52000PC0407

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea /* COM/2000/0407 def. - COD 2000/0187 */

Gazzetta ufficiale n. C 365 E del 19/12/2000 pag. 0256 - 0261


Proposta DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Introduzione

Scopo

La presente proposta di decisione mira a garantire una disponibilità armonizzata ed un uso efficiente dello spettro radio qualora ciò sia necessario ai fini dell'attuazione delle politiche della Comunità in settori quali le comunicazioni, i trasporti, la radiodiffusione e la ricerca e sviluppo.

Gli accordi istituzionali in materia di gestione dello spettro radio devono tener maggiormente conto degli interessi della Comunità e delle esigenze delle imprese e degli utenti dell'Unione europea. Si tratta di una vera e propria necessità in quanto la disponibilità di frequenze, le modalità di licenza e l'uso dello spettro radio hanno importanti conseguenze politiche sull'introduzione e sulla fornitura a livello comunitario di servizi di comunicazione paneuropei quali GALILEO (servizi di navigazione via satellite), i servizi di controllo del traffico aereo, la radiotelevisione digitale e i servizi di osservazione della terra.

Base

La proposta si fonda sull'esperienza acquisita con le decisioni comunitarie in materia di servizi di comunicazioni personali via satellite (S-PCS) e di sistema di comunicazioni mobili e senza fili (UMTS). Tali decisioni si fondano su un consenso politico circa gli obiettivi strategici da realizzare in questi settori e contengono disposizioni giuridiche che consentono alla Conferenza delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) di armonizzare lo spettro radio per questi sistemi di comunicazione e agli Stati membri di dare attuazione alle misure di armonizzazione adottate.

Dalla consultazione pubblica relativa al Libro verde sulla politica in materia di spettro radio nella Comunità è emerso un ampio consenso in merito alla necessità di trattare alcuni dei suoi aspetti a livello comunitario. Si potrà in tal modo istituire un quadro di riferimento che garantisca un'armonizzazione dell'uso dello spettro radio e che faciliti l'attuazione delle politiche comunitarie, a condizione che si tenga debitamente conto delle attuali disposizioni istituzionali in materia di gestione dello spettro, e tutelare gli interessi della Comunità sulla scena internazionale.

Attualmente l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio è garantita, sul piano internazionale, dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT - 189 paesi membri) e dalle sue Conferenze mondiali delle radiocomunicazioni (WRC) e, sul piano europeo, dalla CEPT (43 paesi membri). Considerata la globalizzazione dei mercati delle radiocomunicazioni, un'armonizzazione del maggior livello possibile dovrebbe consentire di effettuare economie di scala (riduzione dei costi delle apparecchiature, ad esempio) e garantire una disponibilità dei servizi su scala paneuropea e globale (roaming internazionale, ad esempio) in quanto le conseguenze degli sforzi di armonizzazione si estenderanno oltre le frontiere della Comunità.

La presente proposta mira ad integrare, piuttosto che sostituire, le attività in materia di gestione dello spettro radio dell'UIT/WRC, della CEPT e degli Stati membri. Considerato il loro carattere altamente tecnico, le attività di gestione dello spettro devono essere svolte per quanto possibile a stretto contatto del mercato (nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità). È necessario, tuttavia, completare tali attività di gestione con riflessioni strategiche sulla necessità di conseguire obiettivi comuni in materia di uso armonizzato dello spettro radio nei settori in questione. Quando è necessaria un'armonizzazione si deve poter contare su certezza del diritto e su adeguate procedure di attribuzione di mandati alla CEPT perché questa sviluppi apposite misure di armonizzazione dello spettro applicabili in Europa ed elabori le corrispondenti proposte da sottoporre all'UIT/WRC. La certezza del diritto è inoltre una condizione essenziale per garantire l'attuazione, da parte degli Stati membri, delle misure di armonizzazione concordate.

Copertura

Gli sviluppi economici, tecnologici e normativi nel campo delle radiocomunicazioni hanno indotto una forte crescita della domanda di frequenze, in particolar modo nel settore delle comunicazioni, che necessita dello spettro radio per dar vita alla società dell'informazione. La Comunità ha già adottato una serie di misure atte a garantire la disponibilità di radiofrequenze per questo settore.

Le esigenze in materia di spettro radio delle altre politiche comunitarie (radiodiffusione terrestre e satellitare; trasporti stradali, ferroviari, aerei e marittimi; posizionamento, navigazione e misura precisa del tempo; osservazione della terra e radioastronomia) non rientrano ancora nel campo di applicazione della legislazione comunitaria. La presente proposta intende istituire la base politica e giuridica necessaria a garantire la disponibilità presente e futura delle radiofrequenze necessarie per dare attuazione alle politiche comunitarie in questi settori.

2. Scopi ed obiettivi

Scopo della presente proposta è istituire un quadro di riferimento politico e giuridico comunitario che consenta di armonizzare l'uso dello spettro radio in settori pertinenti per la realizzazione degli obiettivi delle politiche comunitarie quali le comunicazioni, la radiodiffusione, i trasporti e la ricerca e sviluppo, traendo nel contempo pieno vantaggio dall'esperienza e dalle competenze della CEPT e dell'UIT/WRC.

Principali obiettivi della proposta:

-istituire una piattaforma politica in grado di rispondere agli sviluppi tecnologici, commerciali e normativi nel settore delle radiocomunicazioni, che consenta di consultare tutte le comunità di utenti dello spettro radio. Tale piattaforma politica, che sarà denominata "Gruppo di alti funzionari per la politica in materia di spettro radio" e si comporrà di rappresentanti degli Stati membri, consiglierà la Commissione in merito alla necessità di armonizzare l'uso dello spettro radio nei vari settori delle politiche comunitarie. Oltre alle questioni legate all'allocazione delle radiofrequenze, il gruppo sarà invitato ad esprimersi in merito all'assegnazione dello spettro, vale a dire al miglior modo di distribuire le radiofrequenze tra le diverse comunità di utenti, all'interno di uno stesso paese e tra diversi paesi;

-istituire un quadro giuridico per armonizzare, ove necessario, l'uso dello spettro radio. In tal modo, la Commissione potrà, di concerto con un Comitato per lo spettro radio, assegnare mandati alla CEPT sulla base dei pareri della piattaforma politica e, se necessario, prendere i necessari provvedimenti giuridici per garantire che le soluzioni adottate dalla CEPT in risposta ai mandati della Commissione siano poste in essere;

-garantire una diffusione coordinata e tempestiva delle informazioni sull'uso e sulla disponibilità dello spettro radio nella Comunità europea;

-garantire che siano definite adeguate posizioni comunitarie ed europee in vista dei negoziati internazionali relativi allo spettro radio (ad esempio in sede UIT/WRC) quando si tratta di questioni che rientrano nel campo di applicazione delle politiche comunitarie.

3. Soluzioni proposte

Trattare le questioni politiche nell'ambito della Comunità piuttosto che nell'ambito di altri organismi

La corretta attuazione delle politiche comunitarie che fanno uso dello spettro radio rischia di essere compromessa se non si dedica la massima considerazione alla problematica della disponibilità di radiofrequenze. Tali decisioni non possono essere prese in sedi tecniche né in organismi esterni alla Comunità quali la CEPT o l'UIT/WRC. Le questioni relative alla necessità e alla disponibilità di spettro radio devono essere risolte mediante accordi politici comunitari, affinché le politiche comunitarie possano avvalersi di uno spettro radio armonizzato.

* La presente proposta mira a garantire che le esigenze delle politiche comunitarie in materia di spettro radio siano correttamente prese in considerazione.

Equilibrare le esigenze dei vari settori in materia di spettro radio mediante un'adeguata informazione

Con l'aumentare delle richieste di uso dello spettro radio aumentano anche i rischi di conflitti quando tali risorse scarseggiano. Non esiste al momento una piattaforma politica nell'ambito della quale le esigenze in materia di spettro radio delle varie politiche comunitarie possano essere adeguatamente discusse e valutate sulla base di esaurienti dati economici, tecnologici e sociali. Alcune comunità di utenti commerciali tentano di garantirsi una disponibilità di frequenze nell'ambito delle sedi principalmente tecniche della CEPT e dell'UIT/WRC, talvolta a scapito di comunità di utenti non commerciali, meno rappresentati in seno a tali organismi. La situazione rende necessarie decisioni delle pubbliche autorità che garantiscano un adeguato equilibrio tra le esigenze che si manifestano qualora siano in concorrenza interessi commerciali e non commerciali per l'accesso e per l'uso della medesima porzione di spettro radio.

* La proposta mira a garantire un corretto equilibrio tra le esigenze in materia di spettro radio delle varie politiche comunitarie in modo che possano essere fatte scelte avvedute all'atto di distribuire le scarse risorse di spettro radio.

Decisione quadro piuttosto che misure settoriali

Se necessario, le modalità d'uso dello spettro radio per le politiche comunitarie possono essere armonizzate (e lo sono effettivamente state) mediante apposite decisioni specifiche ad ogni settore. Questo approccio presenta tuttavia una serie di inconvenienti, primo fra tutti la macchinosità e la lentezza della procedura istituzionale che rischia di ritardare l'introduzione delle nuove tecnologie e dei nuovi servizi. La presente proposta di decisione intende definire un accordo in merito ai principali obiettivi da raggiungere, ad esempio l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio, e alle procedure applicabili a tutti i pertinenti settori delle politiche comunitarie.

* La presente proposta mira a garantire un'armonizzazione dell'uso dello spettro radio basata su procedure concertate.

Disponibilità di informazioni sull'uso dello spettro radio

La disponibilità di informazioni sull'uso dello spettro radio è un fattore indispensabile per consentire al Gruppo di alti funzionari per la politica in materia di spettro radio di determinare se è necessario armonizzare l'uso delle radiofrequenze.

* Gli Stati membri dovranno pertanto fornire informazioni essenziali sull'uso dello spettro radio configurate secondo un formato comunitario comune.

Obbligo di attuazione piuttosto che impegni volontari

Considerati gli obblighi dell'Unione europea e dei suoi Stati membri in materia di commercio internazionale, se si vuole che le misure di armonizzazione dell'uso dello spettro radio risultino efficaci è necessaria un'adeguata attuazione. Al momento tale obiettivo è solo in parte soddisfatto per le misure adottate dalla CEPT che 43 paesi membri, compresi gli Stati membri dell'Unione, sono invitati ad applicare su base volontaria. Tale situazione non offre sufficienti certezze ai potenziali investitori. Una volta riconosciuta la necessità di armonizzare l'uso dello spettro radio per un determinato scopo, gli Stati membri dovrebbero anche adottare le misure necessarie per dare attuazione a tale accordo conformemente alla disposizioni della presente decisione.

* Una volta raggiunto un accordo in merito all'armonizzazione dell'uso dello spettro radio necessario per attuare le corrispondenti politiche comunitarie, occorre che apposite disposizioni giuridiche garantiscano l'attuazione delle misure di armonizzazione da parte degli Stati membri.

Posizioni comunitarie piuttosto che posizioni nazionali nei negoziati internazionali

Le decisioni relative alla disponibilità di radiofrequenze hanno un'incidenza sugli scambi commerciali e l'Unione europea e gli Stati membri hanno assunto diversi impegni sulla politica in materia di spettro radio nel quadro dell'OMC. Per le questioni attinenti alla gestione dello spettro radio che sono di sua esclusiva competenza, la Comunità è l'unica ad essere abilitata ad assumere impegni esterni nel quadro delle sedi internazionali che trattano della gestione delle radiofrequenze quali l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, nell'ambito della quale la Commissione è autorizzata a negoziare.

