<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ORDER xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.00-20081231.xd"><BIB.ORDER><REF.CASE FILE="ECRT12001ITA.0100001501.case.xml"><NO.CASE>T-236/00 R</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62000B0236</NO.CELEX><NO.SEQ>0002.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>18</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>36</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>19</PAGE.TOTAL><AUTHOR>T</AUTHOR></BIB.ORDER><CURR.TITLE><LEFT>ORDINANZA <DATE ISO="20010115">15. 1. 2001</DATE> — CAUSA T-236/00 R</LEFT><RIGHT>STAUNER E A. / PARLAMENTO E COMMISSIONE</RIGHT></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Ordinanza del presidente del Tribunale</HT></P><P><DATE ISO="20010115">15 gennaio 2001</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Lingua processuale: il tedesco</P></NOTE></P></TI></TITLE><ORDER.INIT><P>Nel procedimento T-236/00 <HT TYPE="BOLD">R,</HT></P></ORDER.INIT><PARTIES><PLAINTIFS><P><HT TYPE="BOLD">Gabriele Stauner,</HT> residente in Wolfratshausen (Germania),</P><P><HT TYPE="BOLD">Freddy Blak,</HT> residente in Næstved (Danimarca),</P><P><HT TYPE="BOLD">Jens-Peter Bonde,</HT> residente in Bagsværd (Danimarca),</P><P><HT TYPE="BOLD">Theodorus Bouwman,</HT> residente in Eindhoven (Paesi Bassi),</P><P><HT TYPE="BOLD">Kathalijne Maria Buitenweg,</HT> residente in Amsterdam (Paesi Bassi),</P><P><HT TYPE="BOLD">Mogens Camre,</HT> residente in Copenhagen (Danimarca),</P><P><HT TYPE="BOLD">Rijk van Dam,</HT> residente in Rotterdam (Paesi Bassi),</P><P><HT TYPE="BOLD">Michl Ebner,</HT> residente in Bolzano (Italia),</P><P><HT TYPE="BOLD">Christopher Heaton-Harris,</HT> residente in Kettering Northants (Regno Unito),</P><P><HT TYPE="BOLD">Lousewies van der Laan,</HT> residente in Bruxelles (Belgio),</P><P><HT TYPE="BOLD">Joost Lagendijk,</HT> residente in Rotterdam,</P><P><HT TYPE="BOLD">Nelly Maes,</HT> residente in Sinaai (Belgio),</P><P><HT TYPE="BOLD">Franz-Xaver Mayer,</HT> residente in Landau-sur-1'Isar (Germania),</P><P><HT TYPE="BOLD">Franziska Emilia Müller,</HT> residente in Bruck (Alto Palatinato, Germania),</P><P><HT TYPE="BOLD">Alexander Radwan,</HT> residente in Rottach-Egern (Germania),</P><P><HT TYPE="BOLD">Alexander de Roo,</HT> residente in Amsterdam,</P><P><HT TYPE="BOLD">Heide Rühle,</HT> residente in Stoccarda (Germania),</P><?PAGE NO="II-19"?><P><HT TYPE="BOLD">Ursula Schleicher,</HT> residente in Monaco di Baviera (Germania),</P><P><HT TYPE="BOLD">Inger Schòring,</HT> residente in Gävle (Svezia),</P><P><HT TYPE="BOLD">Esko Olavi Seppänen,</HT> residente in Helsinki (Finlandia),</P><P><HT TYPE="BOLD">Bart Staes,</HT> residente in Anversa (Belgio),</P><P><HT TYPE="BOLD">Claude Turmes,</HT> residente in Esch-sur-Alzette (Lussemburgo),</P><P>deputati del Parlamento europeo, rappresentati dagli avv.ti J. Sedemund e T. Lübbig, del foro di Berlino, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. M. di Stefano, 49, avenue de la Gare,</P><PARTY.STATUS>richiedenti,</PARTY.STATUS></PLAINTIFS><AGAINST>contro</AGAINST><DEFENDANTS><P><HT TYPE="BOLD">Parlamento europeo,</HT> rappresentato dai sigg. C. Pennera, capodivisione presso il servizio giuridico, e M. Berger, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg,</P><P>e</P><P>Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. U. Wölker, consigliere giuridico, e X. Lewis, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,</P><PARTY.STATUS>resistenti,</PARTY.STATUS></DEFENDANTS></PARTIES><SUBJECT><P>avente ad oggetto la domanda diretta ad ottenere la sospensione, da una parte, dei punti 17 e 29 dell'accordo quadro <DATE ISO="20000705">5 luglio 2000</DATE> sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione e, dall'altra, dell'allegato 3 del detto accordo quadro,</P></SUBJECT><?PAGE NO="II-20"?><PREAMBLE.GEN><PREAMBLE.INIT><P>IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE</P></PREAMBLE.INIT><PREAMBLE.FINAL><P>ha emesso la seguente</P></PREAMBLE.FINAL></PREAMBLE.GEN><CONTENTS.ORDER><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Ordinanza</P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Contesto normativo</P></TI></TITLE><NP><NO.P>1</NO.P><TXT>A partire dal 1990, le norme che disciplinano i rapporti istituzionali tra il Parlamento europeo e la Commissione sono state riunite in un <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>codice di condotta<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/> (<REF.DOC.OJ COLL="C" NO.OJ="089" DATE.PUB="1995" PAGE.FIRST="69">GU 1995, C 89, pag. 69</REF.DOC.OJ>).