Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici /* COM/2005/0598 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 24.11.2005 COM(2005) 598 definitivo Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA 110 - Obiettivi della proposta Scopo della presente proposta è stabilire, per il 2006, le possibilità di pesca degli Stati membri in relazione ai principali stock ittici commerciali del Mar Baltico. 120 - Contesto generale In conformità del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca, la finalità della politica comune della pesca è garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi in condizioni sostenibili dal punto di vista socioeconomico e ambientale. Uno strumento importante per il conseguimento di tale obiettivo è rappresentato dalla fissazione annuale delle possibilità di pesca sotto forma di totali ammissibili di catture (TAC), contingenti e limitazioni dello sforzo di pesca. Fino a quest’anno le possibilità di pesca sono state stabilite nell’ambito di un unico regolamento del Consiglio (il cosiddetto regolamento TAC e contingenti). Tuttavia, a fini di semplificazione e di maggiore chiarezza, si propone che la fissazione delle possibilità di pesca per il 2006 formi oggetto di due regolamenti distinti, uno per il Mar Baltico e l’altro per tutte le altre zone. Il Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) ha formulato in giugno il suo parere scientifico sulle possibilità di pesca nel Mar Baltico per il 2006. Sulla base di tale parere scientifico, in settembre la Comunità e la Federazione russa, nell’ambito della Commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico (International Baltic Sea Fishery Commission - IBSFC), hanno condotto discussioni sui TAC, i contingenti e le condizioni ad essi associate. Le raccomandazioni sui TAC e la loro ripartizione tra le due parti adottate dall’IBSFC rispecchiano i risultati delle discussioni e sono coerenti con la politica comune della pesca. Dall’allargamento della Comunità, nel 2004, l’IBSFC conta ormai solo due parti contraenti: la Comunità e la Russia. La Comunità si è ritirata dall’IBSFC, che di fatto cesserà di esistere alla fine del 2005. Pertanto dopo tale data le raccomandazioni adottate dall’IBSFC non saranno più vincolanti per la Comunità. Tuttavia, poiché nulla osta a che ci si attenga ad esse, i TAC e i contingenti previsti dalla presente proposta ne rispecchiano il contenuto. La proposta si articola intorno a tre elementi rilevanti ai fini della gestione della pesca nel Mar Baltico nel 2006: la fissazione di TAC e contingenti, la limitazione dello sforzo di pesca e le relative misure tecniche e di controllo. - Disposizioni vigenti nel settore della proposta Le possibilità di pesca e la loro ripartizione tra gli Stati membri sono disciplinate da regolamenti annuali, di cui il più recente è il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura. Un altro atto pertinente per la gestione della pesca nel Mar Baltico è il regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell’Øresund. - Coerenza con altre politiche e obiettivi dell’Unione Le misure proposte sono state elaborate in funzione degli obiettivi della politica comune della pesca e sono conformi alla politica della Comunità in materia di sviluppo sostenibile. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DI IMPATTO - Consultazione delle parti interessate I tre principali elementi della proposta hanno formato oggetto di consultazioni con il settore della pesca, le ONG attive in materia di pesca nel Mar Baltico e gli Stati membri interessati. Il settore della pesca e le ONG sono stati consultati sui TAC e i contingenti in occasione di un seminario organizzato il 23 febbraio a Bruxelles dalla DG Fish. La base scientifica della proposta è stata presentata dal CIEM. La DG Fish ha illustrato la sua posizione sul livello dei TAC e dei contingenti per il 2006, ottenendo un consenso generale, ad eccezione della richiesta, avanzata dal settore, di un TAC per lo spratto leggermente superiore a quello raccomandato dal CIEM. La questione dei TAC relativi ai due stock di merluzzo bianco è stata al centro della discussione. Entrambi gli stock risultano eccessivamente sfruttati, e in particolare quello del Baltico orientale presenta livelli di sfruttamento non sostenibili. Il CIEM ha raccomandato una sostanziale riduzione dello sforzo di pesca esercitato sui due stock, affinché siano ricondotti entro limiti biologici di sicurezza. Poiché l’applicazione della riduzione necessaria per ricostituire gli stock nell’arco di un anno metterebbe a repentaglio la base economica dell’industria alieutica e il sistema di gestione, la DG Fish ha proposto una strategia a lungo termine intesa a ricondurre gradualmente lo sforzo di pesca a livelli sostenibili. Tale strategia e i TAC derivanti dalla sua applicazione sono stati accolti favorevolmente dal settore. Gli Stati membri sono stati consultati a margine della riunione dell’IBSFC di settembre; tutti gli Stati membri interessati si sono dichiarati a favore dei TAC proposti dalla Commissione. Per quanto riguarda le misure in materia di sforzo di pesca e di controllo, il settore, le ONG e gli Stati membri sono stati consultati in varie occasioni e gli elementi contenuti nella proposta tengono conto delle osservazioni formulate in particolare dal settore. - Raccolta e ricorso ai pareri degli esperti Ogni anno la Comunità invita il CIEM e il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) a formulare un parere scientifico sullo stato dei principali stock ittici. Il parere ricevuto verte su tutti gli stock del Mar Baltico per i quali sono stati proposti TAC. I TAC proposti tengono conto di tale parere, pur non applicandolo necessariamente alla lettera. Nel caso dello spratto il TAC è stato fissato a un livello superiore a quello consigliato dagli esperti. La raccomandazione del CIEM prevedeva una riduzione sostanziale del TAC. Tuttavia, in linea con il principio generale di ridurre le variazioni annuali delle possibilità di pesca, il TAC proposto corrisponde a una riduzione più modesta di quella raccomandata dal CIEM. In base alle previsioni del CIEM lo stato dello stock è soddisfacente e il TAC proposto è sostenibile. Nel caso del merluzzo bianco i TAC sono stati definiti nell’ambito di una strategia a lungo termine volta a ricondurre gradualmente i TAC e lo sforzo di pesca a livelli sostenibili nell’arco di alcuni anni. Parallelamente alla presente proposta, la Commissione proporrà un piano di gestione a lungo termine della pesca degli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico, incentrato sulla progressiva riduzione dello sforzo di pesca fino al raggiungimento di livelli sostenibili nel lungo periodo e atti a garantire rese