiglio per la collaborazione doganale forniscano chiarimenti sulle principali questioni rimaste insolute. Come si desume dalle precedenti considerazioni, tali questioni riguardano soprattutto la nozione di <QUOT.START ID="QS0025" REF.END="QE0025" CODE="00AB"/>resinoide<QUOT.END ID="QE0025" REF.START="QS0025" CODE="00BB"/> e l'interpretazione della regola n. 3 b).</P></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>2.4.</NO.P><TXT>Le note esplicative del Consiglio per la collaborazione doganale</TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>La nozione di <QUOT.START ID="QS0026" REF.END="QE0026" CODE="00AB"/>resinoide<QUOT.END ID="QE0026" REF.START="QS0026" CODE="00BB"/></TXT></NP></TI></TITLE><P>Nelle note esplicative relative all'eccezione h) della voce 13.03, il consiglio per la collaborazione doganale dichiara (pag. 81, lett. k) che gli oli essenziali ed i resinoidi si distinguono dagli estratti vegetali in quanto sono composti essenzialmente di ingredienti profumati. In proposito, viene altresì osservato che taluni prodotti vegetali, a seconda che siano sottoposti a distillazione umida oppure trattati mediante solventi, possono dare tanto oli essenziali della voce 33.01, quanto estratti vegetali della voce 13.03.</P><P>Dalle note esplicative relative alla nozione di <QUOT.START ID="QS0027" REF.END="QE0027" CODE="00AB"/>resinoide<QUOT.END ID="QE0027" REF.START="QS0027" CODE="00BB"/> di cui alla voce 33.01, si desume inoltre che, normalmente, i resinoidi si ottengono mediante solventi, fra l'altro di resina. Se la si considera dal punto di vista puramente linguistico, la nota esplicativa soprammenzionata<?PAGE NO="1936"?> può provocare un malinteso nel senso che si debba proprio applicare quest'ultima voce doganale. Dal punto di vista linguistico, infatti, gli estratti vegetali, nella seconda metà della <HT TYPE="ITALIC">citata frase</HT> finale della nota esplicativa, corrispondono al criterio dell'uso di solventi nella prima metà della stessa frase<NOTE NOTE.ID="E0003" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Il testo originale è il seguente:</P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0028" REF.END="QE0028" CODE="00AB"/>Il est à noter par ailleurs, que, selon qu'ils sont traités par distillation et entraînement au moyen de vapeur d'eau ou par épuisement au moyen de solvants, certains végétaux (la menthe par exemple) peuvent fournir des huiles essentielles du n<HT TYPE="SUP">o</HT> 33.01 aussi bien que des extraits du n<HT TYPE="SUP">o</HT> 13.03<QUOT.END ID="QE0028" REF.START="QS0028" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S><P>Dalla nota esplicativa relativa alla voce 13.03, lett. A), si desume d'altronde che anche gli estratti vegetali compresi in questa voce si possono ottenere mediante solventi. Di conseguenza, il metodo di estrazione non risulta costituire di per sé un criterio sufficiente ai fini della classificazione doganale.</P></NOTE>.</P><P>Da un allegato alla nota esplicativa relativa alla voce 33.01 risulta che gli oli essenziali ed i resinoidi possono, fra l'altro, essere ricavati dallo zenzero e dal pepe ed inoltre dalla vaniglia e da tutta una serie di altri prodotti i cui estratti (in particolare i resinoidi), ottenuti mediante solventi e classificati nella voce 33.01 a norma dell'allegato, sono indubbiamente usati nell'industria alimentare. All'udienza, la Commissione ha citato diversi esempi di tali prodotti. La tesi sostenuta dalla ricorrente nelle cause principali, vale a dire che la voce 33.01 non riguarda i prodotti destinati all'industria alimentare, à altresì contraddetta, oltre che dal testo della voce 33.04 che si trova nello stesso capitolo e che ho già menzionato sopra, anche dalla nota esplicativa del Consiglio per la collaborazione doganale relativa alla nozione di oli essenziali che precede immediatamente la nota relativa alla nozione di resinoide.</P><P>Nelle osservazioni scritte, la Commissione ha anche cercato di dimostrare, con argomenti di tipo fisiologico e linguistico, che oltre alle sostanze odorose, il capitolo 33 riguarda anche le sostanze saporite. Tale interpretazione — come ho già detto — è possibile solo rifacendosi al testo tedesco della voce 33.04 in cui si trova la nozione <QUOT.START ID="QS0029" REF.END="QE0029" CODE="00AB"/>Aromastoffe<QUOT.END ID="QE0029" REF.START="QS0029" CODE="00BB"/> (sostanze aromatiche) e, come si desume dall'inizio di questa sezione, è inoltre incompatibile con le note esplicative del consiglio per la collaborazione doganale. Oltre a ciò, essa presuppone che la nozione di <QUOT.START ID="QS0030" REF.END="QE0030" CODE="00AB"/>aroma<QUOT.END ID="QE0030" REF.START="QS0030" CODE="00BB"/> che figura nella versione tedesca della voce 33.04 includa anche il sapore. L'esame approfondito di una dozzina di autorevoli enciclopedie e dizionari tedeschi, inglesi, francesi ed olandesi, mi ha consentito di accertare che due sole fonti in lingua tedesca suffragano una simile interpretazione della nozione di <QUOT.START ID="QS0031" REF.END="QE0031" CODE="00AB"/>aroma<QUOT.END ID="QE0031" REF.START="QS0031" CODE="00BB"/>. Il <QUOT.START ID="QS0032" REF.END="QE0032" CODE="00AB"/>grande Brock-haus<QUOT.END ID="QE0032" REF.START="QS0032" CODE="00BB"/> e tutte le altre opere consultate nelle altre lingue soprammenzionate, definiscono la nozione <QUOT.START ID="QS0033" REF.END="QE0033" CODE="00AB"/>aroma<QUOT.END ID="QE0033" REF.START="QS0033" CODE="00BB"/> come un profumo piacevole o usano espressioni equivalenti. Solo nel caso in cui il sapore di un prodotto viene in realtà percepito <HT TYPE="ITALIC">unicamente</HT> dall'olfatto, come nell'esperimento della mela e della cipolla citato dalla Commissione, si potrebbe quindi, in base alle considerazioni fisiologiche della stessa, ritenere che i prodotti in questione possono essere classificate anche nella voce 33.01. A mio parere, la Commissione cade anche in un errore logico quando, dalla circostanza che, in alcuni casi, il sapore è percepito dall'olfatto, trae la conseguenza che le sostanze saporite rientrano <HT TYPE="ITALIC">sempre</HT> nella nozione di <QUOT.START ID="QS0034" REF.END="QE0034" CODE="00AB"/>aroma<QUOT.END ID="QE0034" REF.START="QS0034" CODE="00BB"/> che essa — come ho già detto</P></GR.SEQ><?PAGE NO="1937"?><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>L'interpretazione della regola generale n. 3 b)</TXT></NP></TI></TITLE><P>Le note esplicative del CCD relative alla nozione di <QUOT.START ID="QS0035" REF.END="QE0035" CODE="00AB"/>resinoide<QUOT.END ID="QE0035" REF.START="QS0035" CODE="00BB"/> non sembrano quindi in definitiva contenere direttive sufficienti per risolvere il problema di classificazione che ci preoccupa. Bisogna ancora, in particolare, risolvere la questione se le sostanze profumate di cui trattasi determinino la natura o la caratteristica essenziale dei prodotti di cui è causa. Questo elemento essenziale ai sensi della nota esplicativa relativa alla voce 13.03 sembra essere stato ricavato dalla regola generale d'interpretazione 3 b), che ho esaminato prima e che ha efficacia vincolante. Dato che nella fattispecie, stando alle questioni sollevate, si tratta di due miscugli, si deve stabilire, a norma della regola d'interpretazione summenzionata, quale sostanza attribuisca ai prodotti in questione <QUOT.START ID="QS0036" REF.END="QE0036" CODE="00AB"/>la loro caratteristica essenziale<QUOT.END ID="QE0036" REF.START="QS0036" CODE="00BB"/>.