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    <div style="header">
      <div id="rId25" style="first"/>
      <div id="rId21" style="even">Conclusioni dell’avv. gen. Campos Sánchez-Bordona – Causa C‑409/22</div>
      <div id="rId22" style="default">EUROBANK BULGARIA</div>
    </div>
    <p class="C36Centre" id="para-1" title="page-1">
      CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
    </p>
    <p class="C36Centre" id="para-2" title="page-1">
      CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
    </p>
    <p class="C36Centre" id="para-3" title="page-1">
      depositate il 30 novembre 2023  (<span class="note footnote notemarker">
<a id="c-1" href="#t-1">1</a>
</span>)
      
    </p>
    <p class="C38Centregrasgrandespacement" id="para-4" title="page-1">
      Causa C‑409/22
    </p>
    <p class="C37Centregras" id="para-5" title="page-1">
      UA
    </p>
    <p class="C37Centregras" id="para-6" title="page-1">
      contro
    </p>
    <p class="C37Centregras" id="para-7" title="page-1">
      EUROBANK BULGARIA
    </p>
    <p class="C39Centreespacement" id="para-8" title="page-1">
      [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Apelativen sad – Sofia (Corte d’appello di Sofia, Bulgaria)]
    </p>
    <p class="C71Indicateur" id="para-9" title="page-1">
      «Rinvio pregiudiziale – Libertà di circolazione dei capitali – Servizi di pagamento nel mercato interno – Direttiva 2007/64/CE – Nozione di strumento di pagamento – Procura rilasciata a un mandatario che agisce in nome del titolare del conto — Copia della procura con apostille – Prova dell’autenticità – Nozione di operazione di pagamento – Diritti e obblighi in relazione alla prestazione e all’uso di servizi di pagamento – Operazioni di pagamento non autorizzate – Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento»
    </p>
    <p class="C02AlineaAltA" id="para-10" title="page-2">
      
        <br/>
      
    </p>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">1.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">La direttiva 2007/64/CE  (<span class="note footnote notemarker">
<a id="c-2" href="#t-2">2</a>
</span>) e la direttiva (UE) 2015/2366  (<span class="note footnote notemarker">
<a id="c-3" href="#t-3">3</a>
</span>), che l’ha sostituita a decorrere dal 13 gennaio 2018, disciplinano la prestazione di servizi di pagamento nel mercato interno. L’evoluzione di questi servizi si sta rivelando molto rapida in conseguenza dello sviluppo tecnologico  (<span class="note footnote notemarker">
<a id="c-4" href="#t-4">4</a>
</span>).</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">2.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">La controversia all’origine del presente rinvio pregiudiziale vede opposti una banca bulgara ad un cliente, dal cui conto corrente sono state effettuate operazioni di disposizioni che quest’ultimo nega di aver autorizzato. Il cliente chiede alla banca la restituzione dei fondi trasferiti.</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">3.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">In tale contesto, la Corte di giustizia dovrà chiarire le nozioni di «strumento di pagamento»  (<span class="note footnote notemarker">
<a id="c-5" href="#t-5">5</a>
</span>) e di «autenticazione» utilizzate dalla direttiva 2007/64, applicabile ratione temporis al caso di specie.</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">4.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">La Corte dovrà altresì sviluppare la propria giurisprudenza, ancora in via di formazione, sulla responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento (in prosieguo: i «PSP») per le operazioni di pagamento non autorizzate dagli utenti. </p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">I.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Contesto normativo</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">A.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Diritto dell’Unione: direttiva 2007/64</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">5.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">L’articolo 4, punti 19 e 23, stabilisce quanto segue:</p>
</td>
</tr>
</table>
    <p class="C02AlineaAltA" id="para-18" title="page-3">
      «Ai sensi della presente direttiva, si intende per:
    </p>
    <p class="C02AlineaAltA" id="para-19" title="page-3">
      (...)
    </p>
    <p class="C09Marge0avecretrait" id="para-20" title="page-3">
      19) “autenticazione”: una procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare l’uso di uno specifico strumento di pagamento, incluse le caratteristiche di sicurezza personalizzate;
    </p>
    <p class="C09Marge0avecretrait" id="para-21" title="page-4">
      (...)
    </p>
    <p class="C09Marge0avecretrait" id="para-22" title="page-4">
      23) “strumento di pagamento”: qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l’utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento e utilizzate dall’utente di servizi di pagamento per disporre un ordine di pagamento».
    </p>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">6.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Ai sensi dell’articolo 54 («Consenso e revoca del consenso»):</p>
</td>
</tr>
</table>
    <p class="C02AlineaAltA" id="para-24" title="page-4">
      «1. Gli Stati membri assicurano che un’operazione di pagamento sia considerata autorizzata solo se il pagatore ha dato il suo consenso ad eseguire l’operazione di pagamento. Un’operazione di pagamento può essere autorizzata dal pagatore prima o, se concordato dal pagatore e dal prestatore di servizi di pagamento, dopo l’esecuzione della stessa.
    </p>
    <p class="C02AlineaAltA" id="para-25" title="page-4">
      2. Il consenso ad eseguire un’operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento è dato nella forma convenuta tra il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento.
    </p>
    <p class="C02AlineaAltA" id="para-26" title="page-4">
      In mancanza di tale consenso, un’operazione di pagamento è considerata come non autorizzata.
    </p>
    <p class="C02AlineaAltA" id="para-27" title="page-4">
      3. Il consenso può essere revocato dal pagatore in qualsiasi momento ma non oltre il termine di irrevocabilità di cui all’articolo 66. Il consenso ad eseguire una serie di operazioni di pagamento può anche essere revocato con la conseguenza che qualsiasi operazione di pagamento successiva deve essere considerata non autorizzata.
    </p>
    <p class="C02AlineaAltA" id="para-28" title="page-4">
      4. La procedura per dare il consenso è concordata tra il pagatore e il prestatore dei servizi di pagamento».
    </p>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">7.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">L’articolo 59 («Prova di autenticazione ed esecuzione delle operazioni di pagamento») così recita:</p>
</td>
</tr>
</table>
    <p class="C02AlineaAltA" id="para-30" title="page-4">
      «1. Gli Stati membri esigono che, qualora l’utente dei servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento già eseguita o sostenga che l’operazione di pagamento non è stata correttamente eseguita, il prestatore dei servizi di pagamento fornisca la prova del fatto che l’operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, e che non ha subito le conseguenze di guasti o altri inconvenienti.
    </p>
    <p class="C02AlineaAltA" id="para-31" title="page-4">
      2. Quando l’utente di un servizio di pagamento nega di aver autorizzato un’operazione di pagamento eseguita, l’utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l’operazione di pagamento sia stata autorizzata dal pagatore né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto, con negligenza grave o intenzionalmente, a uno o più degli obblighi di cui all’articolo 56».
    </p>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">8.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">L’articolo 60 («Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni di pagamento non autorizzate») così dispone:</p>
</td>
</tr>
</table>
    <p class="C02AlineaAltA" id="para-33" title="page-5">
      «1. Gli Stati membri assicurano che, fatto salvo l’articolo 58, nel caso di un’operazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento rimborsi senza indugio al pagatore l’importo dell’operazione di pagamento non autorizzata e, se del caso, riporti il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento non autorizzata non avesse avuto luogo.
    </p>
    <p class="C02AlineaAltA" id="para-34" title="page-5">
      (...)».
    </p>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">9.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">L’articolo 86 («Piena armonizzazione») così recita:</p>
</td>
</tr>
</table>
    <p class="C02AlineaAltA" id="para-36" title="page-5">
      «1. Fatti salvi l’articolo 30, paragrafo 2, l’articolo 33, l’articolo 34, paragrafo 2, l’articolo 45, paragrafo 6, l’articolo 47, paragrafo 3, l’articolo 48, paragrafo 3, l’articolo 51, paragrafo 2, l’articolo 52, paragrafo 3, l’articolo 53, paragrafo 2, l’articolo 61, paragrafo 3, e gli articoli 72 e 88, nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere o introdurre disposizioni diverse da quelle stabilite nella presente direttiva.
    </p>
    <p class="C02AlineaAltA" id="para-37" title="page-5">
      (...)
    </p>
    <p class="C02AlineaAltA" id="para-38" title="page-5">
      3. Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento non deroghino, a discapito degli utenti, alle disposizioni di diritto interno che recepiscono le disposizioni della presente direttiva o che corrispondono a tali disposizioni, salvo qualora esplicitamente previsto dalla direttiva.
    </p>
    <p class="C02AlineaAltA" id="para-39" title="page-5">
      I prestatori di servizi di pagamento possono tuttavia decidere di accordare condizioni più favorevoli agli utenti di servizi di pagamento»  (<span class="note footnote notemarker">
<a id="c-6" href="#t-6">6</a>
</span>).