stabili ed elevate. Pertanto i TAC proposti si discostano dal parere del CIEM e rispecchiano l’approccio graduale contemplato dal piano di gestione a lungo termine. Principali organizzazioni/esperti consultati Gli organismi scientifici consultati sono il Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEN) e il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). - Valutazione di impatto Dall’attuazione delle misure proposte deriverà un aumento generale delle possibilità di pesca per i pescherecci comunitari nel Mar Baltico. Registreranno un incremento le possibilità di pesca per il merluzzo bianco e per alcuni stock di aringa e solo nel caso dello spratto vi sarà una riduzione dei contingenti. Pertanto, a parità di prezzi, nel 2006 il valore diretto degli sbarchi di catture effettuate nel Mar Baltico dovrebbe registrare un incremento. La proposta non è limitata al breve termine, ma si inserisce in una strategia di lungo periodo volta a ricondurre gradualmente lo sforzo di pesca a livelli durevolmente sostenibili. A medio e lungo termine, l’approccio proposto consentirà di contenere lo sforzo di pesca pur mantenendo stabili o aumentando i contingenti. Gli effetti prevedibili a lungo termine sono pertanto un minore impatto ambientale (conseguente alla riduzione dello sforzo di pesca), una riduzione della capacità di cattura (diminuzione del numero di pescherecci e/o dello sforzo di pesca medio per peschereccio), e quantitativi sbarcati stabili o addirittura superiori. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA - Base giuridica La base giuridica della presente proposta è il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, in particolare l’articolo 20. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio comunitario. 5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI - Illustrazione dettagliata La proposta stabilisce per il 2006 le possibilità di pesca degli Stati membri operanti nel Mar Baltico. Essa prevede inoltre misure tecniche e di controllo transitorie per il 2006. I TAC e i contingenti assegnati agli Stati membri sono specificati nell’allegato I. I valori proposti tengono conto del parere scientifico e delle raccomandazioni adottate dall’IBSFC in occasione della riunione del settembre 2005. I TAC e i contingenti per i due stock di merluzzo bianco sono strettamente correlati alle limitazioni dello sforzo di pesca previste nell’allegato II e al punto 5 dell’allegato III. I TAC sono ammissibili unicamente a condizione che vengano adottate le restrizioni proposte nell’allegato II in relazione ai periodi in cui è autorizzata la pesca del merluzzo nonché le relative misure di controllo previste al punto 5 dell’allegato III. Le misure tecniche transitorie di cui all’allegato III (escluso il punto 8) costituiscono misure importanti attualmente non comprese nel regolamento relativo alle misure tecniche applicabili nel Mar Baltico (regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio). Esse rientrano però nel nuovo regolamento proposto dalla Commissione in materia di misure tecniche, che sarà probabilmente adottato in novembre dal Consiglio. In tal caso le disposizioni tecniche dell’allegato III potranno essere soppresse dalla presente proposta. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca[1], in particolare l’articolo 20, visto il regolamento (CE) n. 847/1996 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti[2], in particolare l’articolo 2, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2371/2002, il Consiglio adotta le misure necessarie per assicurare l’accesso alle acque e alle risorse e l’esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e in particolare della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca. (2) A norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, spetta al Consiglio fissare i limiti di cattura per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca nonché la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri. (3) Ai fini di un’efficace gestione delle possibilità di pesca, occorre stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca. (4) Occorre stabilire i principi e talune procedure di gestione della pesca a livello comunitario, affinché gli Stati membri possano provvedere alla gestione dei pescherecci battenti la loro bandiera. (5) L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 contiene definizioni pertinenti per la ripartizione delle possibilità di pesca. (6) Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate. (7) L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto[3], non garantisce che le catture di aringhe rientrino nei limiti di cattura stabiliti per tale specie. Occorre pertanto istituire misure transitorie volte a garantire un sistema adeguato di controllo e di conteggio delle aringhe negli sbarchi non sottoposti a cernita. Con l’entrata in vigore di tali misure non sarà più necessario mantenere le disposizioni previste dal suddetto regolamento. (8) Le possibilità di pesca devono essere utilizzate in conformità della pertinente legislazione comunitaria, e segnatamente del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca[4], del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri[5], del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca[6], del regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell’Øresund[7], del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite[8], del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci[9], del regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale[10]. (9) Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è necessario che nel 2006 vengano attuate alcune misure supplementari relative al controllo e alle condizioni tecniche delle attività di pesca. (10) Per garantire il sostentamento dei pescatori della Comunità è importante che le zone di pesca vengano aperte il 1° gennaio 2006. Data l’urgenza della questione, è opportuno concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I(3) del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Comunità europea dell’energia atomica HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I Campo di applicazione e definizioni Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento fissa, per alcuni stock o gruppi di stock ittici del Mar Baltico, le possibilità di pesca per il 2006 e le condizioni specifiche cui è subordinato il loro utilizzo. Articolo 2 Campo di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai pescherecci comunitari e ai pescherecci battenti bandiera dei paesi terzi e registrati in tali paesi, operanti nel Mar Baltico. 