32000R0969

Regolamento (CE) n. 969/2000 del Consiglio, dell'8 maggio 2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro di potassio originario della Bielorussia, della Russia e dell'Ucraina

Gazzetta ufficiale n. L 112 del 11/05/2000 pag. 0004 - 0026


Regolamento (CE) n. 969/2000 del Consiglio

dell'8 maggio 2000

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro di potassio originario della Bielorussia, della Russia e dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare gli articoli 9 e 11,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. INCHIESTE PRECEDENTI

(1) Con il regolamento (CEE) n. 3068/92(2) il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cloruro di potassio (in seguito denominato "il prodotto in questione") originario della Bielorussia, della Russia e dell'Ucraina (in seguito denominati "i paesi interessati"). L'importo del dazio era pari alla differenza tra un prezzo minimo stabilito e il prezzo netto franco frontiera comunitaria, prodotto non sdoganato.

(2) Con il regolamento (CE) n. 643/94(3) il Consiglio ha modificato i dazi suddetti, istituendo misure combinate sotto forma di un importo fisso per tonnellata di cloruro di potassio o di un dazio pari alla differenza tra un prezzo minimo stabilito e il prezzo netto franco frontiera comunitaria, prodotto non sdoganato, qualora tale differenza sia superiore all'importo fisso. Questo tipo di misura era giustificato dall'accertata elusione dei dazi originari. Va sottolineato che il riesame effettuato nel 1994 riguardava il dumping, il pregiudizio e l'interesse comunitario.

(3) Con il regolamento (CE) n. 449/98(4) il Consiglio ha nuovamente modificato le misure suddette. Il riesame è stato avviato su richiesta dell'International Potash Company (IPC), un esportatore di potassio russo e bielorusso il quale ha dichiarato, fra l'altro, che l'adesione di Austria, Finlandia e Svezia aveva prodotto un mutamento delle circostanze in base alle quali erano state adottate le misure in vigore. Si è mantenuta la forma delle misure combinate, adeguandone però il livello in funzione delle risultanze dell'inchiesta. Va osservato altresì che il riesame concluso nel 1998 era circoscritto alla questione del dumping e dell'interesse della Comunità.

2. INCHIESTA ATTUALE

(4) A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di potassio originario dei paesi interessati(5), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame delle suddette misure ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 (in seguito denominato "regolamento di base").

(5) La domanda è stata presentata il 23 dicembre 1998 dall'Associazione dei produttori europei di cloruro di potassio (in seguito denominato "il richiedente") per conto di produttori la cui produzione collettiva costituisce il 99 % della produzione comunitaria di questo prodotto, vale a dire una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento di base.

(6) La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure implicava un rischio di persistenza/reiterazione del dumping e del pregiudizio. Il richiedente asseriva infatti che il cloruro di potassio proveniente dai paesi interessati continuava ad essere venduto a prezzi di dumping per il perfezionamento attivo, un regime che non è soggetto a misure antidumping nella Comunità. Parimenti, il richiedente affermava che, in considerazione dell'entità delle pratiche di dumping verificatesi in passato e del fatto che gli esportatori in questione continuavano a vendere il prodotto a prezzi molto bassi in paesi limitrofi della Comunità, l'abrogazione delle misure antidumping vi avrebbe provocato molto probabilmente una reiterazione di dette pratiche. Questa argomentazione era corroborata dagli elementi di prova presentati, da cui risultava che il consumo interno era fortemente diminuito nei paesi interessati, mentre la produzione era notevolmente aumentata, lasciando agli esportatori una produzione in eccesso che rischiava di essere venduta sul mercato comunitario a prezzi di dumping. Il richiedente affermava infine che la probabile reiterazione del dumping avrebbe portato ad un'erosione dei prezzi, arrecando inevitabilmente pregiudizio ad un'industria comunitaria i cui profitti erano ancora piuttosto precari.

(7) Data la forma specifica dei dazi antidumping istituiti sulle importazioni di cloruro di potassio dai paesi interessati (una combinazione prezzo minimo-dazio fisso), la Commissione ha deciso inoltre di avviare di sua iniziativa, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base, un riesame intermedio limitato alla forma delle misure.

(8) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti, la Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza e un riesame intermedio (limitato alla forma del dazio) pubblicando un avviso (in seguito denominato "avviso di apertura")(6) a norma dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3 del regolamento di base.

2.1. PERIODO DELL'INCHIESTA

(9) L'inchiesta sul persistere o sulla reiterazione del dumping copriva il periodo che va dal 1o gennaio al 31 dicembre 1998 (in seguito denominato "PI" o "periodo dell'inchiesta"). L'esame della persistenza o della reiterazione del pregiudizio copriva il periodo che va dal 1o gennaio 1994 alla fine del PI (in seguito denominato "periodo considerato"). Ai fini dell'esame della reiterazione del pregiudizio, si è tenuto conto anche delle previsioni per il 1999 e il 2000.

2.2. PARTI COINVOLTE NELL'INDUSTRIA

(10) I produttori comunitari richiedenti, gli esportatori e i produttori dei paesi esportatori e gli importatori/utilizzatori, le loro associazioni rappresentative notoriamente interessate e i rappresentanti dei paesi esportatori sono stati ufficialmente avvisati dell'avvio del riesame. Sono stati inviati questionari a tutte queste parti nonché a coloro che si sono manifestati entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Ci si è inoltre messi i contatto con i produttori del Canada, che è stato scelto come paese analogo, a cui sono stati inviati questionari. Le parti direttamente interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

(11) Tutti i produttori comunitari richiedenti hanno risposto al questionario. I produttori della Bielorussia e della Russia, ossia il consorzio di produzione Bielorussiakali di Soligorsk (regione di Minsk, Bielorussia), la società per azioni Silvinit di Solikamsk (regione di Perm, Russia) e la società per azioni Uralkali di Berezniki (regione di Perm, Russia) hanno collaborato all'inchiesta tramite l'esportatore comune IPC (Mosca, Russia). Hanno risposto anche la Ferchimex di Anversa (Belgio) e la Belarus di Vienna (Austria), importatori collegati dell'IPL, mentre nessuno dei produttori esportatori ucraini ha collaborato.

(12) Sette importatori non collegati hanno risposto al questionario e inviato le loro osservazioni per iscritto. Nella maggior parte dei casi, gli importatori di cloruro di potassio sono anche utilizzatori del prodotto. Non si sono avute risposte dagli utilizzatori non importatori del prodotto.

(13) Si sono raccolte e verificate tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare se esisteva un rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio e se fosse nell'interesse della Comunità mantenere in vigore le misure. Si è inoltre proceduto a visite di verifica presso le seguenti società:

a) Produttori comunitari richiedenti:

Cleveland Potash Limited, Saltburn, Regno Unito,

Comercial de Potasas, SA(7), Madrid, Spagna,

Kali und Salz GmbH, Kassel, Germania,

Société Commerciale des Potasses et de l'Azote SA(8), Mulhouse, Francia, in seguito denominata "SCPA".

b) Produttori nel paese analogo:

Agrium Inc., Calgary,

IMC Global Inc., Regina,

Potash Corporation of Saskatchewan (PCS), Saskatoon.

c) Importatori non collegati nella Comunità:

Fertiberia SA, Madrid, Spagna (anche utilizzatrice del cloruro di potassio).

3. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

3.1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO IN ESAME

(14) Il prodotto in esame è il cloruro di potassio (KCl), generalmente utilizzato come fertilizzante in agricoltura, sia direttamente, mescolato ad altri fertilizzanti, sia previa trasformazione in un fertilizzante composto noto come NPK (azoto, fosforo, potassio). Il tenore di potassio è variabile e viene espresso in percentuale di ossido di potassio (K2O) del peso del prodotto anidro allo stato secco.

(15) Il cloruro di potassio viene commercializzato generalmente sotto forma standard (polvere) o sotto forma "non standard", che comprende anche la forma granulare. Di norma, il prodotto è suddiviso in tre categorie di base a seconda del tenore di K2O:

- tenore di K2O inferiore o pari al 40 % - codice NC 31042010,

- tenore di K2O superiore al 40 % ma pari o inferiore al 62 % - codice NC 31042050,

- tenore di K2O superiore al 62 % - codice NC 31042090.

(16) Dato che le misure antidumping in vigore comprendono anche un dazio variabile, il regolamento oggetto del riesame fissa livelli diversi per i dazi antidumping corrispondenti, da un lato, al cloruro di potassio di qualità standard e, dall'altro, alle altre forme di cloruro di potassio, compresa la qualità granulare.