    </p>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">B.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Diritto bulgaro</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">10.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">L’articolo 75, paragrafo 2, della Zakon za zadalzheniata i dogovorite (legge sulle obbligazioni e sui contratti) così dispone:</p>
</td>
</tr>
</table>
    <p class="C02AlineaAltA" id="para-42" title="page-5">
      «(...)
    </p>
    <p class="C02AlineaAltA" id="para-43" title="page-5">
      Il debitore è liberato quando ha adempiuto in buona fede un’obbligazione nei confronti di una persona che, sulla base di circostanze inequivocabili, sembra legittimata ad accettare la prestazione (...)».
    </p>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">11.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">L’articolo 57, paragrafo 1, della Zakon za platezhnite uslugi i platezhnite sistemi (Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento) del 2009  (<span class="note footnote notemarker">
<a id="c-7" href="#t-7">7</a>
</span>) così recita:</p>
</td>
</tr>
</table>
    <p class="C02AlineaAltA" id="para-45" title="page-6">
      «Nel caso di un’operazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento rimborsa immediatamente al pagatore l’importo dell’operazione di pagamento non autorizzata e, se del caso, riporta il conto di pagamento del pagatore nello stato in cui si trovava prima dell’esecuzione dell’operazione di pagamento non autorizzata».
    </p>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">II.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">12.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Nell’ordinanza di rinvio, invece di esporre i fatti che considera accertati, il giudice del rinvio descrive quelli fatti valere da ciascuna parte della controversia. Essi sono i seguenti.</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">A.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Fatti secondo il ricorrente (UA)</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">13.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Il 22 novembre 2017 UA e la Eurobank EFG Bulgaria AD (in prosieguo: la «Eurobank») stipulavano a Sofia (Bulgaria) un contratto di conto corrente. Ai sensi del contratto, la banca si impegnava ad aprire e mantenere a tempo indeterminato un conto corrente in euro intestato a UA al fine di fornire servizi di pagamento. UA, mediante diversi bonifici, versava sul conto un totale di EUR 999 860.</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">14.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Il 6 febbraio 2018 UA si recava presso la filiale bancaria per effettuare un’operazione sul suo conto, ma un impiegato della Eurobank lo informava che il saldo era di soli EUR 16 000.</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">15.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">UA dichiara di esserne rimasto stupito e che, dopo aver chiesto spiegazioni, l’impiegato gli forniva un estratto conto dei movimenti di conto per il periodo compreso fra l’apertura dello stesso e il 6 febbraio 2018.</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">16.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Dall’estratto conto UA accertava che una persona a lui sconosciuta, di nome MK, aveva effettuato atti di disposizione del saldo attivo del conto mediante sei ordini di bonifico distinti per un valore complessivo di EUR 982 000, senza una valida autorizzazione da parte di UA in qualità di titolare del conto, atteso che quest’ultimo non le aveva rilasciato alcuna procura.</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">17.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">L’impiegato della Eurobank aveva spiegato a UA che tali atti giuridici di disposizione unilaterali erano stati effettuati da MK, che si era qualificato come mandatario del depositante e aveva esibito una procura datata 1º dicembre 2017, autenticata da un notaio italiano.</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">18.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">UA faceva notare all’impiegato che in detto documento non figurava la propria firma come mandante e adottava le seguenti misure per difendere i propri interessi: a) il 6 marzo 2018 ha presentato reclamo presso la Eurobank, dichiarando che era avvenuta una disposizione irregolare dei suoi fondi e chiedendone la restituzione; b) l’8 marzo 2018 ha inviato una copia di tale reclamo alla Banca centrale della Repubblica di Bulgaria e ha rivolto una richiesta scritta di informazioni al notaio. Quest’ultimo gli ha risposto di non avere redatto né autenticato una procura a favore di MK, che la procura era «un falso» e di avere informato di ciò sia la Eurobank, in risposta alla richiesta di informazioni di quest’ultima del 20 febbraio 2018, sia il Consiglio Notarile di Milano (Italia).</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">B.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Fatti secondo la convenuta (Eurobank)</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">19.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">La Eurobank riconosce che il 22 novembre 2017 UA si era recato presso la filiale bancaria con due persone di nazionalità italiana. Durante la conversazione, l’impiegato della Eurobank aveva compreso che UA intendeva avvalersi di un mandatario per le disposizioni sul conto corrente da aprire. UA rifiutava i servizi di online banking, le notifiche via SMS e la carta bancaria proposti dalla banca.</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">20.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Il 15 dicembre 2017 una persona (MK) presentatasi come mandatario di UA si è recata presso la filiale bancaria e ha mostrato all’impiegato della Eurobank una copia della procura del 1º dicembre 2017, autenticata dal notaio italiano il 5 dicembre 2017.</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">21.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">L’autenticità di detta copia era stata certificata con un’apostille e tutti i documenti erano stati tradotti dall’italiano al bulgaro da un traduttore giurato. La procura era specifica (espressa) e autorizzava il mandatario a disporre del saldo attivo del conto di UA.</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">22.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">In occasione di ciascuno dei sei ordini di bonifico MK ha presentato all’impiegato l’originale della copia della procura.</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">23.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Alla data (6 febbraio 2018) in cui UA è venuto a conoscenza dei sei atti di disposizione dei fondi dal suo conto corrente, non ha informato gli impiegati della banca delle presunte irregolarità. Ciò è avvenuto solo il 20 febbraio 2018. Il 6 marzo 2018 ha presentato alla banca un reclamo scritto in cui sosteneva che erano state effettuate tali atti disposizione illeciti, chiedendo la restituzione dei propri fondi. </p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">24.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">La Eurobank ammette di aver chiesto, il 20 febbraio 2018, al notaio, se la procura del 1º dicembre 2017 fosse stata regolarmente depositata e annotata nel suo registro, se la copia autenticata della procura producesse i medesimi effetti giuridici della procura stessa e se la predisposizione di tali copie fosse conforme alla prassi normale, inviandogli una copia scansionata della stessa. Il notaio aveva semplicemente risposto: «Il documento allegato è un falso. Non ne va fatto uso».</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">25.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Il 27 febbraio 2018 la Eurobank ha inviato una richiesta scritta al Sostituto Procuratore della Repubblica Italiana che, con la sua firma, aveva autenticato la copia della procura controversa mediante apostille prevista dalla Convenzione dell’Aia sull’apostille  (<span class="note footnote notemarker">
<a id="c-8" href="#t-8">8</a>
</span>). La Procura di Monza (Italia) ha confermato che la relativa apostille era stata emessa il 12 dicembre 2017, ovverosia ha attestato ufficialmente che «l’apostille sulla copia della procura è valida».</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">C.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Sintesi delle argomentazioni delle due parti</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">26.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Secondo UA, gli impiegati della Eurobank hanno agito con imprudenza e hanno dato prova di grave negligenza nel consentire a una persona priva di poteri di rappresentanza di disporre dei fondi detenuti sul suo conto corrente. La procura presentata non era prima facie regolare e non poteva essere accettata, in quanto mancante della sottoscrizione del mandante. La Eurobank avrebbe quindi dovuto rifiutarsi di eseguire le sei operazioni bancarie controverse.</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">27.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">La Eurobank sostiene che: </p>
</td>
</tr>
</table>
    <p class="C09Marge0avecretrait" id="para-66" title="page-8">
      – il documento presentato era una copia della procura e non la procura stessa, motivo per cui non conteneva la sottoscrizione del mandante;
    </p>
    <p class="C09Marge0avecretrait" id="para-67" title="page-8">
      – attraverso l’apostille, l’autorità italiana competente ha attestato l’autenticità delle sottoscrizioni e l’identità dei timbri sui documenti, confermando l’autenticazione notarile della copia della procura, cioè l’autenticità del documento, quindi la copia della procura poteva essere utilizzata in Bulgaria;
    </p>
    <p class="C09Marge0avecretrait" id="para-68" title="page-8">
      – le sei operazioni di pagamento sono state eseguite a favore di un cosiddetto «creditore putativo» e, in base a una clausola delle condizioni generali di contratto in combinato disposto con l’articolo 75, paragrafo 2, della legge (bulgara) sulle obbligazioni e i contratti, «la banca non è responsabile delle somme pagate e delle disposizioni effettuate in base a una procura se non le è stata notificata per iscritto la revoca della procura e se, prima di ricevere la notifica, ha versato in buona fede una somma a una persona che, sulla base di circostanze inequivocabili, sembra essere legittimata a riceverla».
    </p>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">D.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Controversia e questioni pregiudiziali</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">28.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Il 4 febbraio 2019 UA ha citato la Eurobank dinanzi al Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria). Quest’ultimo ha accolto la domanda giudiziale con sentenza del 13 maggio 2021 e ha condannato la Eurobank a rimborsare a UA EUR 982 000 per le operazioni di pagamento non autorizzate  (<span class="note footnote notemarker">
<a id="c-9" href="#t-9">9</a>
</span>).</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">29.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">La Eurobank ha impugnato la sentenza di primo grado dinanzi all’Apelativen sad Sofia (Corte d’appello di Sofia, Bulgaria), che sottopone alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:</p>
</td>
</tr>
</table>
    <p class="C09Marge0avecretrait" id="para-72" title="page-9">
      «1) Se la procura con cui il mandatario effettua un atto di disposizione patrimoniale in nome del pagatore mediante un ordine di pagamento costituisca uno strumento di pagamento ai sensi dell’articolo 4, punto 23, della [direttiva 2007/64/CE].
    </p>
    <p class="C09Marge0avecretrait" id="para-73" title="page-9">
      2) Se l’apostille apposta dall’autorità estera competente ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1961 riguardante l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri faccia parte della procedura di autenticazione tanto dello strumento di pagamento quanto dell’operazione di pagamento ai sensi dell’articolo 4, punto 19, in combinato disposto con l’articolo 59, paragrafo 1, della direttiva.
    </p>
    <p class="C09Marge0avecretrait" id="para-74" title="page-9">
      3) Ove lo strumento di pagamento (compreso quello che autorizza una terza persona a effettuare disposizioni in nome del pagatore) sia regolare dal punto di vista formale (prima facie), se il giudice nazionale possa presumere che l’operazione di pagamento sia autorizzata, ossia che il pagatore abbia acconsentito all’esecuzione della stessa».
    </p>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">III.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">30.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta presso la cancelleria della Corte il 21 giugno 2022.</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">31.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Hanno presentato osservazioni scritte UA, la Eurobank, i governi bulgaro, ceco e italiano nonché la Commissione europea.</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">32.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Dopo la presentazione delle osservazioni, il giudice del rinvio ha integrato la sua ordinanza con alcune informazioni aggiuntive, mediante un addendum ricevuto dalla Corte di giustizia il 13 gennaio 2023.</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">33.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">La Corte di giustizia ha invitato le parti a pronunciarsi in udienza sulla rilevanza delle informazioni contenute in tale addendum per rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale.</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">34.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">All’udienza, tenutasi il 28 settembre 2023, sono comparsi solo il governo bulgaro e la Commissione.</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">IV.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Valutazione</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">A.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Prima questione pregiudiziale</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">35.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Il giudice del rinvio desidera sapere se «la procura con cui il mandatario effettua un atto di disposizione patrimoniale in nome del pagatore mediante un ordine di pagamento» possa essere qualificata come strumento di pagamento ai sensi dell’articolo 4, punto 23, della direttiva 2007/64.</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">36.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">L’articolo 4 della direttiva 2007/64 contiene due definizioni, ai fini della stessa:</p>
</td>
</tr>
</table>
    <p class="C09Marge0avecretrait" id="para-85" title="page-10">
      – per «strumento di pagamento» intende «qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l’utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento e utilizzate dall’utente di servizi di pagamento per disporre un ordine di pagamento» (punto 23);
    </p>
    <p class="C09Marge0avecretrait" id="para-86" title="page-10">
      – per «ordine di pagamento» intende «l’istruzione da parte di un pagatore o beneficiario al suo prestatore di servizi di pagamento di eseguire un’operazione di pagamento» (punto 16). 
    </p>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">37.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Pertanto, costituiscono strumenti di pagamento ai sensi della direttiva 2007/64 tanto i dispositivi fisici (carte e telefoni cellulari) quanto un insieme di procedure (codici PIN, codici TAN, DigiPass, Bizum, username/password, ecc.) concordate tra l’utente del servizio di pagamento  (<span class="note footnote notemarker">
<a id="c-10" href="#t-10">10</a>
</span>) e il PSP per disporre un ordine di pagamento.</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">38.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Nello specifico, l’utente può concordare con un PSP che, attraverso un insieme di procedure concordate tra loro, utilizzerà tali procedure per ordinare al suo PSP di eseguire un’operazione di pagamento (versare, trasferire o ritirare fondi).</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">39.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">L’articolo 4, punto 23 della direttiva 2007/64 utilizza una nozione molto ampia di strumento di pagamento, cosicché il tipo di tecnologia, i mezzi di trasmissione dell’ordine di pagamento e il controllo delle caratteristiche di sicurezza non sono determinanti, anche se le caratteristiche di sicurezza sono in possesso dell’utente  (<span class="note footnote notemarker">
<a id="c-11" href="#t-11">11</a>
</span>).</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">40.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia  (<span class="note footnote notemarker">
<a id="c-12" href="#t-12">12</a>
</span>), gli strumenti di pagamento possono essere:</p>
</td>
</tr>
</table>
    <p class="C09Marge0avecretrait" id="para-91" title="page-11">
      – personalizzati, vale a dire che consentono al PSP di verificare che l’ordine di pagamento sia stato disposto da un utente abilitato a tal fine;
    </p>
    <p class="C09Marge0avecretrait" id="para-92" title="page-11">
      – non personalizzati, nel qual caso i PSP «non sono tenuti ad addurre la prova dell’autenticazione dell’operazione considerata nell’ipotesi contemplata dall’articolo 59 [della] direttiva [2007/64]».
    </p>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">41.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Nella causa T-Mobile Austria, la Corte di giustizia ha chiarito l’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 23, della direttiva 2007/64 in considerazione delle divergenze tra le diverse versioni linguistiche sull’uso dell’aggettivo «personalizzato» relativamente ai sintagmi «qualsiasi dispositivo» e «insieme di procedure». Essa ha dichiarato che, per essere qualificato come «personalizzato», uno strumento di pagamento deve consentire al PSP di verificare che l’ordine di pagamento sia stato disposto da un utente abilitato a tal fine  (<span class="note footnote notemarker">
<a id="c-13" href="#t-13">13</a>
</span>).</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">42.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">La nozione di cui all’articolo 4, punto 23, della direttiva 2007/64 può pertanto includere un insieme di procedure concordate tra il PSP e l’utente, che quest’ultimo utilizza per disporre un ordine di pagamento  (<span class="note footnote notemarker">
<a id="c-14" href="#t-14">14</a>
</span>).</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">43.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Nella presente causa, il documento prodotto alla Eurobank era una copia della procura specifica (espressa), asseritamente rilasciata da un notaio italiano, con la quale UA autorizzava il mandatario a disporre del saldo del conto corrente. La copia era certificata con un’apostille e tradotta in bulgaro da un traduttore giurato.</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">44.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">In linea di principio, una procura specifica ed espressa del titolare del conto di pagamento  (<span class="note footnote notemarker">
<a id="c-15" href="#t-15">15</a>
</span>) a favore di un mandatario, che autorizzi quest’ultimo a effettuare operazioni su un conto bancario, non è, fatto salvo quanto aggiungerò subito dopo, uno strumento di pagamento. In quanto tale, detta procura non consente al PSP di verificare che l’ordine di pagamento sia stato disposto da un utente abilitato a farlo e non è uno strumento messo a disposizione del titolare di un conto di pagamento dal PSP.</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">45.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Tuttavia, come ho già sostenuto, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 23, della direttiva 2007/64, gli strumenti di pagamento possono consistere in un insieme di procedure «concordate» tra l’utente e il PSP. Nulla osta a che la procura si inserisca in tale insieme di procedure, al cui fine sarà indispensabile l’esistenza di un previo accordo tra il titolare del conto di pagamento e il PSP.</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">46.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">In linea con il requisito summenzionato, l’articolo 54, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2007/64, stabilisce che le operazioni di pagamento si considerano autorizzate solo se il pagatore ha dato il suo consenso ad eseguire l’operazione di pagamento e che detto consenso è dato nella forma convenuta tra il pagatore e il PSP. In mancanza di tale consenso, un’operazione di pagamento è considerata come non autorizzata.</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">47.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">La chiave per rispondere alla questione pregiudiziale consiste dunque nell’accertare se sussistesse effettivamente un siffatto accordo tra l’utente e il PSP. Al fine di eliminare le incertezze su questo punto, l’Apelativen sad Sofia (Corte d’appello di Sofia, Bulgaria) ha aggiunto un addendum alla sua ordinanza di rinvio, da cui si deduce che il contratto quadro  (<span class="note footnote notemarker">
<a id="c-16" href="#t-16">16</a>
</span>) tra la Eurobank e UA è soggetto alle condizioni generali sottoscritte il 22 novembre 2017 e contiene le seguenti clausole:</p>
</td>
</tr>
</table>
    <p class="C09Marge0avecretrait" id="para-100" title="page-12">
      – Conformemente alla clausola V.22, il titolare del conto può disporre dei fondi personalmente o attraverso un mandatario, abilitato con procura certificata da un notaio, contenente una dichiarazione esplicita di volontà di compiere atti di disposizione dei fondi detenuti sul conto di pagamento. Per disporre dei fondi tramite un mandatario, quest’ultimo deve presentare l’originale della procura e un documento d’identità valido.