</TXT></NP><NP><NO.P>2</NO.P><TXT>Nel settembre 1999, una risoluzione del Parlamento chiedeva <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>che ven[isse] rapidamente definito un Accordo interistituzionale tra Commissione e Parlamento che pon[esse] i presupposti per un nuovo codice di condotta<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>3</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="20000705">5 luglio 2000</DATE> l'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento e la Commissione veniva approvato a maggioranza dei membri del Parlamento (in prosieguo: l'<QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>accordo quadro<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/>).</TXT></NP><?PAGE NO="II-21"?><NP><NO.P>4</NO.P><TXT>Il punto 1 dell'accordo quadro così dispone:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>Per adattare il codice di condotta adottato nel 1990 e modificato nel 1995 [il Parlamento e la Commissione] stabiliscono le seguenti misure volte a rafforzare la responsabilità e la legittimità della Commissione, a estendere il dialogo costruttivo e la cooperazione politica, a migliorare la circolazione delle informazioni e a consultare e informare il Parlamento europeo sulle riforme amministrative della Commissione. [Le due istituzioni] approvano altresì numerose misure specifiche di esecuzione: (i) sull'iter legislativo, (ii) sugli accordi internazionali e l'ampliamento e (iii) sulla trasmissione di documenti e di informazioni riservate della Commissione. Tali misure di esecuzione figurano in allegato al presente accordo quadro<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>5</NO.P><TXT>Il punto 17 dell'accordo quadro recita:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/>Il Parlamento (...) e la Commissione convengono sulla trasmissione, nell'ambito del discarico annuale di cui all'articolo 276 del trattato CE, di qualsiasi informazione necessaria al controllo dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio in causa che le venga richiesta a tal fine dal presidente della commissione parlamentare incaricata della procedura di discarico conformemente all'allegato VI del regolamento del Parlamento europeo.</P><P>Se nuovi elementi intervengono riguardo agli esercizi precedenti, per i quali il discarico è già stato concesso, la Commissione trasmette tutte le pertinenti informazioni necessarie per giungere a una soluzione accettabile per entrambe le parti<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>6</NO.P><TXT>Il punto 29 indica che <QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/>tutte le specificazioni sono analizzate negli allegati<QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><?PAGE NO="II-22"?><NP><NO.P>7</NO.P><TXT>L'allegato 3 dell'accordo quadro riguarda la trasmissione di informazioni riservate al Parlamento. Ai sensi dei punti da 1.1 a 1.5 dell'allegato 3:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="00AB"/>1.1.</NO.P><TXT>Il presente allegato disciplina la trasmissione al Parlamento europeo e il trattamento delle informazioni riservate della Commissione nell'ambito dell'esercizio delle prerogative parlamentari relative all'iter legislativo e di bilancio, alla procedura di discarico o all'esercizio in generale dei poteri di controllo del Parlamento europeo. Le due istituzioni agiscono nel rispetto dei reciproci doveri di cooperazione leale e in uno spirito di piena fiducia reciproca, nonché nell'osservanza più rigorosa delle pertinenti disposizioni dei trattati, in particolare gli articoli 6 e 46 del trattato sull'Unione europea e l'articolo 276 del trattato CE.</TXT></NP><NP><NO.P>1.2.</NO.P><TXT>Per informazione si intende qualsiasi informazione scritta o orale indipendentemente da quale sia il supporto o l'autore.</TXT></NP><NP><NO.P>1.3.</NO.P><TXT>La Commissione assicura al Parlamento europeo l'accesso all'informazione, conformemente alle disposizioni del presente allegato, allorché riceve una richiesta da una delle istanze parlamentari indicate nel punto 1.4 in appresso riguardo alla trasmissione di informazioni riservate.</TXT></NP><NP><NO.P>1.4.</NO.P><TXT>Nel contesto del presente allegato possono chiedere informazioni riservate alla Commissione il Presidente del Parlamento europeo, i presidenti delle commissioni parlamentari interessate nonché l'Ufficio di presidenza e la Conferenza dei presidenti.</TXT></NP><NP><NO.P>1.5.</NO.P><TXT>Sono escluse dal presente allegato le informazioni relative alle procedure d'infrazione e alle procedure in materia di concorrenza, sempreché non siano<?PAGE NO="II-23"?> ancora coperte, al momento della richiesta di una delle istanze parlamentari, da una decisione definitiva della Commissione<QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="00BB"/>.</TXT></NP></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>8</NO.P><TXT>Le regole generali, da un lato, e le modalità di consultazione e di trattamento delle informazioni riservate, dall'altro, sono contenute rispettivamente ai punti 2 e 3 dell'allegato 3.