<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ORDER xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-04.cj-20080212.xd"><BIB.ORDER><REF.CASE FILE="ECRT11995ITA.0500194101.case.xml"><NO.CASE>T-183/94</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>61994B0183</NO.CELEX><NO.SEQ>0017.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST>1943</PAGE.FIRST><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST>1970</PAGE.LAST><PAGE.TOTAL>28</PAGE.TOTAL><AUTHOR>T</AUTHOR></BIB.ORDER><CURR.TITLE><LEFT>ORDINANZA <DATE ISO="19950629">29. 6. 1995</DATE> — CAUSA T-183/94</LEFT><RIGHT>CANTINA COOPERATIVA FRA PRODUTTORI VITIVINICOLI DI TORRE DI MOSTO E A. / COMMISSIONE</RIGHT></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Ordinanza del Tribunale</HT> (Terza Sezione ampliata)</P><P><DATE ISO="19950629">29 giugno 1995</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Lingua processuale: l'italiano.</P></NOTE></P></TI></TITLE><ORDER.INIT><P>Nella causa T-183/94,</P></ORDER.INIT><PARTIES><PLAINTIFS><P><HT TYPE="BOLD">Cantina cooperativa fra produttori vitivinicoli di Torre di Mosto e altri,</HT> con l'avv. Ivone Cacciavillani, del foro di Venezia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Alain Lorang, 51, rue Albert 1<HT TYPE="SUP">er</HT>,</P><PARTY.STATUS>ricorrenti,</PARTY.STATUS></PLAINTIFS><AGAINST>contro</AGAINST><DEFENDANTS><P><HT TYPE="BOLD">Commissione delle Comunità europee,</HT> rappresentata dal signor Eugenio de March, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. Alberto Dal Ferro, del foro di Vicenza, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,</P><PARTY.STATUS>convenuta,</PARTY.STATUS></DEFENDANTS><P>sostenuta da</P><?PAGE NO="II-1944"?><INTERVENERS><P><HT TYPE="BOLD">Consiglio dell'Unione europea,</HT> rappresentato dai signori Arthur Brautigam, consigliere presso il servizio giuridico, e Diego Canga Fano, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Bruno Eynard, direttore della direzione Affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,</P><P>interveniente,</P></INTERVENERS></PARTIES><SUBJECT><P>avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento di alcune disposizioni comunitarie in materia di distillazione obbligatoria nel settore vitivinicolo,</P></SUBJECT><PREAMBLE.GEN><PREAMBLE.INIT><P>IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione ampliata),</P><P>composto dai signori J. Biancarelli, presidente di sezione, C.P. Briët e C.W. Bellamy, dalla signora P. Lindh, nonché dal signor J. Azizi, giudici,</P><P>cancelliere: H. Jung</P></PREAMBLE.INIT><PREAMBLE.FINAL><P>ha emesso la seguente</P></PREAMBLE.FINAL></PREAMBLE.GEN><CONTENTS.ORDER><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Ordinanza</P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Fatti e ambito normativo</P></TI></TITLE><NP><NO.P>1</NO.P><TXT>Con atto introduttivo registrato nella cancelleria del Tribunale il <DATE ISO="19940429">29 aprile 1994</DATE>, 43 tra cooperative, consorzi di viticoltori e viticoltori ricorrenti a titolo individuale<?PAGE NO="II-1945"?> hanno proposto, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea (in prosieguo: il <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>Trattato CE<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/>), un ricorso diretto all'annullamento di alcune disposizioni comunitarie in materia di distillazione obbligatoria nel settore vitivinicolo.</TXT></NP><NP><NO.P>2</NO.P><TXT>E opportuno precisare, in limine, l'oggetto delle operazioni di distillazione obbligatoria di vino da tavola, nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Il regolamento base, in materia, è il regolamento (CEE) del Consiglio <DATE ISO="19870316">16 marzo 1987</DATE>, n. 822, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="084" DATE.PUB="1987" PAGE.FIRST="1">GU L 84, pag. 1</REF.DOC.OJ>, in prosieguo: il <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>regolamento n. 822/87<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/>), il quale precisa al 44° <QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="2018"/>considerando<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="2019"/> <QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>che la distillazione obbligatoria sembra essere la misura più efficace ai fini del riassorbimento delle eccedenze di vini da tavola esistenti sul mercato; che è quindi necessario prevedere l'applicazione di tali misure qualora il mercato riveli una situazione di squilibrio grave e fissare criteri precisi per la valutazione dello squilibrio stesso<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>3</NO.P><TXT>L'art. 39, n. 1, del regolamento n. 822/87 così dispone:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/>1.</NO.P><TXT>Qualora, per una campagna viticola, il mercato dei vini da tavola e dei vini atti a diventare vini da tavola presenti una situazione di grave squilibrio, viene decisa una distillazione obbligatoria del vino da tavola.</TXT><P>Si considera che vi sia grave squilibrio del mercato di cui al primo comma:</P><P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>quando le disponibilità constatate all'inizio della campagna superano di oltre quattro mesi le utilizzazioni normali, o</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>quando la produzione supera di oltre il 9% le utilizzazioni normali, o</TXT></NP></ITEM><?PAGE NO="II-1946"?><ITEM><NP><NO.P>c)</NO.P><TXT>quando la media ponderata dei prezzi rappresentativi di tutti i tipi di vini da tavola rimane all'inizio di una campagna e per un periodo da determinare inferiore all'82% del prezzo d'orientamento<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/>.</TXT></NP></ITEM></LIST></P></NP></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>4</NO.P><TXT>Ai sensi dell'art. 39, n. 2, del regolamento n. 822/87, <QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/>la Commissione fissa i quantitativi che devono essere consegnati alla distillazione obbligatoria per eliminare le eccedenze di produzione e ripristinare così una situazione normale del mercato, soprattutto per quanto riguarda i livelli delle disponibilità prevedibili di fine campagna e i prezzi<QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>5</NO.P><TXT>L'art. 39, n. 3, del medesimo regolamento dispone quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="00AB"/>Il quantitativo totale da distillare, determinato ai sensi del paragrafo 2, è ripartito tra le diverse regioni di produzione della Comunità, raggruppate per Stato membro.</P><P>Il quantitativo che deve essere distillato da ciascuna regione di produzione è proporzionale alla differenza constatata tra:</P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>da un lato, la produzione di vino da tavola e di prodotti a monte del vino da tavola ancora da determinare ottenuta nella regione considerata per la campagna in causa,</P></ITEM><ITEM><P>dall'altro, una percentuale uniforme della media della produzione di vino da tavola e di prodotti a monte del vino da tavola ancora da determinare ottenuta nella regione considerata durante tre campagne viticole consecutive di riferimento<QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="00BB"/>.</P></ITEM></LIST></QUOT.S></P></NP><?PAGE NO="II-1947"?><NP><NO.P>6</NO.P><TXT>Secondo l'art. 39, n. 4, del medesimo regolamento,</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0008" REF.END="QE0008" CODE="00AB"/>Il quantitativo da distillare, determinato ai sensi del paragrafo 3, è ripartito tra i vari produttori di vino da tavola di ciascuna regione di produzione.