52014PC0262

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà /* COM/2014/0262 final - 2014/0140 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Per garantire la certezza del diritto e l’omogeneità del mercato interno, il Comitato misto SEE provvede a integrare con la massima sollecitudine, dopo l’adozione, tutta la pertinente legislazione UE nell’accordo SEE e autorizza la partecipazione degli Stati EFTA-SEE alle azioni e ai programmi dell’UE riguardanti il SEE.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) intende modificare il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà per estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell’accordo SEE includendovi la cooperazione relativa alla libera circolazione dei lavoratori, al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e alle azioni a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

A norma dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, definire la posizione dell’Unione in ordine a tali decisioni.

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE viene trasmesso dalla Commissione al Consiglio, per adozione, quale posizione dell’UE. La Commissione conta di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

2014/0140 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 46 e 48, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo[1], in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       L’accordo sullo Spazio economico europeo[2] (“l’accordo SEE”) è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.

(2)       A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l’altro, il protocollo 31.

(3)       Il protocollo 31 dell’accordo SEE contiene disposizioni specifiche sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

(4)       È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell’accordo SEE per includervi la cooperazione relativa alla libera circolazione dei lavoratori, al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e alle azioni a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi.

(5)       Occorre pertanto modificare opportunamente il protocollo 31 dell’accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2014.

(6)       La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta del protocollo 31 dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

[2]               GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

ALLEGATO DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2014 del che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato “l’accordo SEE”, in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell’accordo SEE per includervi la cooperazione relativa alla libera circolazione dei lavoratori, al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e alle azioni a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi.

(2) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 5 del protocollo 31 dell’accordo SEE è così modificato:

1.           Dopo il paragrafo 12 è inserito il seguente paragrafo:

“13.   Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1° gennaio 2014, alle azioni finanziate a titolo della seguente linea del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio finanziario 2014:

-        linea di bilancio 04 03 01 03: “Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e azioni a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi”.”

2.           Al paragrafo 5, le parole “e alle azioni finanziate a titolo delle linee di bilancio degli esercizi finanziari 2012 e 2013 di cui al paragrafo 12 a decorrere dal 1° gennaio 2012” sono sostituite da “, alle azioni finanziate a titolo delle linee di bilancio degli esercizi finanziari 2012 e 2013 di cui al paragrafo 12 a decorrere dal 1° gennaio 2012 e alle azioni finanziate a titolo della linea di bilancio dell’esercizio finanziario 2014 di cui al paragrafo 13 a decorrere dal 1° gennaio 2014”.

3.           Ai paragrafi 6 e 7, le parole “paragrafi 8 e 12” sono sostituite da “paragrafi 8, 12 e 13”.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles,

                                                                       Per il Comitato misto SEE

                                                                       Il presidente                                                                                                                                                                                                                                                                                             I segretari                                                                        del Comitato misto SEE

*               [Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.]