|
10.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 180/8 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2007
sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dalla Germania a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive
(2007/476/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (1), in particolare l’articolo 3 bis, paragrafo 2,
visto il parere del comitato istituito a norma dell’articolo 23 bis della direttiva 89/552/CEE,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Con lettera del 28 aprile 1999, la Germania ha notificato alla Commissione le misure che intendeva adottare a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE. |
|
(2) |
La Commissione ha verificato, entro tre mesi dalla notifica, la compatibilità di tali misure con il diritto comunitario, in particolare per quanto riguarda la loro proporzionalità e la trasparenza della procedura nazionale di consultazione. |
|
(3) |
Nel corso della verifica la Commissione ha tenuto conto dei dati disponibili sul panorama audiovisivo tedesco. |
|
(4) |
L’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società inserito nelle misure adottate dalla Germania è stato redatto in modo chiaro e trasparente. |
|
(5) |
La Commissione ha constatato che gli eventi elencati nelle misure adottate dalla Germania rispettano almeno due dei criteri che seguono, ritenuti indicatori affidabili dell’importanza che gli eventi hanno per la società: i) una particolare rilevanza nello Stato membro interessato e non semplicemente un significato per coloro che seguono abitualmente lo sport in questione; ii) hanno una specifica importanza culturale, ampiamente riconosciuta dalla popolazione dello Stato membro e, in particolare, in quanto catalizzatore dell’identità culturale; iii) vedono la partecipazione della squadra nazionale all’evento nell’ambito di una gara o di un torneo di importanza internazionale e iv) l’evento è tradizionalmente trasmesso dalla televisione gratuita e attira un grande numero di telespettatori. |
|
(6) |
Molti degli eventi elencati nelle misure adottate dalla Germania, comprese le Olimpiadi estive e invernali, le partite della nazionale tedesca nei Campionati mondiali ed europei di calcio, nonché la partita inaugurale, le semifinali e le finali di questi tornei, rientrano nella categoria di eventi tradizionalmente considerati di particolare rilevanza per la società, come indicato esplicitamente nel considerando 18 della direttiva 97/36/CE. Questi eventi hanno un’importanza speciale in Germania, in quanto hanno una risonanza particolare presso il pubblico in generale e non solo presso il pubblico che segue abitualmente gli eventi sportivi. |
|
(7) |
La particolare attenzione dedicata, anche dalla stampa non specializzata, agli altri eventi elencati, comprese le semifinali e la finale del Campionato di Germania, le partite della nazionale tedesca di calcio, in casa e fuori casa e la finale dei tornei europei di calcio (Champions League, Coppa UEFA) qualora siano coinvolte squadre tedesche, attesta l’importanza particolare che tali eventi hanno in Germania. |
|
(8) |
Gli eventi elencati hanno una specifica importanza culturale ampiamente riconosciuta dai tedeschi, visto che contribuiscono in modo significativo alla comprensione tra i popoli e testimoniano l’importanza dello sport per tutta la società tedesca e per l’orgoglio nazionale, in quanto rappresentano l’occasione per i migliori atleti tedeschi di eccellere in queste importanti competizioni internazionali. |
|
(9) |
Le misure adottate dalla Germania appaiono proporzionate per giustificare una deroga al principio fondamentale della libera prestazione di servizi sancita nel trattato CE, per il motivo imperativo del pubblico interesse di assicurare l’ampio accesso dei telespettatori alle trasmissioni televisive di avvenimenti di particolare rilevanza per la società. |
|
(10) |
Le misure adottate dalla Germania sono compatibili con le regole comunitarie della concorrenza in quanto la definizione degli organismi di radiodiffusione televisiva abilitati a trasmettere gli eventi elencati è basata su criteri oggettivi che permettono una concorrenza effettiva e potenziale per l’acquisizione dei diritti di trasmissione di tali eventi. Inoltre, il numero degli eventi citati non è talmente elevato da creare distorsioni della concorrenza sui mercati a valle della televisione gratuita e della televisione a pagamento. |