</P><P>La seconda e la terza frase del punto k) delle note esplicative del CCD relative alla voce 13.03 (pag. 81) danno qualche chiarimento sul modo di risolvere tale questione. La seconda frase ravvisa la caratteristica che contraddistingue i resinoidi nel fatto che essi sono composti essenzialmente (<QUOT.START ID="QS0037" REF.END="QE0037" CODE="00AB"/>essentially composed of<QUOT.END ID="QE0037" REF.START="QS0037" CODE="00BB"/>, <QUOT.START ID="QS0038" REF.END="QE0038" CODE="00AB"/>par leur composition essentiellement formée de<QUOT.END ID="QE0038" REF.START="QS0038" CODE="00BB"/>) di ingredienti profumati. Secondo l'ultima frase di tale nota esplicativa, l'estratto vegetale ai sensi della voce 13.03 si distingue dagli oli essenziali della voce 33.01 in quanto contiene, oltre agli ingredienti profumati, quantità molto maggiori (des quantités bien plus notables) dei diversi altri ingredienti della pianta (clorofilla, tannini, sostanze amare, carboidrati ed altre sostanze estraibili).</P><P>Di conseguenza, mi pare che prodotti che contengono, oltre agli ingredienti profumati ottenuti mediante solventi, quantità molto maggiori — e che contribuiscono a dare al prodotto il suo carattere tipico — dei diversi altri ingredienti della pianta, come clorofilla, tannini, sostanze amare, carboidrati, ed altre sostanze estraibili, a norma della regola d'interpretazione n. 3 b) e delle note esplicative del CCD relative ai prodotti del tipo di quelli in esame rientrano — in quanto estratti vegetali — non già nella voce 33.01 C, bensì nella voce 13.03.</P></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>2.5</NO.P><TXT>Le note esplicative del comitato per la nomenclatura della tariffa doganale comune</TXT></NP></TI></TITLE><P>Come ho già osservato, le note esplicative del comitato per la nomenclatura della tariffa doganale comune possono, secondo l'avvocato generale Warner di cui condivido l'opinione, completare, non già modificare, le note esplicative del CCD. Vi siete pronunciati in questo senso al tredicesimo punto della motivazione della sentenza in causa Cleton (causa 11/79) soprammenzionata.</P><P>Tra le note esplicative del comitato per la nomenclatura della tariffa doganale comune, sono ancora una volta importanti soprattutto quelle relative alle voci 13.03 e 33.01, nella parte in cui riguardano la nozione di <QUOT.START ID="QS0039" REF.END="QE0039" CODE="00AB"/>resinoide<QUOT.END ID="QE0039" REF.START="QS0039" CODE="00BB"/>.</P><P>Nella prima nota esplicativa, la nozione di <QUOT.START ID="QS0040" REF.END="QE0040" CODE="00AB"/>oleoresina<QUOT.END ID="QE0040" REF.START="QS0040" CODE="00BB"/>, la quale ha del pari rilievo nella presente causa, viene assimilata in alcuni casi a quella di <QUOT.START ID="QS0041" REF.END="QE0041" CODE="00AB"/>resinoide<QUOT.END ID="QE0041" REF.START="QS0041" CODE="00BB"/>. Tuttavia, la nozione di <QUOT.START ID="QS0042" REF.END="QE0042" CODE="00AB"/>oleoresina<QUOT.END ID="QE0042" REF.START="QS0042" CODE="00BB"/> non viene precisata. Dal fascicolo di causa risulta che, nei vari paesi, tale nozione assume significati molto diversi. Inoltre, la<?PAGE NO="1938"?> suddetta nota esplicativa non indica quali siano i casi in cui i resinoidi vengono chiamati pure oleoresine. Infine, la nozione di <QUOT.START ID="QS0043" REF.END="QE0043" CODE="00AB"/>oleoresina<QUOT.END ID="QE0043" REF.START="QS0043" CODE="00BB"/> non si trova nella tariffa doganale comune. Per tutti questi motivi, ritengo che la suddetta nota esplicativa non fornisca dati utili per la soluzione del nostro problema.