</P><P>Per i produttori soggetti all'obbligo, il quantitativo da distillare è pari ad una percentuale da determinare della loro produzione di vino da tavola e di prodotti da determinare a monte del vino da tavola, che figura nella dichiarazione di produzione.</P><P>Questa percentuale:</P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>risulta da una tabella progressiva, stabilita in base alla resa per ettaro;</P></ITEM><ITEM><P>può variare da una regione all'altra in considerazione delle rese ottenute in passato;</P></ITEM><ITEM><P>può essere pari a zero per i produttori la cui resa all'ettaro è inferiore ad un livello da determinare.</P></ITEM></LIST><P>Il quantitativo di vino da tavola che ciascun produttore deve consegnare alla distillazione è pari a quello stabilito a norma del terzo comma; (...)<QUOT.END ID="QE0008" REF.START="QS0008" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S></P></NP><?PAGE NO="II-1948"?><NP><NO.P>7</NO.P><TXT>Ai sensi dell'art. 39, n. 5, del medesimo regolamento:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0009" REF.END="QE0009" CODE="00AB"/>Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di vino da tavola prodotti in ciascuna delle regioni di produzione, delimitate conformemente al paragrafo 9, suddivise per classe di resa. Questi dati sono elaborati a partire dalle dichiarazioni di produzione di cui all'articolo 3.</P><P>In base a dette comunicazioni si procede:</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>alla fissazione dei quantitativi totali da distillare nella Comunità;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>alla ripartizione di tali quantitativi tra le regioni di produzione di cui al paragrafo 3;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>e)</NO.P><TXT>alla determinazione, in collaborazione con gli Stati membri interessati, della percentuale da applicare alla produzione di ciascun viticoltore soggetto al regime per raggiungere il volume di distillazione previsto per ciascuna regione<QUOT.END ID="QE0009" REF.START="QS0009" CODE="00BB"/>.</TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>8</NO.P><TXT>A norma dell'art. 39, n. 11, del medesimo regolamento, se <QUOT.START ID="QS0010" REF.END="QE0010" CODE="00AB"/>si manifestano difficoltà tali da compromettere la realizzazione o un'applicazione equilibrata della distillazione obbligatoria di cui al paragrafo 1, le misure necessarie per garantire l'applicazione effettiva della distillazione sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83<QUOT.END ID="QE0010" REF.START="QS0010" CODE="00BB"/>, ossia secondo una procedura che consente al comitato di gestione per i vini di pronunciarsi alla maggioranza prevista dall'art. 148, n. 2, del Trattato CE.</TXT></NP><?PAGE NO="II-1949"?><NP><NO.P>9</NO.P><TXT>L'art. 39, n. 9, del regolamento n. 822/87 così dispone:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0011" REF.END="QE0011" CODE="00AB"/>Secondo la procedura prevista all'articolo 83 sono adottati:</P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>(...)</P></ITEM><ITEM><P>(...)</P></ITEM><ITEM><P>la decisione di procedere alla distillazione di cui al paragrafo 1;</P></ITEM><ITEM><P>le modalità per l'applicazione del paragrafo 2 e il quantitativo totale da distillare previsto da questo paragrafo;</P></ITEM><ITEM><P>i criteri per la delimitazione di regioni di produzione, raggruppate per Stato membro, di cui al paragrafo 3, nonché la delimitazione di queste regioni;</P></ITEM><ITEM><P>la fissazione della percentuale uniforme e delle campagne consecutive di riferimento, nonché la ripartizione tra le regioni, raggruppate per Stato membro, dei quantitativi da distillare di cui al paragrafo 3;</P></ITEM><ITEM><P>la tabella progressiva e le percentuali di cui al paragrafo 4;</P></ITEM><ITEM><P>(...)<QUOT.END ID="QE0011" REF.START="QS0011" CODE="00BB"/></P></ITEM></LIST></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>10</NO.P><TXT>Ai sensi dell'art. 1, n. 6, del regolamento n. 822/87, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio <DATE ISO="19910613">13 giugno 1991</DATE>, n. 1734 (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="163" DATE.PUB="1991" PAGE.FIRST="6">GU L 163, pag. 6</REF.DOC.OJ>), per campagna viticola deve intendersi il periodo compreso fra il 1° settembre di ciascun anno e il 31 agosto dell'anno successivo.</TXT></NP><?PAGE NO="II-1950"?><NP><NO.P>11</NO.P><TXT>Il regolamento (CEE) della Commissione <DATE ISO="19871217">17 dicembre 1987</DATE>, n. 3929, relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="369" DATE.PUB="1987" PAGE.FIRST="59">GU L 369, pag. 59</REF.DOC.OJ>, in prosieguo: il <QUOT.START ID="QS0012" REF.END="QE0012" CODE="00AB"/>regolamento n. 3929/87<QUOT.END ID="QE0012" REF.START="QS0012" CODE="00BB"/>), dispone, all'art. 6, n. 2, quanto segue: <QUOT.START ID="QS0013" REF.END="QE0013" CODE="00AB"/>gli Stati membri procedono ad una stima della resa per ettaro della produzione di vini da tavola ottenuti nel loro territorio.</TXT><P>Anteriormente al 20 gennaio, essi comunicano alla Commissione i risultati di tale stima, secondo le (...) classi di resa<QUOT.END ID="QE0013" REF.START="QS0013" CODE="00BB"/>, successivamente definite in sette classi prestabilite nel detto articolo.</P></NP><NP><NO.P>12</NO.P><TXT>II regolamento (CEE) della Commissione <DATE ISO="19880217">17 febbraio 1988</DATE>, n. 441, recante modalità d'applicazione per la distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="045" DATE.PUB="1988" PAGE.FIRST="15">GU L 45, pag. 15</REF.DOC.OJ>, in prosieguo: il <QUOT.START ID="QS0014" REF.END="QE0014" CODE="00AB"/>regolamento n. 441/88<QUOT.END ID="QE0014" REF.START="QS0014" CODE="00BB"/>), specifica, all'art. 4, n. 2, le regioni di produzione della Comunità: la regione 4 corrisponde all'Italia.</TXT></NP><NP><NO.P>13</NO.P><TXT>Ai sensi dell'art. 12, n. 4, del regolamento n. 441/88, <QUOT.START ID="QS0015" REF.END="QE0015" CODE="00AB"/>la consegna del vino da tavola avviene entro e non oltre:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>il 31 luglio, quando è effettuata presso una distilleria,</P></ITEM><ITEM><P>il 15 luglio, quando è effettuata presso un elaboratore di vino alcolizzato.</P></ITEM></LIST></P><P>La consegna può avvenire anche nei quindici giorni successivi alle date suddette. In tal caso il prezzo d'acquisto dei quantitativi interessati è diminuito di un importo corrispondente al 50% dell'aiuto fissato per la campagna considerata. L'aiuto e il prezzo dell'alcole che è ottenuto e che viene consegnato all'organismo d'intervento sono diminuiti dello stesso importo<QUOT.END ID="QE0015" REF.START="QS0015" CODE="00BB"/>.</P><?PAGE NO="II-1951"?><P>A norma dell'art. 12, n. 5, del regolamento, le operazioni di distillazione non possono effettuarsi dopo il 31 agosto.</P></NP><NP><NO.P>14</NO.P><TXT>In tale contesto è stato adottato il regolamento (CE) della Commissione <DATE ISO="19940215">15 febbraio 1994</DATE>, n. 343, recante apertura della distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 822/87 e recante deroga ad alcune modalità di applicazione ad essa relative per la campagna 1993/1994 (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="044" DATE.PUB="1994" PAGE.FIRST="9">GU L 44, pag. 9</REF.DOC.OJ>, in prosieguo: il <QUOT.START ID="QS0016" REF.END="QE0016" CODE="00AB"/>regolamento n. 343/94<QUOT.END ID="QE0016" REF.START="QS0016" CODE="00BB"/>). L'art. 1 di tale regolamento dispone quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0017" REF.END="QE0017" CODE="00AB"/>1.