</TXT></NP><NP><NO.P>9</NO.P><TXT>D'altra parte, l'art. 197, terzo comma, CE stabilisce che <QUOT.START ID="QS0008" REF.END="QE0008" CODE="00AB"/>la Commissione risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni che le sono presentate dal Parlamento europeo o dai membri di questo<QUOT.END ID="QE0008" REF.START="QS0008" CODE="00BB"/>.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Procedimento</P></TI></TITLE><NP><NO.P>10</NO.P><TXT>Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il <DATE ISO="20000907">7 settembre 2000</DATE>, la sig.ra Stauner e altri 21 deputati del Parlamento europeo (in prosieguo: i <QUOT.START ID="QS0009" REF.END="QE0009" CODE="00AB"/>richiedenti<QUOT.END ID="QE0009" REF.START="QS0009" CODE="00BB"/>) proponevano, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, un ricorso diretto all'annullamento dell'accordo quadro.</TXT></NP><NP><NO.P>11</NO.P><TXT>Con atto separato, registrato nella cancelleria del Tribunale il <DATE ISO="20000922">22 settembre 2000</DATE>, i richiedenti formulavano altresì, ai sensi dell'art. 242 CE, una domanda di sospensione dell'esecuzione dei punti 17 e 29 dell'accordo quadro, da un lato, e, dall'altro, dell'allegato 3 di quest'ultimo.</TXT></NP><NP><NO.P>12</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="20001009">9 ottobre 2000</DATE> il Parlamento e la Commissione depositavano le loro osservazioni circa la domanda di provvedimenti provvisori.</TXT></NP><?PAGE NO="II-24"?><NP><NO.P>13</NO.P><TXT>Le parti esponevano le loro osservazioni orali all'udienza del <DATE ISO="20001025">25 ottobre 2000</DATE>. Al termine dell'udienza, il presidente del Tribunale invitava le parti a prendere in considerazione la possibilità di una soluzione transattiva del procedimento sommario mediante una dichiarazione da parte di ciascuna istituzione resistente secondo cui, in sostanza, l'accordo quadro — in particolare i punti 17 e 29 e l'allegato 3, relativo alla trasmissione di informazioni riservate al Parlamento — non pregiudica le disposizioni dell'art. 197, terzo comma, CE.</TXT></NP><NP><NO.P>14</NO.P><TXT>Con lettera <DATE ISO="20001120">20 novembre 2000</DATE>, registrata nella cancelleria del Tribunale il 23 novembre successivo, il rappresentante dei richiedenti dichiarava che questi ultimi avrebbero rinunciato alla loro domanda di provvedimenti provvisori a condizione che le istituzioni resistenti accettassero la detta proposta. Lo stesso faceva inoltre riferimento a taluni passaggi di un documento allegato alla sua lettera, intitolato <QUOT.START ID="QS0010" REF.END="QE0010" CODE="00AB"/>Practical Guide to the Framework Agreement<QUOT.END ID="QE0010" REF.START="QS0010" CODE="00BB"/> (Guida pratica all'accordo quadro), che giustificherebbero il timore che la Commissione si avvalga anche dell'accordo quadro per limitare le richieste individuali di informazioni ai sensi dell'art. 197, terzo comma, CE.</TXT></NP><NP><NO.P>15</NO.P><TXT>Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il <DATE ISO="20001130">30 novembre 2000</DATE>, il Parlamento faceva presente che l'accordo quadro <QUOT.START ID="QS0011" REF.END="QE0011" CODE="00AB"/>non pregiudica in alcun modo i diritti individuali che possono derivare ai deputati del Parlamento (...) dall'art. 197, [terzo comma,] CE<QUOT.END ID="QE0011" REF.START="QS0011" CODE="00BB"/> e affermava:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0012" REF.END="QE0012" CODE="00AB"/>Il problema di stabilire se le risposte fornite dalla Commissione implichino anche, eventualmente, la trasmissione di informazioni riservate è stato ampiamente discusso il 16 novembre in sede di conferenza dei presidenti dei gruppi politici. Gli agenti del Parlamento hanno quindi ricevuto istruzione di comunicare al presidente del Tribunale (...) che la bozza di proposta elaborata in questo senso il 25 ottobre non poteva essere accolta dal Parlamento<QUOT.END ID="QE0012" REF.START="QS0012" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>16</NO.P><TXT>Con lettera pervenuta nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, la Commissione comunicava di aver deciso, nella riunione <DATE ISO="20001115">15 novembre 2000</DATE>, di non accogliere la proposta di composizione amichevole della controversia.</TXT></NP><?PAGE NO="II-25"?><NP><NO.P>17</NO.P><TXT>Tenuto conto di tali rifiuti, il Parlamento e la Commissione, invitati a presentare le loro osservazioni in merito alla lettera <DATE ISO="20001120">20 novembre 2000</DATE> del rappresentante dei richiedenti e al documento cui questa rinvia, provvedevano a ciò il <DATE ISO="20001212">12 dicembre 2000</DATE>.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>In diritto</P></TI></TITLE><NP><NO.P>18</NO.P><TXT>Ai sensi del combinato disposto degli artt. 242 CE e 243 CE e dell'art. 4 della decisione del Consiglio <DATE ISO="19881024">24 ottobre 1988</DATE>, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="319" DATE.PUB="1988" PAGE.FIRST="1">GU L 319, pag. 1</REF.DOC.OJ>), come modificata dalla decisione del Consiglio <DATE ISO="19930608">8 giugno 1993</DATE>, 93/350/Euratom, CECA, CEE (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="144" DATE.PUB="1993" PAGE.FIRST="21">GU L 144, pag. 21</REF.DOC.OJ>), il Tribunale può, se ritiene che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato o disporre i provvedimenti provvisori necessari.