    </p>
    <p class="C09Marge0avecretrait" id="para-101" title="page-12">
      – Conformemente alla clausola V.25, la banca effettua una verifica, sotto il profilo formale, delle procure ad essa presentate e delle loro firme.
    </p>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">48.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Appare, pertanto, che sussistesse un accordo tra UA (in quanto titolare del conto di pagamento) e la Eurobank (in quanto PSP) che prevedeva la possibilità di utilizzare la procura notarile per disporre dei fondi detenuti sul conto. Il contratto stipulato tra le due parti conteneva, a tal fine, un insieme di formalità (una procedura) indispensabili affinché il PSP eseguisse l’ordine di pagamento attribuito all’utente.</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">49.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Da questo punto di vista, si può ammettere che, attraverso la procura notarile, il titolare del conto di pagamento trasmetta indirettamente al PSP la propria volontà di effettuare operazioni di pagamento utilizzando i fondi presenti sul conto di pagamento. Tale tipo di procura costituisce dunque l’elemento iniziale dell’insieme di procedure «concordate» tra l’utente e il PSP per eseguire un ordine di pagamento.</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">50.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Nella stessa misura, la procura potrebbe essere qualificata come uno strumento di pagamento non personalizzato (indiretto  (<span class="note footnote notemarker">
<a id="c-17" href="#t-17">17</a>
</span>), potremmo dire), poiché il mandatario può agire sul conto di pagamento presentando la sua procura notarile o una copia debitamente autenticata, senza la necessità di fornire un ordine di trasferimento firmato manualmente dal titolare del conto. Se fosse richiesto detto ordine autografo del titolare, la procura notarile per gestire il conto di pagamento non avrebbe senso, perché sarebbe sempre necessario che il titolare del conto effettui le operazioni e le approvi con la sua firma.</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">51.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">È vero che la procura non viene emessa dal PSP, ma dal titolare del conto a favore di un terzo, affinché disponga operazioni di pagamento a suo nome. Tuttavia, tale circostanza non impedisce di considerarlo come un elemento dell’insieme di procedure concordate tra le due parti, che costituisce lo strumento di pagamento. Analogamente, un bonifico ordinato di persona presso la filiale bancaria, mediante un ordine autografo del titolare del conto, è parimenti uno strumento di pagamento, anche se non è stato emesso dal PSP.</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">52.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">L’approvazione del PSP, data nel contratto quadro che consente l’uso della procura notarile, esprime di per sé un controllo indiretto del PSP su questo tipo di strumento di pagamento, poiché ha la possibilità di consentire o meno al titolare del conto di utilizzarlo.</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">53.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Ciò precisato, osservo che la discussione si è concentrata sulla questione se le clausole V.22 e V.25 del contratto quadro tra l’ente creditizio e il suo cliente richiedessero, in modo inderogabile, che fosse presentato l’originale della procura, senza il quale la Eurobank non avrebbe potuto consentire l’operazione di disposizione dei fondi. Spetterà al giudice del rinvio interpretare i termini di tale contratto quadro in relazione ai fatti che ritenga accertati.</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">54.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Fatta salva la valutazione del giudice del rinvio sul contenuto dell’accordo, ritengo che, in risposta alla prima questione pregiudiziale, l’articolo 4, paragrafo 23, della direttiva 2007/64 debba essere interpretato nel senso che una procura specifica ed espressa del titolare del conto di pagamento a un mandatario per disporre dei fondi non è, in linea di principio, uno strumento di pagamento, a meno che il titolare del conto bancario e il suo PSP lo abbiano concordato nelle clausole del contratto quadro che li vincola.</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">55.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">In tale ultima ipotesi, la procura notarile farebbe parte di un insieme di procedure concordate dal PSP e dall’utente del servizio di pagamento per disporre un ordine di pagamento. Poiché non si può escludere che così sia avvenuto nella presente fattispecie, è possibile esaminare le seguenti questioni pregiudiziali.</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">B.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Seconda questione pregiudiziale</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">56.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Il giudice del rinvio desidera sapere se l’apostille apposta dall’autorità estera competente ai sensi della Convenzione sull’apostille «faccia parte della procedura di autenticazione tanto dello strumento di pagamento quanto dell’operazione di pagamento ai sensi dell’articolo 4, punto 19, in combinato disposto con l’articolo 59, paragrafo 1, della direttiva [2007/64]».</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">57.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Esaminerò separatamente gli interrogativi sollevati da tale questione quanto all’autenticazione e alla Convenzione sull’apostille.</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">1.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Autenticazione </p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">58.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">La direttiva 2007/64 fa riferimento a detta nozione in un duplice contesto:</p>
</td>
</tr>
</table>
    <p class="C09Marge0avecretrait" id="para-115" title="page-14">
      – essa definisce, al suo articolo 4, punto 19, l’autenticazione come la «procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare l’uso di uno specifico strumento di pagamento, incluse le caratteristiche di sicurezza personalizzate»  (<span class="note footnote notemarker">
<a id="c-18" href="#t-18">18</a>
</span>);
    </p>
    <p class="C09Marge0avecretrait" id="para-116" title="page-14">
      – all’articolo 59, paragrafo 1, aggiunge che i PSP devono fornire la prova del fatto che l’operazione di pagamento  (<span class="note footnote notemarker">
<a id="c-19" href="#t-19">19</a>
</span>) è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze di guasti o altri inconvenienti, qualora l’utente neghi di averla autorizzata.
    </p>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">59.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Il PSP deve utilizzare l’autenticazione per verificare che il titolare del conto abbia acconsentito all’esecuzione di una o più operazioni di pagamento. L’autenticazione (dello strumento di pagamento e dell’operazione stessa) conferisce affidabilità alle operazioni eventualmente ordinate dal mandatario ed è fondamentale affinché il PSP esegua correttamente gli ordini di pagamento e si liberi da responsabilità.</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">60.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">L’onere della prova va pertanto a gravare sul PSP, qualora l’utente neghi di aver autorizzato l’operazione di pagamento. L’inversione dell’onere della prova è particolarmente favorevole per l’utente: il PSP deve dimostrare le circostanze che, ai sensi della direttiva 2007/64, lo esonererebbero dall’obbligo di rimborso per le operazioni di pagamento che il titolare del conto dichiara di non aver autorizzato.</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">61.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Addossare al PSP l’onere della prova in siffatta ipotesi è coerente con l’articolo 54, paragrafo 1 della direttiva 2007/64: le operazioni di pagamento possono essere considerate autorizzate solo se il pagatore ha dato previamente il consenso alla loro esecuzione, o, qualora lo avesse concordato con il suo PSP, dopo la loro esecuzione. In mancanza di tale consenso, un’operazione di pagamento è considerata come non autorizzata.</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">62.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, della direttiva 2007/64, il consenso ad eseguire un’operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento è dato nella forma convenuta tra il pagatore e il suo PSP. È possibile, come nel caso di specie e come ho già ribadito, che l’utente e il PSP si accordino sulla possibilità di utilizzare una procura espressa per esprimere il consenso e affinché il mandatario possa disporre dei fondi detenuti sul conto di pagamento.</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">63.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">La procura, pertanto, è uno degli strumenti con cui l’utente dei servizi di pagamento esprime il proprio consenso all’esecuzione delle operazioni di pagamento dal suo conto, effettuate dal mandatario.</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">64.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">In tale contesto, poiché grava sul PSP l’onere di provare l’esistenza del consenso del titolare del conto di pagamento, la procedura di autenticazione della procura deve essere effettuata dal PSP con la massima diligenza, al fine di evitare responsabilità.</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">65.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">L’intervento di un notaio è un elemento che, in linea di principio, garantisce l’autenticità e l’affidabilità della procura. Tale intervento notarile, tuttavia, non è disciplinato dalla direttiva 2007/64 e deve essere effettuato in conformità alle norme del diritto nazionale  (<span class="note footnote notemarker">
<a id="c-20" href="#t-20">20</a>
</span>).</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">66.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">In sintesi, l’autenticazione della procura, laddove l’utente e il PSP abbiano convenuto che la procura fa parte dell’insieme di procedure concordate per disporre un ordine di pagamento, è indispensabile affinché il PSP verifichi che il titolare del conto ha autorizzato il mandatario ad effettuare operazioni di pagamento.</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">67.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Resta da esaminare come l’esistenza dell’apostille disciplinata dalla convenzione dell’Aia incida sulla procedura di autenticazione della procura.</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">2.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Convenzione sull’apostille </p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">68.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Secondo le informazioni fornite dal giudice del rinvio e dalle parti, è sorto un problema in relazione all’autenticità del documento presentato da MK alla Eurobank.</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">69.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Apparentemente, MK avrebbe fornito una copia dell’originale della procura, autenticata dal notaio di Milano (Italia) e recante l’apostille dell’autorità italiana competente ad espletare tale formalità.</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">70.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Il notaio ha risposto ai quesiti della Eurobank informandola che la procura era un falso. Orbene, secondo la rogatoria disposta dal giudice del rinvio, l’autorità italiana ha confermato l’autenticità dell’apostille che accompagnava la copia della procura  (<span class="note footnote notemarker">
<a id="c-21" href="#t-21">21</a>
</span>).</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">71.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Tale discrepanza dovrà essere risolta dal giudice del rinvio al fine di stabilire se vi sia stato un comportamento fraudolento. Spetta inoltre allo stesso giudice interpretare il contratto quadro tra UA e la Eurobank, alla luce del diritto nazionale, per stabilire se, conformemente alle sue clausole, non fosse sufficiente la copia della procura  (<span class="note footnote notemarker">
<a id="c-22" href="#t-22">22</a>
</span>), ma fosse necessario produrre l’originale della stessa, debitamente firmato dal mandante.</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">72.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Il diritto dell’Unione non contiene alcuna disposizione specifica applicabile alla legalizzazione di una procura per disporre di un conto di pagamento. Il regolamento (UE) 2016/1191  (<span class="note footnote notemarker">
<a id="c-23" href="#t-23">23</a>
</span>) ha introdotto una procedura semplificata per la legalizzazione dei documenti pubblici, che però non comprende la procura notarile conferita per disporre dei fondi detenuti su un conto di pagamento  (<span class="note footnote notemarker">
<a id="c-24" href="#t-24">24</a>
</span>).</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">73.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Il giudice del rinvio afferma che la Convenzione sull’apostille  (<span class="note footnote notemarker">
<a id="c-25" href="#t-25">25</a>
</span>) si applica alla legalizzazione in Bulgaria di una procura notarile per disporre dei fondi detenuti in un conto bancario. La Convenzione [articolo 1, paragrafo 2, lettera c),] considera documenti pubblici gli atti notarili.</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">74.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Ai sensi di tale Convenzione, relativa ai documenti pubblici rilasciati nel territorio di uno Stato contraente e che devono essere prodotti nel territorio di un altro Stato contraente:</p>
</td>
</tr>
</table>
    <p class="C09Marge0avecretrait" id="para-134" title="page-17">
      – ciascuno Stato contraente dispensa dalla legalizzazione gli atti cui si applica la Convenzione e che devono essere prodotti sul proprio territorio;
    </p>
    <p class="C09Marge0avecretrait" id="para-135" title="page-17">
      – l’unica formalità che possa essere richiesta per attestare l’autenticità della firma, il titolo in virtù del quale il firmatario ha agito e, ove occorra, l’identità del sigillo o del bollo onde l’atto è munito, è l’apposizione della postilla, qual è definita nell’articolo 4, rilasciata dall’autorità competente dello Stato dal quale emana il documento.
    </p>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">75.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">In definitiva, la Convenzione sostituisce il tradizionale e farraginoso processo di legalizzazione con un’unica formalità, vale a dire l’emissione di un certificato di autenticità denominato «apostille», rilasciato dallo Stato di origine. L’apostille certifica l’autenticità dell’origine di un documento pubblico, in modo che possa essere prodotto in un paese straniero, purché sia parte contraente della Convenzione. L’apposizione dell’apostille ha pertanto lo stesso effetto della legalizzazione  (<span class="note footnote notemarker">
<a id="c-26" href="#t-26">26</a>
</span>).</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">76.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Sebbene la Corte di giustizia non sia competente a interpretare la Convenzione sull’apostille (poiché non fa parte del diritto dell’Unione), nulla osta a che, nell’interpretare le disposizioni della direttiva 2007/64, indichi al giudice del rinvio che l’apostille apposta da un’autorità estera in virtù di tale convenzione è uno dei mezzi che il PSP può utilizzare ai fini dell’autenticazione di uno strumento di pagamento, qualora quest’ultimo sia contenuto in un documento pubblico straniero.</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">C.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Terza questione pregiudiziale</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">77.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Il giudice del rinvio desidera sapere se, laddove uno strumento di pagamento risulti regolare dal punto di vista formale (prima facie), possa presumere che il titolare del conto abbia autorizzato l’operazione di pagamento, ossia abbia acconsentito all’esecuzione della stessa.</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">78.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">La risposta presuppone che la Corte di giustizia si occupi innanzitutto del regime armonizzato di responsabilità dei PSP  (<span class="note footnote notemarker">
<a id="c-27" href="#t-27">27</a>
</span>) e degli utenti in caso di operazioni di pagamento non autorizzate dai medesimi.</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">79.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Analizzerò le caratteristiche di detto regime di responsabilità per poi esporre alcune riflessioni che potranno essere utili al giudice del rinvio per la loro applicazione alla presente fattispecie.</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">1.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Responsabilità dei PSP per le operazioni di pagamento non autorizzate dall’utente</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">80.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Ai sensi dell’articolo 60 della direttiva 2007/64, in combinato disposto con i suoi articoli 58 e 59, la responsabilità per le perdite subite a causa di operazioni di pagamento non autorizzate è, in linea di principio, imputata ai PSP e non agli utenti. Tuttavia, questi ultimi possono essere obbligati, in determinate circostanze, a sostenere tali perdite.</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">81.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">L’interrogativo sollevato dal giudice del rinvio consiste nel determinare se un’autenticazione meramente formale (prima facie) dello strumento di pagamento possa esonerare il PSP dalla responsabilità.</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">82.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Dalle considerazioni esposte nell’ordinanza di rinvio dal giudice del rinvio, sembra emergere che, a suo avviso:</p>
</td>
</tr>
</table>
    <p class="C09Marge0avecretrait" id="para-146" title="page-18">
      – l’interpretazione letterale dei motivi di esonero previsti nella direttiva 2007/64 comporterebbe che un PSP, «pur agendo in buona fede (esercitando la diligenza di un commerciante avveduto), sarebbe pienamente responsabile dell’operazione di pagamento non autorizzata eseguita (...) Per ottenere l’esonero dalla responsabilità, il [PSP] deve dimostrare una forma qualificata di colpa da parte del pagatore, che dovrebbe aver agito intenzionalmente (compreso con intento fraudolento) o con grave negligenza»;
    </p>
    <p class="C09Marge0avecretrait" id="para-147" title="page-19">
      – siffatta interpretazione, aggiunge, esporrebbe il PSP a subire perdite patrimoniali significative, sebbene abbia agito in buona fede, ossia, nonostante avesse adottato tutte le misure necessarie conformi ai requisiti di legge e alle buone pratiche commerciali. In tal modo, si pregiudicherebbe il corretto svolgimento dell’esecuzione dei servizi di pagamento, contraddicendo così l’obiettivo della direttiva 2007/64, che è quello di promuovere la libera circolazione dei servizi e dei capitali;
    </p>
    <p class="C09Marge0avecretrait" id="para-148" title="page-19">
      – tuttavia, sulla base di un’interpretazione teleologica, logica e sistematica dei motivi previsti dalla direttiva 2007/64 per esonerare i PSP dalla responsabilità, sarebbe possibile un’altra soluzione.
    </p>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">83.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Per interpretare le norme di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera delle stesse, ma anche del loro contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui esse fanno parte  (<span class="note footnote notemarker">
<a id="c-28" href="#t-28">28</a>
</span>).</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">84.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Orbene, la Corte di giustizia ha già confermato, in relazione alle disposizioni applicabili della direttiva 2007/64, che:</p>
</td>
</tr>
</table>
    <p class="C09Marge0avecretrait" id="para-151" title="page-19">
      – l’interpretazione letterale degli articoli 58 e 60 della direttiva 2007/64 subordina la responsabilità del PSP, in caso di pagamento non autorizzato, alla notifica da parte dell’utente dell’operazione non autorizzata. Se detto utente non segnala al suo PSP un’operazione non autorizzata, almeno entro tredici mesi dal relativo addebito, non può far valere la sua responsabilità, neppure sulla base del diritto comune e, pertanto, non può ottenere il rimborso  (<span class="note footnote notemarker">
<a id="c-29" href="#t-29">29</a>
</span>);
    </p>
    <p class="C09Marge0avecretrait" id="para-152" title="page-19">
      – l’interpretazione letterale e contestuale dell’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2007/64 conferma tale ragionamento, che si applica sia alle operazioni non autorizzate sia alle operazioni eseguite in modo inesatto  (<span class="note footnote notemarker">
<a id="c-30" href="#t-30">30</a>
</span>). Detta disposizione si esprime in termini rigorosi: il PSP deve rimborsare senza indugio al pagatore l’importo di siffatta operazione e, se del caso, riportare il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento non autorizzata non avesse avuto luogo;
    </p>
    <p class="C09Marge0avecretrait" id="para-153" title="page-19">
      – l’interpretazione teleologica dell’articolo 58 e dell’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2007/64 corrobora l’interpretazione letterale e quella contestuale di tali disposizioni  (<span class="note footnote notemarker">
<a id="c-31" href="#t-31">31</a>
</span>);
    </p>
    <p class="C09Marge0avecretrait" id="para-154" title="page-20">
      – la genesi della direttiva 2007/64  (<span class="note footnote notemarker">
<a id="c-32" href="#t-32">32</a>
</span>) conferma quanto sopra e l’impossibilità per il diritto nazionale di stabilire un regime di responsabilità diverso  (<span class="note footnote notemarker">
<a id="c-33" href="#t-33">33</a>
</span>).
    </p>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">85.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Pertanto, una volta effettuata la notifica inderogabile (di qualsiasi operazione non autorizzata) entro il termine previsto, il PSP ha l’obbligo di rimborso immediato.</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">86.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">In tale regime di responsabilità si inserisce il meccanismo di ripartizione dell’onere della prova, particolarmente favorevole per l’utente, che ho in precedenza menzionato: è il PSP, e non l’utente, a dover dimostrare le circostanze che lo esonererebbero dall’obbligo di rimborso, vale a dire dimostrare che l’operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata  (<span class="note footnote notemarker">
<a id="c-34" href="#t-34">34</a>
</span>).</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">87.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Come sintetizzato dall’avvocato generale Saugmandsgaard Øe nelle sue conclusioni nella causa CRCAM «[i]l legislatore dell’Unione ha (…) stabilito un regime di responsabilità fondato su tre elementi essenziali e legati tra loro, e cioè, un obbligo di notifica gravante sull’utente di servizi di pagamento (...); l’attribuzione dell’onere della prova al prestatore di tali servizi (...), e, infine, in caso di assenza di prova, la responsabilità di tale prestatore, conformemente agli articoli 60 e 75 della detta direttiva, a seconda che l’operazione sia stata non autorizzata, non eseguita o eseguita in modo inesatto»  (<span class="note footnote notemarker">
<a id="c-35" href="#t-35">35</a>
</span>).</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">88.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Ai sensi dell’articolo 86 della direttiva 2007/64, intitolato «Piena armonizzazione», «[f]att[e] salv[e varie disposizioni di detta direttiva che esso enumera], nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere o introdurre disposizioni diverse da quelle stabilite nella presente direttiva».</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">89.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Poiché gli articoli 58, 59 e 60 della direttiva 2007/64 non figurano tra le disposizioni per le quali l’articolo 86 riconosce agli Stati membri un margine di discrezionalità, la Corte di giustizia ha concluso che il regime di responsabilità dei PSP previsto da tali articoli è stato oggetto di piena armonizzazione, sicché gli Stati membri non possono mantenere un regime di responsabilità parallelo per il medesimo fatto generatore  (<span class="note footnote notemarker">
<a id="c-36" href="#t-36">36</a>
</span>).</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">90.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Nella stessa ottica si esprimono i considerando 1 e 4 della direttiva 2007/64: il regime armonizzato di responsabilità non può coesistere con un regime alternativo di responsabilità previsto dal diritto nazionale basato sugli stessi fatti e sullo stesso fondamento che comprometta gli obiettivi e l’effetto utile di detta direttiva  (<span class="note footnote notemarker">
<a id="c-37" href="#t-37">37</a>
</span>).</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">2.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Incidenza del regime di responsabilità del PSP nella presente controversia</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">91.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Non è contestato che UA, in qualità di titolare del conto di pagamento, abbia informato la Eurobank, entro il termine previsto dall’articolo 58 della direttiva 2007/64, dell’esistenza delle operazioni di pagamento non autorizzate effettuate dal suo presunto mandatario MK.</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">92.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">La Eurobank fa valere quale elemento di autenticazione che comproverebbe il consenso dell’utente la copia apostillata della procura rilasciata da UA a MK, dinanzi a un notaio italiano. Quest’ultimo, tuttavia, sostiene che la procura e la copia erano un falso. Nella copia presentata da MK alla banca per disporre i bonifici, pare che non vi fosse la firma del mandante nonché titolare del conto, per cui la banca non ha potuto procedere al confronto delle firme. Non risulta neppure che la Eurobank abbia utilizzato altri mezzi (ad esempio, telefonata registrata) per accertarsi che UA avesse dato il suo consenso agli ordini di trasferimento presentati da MK.</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">93.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Conformemente all’articolo 59, paragrafo 2, della direttiva 2007/64, se l’utente nega di aver autorizzato un’operazione di pagamento eseguita (come nel caso di specie), l’utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal PSP «non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l’operazione di pagamento sia stata autorizzata dal pagatore né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto, con negligenza grave o intenzionalmente, a uno o più degli obblighi di cui all’articolo 56».</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">94.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Dalla norma succitata si evince che l’utilizzo dello strumento di pagamento presentato alla Eurobank sotto forma di copia della (falsa) procura, anche se autenticata e apostillata, può non essere sufficiente a dimostrare l’autorizzazione del pagatore.</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">95.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Se le circostanze concorrenti davano adito a seri dubbi riguardo allo strumento di pagamento, il PSP era tenuto a verificare con maggiore diligenza la loro veridicità, al fine di dissipare siffatti dubbi e avere la piena certezza che il titolare del conto di pagamento avesse autorizzato le operazioni in questione. Solo in tal modo si rispetta il criterio ispiratore della direttiva 2007/64, ossia la tutela degli utenti dei servizi di pagamento, in particolare quando sono consumatori  (<span class="note footnote notemarker">
<a id="c-38" href="#t-38">38</a>
</span>).</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">96.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Ritengo che, tenuto conto delle particolari circostanze del caso di specie, il PSP non potesse limitarsi ad un’autenticazione meramente formale (prima facie) della copia notarile di una procura, apostillata dall’autorità competente di uno Stato straniero.</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">97.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">La direttiva 2007/64 e la successiva direttiva 2015/2366 hanno introdotto il principio «prima si paga e dopo si discute» per quanto riguarda la responsabilità dei PSP, al fine di rafforzare la tutela degli utenti dei servizi di pagamento  (<span class="note footnote notemarker">
<a id="c-39" href="#t-39">39</a>
</span>).</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">98.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Come ho già illustrato, spetta ai PSP fornire la prova che l’utente abbia dato il suo consenso a un’operazione di pagamento o che abbia commesso una frode o una negligenza grave. L’onere della prova imposto al PSP è, ripeto, di intensità elevata.</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">99.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Non è possibile mitigare il regime armonizzato di responsabilità dei PSP per operazioni di pagamento non autorizzate ricorrendo a norme nazionali  (<span class="note footnote notemarker">
<a id="c-40" href="#t-40">40</a>
</span>) che prevedano una responsabilità attenuata dei PSP (rispetto a quella più rigorosa derivante dalla direttiva 2007/64). Il giudice nazionale deve far prevalere quest’ultima, applicando il suo articolo 86 in combinato disposto con gli articoli 58, 59 e 60.</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">100.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">L’argomento addotto dal giudice del rinvio (l’incidenza negativa sull’attività dei PSP di un regime di responsabilità oggettiva a tutela degli utenti), non è sufficiente a mettere in discussione quanto detto. Il legislatore europeo ha ponderato i pro e i contro dell’una o dell’altra opzione e ha scelto quella che ritiene più favorevole all’interesse comune.</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">101.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">L’autenticazione formale e sostanziale degli strumenti di pagamento è indispensabile, nell’opzione contenuta nella direttiva 2007/64, al fine di fornire certezza giuridica alle parti coinvolte nelle operazioni di pagamento. In modo analogo, risulta indispensabile per il corretto funzionamento del sistema dei pagamenti nell’Unione, che promuove la libera circolazione dei capitali.</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">102.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">In sintesi, ritengo che gli articoli 58, 59 e 60 della direttiva 2007/64, in combinato disposto con l’articolo 86 della stessa, debbano essere interpretati nel senso che, in presenza di circostanze che diano adito a dubbi sulla validità dello strumento di pagamento:</p>
</td>
</tr>
</table>
    <p class="C09Marge0avecretrait" id="para-174" title="page-23">
      – un’autenticazione meramente formale (prima facie) di detto strumento di pagamento non solleva i PSP dalla responsabilità per l’esecuzione di operazioni di pagamento non autorizzate dal pagatore; e
    </p>
    <p class="C09Marge0avecretrait" id="para-175" title="page-23">
      – non è conforme a tali articoli un regime di responsabilità istituito dal diritto interno di uno Stato membro che mitiga o esenta da responsabilità i PSP per operazioni di pagamento non autorizzate, nel caso in cui i PSP effettuino un’autenticazione meramente formale (prima facie) dello strumento di pagamento.