</NO.P><TXT>È decisa, per la campagna 1993/1994, la distillazione di cui all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 822/87.</TXT></NP><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Il quantitativo totale di vino da tavola da distillazione è fissato a <FT TYPE="NUMBER">18200000</FT> hi.</TXT></NP><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>I quantitativi da distillare nelle regioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 441/88 della Commissione sono i seguenti:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>...</P></ITEM><ITEM><P>regione 4: <FT TYPE="NUMBER">12150000</FT> hl,</P></ITEM><ITEM><P>(...)<QUOT.END ID="QE0017" REF.START="QS0017" CODE="00BB"/>.</P></ITEM></LIST></P></NP></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>15</NO.P><TXT>Il regolamento (CE) della Commissione <DATE ISO="19940301">1° marzo 1994</DATE>, n. 465, che fissa, per la campagna 1993/1994, le percentuali della produzione di vini da tavola da consegnare alla distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE)<?PAGE NO="II-1952"?> n. 822/87 del Consiglio per le regioni 3 e 6 (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="058" DATE.PUB="1994" PAGE.FIRST="2">GU L 58, pag. 2</REF.DOC.OJ>, in prosieguo: il <QUOT.START ID="QS0018" REF.END="QE0018" CODE="00AB"/>regolamento n. 465/94<QUOT.END ID="QE0018" REF.START="QS0018" CODE="00BB"/>), così recita, negli artt. 1 e 2:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ARTICLE IDENTIFIER="001"><TI.ART><QUOT.START ID="QS0019" REF.END="QE0019" CODE="00AB"/>Articolo 1</TI.ART><PARAG IDENTIFIER="001.001"><NO.PARAG>1.</NO.PARAG><ALINEA>In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 441/88, la produzione del raccolto 1993/1994 è ripartita fra [diverse] categorie di resa (...) [per le regioni 3 e 6].</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="001.002"><NO.PARAG>2.</NO.PARAG><ALINEA>La resa media della regione di produzione 3 è pari a 62,7 ettolitri per ettaro; quella della regione 6 è pari a 26,2 ettolitri per ettaro.</ALINEA></PARAG></ARTICLE><ARTICLE IDENTIFIER="002"><TI.ART>Articolo 2</TI.ART><ALINEA>Il quantitativo che ogni produttore deve consegnare alla distillazione è stabilito applicando al volume di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 441/88 la percentuale indicata nella tabella che figura nell'allegato, che corrisponde alla resa determinata conformemente all'articolo 7 del precitato regolamento (...)<QUOT.END ID="QE0019" REF.START="QS0019" CODE="00BB"/>.</ALINEA></ARTICLE></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>16</NO.P><TXT>Il regolamento (CE) della Commissione <DATE ISO="19940318">18 marzo 1994</DATE>, n. 610, che modifica il regolamento (CE) n. 465/94 (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="077" DATE.PUB="1994" PAGE.FIRST="12">GU L 77, pag. 12</REF.DOC.OJ>, in prosieguo: il <QUOT.START ID="QS0020" REF.END="QE0020" CODE="00AB"/>regolamento n. 610/94<QUOT.END ID="QE0020" REF.START="QS0020" CODE="00BB"/>), constatando che l'Italia ha comunicato i dati relativi alla produzione di vino da tavola e alla ripartizione della stessa in funzione delle classi di resa e che<?PAGE NO="II-1953"?> vanno quindi fissate, per la regione 4, le percentuali di produzione che ciascun produttore deve consegnare alla distillazione, così dispone all'art. 1:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0021" REF.END="QE0021" CODE="00AB"/>Il regolamento (CE) n. 465/94 è modificato come segue:</P><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1)</NO.P><TXT>(...)</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>All'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="2"><P><QUOT.START ID="QS0022" REF.END="QE0022" CODE="201C"/>e) Regione 4:</P><P>Produzione ottenuta con una resa espressa in ettolitri per ettaro:</P><TBL NO.SEQ="001" COLS="2"><CORPUS><ROW><CELL COL="1">— inferiore o pari a 45:</CELL><CELL COL="2"><FT TYPE="NUMBER">1887143</FT> hl</CELL></ROW><ROW><CELL COL="1">— superiore a 45 e non superiore a 70:</CELL><CELL COL="2"><FT TYPE="NUMBER">8394081</FT> hl</CELL></ROW><ROW><CELL COL="1">— superiore a 70 e non superiore a 90:</CELL><CELL COL="2"><FT TYPE="NUMBER">11843922</FT> hl</CELL></ROW><ROW><CELL COL="1">— superiore a 90 e non superiore a 110:</CELL><CELL COL="2"><FT TYPE="NUMBER">10209474</FT> hl</CELL></ROW><ROW><CELL COL="1">— superiore a 110 e non superiore a 125:</CELL><CELL COL="2"><FT TYPE="NUMBER">4853825</FT> hl</CELL></ROW><ROW><CELL COL="1">— superiore a 125 e non superiore a 140:</CELL><CELL COL="2"><FT TYPE="NUMBER">2002827</FT> hl</CELL></ROW><?PAGE NO="II-1954"?><ROW><CELL COL="1">— superiore a 140 e non superiore a 170:</CELL><CELL COL="2"><FT TYPE="NUMBER">1261827</FT> hl</CELL></ROW><ROW><CELL COL="1">— superiore a 170 e non superiore a 200:</CELL><CELL COL="2"><FT TYPE="NUMBER">195041</FT> hl</CELL></ROW><ROW><CELL COL="1">— superiore a 200:</CELL><CELL COL="2"><FT TYPE="NUMBER">238774</FT> hi<QUOT.END ID="QE0022" REF.START="QS0022" CODE="201D"/>.</CELL></ROW></CORPUS></TBL></QUOT.S></P></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>3)</NO.P><TXT>All'articolo 1, paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="2"><P><QUOT.START ID="QS0023" REF.END="QE0023" CODE="201C"/>La resa media della regione 4 è di 77 ettolitri per ettaro<QUOT.END ID="QE0023" REF.START="QS0023" CODE="201D"/>.</P></QUOT.S></P></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>4)</NO.P><TXT>L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento<QUOT.END ID="QE0021" REF.START="QS0021" CODE="00BB"/>.</TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>17</NO.P><TXT>Con il regolamento (CE) <DATE ISO="19940727">27 luglio 1994</DATE>, n. 1960, recante deroga, per la campagna 1993/1994, in ordine alle consegne di vino da tavola conferito dai produttori nel quadro delle distillazioni obbligatorie e di sostegno (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="198" DATE.PUB="1994" PAGE.FIRST="96">GU L 198, pag. 96</REF.DOC.OJ>, in prosieguo: il <QUOT.START ID="QS0024" REF.END="QE0024" CODE="00AB"/>regolamento n. 1960/94<QUOT.END ID="QE0024" REF.START="QS0024" CODE="00BB"/>), la Commissione ha prorogato, in deroga all'art. 12, n. 4, primo trattino, e n. 5, del regolamento n. 441/88, al <DATE ISO="19940827">27 agosto 1994</DATE> il termine per la consegna del vino da tavola alla distilleria e al <DATE ISO="19940920">20 settembre 1994</DATE> il termine fissato per le operazioni di distillazione.</TXT></NP><NP><NO.P>18</NO.P><TXT>Infine, l'art. 1, n. 1, del regolamento (CE) della Commissione <DATE ISO="19941221">21 dicembre 1994</DATE>, n. 3151, recante ulteriore deroga, per la campagna 1993/1994, in ordine alle consegne di vino da tavola conferito dai produttori nel quadro della distillazione obbligatoria (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="332" DATE.PUB="1994" PAGE.FIRST="32">GU L 332, pag. 32</REF.DOC.OJ>, in prosieguo: il <QUOT.START ID="QS0025" REF.END="QE0025" CODE="00AB"/>regolamento n. 3151/94<QUOT.END ID="QE0025" REF.START="QS0025" CODE="00BB"/>), come successivamente rettificato (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="341" DATE.PUB="1994" PAGE.FIRST="76">GU L 341, pag. 76</REF.DOC.OJ>), ha prorogato al <DATE ISO="19950129">29 gennaio 1995</DATE>, in deroga al regolamento n. 343/94 e all'art. 12, n. 4, secondo comma, e n. 5, del regolamento n. 441/88, il termine per la consegna del vino destinato alla distillazione obbligatoria per la campagna 1993/1994.