95/108/CE: Decisione della Commissione, del 28 marzo 1995, relativa a talune misure di protezione contro la peste suina africana in Sardegna (Italia)
Gazzetta ufficiale n. L 079 del 07/04/1995 pag. 0029 - 0031
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 marzo 1995 relativa a talune misure di protezione contro la peste suina africana in Sardegna (Italia) (95/108/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (2), in particolare l'articolo 10, vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9, considerando che la situazione dell'Italia sotto il profilo della peste suina africana ha indotto la Commissione ad adottare la decisione 92/451/CEE, del 30 luglio 1992, relativa a talune misure di protezione contro la peste suina africana in Sardegna (Italia) (4); considerando che la peste suina africana dev'essere considerata una malattia endemica nella provincia di Nuoro della regione Sardegna; considerando che, nel contesto degli scambi di suini vivi, di carni suine fresche e di taluni prodotti a base di carni suine, la situazione sanitaria in Sardegna potrebbe mettere in pericolo gli allevamenti suinicoli sia in altre regioni italiane, sia in altri Stati membri; considerando che, nell'ambito del programma adottato con decisione 94/881/CE della Commissione, del 21 dicembre 1994, che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina africana per il 1995 presentato dall'Italia e che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità (5), si persegue l'obiettivo di eliminare la peste suina africana dalle restanti zone infette della Sardegna; considerando che, alla luce della situazione sanitaria nelle province di Sassari, di Oristano e di Cagliari e per maggior chiarezza, occorre abrogare la decisione 92/451/CEE e adottare un nuovo testo; considerando che le autorità italiane hanno adottato provvedimenti che vietato l'introduzione dalla Sardegna nel restante territorio nazionale di suini vivi, di carni suine fresche e di taluni prodotti a base di carni suine e che l'adozione di questi provvedimenti legislativi garantisce un'applicazione efficace della presente decisione; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'Italia vieta ogni movimento, in provenienza dal territorio della regione Sardegna, di animali della famiglia Suidae. Articolo 2 1. L'Italia vieta ogni movimento, in provenienza dal territorio della regione Sardegna, di carni suine fresche ottenute da animali della famiglia Suidae. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, le carni suine fresche possono essere spedite in zone situate fuori del territorio della regione Sardegna a condizione che tali carni: a) siano ottenute da suini entrati nel territorio della regione Sardegna quali suini da macello a norma della direttiva 64/432/CEE del Consiglio (6) o della direttiva 72/462/CEE del Consiglio (7). I suddetti suini da macello devono essere trasportati direttamente dal porto di entrata ad un macello designato. Essi devono essere stati macellati entro le 12 ore successive all'arrivo al macello, oppure b) siano state ottenute da suini: - allevati in un'azenda riconoscuita dalla competente autorità veterinaria; l'azienda deve essere situata nella provincia di Sassari, di Oristano o di Cagliari, - rimasti per almeno 4 mesi nell'azienda di origine, - allevati in un'azienda situata ad almeno 10 km di distanza da ogni eventuale focolaio di peste suina africana verificatosi negli ultimi 3 mesi, - allevati in un'azienda nella quale non è stato introdotto alcun suino nei 30 giorni precedenti, - facenti parte della popolazione suina di un'azienda assoggettata al programma di prove sirologiche previsto dal programma di eradicazione della peste suina africana adottato con la decisione 94/881/CE e nella quale non sia stato trovato alcun anticorpo del virus della peste suina africana negli ultimi 6 mesi, - sottoposti ad una prova sierologica nei 4 giorni precedenti il trasporto verso il macello, alla quale siano risultati privi di anticorpi del virus della peste suina africana, - sottoposti ad un esame clinico nell'azienda di origine nelle 24 ore precedenti il trasporto. Tutti i suini dell'azienda d'origine debbono essere stati esaminati e i relativi locali ispezionati. Gli animali debbono essere stati contrassegnati con il marchio auricolare nell'azienda di origine, in modo da rendere possibile il risalire a quest'ultima, - trasportati direttamente dall'azienda di origine al macello designato. I mezzi di trasporto debbono essere stati puliti e disinfettati prima del carico ed essere poi uffialmente sigillati. Gli animali debbono essere stati scortati da un certificato sanitario firmato dall'autorità competente, attestante la loro conformità ai requisiti indicati ai trattini precedenti, - macellati entro le 12 ore successive all'arrivo al macello. 3. Le carni di cui al paragrafo 2 devono essere tenute separate dalle carni che non soddisfano ai requisiti di cui alle lettere a) o b) dello stesso paragrafo. Articolo 3 Le carni spedite dal territorio della regione Sardegna debbono essere scortate da un certificato rilasciato da un veterinario ufficiale, recante la seguente menzione: « Carni conformi alla decisione 95/108/CE della Commissione, relativa a talune misure di protezione contro la peste suina africana in Sardegna (Italia) ». Articolo 4 1. L'Italia vieta ogni movimento, in provenienza dal territorio della regione Sardegna, di prodotti a base di carni suine. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, i prodotti a base di carni suine possono essere spediti in zone situate fuori del territorio della regione Sardegna a condizione che: a) abbiano subito un trattamento conforme alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 80/215/CEE del Consiglio (1), b) siano stati fabbricati in uno stabilimento designato e solamente con carni: i) conformi alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, oppure ii) entrate nel territorio della Sardegna quali carni suine fresche a norma della direttiva 64/433/CEE del Consiglio (2). Articolo 5 I prodotti a base di carne di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) spediti dal territorio della regione Sardegna debbono essere scortati da un certificato rilasciato da un veterinario ufficiale. Il certificato reca la seguente menzione: « Prodotti a base di carne conformi alla decisione 95/108/CE della Commissione, relativa a talune misure di protezione contro la peste suina africana in Sardegna (Italia) ». Articolo 6 L'Italia trasmette a tutti gli Stati membri e alla Commissione un elenco recante il nome e l'ubicazione dei macelli designati ai sensi dell'articolo 2, nonché il nome e l'ubicazione degli stabilimenti designati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e riconosciuti dalle autorità veterinarie centrali. Articolo 7 1. L'Italia istituisce un comitato nazionale di coordinamento e di sorveglianza. Il presidente di tale comitato è designato dall'autorità veterinaria centrale che è responsabile dell'applicazione della presente decisione e della verifica delle misure di eradicazione della peste suina africana. Il comitato deve: - raccogliere dati sulle attività di sorveglianza svolte dalle autorità della regione Sardegna, - disporre di attrezzature per l'elaborazione dei dati, - avere collegamenti rapidi con la regione Sardegna. 2. Ove necessario, l'autorità veterinaria centrale può adottare misure protettive supplementari oltre a quelle previste dalla presente decisione. Articolo 8 Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi commerciali per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 9 La decisione 92/451/CEE è abrogata. Articolo 10 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione