31997R0832

Regolamento (CE) n. 832/97 della Commissione del 7 maggio 1997 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2275/96 del Consiglio, che istituisce delle misure specifiche nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura

Gazzetta ufficiale n. L 119 del 08/05/1997 pag. 0017 - 0024


REGOLAMENTO (CE) N. 832/97 DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 1997 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2275/96 del Consiglio, che istituisce delle misure specifiche nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2275/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, che istituisce misure specifiche nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura (1), in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 2275/96 prevede una partecipazione finanziaria della Comunità ad azioni intese a promuovere il consumo di piante vive e di prodotti della floricoltura comunitaria all'interno e all'esterno della Comunità;

considerando che è opportuno definire le principali azioni che saranno prese in considerazione per la concessione di un contributo finanziario comunitario;

considerando che tali azioni devono seguire una strategia coerente e presentare garanzie per quanto riguarda la realizzazione degli obiettivi previsti a medio termine e la tutela degli interessi comunitari; che ad esse devono impegnarsi i principali operatori interessati della filiera economica, essere presentate in una forma armonizzata e contenere i dati necessari per consentire una valutazione;

considerando che occorre prevedere la procedura da seguire ed i criteri da applicare allo scopo di determinare ogni anno gli Stati membri in cui verranno eseguite le azioni di promozione e ripartire tra di essi l'importo globale disponibile;

considerando che occorre determinare le modalità di presentazione delle domande di contributo da parte delle organizzazioni professionali nonché quelle relative alla valutazione e alla selezione delle azioni da parte degli organismi autorizzati dagli Stati membri; che, nell'ambito di tale procedura, occorre consentire alla Commissione di inviare le proprie osservazioni agli Stati membri;

considerando che le diverse modalità di esecuzione degli impegni assunti devono essere oggetto di contratti fra gli interessati e i competenti organismi nazionali in base a contratti tipo forniti dalla Commissione;

considerando che è necessario che gli Stati membri controllino l'esecuzione delle azioni e che la Commissione sia tenuta informata dei risultati delle misure previste dal presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le azioni intese a promuovere il consumo di piante vive e prodotti della floricoltura previste dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2275/96, nella Comunità e fuori di essa, sono incluse all'interno di programmi.

2. Per «programma» si intende un insieme di azioni coerenti e conformi che rivestono un'ampiezza sufficiente per contribuire ad aumentare lo smaltimento della produzione e il consumo, nonché, eventualmente a tale fine, consentire di orientare e adeguare la produzione alle necessità del mercato.

3. I programmi sono realizzati in un periodo di uno o più anni dalla data della firma dei contratti annuali di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Tuttavia, la durata dei programmi non può superare tre anni a decorrere dalla data della firma del contratto concluso nel corso del primo anno di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

1. I programmi possono concedere le seguenti azioni:

a) l'organizzazione di campagne pubblicitarie generiche radiotelevisive e sui giornali, nonché mediante manifesti;

b) l'organizzazione di azioni di informazione sui luoghi di vendita;

c) l'organizzazione e la partecipazione a fiere e ad altre manifestazioni;

d) la preparazione di pubblicazioni e di materiale audiovisivo;

e) l'organizzazione di campagne di relazioni pubbliche presso opinionisti e la popolazione in generale;

f) la preparazione di materiale pedagogico.

2. I programmi possono essere accompagnati dalle seguenti azioni complementari:

a) la realizzazione di indagini di mercato e prove e studi sul consumo;

b) la diffusione presso gli operatori dei risultati di ricerche di mercato e della sua promozione;

c) l'introduzione di nuovi modi di confezionamento e presentazione dei prodotti.

3. Non sono prese in considerazione le azioni che fruiscono di altri aiuti comunitari o di altre sovvenzioni nazionali o regionali.

Tuttavia, per il 1997, il 1998 e il 1999 possono essere prese in considerazione le azioni che fruiscono di altre sovvenzioni nazionali o regionali non eccedenti il 20 % del bilancio totale.

Articolo 3

1. Ogni anno sono determinati, secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio (2):

a) gli Stati membri in cui le associazioni conformi ai requisiti di cui all'articolo 4 realizzeranno le campagne promozionali;

b) l'importo destinato al finanziamento di dette campagne in ciascuno dei suddetti Stati membri; la ripartizione dell'importo globale viene eseguita tenendo conto del valore della produzione dello Stato membro interessato.

