COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 27.11.2025
COM(2025) 738 final
2025/0380(COD)
Proposta di
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica la decisione (UE) 2015/1814 per quanto riguarda la riserva stabilizzatrice del mercato per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori
(Testo rilevante ai fini del SEE)
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
La direttiva (UE) 2023/959 ha modificato la decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e ha istituito una riserva stabilizzatrice del mercato per il sistema di scambio di quote di emissione per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori (ETS2). La riserva stabilizzatrice del mercato mira ad attenuare il rischio di squilibri tra domanda e offerta associati all'avvio dell'ETS2 e a migliorare la resistenza agli shock del mercato. La stabilità del mercato è essenziale per il buon funzionamento dell'ETS2 e per il conseguimento dell'obiettivo di fornire incentivi economici per ridurre le emissioni in tutti i settori interessati, evitando nel contempo indebiti impatti sui prezzi.
La decisione (UE) 2015/1814 incarica la Commissione di monitorare costantemente il funzionamento della riserva e garantirne l'idoneità allo scopo. Se necessario, sulla base di tale monitoraggio, la Commissione dovrebbe presentare una proposta volta a migliorare l'efficacia, la gestione e l'applicazione pratica dello scambio di quote di emissione per i settori citati.
Dall'entrata in vigore dell'ETS2 nel giugno 2023, una serie di sviluppi ha consentito di acquisire una maggiore conoscenza e ulteriori informazioni sulle previsioni future relative a liquidità del mercato, livelli dei prezzi e volatilità nel mercato ETS2. Detti sviluppi tengono conto dell'esperienza maturata con l'attuazione dell'ETS2 da parte della Commissione e delle autorità nazionali, dell'avvio del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni, dell'ampio spettro delle proiezioni relative ai prezzi futuri delle quote dell'ETS2 e della complessità di prevedere gli indicatori di mercato sul versante della domanda. Hanno inoltre chiarito quali fattori dovrebbero influenzare la stabilità del mercato e la prevedibilità a lungo termine, vale a dire, tra l'altro: la rapidità di attuazione delle politiche e delle misure complementari degli Stati membri verso gli obiettivi energetici e climatici per il 2030 e l'annullamento delle quote non svincolate dalla riserva entro il 31 dicembre 2030, che contribuisce all'incertezza sulla capacità di intervento a lungo termine della riserva stabilizzatrice del mercato.
Il 5 novembre 2025 il Consiglio ha raggiunto un accordo su un orientamento generale relativo alla normativa europea sul clima, che ha introdotto una disposizione volta a rinviare di un anno, al 2028, l'applicazione dell'ETS2. Il 13 novembre 2025 il Parlamento europeo ha adottato una posizione analoga sul rinvio di un anno dell'ETS2. Inoltre la Commissione ha confermato la sua intenzione di proporre misure sul quadro di attuazione dell'ETS2 entro la fine del 2025, dando seguito alle proposte, avanzate da un'ampia maggioranza di Stati membri e da molti deputati al Parlamento europeo, di agevolare il lancio e accelerare gli investimenti prima dell'avvio dell'ETS2. La presente proposta è una delle misure annunciate.