Malgrado il ruolo svolto in materia commerciale, la Comunità non è direttamente coinvolta nei negoziati internazionali sulla gestione dello spettro radio. Di conseguenza, le posizioni degli Stati membri per quanto riguarda la disponibilità di radiofrequenze non sono sempre coordinate nei negoziati internazionali. La Comunità deve fare in modo che, prima di tali negoziati, siano adottate posizioni comuni in merito agli obiettivi da conseguire. Se le regole di funzionamento delle sedi internazionali non consentono alla Comunità di difendere una posizione comunitaria, la stessa posizione deve essere presentata dalla presidenza del Consiglio.

* La proposta mira a garantire che, se necessario, siano definite posizioni comunitarie comuni in vista dei negoziati internazionali sullo spettro radio al fine di tutelare gli interessi della Comunità sulla scena internazionale.

4. Descrizione degli articoli della proposta

Articolo 1 - Obiettivi

L'articolo 1 definisce gli obiettivi della decisione. Quest'ultima disciplina tutti gli utilizzi dello spettro radio - e non solo quelle nel settore delle comunicazioni - e mira a porre in essere un quadro di riferimento politico e normativo che garantisca una disponibilità armonizzata ed un uso efficiente dello spettro radio qualora ciò sia necessario per l'attuazione delle politiche comunitarie, nonché un equilibrio tra le diverse applicazioni dello spettro radio che incidono su tali politiche comunitarie. L'articolo 1 garantisce inoltre la diffusione coordinata e tempestiva di informazioni sull'uso dello spettro radio e sulla disponibilità di radiofrequenze nella Comunità e la tutela degli interessi della Comunità nelle sedi internazionali quando l'uso dello spettro radio incide sulle politiche comunitarie.

Articolo 2 - Definizioni

L'articolo 2 contiene le definizioni di concetti quali spettro radio, allocazione e assegnazione dello spettro radio.

Articolo 3 - Gruppo di altri funzionari per la politica in materia di spettro radio

L'articolo 3 istituisce il "Gruppo di alti funzionari per la politica in materia di spettro radio", composto di rappresentanti degli Stati membri, autorizzato a consultare le varie comunità di utenti dello spettro radio.

Articolo 4 - Compiti del gruppo di altri funzionari

L'articolo 4 stabilisce che il gruppo ha il compito di contribuire alla definizione di una strategia intersettoriale generale in materia di spettro radio che consenta di realizzare gli obiettivi della politica comunitaria.

Articolo 5 - Comitato

Nell'ambito della definizione di un quadro normativo per l'armonizzazione dello spettro radio, l'articolo 5 istituisce un "Comitato per lo spettro radio" incaricato di assistere la Commissione.

Articolo 6 - Misure di armonizzazione

L'articolo 6 descrive il quadro normativo che garantirà l'effettiva applicazione nella Comunità delle misure di armonizzazione basate sugli orientamenti politici generali del gruppo. In particolare, la Commissione potrà conferire mandati di armonizzazione alla CEPT e rendere obbligatori i risultati di tali mandati per gli Stati membri, ovvero adottare misure alternative qualora la CEPT non proponga soluzioni accettabili.

Articolo 7 - Disponibilità di informazioni relative alla ripartizione e all'assegnazione dello spettro radio

L'articolo 7 obbliga gli Stati membri a pubblicare informazioni sulla disponibilità e sull'uso dello spettro radio nel loro territorio. L'allegato della decisione fornisce una descrizione dettagliata delle informazioni da pubblicare. È inoltre necessario garantire un'uniformità nella presentazione di tali informazioni.

Articolo 8 - Relazioni con i paesi terzi e con gli organismi internazionali

L'articolo 8 stabilisce le responsabilità della Commissione e degli Stati membri in materia di relazioni con i paesi terzi e con gli organismi internazionali nell'ambito dei quali lo spettro radio è l'argomento di discussione principale o fa parte di più ampi negoziati. Se necessario, gli Stati membri sono tenuti a coordinare le proprie posizioni a livello internazionale al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dalla presente decisione.

Articolo 9 - Notificazione

L'articolo 9 stabilisce che gli Stati membri sono tenuti a fornire alla Commissione le informazioni a questa necessarie per verificare l'adempimento degli obblighi previsti dalla presente decisione.

Articolo 10 - Riservatezza

L'articolo 10 stabilisce, per determinati casi, l'obbligo di riservatezza.

Articolo 11 - Relazione

L'articolo 11 obbliga la Commissione a riferire ogni anno al Consiglio e al Parlamento europeo in merito all'applicazione della decisione.

Articolo 12 - Esecuzione

L'articolo 12 stabilisce che gli Stati membri prendano tutte le misure necessarie per conformarsi agli obblighi previsti dalla decisione.

Articolo 13 - Entrata in vigore

L'articolo 13 stabilisce le modalità di entrata in vigore della decisione.

Articolo 14 - Destinatari

L'articolo 14 stabilisce che gli Stati membri sono i destinatari della decisione.

2000/0187 (COD)

Proposta

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C ...

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

[2] GU C ...

visto il parere del Comitato delle regioni [3],

[3] GU C ...

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [4],

[4] GU C ...

considerando quanto segue:

(1) Il 10 novembre 1999 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni una comunicazione recante proposte sulle prossime tappe della politica in materia di spettro radio [5] e basata sui risultati della consultazione pubblica sul Libro verde relativo alla politica in materia di spettro radio nel contesto delle politiche della Comunità europea in materia di telecomunicazioni, radiodiffusione, trasporti e R&S [6]. Il Parlamento europeo ha espresso il proprio sostegno a tale comunicazione con risoluzione del 18 maggio 2000 [7], che evidenziava la necessità di un'azione a livello comunitario per elaborare un approccio armonizzato ed equilibrato nell'uso dello spettro radio nella Comunità, al fine di attuare pienamente i principi del mercato interno e di tutelare gli interessi della Comunità sulla scena internazionale.

[5] COM(1999) 538.

[6] COM(1998) 596.