    </p>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">V.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Conclusione</p>
</td>
</tr>
</table>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%">
<col width="5%"/>
<col width="95%"/>
<tr>
<td valign="top">
<p class="count">103.</p>
</td>
<td valign="top">
<p class="normal">Tenuto conto delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere all’Apelativen sad Sofia (Corte d’appello di Sofia, Bulgaria) nei seguenti termini:</p>
</td>
</tr>
</table>
    <p class="C02AlineaAltA" id="para-178" title="page-23">
      «L’articolo 4, punti 19 e 23, e gli articoli 58, 59 e 60, in combinato disposto con l’articolo 86, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE,
    </p>
    <p class="C02AlineaAltA" id="para-179" title="page-23">
      devono essere interpretati nel senso che:
    </p>
    <p class="C09Marge0avecretrait" id="para-180" title="page-23">
      1) una procura specifica ed espressa del titolare del conto di pagamento che autorizzi un mandatario a disporre dei fondi detenuti su tale conto non è, in linea di principio, uno strumento di pagamento, a meno che il titolare del conto di pagamento e il suo prestatore di servizi di pagamento non lo abbiano concordato, includendo espressamente tale disposizione nelle clausole del contratto quadro che li vincola. In siffatta ipotesi, la procura notarile farebbe parte di un insieme di procedure, concordate dal prestatore del servizio di pagamento e dall’utente del servizio in parola, per disporre un ordine di pagamento;
    </p>
    <p class="C09Marge0avecretrait" id="para-181" title="page-23">
      2) l’apostille apposta dall’autorità straniera competente ai sensi della Convenzione del 5 ottobre 1961 sull’apostille, riguardante l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, è uno dei mezzi che il prestatore di servizi di pagamento può utilizzare per autenticare uno strumento di pagamento, quando questo è contenuto in un documento pubblico straniero;
    </p>
    <p class="C09Marge0avecretrait" id="para-182" title="page-24">
      3) il giudice nazionale è tenuto a disapplicare un regime di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento previsto dal diritto interno di uno Stato membro che non sia, strettamente, conforme a quello previsto dagli articoli 58, 59 e 60, letti in combinato disposto con l’articolo 86 della direttiva 2007/64, in caso di esecuzione di operazioni di pagamento non autorizzate dal pagatore;
    </p>
    <p class="C09Marge0avecretrait" id="para-183" title="page-24">
      4) in presenza di circostanze che diano adito a dubbi sulla validità dello strumento di pagamento e laddove l’utente neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento già eseguita, il prestatore di servizi di pagamento che effettua un’autenticazione meramente formale (prima facie) di tale strumento di pagamento non è esonerato dalla responsabilità per l’esecuzione di tale operazione».
    </p>
    <div/>
  <hr class="note"/>
<p class="note footnote">(<span class="note footnote notemarker">
<a id="t-1" href="#c-1">1</a>
</span>) Lingua originale: lo spagnolo.</p>
<p class="note footnote">(<span class="note footnote notemarker">
<a id="t-2" href="#c-2">2</a>
</span>) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU 2007, L 319, pag. 1 e rettifica in GU 2009, L 187, pag. 5).</p>
<p class="note footnote">(<span class="note footnote notemarker">
<a id="t-3" href="#c-3">3</a>
</span>) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU 2015, L 337, pag. 35).</p>
<p class="note footnote">(<span class="note footnote notemarker">
<a id="t-4" href="#c-4">4</a>
</span>) La Commissione europea ha già avviato il processo di aggiornamento della direttiva 2015/2366. Cfr. il documento A study on the application and impact of Directive (EU) 2015/2366 on Payment Services (PSD2), FISMA/2021/OP/0002. </p>
<p class="note footnote">(<span class="note footnote notemarker">
<a id="t-5" href="#c-5">5</a>
</span>) Sui dubbi che tale nozione fa sorgere, v. Opinion of the European Banking Authority on its technical advice on the review of Directive (EU) 2015/2366 on payment services in the internal market (PSD2), EBA/Op/2022/06, del 23 giugno 2022, pagg. 111 e 112.</p>
<p class="note footnote">(<span class="note footnote notemarker">
<a id="t-6" href="#c-6">6</a>
</span>) Il contenuto degli articoli sopra trascritti è stato ripreso, con alcune modifiche, dalla direttiva 2015/2366 in sede di abrogazione della direttiva 2007/64.</p>
<p class="note footnote">(<span class="note footnote notemarker">
<a id="t-7" href="#c-7">7</a>
</span>) Abrogata a decorrere dal 6 marzo 2018, ma applicabile alla presente causa.</p>
<p class="note footnote">(<span class="note footnote notemarker">
<a id="t-8" href="#c-8">8</a>
</span>) Convenzione del 5 ottobre 1961 riguardante l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri (in prosieguo: la «convenzione sull’apostille»). La convenzione, e la relativa documentazione, sono disponibili sul sito web della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato (www.hcch.net), alla voce «Convenzioni e altri strumenti», sezione specializzata «Apostille».</p>
<p class="note footnote">(<span class="note footnote notemarker">
<a id="t-9" href="#c-9">9</a>
</span>) Esso ha del pari condannato la banca a versare a UA EUR 1 182,40 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e EUR 74 521 a titolo di interessi.</p>
<p class="note footnote">(<span class="note footnote notemarker">
<a id="t-10" href="#c-10">10</a>
</span>) Sulle nozioni di servizi di pagamento e di utente di servizi di pagamento, v. sentenza dell’11 aprile 2019, Mediterranean Shipping Company (Portogallo) - Agentes de Navegação (C‑295/18, EU:C:2019:320), punti da 37 a 48 e 54.</p>
<p class="note footnote">(<span class="note footnote notemarker">
<a id="t-11" href="#c-11">11</a>
</span>) Tale affermazione è conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia secondo la quale «l’articolo 4, [punto] 23, della direttiva 2007/64 deve essere interpretato nel senso che sia la procedura di emissione di un ordine di bonifico tramite un bollettino di pagamento con firma autografa del pagatore, sia la procedura di emissione di un ordine di bonifico online costituiscono strumenti di pagamento ai sensi di detta disposizione» [sentenza del 9 aprile 2014, T-Mobile Austria (C‑616/11, EU:C:2014:242; in prosieguo: la «sentenza T-Mobile Austria»), punti da 29 a 44].</p>
<p class="note footnote">(<span class="note footnote notemarker">
<a id="t-12" href="#c-12">12</a>
</span>) Sentenze T-Mobile Austria, punti 33 e 34; e dell’11 novembre 2020, DenizBank (C‑287/19, EU:C:2020:897), punti da 69 a 72.</p>
<p class="note footnote">(<span class="note footnote notemarker">
<a id="t-13" href="#c-13">13</a>
</span>) Sentenza T-Mobile Austria, punti 31 e 33.</p>
<p class="note footnote">(<span class="note footnote notemarker">
<a id="t-14" href="#c-14">14</a>
</span>) La Corte di giustizia ha qualificato, ad esempio, come strumento di pagamento non personalizzato la funzione di comunicazione in prossimità (Near Field Communication), comunemente denominata funzione di «pagamento senza contatto» delle carte bancarie personalizzate multifunzionali, essendo le altre funzioni di dette carte strumenti di pagamento personalizzati. V. sentenza dell’11 novembre 2020, DenizBank (C‑287/19, EU:C:2020:897), punto 79; e mie conclusioni del 30 aprile 2020, DenizBank (C‑287/19, EU:C:2020:322, paragrafi da 29 a 51).</p>
<p class="note footnote">(<span class="note footnote notemarker">
<a id="t-15" href="#c-15">15</a>
</span>) Sulla nozione di conto di pagamento di cui all’articolo 4, paragrafo 14, della direttiva 2007/64, v. sentenza del 4 ottobre 2018, ING-DiBa Direktbank Austria (C‑191/17, EU:C:2018:809).</p>
<p class="note footnote">(<span class="note footnote notemarker">
<a id="t-16" href="#c-16">16</a>
</span>) Ai sensi dell’articolo 4, punto 12, della direttiva 2007/64, per «contratto quadro» si intende «un contratto di servizi di pagamento che disciplina la futura esecuzione delle operazioni di pagamento individuali e successive e che può comportare l’obbligo di aprire un conto di pagamento e le relative condizioni».</p>
<p class="note footnote">(<span class="note footnote notemarker">
<a id="t-17" href="#c-17">17</a>
</span>) La sentenza T-Mobile Austria, al punto 39, cita uno dei casi più comuni di strumenti di pagamento personalizzati: «l’emissione di un siffatto ordine di bonifico presuppone generalmente che il pagatore depositi uno specimen della sua firma autografa presso l’ente creditizio in occasione dell’apertura del conto di pagamento, che utilizzi dei bollettini di pagamento predeterminati e che apponga su tali bollettini la sua firma autografa. Detto ente creditizio può procedere all’autenticazione dell’ordine di pagamento ai sensi dell’articolo 4, punto 19, della citata direttiva [2007/64], confrontando la firma autografa apposta sul bollettino di pagamento con lo specimen di firma depositato previamente dal pagatore».</p>
<p class="note footnote">(<span class="note footnote notemarker">
<a id="t-18" href="#c-18">18</a>
</span>) La direttiva 2015/2366 ha integrato questa definizione indicando all’articolo 4, punto 29, che, in aggiunta allo strumento di pagamento, l’autenticazione consente al PSP di «verificare l’identità di un utente di servizi di pagamento». L’articolo 4, punto 30, della direttiva 2015/2366 introduce la novità dell’«autenticazione forte del cliente», vale a dire «un’autenticazione basata sull’uso di due o più elementi, classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che solo l’utente conosce), del possesso (qualcosa che solo l’utente possiede) e dell’inerenza (qualcosa che caratterizza l’utente), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l’affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione».</p>
<p class="note footnote">(<span class="note footnote notemarker">
<a id="t-19" href="#c-19">19</a>
</span>) L’articolo 4, punto 5, della direttiva 2007/64 definisce l’operazione di pagamento come «l’atto, disposto dal pagatore o dal beneficiario, di collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore e il beneficiario».</p>
<p class="note footnote">(<span class="note footnote notemarker">
<a id="t-20" href="#c-20">20</a>
</span>) Secondo il governo bulgaro, queste norme impongono la certificazione notarile della sottoscrizione della procura per disporre dei fondi detenuti sul conto di pagamento.</p>
<p class="note footnote">(<span class="note footnote notemarker">
<a id="t-21" href="#c-21">21</a>
</span>) L’apostille certifica solo l’autenticità della firma, la veste nella quale ha agito il firmatario e, ove opportuno, l’identità del bollo o del timbro che reca il documento. V. articolo 5 della Convenzione sull’apostille.</p>
<p class="note footnote">(<span class="note footnote notemarker">
<a id="t-22" href="#c-22">22</a>
</span>) La Eurobank sostiene che, nel diritto bulgaro e nel diritto italiano, la copia autenticata notarile di un documento pubblico (nel caso di specie, una procura) ha la stessa efficacia probatoria dell’originale di detto documento.</p>
<p class="note footnote">(<span class="note footnote notemarker">
<a id="t-23" href="#c-23">23</a>
</span>) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell’Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU 2016, L 200, pag. 1). La soppressione della legalizzazione e delle formalità analoghe è una regola comune ai regolamenti europei sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, a beneficio di documenti emessi in uno Stato membro nel contesto del regolamento in parola: v., per esempio, l’articolo 61 del regolamento (UE) n. 1215/2012, del Parlamento e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).</p>
<p class="note footnote">(<span class="note footnote notemarker">
<a id="t-24" href="#c-24">24</a>
</span>) Il suo articolo 2 ne limita l’applicazione ai documenti pubblici rilasciati dalle autorità di uno Stato membro, in base alla propria legislazione nazionale, che devono essere presentati alle autorità di un altro Stato membro e il cui obiettivo principale è accertare uno o più fatti relativi allo stato civile della persona, rilevanti per la libera circolazione nel territorio dell’Unione (nascita, decesso, nome, cittadinanza, ecc.).</p>
<p class="note footnote">(<span class="note footnote notemarker">
<a id="t-25" href="#c-25">25</a>
</span>) L’Italia e la Bulgaria, così come tutti gli Stati membri dell’Unione, sono parti della Convenzione. Tuttavia, l’Unione non lo è e la Convenzione non fa parte del diritto dell’Unione.</p>
<p class="note footnote">(<span class="note footnote notemarker">
<a id="t-26" href="#c-26">26</a>
</span>) V. la spiegazione esaustiva dell’applicazione di detta Convenzione in occasione della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato, Manuale pratico sul funzionamento della convenzione sull’apostille, L’Aia, 2023.</p>
<p class="note footnote">(<span class="note footnote notemarker">
<a id="t-27" href="#c-27">27</a>
</span>) Sulla responsabilità dei PSP, v. Guimarães, M.R.: «Los medios de pago en el derecho europeo y en los instrumentos europeos de armonización del derecho privado», Banca, Borsa, Titoli di Credito, 2017, n. 4, pagg. da 571 a 574; Janczuk-Gorywoda, A.: «Enforcing smart: exploiting complementarity of public and private enforcement in the Payment Services Directive 2», in Cherednychenko,O., e Andenas, M.: Financial Regulation and Civil Liability in European Law, Edward Elgar, 2020, pagg. da 115 a 137; e Paglietti, C.M.: «Restitution and Liability in the Multilevel Regulatory Framework of Unauthorized Digital Payment Transactions», European Review of Private Law, 2022, n. 1, pag. 165.</p>
<p class="note footnote">(<span class="note footnote notemarker">
<a id="t-28" href="#c-28">28</a>
</span>) Sentenze del 24 marzo 2021, MCP (C‑603/20 PPU, EU:C:2021:231), punto 37; e del 2 settembre 2021, CRCAM (C‑337/20, EU:C:2021:671; in prosieguo: la «sentenza CRCAM»), punto 31.</p>
<p class="note footnote">(<span class="note footnote notemarker">
<a id="t-29" href="#c-29">29</a>
</span>) Sentenza CRCAM, punti 34 e 36.</p>
<p class="note footnote">(<span class="note footnote notemarker">
<a id="t-30" href="#c-30">30</a>
</span>) Sentenza CRCAM, punti da 37 a 42.</p>
<p class="note footnote">(<span class="note footnote notemarker">
<a id="t-31" href="#c-31">31</a>
</span>) Sentenza CRCAM, punti da 43 a 46.</p>
<p class="note footnote">(<span class="note footnote notemarker">
<a id="t-32" href="#c-32">32</a>
</span>) Sentenza CRCAM, punti da 47 a 51.</p>
<p class="note footnote">(<span class="note footnote notemarker">
<a id="t-33" href="#c-33">33</a>
</span>) Ai punti 41 e 42 della sentenza CRCAM, la Corte di giustizia ha confermato che il regime di responsabilità dei PSP previsto nella direttiva 2007/64 «è stato oggetto di piena armonizzazione, sicché gli Stati membri non possono mantenere un regime di responsabilità parallelo per il medesimo fatto generatore».</p>
<p class="note footnote">(<span class="note footnote notemarker">
<a id="t-34" href="#c-34">34</a>
</span>) In pratica, il regime probatorio stabilito dall’articolo 59 della direttiva 2007/64 determina, dal momento in cui la notifica prevista all’articolo 58 di detta direttiva sia stata effettuata entro il termine ivi previsto, che il PSP sia tenuto a un obbligo di rimborso immediato. Sentenza CRCAM, punto 40.</p>
<p class="note footnote">(<span class="note footnote notemarker">
<a id="t-35" href="#c-35">35</a>
</span>) Conclusioni EU:C:2021:564, paragrafo 53.</p>
<p class="note footnote">(<span class="note footnote notemarker">
<a id="t-36" href="#c-36">36</a>
</span>) Sentenza CRCAM, punti 41 e 42.</p>
<p class="note footnote">(<span class="note footnote notemarker">
<a id="t-37" href="#c-37">37</a>
</span>) Sentenza CRCAM, punti 44 e 45. V., altresì, conclusioni dell’avvocato generale Spuznar del 7 luglio 2022, Beobank (C‑351/21, EU:C:2022:541), paragrafi 42, 43 e 50.</p>
<p class="note footnote">(<span class="note footnote notemarker">
<a id="t-38" href="#c-38">38</a>
</span>) Sentenze del 25 gennaio 2017, BAWAG (C‑375/15, EU:C:2017:38), punto 45; e del 2 aprile 2020, PrivatBank (C‑480/18, EU:C:2020:274), punto 66.</p>
<p class="note footnote">(<span class="note footnote notemarker">
<a id="t-39" href="#c-39">39</a>
</span>) V. Guimarães, M.R., e Steennot, R.: «Allocation of Liability in Case of Payment Fraud: Who Bears the Risk of Innovation? A Comparison of Belgian and Portuguese Law in the Context of PSD2», European Review of Private Law, 2022, n. 1, pagg. 47 e 48.</p>
<p class="note footnote">(<span class="note footnote notemarker">
<a id="t-40" href="#c-40">40</a>
</span>) Nella presente fattispecie viene invocato l’articolo 75, paragrafo 2, della legge (bulgara) sulle obbligazioni e sui contratti. Secondo tale articolo, il debitore è liberato se ha adempiuto in buona fede un’obbligazione nei confronti di una persona che, sulla base di circostanze chiare, appaia essere legittimata ad accettare la prestazione. Detto regime generale di responsabilità non è pertanto conforme a quello specifico che per i PSP deriva dagli articoli 58, 59, 60 e 86 della direttiva 2007/64.</p>
</body>
</html>