La presente proposta adegua alcuni parametri della riserva stabilizzatrice del mercato per l'ETS2 sulla base di informazioni di mercato aggiornate e di richieste avanzate dalla maggioranza degli Stati membri e dai portatori di interessi, al fine di migliorare sia la liquidità nell'equilibrio tra domanda e offerta sia la prevedibilità dei livelli iniziali dei prezzi, senza incidere sull'assetto generale della riserva stabilizzatrice del mercato. Le modifiche mirate contribuiscono a salvaguardare un avvio del mercato e una traiettoria dei prezzi ordinati, agevoli ed efficienti per i soggetti regolamentati, consentendo alle autorità nazionali e ai consumatori di combustibile di prepararsi in modo ottimale grazie ad adeguate misure di sostegno e compensazione. La Commissione esaminerà e pubblicherà periodicamente le informazioni di mercato per consentire ai consumatori e ai portatori di interessi di comprendere chiaramente le condizioni del mercato.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La riserva stabilizzatrice del mercato per l'ETS2 è uno strumento per garantire la stabilità del mercato delle quote di emissione dell'ETS2. La sua coerenza con le altre politiche dell'UE è garantita principalmente dalla coerenza dell'ETS2 con le stesse. La presente proposta apporta solo modifiche mirate ai parametri della riserva stabilizzatrice del mercato per l'ETS2 senza modificarne l'assetto generale e non incide direttamente su altre politiche dell'Unione.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La coerenza con le altre normative dell'UE è garantita dalla coerenza del quadro legislativo in vigore per il conseguimento degli obiettivi in materia di clima ed energia per il 2030, valutata nella valutazione d'impatto che accompagna la direttiva (UE) 2023/959, del 10 maggio 2023, che ha modificato la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, con il resto del pacchetto "Pronti per il 55 %". Sono incluse le valutazioni d'impatto relative al regolamento sulla condivisione degli sforzi, al regolamento sull'uso del suolo, i cambiamenti di uso del suolo e la silvicoltura, alla normativa sui livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ per autovetture e furgoni, alla direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili, alla direttiva sull'efficienza energetica e alla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia. La modifica proposta alla riserva stabilizzatrice del mercato per l'ETS2 tiene conto delle variazioni della domanda dovute a queste politiche complementari essenziali.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica della proposta è l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). A norma dell'articolo 191 e dell'articolo 192, paragrafo 1, TFUE, l'Unione europea è tenuta a contribuire al perseguimento di diversi obiettivi, tra cui: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici. L'EU ETS contribuisce alla lotta contro i cambiamenti climatici e la riserva stabilizzatrice del mercato, in quanto strumento per la stabilità del mercato delle quote istituito dalla direttiva EU ETS, svolge un ruolo importante nel suo funzionamento.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
I cambiamenti climatici sono un problema transfrontaliero e pertanto un'azione coordinata dell'UE può integrare e rafforzare l'azione nazionale e locale in modo più efficace di un'azione non coordinata degli Stati membri. Il coordinamento a livello di UE migliora quindi l'efficacia dell'azione per il clima.
Pertanto gli obiettivi dell'EU ETS, che opera come un sistema a livello dell'UE in modo pienamente armonizzato, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dall'azione unilaterale degli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione proprio in ragione della portata e degli effetti del sistema. Analogamente, poiché la riserva stabilizzatrice del mercato è uno strumento per la stabilità del mercato delle quote di emissioni dell'ETS2 istituito dalla direttiva EU ETS, neanche il suo obiettivo può essere conseguito in misura sufficiente mediante un'azione non coordinata da parte degli Stati membri.
La decisione (UE) 2015/1814 è una misura dell'UE in vigore nel settore della lotta ai cambiamenti climatici. Conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 TFUE, la sua modifica, che rientra nella presente proposta, non può essere realizzata a livello nazionale o locale, ma richiede un'azione a livello di UE.
•Proporzionalità
La proposta è conforme al principio di proporzionalità in quanto non va al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE per il 2030 in modo efficace sotto il profilo dei costi, garantendo nel contempo il corretto funzionamento del mercato delle quote di emissione dell'ETS2 istituito dalla direttiva EU ETS.
•Scelta dell'atto giuridico
Una decisione è lo strumento appropriato per modificare la decisione che istituisce la riserva stabilizzatrice del mercato.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
La proposta tiene conto dell'esperienza acquisita con l'attuazione della direttiva EU ETS per il sistema di scambio di quote di emissione per i settori del trasporto stradale e dell'edilizia e ulteriori settori dalla sua entrata in vigore nel giugno 2023. La valutazione d'impatto per il riesame 2021 dell'EU ETS e della riserva stabilizzatrice del mercato sottolinea che il prezzo delle quote ETS2 dipenderà dall'attuazione di politiche e misure complementari a sostegno della decarbonizzazione dei settori citati. La valutazione dei piani nazionali per l'energia e il clima effettuata dalla Commissione nel 2025 mostra progressi significativi per quanto riguarda le politiche e le misure complementari degli Stati membri verso il conseguimento degli obiettivi in materia di energia e clima per il 2030 e individua inoltre le lacune rimanenti nei settori del trasporto stradale e dell'edilizia che devono essere colmate per conseguirli.