</TXT></NP><NP><NO.P>19</NO.P><TXT>Nella fattispecie, il giudice del procedimento sommario ritiene che si debba procedere innanzi tutto all'esame della ricevibilità della domanda di provvedimenti provvisori.</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>Argomenti delle parti</P></TI></TITLE><NP><NO.P>20</NO.P><TXT>Il Parlamento e la Commissione sostengono, in primo luogo, che la presente domanda di provvedimenti provvisori deve essere respinta in quanto, non contenendo un'esposizione degli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino, prima facie, la concessione del provvedimento provvisorio, essa non è conforme ai requisiti posti dall'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale (ordinanza del presidente della Corte <DATE ISO="19880610">10 giugno 1988</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="152/88 R" YEAR="1988" PAGE.ECR="2931">152/88 R, Sofrimport/Commissione, Racc. pag. 2931, punto 12</REF.DOC.ECR>, e ordinanza del presidente del Tribunale <DATE ISO="19920716">16 luglio 1992</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-29/92 R" YEAR="1992" PAGE.ECR="II-2161">T-29/92 R, SPO e a./Commissione, Racc. pag. II-2161, punti 32 e 34</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><?PAGE NO="II-26"?><NP><NO.P>21</NO.P><TXT>Essi affermano, in secondo luogo, che la domanda di prpvvédimenti provvisori deve essere respinta in quanto il ricorso sul quale essa si fonda è manifestamente irricevibile. Infatti, i richiedenti non sarebbero direttamente e in di visualmente interessati dall'accordo quadro.</TXT></NP><NP><NO.P>22</NO.P><TXT>In particolare, i richiedenti non sarebbero individualmente interessati dall'accordo quadro giacché questo produrrebbe effetti solo nei confronti delle parti contraenti, cioè delle istituzioni resistenti.</TXT></NP><NP><NO.P>23</NO.P><TXT>Contrariamente a quanto sostenuto dai richiedenti, l'accordo quadro non disciplinerebbe il diritto di ciascun singolo deputato di presentare interrogazioni alla Commissione in virtù dell'art. 197, terzo comma, CE. L'accordo quadro riguarderebbe solamente la trasmissione di informazioni al Parlamento, in quanto istituzione.</TXT></NP><NP><NO.P>24</NO.P><TXT>Conseguentemente, i richiedenti sarebbero interessati dall'accordo quadro alla stregua di qualunque altro membro attuale o futuro del Parlamento, cioè in quanto elementi di un gruppo soggetto a continui mutamenti.</TXT></NP><NP><NO.P>25</NO.P><TXT>Il Parlamento precisa che gli effetti dell'applicazione dell'accordo quadro sono limitati all'oganizzazione interna delle sue attività e che pertanto il ricorso di annullamento di tale atto presentato dai richiedenti è irricevibile (ordinanze della Corte <DATE ISO="19860604">4 giugno 1986</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="78/85" YEAR="1986" PAGE.ECR="1753">78/85, Gruppo delle destre europee/Parlamento, Racc. pag. 1753</REF.DOC.ECR>, e <DATE ISO="19900522">22 maggio 1990</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-68/90" YEAR="1990" PAGE.ECR="I-2101">C-68/90, Blot e Front national/Parlamento, Racc. pag. I-2101</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>26</NO.P><TXT>Inoltre, la possibilità di determinare il numero dei deputati interessati non sarebbe sufficiente perché questi siano interessati individualmente dall'accordo<?PAGE NO="II-27"?> quadro (sentenze della Corte <DATE ISO="19821006">6 ottobre 1982</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="307/81" YEAR="1982" PAGE.ECR="3463">307/81, Alusuisse/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 3463, punto 11</REF.DOC.ECR>, e <DATE ISO="19870224">24 febbraio 1987</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="26/86" YEAR="1987" PAGE.ECR="941">26/86, Deutz und Geldermann/Consiglio, Racc. pag. 941, punto 8</REF.DOC.ECR>). A questo proposito, l'ordinanza del presidente del Tribunale <DATE ISO="20000502">2 maggio 2000</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-17/00 R" YEAR="2000" PAGE.ECR="II-2085">T-17/00 R, Rothley e a./Parlamento (Racc. pag. II-2085)</REF.DOC.ECR>, non costituirebbe un precedente pertinente, poiché, a differenza della situazione nel caso di specie, la decisione impugnata si riferiva espressamente ai deputati.</TXT></NP><NP><NO.P>27</NO.P><TXT>I richiedenti sostengono che la domanda di provvedimenti provvisori è ricevibile, essendo tale anche il ricorso di merito sul quale essa si innesta.