2. In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica con il permesso e sotto l’egida di uno Stato membro, di cui la Commissione e lo Stato membro nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati. Articolo 3 Definizioni Oltre alle definizioni che figurano nell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a) “Zone del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM)”: le zone definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91; b) “Mar Baltico”: le divisioni CIEM IIIb, IIIc e IIId; c) “totale ammissibile di catture (TAC)”: il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni stock; d) “contingente”: la quota del TAC assegnata alla Comunità, a uno Stato membro o a un paese terzo. CAPO IIPossibilità di pesca e condizioni associate Articolo 4 Limiti di cattura e loro ripartizione I limiti di cattura, la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni supplementari applicabili ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 sono stabiliti nell’allegato I del presente regolamento. Articolo 5 Disposizioni speciali in materia di ripartizione 1. La ripartizione tra gli Stati membri dei limiti di cattura di cui all ’allegato I non pregiudica: a) gli scambi realizzati a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002; b) le riassegnazioni effettuate a norma dell’articolo 21, paragrafo 4, dell’articolo 23, paragrafo 1, e dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93; c) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96; d) i quantitativi riportati a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96; e) le detrazioni effettuate a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96. 2. Ai fini del riporto dei contingenti al 2007, l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 si applica, in deroga al medesimo regolamento, a tutti gli stock soggetti a TAC analitici. Articolo 6 Condizioni applicabili alle catture principali e accessorie 1. La conservazione a bordo e lo sbarco di catture provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti limiti di cattura sono autorizzati solo nei seguenti casi: a) catture effettuate da pescherecci di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; b) catture che rientrano in una quota a disposizione della Comunità non ripartita tra gli Stati membri per mezzo di contingenti e non ancora esaurita; c) nel caso di specie diverse dall’aringa e dallo spratto mescolate ad altre specie, catture effettuate con reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe con dimensioni di maglia inferiori a 32 mm e non sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco. 2. Tutti gli sbarchi sono dedotti dal contingente o dalla quota della Comunità, ove questa non sia stata ripartita tra gli Stati membri per mezzo di contingenti, fatta eccezione per le catture effettuate ai sensi del paragrafo 1, lettera c. 3. In caso di esaurimento del contingente di aringa assegnato a uno Stato membro, i pescherecci battenti bandiera di tale Stato membro registrati nella Comunità e operanti nelle zone di pesca in cui si applica il contingente in questione non possono sbarcare catture non sottoposte a cernita e contenenti aringhe. Articolo 7 Sbarchi non sottoposti a cernita 1. Gli Stati membri provvedono a istituire un programma adeguato di campionamento che consenta un controllo efficace, per ogni specie, degli sbarchi non sottoposti a cernita. 2. Lo sbarco di catture non sottoposte a cernita è consentito unicamente nei porti e nei punti di sbarco in cui sia stato predisposto un programma di campionamento ai sensi del paragrafo 1. Articolo 8 Sbarco di aringhe destinate a fini industriali Il regolamento (CE) n. 1434/98 non si applica al Mar Baltico. Articolo 9 Limitazioni dello sforzo di pesca Nell ’allegato II sono fissate le limitazioni dello sforzo di pesca. Articolo 10 Misure tecniche e di controllo transitorie L ’allegato III stabilisce misure tecniche e di controllo transitorie. CAPO IIIDisposizioni finali Articolo 11 Vendita di organismi marini catturati per scopi scientifici Gli organismi marini catturati a fini di ricerca scientifica in conformità dell ’articolo 2, paragrafo 2, possono essere venduti, immagazzinati, esposti o messi in vendita a condizione che: a) le possibilità di pesca stabilite nell’allegato I non siano esaurite, o b) siano venduti direttamente per scopi diversi dal consumo umano. Articolo 12 Trasmissione dei dati Ai fini della trasmissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi dell ’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell’allegato I del presente regolamento. Articolo 13 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2006. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO I Limitazioni degli sbarchi e condizioni associate per la gestione annuale dei limiti di cattura applicabili ai pescherecci comunitari in zone in cui sono imposti limiti di cattura per specie e per zona Nelle seguenti tabelle sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione), la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni associate per la gestione annuale dei contingenti. Specie: | Aringa | Zona: | Sottodivisioni 30-31 | Clupea harengus | HER/3D30; HER/3D31. | Finlandia | 75 099 | TAC analitico. Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. | Svezia | 16 501 | CE | 91 600 | TAC | 91 600 | Specie: | Aringa | Zona: | Sottodivisioni 22-24 | Clupea harengus | HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24. | Danimarca | 6 658 | TAC analitico. Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. | Germania | 26 207 | Finlandia | 3 | Polonia | 6 181 | Svezia | 8 451 | CE | 47 500 | TAC | 47 500 | Specie: | Aringa | Zona: | Sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 | Clupea harengus | HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32. | Danimarca | 2 548 | TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. | Germania | 676 | Estonia | 13 015 | Finlandia | 25 404 | Lettonia | 3 212 | Lituania | 3 382 | Polonia | 28 861 | Svezia | 38 744 | CE | 115 842 | TAC | 128 000 | Specie: | Aringa | Zona: | Sottodivisione 28.1 | Clupea harengus | HER/03D.RG | Estonia | 18 472 | TAC analitico. Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. | Lettonia | 21 528 | CE | 40 000 | TAC | 40 000 | Specie: | Merluzzo bianco | Zona: | Sottodivisioni 25-32 (acque CE) | Gadus morhua | COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32. | Danimarca | 11 307 | TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. | Germania | 4 498 | Estonia | 1 102 | Finlandia | 865 | Lettonia | 4 204 | Lituania | 2 770 | Polonia | 13 019 | Svezia | 11 455 | CE | 45 339 | TAC | 49 220 | Specie: | Merluzzo bianco | Zona: | Sottodivisioni 22-24 (acque CE) | Gadus morhua | COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24. | Danimarca | 12 395 | TAC analitico. Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. | Germania | 6 061 | Estonia | 275 | Finlandia | 244 | Lettonia | 1 026 | Lituania | 665 | Polonia | 3 317 | Svezia | 4 417 | CE | 28 400 | TAC | 28 400 | Specie: | Passera di mare | Zona: | III bcd (acque CE) | Pleuronectes platessa | PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32. | Danimarca | 2 697 | TAC precauzionale. Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. | Germania | 300 | Svezia | 203 | Polonia | 565 | CE | 3 766 | TAC | Non pertinente | Specie: | Salmone atlantico | Zona: | IIIbcd (acque CE), esclusa la sottodivisione 32 | Salmo salar | SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31. | Danimarca | 93 512 | (1) | TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. | Germania | 10 404 | (1) | Estonia | 9 504 | (1) | Finlandia | 116 603 | (1) | Lettonia | 59 478 | (1) | Lituania | 6 992 | (1) | Polonia | 28 368 | (1) | Svezia | 126 400 | (1) | CE | 451 260 | (1) | TAC | 460 000 | (1) | __________ | (1) Numero di individui. | Specie: | Salmone atlantico | Zona: | Sottodivisione 32 | Salmo salar | SAL/3D32. | Estonia | 1 581 | (1) | TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. | Finlandia | 13 838 | (1) | CE | 15 419 | (1) | TAC | 17 000 | (1) | _________ | (1) Numero di individui. | Specie: | Spratto | Zona: | III bcd (acque CE) | Sprattus sprattus | SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32. | Danimarca | 41 512 | TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. | Germania | 26 299 | Estonia | 48 204 | Finlandia | 21 730 | Lettonia | 58 219 | Lituania | 21 060 | Polonia | 123 552 | Svezia | 80 250 | CE | 420 826 | TAC | 468 000 | ALLEGATO IILimitazioni dello sforzo di pesca 1. La pesca con reti da traino, sciabiche o attrezzi simili aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con palangari fissi è vietata: a) dal 15 marzo al 14 maggio nelle sottodivisioni 22-24, e b) dal 15 giugno al 14 settembre nelle sottodivisioni 25-32. 2. La pesca con reti da traino, sciabiche o attrezzi simili aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con palangari fissi è vietata dalle ore 23.00 UTC di ogni sabato alle ore 23.00 UTC della domenica successiva: a) dal 1º gennaio al 14 marzo e dal 15 maggio al 30 ottobre nelle sottodivisioni 22-24, e b) dal 1º gennaio al 14 giugno nelle sottodivisioni 25-32. ALLEGATO IIIMisure tecniche e di controllo transitorie 1. Condizioni applicabili a determinati attrezzi autorizzati per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico 1.1. Reti da traino 1.1.1. Struttura delle reti In deroga all’allegato IV del regolamento (CE) n. 88/98, le reti da traino, le sciabiche danesi o le reti simili aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 105 mm devono essere dotate di una finestra di fuga Bacoma o di un sacco T90 con relativo avansacco avente dimensioni di maglia e caratteristiche quali specificate nell’appendice 1. 1.1.2. Norma della rete unica I pescherecci operanti con reti da traino, sciabiche danesi o reti simili dotate di finestra di fuga Bacoma o di sacco T90 con relativo avansacco non possono tenere a bordo attrezzi di altro tipo. 1.2. Reti da imbrocco 1.2.1 In deroga all’allegato IV del regolamento (CE) n. 88/98, la dimensione minima delle maglie delle reti da imbrocco è di 110 mm. 1.2.2. Le reti da imbrocco non devono superare la lunghezza massima di 12 km per i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto fino a 12 metri. 1.2.3. Le reti da imbrocco non devono superare la lunghezza massima di 24 km per i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri. 1.2.4. Il tempo di immersione delle reti da imbrocco non deve superare le 48 ore, calcolate dal momento in cui le reti vengono calate per la prima volta nell’acqua fino al completamento dell’operazione di recupero a bordo. 2. Catture accessorie di merluzzo bianco nel Mar Baltico 2.1. In deroga all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 88/98, non può essere tenuto a bordo merluzzo bianco di taglia inferiore a quella richiesta per tale specie, eccetto nel caso di cui al punto 2.2. 2.2. In deroga cui all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio, nella pesca dell’aringa e dello spratto praticata con reti aventi maglie di dimensioni non superiori a 32 mm, la percentuale delle catture accessorie di merluzzo bianco non può superare il 3% in peso. Di tale percentuale di catture accessorie può essere tenuto a bordo non più del 5% di merluzzo bianco di taglia inferiore a quella richiesta per tale specie. 2.3. Nella pesca di specie diverse dall’aringa e dallo spratto effettuata con reti da traino e sciabiche danesi diverse da quelle di cui al punto 1.1.2 le catture accessorie di merluzzo bianco non possono superare il 10%. 3. Taglia minima per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico In deroga all’allegato III del regolamento (CE) n. 88/98, la taglia minima del merluzzo bianco è di 38 cm. 4. Restrizioni applicabili alla pesca 4.1. È proibita ogni attività di pesca nelle zone delimitate dalle lossodromie che collegano successivamente i seguenti punti, misurati in base al sistema di coordinate WGS84: Zona 1: – 55°45’N, 15°30’E – 55°45’N, 16°30’E – 55°00’N, 16°30’E – 55°00’N, 16°00’E – 55°15’N, 16°00’E – 55°15’N, 15°30’E – 55°45’N, 15°30’E Zona 2: – 55°00’N, 19°14’E – 54°48’N, 19°20’E – 54°45’N, 19°19’E – 54°45’N, 18°55’E – 55°00’N, 19°14’E Zona 3: – 56°13’N, 18°27’E – 56°13’N, 19°31’E – 55°59’N, 19°13’E – 56°03’N, 19°06’E – 56°00’N, 18°51’E – 55°47’N, 18°57’E – 55°30’N, 18°34’E – 56°13’N, 18°27’E 5. Attività di controllo, ispezione e sorveglianza nel contesto della ricostituzione degli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico 5.1. Permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico 5.1.1. In deroga all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali[11], tutti i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 8 m che abbiano a bordo o utilizzino attrezzi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm devono essere in possesso di un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico. 5.1.2. Gli Stati membri possono rilasciare il permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco di cui al punto 5.1.1 solo a pescherecci comunitari titolari nel 2005 di un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico in conformità del punto 6.2.1 dell’allegato III del regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura[12]. Tuttavia gli Stati membri possono rilasciare un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco a pescherecci comunitari battenti la loro bandiera e registrati nella Comunità non titolari, nel 2005, di un permesso di pesca speciale, purché provvedano al ritiro di una capacità equivalente, espressa in chilowatt (kW), dello sforzo di pesca esercitato nel Mar Baltico con attrezzi aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 90 mm. 5.1.3. Ogni Stato membro stabilisce e mantiene un elenco dei pescherecci titolari di un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico e lo rende accessibile, nel proprio sito Internet, alla Commissione e agli Stati membri che si affacciano sul Mar Baltico. 