•Consultazioni dei portatori di interessi
La proposta prevede una modifica mirata dei parametri della riserva stabilizzatrice del mercato per l'ETS2 al fine di migliorarne il funzionamento entro l'avvio del mercato delle quote di emissione dell'ETS2. Si basa sulla consultazione dei portatori di interessi nel quadro del riesame del 2021 dell'EU ETS e della riserva stabilizzatrice del mercato e sui successivi riscontri della maggior parte degli Stati membri nonché su un dialogo regolare condotto con le autorità nazionali competenti e i portatori di interessi su varie questioni relative all'attuazione dell'ETS2 al fine di migliorarne il funzionamento e l'efficacia. Le diverse rappresentazioni delle politiche e delle misure complementari nelle proiezioni esterne dei prezzi a breve e a più lungo termine per l'ETS2 si traducono in un ampio ventaglio di aspettative per quanto riguarda i futuri prezzi delle quote ETS2. La maggior parte degli Stati membri ha espresso preoccupazioni in merito all'incertezza che caratterizza i livelli iniziali dei prezzi delle quote ETS2, che complica la preparazione delle politiche complementari e delle misure di sostegno necessarie per decarbonizzare tali settori.
Per garantire l'integrità operativa e la prevedibilità del sistema ETS2, le modifiche mirate della riserva stabilizzatrice del mercato dovrebbero entrare in vigore rapidamente. La proposta è soggetta a ulteriori vincoli temporali in quanto è collegata alla modifica del regolamento delegato (UE) 2023/2830 della Commissione, del 17 ottobre 2023, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote. La vendita all'asta delle quote viene anticipata alla seconda metà del 2026, il che implica che la presente proposta dovrebbe entrare in vigore entro l'avvio del mercato delle quote di emissione dell'ETS2.
•Assunzione e uso di perizie
Sulla base delle circostanze fin qui descritte e del calendario, la Commissione ha raccolto i riscontri degli Stati membri e dei portatori di interessi per adottare le misure migliori per conseguire l'obiettivo della proposta di migliorare la liquidità, la stabilità e la prevedibilità del mercato delle quote di emissioni ETS2.
•Valutazione d'impatto
Sebbene non sia stata effettuata una valutazione d'impatto distinta per la presente proposta, diversi elementi della valutazione d'impatto che accompagna la direttiva (UE) 2023/959, che ha istituito la riserva stabilizzatrice del mercato per l'ETS2, contribuiscono alla valutazione delle modifiche mirate ai parametri della riserva stabilizzatrice del mercato nella presente proposta.
Ai sensi della decisione (UE) 2015/1814, la Commissione ha il compito di monitorare costantemente il funzionamento della riserva e, se necessario, di proporre un riesame per migliorare l'efficacia, la gestione e l'applicazione pratica sulla base del monitoraggio.
La valutazione d'impatto che accompagna la proposta della Commissione del 2021 ha già messo in luce quanto sia complesso definire i parametri iniziali della riserva stabilizzatrice del mercato per l'ETS2 e ha riconosciuto che tali parametri dovrebbero pertanto essere migliorati in una fase successiva. Un'ulteriore difficoltà è legata alla grande varietà di aspettative di prezzo nell'ambito dell'ETS2 da parte dei portatori di interessi dovute a rappresentazioni divergenti di politiche e misure complementari.
La proposta prevede una modifica mirata dei parametri della riserva stabilizzatrice del mercato per l'ETS2 senza modificarne l'assetto generale, al fine di renderla più efficace sulla base di informazioni aggiornate prima della piena operatività del sistema.
•Diritti fondamentali
La presente proposta rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi delineati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare contribuisce all'obiettivo di un elevato livello di tutela dell'ambiente conformemente al principio dello sviluppo sostenibile sancito dall'articolo 37 della Carta.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
L'ETS2 genererà entrate significative per i bilanci degli Stati membri da utilizzare per questioni di equità sociale. La maggior parte dei proventi delle aste è destinata agli Stati membri e la proposta può incidere indirettamente sui bilanci nazionali principalmente a causa di questo legame. Il miglioramento della liquidità del mercato può determinare un aumento dei proventi delle aste degli Stati membri che dovrebbe tuttavia essere compensato dall'effetto sul prezzo della liquidità del mercato aggiuntiva. La proposta contribuirà inoltre a migliorare la prevedibilità dei prezzi a lungo termine per gli Stati membri rendendoli meno volatili.
