Bruxelles, 17.9.2026

COM(2026) 7001 final

2026/0284(BUD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza a Malta e all'Italia in relazione alla tempesta Harry del gennaio 2026 e al Portogallo e alla Spagna a seguito delle tempeste di gennaio e febbraio 2026


RELAZIONE

1.Contesto della proposta

La presente decisione riguarda la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (di seguito "FSUE") a norma del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio 1 (di seguito "regolamento FSUE") per un importo di 489 148 220 EUR al fine di fornire assistenza a Malta e all'Italia in relazione alla tempesta Harry nel gennaio 2026 e al Portogallo e alla Spagna a seguito delle tempeste nel gennaio e febbraio 2026.

La mobilitazione è accompagnata dal DEC n. 16/2026, che propone di stornare l'importo necessario dalla linea di riserva della riserva di solidarietà europea (di seguito "ESR") alla linea di bilancio operativa del FSUE, in stanziamenti sia di impegno sia di pagamento.

2.Informazioni e condizioni

2.1Malta – catastrofe naturale grave: tempesta Harry nel gennaio 2026

(1)Il 10 aprile 2026 Malta ha presentato una domanda di contributo a titolo del FSUE per finanziare le operazioni di emergenza e recupero a seguito della tempesta Harry del gennaio 2026. Il 15 giugno 2026 Malta ha presentato una domanda riveduta comprendente una stima aggiornata dei danni diretti totali conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento.

(2)Malta ha chiesto il contributo del FSUE entro il termine di 12 settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno causato dalla catastrofe, vale a dire il 18 gennaio 2026. La domanda contiene tutte le informazioni previste a norma dell'articolo 4 del regolamento FSUE.

(3)La catastrofe è di origine naturale e rientra pertanto nell'ambito di applicazione del FSUE.

(4)Le autorità maltesi stimano che i danni diretti totali causati dalla catastrofe ammontino a circa 132,97 milioni di EUR. Tale importo supera la soglia in caso di "catastrofe naturale grave" per Malta, vale a dire lo 0,6 % del reddito nazionale lordo, che era pari a 121,55 milioni di EUR nel 2026. La catastrofe è pertanto considerata una "catastrofe naturale grave" a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento FSUE.

(5)I danni diretti totali costituiscono la base per il calcolo dell'importo del contributo finanziario del FSUE. Il contributo finanziario può essere utilizzato unicamente per le operazioni essenziali di emergenza e recupero di cui all'articolo 3 del regolamento FSUE.

(6)Malta ha richiesto il versamento di un anticipo a norma dell'articolo 4 bis del regolamento FSUE. Sulla base della valutazione preliminare la Commissione ha concluso che le condizioni per il versamento di un anticipo a titolo del FSUE erano soddisfatte. È stato pertanto concesso un anticipo di 931 014 EUR con la decisione di esecuzione C(2026)5301 della Commissione, del 23 luglio 2026. L'anticipo è stato versato a Malta il 4 agosto 2026.

(7)Tra il 18 e il 21 gennaio 2026 la tempesta Harry ha colpito le isole di Malta provocando forti venti, forti precipitazioni, un aumento del livello del mare e del moto ondoso. L'evento ha causato danni diffusi a Malta e Gozo, colpendo molti comuni, in particolare le zone costiere e portuali. La tempesta ha perturbato in modo significativo il normale funzionamento dei servizi essenziali, ad esempio sono risultate inagibili alcune strade e si è avuta l'interruzione dei collegamenti nei trasporti. Sono stati inoltre registrati danni al settore agricolo, all'acquacoltura e al settore della pesca.

(8)Le autorità maltesi non hanno chiesto assistenza tramite il meccanismo di protezione civile dell'Unione europea.

(9)Malta ha stimato a 73,16 milioni di EUR il costo delle operazioni ammissibili a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento FSUE e ha presentato una ripartizione dei costi per tipo di operazione. La principale voce di costo riguarda il ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti nei settori dell'energia, dell'acqua, delle acque reflue, delle telecomunicazioni e dei trasporti, per un ammontare di 52,08 milioni di EUR. La seconda voce di costo più importante riguarda la messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione e la protezione del patrimonio culturale, per un ammontare di 15,91 milioni di EUR. La terza voce di costo più importante riguarda la ripulitura della zona danneggiata, per un ammontare di 5,09 milioni di EUR. La quarta voce di costo più importante riguarda le misure provvisorie di alloggio e i servizi di soccorso, per un ammontare di 0,08 milioni di EUR.