5.1.4. Il comandante del peschereccio comunitario al quale uno Stato membro ha rilasciato un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico, o un suo rappresentante autorizzato, conserva a bordo una copia di tale permesso. 5.2. Notifica di entrata e di uscita 5.2.1. Ogniqualvolta un peschereccio comunitario recante a bordo quantitativi di merluzzo bianco superiori a 50 kg entra o esce dalle sottodivisioni 22-24, il comandante o un suo rappresentante autorizzato notifica alle autorità dello Stato membro di bandiera la data, l’ora, il punto di entrata o di uscita e i quantitativi in peso vivo delle catture di ogni specie detenute a bordo. L’attività di pesca non può riprendere prima che siano state sbarcate tutte le catture di merluzzo bianco. 5.2.2. Ogniqualvolta un peschereccio comunitario recante a bordo quantitativi di merluzzo bianco superiori a 50 kg entra o esce dalle sottodivisioni 25-32, il comandante o un suo rappresentante autorizzato notifica alle autorità dello Stato membro di bandiera la data, l’ora, il punto di entrata o di uscita e i quantitativi in peso vivo delle catture di ogni specie detenute a bordo. L’attività di pesca non può riprendere prima che siano state sbarcate tutte le catture di merluzzo bianco. 5.2.3. In deroga ai punti 5.2.1. e 5.2.2., i pescherecci comunitari che, nell’ambito di attività di pesca transzonali, attraversano la linea che separa le sottodivisioni 24 e 25 più di una volta nell’arco di 24 ore, rimanendo tuttavia entro un raggio di cinque miglia da detta linea di demarcazione, comunicano le informazioni richieste al momento della prima entrata e dell’ultima uscita nell’arco delle 24 ore. 5.3. Giornali di bordo 5.3.1. In deroga all’articolo 6, paragrafo 4, regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca[13], i comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 8 m tengono un giornale di bordo delle attività effettuate, secondo il disposto dell’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93. 5.4. Margine di tolleranza In deroga all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri[14], la tolleranza nella stima del quantitativo di pesce detenuto a bordo dei pescherecci comunitari, espresso in chilogrammi, è pari all’8% del quantitativo registrato nel giornale di bordo. 5.5. Notifica preliminare 5.5.1. In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, il comandante di un peschereccio comunitario recante a bordo un quantitativo di merluzzo bianco superiore a 300 kg di peso vivo, o un suo rappresentante autorizzato, comunica alle autorità competenti dello Stato membro, almeno due ore prima dell’entrata in un luogo di sbarco di detto Stato membro: a) il nome del luogo di sbarco; b) l’ora di arrivo prevista in detto luogo di sbarco. 5.5.2. In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, il comandante di un peschereccio comunitario recante a bordo un quantitativo di merluzzo bianco superiore a 300 kg di peso vivo, o un suo rappresentante autorizzato, comunica alle autorità competenti dello Stato membro, almeno un’ora prima dell’entrata in un luogo di sbarco di detto Stato membro, i quantitativi in chilogrammi di peso vivo di ciascuna specie per la quale sono presenti a bordo più di 50 kg. 5.5.3. I pescherecci recanti a bordo un quantitativo di merluzzo bianco superiore a 300 kg di peso vivo danno inizio alle operazioni di scarico delle catture solo se debitamente autorizzati dalle autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo lo sbarco. 5.6. Porti designati 5.6.1. I pescherecci recanti a bordo un quantitativo di merluzzo bianco superiore a 750 kg di peso vivo possono sbarcare le loro catture di merluzzo bianco esclusivamente nei porti designati. 5.6.2. Ogni Stato membro designa i porti in cui vengono sbarcati i quantitativi di merluzzo bianco del Baltico superiori a 750 kg. 5.6.3. Entro 15 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, ogni Stato membro stabilisce e mantiene un elenco dei porti designati e lo rende accessibile, nel proprio sito Internet ufficiale, alla Commissione e agli altri Stati membri che si affacciano sul Mar Baltico. L’elenco comprende il nome e il recapito degli organismi cui devono essere trasmessi i giornali di bordo e le dichiarazioni di cattura all’atto dello sbarco nello Stato membro considerato. 5.7. Pesatura del merluzzo bianco sbarcato per la prima volta 5.7.1. Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi di merluzzo bianco pescati nel Mar Baltico e sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati alla presenza di ispettori prima di essere trasportati fuori dal porto di primo sbarco. 5.7.2. Ogni Stato membro stabilisce parametri specifici in materia di ispezione. Tali parametri sono soggetti a revisione periodica in funzione dei risultati conseguiti. I parametri per l’ispezione sono progressivamente adeguati fino al raggiungimento dei parametri di riferimento definiti nell’appendice 2. 5.8. Dati relativi allo sforzo di pesca In deroga all’articolo 19 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli articoli 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies e 19 duodecies dello stesso regolamento si applicano ai pescherecci comunitari aventi lunghezza fuori tutto pari o superiore a 8 m. 5.9. Comunicazioni VMS 5.9.1. Gli Stati membri provvedono affinché i seguenti dati ricevuti ai sensi dell’articolo 8, dell’articolo 10, paragrafo 1, e dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione siano registrati su supporto informatico: a) ogni entrata o uscita dal porto; b) ogni entrata o uscita da zone marittime soggette a disposizioni specifiche in materia di accesso alle acque e alle risorse. 5.9.2. Gli Stati membri verificano per mezzo dei dati VMS la presentazione dei giornali di bordo e le informazioni ivi registrate. I risultati di tali controlli incrociati sono registrati su supporto informatico e conservati per un periodo di tre anni. 5.10. Divieto di transito e di trasbordo 5.10.1. Il transito nelle zone chiuse alla pesca del merluzzo bianco è consentito unicamente a condizione che gli attrezzi da pesca presenti a bordo siano correttamente fissati e riposti nella stiva in conformità di quanto previsto all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93. 5.10.2. È vietato il trasbordo di merluzzo bianco. 