</P><P>La nota esplicativa relativa alla voce 33.01 C è più interessante. Essa dichiara che <QUOT.START ID="QS0044" REF.END="QE0044" CODE="00AB"/>i resinoidi sono sostanze ottenute mediante solventi da alcune parti di piante ... La loro caratteristica consiste nel rendere l'aroma della sostanza estratta in modo più completo del solo olio essenziale generalmente contenuto nella materia prima<QUOT.END ID="QE0044" REF.START="QS0044" CODE="00BB"/>. La nota aggiunge che i resinoidi (così definiti) vengono anche frequentemente chiamati oleoresine quando sono destinati all'industria alimentare.</P><P>Soprattutto la seconda frase di questa nota esplicativa mi sembra si possa considerare un complemento di qualche rilievo della nozione di <QUOT.START ID="QS0045" REF.END="QE0045" CODE="00AB"/>resinoide<QUOT.END ID="QE0045" REF.START="QS0045" CODE="00BB"/>. Ciononostante, per i motivi linguistici che ho già esposto, non ritengo che l'uso dell'espressione <QUOT.START ID="QS0046" REF.END="QE0046" CODE="00AB"/>aroma<QUOT.END ID="QE0046" REF.START="QS0046" CODE="00BB"/> in questo testo sia in grado di modificare in alcun modo le conclusioni che ho tratto — circa la suddetta nozione — dalla lettera delle voci doganali e dagli altri mezzi d'interpretazione. A mio parere, la nozione va considerata equivalente a quella di <QUOT.START ID="QS0047" REF.END="QE0047" CODE="00AB"/>odore gradevole<QUOT.END ID="QE0047" REF.START="QS0047" CODE="00BB"/>. Inoltre, la nota esplicativa nel suo complesso, mi sembra avvalorare la conclusione cui sono giunto prima circa i miscugli, piuttosto che quella della Commissione. Nella nota esplicativa si parla infatti unicamente di sostanze aromatiche ottenute mediante solventi (organici), fra l'altro, da parti di piante. Al massimo si può sostenere che la nota esplicativa non fornisce alcuna soluzione per i miscugli del tipo in esame. L'ultima frase aggiunge alla spiegazione relativa alla nozione di <QUOT.START ID="QS0048" REF.END="QE0048" CODE="00AB"/>resinoide<QUOT.END ID="QE0048" REF.START="QS0048" CODE="00BB"/>, che la denominazione del prodotto non ha rilevanza per la definizione dello stesso quale si desume dalle prime frasi. Inoltre, essa corrobora la tesi sostenuta dalla Commissione, che io condivido, vale a dire che i resinoidi possono essere usati anche nell'industria alimentare.</P></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>2.6.</NO.P><TXT>Osservazione finale</TXT></NP></TI></TITLE><P>Siccome in ultima analisi i mezzi d'interpretazione applicati secondo i principi generali stabiliti dalla vostra giurisprudenza paiono portare ad un risultato sufficientemente chiaro, non è necessario applicare la regola generale n. 3 e). Dato che il risultato si ricava in gran parte dalle note esplicative del Consiglio per la collaborazione doganale e del comitato per la nomenclatura della tariffa doganale comune, non voglio escludere completamente la possibilità che ulteriori note esplicative possono fornire altre soluzioni. Come ha osservato all'udienza, in modo abbastanza imprudente, il rappresentante della Commissione, il legislatore è in ritardo rispetto agli sviluppi concreti e pare che ciò valga anche per le voci doganali in questione. Nel dodicesimo punto della motivazione della sentenza <DATE ISO="19811119">19 novembre 1981</DATE>, causa 122/80, Analog Devices, avete già osservato, a proposito delle lacune della legislazione, che solo il legislatore comunitario è in grado di apportarvi modifiche. Ciò che stupisce è soprattutto il fatto che il capitolo 33 comprende una voce n. 33.04 relativa ai miscugli di due o più sostanze<?PAGE NO="1939"?> profumate, naturali od artificiali, ed ai miscugli a base di una o più di queste sostanze, ma non comprende nessuna voce che riguardi i miscugli in cui sostanze saporite caratteristiche, come quelle in esame, siano essenziali. Pare effettivamente che spetti al legislatore elaborare voci doganali per i prodotti che contengono quantità rilevanti di sostanze disparate cui si applicano dazi doganali diversi. Malgrado l'importanza assunta nella fattispecie dalla voce 33.04, il giudice a quo non vi ha comunque chiesto d'interpretarla.