</TXT></NP></GR.SEQ><?PAGE NO="II-1955"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Procedimento e conclusioni delle parti</P></TI></TITLE><NP><NO.P>19</NO.P><TXT>In tale contesto la Cantina cooperativa fra produttori vitivinicoli di Torre di Mosto ha proposto, con altri 42 ricorrenti, il presente ricorso diretto all'annullamento delle seguenti disposizioni:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>art. 1, n. 3, quarto trattino, del regolamento n. 343/94, sopra menzionato, che stabilisce in <FT TYPE="NUMBER">12150000</FT> hl il quantitativo da distillare nella <QUOT.START ID="QS0026" REF.END="QE0026" CODE="00AB"/>regione 4<QUOT.END ID="QE0026" REF.START="QS0026" CODE="00BB"/> per la campagna 1993/1994;</P></ITEM><ITEM><P>art. 1, n. 1, lett. c), n. 2, secondo comma, e n. 3 (allegato per la parte inerente la regione 4), del regolamento n. 465/94, sopra menzionato, come modificato dal regolamento n. 610/94, citato, nella parte inerente la <QUOT.START ID="QS0027" REF.END="QE0027" CODE="00AB"/>regione 4<QUOT.END ID="QE0027" REF.START="QS0027" CODE="00BB"/>;</P></ITEM><ITEM><P>ogni altro atto con esse connesso e/o da esse presupposto,</P></ITEM></LIST></P><P>eccependo incidentalmente, ex art. 184 del Trattato CE, l'invalidità delle seguenti disposizioni:</P><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>art. 39, n. 4, del regolamento n. 822/87, per violazione del principio di proporzionalità, nella parte in cui statuisce sul quantitativo da distillare spettante a ciascun produttore soggetto all'obbligo, percentuale fissata in base alla <QUOT.START ID="QS0028" REF.END="QE0028" CODE="00AB"/>resa per ettaro<QUOT.END ID="QE0028" REF.START="QS0028" CODE="00BB"/>;</P></ITEM><ITEM><P>art. 4, n. 2, quarto trattino, del regolamento n. 441/88, citato, inerente la <QUOT.START ID="QS0029" REF.END="QE0029" CODE="00AB"/>regione 4<QUOT.END ID="QE0029" REF.START="QS0029" CODE="00BB"/>, per violazione di legge.</P></ITEM></LIST></P></NP><?PAGE NO="II-1956"?><NP><NO.P>20</NO.P><TXT>Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il <DATE ISO="19940525">25 maggio 1994</DATE> la Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità, a norma dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura. I ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni sull'eccezione di irricevibilità il <DATE ISO="19940705">5 luglio 1994</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>21</NO.P><TXT>Contestualmente, i ricorrenti hanno proposto, con atto registrato nella cancelleria il <DATE ISO="19940524">24 maggio 1994</DATE>, una domanda diretta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione delle disposizioni impugnate, registrata con il numero T-183/94 R, nella quale concludono che il Tribunale voglia: <QUOT.START ID="QS0030" REF.END="QE0030" CODE="00AB"/>Disporre la sospensione dell'esecuzione del provvedimento nei limiti indicati<QUOT.END ID="QE0030" REF.START="QS0030" CODE="00BB"/>. Con atto registrato il <DATE ISO="19940620">20 giugno 1994</DATE> i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare alla loro domanda di provvedimenti urgenti. Con ordinanza <DATE ISO="19940711">11 luglio 1994</DATE> il presidente del Tribunale ha disposto la cancellazione dal ruolo del Tribunale del procedimento T-183/94 R e condannato i richiedenti alle spese del procedimento sommario.</TXT></NP><NP><NO.P>22</NO.P><TXT>Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale I'<DATE ISO="19940711">11 luglio 1994</DATE> il Consiglio ha presentato un'istanza di intervento a sostegno delle conclusioni della Commissione, istanza alla quale i ricorrenti e la Commissione hanno dichiarato di non opporsi, con lettere rispettivamente depositate nella cancelleria del Tribunale il <DATE ISO="19940802">2</DATE> e 1'<DATE ISO="19940808">8 agosto 1994</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>23</NO.P><TXT>II Consiglio, ammesso ad intervenire con ordinanza del presidente della Terza Sezione ampliata <DATE ISO="19940916">16 settembre 1994</DATE>, ha depositato il <DATE ISO="19941017">17 ottobre 1994</DATE> una memoria d'intervento sulla quale i ricorrenti hanno presentato osservazioni in data <DATE ISO="19941114">14 novembre 1994</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>24</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="19950201">1<HT TYPE="SUP">o</HT> febbraio 1995</DATE> i ricorrenti hanno depositato una memoria integrativa ai sensi dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura, relativo ai motivi nuovi deducibili in corso di causa. Con memorie depositate rispettivamente il <DATE ISO="19950221">21</DATE> e <DATE ISO="19950224">24 febbraio 1995</DATE><?PAGE NO="II-1957"?> la Commissione e il Consiglio hanno presentato le loro osservazioni sui nuovi elementi di diritto dedotti.</TXT></NP><NP><NO.P>25</NO.P><TXT>I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>annullare gli atti impugnati;</P></ITEM><ITEM><P>condannare la Commissione alle spese.</P></ITEM></LIST></P></NP><NP><NO.P>26</NO.P><TXT>La Commissione conclude che il Tribunale voglia:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>dichiarare il ricorso irricevibile;</P></ITEM><ITEM><P>condannare i ricorrenti alle spese.</P></ITEM></LIST></P></NP><NP><NO.P>27</NO.P><TXT>Nelle loro osservazioni sull'eccezione d'irricevibilità i ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>passare all'esame del merito del ricorso;</P></ITEM><ITEM><P>accogliere il ricorso e annullare gli atti impugnati, ponendo le spese a carico della convenuta.</P></ITEM></LIST></P></NP></GR.SEQ><?PAGE NO="II-1958"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Sulla ricevibilità del ricorso</P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>Sintesi degli argomenti delle parti</P></TI></TITLE><NP><NO.P>28</NO.P><TXT>La Commissione eccepisce l'irricevibilità del ricorso sostenendo che i ricorrenti sono produttori di vino, individuali o consociati, i quali esercitano la propria attività in una parte del territorio italiano, il Veneto. In sostanza essi impugnano il sistema della distillazione obbligatoria, fondato sull'art. 39 del regolamento n. 822/87 che è applicato in base alla nozione di <QUOT.START ID="QS0031" REF.END="QE0031" CODE="00AB"/>resa per ettaro<QUOT.END ID="QE0031" REF.START="QS0031" CODE="00BB"/>, come attuato da ultimo dall'art. 1 del regolamento n. 343/94 e dall'art. 1 del regolamento n. 465/94. Orbene, secondo la Commissione, in forza di una giurisprudenza costante della Corte e del Tribunale, gli atti di cui i ricorrenti chiedono l'annullamento costituiscono effettivamente regolamenti che non li riguardano né direttamente né individualmente.</TXT></NP><NP><NO.P>29</NO.P><TXT>La Commissione ritiene che, nel caso di specie, nessuna delle disposizioni impugnate dai ricorrenti sia tale da colpirli nella loro posizione giuridica e individuarli alla stregua dei destinatari di un atto. La circostanza che essi siano interessati dalle disposizioni impugnate dipenderebbe infatti da una situazione di fatto, vale a dire dalla loro qualità di produttori di vino. È manifesto, per la Commissione, che i viticoltori del Veneto non possono essere considerati come destinatari delle disposizioni impugnate. Non vi è dubbio, invero, che queste ultime riguardano anche i produttori veneti, ma solo nei limiti in cui tali produttori sono per l'appunto viticoltori che appartengono ad una categoria di operatori economici individuabili in base a circostanze obiettive.</TXT></NP><NP><NO.P>30</NO.P><TXT>Quanto alla circostanza, dedotta dai ricorrenti, secondo cui essi sarebbero individualmente interessati da alcune delle disposizioni impugnate, in quanto operatori diligenti che, negli anni precedenti, hanno distillato l'intero quantitativo loro imposto e che si vedrebbero ora costretti a procedere ad una distillazione aggiuntiva per assorbire i quantitativi non distillati da altri operatori del settore vitivinicolo, la Commissione ritiene che questa non sia idonea, alla luce della giurisprudenza della<?PAGE NO="II-1959"?