[7] A5-0122/2000.

(2) Può risultare necessario definire i principi politici comunitari per l'uso dello spettro radio al fine di conseguire gli obiettivi della politica comunitaria, in particolare in settori quali le comunicazioni, la radiodiffusione, i trasporti e la ricerca, che, seppur in diversa misura, fanno tutti uso dello spettro radio, mantenendo nel contempo severe norme per quanto concerne la salute dei cittadini. Sulla base di tali principi, l'uso dello spettro radio deve essere coordinato ed armonizzato a livello comunitario, ove necessario, per conseguire i suddetti obiettivi politici. Un coordinamento ed un'armonizzazione a livello comunitario possono contribuire in taluni casi ad armonizzare e coordinare l'uso dello spettro radio a livello globale. Parallelamente, può essere fornito a livello nazionale un adeguato supporto tecnico.

(3) La politica in materia di spettro radio non può fondarsi esclusivamente su parametri tecnici ma deve tener conto anche di considerazioni economiche, politiche, culturali, sanitarie e sociali. La sempre maggiore scarsità di radiofrequenze disponibili rischia di accentuare i conflitti tra i gruppi di utenti appartenenti a settori quali le comunicazioni, la radiodiffusione, i trasporti, la polizia, l'esercito e la comunità scientifica. Di conseguenza, la politica in materia di spettro radio deve tener conto di tutti i settori e bilanciarne le esigenze rispettive. La presente decisione non deve limitare il diritto degli Stati membri di imporre le misure restrittive necessarie per il mantenimento dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza.

(4) Per definire gli obiettivi di politica generale riguardo all'uso dello spettro radio occorre istituire un organismo consultivo presieduto dal rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza di turno del Consiglio e costituito di rappresentanti ad alto livello degli Stati membri responsabili dei vari settori che fanno uso dello spettro radio o sono interessati al suo utilizzo, quali le comunicazioni, la radiodiffusione, l'audiovisivo, i trasporti, la ricerca e lo sviluppo, nonché dei settori che potrebbero essere indirettamente interessati quali la sicurezza, la difesa e la polizia. Tale gruppo consiglia la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione stessa, in merito alla necessità di armonizzare l'uso dello spettro radio nel quadro generale della politica comunitaria, nonché sulla regolamentazione e su altri aspetti legati all'uso delle radiofrequenze aventi un'incidenza sulle politiche comunitarie quali, ad esempio, i metodi di attribuzione dei diritti di uso dello spettro, la disponibilità di informazioni, la disponibilità di radiofrequenze, la riorganizzazione delle frequenze e la conseguente migrazione degli utenti verso altre frequenze, la tariffazione, l'uso efficiente dello spettro radio e la tutela della salute umana. A tal fine, le delegazioni nazionali dovrebbero definire posizioni coordinate su tutti gli aspetti politici riguardanti l'uso dello spettro radio nei rispettivi paesi, in relazione con le questioni da discutere in seno al gruppo.

(5) Il gruppo tiene conto delle posizioni dell'industria e degli utenti, commerciali e non, e di tutte le altre parti interessate in merito ai progressi tecnologici, commerciali e normativi che possono incidere sull'uso dello spettro radio. Gli utilizzatori dello spettro devono poter fornire tutte le informazioni ritenute necessarie. Se opportuno, il gruppo può decidere di sentire, nel quadro delle proprie riunioni, i rappresentanti delle 2 categorie di utenti dello spettro al fine di ottenere un quadro più chiaro della situazione di un determinato settore.

(6) La Commissione deve regolarmente riferire al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati ottenuti nell'applicazione della presente decisione, agli obiettivi della politica in materia di spettro radio nella Comunità e alle iniziative future. Tali obiettivi potranno in tal modo godere di un adeguato sostegno politico.

(7) La gestione tecnica dello spettro radio implica l'armonizzazione e l'allocazione delle radiofrequenze. Tale armonizzazione deve rispecchiare i principi di politica generale stabiliti a livello comunitario. L'introduzione coordinata nella Comunità di sistemi basati sullo spettro radio è condizionata dai diversi approcci nazionali in materia di assegnazione delle radiofrequenze e di concessione delle autorizzazioni, in particolare in termini di tariffazione dello spettro e di canoni di licenza. Tali aspetti devono pertanto essere discussi e, ove opportuno, armonizzati a livello comunitario.

(8) L'approccio comunitario dovrebbe inoltre beneficiare della cooperazione con gli esperti delle autorità nazionali incaricate della gestione dello spettro radio. Basandosi sull'esperienza delle procedure di assegnazione di mandati acquisita in settori specifici, per esempio in esito all'applicazione della decisione n. 710/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 1997, su un approccio coordinato di autorizzazione nel settore dei servizi di comunicazioni personali via satellite nella Comunità [8] (decisione S-PCS), modificata dalla decisione n. 1215/2000 [9], nonché della decisione n. 128/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 1998, sull'introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza fili (UMTS) della terza generazione nella Comunità [10] (decisione UMTS), è necessario definire a livello comunitario un quadro di riferimento permanente, stabile ed uniforme che garantisca una disponibilità armonizzata dell'impiego dello spettro radio ed un'adeguata certezza del diritto. È necessario adottare concrete misure di armonizzazione sulla base dei mandati conferiti agli esperti nazionali che partecipano ai lavori degli organismi incaricati della gestione delle frequenze, tra cui la Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT). Se necessario, la Commissione deve poter rendere i risultati di tali mandati obbligatori per gli Stati membri e, qualora i risultati siano inaccettabili, adottare altre misure appropriate. Ciò consentirà in particolare di procedere all'armonizzazione dello spettro radio necessaria ai fini dell'attuazione della direttiva .../... /CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'autorizzazione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica [11].

[8] GU L 105 del 23.4.1997, pag. 4.

[9] GU L 139 del 10.6.2000, pag. 1.

[10] GU L 17 del 22.1.1999, pag. 1.