2. Lo Stato membro che non utilizzi, in tutto o in parte, l'importo accordatogli per un anno determinato, può decidere di destinare tale importo per l'esecuzione di un altro progetto selezionato e rimasto in sospeso per mancanza di mezzi finanziari sufficienti oppure di rinunciare a tale contributo. In quest'ultimo caso la Commissione ripartisce l'importo disponibile proporzionalmente tra gli Stati membri interessati.

3. Per il 1997 la partecipazione finanziaria comunitaria disponibile è ripartita come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 4

1. I programmi di cui all'articolo 1 sono presentati da associazioni rappresentative che raggruppano operatori di uno o più comparti nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, come le organizzazioni di produttori o le loro unioni nonché di commercianti o loro associazioni.

2. L'associazione che ha presentato la domanda di contributo ha la responsabilità esclusiva dell'esecuzione delle azioni selezionate per il contributo finanziario. L'associazione ha la capacità giuridica necessaria per l'esecuzione delle azioni e ha la sede sociale nella Comunità.

Articolo 5

1. La domanda di contributo è presentata all'organismo competente dello Stato membro nel quale l'associazione ha la sede sociale, ogni anno entro il 31 marzo.

Tuttavia, per il 1997, la scadenza per la presentazione delle domande è il 30 maggio 1997.

La domanda contiene tutti gli elementi che figurano nell'allegato, ed è accompagnata dalle seguenti indicazioni:

a) condizioni del commercio e del consumo delle piante vive e dei prodotti della floricoltura nelle regioni interessate;

b) risultati stimati delle azioni proposte e loro adeguamento agli obiettivi generali e specifici del programma.

2. L'organismo competente controlla che le informazioni contenute nelle domande siano esatte e conformi al regolamento (CE) n. 2275/96 e al presente regolamento. Anteriormente al 30 aprile di ogni anno, e per il 1997 anteriormente al 21 giugno, lo Stato membro interessato forma, in base ai criteri di cui all'articolo 6, l'elenco provvisorio delle azioni selezionate per la concessione del contributo finanziario della Comunità, entro i limiti degli importi determinati conformemente all'articolo 3. Tale contributo finanziario è pari al 60 % del costo reale delle azioni selezionate.

3. Lo Stato membro comunica senza indugio alla Commissione l'elenco provvisorio delle azioni selezionate ed una copia delle relative domande. La Commissione invia agli Stati membri le eventuali proprie osservazioni sulle azioni allo scopo di assicurarne la legittimità e il coordinamento a livello comunitario. A partire dal trentunesimo giorno successivo alla data di cui al paragrafo 2, ogni Stato membro fissa l'elenco definitivo delle azioni selezionate e lo trasmette senza indugio alla Commissione.

Articolo 6

L'elenco delle azioni selezionate viene compilato, in particolare, in funzione della coerenza delle strategie presentate, della qualità delle azioni proposte, dell'impatto prevedibile della loro realizzazione, delle capacità di esecuzione e delle garanzie di efficienza e di rappresentatività delle associazioni.

Gli Stati membri privilegiano le azioni da realizzare sul territorio di più Stati membri.

Articolo 7

1. L'organismo competente informa i richiedenti circa l'esito delle domande di contributo, nel più breve tempo possibile.

2. Gli organismi competenti concludono contratti annuali con gli interessati entro il mese successivo alla compilazione dell'elenco delle azioni selezionate conformemente all'articolo 5, paragrafo 3.

A tale scopo, gli organismi competenti utilizzano i contratti tipo forniti loro dalla Commissione. Tali contratti comprendono le condizioni generali pertinenti che si presumono conosciute e accettate dal contraente.

3. Il contratto è efficace soltanto dopo la costituzione, a favore dell'organismo competente, di una cauzione pari al 15 % dell'importo del finanziamento comunitario, destinata a garantire la corretta esecuzione del contratto. Se la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione non previene all'organismo competente entro le due settimane successive alla data della conclusione del contratto, questo cessa di produrre effetti.

La cauzione è costituita secondo le modalità di cui al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (3).

L'esigenza principale di cui all'articolo 20 del suddetto regolamento è la tempestiva esecuzione delle misure previste dal contratto.

La cauzione viene svincolata alle condizioni ed entro i termini previsti all'articolo 8 del presente regolamento per il pagamento del saldo.

4. L'organismo competente contraente trasmette senza indugio una copia del contratto alla Commissione.

Articolo 8

1. A decorrere dalla data della firma del contratto, il contraente può presentare all'organismo competente una domanda di anticipo.

L'anticipo non può eccedere il 30 % dell'importo del finanziamento comunitario.

L'organismo competente esegue il pagamento dell'anticipo entro il 15 ottobre dell'anno di cui trattasi.

Il pagamento dell'anticipo è subordinato alla costituzione, a favore dell'organismo competente contraente, di una cauzione pari al 110 % di tale anticipo, secondo le modalità di cui al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85.

2. Le domande di pagamento sono presentate ogni trimestre, accompagnate dai documenti giustificativi e da una relazione intermedia sull'esecuzione del contratto.

Tuttavia, tali pagamenti e l'anticipo di cui al paragrafo 1 non possono superare globalmente il 75 % del totale del contributo finanziario comunitario.

3. La domanda di saldo è presentata prima della fine del quarto mese successivo alla data della conclusione delle azioni previste dal contratto. Essa è accompagnata da quanto segue:

a) adeguati documenti giustificativi;

b) riepilogo delle azioni realizzate;

c) relazione di valutazione interna dei risultati ottenuti, accertabili alla data della relazione, nonché dell'uso che può esserne fatto.

Salvo casi di forza maggiore, la presentazione tardiva della domanda di saldo e della relativa documentazione implica una riduzione del saldo, pari al 3 % per ogni mese di ritardo.

4. Il versamento del saldo è subordinato alla verifica dei documenti di cui al paragrafo 3.

Il saldo è ridotto in proporzione dell'inadempimento dell'esigenza principale di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

5. La cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata purché, al momento del versamento del saldo, sia stato accertato il diritto definitivo all'importo anticipato.

6. L'organismo competente esegue i versamenti previsti ai paragrafi da 1 a 5 entro tre mesi dalla ricezione della domanda. Può tuttavia rinviare i versamenti di cui ai paragrafi 2 e 4 qualora siano necessarie verifiche supplementari.

7. L'organismo competente trasmette quanto prima alla Commissione le relazioni di valutazione di cui al paragrafo 3.

8. L'importo globale di ciascuno Stato membro fissato ogni anno conformemente all'articolo 3 è convertito in moneta nazionale al tasso agricolo applicabile il 1° aprile dell'anno di cui trattasi. Tuttavia, per il 1997 la data da prendere in considerazione è il 1° maggio.

Articolo 9

1. Gli organismi competenti prendono i provvedimenti necessari per verificare, soprattutto mediante controlli tecnici, amministrativi e contabili presso il contraente, presso i suoi eventuali copartecipanti e presso i subappaltatori, quanto segue:

a) l'esattezza delle informazioni e dei documenti giustificativi forniti;

b) l'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Essi informano senza indugio la Commissione circa i risultati dei controlli.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, quando il contraente realizza azioni in uno Stato membro che non sia quello in cui è stabilito l'organismo competente contraente, l'organismo competente dello Stato membro interessato fornisce a quest'ultimo tutta la collaborazione necessaria.

3. Ai fini del controllo delle azioni realizzate nei paesi terzi, l'organismo competente dello Stato membro interessato decide i mezzi più appropriati per assicurare tale controllo e ne informa la Commissione.

4. La Commissione può partecipare in qualsiasi momento alle verifiche e ai controlli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Essa può anche procedere ai controlli supplementari che riterrà necessari.

Articolo 10

Nel corso dell'ultimo anno di esecuzione del programma, un organismo indipendente, scelto dallo Stato membro interessato previo accordo della Commissione, effettua una valutazione esterna delle azioni programmate e approvate.

La valutazione esterna implica la valutazione dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi fissati delle azioni programmate e approvate, nonché l'analisi del rapporto costo/efficacia, azione per azione e per l'insieme del programma, in base a opportuni indicatori («output» e «input»).

La valutazione viene comunicata quanto prima alla Commissione.

L'organismo competente si assume la spesa di tale valutazione, il cui finanziamento è assicurato secondo le stesse modalità previste per le azioni promozionali.

Articolo 11

1. In caso di pagamento indebito, il beneficiario è tenuto a rimborsare l'importo di cui trattasi, maggiorato di un interesse calcolato in funzione del tempo trascorso dal pagamento al rimborso da parte del beneficiario.

Il tasso di tale interesse è quello applicato dall'istituto monetario europeo alle proprie operazioni in Ecu, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, in vigore alla data del pagamento indebito, maggiorato di tre punti percentuali.

2. Gli importi recuperati e gli interessi sono versati agli organismi o uffici pagatori, i quali li detraggono dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia in proporzione alla partecipazione finanziaria comunitaria.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 308 del 29. 11. 1996, pag. 7.

(2) GU n. L 55 del 2. 3. 1968, pag. 1.

(3) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

ALLEGATO

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DOMANDA DI CONTRIBUTO

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