|
(11) |
Dopo che la Commissione ha comunicato le misure adottate dalla Germania agli altri Stati membri e dopo aver consultato il comitato istituito a norma dell’articolo 23 bis della direttiva 89/552/CEE, il Direttore generale dell’Istruzione e della cultura ha informato l’Irlanda, con lettera del 2 luglio 1999, che la Commissione europea non aveva obiezioni sulle misure notificate. |
|
(12) |
Le misure tedesche sono entrate in vigore il 1o aprile 2000. Le misure finali differivano dalle misure notificate nel 1999 per l’assenza di un evento tra quelli elencati, nello specifico la «Coppa delle Coppe», a motivo della cancellazione di tale torneo dopo l’ultima edizione disputata nel 1998/1999. |
|
(13) |
Le misure sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C (2), a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE. |
|
(14) |
In base alla sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-33/01, Infront WM/Commissione, la dichiarazione che le misure adottate a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE sono compatibili con il diritto comunitario costituisce una decisione ai sensi dell’articolo 249 del trattato CE, che deve pertanto essere adottata dalla Commissione. Di conseguenza, è necessario dichiarare con la presente decisione che le misure notificate dalla Germania sono compatibili con il diritto comunitario. È opportuno che le misure definitive adottate dalla Germania ed elencate nell’allegato della presente decisione siano pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE, |
DECIDE:
Articolo 1
Le misure di cui all’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE, notificate dalla Germania alla Commissione il 28 aprile 1999 e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 277 del 29 settembre 2000, sono compatibili con il diritto comunitario.
Articolo 2
Le misure definitive adottate dalla Germania ed elencate nell’allegato della presente decisione sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2007.
Per la Commissione
Viviane REDING
Membro della Commissione
(1) GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).
ALLEGATO
Pubblicazione a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive
Le misure adottate dalla Germania, che devono essere pubblicate conformemente all’articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE figurano negli estratti che seguono dell’articolo 5 bis del trattato statale sulla diffusione radiotelevisiva (Rundfunkstaatsvertrag), modificato dal Quarto trattato statale sulla diffusione radiotelevisiva:
«Articolo 5 bis
Diffusione radiotelevisiva di grandi eventi
1. Nella Repubblica federale di Germania, le televisioni a pagamento sono autorizzate a trasmettere eventi di particolare rilevanza per la società (grandi eventi) solo a condizione che l’emittente o un terzo ne garantiscano la diffusione, a condizioni adeguate, su canali liberamente accessibili in diretta o, laddove ciò risulti impossibile a causa di eventi concomitanti, in differita parziale. Qualora non raggiungano un accordo sulle condizioni adeguate, le parti convengono di accettare l’arbitrato previsto dall’articolo 1025 e seguenti del codice di procedura civile, con congruo anticipo rispetto alla data in cui si svolge l’evento. Laddove non venga convenuta una procedura arbitrale per ragioni che l’emittente o la terza parte dovranno motivare, la diffusione radiotelevisiva di cui al presente paragrafo sarà considerata impossibile a condizioni adeguate. Sono considerati generalmente accessibili solo i programmi captati da oltre due terzi del pubblico tedesco.
2. Ai fini del presente trattato sono considerati grandi eventi:
|
1. |
le Olimpiadi estive ed invernali; |
|
2. |
tutte le partite della nazionale tedesca nel Campionato del mondo di calcio e nel Campionato europeo di calcio, nonché l’incontro inaugurale, le semifinali e la finale, anche qualora non sia coinvolta la nazionale tedesca; |
|
3. |
le semifinali e la finale della Coppa di Germania; |
|
4. |
tutte le partite della nazionale tedesca di calcio, in casa e fuori casa; |
|
5. |
la finale dei tornei europei di calcio (Champions League, Coppa UEFA) qualora siano coinvolte squadre tedesche. |
Quando un grande evento sia costituito da una serie di eventi, ogni singolo evento è assimilato a un evento importante. Il presente elenco è emendabile solo in base ad un accordo concluso da tutti i Länder.»