> Corte e del Tribunale, a caratterizzare la posizione dei ricorrenti rispetto a quella degli altri operatori del settore.</TXT></NP><NP><NO.P>31</NO.P><TXT>Infine, la Commissione considera che, in ogni caso, gli atti impugnati siano, nella forma e nella sostanza, regolamenti che contengono disposizioni di portata generale applicabili ad una categoria di operatori astrattamente individuabili nella loro qualità oggettiva di operatori economici nel settore della produzione del vino. Sia il regolamento n. 343/94, che fissa il quantitativo totale di vino da tavola da distillare nelle varie regioni per la campagna 1993/1994 sia il regolamento n. 465/94, come modificato dal regolamento n. 610/94, che fissa la percentuale, stabilita in funzione della resa per ettaro, della produzione di vino da tavola che ogni produttore delle varie regioni deve consegnare alla distillazione obbligatoria, riguardano palesemente il complesso dei produttori di vino della Comunità, nella loro qualità di operatori economici del settore. I meccanismi in base ai quali vengono fissati il quantitativo totale di vino da tavola da distillare per regione della Comunità e la percentuale di vino da tavola che ogni produttore deve consegnare alla distillazione rispondono, secondo la Commissione, a criteri generali ed astratti e riguardano i produttori di vino in forza di un criterio oggettivo, astrattamente applicabile a qualsiasi produttore che si trovi in quelle oggettive condizioni di produzione determinate precisamente dal luogo di produzione e dalla resa per ettaro di quest'ultima.</TXT></NP><NP><NO.P>32</NO.P><TXT>Nelle osservazioni presentate sull'eccezione d'irricevibilità, i ricorrenti fanno valere, al contrario, che tale eccezione tende ad indurre il giudice comunitario a spogliarsi della propria funzione di giudice del merito del ricorso. Essi sostengono che le disposizioni impugnate sono una pluralità di norme individuali che li riguardano direttamente (sentenza della Corte <DATE ISO="19710513">13 maggio 1971</DATE>, cause riunite <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="41/70+44/70" YEAR="1971" PAGE.ECR="411">41/70 e 44/70, International Fruit Company e a./Commissione, Race. pag. 411</REF.DOC.ECR>). Essi rilevano altresì che costituiscono un complesso di cooperative agricole, il cui status è tutelato dalla Costituzione italiana, segnatamente dagli artt. 2 e 45, e che sono quindi coltivatori diretti, in quanto solo i coltivatori diretti possono far parte di cooperative agricole. Questi elementi sarebbero idonei a delineare una posizione specifica e differenziata dei ricorrenti rispetto alla generalità dei produttori vitivinicoli sia nell'ambito comunitario sia in quello interno italiano.</TXT></NP><?PAGE NO="II-1960"?><NP><NO.P>33</NO.P><TXT>I ricorrenti ricordano inoltre che, secondo la giurisprudenza della Corte, soltanto un esame dettagliato delle circostanze del caso di specie, alla luce dell'intera disciplina ad esso applicabile, permette di discernere la reale natura degli atti impugnati (sentenze della Corte <DATE ISO="19560716">16 luglio 1956</DATE> e <DATE ISO="19561129">29 novembre 1956</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="8/55" YEAR="1956" PAGE.ECR="199">8/55, Fédération charbonnière de Belgique/Alta Autorità, Racc. pagg. 197 e 285</REF.DOC.ECR>). Essi sostengono che, al momento dell'adozione delle disposizioni impugnate, il quantitativo di vino da tavola cui andava applicata la misura della distillazione obbligatoria era noto e predeterminato in base alle dichiarazioni dei ricorrenti.</TXT></NP><NP><NO.P>34</NO.P><TXT>Essi rilevano infine di aver deciso di desistere dall'istanza di sospensione avendo essi ottenuto dal giudice nazionale, nella fattispecie il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, un risultato identico a quello chiesto al giudice comunitario dell'urgenza, vale a dire la sospensione dell'esecuzione delle decisioni impugnate fino alla pronuncia di una decisione che statuisca nel merito del ricorso. In queste circostanze, essi sottolineano come il giudice nazionale abbia implicitamente ritenuto che l'emananda decisione del Tribunale riguarderebbe il merito del ricorso. Di conseguenza, una sentenza del Tribunale che si limitasse ad esaminare la ricevibilità del ricorso negherebbe giustizia ai ricorrenti.</TXT></NP><NP><NO.P>35</NO.P><TXT>I ricorrenti avevano esaminato la questione della ricevibilità del loro ricorso anche nell'atto introduttivo dello stesso. A tale riguardo, essi si sono presentati come <QUOT.START ID="QS0032" REF.END="QE0032" CODE="00AB"/>le aziende ed i privati costituenti la totalità degli operatori della regione Veneto<QUOT.END ID="QE0032" REF.START="QS0032" CODE="00BB"/> nel settore della produzione del vino da tavola e quindi come <QUOT.START ID="QS0033" REF.END="QE0033" CODE="00AB"/>gli attori [e destinatari principali] della politica agricola comune (...) e della connessa organizzazione comune del mercato vitivinicolo<QUOT.END ID="QE0033" REF.START="QS0033" CODE="00BB"/>, sostenendo che le disposizioni di cui chiedono l'annullamento, seppur prese sotto forma di regolamento, li riguardano direttamente e individualmente.</TXT></NP><NP><NO.P>36</NO.P><TXT>Secondo i ricorrenti, i regolamenti di cui trattasi si fondano e trovano realizzazione solo sulla base delle informazioni fornite dai ricorrenti stessi. Tali informazioni (dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza) determinerebbero l'ammontare dell'obbligo globale e regionale di distillazione. Il quantitativo di <FT TYPE="NUMBER">12150000</FT> hi si baserebbe su un bilancio previsionale per il quale si richiede agli Stati membri di presentare le dichiarazioni dei produttori e dei commercianti, in conformità al rego<?PAGE NO="II-1961"?> lamento n. 3929/87. Parimenti, la ripartizione regionale per classi di resa sarebbe la risultante della ricapitolazione, ai sensi dell'art. 8 del medesimo regolamento, delle dichiarazioni dei viticoltori di cui agli artt. 1 e 2 del regolamento stesso.</TXT></NP><NP><NO.P>37</NO.P><TXT>I ricorrenti sostengono che, all'epoca in cui sono stati adottati i regolamenti controversi, i loro destinatari erano già determinati, poiché i produttori della campagna 1993/1994 erano aziende già esistenti e identificate a quella data. Quindi, secondo i ricorrenti, i detti regolamenti prevedono direttamente obblighi incombenti a soggetti specifici già determinati, anche se la precisazione della dimensione quantitativa dell'obbligo di distillazione è ancorata ad un elemento ancora futuro, vale a dire la specifica produzione dell'anno.</TXT></NP><NP><NO.P>38</NO.P><TXT>Secondo i ricorrenti, i regolamenti controversi non si riferiscono ad una potenziale categoria generale e astratta di imprese o soggetti, ma a quei soggetti determinati costituenti un <QUOT.START ID="QS0034" REF.END="QE0034" CODE="00AB"/>insieme chiuso<QUOT.END ID="QE0034" REF.START="QS0034" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>39</NO.P><TXT>Di conseguenza i ricorrenti, in quanto perfettamente adempienti ai loro obblighi di distillazione per la campagna 1993/1994, sostengono che i viticoltori veneti, direttamente pregiudicati dai regolamenti impugnati, sono individualmente danneggiati dai provvedimenti di cui chiedono l'annullamento, nella misura in cui questi impongono loro inderogabilmente e specificatamente oneri supplementari e ingiustificati rispetto alla generalità dei viticoltori. Come risulterebbe dalla giurisprudenza comunitaria, la peculiarità della situazione di fatto o di diritto dei ricorrenti, che li differenzierebbe rispetto alla generalità dei destinatari del provvedimento, ne sancisce la legittimazione ad agire, a maggior ragione quando, vista la <QUOT.START ID="QS0035" REF.END="QE0035" CODE="00AB"/>latitanza<QUOT.END ID="QE0035" REF.START="QS0035" CODE="00BB"/> delle autorità nazionali, i ricorrenti sarebbero tenuti a rivolgersi al Tribunale per evitare l'attuazione di una grave discriminazione nei loro confronti.