(10)Malta ha recepito la direttiva 2007/60/CE sui rischi di alluvioni con il regolamento relativo alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (S.L. 549.167), in base al quale l'Agenzia per l'energia e l'acqua funge da autorità competente e ha preparato la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e il secondo piano di gestione del rischio di alluvioni per il distretto idrografico maltese.

(11)Alla data di presentazione della domanda Malta non era oggetto di alcuna procedura di infrazione in materia di legislazione dell'Unione relativa alla natura della catastrofe.

2.2Italia – catastrofe naturale regionale: tempesta Harry nel gennaio 2026

(1)Il 10 aprile 2026 l'Italia ha presentato una domanda di contributo a titolo del FSUE per finanziare le operazioni di emergenza e recupero a seguito della tempesta Harry del gennaio 2026.

(2)L'Italia ha chiesto il contributo del FSUE entro il termine di 12 settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno causato dalla catastrofe, vale a dire il 18 gennaio 2026. La domanda contiene tutte le informazioni previste a norma dell'articolo 4 del regolamento FSUE.

(3)La catastrofe è di origine naturale e rientra pertanto nell'ambito di applicazione del FSUE.

(4)Le autorità italiane hanno presentato la domanda sulla base del criterio riguardante una "catastrofe naturale regionale" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento FSUE, vale a dire qualsiasi catastrofe naturale che provochi, in una regione di livello NUTS 2 di uno Stato ammissibile, danni diretti superiori all'1,5 % del prodotto interno lordo (PIL) di tale regione. Le autorità italiane stimano che i danni diretti totali causati dalla catastrofe ammontino a circa 2 995,4 milioni di EUR. A norma dell'articolo 2, paragrafo 3, terzo comma, se la catastrofe naturale riguarda diverse regioni di livello NUTS 2, la soglia è applicata alla media del PIL di queste regioni ponderata in base alla quota dei danni totali subita da ciascuna regione. I danni diretti espressi in percentuale del PIL regionale totale ponderato delle regioni Calabria, Sardegna e Sicilia sono pari al 3,256 %. Tale importo supera l'1,5 % del PIL regionale totale ponderato delle regioni Calabria, Sardegna e Sicilia.

(5)I danni diretti totali costituiscono la base per il calcolo dell'importo del contributo finanziario del FSUE. Il contributo finanziario può essere utilizzato unicamente per le operazioni essenziali di emergenza e recupero di cui all'articolo 3 del regolamento FSUE.

(6)L'Italia non ha chiesto il versamento di un anticipo.

(7)Tra il 18 e il 21 gennaio 2026 le regioni Sardegna, Sicilia e Calabria sono state colpite dalla tempesta Harry, che ha provocato precipitazioni intense e persistenti, forti venti e mareggiate. I danni più gravi si sono verificati nelle zone costiere e lungo i fiumi, dove l'aumento del livello delle acque ha danneggiato in modo significativo diverse dighe. Di conseguenza, più di un migliaio di persone sono state evacuate e centinaia di abitazioni sono state dichiarate inabitabili. La tempesta ha inoltre distrutto edifici pubblici, linee ferroviarie, infrastrutture portuali e strade, causando l'isolamento temporaneo di alcune comunità.

(8)Le autorità italiane non hanno chiesto assistenza tramite il meccanismo di protezione civile dell'Unione europea.

(9)L'Italia ha stimato a 116,66 milioni di EUR il costo delle operazioni ammissibili a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento FSUE e ha presentato una ripartizione dei costi per tipo di operazione. La principale voce di costo riguarda il ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti nei settori dell'energia, dell'acqua, delle acque reflue, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità e dell'istruzione, per un ammontare di 93,01 milioni di EUR. La seconda voce di costo più importante riguarda la messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione e la protezione del patrimonio culturale, per un ammontare di 9,76 milioni di EUR. La terza voce di costo più importante riguarda la ripulitura della zona danneggiata, per un ammontare di 8,67 milioni di EUR. La quarta voce di costo più importante riguarda le misure provvisorie di alloggio e i servizi di soccorso, per un ammontare di 5,22 milioni di EUR.