5.11. Trasporto del merluzzo bianco del Baltico In deroga all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, le catture di merluzzo bianco del Baltico di peso superiore a 50 kg sbarcate, ai fini del trasporto, da pescherecci comunitari aventi lunghezza fuori tutto pari o superiore a 8 m devono essere scortate da una dichiarazione di sbarco ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento. 5.12. Sorveglianza congiunta e scambio di ispettori 5.12.1. Gli Stati membri effettuano operazioni congiunte di ispezione e sorveglianza e istituiscono a tal fine procedure operative congiunte. 5.12.2. Gli Stati membri impegnati in operazioni congiunte di ispezione e sorveglianza provvedono affinché siano invitati a prendervi parte ispettori di ciascuno degli Stati membri partecipanti. 5.12.3. Alle operazioni congiunte di ispezione e sorveglianza possono partecipare ispettori della Commissione. 5.12.4. Ai fini del coordinamento del programma congiunto di ispezione e sorveglianza per il 2006 la Commissione convoca, anteriormente al 31 gennaio 2006, una riunione delle competenti autorità nazionali di ispezione. 5.13. Programmi nazionali di controllo 5.13.1. Gli Stati membri interessati elaborano un programma nazionale di controllo per il Mar Baltico in conformità dell’appendice 3. 5.13.2. Anteriormente al 31 gennaio 2006, gli Stati membri interessati mettono a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri che si affacciano sul Mar Baltico, nel proprio sito Internet ufficiale, il programma nazionale di controllo di cui al punto 5.13.1 e il relativo calendario di attuazione. 5.13.3. La Commissione convoca una riunione del comitato di gestione per la pesca e l’acquacoltura al fine di valutare l’attuazione e i risultati dei programmi nazionali di controllo degli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico. 6. Disposizioni specifiche per la sottodivisione 28.1 6.1. Permesso di pesca speciale 6.1.1. I pescherecci che intendono operare nella sottodivisione 28.1 devono essere in possesso di un permesso di pesca speciale rilasciato in conformità dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94. 6.1.2. Gli Stati membri procurano che i pescherecci ai quali è stato rilasciato un permesso di pesca speciale ai sensi del punto 6.1.1 siano inseriti in un elenco contenente il loro nome e numero di immatricolazione interno e provvedono a trasmettere tale elenco alla Commissione. I pescherecci figuranti nell’elenco devono soddisfare i seguenti requisiti: a) la potenza motrice totale (kW) dei pescherecci compresi nell’elenco non deve superare quella constatata per ciascuno Stato membro nel periodo 2000-2001 nella sottodivisione 28.1 ; b) la potenza motrice dei singoli pescherecci non deve superare, in alcun momento, 221 kW. 6.2. Sostituzione di navi o di motori 6.2.1. Qualsiasi peschereccio figurante nell’elenco di cui al punto 6.1.2 può essere sostituito da un altro o da altri pescherecci comunitari battenti bandiera dello Stato membro considerato e registrati nella Comunità a condizione che: a) la sostituzione non comporti un aumento della potenza motrice totale quale indicata al punto 6.1.2, lettera a), per tale Stato membro, e b) la potenza motrice di un peschereccio di sostituzione non sia superiore, in alcun momento, a 221 kW. 6.2.2. Il motore di un qualsiasi peschereccio figurante nell’elenco di cui al punto 6.1.2 può essere sostituito a condizione che: a) a seguito della sostituzione la potenza motrice del peschereccio non superi, in alcun momento, 221 kW e b) la potenza del motore di sostituzione non sia tale che la sostituzione comporti un aumento della potenza motrice totale quale indicata al punto 6.1.2, lettera a), per lo Stato membro considerato. Allegato III, appendice 1 CARATTERISTICHE DEL SACCO CON FINESTRA DI FUGA SUPERIORE “BACOMA” Descrizione a. Caratteristiche della finestra La finestra consiste in una pezza di rete rettangolare fissata sul sacco. Essa deve essere unica. b. Dimensioni del sacco, dell’avansacco e dell’estremità posteriore della rete da traino i. Il sacco è composto da due pannelli, congiunti su entrambi i lati da ralinghe di uguale lunghezza. ii. La dimensione minima delle maglie a losanga è di 105 mm. La rete è fabbricata con fili intrecciati di polietilene aventi uno spessore massimo di 6 mm nel caso del ritorto semplice e di 4 mm nel caso del ritorto doppio. iii. È vietato utilizzare sacchi e avansacchi composti da un’unica pezza di rete e aventi un’unica ralinga. i v. Il numero di maglie a losanga aperte, escluse quelle delle ralinghe, in qualsiasi punto della circonferenza dell’avansacco non deve essere inferiore o superiore al numero massimo di maglie sulla circonferenza dell’estremità anteriore del sacco (figura 1). c. Collocazione della finestra i. La finestra è inserita nel pannello superiore del sacco (figura 2). ii. Essa termina a non più di 4 maglie di distanza dalla sagola di chiusura, compresa la fila di maglie intrecciate a mano attraverso la quale passa la sagola (figura 3 o 4). d. Dimensioni della finestra i. La larghezza della finestra, espressa in numero di lati di maglia, è pari al numero di maglie a losanga aperte del pannello superiore diviso per due. Se necessario, è permesso mantenere al massimo il 20 % del numero di maglie a losanga aperte sul pannello superiore, uniformemente ripartite sui due lati del pannello della finestra (figura 4). ii. La finestra ha una lunghezza minima di 3,5 metri. e. Pezza di rete della finestra i. Le maglie hanno un’apertura minima di 110 mm. Si tratta di maglie quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza di rete le maglie presentano un taglio obliquo. ii. La pezza è fissata in modo che i lati di maglia siano paralleli e perpendicolari alla lunghezza del sacco. La pezza è a filo unico intrecciato senza nodi o presenta proprietà selettive analoghe comprovate. Per pezza di rete senza nodi si intende una pezza di rete costituita da maglie di quattro lati, in cui gli angoli delle maglie sono formati dall’incrocio dei fili di due lati adiacenti della maglia. iii. Il filo semplice deve avere un diametro minimo di 4,9 millimetri. f. Altre caratteristiche i. Le caratteristiche di montaggio sono indicate nelle figure 3 e 4. ii. La lunghezza dello strozzatoio non deve essere inferiore a: 1. 4 m per un sacco di circonferenza compresa tra 100 e 89 maglie a losanga, misurata sulla parte anteriore della finestra; 2. 3,5 m per un sacco di circonferenza compresa tra 88 e 75 maglie a losanga, misurata sulla parte anteriore della finestra; e 3. 3 m per un sacco di circonferenza inferiore a 75 maglie a losanga, misurata sulla parte anteriore della finestra. iii. La finestra di fuga “BACOMA” non deve essere avvolta da una cinta posteriore. Questa è costituita da una corda di non oltre 20 mm di diametro e almeno 2 m di lunghezza. iv. La boa del sacco è di forma sferica e ha un diametro minimo di 40 cm. Essa è attaccata alla sagola mediante la grippia. v. L’enca non deve sovrapporsi alla finestra di fuga BACOMA. Condizioni per la riparazione dei pannelli a maglie quadrate a. A fini di ispezione, è necessario definire norme dettagliate per la riparazione delle maglie quadrate danneggiate della finestra di fuga BACOMA a maglie quadrate. i. È vietato utilizzare finestre di fuga BACOMA a maglie quadrate con una percentuale di maglie riparate pari o superiore al 10%. ii. Le maglie quadrate danneggiate devono essere riparate secondo il metodo descritto. iii. Per maglia riparata si intende un’apertura di maglia su cui è stata effettuata una riparazione. b. Metodo di riparazione della finestra di fuga “BACOMA” [pic] Punch: Foro Patch: Toppa Repaired net with double meshes: Rete riparata con doppie maglie i. Pulire il foro facendo fondere le estremità del filo sul contorno del foro in modo da evitare che i fili si sfilaccino. ii. Contare le maglie da sostituire. Preparare una toppa utilizzando un filo unico intrecciato senza nodi dello stesso materiale e avente lo stesso diametro e la stessa resistenza della rete da rattoppare. iii. La toppa deve avere, su ogni lato, due maglie in più rispetto al foro ripulito, affinché sia possibile ricoprire completamente i contorni del foro. iv. Pulire la toppa facendo fondere le estremità del filo lungo il contorno della toppa stessa. v. Sistemare la toppa sul foro e cucirla sulla rete per mezzo di filo intrecciato, come indicato nella figura. vi. Assicurarsi che i punti di intersezione delle maglie siano cuciti insieme. vii. Proseguire la cucitura sul contorno del foro fino ad avere almeno una doppia cucitura intorno alla toppa. viii. Una volta rattoppato, il foro si presenterà come nella figura. [pic] Figura 1 Una rete da traino può essere divisa in tre sezioni sulla base della loro forma e funzione. Il corpo della rete ha sempre forma conica e una lunghezza compresa tra 10 e 40 metri. L’avansacco è un elemento cilindrico, normalmente composto da una o due pezze di 49,5 maglie che, tirate, raggiungono una lunghezza compresa tra 6 e 12 metri. Il sacco è anch’esso un elemento cilindrico, spesso realizzato con filo doppio per offrire una maggiore resistenza all’usura. La parte situata sotto lo strozzatoio è chiamata sacco di salpamento. Figura 2 A Avansacco B Sacco C Finestra di fuga, pannello a maglie quadrate 1 Pannello superiore, max. 50 maglie a losanga aperte 2 Pannello inferiore, max. 50 maglie a losanga aperte 3 Ralinghe 4 Giuntura o cucitura 5 Strozzatoio 6 Cinta posteriore 7 Sagola di chiusura 8 Distanza tra la finestra e la sagola di chiusura (fig. 3 e 4) 9 Grippia 10 Boa del sacco [pic] MONTAGGIO DEL PANNELLO DELLA FINESTRA Figura 3 A Pannello a maglie quadrate di 100 mm (25 lati di maglia) B Giuntura tra pannello a maglie quadrate e ralinga C Giuntura tra pannello a maglie quadrate e rete a maglie a losanga, ad eccezione dei bordi della finestra su entrambi i lati 2 maglie a losanga / 1 lato di maglie quadrate D Rete a maglie a losanga di 105 mm (max. 50 maglie aperte) E Distanza tra il pannello della finestra e la sagola di chiusura. La finestra termina a non più di 4 maglie di distanza dalla sagola di chiusura, compresa la fila di maglie intrecciate a mano attraverso la quale passa la sagola. F Una fila intrecciata a mano all’altezza della sagola [pic] MONTAGGIO DEL PANNELLO DELLA FINESTRA Figura 4 A Pannello a maglie quadrate di 110 mm (20 lati di maglia) B Giuntura tra pannello a maglie quadrate e ralinga C Giuntura tra pannello a maglie quadrate e rete a maglie a losanga, ad eccezione dei bordi della finestra su entrambi i lati (2 maglie a losanga per 1 maglia quadrata) D Rete a maglie a losanga di 105 mm (max. 50 maglie aperte) E Distanza tra il pannello della finestra e la sagola di chiusura. La finestra termina a non più di 4 maglie di distanza dalla sagola di chiusura, compresa la fila di maglie intrecciate a mano attraverso la quale passa la sagola. F Una fila intrecciata a mano all’altezza della sagola G Max 10% di maglie aperte D su entrambi i lati [pic] II. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA RETE DA TRAINO T90 a. Definizione i. Per reti da traino T90 si intendono reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe dotate di un sacco e di un avansacco ricavati da pezze di rete a maglie a losanga ruotate di 90º, in modo che la direzione principale del ritorto sia parallela alla direzione di traino. ii. La direzione del ritorto in una rete a maglie a losanga di tipo tradizionale (A) e in una rete cui è stata applicata una rotazione di 90º (B) è illustrata nella figura che segue. [pic] A | B | b. Misura della dimensione di maglia La dimensione di maglia è pari ad almeno 100 mm. In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 129/2003 della Commissione, del 24 gennaio 2003, che fissa norme dettagliate per la misura della dimensione delle maglie e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca[15], le dimensioni delle maglie del sacco e dell’avansacco sono misurate perpendicolarmente all’asse longitudinale della rete. c. Spessore del filo ritorto Il sacco e l’avansacco sono ricavati da pezze di rete fabbricate con filo ritorto semplice di spessore non superiore a 5 mm o con filo ritorto doppio di spessore non superiore a 4 mm. Tale disposizione non si applica all’ultima fila di maglie del sacco se questo è provvisto di una sagola di chiusura. d. Fabbricazione iii. Il sacco e l’avansacco T90 a maglie ruotate sono composti da due pannelli della stessa dimensione, aventi lo stesso numero di maglie in larghezza e in lunghezza e l’orientamento delle maglie sopra descritto, congiunti da due ralinghe laterali. Ciascun pannello è realizzato con nodi non scorrevoli, in modo da far sì che le maglie rimangano sempre completamente aperte durante l’impiego. iv. Il numero delle maglie aperte su una qualsiasi circonferenza deve essere costante dalla parte anteriore dell’avansacco alla parte posteriore del sacco. v. Nel punto di attacco del sacco o dell’avansacco alla sezione conica della rete da traino il numero delle maglie sulla circonferenza del sacco o dell’avansacco deve essere pari al 50% dell’ultima fila di maglie della sezione conica della rete. vi. Il sacco e l’avansacco sono raffigurati in appresso. e. Circonferenza Il numero delle maglie su una qualsiasi circonferenza del sacco e dell’avansacco, ad eccezione delle giunture e delle ralinghe, non è superiore a 50. f. Giunture Il bordo anteriore dei pannelli che compongono il sacco e l’avansacco contiene una fila di mezze maglie intrecciate. Il bordo posteriore del pannello del sacco contiene una fila completa di maglie intrecciate atta a guidare la sagola. g. Lunghezza del sacco Il sacco ha una lunghezza minima di 50 maglie. h. Strozzatoio La lunghezza dello strozzatoio nel punto in cui è attaccato al sacco è almeno pari alla lunghezza delle maglie stirate sulla circonferenza del sacco, moltiplicata per il fattore 0,6. i. Boa del sacco La boa del sacco è di forma sferica e ha un diametro massimo di 40 cm. Essa è attaccata alla sagola mediante la grippia. La lunghezza della grippia è pari ad almeno due volte e mezza la radice quadrata della profondità. [pic] Netting twine : PE 5mm single or, only in codend, 4mm double | Filetto torto semplice in PE da 5 mm o, esclusivamente nel sacco, doppio da 4 mm | All meshes turned 90 degree | Tutte le maglie ruotate di 90° | Main run of netting yarn parallel to longitudinal axis of the trawl | Direzione principale del filo parallela all asse longitudinale della rete da frano | Codend | Sacco | Extension piece | Avansacco | 2 panels of equal dimension | 2 pannelli di uguali dimensioni | Cut : all knots | Taglio obliquo | Circumference 50 % of adjoining number of meshes in tapered part of the trawl – in the case of equal mesh opening of a rear edge of a belly and extension – or according to annex I | Circonferenza : 50% del numero di maglie adiacenti nella parte iconica della rete (se l’apertura di maglia è uguale sull’estremità posteriore del letto e dell’avansacco) o conformemente all’allegato I | Allegato III, appendice 2 Norme comuni applicabili ai programmi nazionali di controllo Obiettivo 1. Ogni Stato membro stabilisce parametri specifici in materia di ispezione in conformità della presente appendice. Strategia 2. L’attività di ispezione e sorveglianza è incentrata sui pescherecci presumibilmente dediti alla pesca del merluzzo bianco. Per verificare l’efficacia delle attività di ispezione e sorveglianza vengono inoltre effettuate, a titolo di controllo incrociato, ispezioni casuali delle operazioni di trasporto e commercializzazione del merluzzo bianco. Priorità 3. Ai vari tipi di attrezzi è attribuito un diverso grado di priorità, in funzione della misura in cui le flotte sono interessate dalle limitazioni delle possibilità di pesca. Spetta pertanto a ogni Stato membro stabilire priorità specifiche. Parametri di riferimento 4. Entro un mese dall’entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri applicano i rispettivi programmi di ispezione tenendo conto degli obiettivi di seguito indicati. a. Livello di ispezione nei porti In linea generale le ispezioni vertono sul 20% in peso degli sbarchi di merluzzo bianco per l’insieme dei luoghi di sbarco. In alternativa, le ispezioni possono essere effettuate con una frequenza atta a garantire che nel corso di un trimestre sia ispezionato, almeno una volta, un numero di pescherecci comunitari le cui catture rappresentino almeno il 20% in peso degli sbarchi di merluzzo bianco. Il numero complessivo degli sbarchi sottoposti ad ispezione deve consentire una stima dei quantitativi totali sbarcati di merluzzo bianco con un grado di precisione del 95%. b. Livello di ispezione nella fase di commercializzazione Ispezione del 5% dei quantitativi di merluzzo bianco messi in vendita nelle aste. c. Livello di ispezione in mare Parametro flessibile: da stabilire a seguito di un’analisi circostanziata dell’attività di pesca in ciascuna zona. I parametri per le attività di ispezione in mare sono riferiti al numero di giorni di pattugliamento in mare nella zona di gestione degli stock di merluzzo bianco; un parametro distinto può essere stabilito per i giorni di pattugliamento di zone specifiche. d. Livello di sorveglianza aerea Parametro flessibile: da stabilire a seguito di un’analisi circostanziata dell’attività di pesca praticata in ciascuna zona, tenendo conto delle risorse di cui dispone lo Stato membro. Allegato III, appendice 3 Contenuto dei programmi nazionali di controllo I programmi nazionali di controllo comprendono, tra l’altro, gli elementi di seguito indicati. 1. MEZZI DI CONTROLLO Risorse umane 1.1. Il numero di ispettori operanti a terra e in mare, con indicazione dei periodi e delle zone cui sono assegnati. Risorse tecniche 1.2. Il numero di navi e di aeromobili di sorveglianza, con indicazione dei periodi e delle zone cui sono assegnati. Risorse finanziarie 1.3. La dotazione di bilancio per la messa a disposizione di risorse umane, navi e aeromobili di sorveglianza. 2. PORTI DESIGNATI 2.1. Un elenco dei porti designati per gli sbarchi di merluzzo bianco in conformità del punto 5.6.2 dell’allegato III. 3. NOTIFICA DELLE ENTRATE E DELLE USCITE 3.1. Descrizione delle procedure applicate per garantire l’osservanza delle disposizioni del punto 5.2 dell’allegato III. 4. CONTROLLO DEGLI SBARCHI 4.1. Descrizione delle procedure applicate per garantire l’osservanza delle disposizioni del punto 5.5 dell’allegato III. 4.2. Descrizione delle procedure applicate per calcolare il margine di tolleranza di cui al punto 5.4 dell’allegato III. 4.3. Descrizione delle procedure applicate per la pesatura degli sbarchi in conformità del punto 5.7 dell’allegato III. 4.4. Descrizione delle procedure applicate per stabilire i parametri specifici in materia di ispezione di cui al punto 5.7.2 dell’allegato III. 5. PROTOCOLLI DI ISPEZIONE 5.1. Protocolli di ispezione, in mare e a terra, delle attività di pesca del merluzzo bianco. 5.2. Protocolli per la comunicazione con le autorità responsabili del programma di controllo specifico per il merluzzo bianco designate da altri Stati membri. 5.3. Protocolli per la sorveglianza congiunta e lo scambio di ispettori, con indicazione dei poteri e dell’autorità conferiti agli ispettori operanti nelle acque di altri Stati membri. [1] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. [2] GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3. [3] GU L 191 del 7.7.1998, pag. 10. [4] GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9. [5] GU L 276 del 10.10.1983 pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2001 (GU L 268 del 9.10.2001, pag. 23). [6] GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1). [7] GU L 9 del 15.1.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 812/2004 (GU L 150 del 30.4.2004, pag. 12). [8] GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17. [9] GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3259/94 (GU L 339 del 29.12.1994, pag. 11). [10] GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1. [11] GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7. [12] GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1. [13] GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. [14] GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1. [15] GU L 22 del 25.1.2003, pag. 4. Foro Toppa Rete riparata con doppie maglie