</P></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>La seconda e la terza questione</TXT></NP></TI></TITLE><P>Nel modo in cui sono formulate, la seconda e la terza questione sottopostevi riguardano la valutazione concreta dei prodotti in questione. Naturalmente, la Corte non può risolvere tali questioni nell'ambito di un procedimento ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE. Tuttavia, le questioni includono indubbiamente dati di fatto che forniscono indicazioni utili sulla già trattata nozione di <QUOT.START ID="QS0049" REF.END="QE0049" CODE="00AB"/>caratteristica essenziale<QUOT.END ID="QE0049" REF.START="QS0049" CODE="00BB"/> dei miscugli. Per il resto, credo che la soluzione della prima questione vada formulata in modo tale da consentire al giudice a quo di risolvere anche la seconda e la terza questione.</P></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>4.</NO.P><TXT>Conclusioni</TXT></NP></TI></TITLE><P>Concludendo, in base a quanto detto sin qui, propongo di risolvere come segue le questioni che vi sono state sottoposte:</P><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>Nello stato attuale delle note esplicative ed a norma delle disposizioni vincolanti di diritto comunitario, le voci doganali 13.03 (estratti vegetali) e 33.01 C (resinoidi) vanno interpretate e delimitate l'una rispetto all'altra, nel senso che</TXT><P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>i resinoidi non possono classificarsi come estratti vegetali nella voce 13.03;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>la nozione di <QUOT.START ID="QS0050" REF.END="QE0050" CODE="00AB"/>resinoide<QUOT.END ID="QE0050" REF.START="QS0050" CODE="00BB"/> è anzitutto determinata dal fatto che tali prodotti contengono ingredienti profumati ottenuti mediante solventi, i quali rendono l'odore in modo più completo del solo olio essenziale normalmente contenuto nella materia prima;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>e)</NO.P><TXT>non possono considerarsi resinoidi gli estratti vegetali che contengono, oltre agli ingredienti profumati così ottenuti, quantità maggiori — e che contribuiscono a dare al prodotto il suo carattere tipico — dei diversi altri ingredienti della pianta, come clorofilla, tannini, sostanze amare, o altre sostanze saporite, carboidrati ed altre sostanze estraibili;</TXT></NP></ITEM><?PAGE NO="1940"?><ITEM><NP><NO.P>d)</NO.P><TXT>in particolare, si può parlare di quantità maggiori..., ecc., come detto sopra alla lettera e), qualora detti altri ingredienti incidano anche sul profumo ovvero vi aggiungano in misura rilevante altre caratteristiche di sapore, o altre proprietà importanti per i consumatori;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>e)</NO.P><TXT>il fatto che un prodotto sia destinato all'industria alimentare non può modificare le conclusioni che si ricavano dai criteri di cui sopra.</TXT></NP></ITEM></LIST></P></NP><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Le questioni 2 e 3 vanno risolte alla luce della soluzione della prima questione. Il gingerol e la piperina non fanno parte delle sostanze profumate che determinano la nozione di <QUOT.START ID="QS0051" REF.END="QE0051" CODE="00AB"/>resinoide<QUOT.END ID="QE0051" REF.START="QS0051" CODE="00BB"/>, se le loro caratteristiche essenziali vengono determinate in modo preminente, non già dall'olfatto, bensì dagli organi del gusto.</TXT></NP></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>