</TXT></NP><NP><NO.P>40</NO.P><TXT>I ricorrenti concludono quindi per il rigetto dell'eccezione d'irricevibilità, quanto meno e senza alcuna riserva, limitatamente alle cooperative.</TXT></NP><?PAGE NO="II-1962"?><NP><NO.P>41</NO.P><TXT>II Consiglio, nella memoria d'intervento, dichiara di condividere gli argomenti addotti dalla Commissione e rileva in particolare che, in forza dell'art. 184 del Trattato, i ricorrenti possono far valere l'illegittimità dell'art. 39, n. 4, del regolamento n. 822/87 e dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 441/88 soltanto se il ricorso da essi proposto soddisfa i requisiti di ricevibilità stabiliti dall'art. 173 del Trattato CE. Orbene, secondo una giurisprudenza costante, affinché un soggetto possa essere considerato come individualmente riguardato, è necessario che il provvedimento influisca sulla sua situazione giuridica in ragione di circostanze di fatto che lo caratterizzano rispetto a qualsiasi altro soggetto e lo identificano in modo analogo al destinatario (ordinanza della Corte <DATE ISO="19930621">21 giugno 1993</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-257/93" YEAR="1993" PAGE.ECR="I-3335">C-257/93, Van Parijs e a./Consiglio e Commissione, Race. pag. I-3335</REF.DOC.ECR>). Orbene, i requisiti imposti dalla giurisprudenza citata non ricorrerebbero certamente nel caso di specie, poiché i ricorrenti sono interessati dalle disposizioni impugnate soltanto nella loro qualità oggettiva di operatori che esercitano un'attività economica nel settore vitivinicolo, come qualsiasi altra persona che si trovi nella stessa situazione.</TXT></NP><NP><NO.P>42</NO.P><TXT>II Consiglio osserva inoltre che, essendo le cooperative ricorrenti organizzazioni professionali che raggruppano singoli produttori soggetti all'obbligo di distillazione, il ricorso per annullamento da esse proposto è irricevibile in forza di una giurisprudenza costante (sentenze della Corte <DATE ISO="19621214">14 dicembre 1962</DATE>, cause riunite <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="16/62+17/62" YEAR="1962" PAGE.ECR="877">16/62 e 17/62, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes e a./Consiglio, Race. pag. 877</REF.DOC.ECR>, cause riunite <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="19/62—22/62" YEAR="1962" PAGE.ECR="915">19/62-22/62, Fédération nationale de la boucherie en gros et du commerce en gros des viandes e a./Consiglio, Race, pag. 915</REF.DOC.ECR>, <DATE ISO="19861105">5 novembre 1986</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="117/86" YEAR="1986" PAGE.ECR="3255">117/86, UFADE/Consiglio e Commissione, Race, pag. 3255</REF.DOC.ECR>, e <DATE ISO="19880114">14 gennaio 1988</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="55/86" YEAR="1988" PAGE.ECR="13">55/86, Arposol/Consiglio, Racc. pag. 13</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>43</NO.P><TXT>Nella <QUOT.START ID="QS0036" REF.END="QE0036" CODE="00AB"/>memoria integrativa<QUOT.END ID="QE0036" REF.START="QS0036" CODE="00BB"/>, depositata il <DATE ISO="19950201">1° febbraio 1995</DATE>, i ricorrenti hanno fatto valere che, per effetto delle nuove disposizioni del regolamento n. 3151/94 che prorogano i termini di consegna del vino da tavola per la distillazione obbligatoria oltre la campagna vitivinicola 1993/1994, conclusa il <DATE ISO="19940831">31 agosto 1994</DATE>, le disposizioni impugnate sono da ritenersi illegittime anche in quanto non soddisfano più l'esigenza di porre rimedio allo squilibrio della campagna vitivinicola 1993/1994 nel corso della medesima campagna, né possono rispondere a tale funzione, ma tendono ormai ad operarne il risanamento, per il tramite dell'assolvimento dell'obbligo di consegna del vino da tavola per la distillazione, nel corso della campagna successiva.</TXT></NP><?PAGE NO="II-1963"?><NP><NO.P>44</NO.P><TXT>La Commissione, sostenuta dal Consiglio, reputa invece che le disposizioni del regolamento n. 3151/94 non possano considerarsi alla stregua di elementi nuovi in relazione al presente ricorso, in quanto esse sono esclusivamente dirette a prorogare il termine di esecuzione dell'obbligo di distillazione, già previsto dalle disposizioni impugnate nell'atto introduttivo del ricorso stesso.</TXT></NP><NP><NO.P>45</NO.P><TXT>In ogni caso, i ricorrenti non avrebbero dimostrato quale sia la presunta novità apportata dal regolamento n. 3151/94 rispetto agli argomenti sviluppati nell'atto introduttivo del ricorso.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>Giudizio del Tribunale</P></TI></TITLE><NP><NO.P>46</NO.P><TXT>Il Tribunale ricorda in via preliminare che, in forza dell'art. 114, n. 3, del regolamento di procedura, se la parte convenuta solleva un'eccezione d'irricevibilità, il procedimento prosegue oralmente, salvo contraria decisione del Tribunale; nel caso di specie, il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide che non occorre passare alla fase orale.</TXT></NP><NP><NO.P>47</NO.P><TXT>Secondo una giurisprudenza costante della Corte e del Tribunale, l'art. 173, secondo comma, del Trattato attribuisce ai singoli il diritto di impugnare qualsiasi decisione che, ancorché adottata in forma di regolamento, li riguardi direttamente e individualmente. Lo scopo di tale disposizione è in particolare quello di evitare che, ricorrendo alla forma del regolamento, le istituzioni comunitarie possano impedire che il singolo impugni una decisione che lo tocca direttamente e individualmente, e quindi di precisare che la scelta di una determinata forma non può modificare la natura di un atto (v. sentenza della Corte <DATE ISO="19800617">17 giugno 1980</DATE>, cause riunite <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="789/79+790/79" YEAR="1980" PAGE.ECR="1949">789/79 e 790/79, Calpak e Società emiliana lavorazione frutta/Commissione, Race. pag. 1949</REF.DOC.ECR>, e ordinanza del Tribunale <DATE ISO="19931028">28 ottobre 1993</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-476/93" YEAR="1993" PAGE.ECR="II-1187">T-476/93, FRSEA e FNSEA/Consiglio, Racc. pag. II-1187</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><?PAGE NO="II-1964"?