[11] GU L ...

(9) Adeguate informazioni sulla pianificazione attuale e futura, sulla ripartizione e sull'assegnazione delle radiofrequenze, nonché sulle condizioni di accesso all'intero spettro radio e sul suo utilizzo sono elementi determinanti per le decisioni di investimento e la definizione delle strategie. Lo stesso vale per gli sviluppi tecnologici che si traducono in nuove modalità di ripartizione e di gestione dello spettro e di assegnazione delle radiofrequenze. La definizione di strategie a lungo termine implica una chiara comprensione delle conseguenze dell'evoluzione tecnologica. Tali informazioni devono pertanto essere rese disponibili nella Comunità, fatte salve le disposizioni in materia di protezione delle informazioni commerciali riservate e dei dati personali a norma della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni [12]. La realizzazione di una politica intersettoriale in materia di spettro radio rende necessaria la messa a disposizione di informazioni sull'intero spettro delle radiofrequenze. Alla luce dell'obiettivo generale di armonizzare l'uso dello spettro nella Comunità e in Europa, tali informazioni devono essere consolidate a livello europeo e presentate in una forma che consenta una facile consultazione.

[12] GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.

(10) È pertanto necessario estendere gli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative all'uso dello spettro radio vigenti a livello comunitario ed internazionale. Sul piano internazionale, il documento di riferimento sui principi normativi, negoziato nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio dal gruppo sulle telecomunicazioni di base, stabilisce anche l'obbligo di pubblicare il piano di ripartizione delle bande di frequenza. La direttiva 96/2/CE della Commissione del 16 gennaio 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali [13] (direttiva sulle comunicazioni mobili), prevede che gli Stati membri pubblichino ogni anno o comunichino su richiesta il piano di ripartizione delle frequenze e i programmi per il futuro ampliamento di tali frequenze, ma limita tale obbligo alle comunicazioni mobili e personali. Inoltre, la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità [14] e la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione [15], modificata dalla direttiva 98/48/CE [16], impongono agli Stati membri l'obbligo di notificare alla Commissione le interfacce regolamentate al fine di verificarne la compatibilità con il diritto comunitario.

[13] GU L 20 del 26.1.1996, pag. 59.

[14] GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

[15] GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

[16] GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.

(11) La direttiva sulle comunicazioni mobili è stata all'origine di una prima serie di misure adottate dalla CEPT quale la decisione dell'European Radio Communications (ERC) relativa alla pubblicazione delle tabelle nazionali di allocazione dello spettro radio (decisione ERC/DEC/(97)01) [17]. È necessario garantire che le soluzioni adottate dalla CEPT siano compatibili con le esigenze della politica comunitaria e usufruiscano di una base giuridica che ne consenta l'applicazione nella Comunità. A tal fine, devono essere adottate a livello comunitario misure specifiche sia di carattere procedurale che sostanziale.

[17] http://www.ero.dk.

(12) Le imprese della Comunità devono beneficiare di un trattamento equo e non discriminatorio quando hanno accesso allo spettro radio di paesi terzi. L'accesso alle radiofrequenze è un fattore determinante per lo sviluppo delle attività commerciali e delle attività di interesse pubblico ed è pertanto necessario garantire che le esigenze della Comunità in materia di spettro radio siano prese in considerazione nelle attività di pianificazione internazionale.

(13) L'attuazione delle politiche comunitarie può richiedere un coordinamento dell'uso dello spettro radio, in particolare per la fornitura di servizi di comunicazione quali il roaming su scala comunitaria. Inoltre, talune applicazioni dello spettro radio hanno una copertura geografica che si estende oltre i confini degli Stati membri e permettono di fornire servizi transfrontalieri senza richiedere lo spostamento delle persone, come, ad esempio, i servizi di comunicazione via satellite. Occorre pertanto che la Comunità sia adeguatamente rappresentata in seno a tutti gli organismi e le conferenze internazionali competenti che trattano della gestione dello spettro radio quali l'Unione internazionale (UIT) e le Conferenze mondiali delle radiocomunicazioni [18]. Nel quadro dei negoziati internazionali gli Stati membri e la Comunità devono definire una strategia comune e collaborare strettamente nell'arco dell'interno processo negoziale in modo da garantire un'unità nella rappresentatività internazionale della Comunità. Gli Stati membri devono pertanto appoggiare le richieste della Comunità di partecipare a tali negoziati, sulla base, in particolare, delle procedure stabilite nelle conclusioni del Consiglio del 3 febbraio 1992 per la Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni e confermate dalle conclusioni del Consiglio del 22 settembre 1997 e del 2 maggio 2000. Per tali negoziati internazionali la Commissione stabilisce gli obiettivi da conseguire nell'ambito delle politiche comunitarie al fine di ottenere da parte del Consiglio un'approvazione in merito alle posizioni che gli Stati membri devono difendere sulla scena internazionale. Gli Stati membri accompagnano ogni atto di accettazione di un accordo o di un regolamento adottato in una sede internazionale responsabile o interessata alla gestione dello spettro delle radiofrequenze con una dichiarazione congiunta ai sensi della quale si impegnano ad applicare il detto accordo o regolamento conformemente agli obblighi imposti loro dal trattato.

[18] La Commissione ha riferito in merito alle questioni in discussione in sede WRC nei documenti COM(1997) 304, COM(1998) 298 e COM(2000) 86.

(14) La natura internazionale delle questioni legate allo spettro radio potrebbe richiedere la conclusione con paesi terzi di accordi che incidono sui piani di utilizzo e di ripartizione della banda delle radiofrequenze, in particolare in materia di commercio e accesso ai mercati, anche nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio, libera circolazione e utilizzo delle apparecchiature, sistemi di comunicazione a copertura regionale o mondiale, come ad esempio i sistemi satellitari, i sistemi di sicurezza e di soccorso, i sistemi di trasporto, le tecnologie di radiodiffusione e le applicazioni della ricerca come la radioastronomia e l'osservazione della terra.