(17) Va ricordato nell'ultima inchiesta di riesame si è riscontrato che le importazioni di miscugli o miscele speciali con un tenore di cloruro di potassio insolitamente elevato, che non rientrano nei codici NC indicati più sopra per il cloruro di potassio, dovevano essere considerate importazioni del prodotto in questione, in quanto hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e le stesse utilizzazioni delle categorie di base di cui sopra. Visto che dall'inchiesta attuale non sono emersi elementi tali da giustificare una diversa impostazione, per garantire un'applicazione coerente delle misure antidumping ed evitare errori di classificazione si è ritenuto opportuno specificare, nel presente regolamento, che i miscugli e le miscele in questione hanno un tenore massimo di K2O pari o superiore al 35 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco e costituiscono una forma "non standard" del cloruro di potassio.

3.2. PRODOTTO SIMILE

(18) Come nelle inchieste precedenti, si è stabilito che, non essendovi differenze tra le proprietà fisiche e chimiche dei vari tipi e delle diverse qualità di cloruro di potassio, il cloruro di potassio prodotto in Canada, il paese scelto come paese analogo (cfr. capitolo 4.2), e venduto sul mercato nordamericano, è un prodotto simile a quello esportato nella Comunità dai paesi interessati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. Sono prodotti simili anche il cloruro di potassio esportato dai paesi interessati e quello prodotto dai produttori comunitari.

(19) L'IPC ha chiesto l'esclusione del cloruro di potassio standard con un tenore di K2O superiore al 62 %, adducendo che viene utilizzato solo per applicazioni farmaceutiche, che ha prezzi diversi e viene fornito imballato (mentre il cloruro di potassio usato come fertilizzante viene fornito alla rinfusa). Questo prodotto, tuttavia, ha le stesse caratteristiche fisiche di base e la stessa composizione chimica di base del prodotto in esame. Il fatto che il cloruro di potassio venga generalmente usato come fertilizzante non esclude dalla definizione di prodotto simile né i prodotti con applicazioni industriali o farmaceutiche né i prodotti imballati in modo diverso. Si è pertanto deciso che questo e gli altri tipi di cloruro di potassio costituiscono un prodotto unico.

4. RISCHIO DI PERSISTENZA/REITERAZIONE DEL DUMPING

4.1. OSSERVAZIONI PRELIMINARI

(20) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, lo scopo di questo tipo di riesame è stabilire se la scadenza delle misure possa portare al persistere o alla reiterazione del dumping.

(21) In tale contesto, si sono esaminati i volumi esportati nella Comunità durante il PI. Le importazioni dalla Russia, pari al 4,2 % del consumo, sono state effettuate in gran parte in regime di perfezionamento attivo. Dato che, secondo la consueta prassi delle istituzioni, si deve tener conto di queste importazioni per accertare l'effettiva esistenza di pratiche di dumping, si ritiene che il volume delle importazioni dalla Russia sia sufficientemente rappresentativo per indicare l'eventuale esistenza delle pratiche di dumping e il rischio del persistere di dette pratiche in caso di abrogazione delle misure. Anche il volume delle importazioni dalla Bielorussia, pari all'1,2 % del consumo comunitario, viene considerato rappresentativo. Di conseguenza, non è stato necessario valutare il rischio di reiterazione del dumping attribuibile alle importazioni originarie di questi due paesi in caso di abrogazione delle misure. Dato che l'Ucraina non ha effettuato esportazioni durante il PI, l'inchiesta ha puntato soprattutto a stabilire se vi fosse un rischio di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure.

4.2. PAESE ANALOGO

(22) Per valutare il rischio di persistenza/reiterazione del dumping, si è dovuto stabilire il valore normale in base alle informazioni ottenute in un paese appropriato ad economia di mercato, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base. Nell'avviso di apertura, si proponeva di scegliere il Canada come paese analogo.

(23) Nessuna delle parti ha contestato la scelta del Canada come paese analogo. L'IPC e l'Associazione europea per l'importazione di fertilizzanti (EFIA) hanno accettato che il Canada fosse scelto come paese analogo a condizione che per la determinazione del valore normale si utilizzassero le miniere situate nella provincia di Saskatchewan e non quelle del Nuovo Brunswick. L'IPC ha chiesto inoltre che la miniera di Patience Lake nel Saskatchewan fosse esclusa dalla determinazione del valore normale.

(24) Entrambe le parti hanno obiettato che le miniere di cui si chiedeva l'esclusione differiscono, in termini di grandezza, condizioni geologiche di deposito e metodi di estrazione/produzione, da quelle più diffuse in Bielorussia, in Russia e in Ucraina, molto simili alle miniere del Saskatchewan. Esse hanno inoltre fatto presente che la miniera del Nuovo Brunswick è molto più vicina ai clienti dei porti di carico utilizzati per le esportazioni di cloruro di potassio della Bielorussia e della Russia, il che impedisce di fare confronti, soprattutto per quanto riguarda i costi di trasporto.

(25) L'inchiesta ha confermato che era opportuno scegliere il Canada come paese analogo per i seguenti motivi:

a) si tratta del maggior produttore ed esportatore mondiale di cloruro di potassio, seguito da Bielorussia, Russia e Ucraina;

b) sul mercato interno nordamericano del prodotto in questione vigono normali condizioni di concorrenza;

c) il processo di fabbricazione e l'accesso alle materie prime in Canada sono sostanzialmente simili a quelli nei paesi interessati;

d) il Canada è già stato utilizzato nelle inchieste precedenti.

(26) Per quanto riguarda le argomentazioni addotte dall'IPC e dall'EFIA circa l'esclusione di determinate miniere, si può osservare quanto segue:

a) dato che il cloruro di potassio costituisce un prodotto di base e che la determinazione del valore normale si basa sui prezzi di quasi tutte le miniere che operano sul mercato nordamericano, aperto e concorrenziale, le differenze di una determinata miniera o regione inerenti alle condizioni di estrazione o agli altri fattori citati non hanno un'incidenza rilevante sul valore normale;

b) le differenze addotte dall'IPC per quanto riguarda le distanze tra la miniera del Nuovo Brunswick e i mercati nazionali del Canada, da una parte, e le miniere bielorusse e russe e i loro porti di esportazione, dall'altra, non possono essere prese in considerazione, in quanto il valore normale e il prezzo all'esportazione vengono confrontati allo stesso stadio commerciale, cioè a livello franco miniera, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base. Inoltre, la suddetta miniera del Nuovo Brunswick rappresenta solo una proporzione irrilevante delle vendite prese in considerazione per la determinazione del valore normale, per cui l'eventuale incidenza delle distanze sarebbe comunque neutralizzata in parte dal volume delle vendite totali considerate (cfr. considerando 36).

(27) I calcoli si sono basati pertanto su tutti i questionari compilati inviati da tutte e tre le società canadesi. Questi dati, riguardanti le miniere del Nuovo Brunswick e del Saskatchewan, sono stati accuratamente verificati presso le sedi delle società in Canada.

4.3. RUSSIA E BIELORUSSIA

(28) Per valutare il rischio di persistenza del dumping dalla Russia e dalla Bielorussia in caso di abrogazione delle misure, occorre verificare l'esistenza di pratiche di dumping durante il PI e la probabilità che dette pratiche persistano.

4.3.1. Valore normale

(29) Il valore normale è stato calcolato in base ai dati di tutte le società canadesi che hanno collaborato. In tale contesto, le vendite totali di cloruro di potassio effettuate sul mercato canadese dalle società che hanno collaborato sono state considerate rappresentative.

(30) Per stabilire se le vendite pertinenti fossero state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali si è infine esaminata la proporzione delle vendite redditizie della qualità in questione.

(31) Dato che il volume del cloruro di potassio standard venduto a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione (vendite redditizie) rappresentava più dell'80 % del volume totale delle vendite di questa qualità e che la media ponderata dei prezzi era superiore alla media ponderata dei costi di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivo applicato dalla Russia sul mercato nordamericano, calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite, redditizie o meno, di cloruro di potassio standard effettuate da ciascuna società durante il periodo dell'inchiesta.

4.3.2. Prezzo all'esportazione

(32) L'IPC, unico esportatore che ha collaborato all'inchiesta, ha comunicato volumi di esportazioni che corrispondono sostanzialmente ai dati Eurostat, integrati nel modo di cui al paragrafo 6.2.1. I prezzi all'esportazione per la Bielorussia e la Russia sono stati pertanto valutati in base alle informazioni fornite dall'IPC.

(33) Le vendite dell'IPC sul mercato comunitario sono state effettuate in parte attraverso due importatori collegati (la Ferchimex, con sede in Belgio, e la Belarus, con sede in Austria) e in parte direttamente ad acquirenti indipendenti.