</TXT></NP><NP><NO.P>28</NO.P><TXT>Le regole di condotta stabilite tra le istituzioni dell'Unione costituirebbero atti adottati dai resistenti ai sensi dell'art. 230 CE. Nella loro qualità di deputati del Parlamento, i richiedenti sarebbero direttamente e individualmente interessati dall'accordo quadro, in particolare perché esso pregiudicherebbe il diritto di presentare interrogazioni e di esercitare un controllo ai sensi dell'art. 197, terzo comma, CE.</TXT></NP><NP><NO.P>29</NO.P><TXT>Le disposizioni dell'accordo quadro, conformemente all'art. 186, lett. c), del regolamento del Parlamento (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="202" DATE.PUB="1999" PAGE.FIRST="1">GU 1999, L 202, pag. 1</REF.DOC.OJ>), sarebbero applicabili in seno al Parlamento e avrebbero quindi effetto vincolante nei confronti dei richiedenti. In virtù di tali disposizioni, ai richiedenti sarebbero imposti obblighi concreti di comportamento e sarebbero minacciate sanzioni in caso di inosservanza di tali obblighi (punto 3.3 dell'allegato 3).</TXT></NP><NP><NO.P>30</NO.P><TXT>Le disposizioni dell'accordo quadro interferirebbero con i poteri di controllo che l'art. 197, terzo comma, CE riconosce ai richiedenti. Tale articolo attribuirebbe a ciascun richiedente diritti individuali e <QUOT.START ID="QS0013" REF.END="QE0013" CODE="00AB"/>originari<QUOT.END ID="QE0013" REF.START="QS0013" CODE="00BB"/> nei confronti della Commissione. Le condizioni di ricevibilità di cui all'art. 230 CE sarebbero soddisfatte in quanto l'accordo quadro produrrebbe effetti giuridici nei confronti dei terzi e limiterebbe considerevolmente gli obblighi d'informazione della Commissione nei<?PAGE NO="II-28"?> confronti di ogni deputato ai sensi dell'art. 197, terzo comma, CE. A questo proposito, i richiedenti si richiamano al punto 1.5 dell'allegato 3 dell'accordo quadro citato.</TXT></NP><NP><NO.P>31</NO.P><TXT>Inoltre, i poteri di controllo conferiti dall'art. 197, terzo comma, CE rifletterebbero lo status dei richiedenti, rappresentanti eletti direttamente dai cittadini e detentori di una legittimazione democratica. Le disposizioni dell'accordo quadro darebbero luogo ad un'ingerenza diretta nell'esercizio delle funzioni dei richiedenti.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>Valutazione del giudice del provvedimento sommario</P></TI></TITLE></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Sul motivo di irricevibilità relativo ad una violazione delle disposizioni del regolamento di procedura</P></TI></TITLE><NP><NO.P>32</NO.P><TXT>Ai sensi dell'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura, le domande relative a provvedimenti provvisori devono precisare <QUOT.START ID="QS0014" REF.END="QE0014" CODE="00AB"/>gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto<QUOT.END ID="QE0014" REF.START="QS0014" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>33</NO.P><TXT>L'art. 104, n. 3, dello stesso regolamento stabilisce che la domanda relativa a provvedimenti provvisori va presentata con <QUOT.START ID="QS0015" REF.END="QE0015" CODE="00AB"/>atto separato e nei modi previsti dagli articoli 43 e 44<QUOT.END ID="QE0015" REF.START="QS0015" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>34</NO.P><TXT>Dall'analisi del combinato disposto delle dette disposizioni dell'art. 104 del regolamento di procedura deriva che una domanda di provvedimenti provvisori<?PAGE NO="II-29"?> deve, di per sé, consentire al resistente di predisporre le proprie osservazioni e al giudice del procedimento sommario di deliberare in merito alla domanda, anche senza ulteriori informazioni a sostegno. Al fine di garantire la certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia occorre, perché una tale domanda sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali essa è fondata emergano in maniera coerente e comprensibile dallo stesso testo della domanda di provvedimenti provvisori. Mentre tale testo può essere avallato e completato in punti specifici da richiami a determinati passaggi di documenti che sono ad esso allegati, un rinvio globale ad altri scritti, seppur allegati alla domanda di provvedimenti provvisori, non può sanare la mancanza di elementi essenziali nella detta domanda.</TXT></NP><NP><NO.P>35</NO.P><TXT>Nella fattispecie, nella loro domanda i richiedenti sostengono che il <QUOT.START ID="QS0016" REF.END="QE0016" CODE="00AB"/>ricorso è fondato per i motivi<QUOT.END ID="QE0016" REF.START="QS0016" CODE="00BB"/> che essi deducono. La succinta esposizione degli otto motivi menzionati è completata da un rinvio ai relativi punti della domanda di annullamento. Così, alla rubrica <QUOT.START ID="QS0017" REF.END="QE0017" CODE="00AB"/>Fondatezza del ricorso (fumus boni iuris)<QUOT.END ID="QE0017" REF.START="QS0017" CODE="00BB"/> si afferma:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0018" REF.END="QE0018" CODE="00AB"/>Il ricorso è fondato per i seguenti motivi:</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>vi è stata violazione di forme sostanziali in occasione dell'adozione d[ell'accordo quadro] da parte del Parlamento (v. punti 22-25 dell'atto introduttivo);</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>talune disposizioni d[ell'accordo quadro] infrangono il regolamento del Parlamento, in quanto esse menomano l'attribuzione di competenze ai titolari di un mandato e agli organi del Parlamento, nonché l'autonomia delle commissioni e dei loro relatori, quale è prevista dal regolamento, e sono incompatibili con le disposizioni dell'allegato VII del regolamento del<?PAGE NO="II-30"?