/* COM/2010/0445 - NLE 2010/0236 */ Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che chiude il riesame intermedio parziale del regolamento (CE) n. 661/2008 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia
[pic] | COMMISSIONE EUROPEA | Bruxelles, 27.8.2010 COM(2010) 445 definitivo 2010/0236 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che chiude il riesame intermedio parziale del regolamento (CE) n. 661/2008 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia RELAZIONE Contesto della proposta | Motivazione e obiettivi della proposta La proposta riguarda l’applicazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (“il regolamento di base”) in seno al riesame intermedio parziale relativo alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia. | Contesto generale La proposta è presentata nel quadro dell’applicazione del regolamento di base ed è il risultato di un’inchiesta svolta in conformità delle disposizioni procedurali e sostanziali del regolamento di base. | Disposizioni vigenti nel settore della proposta Le misure attualmente in vigore sono state imposte dal regolamento (CE) n. 661/2008 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia. | Coerenza con le altre politiche e gli obiettivi dell’Unione Non pertinente. | Consultazione delle parti interessate e valutazione dell’impatto | Consultazione delle parti interessate | Le parti interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i loro interessi durante l’inchiesta, conformemente alle disposizioni del regolamento di base. | Ricorso al parere di esperti | Non è stato necessario consultare esperti esterni. | Valutazione dell’impatto La presente proposta deriva dall’applicazione del regolamento di base. Il regolamento di base non prevede una valutazione generale dell’impatto, ma contiene un elenco esauriente delle condizioni da valutare. | Elementi giuridici della proposta | Sintesi delle misure proposte In data 4 luglio 2009, la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale delle misure in vigore riguardo alle importazioni di nitrato di ammonio (“NA”) originario della Russia in seguito alla richiesta fatta da un produttore esportatore in Russia, Joint Stock Company “Acron” (“il richiedente”). L’allegata proposta di regolamento del Consiglio si fonda sui risultati dell’inchiesta effettuata, la cui ampiezza si limita alla forma delle misure e in particolare all'inclusione di un operatore commerciale collegato nell’impegno sui prezzi del richiedente. L’inchiesta ha concluso che includere l’operatore commerciale collegato nell’impegno sui prezzi del richiedente avrebbe notevolmente aumentato i rischi di compensazione incrociata e influito sulla fattibilità e sull’efficace controllo dell’impegno. È risultato inoltre che la mutazione di talune circostanze non è stata di natura durevole. Si propone dunque di chiudere il riesame. | Base giuridica Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea. | Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva dell’Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. | Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni di seguito esposte. | Il tipo di intervento è descritto nel regolamento di base e non consente l’adozione di decisioni a livello nazionale. | Non sono necessarie indicazioni su come ridurre e rendere commisurato all’obiettivo della proposta l’onere finanziario e amministrativo a carico dell’Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini. | Scelta dello strumento | Strumento proposto: regolamento. | Altri strumenti non sarebbero adeguati per i motivi di seguito esposti. Il regolamento di base sopraindicato non prevede altre opzioni. | Incidenza sul bilancio | Nessuna. | 2010/0236 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che chiude il riesame intermedio parziale del regolamento (CE) n. 661/2008 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea[1] (“il regolamento di base”), in particolare l’articolo 8, paragrafo 9, e l’articolo 11, paragrafo 3, vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: A. IL PROCEDIMENTO PRECEDENTE 1. Con il regolamento (CE) n. 2022/1995[2], il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio (“NA”) originario della Russia di cui ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90. Dal momento che un’inchiesta condotta successivamente ai sensi dell’articolo 12 del regolamento di base ha accertato che il dazio veniva assorbito, le misure sono state modificate con regolamento (CE) n. 663/1998[3]. In seguito a una domanda di riesame in previsione della scadenza e di riesame intermedio presentata ai sensi dell’articolo 11, paragrafi 2 e 3 del regolamento di base, il Consiglio con il regolamento (CE) n. 658/2002[4] ha istituito un dazio antidumping definitivo di 47,07 euro a tonnellata sulle importazioni di nitrato di ammonio di cui ai codici 3102 30 90 e 3102 40 90 e originario della Russia. Una definizione del prodotto è stata infine oggetto di un riesame intermedio ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base e, con regolamento (CE) n. 945/2005[5] del Consiglio, è stato istituito un dazio antidumping definitivo compreso tra 41,42 euro a tonnellata e 47,07 euro a tonnellata sulle importazioni di fertilizzanti solidi originari della Russia con un tenore di nitrato di ammonio superiore all’80% in peso (“NA”), di cui ai codici NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 91. 2. In seguito a una domanda di riesame in previsione della scadenza e di riesame intermedio (“l’ultimo riesame in previsione della scadenza”) presentata ai sensi dell’articolo 11, paragrafi 2 e 3 del regolamento di base, il Consiglio con il regolamento (CE) n. 661/2008[6], ha istituito un dazio antidumping definitivo compreso tra 28,88 euro a tonnellata e 47,07 euro a tonnellata per altri 5 anni. 3. A seguito della decisione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee di annullare parzialmente il regolamento (CE) n. 945/2005 del Consiglio, il Consiglio, con regolamento (CE) n. 989/2009[7] ha modificato il dazio antidumping definitivo per quanto riguardava JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat. 4. Con decisione 2008/577/CE della Commissione del 4 luglio 2008[8], la Commissione ha accettato offerte di impegni presentate da vari produttori esportatori, compresi i produttori esportatori russi collegati Joint Stock Company Acron e Joint Stock Company Dorogobuzh (“Acron” Holding Company), in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e dell’Ucraina. B. IL PROCEDIMENTO ATTUALE 1. DOMANDA DI RIESAME 5. La domanda di riesame intermedio parziale (“il presente riesame”) ai sensi dell’articolo 11, paragrafo (3) del regolamento di base, è stata presentata da JSC Acron, JSC Dorogobuzh e dalla loro società commerciale collegata Agronova International Inc., membri di “Acron” Holding Company (“il richiedente”). La domanda si limitava all’analisi della forma del provvedimento, in particolare all’inclusione di Agronova International Inc. negli impegni sui prezzi di JSC Acron e JSC Dorogobuzh. 6. Il richiedente sosteneva che le circostanze nel cui ambito era stato formulato l’impegno sui prezzi erano mutate e che, in particolare, Agronova International Inc., società commerciale di recente stabilitasi negli USA era stata incorporata in “Acron” Holding Company. Il richiedente sosteneva inoltre che questi cambiamenti erano di natura durevole. 2. APERTURA DI UN RIESAME 7. La Commissione ha esaminato gli elementi di prova prima facie presentati dal richiedente e li ha ritenuti sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Consultato il Comitato consultivo, la Commissione ha iniziato[9] un esame delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 661/2008 (“misure in vigore”), la cui ampiezza si limitava all’esame della forma del provvedimento, in particolare il potenziale effetto dell’inclusione di Agronova International Inc. nell’impegno sui prezzi di JSC Acron e di JSC Dorogobuzh. 3. PRODOTTO IN ESAME 8. Il prodotto in esame è identico a quello dell’ultimo riesame in previsione della scadenza, cioè concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80% in peso originari della Russia (“il prodotto in esame”), attualmente classificati ai codici NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 91. 4. PARTI INTERESSATE 9. La Commissione ha formalmente avvisato il richiedente, i rappresentanti del paese esportatore e l’associazione dei produttori dell’Unione dell’apertura del riesame. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine stabilito nell’avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione. 10. La Commissione ha inviato questionari al richiedente e ha ricevuto risposte nei termini a tale scopo fissati. La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie. La Commissione ha effettuato una visita di verifica allo stabilimento di Agronova International Inc., Hallandale, USA (“Agronova”). 5. PERIODO DELL’INCHIESTA DI RIESAME 11. L’inchiesta di riesame ha riguardato il periodo dall’1 luglio 2008 al 30 giugno 2009 (“PIR”). C. RISULTATI DELL’INCHIESTA 12. L’inchiesta ha confermato che Agronova era una società commerciale di recente fondazione appartenente ad “Acron” Holding Company. 13. Praticabilità dell’impegno 14. I principali aspetti considerati in merito all’inclusione di una società commerciale nell’impegno attuale sono stati la praticabilità dell’impegno stesso, cioè l’efficacia del controllo su di esso e, in particolare, la valutazione dei rischi di compensazione incrociata e di elusione attraverso canali di vendita diversi e/o mediante fissazione di prezzi di prodotti diversi, venduti potenzialmente agli stessi clienti. 15. Rischio elevato di compensazione incrociata attraverso una società commerciale non dichiarata 16. L’inchiesta ha rivelato che Agronova aveva stretti collegamenti a livello personale e operativo con almeno una altra società non dichiarata attiva nella commercializzazione dei fertilizzanti. È emerso che i dirigenti di Agronova erano di fatto le stesse persone che intervenivano nelle attività della suddetta società commerciale. In particolare, è provato che entrambe le società avevano lo stesso direttore e lo stesso responsabile durante la maggior parte del RIP, mentre una terza persona (risultata essere il presidente della società commerciale in questione), pur non formalmente assunta da Agronova, di fatto svolgeva la sua attività commerciale corrente, compresa quella direttiva al momento della visita di verifica, a nome di Agronova, dove veniva presentata come consulente di Agronova. Oltre agli stretti legami personali, è emerso che entrambe le società sono state dirette a partire dallo stesso ufficio, hanno impiegato la stessa segreteria e usato gli stessi computer e lo stesso materiale d’ufficio per tutta la durata del PIR. Agronova non ha rivelato l’esistenza e le attività di quest’altra società commerciale né nella risposta data al questionario né all’atto della visita di verifica. La richiesta della Commissione di informazioni aggiuntive per chiarire la situazione è stata soddisfatta solo parzialmente dal richiedente poiché questi non ha, tra l’altro, rivelato dati precisi sui rapporti di proprietà di tale società commerciale né sui dettagli delle sue attività. Le informazioni fornite sono state dunque ritenute insufficienti. 17. Sulla base di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che la suddetta società commerciale fosse collegata a Agronova ai sensi dell’articolo 143 del regolamento che fissa talune disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario[10] (“IPCCC”) e avrebbe dovuto essere dichiarata nella risposta del richiedente al questionario. La Commissione ha informato il richiedente, in conformità all’articolo 18, paragrafo 1 del regolamento di base, della sua intenzione di fondare le proprie conclusioni sui dati disponibili e ha invitato il richiedente a formulare osservazioni in proposito in conformità all’articolo 18, paragrafo 4 del regolamento di base. 18. Il richiedente ha negato che Agronova fosse collegata alla suddetta società commerciale o a qualsiasi altra società. Inoltre, alla richiesta della Commissione di informazioni aggiuntive, non ha dato alcuna informazione dettagliata e verificabile sul regime di proprietà e sulle attività della società commerciale in questione nel termine fissato. 19. Informata della proposta della Commissione di fondare le conclusioni sull’articolo 18 del regolamento di base, il richiedente ha continuato a negare qualsiasi legame tra Agronova e la società commerciale nel senso dell’articolo 143 dell’IPCCC. Riguardo ai ruoli precisi delle persone attive in entrambe le società, il richiedente ha negato che le 2 società condividessero direttori o altri responsabili. Il richiedente ha anche ritirato informazioni fornite in precedenza, sostenendo che fossero erronee o imprecise. Le nuove informazioni fornite non erano tuttavia suffragate in misura sufficiente da elementi probanti. In generale, informazioni e prove fornite in questo senso erano poco chiare e in alcuni casi contraddittorie e facevano ingenerare dubbi sulla loro affidabilità. 20. Il richiedente ad esempio, pur avendo affermato originariamente che il presidente di Agronova era anche il direttore della società commerciale in questione, ha successivamente relativizzato questa dichiarazione spiegando che le funzioni svolte nella società commerciale dal presidente di Agronova non comprendevano attività di controllo e decisionali. Analogamente, mentre dagli elementi forniti (resoconti annuali) emergeva che un’altra persona lavorava come “responsabile” in entrambe le società, il richiedente ha successivamente sostenuto che le vere funzioni di questa persona fossero quelle di un segretario giuridico. 21. In conclusione, il richiedente non ha presentato alcuna informazione o prova sufficientemente affidabile atta a dimostrare che ruoli e responsabilità delle varie persone fossero definiti ed esercitati in modo da escludere l’esistenza di legami. 22. Il richiedente ha anche negato che la società commerciale in questione potesse essere considerata come società commerciale dato che era coinvolta soprattutto nel marketing piuttosto che nella vendita di fertilizzanti. Ma, a parte il fatto che questa dichiarazione non è suffragata da prove, la società stessa ha a più riprese affermato di essere effettivamente coinvolta nella vendita di fertilizzanti come società commerciale, sia pur solo per piccole quantità destinate a mercati non europei. Bisognava dunque considerare la società interessata un operatore commerciale e respingere gli argomenti del richiedente. 23. La Commissione ha ritenuto che il richiedente ostacolasse l’inchiesta nel senso dell’articolo 18, paragrafo 1 del regolamento di base, avendo fornito informazioni pertinenti solo a piccole dosi e su richiesta; in seguito, le informazioni fornite sono state, nella maggior parte dei casi, corrette, modificate o contraddette. In questo senso, data l’insoddisfacente cooperazione di Agronova, non è stato possibile instaurare una relazione di fiducia tra la Commissione e la società, il che, come politica generale, sarebbe un presupposto necessario per accettare degli impegni. 24. Si ricordi che nell'analisi del rischio di compensazione incrociata, la conoscenza di canali di vendita diversi nonché il flusso dei prodotti attraverso tali canali sono informazioni indispensabili. Dati gli strettissimi legami personali e operativi tra Agronova e l’altra società commerciale, si è concluso che il rischio di compensazione incrociata e di elusione attraverso canali di vendita diversi fosse eccessivo e che perciò Agronova non dovesse essere inclusa nell’impegno attuale. 25. Comunicati questi elementi, il richiedente ha sostenuto che esisterebbe un rischio di compensazione incrociata solo se le società fossero legate dall’azionariato. Si noti innanzitutto che il rischio di compensazione incrociata non si limita a situazioni in cui le società sono legate dall’azionariato poiché la compensazione incrociata si manifesta in vari modi. Ora, in questa caso particolare e per le ragioni spiegate sopra, si è ritenuto che esistesse un rischio elevato di compensazione incrociata anche se il richiedente e Agronova non fossero legate dall’azionariato. Il richiedente non ha neppure delineato una base giuridica o di fatto né ha presentato una prova a sostegno della sua tesi. L’argomentazione è stata pertanto respinta. 26. Considerevole rischio di compensazione incrociata mediante fissazione di prezzi di prodotti diversi 27. L’impegno attuale non solo copre il nitrato di ammonio ma istituisce anche un regime di prezzi per altri prodotti venduti dal gruppo onde evitare rischi di compensazione incrociata. Nella sua risposta al questionario, il richiedente affermava di voler vendere attraverso Agronova, tra l'altro, prodotti non inclusi in tale regime di prezzi e perfino fertilizzanti prodotti da altri fabbricanti, stabiliti in Russia e in altri paesi. Il rischio di compensazione incrociata attraverso esportazioni di prodotti diversi verso gli stessi clienti è stato pertanto ritenuto assai elevato. 28. Alcuni prodotti che Agronova intendeva vendere non hanno un prezzo di mercato quotato che possa servire da punto di riferimento a fini di controllo. Anche per questo motivo il controllo dell’impegno sarebbe stato impraticabile. 29. Comunicata questa constatazione, il richiedente ha sostenuto che la Commissione avesse trascurato l’offerta del richiedente di abbandonare i propri nel campo delle miscele e di altri prodotti se la Commissione lo avesse ritenuto necessario. In proposito, si noti che la Commissione ha ricevuto tali offerte modificate solo a una fase tardiva del procedimento. La Commissione ha ritenuto che i continui cambiamenti dei progetti introdotti dal richiedente per conformarsi alle presunte attese della Commissione, facesse sorgere dubbi sulla credibilità dell’offerta del richiedente. In proposito, la Commissione ha anche ritenuto l’insufficiente livello di cooperazione, esibito da Agronova in questa inchiesta, un impedimento all’instaurazione di una relazione di fiducia tra la Commissione e Agronova stessa. La Commissione non era pertanto affatto convinta che tale impegno sarebbe stato effettivamente rispettato. 30. È stato perciò concluso che l’inclusione di Agronova nei canali di vendita di Acron avrebbe notevolmente aumentato i rischi di compensazione incrociata e di elusione e avrebbe influito sulla praticabilità e sull’efficace controllo dell’impegno. 31. Carattere duraturo del mutamento di circostanze 32. Durante l’inchiesta, “Acron” Holding Company ha fondato un’altra società commerciale, denominata Agronova Europa AG (“Agronova Europa”), che, a suo dire, avrebbe assunto la maggior parte delle attività commerciali con i clienti europei e avrebbe quindi progressivamente sostituito Agronova. A un certo punto del procedimento, il richiedente ha chiesto che questo nuovo operatore commerciale inoltre fosse incluso nell’attuale riesame al fine di ottenere l’inclusione di 2 operatori commerciali nell’impegno sui prezzi esistente o, altrimenti, di iniziare un nuovo riesame per includere anche questo nuovo operatore nei canali di vendita interessati all’impegno. Ciò dimostra che le circostanze mutate sulla cui base è stato chiesto l’attuale riesame non sono di natura durevole. 33. Informato di questa constatazione, il richiedente ha sostenuto che, nel contesto dell’attuale riesame intermedio la cui ampiezza si limita alla forma di misure, sapere se le circostanze mutate, in base alle quali è stato iniziato l’attuale riesame, siano o no di natura durevole non sarebbe pertinente. Il richiedente ha sostenuto che tale analisi sarebbe necessaria solo in caso di valutazione del dumping e/o del pregiudizio. 34. Il richiedente ha inoltre sostenuto che intendeva cessare di incanalare le vendite di nitrato di ammonio attraverso Agronova Europa. 35. Riguardo all’argomento secondo cui sapere se le circostanze mutate abbiano o no un rilievo agli effetti dell’attuale riesame, il richiedente non ha fornito alcun argomento giuridico a supporto del suo punto di vista. Nell’attuale riesame si è ritenuto che la stabilità dei canali di/delle vendita/e fosse un elemento importante nella decisione se accettare l’inclusione di un operatore commerciale appena stabilito in un impegno poiché ad ogni nuovo operatore incluso in un impegno sui prezzi, aumenta il rischio di compensazione incrociata e di elusione. Anche questo deve essere affrontato attraverso adeguate attività di controllo. Si è perciò concluso che la natura durevole delle circostanze mutate fosse effettivamente un elemento pertinente e l'argomento del richiedente ha dovuto essere respinto. 36. Riguardo all’affermazione del richiedente secondo cui Agronova Europa alla fine non sarebbe stata usata per vendere nitrato di ammonio sul mercato dell’UE, essa è stata fatta in una fase molto tardiva dell’inchiesta (dopo la comunicazione delle conclusioni definitive) ed contraddiceva informazioni presentate in precedenza. Il richiedente non ha potuto tra l’altro fornire garanzie sufficienti riguardo al rispetto di quest'impegno. La Commissione ha, di nuovo, ritenuto che i continui cambiamenti dei progetti introdotti dal richiedente per conformarsi alle presunte attese della Commissione, facesse sorgere dubbi sulla credibilità dell’offerta del richiedente. Come affermato al considerando (26), la Commissione ha inoltre ritenuto il comportamento di Agronova, di aver ostacolato l’inchiesta, come un impedimento all’instaurazione di un rapporto di fiducia tra le parti all'impegno. L'argomentazione del richiedente è stata quindi respinta. D. CHIUSURA DEL RIESAME 37. Viste le conclusioni raggiunte riguardo alla praticabilità dell’impegno e la natura durevole delle circostanze mutate, è opportuno chiudere l’inchiesta senza modificare l’impegno esistente del richiedente. E. INFORMAZIONE DELLE PARTI 38. Il richiedente e le parti interessate sono state informate degli elementi e delle considerazioni essenziali in base ai quali si è inteso chiudere l’inchiesta. Tutte le parti hanno avuto la possibilità di formulare le loro osservazioni. 39. Il richiedente ha affermato che i suoi diritti di difesa e a essere ascoltato in modo equo non sono stati rispettati nel corso del procedimento. Al richiedente sono state date e ha effettivamente usato numerose occasioni per introdurre osservazioni e gli è stato accordato tempo sufficiente per fornire informazioni e prove a durante il procedimento. Al richiedente è stata inoltre data a più riprese la possibilità di chiedere un’audizione. Pertanto, le sue richieste in proposito sono ingiustificate. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’esame intermedio parziale riguardante le importazioni di fertilizzanti solidi con un tenore di nitrato di ammonio superiore all’80% in peso, di cui ai codici NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 91, originario della Russia prodotto da Joint Stock Company Acron e da Joint Stock Company Dorogobuzh è terminato senza cambiare la forma della misura. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente [1] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51. [2] GU L 198 del 23.8.1995, pag. 1. [3] GU L 93 del 26.3.1998, pag.1. [4] GU L 102 del 18.4.2002, pag.1. [5] GU L 160 del 23.6.2005, pag.1. [6] GU L 185 del 12.7.2008, pag.1. [7] GU L 278 del 23.10.2009, pag.1. [8] GU L 185 del 12.7.2008, pag.1. [9] GU C 152 del 4.7.2009, pag. 40. [10] Regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(“IPCCC”), GU L 253 dell’11.10.1993, pagg. 1-766.