(10)L'Italia ha recepito la direttiva 2007/60/CE con il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, relativo all'attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Tale decreto legislativo stabilisce che siano predisposte mappe del pericolo di alluvione e mappe del rischio di alluvioni per le zone individuate in base all'atto legislativo stesso. Il 22 dicembre 2015 è stato inoltre approvato un piano di gestione del rischio di alluvioni suddiviso in distretti idrografici.

(11)Alla data di presentazione della domanda l'Italia non era oggetto di alcuna procedura di infrazione in materia di legislazione dell'Unione relativa alla natura della catastrofe.

2.3 Portogallo – catastrofe naturale grave: tempeste di gennaio e febbraio 2026

(1)Il 13 aprile 2026 il Portogallo ha presentato una domanda di contributo finanziario a titolo del FSUE per finanziare le operazioni di emergenza e recupero a seguito delle tempeste nel gennaio e febbraio 2026.

(2)Il Portogallo ha chiesto il contributo del FSUE entro il termine di 12 settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno causato dalla catastrofe, vale a dire il 22 gennaio 2026. La domanda contiene tutte le informazioni previste a norma dell'articolo 4 del regolamento FSUE.

(3)La catastrofe è di origine naturale e rientra pertanto nell'ambito di applicazione del FSUE.

(4)Le autorità portoghesi stimano che i danni diretti totali causati dalla catastrofe ammontino a circa 5 351,97 milioni di EUR. Tale importo supera la soglia in caso di "catastrofe naturale grave" per il Portogallo, vale a dire lo 0,6 % del reddito nazionale lordo, pari a 1 703,84 milioni di EUR nel 2026. La catastrofe è pertanto considerata una "catastrofe naturale grave" a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento FSUE.

(5)I danni diretti totali costituiscono la base per il calcolo dell'importo del contributo finanziario del FSUE. Il contributo finanziario può essere utilizzato unicamente per le operazioni essenziali di emergenza e recupero di cui all'articolo 3 del regolamento FSUE.

(6)Il Portogallo ha richiesto il versamento di un anticipo a norma dell'articolo 4 bis del regolamento FSUE. Sulla base della valutazione preliminare la Commissione ha concluso che le condizioni per il versamento di un anticipo a titolo del FSUE erano soddisfatte. È stato pertanto concesso un anticipo di 65 370 952 EUR con la decisione di esecuzione C(2026)5300 della Commissione, del 23 luglio 2026. L'anticipo è stato versato al Portogallo il 4 agosto 2026.

(7)Tra il 22 gennaio e il 15 febbraio 2026 il Portogallo ha subito forti tempeste in successione che hanno provocato forti venti e precipitazioni intense che hanno causato inondazioni e frane devastanti. Le tempeste hanno causato ingenti danni materiali alle infrastrutture pubbliche e private e hanno distrutto numerose abitazioni. Sono stati inoltre danneggiati e interrotti infrastrutture e servizi essenziali nei settori dell'energia, dell'acqua, delle acque reflue, dei trasporti, dell'assistenza sanitaria e dell'istruzione. La catastrofe ha inoltre portato all'evacuazione di migliaia di persone e alla perdita di 18 vite umane.

(8)Le autorità portoghesi hanno chiesto l'attivazione dei dati da osservazione della Terra mediante satelliti del programma Copernicus per mappare le zone inondate e la zona di impatto delle tempeste attraverso il meccanismo di protezione civile dell'Unione europea.

(9)Il Portogallo ha stimato a 1 937,94 milioni di EUR il costo delle operazioni ammissibili a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento FSUE e ha presentato una ripartizione dei costi per tipo di operazione. La principale voce di costo riguarda il ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti nei settori dell'energia, dell'acqua, delle acque reflue, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità e dell'istruzione, per un ammontare di 1 436,61 milioni di EUR. La seconda voce di costo più importante riguarda la ripulitura della zona danneggiata, per un ammontare di 341,5 milioni di EUR. La terza voce di costo più importante riguarda la messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione e la protezione del patrimonio culturale, per un ammontare di 149,56 milioni di EUR. La quarta voce di costo più importante riguarda le misure provvisorie di alloggio e i servizi di soccorso, per un ammontare di 10,27 milioni di EUR.

(10)Il Portogallo ha recepito la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio mediante il decreto-legge n. 115/2010, promulgato il 22 ottobre 2010.