> Parlamento sulla procedura da applicare per l'esame dei documenti confidenziali (v. punti 26-46 dell'atto introduttivo);</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>e)</NO.P><TXT>talune disposizioni dĮell'accordo quadro] violano il regolamento finanziario ed in particolare il potere che questo riconosce al Parlamento di farsi comunicare ogni informazione e giustificazione per i problemi di bilancio di sua competenza (v. punti 47-49 dell'atto introduttivo);</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>d)</NO.P><TXT>l'[accordo quadro] è fondato, in violazione del Trattato, sull'art. 214 CE che disciplina la procedura di nomina dei membri della Commissione, ma non costituisce un fondamento giuridico per l'adozione di disposizioni che riguardino i lavori interni del Parlamento e i rapporti tra le istituzioni quali sono previsti dal Trattato (v. punti 50-53 dell'atto introduttivo);</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>e)</NO.P><TXT>talune disposizioni d[ell'accordo quadro] sono incompatibili con l'art. 197, terzo comma, CE, che garantisce ai deputati del Parlamento poteri di controllo autonomi e inalienabili nei confronti della Commissione (v. punti 54-60 dell'atto introduttivo);</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>f)</NO.P><TXT>talune disposizioni d[ell'accordo quadro] restringono ed erodono i poteri di controllo del Parlamento che l'art. 276 CE prevede in materia di esecuzione del bilancio (v. punti 61-64 dell'atto introduttivo);</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>g)</NO.P><TXT>l'[accordo quadro] viola l'art. 7 CE in base al quale ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite, quindi conformemente alle disposizioni dei Trattati (v. punto 65 dell'atto introduttivo);</TXT></NP></ITEM><?PAGE NO="II-31"?><ITEM><NP><NO.P>h)</NO.P><TXT>l'[accordo quadro] viola l'art. 211 CE ai sensi del quale la Commissione è tenuta a vigilare sull'applicazione delle disposizioni del Trattato (v. punto 66 dell'atto introduttivo)<QUOT.END ID="QE0018" REF.START="QS0018" CODE="00BB"/>.</TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>36</NO.P><TXT>Il rinvio ai motivi e agli argomenti nella domanda di annullamento dell'accordo quadro, così come effettuato alle lettere da a) a e) e da e) ad h), benché la detta domanda sia allegata alla domanda di provvedimenti provvisori, non può sostituire l'esposizione dei fatti, dei motivi e degli argomenti nel testo stesso della domanda di provvedimenti provvisori e non può, quindi, sanare la mancanza nella detta domanda di qualsiasi enunciazione dei motivi del ricorso di merito che dimostrino l'esistenza di un fumus boni iuris (in questo senso, in applicazione dell'art. 83, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, v. ordinanza del presidente della Corte <DATE ISO="20001012">12 ottobre 2000</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-278/00 R" YEAR="2000" PAGE.ECR="I-8787">C-278/00 R, Grecia/Commissione, Racc. pag. I-8787, punto 27</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>37</NO.P><TXT>Occorre aggiungere che, se non si giungesse a tale conclusione, si obbligherebbe il giudice del procedimento sommario ad esaminare il ricorso principale, il che condurrebbe a privare di effetti la disposizione del regolamento di procedura che stabilisce che la domanda di provvedimenti provvisori deve essere presentata con atto separato.</TXT></NP><NP><NO.P>38</NO.P><TXT>Pertanto, l'esposizione dei motivi di cui alle lettere da a) a e) e da e) ad h) non è conforme ai requisiti delle citate disposizioni del regolamento di procedura, cosicché tali motivi non possono essere presi in considerazione per verificare l'esistenza del fumus boni iuris della domanda di sospensione dell'esecuzione.</TXT></NP><NP><NO.P>39</NO.P><TXT>Quanto al motivo sub d), relativo ad un errato fondamento giuridico dell'accordo quadro, anche solo il suo enunciato è sufficiente perché se ne comprendano il senso e la portata. Si dovrà verificare, ove necessario, se esso sia costitutivo di un fumus boni iuris nell'ambito dell'esame di tale condizione per la concessione di provvedimenti provvisori.</TXT></NP><?PAGE NO="II-32"?><NP><NO.P>40</NO.P><TXT>Occorre tuttavia verificare in via preliminare se il ricorso di merito sia manifestamente irricevibile, come sostenuto dal Parlamento e dalla Commissione.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Sul motivo di irricevibilità relativo all'irricevibilità del ricorso principale</P></TI></TITLE><NP><NO.P>41</NO.P><TXT>Ai sensi dell'art. 104, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura, la domanda di sospensione dell'esecuzione di un atto è ricevibile solo se il richiedente ha impugnato tale atto in un ricorso dinanzi al Tribunale. Tale norma non è una semplice formalità, ma presuppone che il ricorso di merito, sul quale si innesta la domanda di provvedimenti provvisori, possa essere esaminato effettivamente dal Tribunale.</TXT></NP><NP><NO.P>42</NO.P><TXT>Secondo una giurisprudenza costante, il problema della ricevibilità del ricorso pendente dinanzi al giudice del merito non deve, in via di principio, essere esaminato nell'ambito del procedimento sommario, per evitare di pregiudicare il giudizio nella causa principale. Può nondimeno rivelarsi necessario, qualora, come nella fattispecie, venga eccepita l'irricevibilità manifesta del ricorso principale sul quale si innesta l'istanza di provvedimenti urgenti, accertare l'esistenza di determinati elementi che consentano di concludere, prima facie, per la ricevibilità del ricorso stesso (ordinanze del presidente della Corte <DATE ISO="19861016">16 ottobre 1986</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="221/86 R" YEAR="1986" PAGE.ECR="2969">221/86 R, Gruppo delle destre europee/Parlamento, Racc. pag. 2969, punto 19</REF.DOC.ECR>, e <DATE ISO="19880127">27 gennaio 1988</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="376/87 R" YEAR="1988" PAGE.ECR="209">376/87 R, Distrivet/Consiglio, Racc, pag. 209, punto 21</REF.DOC.ECR>; ordinanze del presidente del Tribunale <DATE ISO="19991125">25 novembre 1999</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-222/99 R" YEAR="1999" PAGE.ECR="II-3397">T-222/99 R, Martinez e de Gaulle/Parlamento, Racc. pag. II-3397, punto 60</REF.DOC.ECR>, e Rothley e a./Parlamento, già citata, punto 45).</TXT></NP><NP><NO.P>43</NO.P><TXT>L'art. 230, primo comma, CE dispone che la Corte esercita un controllo di legittimità, in particolare, sugli atti del Parlamento destinati a produrre effetti<?PAGE NO="II-33"?> giuridici nei confronti dei terzi. Tale norma è volta a consentire che possano essere sottoposti al controllo del giudice comunitario gli atti adottati dal Parlamento nell'ambito del Trattato CE che potrebbero invadere la competenza degli Stati membri o delle altre istituzioni, ovvero oltrepassare i limiti posti alla competenza del loro autore (sentenza della Corte <DATE ISO="19860423">23 aprile 1986</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="294/83" YEAR="1986" PAGE.ECR="1339">294/83, Les Verts/Parlamento, Racc. pag. 1339, punto 25</REF.DOC.ECR>). Invece, gli atti che riguardano soltanto l'organizzazione interna dei lavori del Parlamento non possono costituire oggetto di un ricorso di annullamento (ordinanze Gruppo delle destre europee/Parlamento, già citata, punto 11, e Blot e Front national/Parlamento, già citata, punto 12, e sentenza della Corte <DATE ISO="19930323">23 marzo 1993</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-314/91" YEAR="1993" PAGE.ECR="I-1093">C-314/91, Weber/Parlamento, Racc. pag. I-1093, punto 9</REF.DOC.ECR>). Rientrano in detta categoria taluni atti del Parlamento che non producono effetti giuridici, oppure producono effetti giuridici soltanto all'interno del Parlamento per quanto attiene all'organizzazione dei suoi lavori e sono soggetti a procedimenti di verifica stabiliti dal suo regolamento (sentenza Weber/Parlamento, già citata, punto 10).</TXT></NP><NP><NO.P>44</NO.P><TXT>In via preliminare, si deve osservare che l'accordo quadro è stato approvato il <DATE ISO="20000705">5 luglio 2000</DATE> a maggioranza dei membri del Parlamento e deve essere quindi considerato, ai fini dell'esame della ricevibilità, come un atto dello stesso Parlamento.</TXT></NP><NP><NO.P>45</NO.P><TXT>Occorre, poi, verificare se esso produca eventualmente effetti giuridici che esorbitano dall'ambito dell'organizzazione interna dei lavori dell'istituzione.</TXT></NP><NP><NO.P>46</NO.P><TXT>A questo proposito, i richiedenti sostengono che l'accordo quadro regola il diritto del Parlamento e dei suoi membri di consultare tutte le informazioni di cui la Commissione dispone e che formano oggetto di una richiesta del Parlamento o di uno dei suoi membri. Tale regolamentazione avrebbe carattere generale e definitivo. Inoltre, l'accordo quadro e, in particolare, l'allegato 3 avrebbero lo scopo principale non già di disciplinare semplicemente lo scambio d'informazioni<?PAGE NO="II-34"?> tra le due istituzioni come tali, bensì di restringere il diritto individuale dei membri del Parlamento di presentare interrogazioni e di esercitare un controllo in virtù dell'art. 197, terzo comma, CE. L'accordo quadro restringerebbe illegittimamente lo status di deputati dei richiedenti e, in particolare, i corrispondenti poteri di controllo nei confronti della Commissione. Il rispetto da parte dei richiedenti degli obblighi che sono loro imposti in questo modo comporterebbe una violazione del Trattato, delle disposizioni del regolamento finanziario della Comunità europea e del regolamento del Parlamento.</TXT></NP><NP><NO.P>47</NO.P><TXT>Le allegazioni cosi formulate sono volte, in sostanza, a sostenere che l'accordo quadro priva i deputati che agiscano individualmente della facoltà stessa di chiedere alla Commissione, ai sensi dell'art. 197, terzo comma, CE, di trasmettere loro informazioni riservate, cosicché la loro posizione giuridica ne risulterebbe modificata.</TXT></NP><NP><NO.P>48</NO.P><TXT>Orbene, dal tenore delle disposizioni dell'accordo quadro, in particolare del punto 1 e dei punti 1.1, 1.3 e 1.4 dell'allegato 3, confermate in questo senso dalle circostanze in cui esso è stato concluso, grazie alle quali è possibile chiarirne la finalità, si deduce che lo scopo del detto accordo quadro non è di limitare il diritto dei deputati a presentare individualmente interrogazioni, bensì semplicemente di consentire al Parlamento di esercitare poteri di controllo più ampi sulle attività della Commissione, ottenendo da quest'ultima informazioni riservate la cui trasmissione precedentemente non era regolamentata.</TXT></NP><NP><NO.P>49</NO.P><TXT>Il fatto che l'accordo quadro stabilisca che determinate informazioni possano essere trasmesse solo agli organi parlamentari indicati al punto 1.4 dell'allegato 3 — cioè al Presidente del Parlamento, ai presidenti delle commissioni parlamentari interessate, all'Ufficio di presidenza e alla Conferenza dei presidenti — non priva i membri del Parlamento che agiscano a titolo individuale del diritto di presentare interrogazioni alla Commissione e di ottenere da questa risposte che implichino, eventualmente, la trasmissione di informazioni riservate,<?PAGE NO="II-35"?> come accadeva prima dell'adozione del detto accordo quadro. A questo proposito, bisogna rilevare che l'accordo quadro non riguarda, nemmeno in maniera indiretta, il potere discrezionale di cui dispone la Commissione per decidere se comunicare informazioni riservate nella risposta data all'interrogazione — presentata ai sensi dell'art. 197, terzo comma, CE e in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento del Parlamento — di un parlamentare che agisca a titolo individuale.</TXT></NP><NP><NO.P>50</NO.P><TXT>Al contrario, quando una richiesta di informazioni riservate proviene dal Parlamento, cioè da uno degli organi parlamentari di cui al punto 1.4 dell'allegato 3 dell'accordo quadro, la trasmissione di tali informazioni della Commissione è ormai disciplinata dalle disposizioni dell'accordo quadro.</TXT></NP><NP><NO.P>51</NO.P><TXT>Ne consegue che, prima facie, l'accordo quadro, che si limita a disciplinare i rapporti tra la Commissione e il Parlamento, non ha modificato la posizione giuridica dei deputati che agiscono a titolo individuale per quanto riguarda il loro diritto previsto dall'art. 197, terzo comma, CE, non pregiudica il diritto garantito dalla detta disposizione e non produce effetti giuridici nei confronti dei deputati che agiscono a titolo individuale.</TXT></NP><NP><NO.P>52</NO.P><TXT>Come già constatato prima facie, l'accordo quadro non comporta restrizioni al diritto dei deputati che agiscono a titolo individuale di presentare interrogazioni alla Commissione. Di conseguenza, è destituita di ogni fondamento l'allegazione dei richiedenti secondo cui il documento dal titolo <QUOT.START ID="QS0019" REF.END="QE0019" CODE="00AB"/>Practical Guide to the Framework Agreement<QUOT.END ID="QE0019" REF.START="QS0019" CODE="00BB"/> (v. supra, punto 14) confermerebbe il <QUOT.START ID="QS0020" REF.END="QE0020" CODE="00AB"/>loro timore<QUOT.END ID="QE0020" REF.START="QS0020" CODE="00BB"/> che la Commissione si avvalga dell'accordo quadro per limitare il diritto di cui trattasi.</TXT></NP><NP><NO.P>53</NO.P><TXT>Conseguentemente, in mancanza di elementi seri che consentano di ritenere che la ricevibilità del ricorso principale non è esclusa, la presente domanda di provvedimenti provvisori deve essere dichiarata irricevibile.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><?PAGE NO="II-36"?><JURISDICTION><INTRO><P>Per questi motivi,</P><P>IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE</P><P>così provvede:</P></INTRO><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1)</NO.P><TXT>La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>Le spese sono riservate.</TXT></NP></ITEM></LIST></JURISDICTION></CONTENTS.ORDER><SIGNATURE.CASE><P>Lussemburgo, <DATE ISO="20010115">15 gennaio 2001</DATE></P><SIGNATORY><P>Il cancelliere</P><P>H.Jung</P></SIGNATORY><SIGNATORY><P>Il presidente</P><P>B.Vesterdorf</P></SIGNATORY></SIGNATURE.CASE></ORDER>