><NP><NO.P>48</NO.P><TXT>Risulta peraltro da una giurisprudenza costante della Corte e del Tribunale che la portata generale e, di conseguenza, la natura normativa di un atto non sono poste in discussione dalla possibilità di determinare con maggiore o minor precisione il numero o persino l'identità dei soggetti di diritto cui si applica in un dato momento, fintantoché è pacifico che tale applicazione si compie in forza di una situazione oggettiva di diritto o di fatto, definita dall'atto in relazione con la finalità di quest'ultimo (sentenze della Corte <DATE ISO="19680711">11 luglio 1968</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="6/68" YEAR="1968" PAGE.ECR="541">6/68, Zuckerfabrik Watenstedt/Consiglio, Race. pag. 541</REF.DOC.ECR>, <DATE ISO="19700416">16 aprile 1970</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="64/69" YEAR="1970" PAGE.ECR="221">64/69, Compagnie française commerciale et financière/Commissione, Race. pag. 221</REF.DOC.ECR>, <DATE ISO="19770505">5 maggio 1977</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="101/76" YEAR="1977" PAGE.ECR="797">101/76, Koninklijke Scholten Honig/Consiglio e Commissione, Race. pag. 797</REF.DOC.ECR>, <DATE ISO="19780316">16 marzo 1978</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="123/77" YEAR="1978" PAGE.ECR="845">123/77, UNICME e a./Consiglio, Race. pag. 845</REF.DOC.ECR>, Calpak e Società emiliana lavorazione frutta/Commissione, citata, <DATE ISO="19820930">30 settembre 1982</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="242/81" YEAR="1982" PAGE.ECR="3213">242/81, Roquette Frères/Consiglio, Race. pag. 3213</REF.DOC.ECR>, <DATE ISO="19870224">24 febbraio 1987</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="26/86" YEAR="1987" PAGE.ECR="941">26/86, Deutz e Geldermann/Consiglio, Race. pag. 941</REF.DOC.ECR>, <DATE ISO="19880426">26 aprile 1988</DATE>, cause riunite <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="97/86+193/86+99/86+215/86" YEAR="1988" PAGE.ECR="2181">97/86, 193/86, 99/86 e 215/86, Asteris e a. e Grecia/Commissione, Race. pag. 2181</REF.DOC.ECR>; ordinanza del presidente della Corte <DATE ISO="19880713">13 luglio 1988</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="160/88 R" YEAR="1988" PAGE.ECR="4121">160/88 R, Fédération européenne de la santé animale e a./Consiglio, Race. pag. 4121</REF.DOC.ECR>; sentenze della Corte <DATE ISO="19921124">24 novembre 1992</DATE>, cause riunite <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-15/91+C-108/91" YEAR="1992" PAGE.ECR="I-6061">C-15/91 e C-108/91, Buckl e a./Commissione, Race. pag. I-6061</REF.DOC.ECR>, <DATE ISO="19930615">15 giugno 1993</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-213/91" YEAR="1993" PAGE.ECR="I-3177">C-213/91, Abertal e a./Commissione, Race. pag. I-3177</REF.DOC.ECR>; ordinanze della Corte <DATE ISO="19930524">24 maggio 1993</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-131/92" YEAR="1993" PAGE.ECR="I-2573">C-131/92, Arnaud e a./Consiglio, Race. pag. I-2573</REF.DOC.ECR>, <DATE ISO="19930621">21 giugno 1993</DATE>, causa C-288/93, Comaco/Consiglio, non pubblicata nella Raccolta; ordinanza del Tribunale FRSEA e FNSEA/Consiglio, citata; sentenza della Corte <DATE ISO="19940518">18 maggio 1994</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-309/89" YEAR="1994" PAGE.ECR="I-1853">C-309/89, Codorniu/Consiglio, Race. pag. I-1853</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>49</NO.P><TXT>Con giurisprudenza altrettanto costante, la Corte e il Tribunale hanno stabilito che un operatore economico può far valere di essere individualmente interessato dal provvedimento del quale chiede l'annullamento soltanto qualora egli sia toccato nella sua posizione giuridica a causa di una situazione di fatto che lo contraddistingua rispetto a chiunque altro e lo identifichi in modo analogo ad un destinatario (v., in proposito, ordinanze Comaco/Consiglio e FRSEA e FNSEA/Consiglio, citate, e sentenza della Corte Codorniu/Consiglio, citata).</TXT></NP><NP><NO.P>50</NO.P><TXT>Nel caso di specie, occorre constatare che le disposizioni di regolamento di cui si chiede l'annullamento, direttamente o facendo valere l'illegittimità dell'art. 39, n. 4, del regolamento n. 822/87 o dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 441/88, riguardano l'insieme dei produttori di vino da tavola in base a criteri oggettivi.</TXT></NP><?PAGE NO="II-1965"?><NP><NO.P>51</NO.P><TXT>Così, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, lungi dal colpirli in ragione di loro qualità specifiche o di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a qualsiasi altro operatore, le dette disposizioni si rivolgono, in termini astratti e generali, a categorie di soggetti indeterminati e si applicano a situazioni oggettivamente determinate.</TXT></NP><NP><NO.P>52</NO.P><TXT>Infatti, le disposizioni di regolamento impugnate non sono specificamente rivolte ai ricorrenti e li riguardano soltanto nella loro oggettiva qualità di produttori di vino da tavola, allo stesso titolo di qualsiasi altro operatore economico che si trovi attualmente o potenzialmente in una situazione identica.</TXT></NP><NP><NO.P>53</NO.P><TXT>Per quanto riguarda, in primo luogo, le conclusioni dirette all'annullamento dell'art. 1, n. 3, quarto trattino, del regolamento n. 343/94, in quanto fissa in <FT TYPE="NUMBER">12150000</FT> hl il quantitativo da distillare nella regione 4, vale a dire in Italia, per la campagna 1993/1994, il Tribunale rileva che la Commissione, nell'adottare tale provvedimento di attuazione del regolamento n. 822/87, si è fondata sui seguenti dati obiettivi, quali emergono dal preambolo del regolamento n. 343/94: <QUOT.START ID="QS0037" REF.END="QE0037" CODE="00AB"/>considerando che i dati di cui dispone attualmente la Commissione, in particolare quelli relativi al bilancio di previsione per la campagna viticola 1993/1994, evidenziano che la situazione della campagna in corso è caratterizzata da uno squilibrio del mercato dei vini da tavola e dei vini atti a diventare vini da tavola; che sussistono pertanto le condizioni per decidere una distillazione obbligatoria a norma dell'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 822/87; considerando che, tenuto conto dei prezzi e del livello auspicabile delle disponibilità di fine campagna, appare necessario procedere alla distillazione, per l'insieme della Comunità, di <FT TYPE="NUMBER">18200000</FT> hl di vino da tavola; che tale volume è stabilito in base ad un bilancio di previsione per tener conto di una situazione di squilibrio caratterizzata, in particolare, da scorte di riporto da una campagna all'altra superiori alle stime sulle quali sono state basate le previsioni finanziarie per la campagna (...)<QUOT.END ID="QE0037" REF.START="QS0037" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>54</NO.P><TXT>Risulta da quanto precede e dall'analisi dell'economia del regolamento n. 343/94 che per determinare, da un lato, il quantitativo totale di vino da tavola da distillare<?PAGE NO="II-1966"?> e, dall'altro, i quantitativi da distillare nelle diverse regioni di cui all'art. 4, n. 2, del regolamento n. 441/88, la Commissione si è basata su criteri oggettivi, tenendo conto complessivamente del livello della produzione, delle scorte e delle giacenze di fine campagna dell'insieme degli operatori economici della Comunità economica europea e, per quanto riguarda la regione 4 (Italia), dell'insieme dei produttori di tale Stato membro, e in nessun caso dei soli produttori della regione Veneto, quali i ricorrenti.</TXT></NP><NP><NO.P>55</NO.P><TXT>Per quanto riguarda, in secondo luogo, le conclusioni dirette all'annullamento del regolamento n. 610/94 (v. supra, punto 16), che modifica il regolamento n. 465/94 (v. supra, punto 15), il Tribunale constata, del pari, che il preambolo di tale regolamento precisa quanto segue: <QUOT.START ID="QS0038" REF.END="QE0038" CODE="00AB"/>considerando che l'articolo 39, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 822/87 prevede che, per i produttori che hanno l'obbligo della distillazione, il quantitativo da distillare è pari ad una percentuale, da stabilire, della loro produzione di vino da tavola, percentuale ottenuta applicando una tabella progressiva in funzione della resa per ettaro; che è quindi opportuno stabilire le percentuali della produzione che ogni produttore soggetto a tale obbligo deve consegnare alla distillazione; che pur basandosi su criteri obiettivi, queste percentuali devono comunque essere adeguate, che le tabelle devono permettere di dedurre da una determinata regione il quantitativo di vino da tavola corrispondente all'obbligo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 343/94; che è pertanto d'uopo indicare nelle classi di resa esclusivamente i volumi corrispondenti a quelli riportati nelle dichiarazioni di produzione, sui quali si basa la tabella; considerando (...) che, in base ai dati comunicati dall'Italia in merito alla produzione di vino da tavola e alla sua ripartizione in funzione delle classi di resa, è necessario fissare le percentuali di produzione che ciascun produttore deve consegnare alla distillazione per la regione 4; che tali percentuali devono essere progressive ed incidere maggiormente sulle rese più elevate (...)