11)Alla data di presentazione della domanda il Portogallo non era oggetto di alcuna procedura di infrazione in materia di legislazione dell'Unione relativa alla natura della catastrofe.

2.4 Spagna – catastrofe naturale grave: tempeste di gennaio e febbraio 2026

(1)Il 17 aprile 2026 la Spagna ha presentato una domanda di contributo finanziario a titolo del FSUE per finanziare le operazioni di emergenza e recupero a seguito delle tempeste nel gennaio e febbraio 2026.

(2)La Spagna ha chiesto un contributo del FSUE entro il termine di 12 settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno causato dalla catastrofe, vale a dire il 23 gennaio 2026. La domanda contiene tutte le informazioni previste a norma dell'articolo 4 del regolamento FSUE.

(3)La catastrofe è di origine naturale e rientra pertanto nell'ambito di applicazione del FSUE.

(4)Le autorità spagnole stimano che i danni diretti totali causati dalla catastrofe ammontino a circa 4 839,53 milioni di EUR. Tale importo supera la soglia per "catastrofe naturale grave" per la Spagna, pari a 3 000 milioni di EUR a prezzi 2011, corrispondenti a 4 037,61 milioni di EUR nel 2026. La catastrofe è pertanto considerata una "catastrofe naturale grave" a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento FSUE.

(5)I danni diretti totali costituiscono la base per il calcolo dell'importo del contributo finanziario del FSUE. Il contributo finanziario può essere utilizzato unicamente per le operazioni essenziali di emergenza e recupero di cui all'articolo 3 del regolamento FSUE.

(6)La Spagna ha richiesto il versamento di un anticipo a norma dell'articolo 4 bis del regolamento FSUE. Sulla base della valutazione preliminare la Commissione ha concluso che le condizioni per il versamento di un anticipo a titolo del FSUE erano soddisfatte. È stato pertanto concesso un anticipo di 37 263 842 EUR con la decisione di esecuzione C(2026)5374 della Commissione, del 23 luglio 2026. L'anticipo è stato versato alla Spagna il 4 agosto 2026.

(7)Tra il 22 gennaio e il 14 febbraio 2026 la Spagna è stata colpita da forti tempeste in successione. Le tempeste hanno causato ingenti danni nelle comunità autonome dell'Andalusia e dell'Estremadura. Le forti precipitazioni associate alle tempeste hanno portato all'evacuazione di migliaia di persone, alla chiusura di oltre 150 strade e a notevoli danni strutturali alle abitazioni. Inoltre, le infrastrutture elettriche, idriche e di telecomunicazione sono state interrotte per un periodo di tempo prolungato, causando danni economici significativi e lasciando isolate alcune comunità.

(8)Le autorità spagnole non hanno chiesto assistenza tramite il meccanismo di protezione civile dell'Unione europea.

(9)La Spagna ha stimato a 1 801,64 milioni di EUR il costo delle operazioni ammissibili a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento FSUE e ha presentato una ripartizione dei costi per tipo di operazione. La principale voce di costo riguarda il ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti nei settori dell'energia, dell'acqua, delle acque reflue, delle telecomunicazioni e dei trasporti, per un ammontare di 1 585,07 milioni di EUR. La seconda voce di costo più importante riguarda la ripulitura della zona danneggiata, per un ammontare di 194,30 milioni di EUR. La terza voce di costo più importante riguarda la messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione e la protezione del patrimonio culturale, per un ammontare di 20,93 milioni di EUR. La quarta voce di costo più importante riguarda le misure provvisorie di alloggio e i servizi di soccorso, per un ammontare di 1,34 milioni di EUR.

(10)In Spagna il recepimento della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio è avvenuto mediante il regio decreto 903/2010, del 9 luglio 2007, relativo alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

(11)Alla data di presentazione della domanda la Spagna non era oggetto di alcuna procedura di infrazione in materia di legislazione dell'Unione relativa alla natura della catastrofe.

2.5Conclusioni

Alla luce delle considerazioni di cui sopra e a seguito della valutazione delle informazioni presentate, la Commissione conclude che le catastrofi di cui alle domande presentate da Malta, dall'Italia, dal Portogallo e dalla Spagna soddisfano le condizioni stabilite nel regolamento FSUE per la mobilitazione del FSUE.