(15) Considerata la potenziale sensibilità sotto il profilo commerciale delle informazioni che le autorità nazionali di regolamentazione possono ottenere nel quadro delle loro attività in materia di politica e di gestione dello spettro radio, è necessario stabilire principi comuni di riservatezza applicabili nei loro confronti.

(16) In considerazione degli obblighi commerciali internazionali dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, questi ultimi devono dare esecuzione al presente quadro di riferimento comune relativo alla politica in materia di spettro radio, in particolare tramite le rispettive autorità nazionali, e fornire alla Commissione tutte le informazioni a questa necessarie per valutare la corretta applicazione del quadro di riferimento in tutta la Comunità.

(17) La presente decisione deve entrare in vigore quanto prima possibile, mentre le decisioni UMTS e S-PCS dovranno rimanere in vigore fino alla data della loro scadenza in quanto costituiscono la base giuridica delle misure di armonizzazione in corso e delle soluzioni specifiche in materia di UMTS e S-PCS.

(18) Alla luce dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione [19], è opportuno che le misure necessarie per l'applicazione della presente decisione siano adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della stessa,

[19] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Obiettivi

La presente decisione persegue i seguenti obiettivi:

a) istituire un quadro di riferimento politico per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio nella Comunità che tenga conto in particolar modo degli aspetti economici, sanitari, di interesse pubblico, culturali, scientifici, sociali e tecnici delle politiche comunitarie nonché delle esigenze delle varie comunità di utenti al fine di ottimizzare l'uso dello spettro radio e di evitare interferenze pregiudizievoli;

b) istituire un quadro procedurale che garantisca l'effettiva attuazione della politica in materia di spettro radio nella Comunità, e in particolare definire un approccio metodologico generale per l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio;

c) garantire una diffusione coordinata e tempestiva delle informazioni sull'uso dello spettro radio e sulla disponibilità di radiofrequenze nella Comunità;

d) tutelare gli interessi della Comunità nei negoziati internazionali quando l'uso dello spettro radio incide sulle politiche comunitarie.

La presente decisione si applica fatte salve le disposizioni specifiche sui contenuti dei programmi audiovisivi destinati al grande pubblico adottate dagli Stati membri o dalla Comunità, le disposizioni della direttiva 1999/5/CE e il diritto degli Stati membri di organizzare la gestione del proprio spettro radio per fini di ordine pubblico o pubblica sicurezza.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si intende per:

a) "spettro radio", almeno le onde radioelettriche di frequenza compresa tra 9 KHz e 3000 GHz. Le onde radioelettriche sono onde elettromagnetiche che si propagano nello spazio senza guida artificiale;

b) "ripartizione di una banda di radiofrequenze", l'inserimento di una banda di radiofrequenze determinata nella tabella di ripartizione delle radiofrequenze ai fini di un suo uso da parte di uno o più tipi di servizi a condizioni specificate;

c) "assegnazione di una radiofrequenza", l'autorizzazione concessa da un'autorità ai fini dell'uso di una radiofrequenza a condizioni specificate.

Articolo 3

Gruppo di alti funzionari per la politica in materia di spettro radio

Ai fini della pianificazione strategica e dell'armonizzazione dell'uso dello spettro radio nella Comunità, la Commissione è assistita da un gruppo consultivo denominato "Gruppo di alti funzionari per la politica in materia di spettro radio".

Il gruppo è composto da alti rappresentanti degli Stati membri e da un rappresentante della Commissione. Esso si riunisce almeno due volte l'anno sotto la presidenza del rappresentante dello Stato membro che assume la presidenza del Consiglio. Le attività di segretariato del gruppo sono svolte dalla Commissione.

Il gruppo consulta, quando lo ritiene opportuno, i rappresentanti dei vari settori di attività e i rappresentanti dei cittadini che fanno uso o sono interessati all'uso dello spettro radio nella Comunità e nel resto dell'Europa.

Articolo 4

Compiti del gruppo di alti funzionari

Il gruppo di alti funzionari per la politica in materia di spettro radio contribuisce alla definizione, alla preparazione e all'attuazione di una politica in materia di spettro radio presentando pareri alla Commissione, di propria iniziativa o su invito di questa, e collabora all'elaborazione della relazione della Commissione di cui all'articolo 11.

Il gruppo svolge in particolare i seguenti compiti:

a) sorveglia l'evoluzione dell'accesso allo spettro radio e dell'uso delle radiofrequenze a livello comunitario, nazionale, regionale e mondiale;

b) riesamina le necessità attuali ed anticipa le necessità future della Comunità in materia di radiofrequenze per applicazioni commerciali e non commerciali, tenendo conto in particolare degli aspetti strategici, economici, tecnologici, sanitari, politici, sociali e culturali dell'uso dello spettro radio, al fine di realizzare gli obiettivi della politica comunitaria; consiglia la Commissione sulla pianificazione strategica dell'uso dello spettro radio e, ove necessario, concilia le esigenze dei vari utenti;

c) consiglia la Commissione in merito agli sviluppi normativi, internazionali, tecnici, economici e politici che incidono sull'uso dello spettro radio nonché in merito alla necessità di misure comunitarie di armonizzazione dell'uso dello spettro radio ai fini dell'attuazione delle politiche della Comunità;

d) valuta la necessità di elaborare proposte comuni europee in vista dei negoziati internazionali;

e) collabora alla preparazione della relazione annuale della Commissione sugli sviluppi che incidono sull'uso attuale e futuro dello spettro radio nella Comunità;

f) stimola lo scambio tra Stati membri di informazioni relative all'evoluzione dell'uso dello spettro radio nella Comunità.

Articolo 5

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione (il comitato per lo spettro radio).

2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 e dell'articolo 8 della stessa.

3. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 e dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

Articolo 6

Misure di armonizzazione

1. Ove necessario e tenendo conto nella misura del possibile del parere del gruppo di alti funzionari per la politica in materia di spettro radio, la Commissione propone misure atte ad armonizzare l'uso dello spettro radio, i metodi di assegnazione, le condizioni per l'uso e l'accessibilità delle informazioni relative all'uso dello spettro radio.

2. A tal fine la Commissione, con appositi mandati alla CEPT, precisa i compiti da svolgere e il relativo calendario di realizzazione, avvalendosi della procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

3. Sulla base delle attività svolte conformemente al paragrafo 2, la Commissione determina se i risultati del mandato sono accettabili e, in caso affermativo, può decidere di renderli obbligatori per gli Stati membri, che dovranno darvi esecuzione secondo scadenze da definirsi. Tali decisioni sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Ai fini del presente paragrafo, la Commissione si avvale della procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

4. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, se la Commissione o uno Stato membro considera che le attività svolte sulla base del mandato conferito a norma del paragrafo 2 non segnano progressi soddisfacenti rispetto al calendario stabilito o se i risultati del mandato sono inaccettabili, la Commissione può adottare altre misure per conseguire gli obiettivi del mandato, avvalendosi della procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

Articolo 7

Disponibilità di informazioni relative alla ripartizione e all'assegnazione dello spettro radio

Gli Stati membri pubblicano immediatamente e mantengono aggiornate le informazioni elencate nell'allegato della presente decisione.

Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per costituire un'adeguata banca di dati che consenta di mettere tali informazioni a disposizione del pubblico in una forma armonizzata.

Articolo 8

Relazioni con i paesi terzi e con gli organismi internazionali

1. La Commissione segue gli sviluppi in materia di spettro radio realizzati nei paesi terzi e in seno agli organismi internazionali, che potrebbero incidere sull'esecuzione della presente decisione.

2. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle difficoltà di diritto o di fatto create dai paesi terzi o dagli organismi internazionali per l'esecuzione della presente decisione.

3. La Commissione riferisce regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 e può proporre misure volte a garantire, ove opportuno, l'attuazione dei principi e degli obiettivi della presente decisione. Se necessario, sono concordate posizioni comuni per garantire un coordinamento comunitario tra gli Stati membri.

4. Le misure adottate a norma del presente articolo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi della Comunità e degli Stati membri derivanti dai pertinenti accordi internazionali.

Articolo 9

Notificazione

Gli Stati membri forniscono alla Commissione qualsiasi informazione quest'ultima possa richiedere per verificare l'esecuzione della presente decisione. In particolare, gli Stati membri informano immediatamente la Commissione in merito all'applicazione dei risultati dei mandati, conformemente all'articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 10

Riservatezza

1. Gli Stati membri non divulgano le informazioni protette da segreto commerciale e in particolare quelle relative alle imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi.

2. Il paragrafo 1 si applica fatto salvo il diritto delle autorità nazionali di procedere alla divulgazione qualora ciò sia indispensabile per l'adempimento dei loro compiti. In tal caso la divulgazione deve essere proporzionata e tenere conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti commerciali.

3. Il paragrafo 1 non osta alla pubblicazione di informazioni sulle condizioni di concessione dei diritti d'uso che non includono informazioni di natura riservata.

Articolo 11

Relazione

La Commissione riferisce ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alle attività realizzate e alle misure adottate in applicazione della presente decisione, alle attività del gruppo di alti funzionari per la politica in materia di spettro radio e alle azioni future previste in applicazione della presente decisione.

Articolo 12

Esecuzione

Gli Stati membri adottano le misure legislative o amministrative necessarie per dare esecuzione alla presente decisione ed ai provvedimenti da essa derivanti.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 14

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La Presidente Il Presidente

ALLEGATO

Conformemente all'articolo 7 e fatti salvi gli obblighi di notifica stabiliti dalle direttive 1999/5/CE e 98/34/CE, sono pubblicate le seguenti informazioni:

1. Informazioni relative alla ripartizione e all'assegnazione dello spettro radio:

-ripartizione ed assegnazione di radiofrequenze già esistenti, condizioni per l'uso dello spettro e, nella misura del possibile, potenza di funzionamento, limitazioni di emissione ed altre limitazioni tecniche;

-modifiche previste ai piani di ripartizione per i prossimi due anni almeno, compresi i piani di migrazione e la data di riesame dei piani di ripartizione;

-ubicazione delle radiofrequenze e copertura geografica legate ai piani di ripartizione;

-servizi effettivamente gestiti, se diversi da quelli ripartiti, ed uso effettivo dello spettro radio;

-bande di frequenza riservate a nuovi servizi.

2. Fatte salve le disposizioni della legislazione relativa alle reti e ai servizi di comunicazione, sono pubblicate anche le procedure di concessione dei diritti d'uso delle radiofrequenze e le modifiche previste alle condizioni d'uso dello spettro. Tali condizioni comprendono gli obblighi di qualsiasi tipo, gli oneri e i costi finanziari legati all'uso dello spettro radio, compresi gli oneri amministrativi, i diritti di utenza e le procedure di assegnazione delle radiofrequenze (comprese le aste).

SCHEDA FINANZIARIA

1. Denominazione dell'azione

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea.

2. Linea(e) di bilancio:

B5-302

3. Base giuridica:

Articolo 95 del trattato CE.

4. Descrizione dell'azione

4.1 Obiettivo generale dell'azione

Obiettivo dell'azione è istituire un quadro di riferimento politico destinato a consigliare la Commissione in merito agli sviluppi commerciali, tecnologici ed internazionali che incidono sull'uso dello spettro radio nelle politiche comunitarie nei settori delle comunicazioni, della radiodiffusione, dei trasporti e della ricerca e sviluppo; istituire un Gruppo di alti funzionari per la politica in materia di spettro radio; stabilire un quadro giuridico comunitario che garantisca un'effettiva attuazione della politica in materia di spettro radio nella Comunità e consenta di armonizzare l'uso dello spettro radio con l'ausilio del Comitato per lo spettro radio; garantire una diffusione coordinata e tempestiva delle informazioni relative all'uso dello spettro radio nella Comunità e tutelare gli interessi della Comunità nei negoziati internazionali nei settori del commercio e delle telecomunicazioni.