<QUOT.END ID="QE0038" REF.START="QS0038" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>56</NO.P><TXT>Dal combinato disposto dei regolamenti n. 465/94 e n. 610/94 risulta che, per determinare la produzione ottenuta in base ad una resa espressa in ettolitri per ettaro per la regione 4, vale a dire per l'Italia, e per fissare la resa media per ettaro della regione 4, la Commissione si è fondata su dati complessivi e oggettivi che le sono stati trasmessi dalle autorità dello Stato membro in questione, relativi alla produzione di vino da tavola e alla ripartizione di tale produzione in funzione delle<?PAGE NO="II-1967"?> diverse classi di resa. Non emerge in alcun modo dal fascicolo che la particolare situazione dei produttori di vino da tavola della regione Veneto sia stata presa in considerazione per fissare tali dati, elaborati per un verso in base al complesso dei dati relativi alla Comunità e per l'altro in base all'insieme dei dati relativi alla totalità del territorio italiano.</TXT></NP><NP><NO.P>57</NO.P><TXT>Al riguardo, le affermazioni dei ricorrenti in ordine alla presunta <QUOT.START ID="QS0039" REF.END="QE0039" CODE="00AB"/>latitanza<QUOT.END ID="QE0039" REF.START="QS0039" CODE="00BB"/> delle proprie autorità nazionali, segnatamente per quanto riguarda la trasmissione alle autorità comunitarie di dati precisi e aggiornati circa la resa per ettaro della regione Veneto, non sono di natura tale da rimettere in discussione tale valutazione.</TXT></NP><NP><NO.P>58</NO.P><TXT>Parimenti, per quanto riguarda le affermazioni dei ricorrenti laddove sembrano sostenere di essere individualmente interessati dalle disposizioni di regolamento controverse in quanto operatori economici particolarmente diligenti che negli anni precedenti hanno distillato l'intero quantitativo loro imposto e che si vedrebbero quindi costretti a ricorrere ad acquisti esterni per procedere ad una distillazione aggiuntiva, che sarebbe stata loro illegittimamente imposta al fine di assorbire i quantitativi non distillati da altri operatori del medesimo settore e provenienti da altre regioni italiane, è indubbio che una circostanza siffatta, anche se fosse dimostrata, non sarebbe in ogni caso idonea a caratterizzare in misura sufficiente la posizione dei ricorrenti rispetto a quella di qualsiasi altro operatore del settore vitivinicolo, identificandoli alla stessa stregua di un destinatario dei regolamenti di cui si chiede l'annullamento.</TXT></NP><NP><NO.P>59</NO.P><TXT>Il Tribunale considera infine che, per opporsi all'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, i ricorrenti non possono far valere utilmente la propria posizione rispetto alle norme costituzionali del loro ordinamento giuridico nazionale né possono sostenere che una pronuncia d'irricevibilità equivarrebbe a negare loro giustizia. Tanto meno possono fondatamente affermare che una decisione di un giudice<?PAGE NO="II-1968"?> nazionale sia di natura tale da indurre il Tribunale a pronunciarsi sul merito del presente ricorso.</TXT></NP><NP><NO.P>60</NO.P><TXT>Da tutto quanto precede, emerge che le disposizioni di regolamento impugnate riguardano i ricorrenti soltanto nella loro oggettiva qualità di produttori di vino da tavola, allo stesso titolo di qualsiasi altro operatore economico attivo nel medesimo mercato e, poiché i ricorrenti non hanno in alcun modo dimostrato di essere individualmente interessati dalle disposizioni regolamentari di cui chiedono l'annullamento, l'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla Commissione va accolta senza che si debba esaminare se, come ha sostenuto il Consiglio, le cooperative ricorrenti, in quanto rappresentanti di una categoria di operatori economici, siano in quanto tali legittimate a chiedere l'annullamento di disposizioni che incidono sugli interessi generali di tale categoria.</TXT></NP><NP><NO.P>61</NO.P><TXT>II Tribunale rileva comunque e ad abundantiam che i ricorrenti non vengono in tal modo privati di ogni rimedio giurisdizionale per far valere i propri diritti. Essi possono infatti, se ritengono ve ne sia fondato motivo, impugnare i provvedimenti nazionali di attuazione delle controverse disposizioni comunitarie sopra menzionate dinanzi al giudice nazionale competente, e spetterà poi a quest'ultimo sollevare dinanzi alla Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, la questione relativa alla validità di tali disposizioni comunitarie e disporre, se del caso, nelle more del procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti nazionali adottati per l'applicazione delle disposizioni comunitarie di cui trattasi, alle condizioni previste dalla sentenza della Corte <DATE ISO="19910221">21 febbraio 1991</DATE>, cause riunite <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-143/88+C-92/89" YEAR="1991" PAGE.ECR="I-415">C-143/88 e C-92/89, Zuckerfabrik Süderdithmarschen e Zuckerfabrik Soest (Racc. pag. I-415, punti 17-33)</REF.DOC.ECR>.</TXT></NP><NP><NO.P>62</NO.P><TXT>Poiché, com'è stato dianzi rilevato, il ricorso è irricevibile nel suo complesso, non occorre esaminare i motivi nuovi dedotti dai ricorrenti per contestare la legittimità delle disposizioni impugnate in seguito all'adozione, successiva alla presentazione del ricorso, del regolamento n. 3151/94, che proroga il termine per la distillazione<?PAGE NO="II-1969"?> oltre la campagna vitivinicola 1993/1994, né si deve in ogni caso decidere se tali nuovi argomenti possano qualificarsi come motivi nuovi ai sensi dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Sulle spese</P></TI></TITLE><NP><NO.P>63</NO.P><TXT>Ai sensi dell'art. 87, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda; poiché i ricorrenti sono rimasti soccombenti e la Commissione ha concluso in tal senso, i ricorrenti devono essere condannati alle spese.</TXT></NP><NP><NO.P>64</NO.P><TXT>Ai sensi dell'art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, le istituzioni intervenute nella causa sopportano le proprie spese. Il Consiglio sopporterà quindi le proprie spese.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><JURISDICTION><INTRO><P>Per questi motivi,</P><P>IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)</P><P>così provvede:</P></INTRO><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1)</NO.P><TXT>Il ricorso è irricevibile.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>I ricorrenti sono condannati alle spese.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>3)</NO.P><TXT>Il Consiglio sopporterà le proprie spese.</TXT></NP></ITEM></LIST></JURISDICTION></CONTENTS.ORDER><?PAGE NO="II-1970"?><SIGNATURE.CASE><P>Lussemburgo, <DATE ISO="19950630">30 giugno 1995</DATE>.</P><SIGNATORY><P>Il cancelliere</P><P>H. Jung</P></SIGNATORY><SIGNATORY><P>Il presidente</P><P>J. Biancarelli</P></SIGNATORY></SIGNATURE.CASE></ORDER>