L'attuazione della presente proposta non richiederà un aumento della capacità della Commissione, come indicato nella scheda finanziaria e digitale legislativa allegata.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
La proposta prevede una modifica mirata dei parametri della riserva stabilizzatrice del mercato per l'ETS2, rispettandone l'assetto generale, al fine di migliorare il suo funzionamento prima che il mercato delle quote di emissione dell'ETS2 diventi operativo. Essa si basa sulle conclusioni della valutazione d'impatto del riesame dell'EU ETS e della riserva stabilizzatrice del mercato del 2021 e tiene conto dei riscontri della maggior parte degli Stati membri e di altri portatori di interessi.
Oltre alle modifiche proposte alla decisione (UE) 2015/1814, la Commissione afferma quanto segue in relazione all'applicazione dell'articolo 30 nonies della direttiva 2003/87/CE:
"Per migliorare la prevedibilità e la certezza del mercato europeo del carbonio per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori, la Commissione ritiene che, se la condizione di cui all'articolo 30 nonies, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE è nuovamente soddisfatta dopo sei mesi, l'articolo 30 nonies, paragrafo 6, dovrebbe essere disapplicato secondo la procedura di cui al paragrafo 7."
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
La proposta contiene tre misure volte a migliorare la liquidità del mercato per renderlo più prevedibile, ridurre la volatilità e affrontare ulteriormente gli aumenti eccessivi dei prezzi:
·per migliorare la liquidità e la prevedibilità a lungo termine del mercato, l'articolo 1, paragrafo 1, sopprime la seconda frase relativa all'annullamento delle quote che non sono state svincolate dalla riserva entro il 31 dicembre 2030. Attualmente i 600 milioni iniziali di quote detenute nella riserva stabilizzatrice del mercato sono validi solo fino al 31 dicembre 2030, dopodiché le quote che non sono state svincolate dalla riserva non saranno più valide. L'eliminazione di questa clausola contribuisce ad aumentare la prevedibilità del mercato e la fiducia tra gli operatori finanziari e gli operatori di mercato, promuovendo in tal modo la stabilità dei prezzi nel tempo;
·l'articolo 1, paragrafo 3, modifica il meccanismo del tasso di iniezione per consentire uno svincolo più graduale e reattivo delle quote dalla riserva nel mercato e propone un'iniezione dalla riserva stabilizzatrice del mercato quando il numero totale di quote in circolazione (total number of allowances in circulation, TNAC) è compreso tra 210 e 260 milioni. Se si verificano queste condizioni l'iniezione sarà pari a 100 milioni di quote meno il doppio della differenza tra il TNAC e la soglia di 210 milioni. La proposta affronta l'"effetto soglia" che si verificherebbe in presenza di un TNAC molto vicino alla soglia inferiore, che determina l'iniezione sul mercato di quote della riserva stabilizzatrice del mercato. In tal caso una quota in più o in meno nel TNAC può innescare un'iniezione, a seconda che il TNAC sia superiore o inferiore alla soglia, e questa situazione di incertezza rischia di creare volatilità dei prezzi sul mercato. La modifica aiuta a prevenire fluttuazioni improvvise e marcate dell'offerta sul mercato e a ridurre la volatilità dei prezzi, contribuendo in tal modo sia a una maggiore stabilità del mercato sia a un segnale di prezzo stabile sul mercato delle quote di emissione dell'ETS2;
·l'articolo 1, paragrafo 4, aggiunge un meccanismo di integrazione di 20 milioni di quote al numero di quote da immettere nell'ambito del meccanismo di controllo dei prezzi eccessivi di cui all'articolo 30 nonies, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE. L'obiettivo è migliorare ulteriormente la reattività alle fluttuazioni ingiustificate dei prezzi e aumentare la prevedibilità del mercato. La direttiva 2003/87/CE prevede un meccanismo per garantire la stabilità dei prezzi nei primi anni dell'ETS2 svincolando 20 milioni di quote dalla riserva stabilizzatrice del mercato se il prezzo del carbonio supera i 45 EUR per tonnellata. A norma dell'articolo 30 nonies, paragrafo 7, tale misura può essere applicata due volte nell'arco di 12 mesi. La modifica rafforza, con la dovuta cautela, questo meccanismo consentendo di svincolare un maggior numero di quote sul mercato per migliorare ulteriormente la fiducia del mercato, il che è importante per pianificare gli investimenti nella decarbonizzazione.
2025/0380 (COD)
Proposta di
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica la decisione (UE) 2015/1814 per quanto riguarda la riserva stabilizzatrice del mercato per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo di Parigi, adottato nel dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è entrato in vigore nel novembre 2016. Le parti dell'accordo di Parigi hanno convenuto di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2° C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5° C rispetto ai livelli preindustriali.
(2)La decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio ha istituito una riserva stabilizzatrice del mercato al fine di attenuare il rischio di squilibri tra l'offerta e la domanda associati all'avvio dello scambio di quote di emissioni per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori, nonché di rendere il sistema più resistente agli shock del mercato.
(3)L'analisi effettuata sul funzionamento previsto della riserva, che tiene conto di informazioni recenti, indica che modifiche mirate di alcuni parametri contribuirebbero a migliorare la prevedibilità del mercato e la stabilità delle variazioni dei prezzi nei primi anni del nuovo sistema.
(4)Al fine di aumentare la prevedibilità del mercato a lungo termine, le quote integrate nella riserva per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori che non sono state svincolate dovrebbero rimanere valide dopo il 31 dicembre 2030.
(5)Nel caso in cui il numero totale di quote in circolazione raggiunga un livello inferiore a 260 milioni di quote, uno svincolo più graduale e reattivo delle quote contribuirebbe a migliorare ulteriormente la stabilità e la prevedibilità del mercato per i partecipanti al mercato. Il meccanismo di iniezione dovrebbe pertanto tenere conto della differenza tra il numero totale di quote in circolazione e la soglia inferiore.
(6)Al fine di migliorare ulteriormente la sua reattività alle fluttuazioni ingiustificate dei prezzi e aumentare la prevedibilità del mercato, il meccanismo per migliorare la stabilità dei prezzi nei primi tre anni del sistema di scambio di quote di emissione per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori dovrebbe essere rafforzato con la dovuta cautela. Ciò potrebbe comportare lo svincolo di un volume più elevato di quote sul mercato. Se la misura è applicata due volte durante lo stesso periodo di 12 mesi, l'ulteriore svincolo dovrebbe avvenire due volte.
(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2015/1814,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 1 bis della decisione (UE) 2015/1814 è così modificato:
(1)al paragrafo 3, la seconda frase è soppressa.
(2)al paragrafo 4, la seconda frase è sostituita dalla seguente: "Il numero totale di quote in circolazione a norma del presente articolo in un determinato anno è il numero cumulativo di quote di cui al capo summenzionato rilasciate, meno le tonnellate cumulative di emissioni verificate di cui a tale capo per il periodo compreso tra il 1o gennaio [2027] e il 31 dicembre dello stesso determinato anno e le quote di cui a tale capo cancellate a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE.";
(3)al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente: "In un determinato anno, se il numero totale di quote in circolazione è compreso tra 210 e 260 milioni, sono svincolate quote supplementari dalla riserva. Il quantitativo supplementare è calcolato sottraendo a 100 milioni di quote il doppio della differenza tra il numero totale di quote in circolazione e 210 milioni. Il quantitativo supplementare così calcolato è aggiunto al quantitativo di quote che gli Stati membri devono mettere all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE a decorrere dal 1º settembre di tale anno.";
(4)al paragrafo 7, tra la prima e la seconda frase è inserita la frase seguente: "Nel caso in cui dette quote siano svincolate dalla riserva a norma dell'articolo 30 nonies, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, sono aggiunti al quantitativo da svincolare dalla riserva 20 milioni di quote in più.".
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
La presidente
Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA
Indice
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
•Proporzionalità
•Scelta dell'atto giuridico
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
•Consultazioni dei portatori di interessi
•Assunzione e uso di perizie
•Valutazione d'impatto
•Diritti fondamentali
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
1.2.Settore/settori interessati
1.3.Obiettivi
1.3.1.Obiettivi generali
1.3.2.Obiettivi specifici
1.3.3.Risultati e incidenza previsti
1.3.4.Indicatori di prestazione
1.4.La proposta/iniziativa riguarda:
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa
1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.
1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti
1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione
1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria
1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo
2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti
2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli
2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato
3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)
3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi
3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato
3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane
3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato
3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali
3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento
3.3.Incidenza prevista sulle entrate
4.Dimensioni digitali
4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale
4.2.Dati
4.3.Soluzioni digitali
4.4.Valutazione dell'interoperabilità
4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2015/1814 per quanto riguarda la riserva stabilizzatrice del mercato per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori.
1.2.Settore/settori interessati
Azione per il clima
Rubrica 3 – Risorse naturali e ambiente
Titolo 9 – Ambiente e azione per il clima
1.3.Obiettivi
1.3.1.Obiettivi generali
La proposta mira a migliorare l'efficacia della riserva stabilizzatrice del mercato per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori in relazione all'equilibrio tra domanda e offerta.
1.3.2.Obiettivi specifici
La proposta prevede modifiche mirate dei parametri della riserva stabilizzatrice del mercato per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori al fine di migliorarne il funzionamento prima della piena operatività dell'ETS2.
1.3.3.Risultati e incidenza previsti
Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.
La proposta dovrebbe migliorare la liquidità, la stabilità e la prevedibilità del mercato prima della piena operatività dell'ETS2.
1.3.4.Indicatori di prestazione
Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati
La riserva riguarda l'equilibrio strutturale tra l'offerta e la domanda di quote sul mercato.
1.4.La proposta/iniziativa riguarda:
una nuova azione;
una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria;
✓ la proroga di un'azione esistente;
la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa
Le modifiche mirate dei parametri della riserva stabilizzatrice del mercato per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori mirano a migliorarne il funzionamento prima della piena operatività dell'ETS2.
1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.
Il sistema di scambio di quote di emissione per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori è uno strumento a livello di UE.
1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
Dati l'obiettivo di riduzione delle emissioni per il 2030 e l'obiettivo della neutralità climatica da conseguire entro il 2050, è necessaria un'azione più incisiva dell'UE, anche garantendo un mercato del carbonio più efficace, ben funzionante e resiliente.
1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti
La proposta mira a integrare il quadro politico esistente.
Essa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027.
1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione
1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria
Durata limitata
–
in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA;
–
incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.
✓ durata illimitata
–Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
–e successivo funzionamento a pieno ritmo.
1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti
✓ Gestione diretta a opera della Commissione:
–✓ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;
–
a opera delle agenzie esecutive.
Gestione concorrente con gli Stati membri.
Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:
– a paesi terzi o organismi da questi designati;
– a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
– alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;
– agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
– a organismi di diritto pubblico;
– a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
– a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
– a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;
–a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.
Osservazioni
L'iniziativa continuerà ad essere gestita dall'équipe attuale. Non è necessario personale supplementare.
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
La proposta si iscrive nel solco della normativa europea sul clima e non prevede valutazioni aggiuntive rispetto a quelle che la Commissione è già chiamata a condurre. Anziché istituire ulteriori flussi di comunicazione da parte degli Stati membri, la normativa europea sul clima si basa sul solido e trasparente quadro per le emissioni di gas a effetto serra e altre informazioni sul clima stabilito nel regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima.
2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo
2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti
Non pertinente. La proposta non attua un programma finanziario ma definisce una politica a lungo termine. Modalità di gestione, meccanismi di attuazione del finanziamento, modalità di pagamento e strategie di controllo in relazione ai tassi di errore non sono applicabili.
2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli
A norma della direttiva ETS, la Commissione effettua una valutazione periodica dei progressi compiuti e può formulare raccomandazioni e ulteriori misure.
2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)
L'iniziativa non comporta nuovi controlli/rischi significativi che non siano coperti da un quadro di controllo interno già esistente. Non è prevista alcuna misura specifica oltre all'applicazione del regolamento finanziario.
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
Non è prevista alcuna misura specifica oltre all'applicazione del regolamento finanziario.
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
·Linee di bilancio esistenti
Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Linea di bilancio
|
Natura della spesa
|
Partecipazione
|
|
|
Numero
|
Diss./Non diss.
|
di paesi EFTA
|
di paesi candidati e potenziali candidati
|
di altri paesi terzi
|
altre entrate con destinazione specifica
|
|
3
|
09.02.03.00
|
Diss.
|
SÌ
|
SÌ
|
NO
|
SÌ
|
|
|
[XX.YY.YY.YY]
|
Diss./Non diss.
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
|
|
[XX.YY.YY.YY]
|
Diss./Non diss.
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione
Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Linea di bilancio
|
Natura della spesa
|
Partecipazione
|
|
|
Numero
|
Diss./Non diss.
|
di paesi EFTA
|
di paesi candidati e potenziali candidati
|
di altri paesi terzi
|
altre entrate con destinazione specifica
|
|
|
[XX.YY.YY.YY]
|
Diss./Non diss.
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
|
|
[XX.YY.YY.YY]
|
Diss./Non diss.
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
|
|
[XX.YY.YY.YY]
|
Diss./Non diss.
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
SÌ/NO
|
3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
–✓
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
–
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.
3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Numero
|
|
|
DG: <…….>
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Stanziamenti operativi
|
|
Linea di bilancio
|
Impegni
|
(1a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(2a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Linea di bilancio
|
Impegni
|
(1b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(2b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
|
Linea di bilancio
|
|
(3)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti
per la DG <…….>
|
Impegni
|
=1a+1b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
=2a+2b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
=2a+2b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
TOTALE stanziamenti operativi
|
Impegni
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
(6)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <….>
|
Impegni
|
=4+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
del quadro finanziario pluriennale
|
Pagamenti
|
=5+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)
Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)
|
Specificare gli obiettivi e i risultati
|
|
|
Anno
2024
|
Anno
2025
|
Anno
2026
|
Anno
2027
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)
|
TOTALE
|
|
|
RISULTATI
|
|
|
Tipo
|
Costo medio
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N. totale
|
Costo totale
|
|
OBIETTIVO SPECIFICO 1 …
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale parziale obiettivo specifico 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBIETTIVO SPECIFICO 2 …
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale parziale obiettivo specifico 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi
–✓
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
–
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.
3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato
|
STANZIAMENTI VOTATI
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
RUBRICA 7
|
|
Risorse umane
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Totale parziale RUBRICA 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Esclusa la RUBRICA 7
|
|
Risorse umane
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
TOTALE
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane
–✓
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
–
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.
3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato
Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)
|
STANZIAMENTI VOTATI
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)
|
|
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 01 02 03 (delegazioni UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 01 (ricerca indiretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 11 (ricerca diretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
• Personale esterno (in ETP)
|
|
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Linea di sostegno amministrativo
[XX.01.YY.YY]
|
- in sede
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- nelle delegazioni UE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
TOTALE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali
Compulsory: the best estimate of the digital technology-related investments entailed by the proposal/initiative should be included in the table below.
Exceptionally, when required for the implementation of the proposal/initiative, the appropriations under Heading 7 should be presented in the designated line.
The appropriations under Headings 1-6 should be reflected as "Policy IT expenditure on operational programmes". This expenditure refers to the operational budget to be used to re-use/ buy/ develop IT platforms/ tools directly linked to the implementation of the initiative and their associated investments (e.g. licences, studies, data storage etc). The information provided in this table should be consistent with details presented under Section 4 "Digital dimensions".
|
TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
RUBRICA 7
|
|
Spese informatiche (istituzionali)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Totale parziale RUBRICA 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Esclusa la RUBRICA 7
|
|
Spese informatiche per la politica per i programmi operativi
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
TOTALE
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
La proposta/iniziativa:
–✓
può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).
Non sono necessarie risorse supplementari. L'iniziativa continuerà ad essere gestita dall'équipe attuale.
–
comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.
–
comporta una revisione del QFP.
3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento
La proposta/iniziativa:
–✓
non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.
–
prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:
Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
Anno
2024
|
Anno
2025
|
Anno
2026
|
Anno
2027
|
Totale
|
|
Specificare l'organismo di cofinanziamento
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE stanziamenti cofinanziati
|
|
|
|
|
|
3.3.
Incidenza prevista sulle entrate
–✓
La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
–
La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
–
sulle risorse proprie.
–
su altre entrate.
–
indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Linea di bilancio delle entrate:
|
Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso
|
Incidenza della proposta/iniziativa
|
|
|
|
Anno 2024
|
Anno 2025
|
Anno 2026
|
Anno 2027
|
|
Articolo ………….
|
|
|
|
|
|
4.Dimensioni digitali
4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale
|
Nessuna prescrizione di rilevanza digitale.
|
4.2.Dati
|
Nessuna prescrizione di rilevanza digitale identificata.
|
4.3.Soluzioni digitali
|
Nessuna prescrizione di rilevanza digitale identificata.
|
4.4.Valutazione dell'interoperabilità
|
Nessuna prescrizione di rilevanza digitale identificata.
|
4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale
|
Nessuna prescrizione di rilevanza digitale identificata.
|