(34) Ogniqualvolta le vendite all'esportazione di cloruro di potassio venivano effettuate ad acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ovvero in funzione dei prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili. Tuttavia, quando le vendite all'esportazione erano fatte a parti collegate, il prezzo all'esportazione è stato costruito, a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, in funzione del prezzo al quale i prodotti importati sono stati rivenduti per la prima volta ad un acquirente indipendente. In questi casi, sono stati applicati adeguamenti in considerazione di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita e dei profitti, onde stabilire un prezzo all'esportazione attendibile allo stadio frontiera comunitaria. In mancanza di informazioni complementari, il margine di utile del 5 % applicato nell'inchiesta precedente è stato considerato ragionevole in considerazione delle attività svolte dagli importatori collegati.

(35) Quasi tutto il cloruro di potassio esportato nella Comunità dall'IPC durante il periodo dell'inchiesta è entrato nel mercato comunitario in regime di perfezionamento attivo, trovandosi in concorrenza con il cloruro di potassio prodotto dall'industria comunitaria.

4.3.3. Confronto

(36) Visto che il cloruro di potassio è un prodotto trattato in grossi quantitativi, i cui costi di trasporto incidono notevolmente sul prezzo di vendita, e che esiste una distanza considerevole tra le miniere bielorusse e russe e il porto o la frontiera più vicini, si è deciso di procedere al confronto allo stadio franco miniera, come nell'inchiesta precedente.

(37) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, sono stati applicati adeguamenti per tener conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

i) Adeguamenti del valore normale

(38) L'IPC ha fatto diverse osservazioni circa le differenze relative alla qualità e alle condizioni di estrazione tra la Bielorussia e la Russia, da una parte, e la Comunità e il Canada, dall'altra, ma senza chiedere adeguamenti e senza quantificare nessuna delle differenze suddette. Inoltre, la maggior parte degli elementi menzionati era già stata analizzata nell'inchiesta precedente, la quale aveva concluso che qualsiasi adeguamento concesso per rispecchiare i vantaggi comparativi naturali avrebbe svantaggiato le miniere bielorusse e russe. Visto che i parametri di base non avevano subito modifiche di rilievo rispetto all'inchiesta precedente, e in considerazione di quanto precede, non si è ritenuto necessario adeguare il valore normale per rispecchiare differenze fisiche o vantaggi comparativi naturali. Si sono invece applicati gli opportuni adeguamenti per le differenze in termini di costo del credito.

ii) Adeguamenti del prezzo all'esportazione

(39) Il prezzo all'esportazione è stato adeguato in funzione dei costi di trasporto. L'importo dell'adeguamento è stato determinato secondo la stessa metodologia utilizzata nell'inchiesta precedente (per il trasporto all'interno della Bielorussia e della Russia, ad esempio, ci si è basati sui dati relativi al costo del trasporto in Canada), mentre l'eventuale costo del trasporto tra la frontiera del paese produttore e la frontiera comunitaria è stato determinato in base ai costi indicati dall'IPC.

(40) L'IPC ha contestato la detrazione degli importi per le spese di trasporto indicati nella sua risposta al questionario. In effetti, vi sono alcune contraddizioni tra le condizioni di consegna e le spese di trasporto comunicate dall'IPC. Dato però che l'IPC non ha fornito alcun elemento di prova, non è stato possibile accertare se le condizioni di consegna e le spese di trasporto fossero state indicate correttamente. In ogni caso, anche se si fosse adottata l'impostazione più favorevole all'IPC, ciò non avrebbe modificato le risultanze relative all'esistenza del dumping. Va ricordato, inoltre, che nei riesami in previsione della scadenza non occorre calcolare con precisione il margine di dumping.

(41) Si è applicato anche un adeguamento per il costo del credito in base alle informazioni fornite dall'IPC.

4.3.4. Margine di dumping

(42) Si sono determinati margini di dumping rispettivamente per la Bielorussia, la Russia e l'Ucraina. La media ponderata del valore normale è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi all'esportazione nella Comunità.

i) Bielorussia

(43) Pur essendo lievemente inferiore a quello emerso dall'inchiesta precedente, il margine di dumping per le importazioni originarie della Bielorussia, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera comunitaria, è risultato comunque elevato.

ii) Russia

(44) Il margine di dumping riscontrato, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera comunitaria, è nettamente superiore a quello accertato durante l'inchiesta precedente.

4.3.5. Conclusione

(45) Si può pertanto concludere che le pratiche di dumping sono continuate in misura considerevole sulle importazioni dalla Bielorussia e dalla Russia. Nessuno degli elementi riscontrati permette di escludere una persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure.

4.4. UCRAINA

(46) Come nell'inchiesta precedente, l'Ucraina non ha collaborato neanche questa volta. Nonostante le importazioni effettuate negli anni precedenti, dai dati Eurostat non risultano importazioni da questo paese nel periodo dell'inchiesta. Si è pertanto dovuto valutare il rischio di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure. Nessuno dei produttori ucraini ha collaborato. Di conseguenza, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, le risultanze si sono basate sui dati disponibili. A tale riguardo, va sottolineato che gli elementi di prova indicano l'esistenza in Ucraina di miniere di cloruro di potassio la cui capacità è nettamente inferiore a quelle della Russia e della Bielorussia. Confrontando la capacità di queste miniere ucraine con il consumo comunitario, si ottiene nondimeno un notevole potenziale di esportazione. Per quanto riguarda il livello dei prezzi delle eventuali importazioni dall'Ucraina, va osservato che, non essendovi penuria di cloruro di potassio sul mercato comunitario, i nuovi operatori possono penetrarvi solo praticando prezzi inferiori a quelli degli operatori già presenti su questo mercato, vale a dire ricorrendo al dumping. In passato, le importazioni dall'Ucraina sono state effettuate a prezzi analoghi a quelli della Russia e della Bielorussia.

4.4.1. Conclusione

(47) In considerazione di quanto precede e in mancanza di altre prove contrarie (informazioni sull'utilizzazione degli impianti, sui volumi e sui prezzi delle esportazioni verso altri paesi terzi, ecc.), si è concluso che l'abrogazione delle misure provocherebbe probabilmente la reiterazione delle importazioni in dumping originarie dell'Ucraina.

5. DEFINIZIONE DI INDUSTRIA COMUNITARIA

(48) L'inchiesta ha confermato che i produttori comunitari richiedenti rappresentano il 99 % della produzione comunitaria di cloruro di potassio e costituiscono pertanto l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

6. ANALISI DELLA SITUAZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA E DEL MERCATO COMUNITARIO DEL CLORURO DI POTASSIO

(49) In primo luogo, va osservato che la redditività e gli investimenti relativi al periodo considerato sono stati valutati in base ai dati dei tre produttori comunitari: Cleveland Potash Limited, Comercial de Potasas, SA e Kali und Salz GmbH. Il quarto produttore comunitario SCPA è stato in parte escluso a causa delle condizioni eccezionali della sua consociata mineraria "Mines de potasse d'Alsace", che sarà chiusa nel giro di pochi anni per esaurimento delle riserve di cloruro di potassio e non effettua più alcun investimento. Il sistema contabile della miniera, inoltre, è stato talmente semplificato che non è più possibile calcolare né il costo di produzione né la redditività del cloruro di potassio aggregando i dati con quelli degli altri produttori comunitari. Dalle informazioni disponibili si evince comunque che, se si fosse tenuto conto dell'SCPA, la redditività dell'industria comunitaria sarebbe risultata nettamente inferiore e la tendenza al ribasso degli investimenti sarebbe stata molto più accentuata.

(50) In secondo luogo, va osservato che negli ultimi anni tutte le importazioni dai paesi interessati sono avvenute in regime di perfezionamento attivo. Secondo la consueta prassi delle istituzioni comunitarie, si ritiene che queste importazioni siano in concorrenza con il prodotto in questione prodotto fabbricato dall'industria comunitaria, in quanto vengono trasformate nella Comunità da produttori di fertilizzanti che acquistano dall'industria comunitaria alcune delle materie prime utilizzate per la produzione di fertilizzanti composti, anch'essi destinati all'esportazione. Si è pertanto tenuto conto di queste importazioni nel determinare il consumo comunitario e le quote di mercato dei paesi interessati e nell'analizzare i prezzi del cloruro di potassio venduto dagli esportatori in questione.

6.1. CONSUMO SUL MERCATO COMUNITARIO

(51) Il consumo totale di cloruro di potassio è stato calcolato in base ai totali combinati:

a) del volume delle vendite di cloruro di potassio di produzione propria effettuate dall'industria comunitaria sul mercato comunitario;

b) del volume delle vendite dei produttori comunitari non richiedenti sul mercato comunitario;

c) delle importazioni di cloruro di potassio nella Comunità dai paesi interessati;

d) delle importazioni di cloruro di potassio nella Comunità da tutti gli altri paesi terzi.

(52) Il consumo così calcolato è sceso da circa 7460000 tonnellate nel 1994 a circa 7290000 tonnellate nel PI (- 2,3 % circa). Nel periodo considerato, tuttavia, il livello del consumo ha registrato le fluttuazioni indicate nella seguente tabella.

>SPAZIO PER TABELLA>

6.2. IMPORTAZIONI DAI PAESI INTERESSATI

6.2.1. Volume delle importazioni

(53) Il volume delle importazioni di cloruro di potassio originario della Russia è sceso da 397000 tonnellate nel 1994 a 305000 tonnellate nel PI (+23 % circa). Il volume delle importazioni originarie della Bielorussia è sceso da 137000 tonnellate nel 1994 a 91000 tonnellate nel PI (-34 % circa). Le esportazioni dell'Ucraina, avvenute solo nel 1994, nel 1995 e nel 1997, hanno registrato una forte tendenza al ribasso. Globalmente, le importazioni dai paesi interessati sono diminuite del 32 % circa nel periodo considerato. Questo calo, tuttavia, non è stato ininterrotto, in quanto le importazioni totali dai paesi interessati sono diminuite fino al 1996, arrivando a 132000 tonnellate, per poi ricominciare a lievitare, risultando triplicate nel PI.

(54) L'inchiesta ha dimostrato che il volume delle importazioni comunicato dall'IPC è superiore ai dati Eurostat, in quanto numerosi Stati membri che hanno un solo grosso importatore hanno comunicato dati incompleti per motivi di riservatezza. Basandosi sulle informazioni complementari ottenute successivamente da questi Stati membri, si è riscontrato però che non esistono differenze di rilievo tra le importazioni comunicate dall'IPC e i dati Eurostat completi.

>SPAZIO PER TABELLA>

I quantitativi importati in regime di perfezionamento attivo e la loro percentuale delle importazioni comunitarie totali di cloruro di potassio per ciascun paese sono i seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

(55) Le tabelle di cui sopra illustrano gli sviluppi concomitanti all'istituzione delle misure antidumping. Mentre nel 1994 la quota delle importazioni in regime di perfezionamento attivo era irrilevante, durante il PI quasi tutte le importazioni sono avvenute nel quadro di questo regime. Le importazioni in regime di perfezionamento attivo vengono controllate dalle autorità doganali degli Stati membri in conformità del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario(9). Dall'inchiesta attuale non sono emersi elementi tali da far sospettare che il regime suddetto sia stato utilizzato per eludere le misure. Va osservato inoltre che le merci importate nell'ambito di questo regime non sono soggette ai dazi antidumping oggetto del riesame, il che spiega l'aumento verificatosi verso la fine del periodo considerato.

6.2.2. Quota di mercato

(56) La quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati sul mercato comunitario è diminuita del 2,4 % nel periodo considerato, anche se non a ritmo costante. Essa è passata infatti da una punta del 7,8 % nel 1994 al livello più basso nel 1996 (1,9 %), dopo di che ha registrato un aumento ininterrotto fino a raggiungere il 5,4 % nel PI.

>SPAZIO PER TABELLA>

6.2.3. Andamento dei prezzi e politica seguita in materia di prezzi

6.2.3.1. Andamento dei prezzi delle importazioni in questione

(57) Per determinare l'andamento dei prezzi delle importazioni oggetto d'inchiesta nel periodo considerato, si sono utilizzati i dati Eurostat (cfr. considerando 54).

I prezzi cif medi applicati dai paesi interessati alle vendite sul mercato comunitario hanno registrato il seguente andamento:

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

(58) L'incremento medio del prezzo del cloruro di potassio con 40 % < K2O <= 62 % proveniente dai paesi interessati è stato pari al 14,6 % nel periodo considerato. I prezzi bielorussi sono aumentati in misura considerevole, superando quelli del cloruro di potassio di origine russa, mentre i prezzi russi sono rimasti relativamente bassi. Durante il PI, non è stato importato cloruro di potassio dall'Ucraina.

(59) Il prezzo medio del cloruro di potassio con un tenore di K2O > 62 %, che è stato importato solo dalla Russia, è aumentato del 12,9 %, passando da 89,9 ECU/t nel 1995 a 101,5 ECU/t nel PI.

6.2.3.2. Politica seguita in materia di prezzi

(60) Da tre anni a questa parte, cioè da quando sono in vigore i dazi antidumping, le importazioni dai paesi interessati destinate all'immissione in libera pratica, effettuate per lo più in regime di perfezionamento attivo, sono state estremamente limitate. Secondo quanto hanno dichiarato, i rappresentanti dell'IPC sarebbero stati costretti ad offrire i loro prodotti a prezzi più bassi di quelli dell'industria comunitaria proprio a causa della natura del regime di perfezionamento attivo. Pur essendo stata esaminata, quest'argomentazione non è corroborata da elementi di prova inconfutabili.

(61) Nell'analizzare la politica seguita in materia di prezzi, si è calcolata la media dei prezzi dichiarati dagli esportatori per ogni vendita ad acquirenti indipendenti e per ogni rivendita effettuata attraverso l'importatore collegato, durante il PI, per le due principali qualità di cloruro di potassio in funzione dell'origine (Bielorussia e Russia). Si tratta dei prezzi di fattura netti, dazio non corrisposto, che equivalgono ai prezzi resi data la vicinanza dei clienti ai porti di consegna. I prezzi in questione sono stati confrontati con le medie ponderate dei prezzi di fattura di tutti i produttori comunitari, a livello comunitario, per le due qualità di cloruro di potassio.

(62) Si è così stabilito che i prezzi dell'IPC erano inferiori, in media, di oltre il 10 % a quelli dell'industria comunitaria (- 20 % per il cloruro di potassio di origine russa e - 5 % per il cloruro di potassio di origine bielorussa).

6.3. SITUAZIONE ECONOMICA DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

(63) Va osservato che le previsioni dell'industria comunitaria per il 1999 e il 2000 presupponevano il mantenimento in vigore delle misure.

6.3.1. Produzione

(64) La produzione di cloruro di potassio nella Comunità è andata diminuendo per tutto il periodo considerato, a parte un lieve incremento nel 1996, passando da 7779000 tonnellate a circa 7026000 tonnellate. Il fenomeno è dovuto: 1) al graduale esaurimento della miniera francese; 2) alla chiusura di alcune miniere non redditizie in Germania e in Spagna; 3) ad anomalie geologiche nella miniera di un produttore comunitario nel 1997 e durante il PI. Per il 1999 e il 2000, l'industria comunitaria ha previsto un aumento della produzione, che nel 2000 dovrebbe arrivare al livello del 1997.

La produzione comunitaria di cloruro di potassio ha registrato il seguente andamento:

>SPAZIO PER TABELLA>

6.3.2. Capacità di produzione

(65) La capacità di produzione dell'industria comunitaria è passata da circa 10000000 di tonnellate nel 1994 a circa 9300000 tonnellate nel PI, con un unico lieve incremento nel 1996 rispetto all'anno precedente. Nel 1999 e nel 2000, l'industria comunitaria dovrebbe ridurre ulteriormente la sua capacità, che passerà a circa 8500000 tonnellate nel 2000 a causa del progressivo esaurimento della miniera francese.

La capacità di produzione totale per il cloruro di potassio ha registrato il seguente andamento:

>SPAZIO PER TABELLA>

6.3.3. Utilizzazione degli impianti

(66) L'utilizzazione degli impianti dell'industria comunitaria è aumentata tra il 1994 e il 1996 per poi calare progressivamente dal 1997 in poi, principalmente perché la diminuzione delle risorse minerarie impediva al produttore francese di sfruttare appieno la capacità dei suoi impianti di trasformazione. Nel 1999 e nel 2000, tuttavia, l'industria comunitaria dovrebbe migliorare il tasso di utilizzazione degli impianti, portandolo all'86 % nel 2000, contestualmente alla perdita di capacità in Francia.

In particolare, l'utilizzazione degli impianti dell'industria comunitaria per il cloruro di potassio ha registrato il seguente andamento:

>SPAZIO PER TABELLA>

6.3.4. Volume delle vendite

Il volume delle vendite di cloruro di potassio di produzione propria effettuate dall'industria comunitaria ad acquirenti non collegati è sceso da circa 5530000 tonnellate nel 1994 a circa 5260000 tonnellate nel PI, con un notevole aumento tra il 1996 e il 1997 seguito da un nuovo calo nel PI. Per la fine del 2000, tuttavia, il volume delle vendite dell'industria comunitaria dovrebbe tornare ai livelli del 1997. In particolare, il volume delle vendite effettuate dall'industria comunitaria sul mercato comunitario ha registrato il seguente andamento:

>SPAZIO PER TABELLA>

6.3.5. Quota di mercato

(67) La quota di mercato dell'industria comunitaria è passata dal 74,1 % nel 1994 al 72,2 % nel PI (-2 % circa), con un incremento fino al 1996 cui ha fatto seguito una progressiva diminuzione che ha portato al livello del PI.

In particolare, la quota di mercato dell'industria comunitaria ha registrato il seguente andamento:

>SPAZIO PER TABELLA>

6.3.6. Andamento dei prezzi

(68) Dall'inchiesta è risultato che il prezzo medio di vendita praticato dai produttori comunitari per la qualità più venduta di cloruro di potassio standard (40 % < K2O <= 62 %) è passato da 90,1 ECU/t nel 1994 a 104,2 ECU/t nel PI (+ 15,6 %). Nondimeno, i prezzi del cloruro di potassio con K2O > 62 % sono scesi da 137,7 ECU/t nel 1994 a 122,0 ECU/t nel PI (- 11,4 %). Questo ribasso coincide con il notevole incremento dei volumi delle vendite di questa qualità di cloruro di potassio effettuate dall'industria comunitaria nel periodo considerato. Le ordinazioni più massicce hanno permesso di realizzare economie di scala, riducendo i prezzi medi a beneficio degli acquirenti.

(69) Nell'ambito dell'aumento generalizzato dei prezzi di vendita del cloruro di potassio con 40 % < K2O <= 62 % registrato tra il 1994 e il PI, vi è stato un calo momentaneo nel 1997 seguito da un incremento del 7,9 % nel PI. Secondo le previsioni dell'industria comunitaria, l'andamento positivo dei prezzi di vendita del cloruro di potassio con 40 % < K2O <= 62 % dovrebbe continuare, mentre si prevede una lieve diminuzione per il cloruro di potassio con K2O > 62 %.

I prezzi medi di vendita del cloruro di potassio praticati dall'industria comunitaria sul mercato comunitario hanno registrato il seguente andamento:

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6.3.7. Redditività

(70) Per analizzare la redditività dell'industria comunitaria si è tenuto conto, secondo la prassi consueta, anche del ricavato delle vendite di alcuni sottoprodotti della produzione del cloruro di potassio. Va ricordato altresì che il produttore francese SCPA è stato escluso dal calcolo della redditività dell'industria comunitaria per i motivi di cui al considerando 49 del preambolo.

(71) La redditività dell'industria comunitaria, espressa in percentuale delle vendite nette, è aumentata nel periodo considerato passando da una perdita media ponderata dell'1,0 % nel 1994 a un profitto del 3,3 % nel PI. Va sottolineato che questa tendenza positiva è stata praticamente ininterrotta fatta eccezione per il 1997, quando i profitti sono stati praticamente inesistenti. Nel 1999 e nel 2000, il livello degli utili dell'industria comunitaria dovrebbe rimanere al di sotto del profitto, il che è normale per un'attività mineraria ad alto rischio come la produzione del cloruro di potassio. La redditività dell'industria comunitaria sul mercato comunitario del cloruro di potassio ha registrato il seguente andamento:

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6.3.8. Occupazione

(72) L'occupazione nell'industria comunitaria è passata da 8460 dipendenti nel 1994 a 6936 dipendenti nel PI (- 18,0 %). Questa tendenza decrescente dovrebbe accentuarsi ulteriormente tra il 1999 e il 2000 in previsione dell'imminente chiusura della miniera francese. La situazione occupazionale dell'industria comunitaria ha registrato il seguente andamento:

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6.3.9. Scorte

(73) Le scorte finali dei produttori comunitari di cloruro di potassio sono scese da 560000 tonnellate nel 1994 a 469000 tonnellate nel PI (- 16 % circa), registrano un aumento costante tra il 1994 e il 1996 per poi subire una forte contrazione nel 1997 cui ha fatto seguito un lieve aumento nel PI.

Le scorte finali dell'industria comunitaria del cloruro di potassio hanno registrato il seguente andamento:

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6.3.10. Investimenti

(74) Gli investimenti globali dell'industria comunitaria sono passati da circa 87,7 milioni di ECU nel 1994 a circa 52,9 milioni di ECU nel PI (- 40 %). Tra il 1994 e il 1995, si è registrato un incremento degli investimenti dovuto al processo di modernizzazione delle miniere di un grosso produttore comunitario. Nel 1999 e nel 2000, l'industria comunitaria intende aumentare nuovamente gli investimenti, che nel 2000 dovrebbero superare il livello del 1996. Va ricordato altresì che il produttore francese SCPA è stato escluso dalla valutazione degli investimenti dell'industria comunitaria per i motivi di cui al considerando 49. Gli investimenti dell'industria comunitaria hanno registrato il seguente andamento:

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6.4. VOLUMI E PREZZI DELLE IMPORTAZIONI DA ALTRI PAESI TERZI

(75) Nel periodo considerato, il volume delle importazioni di cloruro di potassio dagli altri paesi terzi è passato da 1348000 tonnellate nel 1994 a circa 1566000 tonnellate nel PI (+ 16,2 % circa). Questo incremento è attribuibile in larga misura alle importazioni da Israele.

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(76) La quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi è passata dal 17,9 % nel 1994 al 21,0 % nel 1995, conservando successivamente una relativa stabilità che l'ha portata al 21,4 % alla fine del PI.

(77) L'andamento dei prezzi nel periodo considerato comprende anche la media dei prezzi di vendita delle importazioni dagli altri paesi terzi la quale, secondo Eurostat, ha registrato un aumento costante passando da 96,5 ECU/t nel 1994 a 120,5 ECU/t nel 1997 per poi scendere a 112,3 ECU/t nel PI. Ciò corrisponde ad un aumento del 16,4 % nel periodo considerato.

L'andamento registrato è stato il seguente:

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6.5. ATTIVITÀ DI ESPORTAZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

(78) Visto che la produzione di cui al punto 6.3.1 è destinata ad essere venduta sia all'interno che al di fuori della Comunità, si sono analizzate anche le esportazioni di cloruro di potassio effettuate dall'industria comunitaria nei paesi terzi. Dall'analisi sono risultate esportazioni pari a 2314000 tonnellate nel 1994 contro 1658000 tonnellate nel PI, con una tendenza discendente costante fatta eccezione per il 1997, quando si è registrato un incremento rispetto all'anno precedente. Nel periodo considerato, le esportazioni hanno registrato una diminuzione globale del 28,3 %. Nel 1999 e nel 2000, l'industria comunitaria prevede esportazioni leggermente inferiori a quelle effettuate nel PI. Questa tendenza al ribasso è dovuta probabilmente al fatto che dopo l'entrata in vigore nella Comunità delle misure antidumping sulle importazioni di cloruro di potassio originario dei paesi interessati, questi ultimi hanno intensificato considerevolmente l'attività commerciale sui mercati di altri paesi terzi diversi dalla Comunità (cfr. punto 7.3). L'accanita concorrenza in materia di prezzi ha impedito all'industria comunitaria di continuare a fornire gli stessi quantitativi di cloruro di potassio ai mercati dei paesi terzi.

Durante il periodo considerato, si è registrato il seguente andamento:

>SPAZIO PER TABELLA>

6.6. CONCLUSIONE

(79) L'evoluzione dei diversi indicatori economici dell'industria comunitaria è stata tutt'altro che omogenea nel periodo considerato. Dopo l'istituzione delle misure combinate (dazio fisso più prezzo minimo) nel 1994, la situazione dell'industria comunitaria è migliorata grazie all'andamento positivo di fattori economici quali i prezzi medi di vendita per tonnellata dalla qualità più venduta, il volume delle scorte e la redditività.

(80) Nel periodo considerato, infatti, i prezzi medi di vendita del cloruro di potassio standard con 40 % < K2O <= 62 % sono aumentati del 15,6 %. In secondo luogo, il volume delle scorte è diminuito dal 1996 in poi, il che denota un rafforzamento della domanda sul mercato. In terzo luogo, dopo due anni di perdite l'industria comunitaria ha realizzato vendite redditizie per la prima volta dal 1996. Ciò è dovuto indiscutibilmente all'aumento dei prezzi di vendita reso possibile dall'istituzione di misure antidumping più efficaci nel 1994.

(81) Questi sviluppi positivi, tuttavia, non hanno riguardato tutti gli indicatori. In particolare, si è registrata una tendenza al ribasso dal 1996 in poi, specie per quanto riguarda il volume e la capacità di produzione, l'utilizzazione degli impianti, la quota di mercato, volume delle vendite, l'occupazione e gli investimenti.

(82) Durante il periodo considerato, il volume delle vendite dell'industria comunitaria è diminuito del 4,9 %, mentre il volume e la capacità di produzione sono calati rispettivamente del 9,7 % e 7,0 %, riducendo del 2,2 % l'utilizzazione degli impianti. Per di più, gli investimenti dell'industria comunitaria sono crollati del 39,7 %, contemporaneamente ad una riduzione obbligata della forza lavoro pari al 18,0 %.

(83) Come si è già detto, il consumo comunitario di cloruro di potassio è calato del 2,3 % circa, raggiungendo il livello più basso nel 1996. L'industria comunitaria ha perso l'1,9 % del mercato comunitario, contro il 2,4 %, per i paesi interessati. Al tempo stesso, gli altri paesi terzi, segnatamente Israele, hanno guadagnato il 3,4 %. Dal 1996 in poi, tuttavia, l'industria comunitaria ha perso oltre il 4 %, mentre i paesi interessati hanno guadagnato il 3,5 % e la quota degli altri paesi terzi è rimasta praticamente invariata. Si può concludere, pertanto, che le importazioni dagli altri paesi terzi non hanno avuto un'incidenza rilevante sulla situazione economica dell'industria comunitaria tra il 1996 e la fine del PI.

(84) Come si è detto ai considerando 57 e 69, i prezzi medi dell'industria comunitaria e dei paesi interessati hanno registrato un aumento comparabile (fatta eccezione per il cloruro di potassio standard con K2O > 62 %). Ciò vale anche per altri paesi terzi. I prezzi dei paesi interessati, tuttavia, sono rimasti quelli più bassi, specie per quanto riguarda il cloruro di potassio di origine russa, influenzando negativamente i volumi delle vendite, la quota di mercato e la redditività dell'industria comunitaria malgrado le restrizioni alle importazioni originarie dei tre paesi suddetti.

(85) Si è infine esaminato l'impatto del calo delle vendite per l'esportazione, pari al 24 % delle vendite totali dell'industria comunitaria durante il PI, che sono diminuite del 28,3 % nel periodo considerato a causa dell'accanita concorrenza sui mercati dei paesi terzi. Pur spiegando in parte l'andamento sfavorevole della produzione dell'industria comunitaria, questo fattore non basta comunque a giustificare la tendenza negativa globale.

Concludendo, l'inchiesta ha stabilito che, sebbene la situazione dell'industria comunitaria sia lievemente migliorata, l'andamento di numerosi indicatori economici non è stato favorevole e l'industria comunitaria è tuttora esposta ad un rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio in caso di scadenza delle misure.

7. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

7.1. MERCATI NAZIONALI DEI PAESI INTERESSATI

(86) Sebbene i paesi interessati possiedano enormi riserve di materie prime per la produzione del cloruro di potassio, il consumo interno di questo prodotto in Bielorussia e in Russia è crollato nella prima metà degli anni '90 ed è rimasto basso durante il periodo considerato. Pur essendo aumentate del 6 % circa rispetto al 1994. Le vendite di questi due paesi sul mercato interno rappresentavano comunque meno di un quarto della produzione corrispondente di cloruro di potassio. Non vi è motivo di ritenere che la domanda sul mercato interno avrebbe avuto un'evoluzione diversa in Ucraina.

7.2. ESPORTAZIONI IN REGIME DI PERFEZIONAMENTO ATTIVO

(87) Si sono analizzati i prezzi di vendita delle importazioni in regime di perfezionamento attivo onde stabilire i prezzi a cui si sarebbero potute effettuare le importazioni in caso di scadenza delle misure antidumping. Come risulta dal considerando 62 del preambolo, i prezzi praticati dall'IPC nella Comunità per importazioni avvenute quasi esclusivamente in regime di perfezionamento attivo sono risultati inferiori, in media, di ben oltre il 10 % ai prezzi di vendita dell'industria comunitaria.

7.3. ESPORTAZIONI NEI PAESI TERZI DEI PAESI INTERESSATI

(88) L'andamento delle esportazioni dei paesi interessati nella Comunità e della loro quota del mercato comunitario viene descritto nel capitolo 6.2.

(89) Si è inoltre analizzato, in base alle risposte al questionario e alla successiva comunicazione dell'IPC, l'andamento dei volumi delle esportazioni bielorusse e russe sui principali mercati diversi dalla Comunità. Dato che la produzione ucraina non viene venduta tramite l'IPC e che i produttori esportatori ucraini non hanno collaborato all'inchiesta, non si sono avute informazioni sulle esportazioni ucraine nei paesi terzi. Durante il PI, entrambi i paesi hanno esportato principalmente in Cina, le cui importazioni sono aumentate dell'87 % circa nel periodo considerato, e in Brasile, che nel PI ha importato quantitativi di cloruro di potassio pari a circa 34 volte quelli del 1994. Al terzo e al quarto posto figuravano Stati Uniti e Norvegia, i cui volumi d'importazione hanno registrato un fortissimo incremento come risulta dalla tabella riportata qui di seguito. Nel periodo considerato, infine, le importazioni del Giappone e di altri mercati minori dai due paesi suddetti hanno subito complessivamente una lieve contrazione.

(90) La Norvegia, che utilizza ingenti quantitativi di cloruro di potassio ma non lo produce, ha importato pochissimo dalla Bielorussia e dalla Russia nel 1994. Dopo l'istituzione, da parte della Comunità, di efficaci misure antidumping combinate nei confronti del cloruro di potassio proveniente dai paesi interessati, le esportazioni della Bielorussia e della Russia sono state riorientate verso la Norvegia portando la quota di mercato dei paesi interessati al 71,3 %(10) nel PI; già nel 1995, inoltre, i volumi delle vendite bielorusse e russe in questo paese superavano le vendite totali nella Comunità(11).

(91) La seguente tabella, espressa sotto forma di indici per motivi di riservatezza, riporta l'andamento delle vendite per l'esportazione realizzate dalla Bielorussia e dalla Russia su mercati diversi dalla Comunità nel periodo considerato.

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(92) Per poter valutare l'entità di queste esportazioni, occorre tenere presente che le esportazioni nella Comunità effettuate dai paesi interessati nel PI corrispondono all'incirca alle loro esportazioni in Norvegia. Inoltre, le esportazioni totali dei paesi interessati nei mercati dei paesi terzi diversi dalla Comunità corrispondono all'incirca alle vendite totali dell'industria comunitaria sul mercato comunitario.

(93) Confrontando i prezzi di tutti i tipi di cloruro di potassio su base resa si riscontra che nel PI i prezzi di vendita applicati in Norvegia, in Brasile e in Giappone sono superiori ai prezzi applicati nella Comunità. I prezzi applicati in Cina risultano inferiori negli anni precedenti, ma raggiungono il livello dei prezzi comunitari nel PI. Nel periodo considerato, infine, i prezzi delle esportazioni negli Stati Uniti sono rimasti costantemente al di sotto dei prezzi applicati nella Comunità.

7.4. PRODUZIONE, CAPACITÀ, UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI, SCORTE E INVESTIMENTI

(94) Due società russe e una bielorussa hanno collaborato fornendo informazioni sugli indicatori suddetti. La mancata collaborazione delle società ucraine ha privato la Commissione delle informazioni necessarie, tranne per quanto riguarda la capacità (277000 tonnellate all'anno), che figura in una recente relazione dell'Associazione internazionale dell'industria dei fertilizzanti.

(95) Come risulta dalla tabella seguente, la capacità di produzione della Bielorussia e della Russia è rimasta stabile nel periodo considerato raggiungendo, in totale, 19844000 tonnellate di cloruro di potassio, pari al 33 % circa della capacità mondiale e a quasi tre volte il volume del consumo comunitario.

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(96) La Bielorussia e la Russia sono riuscite ad aumentare la produzione del 39 % nel periodo considerato. La seguente tabella, espressa sotto forma di indici per motivi di riservatezza, indica un aumento relativamente costante dei volumi di produzione, con un'unica lieve diminuzione nel 1996.

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(97) Pur essendo migliorata contestualmente all'incremento della produzione, l'utilizzazione degli impianti dei produttori in Bielorussia e in Russia è ancora nettamente insufficiente. La seguente tabella, espressa sotto forma di indici per motivi di riservatezza, indica che il tasso di utilizzazione degli impianti dei produttori è aumentato del 38 % nel periodo considerato.

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(98) Non si è individuata una tendenza precisa per le scorte, il cui livello generale ha subito notevoli variazioni nel periodo considerato. Alla fine del PI, le scorte dei tre produttori si trovavano ad un livello relativamente basso.

(99) Gli investimenti nelle miniere e nelle fabbriche di cloruro di potassio della Bielorussia e della Russia sono aumentati del 172 % circa nel periodo considerato. La curva ascendente si è interrotta solo nel 1996, quando gli investimenti sono calati, per poi raggiungere l'anno successivo un livello pari a 3,5 volte quello del 1996. Visto che la capacità non è aumentata, gli investimenti sono serviti probabilmente a modernizzare gli impianti di produzione esistenti.

7.5. CONCLUSIONE SUL RISCHIO DI REITERAZIONE DEL DUMPING E DEL PREGIUDIZIO

(100) Dalle informazioni disponibili risulta che, sebbene la Bielorussia e la Russia siano riuscite a riorientare parte delle loro vendite prima destinate al mercato comunitario verso altri mercati quali Cina e Brasile, ottenendo prezzi relativamente convenienti su alcuni di essi, la capacità di produzione e il tasso di utilizzazione degli impianti dei produttori bielorussi e russi rimangono eccezionalmente bassi.

(101) Il consumo nazionale è notevolmente diminuito, e non si prevedono cambiamenti a breve scadenza. La possibilità di procurarsi introiti sul mercato comunitario, inoltre, è molto più allettante rispetto alle opportunità offerte dal mercato interno. Ciò significa che, anche se fossero nettamente inferiori a quelli del PI, i prezzi all'esportazione della Bielorussia e della Russia risulterebbero comunque convenienti per gli esportatori interessati.

(102) I mercati alternativi dei paesi più lontani sono necessariamente meno redditizi del mercato comunitario, la cui vicinanza riduce le spese di trasporto per nave o per ferrovia. Di norma, inoltre, gli acquirenti della Comunità pagano le merci in valuta forte ed entro tempi più brevi. Va osservato che, sebbene i prezzi praticati su determinati mercati, come ad esempio il Brasile, siano superiori a quelli della Comunità, il trasporto dai paesi interessati verso queste destinazioni risulta di gran lunga più oneroso di quello verso la Comunità. Le vendite sul mercato comunitario si rivelano ancora più convenienti se confrontate a quelle negli Stati Uniti e in Cina i cui prezzi, su base resa, sono inferiori a quelli delle vendite nella Comunità. Se si considera la Norvegia, tipico paese dell'Europa occidentale situato nelle vicinanze dei paesi interessati e che non applica dazi alle importazioni di cloruro di potassio, si rileva una predominanza quasi assoluta delle importazioni dai paesi interessati, i cui prezzi sono lievemente superiori a quelli delle importazioni in regime di perfezionamento attivo nella Comunità ma rimangono pur sempre nettamente inferiori a quelli dei produttori comunitari.

(103) Le enormi riserve di materie prime, la scarsa utilizzazione degli impianti, la situazione sfavorevole in termini di consumo interno, la natura più onerosa del trasporto verso i mercati alternativi, il bisogno di valuta forte e la situazione attuale del mercato norvegese dimostrano che i paesi interessati possono esportare nella Comunità a prezzi moderati e che, in assenza di misure, si rischia una reiterazione del dumping e del pregiudizio.

(104) La mancata cooperazione dell'Ucraina ha impedito di avere informazioni su questo paese. A norma dell'articolo 18 del regolamento di base, si sono dovuti utilizzare i dati disponibili, da cui è risultato che l'industria ucraina del cloruro di potassio è strettamente legata alle industrie bielorussa e russa. Si è già dimostrato (cfr. capitolo 4.4) che esiste un rischio di reiterazione delle pratiche di dumping su volumi di importazioni considerevoli. È più che certo che dette importazioni, le quali si troverebbero in diretta concorrenza con quelle dalla Bielorussia e dalla Russia, arrecherebbero un pregiudizio all'industria comunitaria. Si è concluso pertanto che lo scadere delle misure comporterebbe un rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio per quanto riguarda le importazioni originarie dell'Ucraina.

(105) Si conclude pertanto che l'assenza di misure comporta un rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio, e che pertanto occorre mantenere in vigore le misure antidumping.

8. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

8.1. INTRODUZIONE

(106) A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, si è valutato se la proroga delle misure antidumping esistenti fosse contraria all'interesse globale della Comunità. Per determinare l'interesse della Comunità si è tenuto conto di tutti gli interessi in gioco (industria comunitaria, importatori e utilizzatori del prodotto in questione). Per valutare il probabile impatto del mantenimento in vigore delle misure, si sono chieste informazioni a tutte le parti interessate suddette.

(107) Come nelle inchieste precedenti, si è ritenuto che l'adozione e il mantenimento in vigore delle misure non fosse contrario all'interesse della Comunità. Va osservato inoltre che l'inchiesta in corso riguarda un riesame, e quindi analizza una situazione in cui le misure antidumping sono già in vigore. La natura e la collocazione nel tempo dell'inchiesta consentono pertanto di valutare l'eventuale impatto negativo indebito delle misure antidumping istituite nei confronti delle parti interessate.

(108) Si sono inviati questionari a 17 importatori/utilizzatori, ottenendo risposte da sette importatori/utilizzatori non collegati e da due collegati. Gli importatori e gli utilizzatori hanno ricevuto lo stesso questionario poiché molti di essi svolgono entrambe le funzioni. Sono stati inviati questionari anche a tre organizzazioni di importatori/utilizzatori: l'Associazione europea per l'importazione di fertilizzanti (EFIA), Associazione dei produttori europei di fertilizzanti (EFMA) e il COPA/COSEGA. Soltanto l'EFIA, tuttavia, ha risposto al questionario.

(109) Su queste basi, si è cercato di appurare se, nonostante le conclusioni relative al dumping, al pregiudizio e al persistere o alla reiterazione del dumping e del pregiudizio, esistessero motivi impellenti per concludere che, nella fattispecie, il mantenimento delle misure non è nell'interesse della Comunità.

8.2. INTERESSI DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

(110) Come si è già detto, si ritiene che la scadenza delle misure antidumping comporterebbe probabilmente una reiterazione delle importazioni in dumping destinate ad essere immesse in libera pratica sul mercato comunitario e un nuovo deterioramento della situazione dell'industria comunitaria, che ha appena raggiunto una moderata redditività.

(111) Ne potrebbe conseguire un gran numero di licenziamenti, che si aggiungerebbero alle riduzioni di personale a cui darà luogo la prevista chiusura del produttore comunitario con sede in Francia.

(112) Per di più, nonostante la prevista cessazione della produzione di cloruro di potassio in Francia, la ristrutturazione in corso e quella programmata dimostrano che l'industria comunitaria non intende abbandonare questo segmento produttivo. Il mantenimento delle misure antidumping è pertanto di capitale importanza per l'industria comunitaria.

8.3. INTERESSI DEGLI IMPORTATORI (OPERATORI COMMERCIALI)

(113) Due delle sette società che hanno risposto al questionario per gli importatori/utilizzatori si limitano a commercializzare il prodotto, mentre le altre cinque sono anche utilizzatori. Le principali argomentazioni degli operatori commerciali vengono riprese nella risposta dell'EFIA al questionario.

(114) Gli importatori di cloruro di potassio sono contrari alla proroga delle misure antidumping. Essi sostengono che combinando dazio fisso e prezzo minimo si sono esclusi completamente dal mercato comunitario i produttori dei paesi interessati, riducendo al minimo la concorrenza all'interno della Comunità. Ne sono conseguiti un prezzo artificialmente elevato del cloruro di potassio sul mercato comunitario e un difficile accesso al cloruro di potassio importato, specialmente per i piccoli operatori commerciali.

(115) Non si può negare che, se si prescinde dalle importazioni in regime di perfezionamento attivo, il cloruro di potassio proveniente dai paesi interessati è stato praticamente escluso dal mercato comunitario, dove la concorrenza è stata però garantita dalle importazioni provenienti dal Canada, da Israele, dalla Giordania e da alcuni paesi esportatori di minore importanza. Per contro, non si dispone di prove attendibili delle presunte difficoltà di accesso al cloruro di potassio importato per gli operatori commerciali. Comunque sia, le misure proposte avranno una forma diversa da quelle delle misure oggetto del riesame e agevoleranno l'accesso al mercato comunitario per le importazioni dai paesi interessati.

(116) Si conclude pertanto che l'istituzione delle misure antidumping non ha influito negativamente sulla redditività di questi importatori, che si limitano a commercializzare il cloruro di potassio. È poco probabile, inoltre, che il mantenimento delle misure in un'altra forma incida negativamente su detta redditività.

8.4. INTERESSE DEGLI UTILIZZATORI

(117) Gli utilizzatori diretti del cloruro di potassio come fertilizzante (agricoltori) non si sono pronunciati, sebbene la loro organizzazione rappresentativa abbia ricevuto il questionario. Si conclude pertanto che il mantenimento dei dazi antidumping non avrà ripercussioni di rilievo al loro livello.

(118) I cinque utilizzatori che hanno risposto al questionario sono tutti fabbricanti di fertilizzanti che acquistano il cloruro di potassio dall'industria comunitaria e lo importano da paesi terzi. Essi utilizzano il cloruro di potassio come materia prima per la produzione di fertilizzanti composti costituiti di norma da tre elementi nutritivi diversi: azoto, fosforo e potassio (fertilizzanti NPK).