3.Finanziamenti

Il FSUE è stato istituito sulla base del principio di solidarietà e la Commissione applica di conseguenza un approccio progressivo all'assegnazione dei relativi aiuti. Pertanto, la parte dei danni che supera la soglia di mobilitazione del FSUE per una "catastrofe naturale grave" (vale a dire l'importo minore tra lo 0,6 % dell'RNL e 3 miliardi di EUR a prezzi 2011, cfr. l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento FSUE) dovrebbe determinare un'intensità di aiuto maggiore rispetto alla parte dei danni al di sotto della soglia. Ciò significa che l'importo degli aiuti per un paese colpito da una catastrofe che rientra nelle condizioni previste per una "catastrofe naturale grave" è calcolato sommando due importi: il 2,5 % dei danni diretti totali al di sotto della soglia e il 6 % per la parte dei danni diretti totali al di sopra della soglia. La percentuale applicata per la determinazione degli importi degli aiuti per una "catastrofe naturale regionale", che non eccede i limiti della soglia nazionale, è il 2,5 % dei danni diretti totali.

Questa metodologia per il calcolo degli aiuti dal FSUE è stata descritta nella relazione annuale 2002-2003 sul FSUE e approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Il contributo del FSUE non può superare il costo totale stimato delle operazioni ammissibili.

Applicando la metodologia di cui sopra, la Commissione ha valutato l'aiuto del FSUE in risposta alle quattro domande presentate da Malta, Italia, Portogallo e Spagna, a seguito delle tempeste verificatesi nel gennaio e febbraio 2026.

La Commissione propone pertanto all'autorità di bilancio di mobilitare gli importi seguenti:

Paese/ Catastrofe

Danni diretti totali

Soglia per catastrofe applicata

2,5 % dei danni diretti totali [fino alla soglia per catastrofi gravi]

6 % dei danni diretti totali (al di sopra della soglia per catastrofi gravi)

Importo totale dell'aiuto proposto

Anticipo versato

Saldo da versare

 

(EUR)

(EUR)

(EUR)

(EUR)

(EUR)

(EUR)

(EUR)

Malta – tempeste

132 970 625

121 548 000

3 038 700

685 357

3 724 057

931 014

2 793 043

(catastrofe grave)

Italia – tempeste

2 995 399 358

1 379 823 036

74 884 983

N/A

74 884 983

non richiesto

74 884 983

(catastrofe regionale)

Portogallo – tempeste

5 351 969 000

1 703 838 000

42 595 950

218 887 860

261 483 810

65 370 952

196 112 858

(catastrofe grave)

Spagna – tempeste

4 839 525 763

4 037 605 000

100 940 125

48 115 245

149 055 370

37 263 842

111 791 528

(catastrofe grave)

TOTALE

489 148 220

103 565 808

385 582 412

A norma del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 2 (di seguito "regolamento QFP"), la riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza (SEAR) è costituita da due strumenti: la riserva di solidarietà europea e la riserva per gli aiuti d'urgenza.

La riserva di solidarietà europea, con un importo annuo di 1 016 milioni di EUR (a prezzi 2018, corrispondenti a 1 190,4 milioni di EUR a prezzi 2026) sarà utilizzata per l'assistenza al fine di rispondere a situazioni di emergenza contemplate dal FSUE. Il punto 10 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie 3 , fissa le modalità di mobilitazione del FSUE nel contesto della SEAR.

Al fine di evitare un rapido esaurimento della dotazione annuale, l'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento FSUE e l'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento QFP stabiliscono che il 25 % della dotazione annuale del FSUE deve rimanere disponibile il 1º ottobre di ogni anno (riserva di fine esercizio). Nel 2026 tale importo corrisponde a 297,6 milioni di EUR.

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento QFP, qualsiasi quota dell'importo annuo non utilizzata nell'anno n può essere utilizzata fino all'anno n+1. L'importo di 21,3 milioni di EUR è stato riportato dal 2025 al 2026.

Inoltre, conformemente all'articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento FSUE, l'importo di 50 milioni di EUR è già stato iscritto nel bilancio generale dell'UE per l'esercizio 2026 (in stanziamenti di impegno e di pagamento) per il versamento di eventuali anticipi. Nel 2026 la Commissione ha già versato quattro anticipi per un totale di 133,7 milioni di EUR: alla Spagna in riferimento agli incendi boschivi del 2025, a Malta in relazione alla tempesta Harry del gennaio 2026 e al Portogallo e alla Spagna a seguito delle tempeste di gennaio e febbraio 2026.

Infine, in linea con la decisione (UE) 2026/1809 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 , dell'8 luglio 2026, il FSUE fornirà assistenza alla Romania in relazione alle alluvioni di fine maggio 2025, a Cipro a seguito degli incendi boschivi di luglio 2025 e alla Spagna a seguito degli incendi boschivi di agosto 2025 per un totale di 144,1 milioni di EUR, con un saldo da versare di 111,6 milioni di EUR.

In conclusione, l'importo totale disponibile prima del 1º ottobre è pari a 628,1 milioni di EUR (esclusi gli importi disponibili per anticipi e la riserva di fine esercizio), che sono sufficienti a coprire l'importo proposto per la mobilitazione.

Risorse FSUE disponibili nel 2026 (in EUR)

 

Dotazione annuale totale nel 2026 

1 190 405 931

Importo del riporto dal 2025 compresi gli anticipi non utilizzati (+)

21 304 355

Importo già utilizzato (–)

245 348 099

Importo totale disponibile, di cui:

966 362 187

® Importo da utilizzare per anticipi

40 647 932

® Riserva di fine esercizio, disponibile dopo il 1º ottobre

297 601 483

® Importo disponibile prima del 1º ottobre

628 112 772

Importo che si propone di mobilitare, di cui:

489 148 220

 Saldo da versare

385 582 412

Importo rimanente per domande future, compresi anticipi e riserva di fine esercizio

580 779 775

2026/0284 (BUD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza a Malta e all'Italia in relazione alla tempesta Harry del gennaio 2026 e al Portogallo e alla Spagna a seguito delle tempeste di gennaio e febbraio 2026

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea 5 , in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie 6 , in particolare il punto 10,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ("FSUE") è destinato a permettere all'Unione di affrontare situazioni d'emergenza in maniera rapida, efficace e flessibile al fine di dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali gravi o regionali o da una grave emergenza di sanità pubblica.

(2)Il FSUE non può superare i massimali stabiliti all'articolo 9 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio 7 .

(3)Il 10 aprile 2026 Malta ha presentato una domanda di mobilitazione del FSUE a seguito della tempesta Harry nel gennaio 2026.

(4)Il 10 aprile 2026 l'Italia ha presentato una domanda di mobilitazione del FSUE a seguito della tempesta Harry nel gennaio 2026.

(5)Il 13 aprile 2026 il Portogallo ha presentato una domanda di mobilitazione del FSUE a seguito delle tempeste nel gennaio e febbraio 2026.

(6)Il 17 aprile 2026 la Spagna ha presentato una domanda di mobilitazione del FSUE a seguito delle tempeste nel gennaio e febbraio 2026.

(7)Tali domande sono conformi alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario del FSUE, stabilite all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.

(8)È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FSUE per erogare un contributo finanziario a Malta, all'Italia, al Portogallo e alla Spagna.

(9)Al fine di garantire che l'assistenza finanziaria dell'Unione possa essere messa il più rapidamente possibile a disposizione degli Stati membri colpiti ed evitare ritardi nella mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, è opportuno che la presente decisione entri in vigore con urgenza il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è mobilitato in stanziamenti di impegno e di pagamento in relazione alle catastrofi naturali nel modo seguente:

(a)l'importo di 3 724 057 EUR è erogato a Malta a seguito della tempesta Harry nel gennaio 2026;

(b)l'importo di 74 884 983 EUR è erogato all'Italia a seguito della tempesta Harry nel gennaio 2026;

(c)l'importo di 261 483 810 EUR è erogato al Portogallo a seguito delle tempeste nel gennaio e febbraio 2026;

(d)l'importo di 149 055 370 EUR è erogato alla Spagna a seguito delle tempeste nel gennaio e febbraio 2026.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal [data dell'adozione].

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente        Il presidente

(1)    Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2012/oj).
(2)    GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj.
(3)    GU C 433 I del 22.12.2020, pag. 28.
(4)    GU L, 2026/1809, 21.7.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1809/oj.
(5)    GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2012/oj.
(6)    GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj.
(7)    Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj).