86/170/CEE: Decisione della Commissione del 9 aprile 1986 relativa al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie nel 1985 nella Repubblica federale di Germania, conformemente al regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 130 del 16/05/1986 pag. 0047 - 0048
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9 aprile 1986 relativa al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie nel 1985 nella Repubblica federale di Germania, conformemente al regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (86/170/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 3, vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (2), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85, in particolare l'articolo 18, paragrafo 3, considerando che il governo federale tedesco ha notificato, conformemente all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 797/85, e all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 72/159/CEE, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative elencate nell'allegato della presente decisione; considerando che, a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 797/85 per quanto riguarda il periodo 1o aprile - 31 dicembre 1985, ed a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE per quanto riguarda il periodo 1o gennaio - 31 marzo 1985, la Commissione è tenuta a decidere se, sotto il profilo della compatibilità delle summenzionate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative con le norme del regolamento (CEE) n. 797/85 e della direttiva 72/159/CEE, e tenuto conto degli obiettivi di detto regolamento e di detta direttiva, nonché della necessaria coerenza tra le varie misure, sussistano i presupposti per un intervento finanziario della Comunità; considerando che le suddette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative rispondono agli obiettivi del regolamento (CEE) n. 797/85 e che pertanto, tenuto conto della loro conformità alle norme di tale regolamento, le condizioni per una partecipazione della Comunità al finanziamento delle misure che sono ammesse a beneficiare del regolamento stesso sono soddisfatte per il periodo 1o aprile - 31 dicembre 1985; considerando che, a norma dell'articolo 3 della direttiva 84/140/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1984, che modifica le direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE in materia di strutture agrarie (3), le spese sostenute dagli Stati membri per la concessione, dopo il 29 febbraio 1984, di aiuti per l'attuazione dei piani di miglioramento aziendale saranno imputabili al FEAOG, sempreché le loro caratteristiche e i criteri per la loro assegnazione siano conformi a quelli che il Consiglio, nel futuro regolamento relativo al miglioramento delle strutture agrarie, adotterà per l'esecuzione di piani di miglioramento materiale delle aziende; considerando che le succitate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative soddisfano alle condizioni prescritte per l'intervento finanziario della Comunità anche per quanto riguarda il periodo 1o gennaio - 31 marzo 1985 e per quanto riguarda le misure ammesse a beneficiare del regolamento (CEE) n. 797/85; Considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari; considerando che il misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, elencate nell'allegato della presente decisione e notificate dal governo federale tedesco conformemente al regolamento (CEE) n. 797/85 e alla direttiva 72/159/CEE, soddisfano, alle condizioni previste per l'intervento finanziario della Comunità nel 1985, le misure ammesse a beneficiare dal citato regolamento. Articolo 2 La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1. (2) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1. (3) GU n. L 72 del 15. 3. 1984, pag. 24. ALLEGATO Elenco delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, applicate nel 1985 nella Repubblica federale di Germania, che formano oggetto della presente decisione I. Principi del 7 maggio 1985 per l'incentivazione degli investimenti nelle aziende agricole individuali e per la promozione dell'insediamento rurale. II. Laender BAVIERA - Direttive del 3 gennaio 1983 sulle condizioni particolari cui è subordinata l'incentivazione finanziaria conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, della legge sull'incentivazione dell'agricoltura bavarese (associazioni per l'uso collettivo di macchinario); - Direttive del 29 marzo 1978 per l'incentivazione del risanamento di villaggi, nel testo modificato del 1o ottobre 1983; - Direttive del 17 febbraio 1984 e dell'ottobre 1985 per i crediti agricoli del Land; - Direttive per l'incentivazione delle misure per la conservazione dell'ambiente naturale (parti B e C) nella versione modificata del 1o agosto 1985; - Direttive sull'incentivazione degli investimenti volti a ridurre i danni causati dallo stoccaggio dello stallatico del 28 giugno 1984. BADEN-WUETTEMBERG - Direttive del 2 luglio 1984 sulla promozione di associazioni per l'uso collettivo di macchinario agricolo e la cooperazione interaziendale; - Direttive del 2 novembre 1984 per l'incentivazione degli investimenti aziendali - programma regionale; - Direttive del 20 ottobre 1981 concernenti gli aiuti per l'ammodernamento dei vigneti. AMBURGO Direttive del 2 giugno 1985 per la concessione di contributi agli investimenti a favore delle aziende agricole. ASSIA - Direttive dell'8 marzo 1985 per la concessione di contributi del Land ad associazioni d'incentivazione della tecnica agraria; - Direttive dell'8 settembre 1983 per l'incentivazione di progetti comuni tecnico-agrari. BASSA SASSONIA - Direttive sull'incentivazione di associazioni per l'uso collettivo di macchinario, nel testo del 10 ottobre 1979; - Direttive del 28 settembre 1984 per il risanamento dei villaggi; - Direttive dell'8 maggio 1985 recanti sovvenzioni alle aziende per provvedimenti antinquinamento. RENANIA-PALATINATO - Decisione del 3 aprile 1984 sull'incentivazione di associazioni per l'uso collettivo di macchinario e la cooperazione interaziendale. SAAR - Decisione del 5 giugno 1973 sull'incentivazione della coopeazione interaziendale in agricoltura; - Direttive del 1o settembre 1972, nel testo del 17 dicembre 1984, relative alla concessione di contributi in conto interesse per la promozione dell'agricoltura. SCHLESWIG-HOLSTEIN - Direttive del 3 novembre 1982 sull'incentivazione di associazoni per l'uso collettivo razionale di macchinario agricolo (associazioni per l'uso collettivo di macchinario); - Direttive del 2 aprile 1981, nel testo del 17 dicembre 1982, per l'incentivazione di opere edilizie in aziende dedite all'allevamento bovino e suino.