(119) Essendo anche importatori, quasi tutti gli utilizzatori hanno obiettato per gli stessi motivi al mantenimento delle misure, come viene spiegato nel capitolo "Interessi degli importatori (operatori commerciali)". Un utilizzatore importatore, tuttavia, ha dichiarato che le misure antidumping avevano instaurato una certa stabilità dei prezzi del cloruro di potassio sul mercato comunitario, rivelatasi estremamente favorevole alla sua attività.

(120) L'istituzione di un dazio antidumping su un componente dei fertilizzanti limita la flessibilità degli utilizzatori per quanto riguarda la composizione del prodotto. Dato che i produttori di fertilizzanti concorrenti dei paesi terzi non pagano dazi sul cloruro di potassio, i produttori comunitari di fertilizzanti sostengono di non poter competere con i prezzi del prodotto finale offerto dai concorrenti stranieri. La situazione del mercato di esportazione è completamente diversa, in quanto i produttori comunitari di fertilizzanti possono essere competitivi grazie alla facoltà di importare in regime di perfezionamento attivo.

(121) In risposta a queste argomentazioni, l'inchiesta ha dimostrato che il cloruro di potassio rappresenta il 15-30 % del costo totale dei fertilizzanti composti, il cui costo di produzione è aumentato, nel periodo considerato, anche per altri motivi. Si è stabilito che i livelli di prezzo degli altri componenti dei fertilizzanti, specialmente l'azoto, hanno subito notevoli variazioni nel periodo considerato. In un caso specifico, la quota del cloruro di potassio rispetto alla maggiorazione totale dei prezzi del prodotto finale è stata stimata al 20 % circa nel periodo considerato.

(122) Pur riconoscendo che i costi sostenuti dagli utilizzatori comunitari del cloruro di potassio sul mercato comunitario sono aumentati dopo l'istituzione delle misure, non si ritiene che l'incidenza dei prezzi del cloruro di potassio sui costi di produzione totali sia tale da metterne a repentaglio la loro esistenza. Dato che le misure sono in vigore da sette anni, si può concludere che il loro mantenimento in vigore non peggiorerà ulteriormente la situazione degli utilizzatori.

8.5. RIPERCUSSIONI SULLA CONCORRENZA NEL MERCATO COMUNITARIO

(123) Come si è già detto, la forma attuale delle misure ha praticamente escluso il cloruro di potassio proveniente dai paesi interessati, a parte le importazioni in regime di perfezionamento attivo. Va ricordato però che, anche in questo periodo, importatori e utilizzatori hanno beneficiato della presenza sul mercato di un certo numero di concorrenti (della Comunità e dei paesi terzi). Si è affermato tuttavia che, nonostante questa presenza, la forma attuale delle misure, segnatamente l'elemento "prezzo fisso", ha ostacolato la concorrenza sul mercato. Sebbene nel corso dell'inchiesta non siano emerse indicazioni al riguardo, si è riscontrato che l'istituzione delle misure nella forma attuale ha praticamente escluso dal mercato comunitario le principali fonti di approvvigionamento. Va ricordato che questa esclusione "de facto" non costituiva l'obiettivo delle misure combinate (prezzo minimo più dazio specifico), le quali miravano semplicemente a impedire l'elusione e l'assorbimento dei dazi iniziali.

8.6. CONCLUSIONE SULL'INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(124) Avendo analizzato i diversi interessi in gioco, si ritiene che il mantenimento in vigore delle misure antidumping stabilizzerebbe probabilmente il prezzo del cloruro di potassio sul mercato comunitario, con conseguenze negative per la situazione economica degli utilizzatori del prodotto. D'altro canto, lasciare l'industria comunitaria senza un'adeguata protezione contro le importazioni in dumping significherebbe azzerarne la redditività, peraltro già modesta, mettendo in grave difficoltà l'industria utilizzatrice. Lo svantaggio in termini di prezzi che comporta per gli utilizzatori il mantenimento delle misure antidumping sarebbe quindi più che compensato dai vantaggi che la Comunità trarrebbe dalla prevenzione di una reiterazione del dumping e del pregiudizio.

(125) Comunque sia, visto che la forma attuale delle misure antidumping ha praticamente escluso le importazioni del prodotto in questione, a parte quelle destinate al perfezionamento attivo, eliminando quindi un'importante fonte di approvvigionamento di questo mercato, si conclude che non esistono motivi sufficienti per non mantenere in vigore le misure antidumping esistenti, ma che è nell'interesse della Comunità modificare la forma delle misure nel modo spiegato più sopra.

9. DAZI ANTIDUMPING DEFINITIVI

(126) In considerazione di quanto precede, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base (che disciplina la richiesta di riesame presentata dall'industria comunitaria) e dell'articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento (applicabile al riesame intermedio avviato dalla Commissione di sua iniziativa, ma limitato alla forma delle misure), le misure relative alle importazioni di cloruro di potassio originario della Bielorussia, della Russia e dell'Ucraina istituite dal regolamento (CEE) n. 3068/92 devono essere mantenute in vigore.

(127) Va ricordato che la forma attuale delle misure (prezzo minimo più dazio specifico), introdotta dal regolamento (CE) n. 643/94, è stata scelta in considerazione della situazione particolare dell'epoca. Esistevano infatti fondati motivi di sospettare l'elusione del dazio antidumping imposto inizialmente, un dazio variabile basato su un prezzo minimo. L'inchiesta attuale ha dimostrato che questa forma particolare non si giustifica più, in quanto si ritiene improbabile che i paesi interessati ribassino i prezzi all'esportazione in modo da assorbire il dazio fisso. Dall'inchiesta è emerso altresì (cfr. capitolo 8.6) che è nell'interesse della Comunità modificare la forma attuale delle misure per consentire ai fornitori potenziali di operare sul mercato comunitario. Si ritiene pertanto opportuno modificare la forma delle misure eliminando la componente "prezzo minimo" e conservando l'elemento "dazio fisso".

(128) Va osservato infine che la Commissione ha ricevuto proposte d'impegno dall'IPL a norma dell'articolo 8 del regolamento di base. Dopo un attento esame di queste proposte, si è concluso che né l'esportatore né il governo russo offrivano garanzie sufficienti per un controllo o un'applicazione efficace degli impegni, e che inoltre non si poteva escludere il rischio che venissero applicati prezzi compensativi all'importazione nella Comunità del prodotto in questione in regime di perfezionamento attivo. Ritenendo pertanto che gli impegni di prezzi offerti non garantissero la prevenzione degli effetti pregiudizievoli del dumping, la Commissione ha respinto le offerte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3068/92 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro di potassio di cui ai codici NC 31042010, 3104 20 50 e 3104 20 90 e sui miscugli speciali di cui ai codici NC ex31052010, ex 3105 20 90, ex 3105 60 90, ex 3105 90 91 e ex 3105 90 99 originari della Bielorussia, della Russia e dell'Ucraina.

2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, per cloruro di potassio s'intende sia il cloruro di potassio non contenente elementi fertilizzanti supplementari, sia il cloruro di potassio contenente elementi fertilizzanti supplementari in miscugli speciali. Ai fini dell'applicazione del dazio antidumping, per miscugli speciali si intendono le miscele di due o più elementi fertilizzanti. I miscugli e le miscele in questione sono soggetti a un dazio antidumping se aventi tenore di K2O pari o superiore al 35 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco. Questi prodotti rientrano nella qualità 'non standard'.

3. L'importo del dazio è pari all'importo fisso in euro per tonnellata di KCl qui di seguito indicato per categoria e qualità (per cloruro di potassio standard s'intende il cloruro di potassio in forma granulare):

Bielorussia

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Russia

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Ucraina

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4. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia calcolato proporzionalmente per la determinazione del valore in dogana a norma dell'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, l'importo del dazio antidumping, calcolato in base agli importi fissi sopraindicati, viene ridotto proporzionalmente al prezzo effettivamente pagato o pagabile.

5. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 maggio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. Pina Moura

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).

(2) GU L 308 del 24.10.1992, pag. 41.

(3) GU L 80 del 24.3.1994, pag. 1.

(4) GU L 58 del 27.2.1998, pag. 15.

(5) GU C 296 del 24.9.1998, pag. 3.

(6) GU C 80 del 23.3.1999, pag. 9.

(7) Consorella e operatore commerciale esclusivo per la produzione delle due miniere spagnole: Suria K, SA (fino all'aprile 1997) e Potasas de Llobregat, SA.

(8) Consorella e operatore commerciale esclusivo per la produzione delle "Mines de potasse d'Alsace".

(9) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1).

(10) Fonte:

Associazione internazionale dell'industria dei fertilizzanti.

(11) Fonte:

risposta dell'IPC al questionario.