4.2 Periodo previsto per l'azione e modalità di rinnovo o proroga

L'applicazione della presente decisione non è limitata nel tempo.

5. Classificazione delle spese/entrate

5.1 Spese non obbligatorie

5.2 Stanziamenti dissociati

6. Natura delle spese/entrate

Contratti di servizi per la realizzazione di studi.

7. Incidenza finanziaria

7.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (rapporto tra i costi unitari e il costo totale)

Si dovranno incaricare esperti esterni di effettuare studi sugli aspetti della politica generale in materia di uso dello spettro radio nonché sugli aspetti tecnici dell'armonizzazione e sulla raccolta di informazioni. Il costo di tali studi dipenderà dal loro grado di approfondimento e dalla loro portata.

7.2 Ripartizione per elementi del costo dell'azione

Stanziamenti d'impegno in milioni di EUR (a prezzi correnti)

>SPAZIO PER TABELLA>

7.3 Spese operative per studi, esperti ecc. contenute nella parte B del bilancio

Stanziamenti d'impegno in milioni di EUR (a prezzi correnti)

>SPAZIO PER TABELLA>

7.4 Scadenzario degli stanziamenti d'impegno e di pagamento

Milioni di EUR

>SPAZIO PER TABELLA>

8. Disposizioni antifrode

-Prima dell'erogazione la Commissione controllerà il pagamento di ciascun servizio, studio preparatorio, di fattibilità o di valutazione, tenendo conto degli obblighi contrattuali applicabili, dei principi economici e delle buone prassi di gestione e finanziarie. Gli accordi e contratti conclusi dalla Commissione con i beneficiari dei pagamenti includeranno le clausole antifrode (monitoraggio, obblighi di relazione, ecc.).

-Inoltre, i servizi della Commissione o la Corte dei conti possono realizzare verifiche contabili interne od esterne conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

9. Elementi d'analisi costo-efficacia

9.1 Obiettivi specifici e quantificabili; beneficiari

-La presente proposta di decisione intende garantire una disponibilità armonizzata ed un uso efficiente dello spettro radio quando ciò risulta necessario per dare attuazione alle politiche comunitarie nei settori delle comunicazioni, dei trasporti, della radiodiffusione e della ricerca e sviluppo.

-Beneficiari: distinguere eventualmente per singoli obiettivi; indicare i beneficiari finali dell'intervento finanziario della Comunità e gli intermediari cui si è fatto ricorso. Saranno realizzati studi ad opera di esperti indipendenti assunti previa selezione. Alle riunioni parteciperanno funzionari ed esperti nazionali.

9.2 Giustificazione dell'azione

Il sostegno finanziario della Comunità è necessario per conseguire quattro obiettivi principali: istituire e garantire il funzionamento di un Gruppo di alti funzionari per la politica in materia di spettro radio e di un Comitato per lo spettro radio, armonizzare le informazioni e partecipare ai negoziati internazionali. Il conseguimento di tali obiettivi potrà inoltre richiedere la realizzazione di studi su particolari aspetti dell'armonizzazione.

Per definire gli orientamenti strategici dell'uso dello spettro radio nel quadro degli obiettivi delle politiche comunitarie, e in particolare in materia di coordinamento e di armonizzazione, deve essere istituito un Gruppo di alti funzionari per la politica in materia di spettro radio. Tale gruppo terrà conto delle posizioni delle imprese e di tutte le parti interessate in ordine agli sviluppi tecnologici, commerciali e normativi legati allo spettro radio.

La collaborazione con gli esperti nazionali dovrà basarsi sull'esperienza delle procedure di mandato acquisita in settori specifici quali le comunicazioni personali via satellite (S-PCS) [20] e il sistema di comunicazioni mobili e senza fili (UMTS) [21], in modo da creare a livello comunitario un quadro di riferimento permanente, stabile ed uniforme che garantisca la disponibilità e l'uso armonizzati dello spettro radio. Per le questioni tecniche legate all'armonizzazione, la Commissione sarà pertanto assistita da un Comitato per lo spettro radio composto di esperti nazionali. Verranno in tal modo definiti appositi mandati di armonizzazione che saranno conferiti ad organismi di gestione dello spettro quali la CEPT.

[20] Decisione n. 710/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 1997, su un approccio coordinato di autorizzazione nel settore dei servizi di comunicazioni personali via satellite nella Comunità (GU L 105 del 23.4.1997, pag. 4).

[21] Decisione n. 128/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 1998, sull'introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza fili (UMTS) della terza generazione nella Comunità (GU L 17 del 22.1.1999, pag. 1).

Informazioni adeguate sulla pianificazione, l'allocazione e l'assegnazione delle radiofrequenze, nonché sulle condizioni di accesso all'intero spettro radio e sul suo utilizzo sono elementi determinanti per le decisioni di investimento e la definizione delle strategie. Tali informazioni devono pertanto essere rese disponibili in modo armonizzato nella Comunità, se del caso con l'aiuto della Commissione.

Occorre inoltre che la posizione comune sia adeguatamente promossa in seno a tutti gli organismi e le conferenze internazionali che trattano dello spettro radio e in particolare in seno all'UIT e alle Conferenze mondiali delle radiocomunicazioni.

Nei negoziati internazionali, gli Stati membri e la Comunità devono elaborare una strategia comune e collaborare strettamente nell'arco dell'interno processo negoziale in modo da garantire un'unità nella rappresentatività internazionale della Comunità e da consentire alla Commissione di negoziare sia a nome della Comunità che dei suoi Stati membri.

Dopo un'adeguata valutazione articolata su diversi anni risulta che la soluzione prescelta si basa su un'esperienza comprovata in diverse applicazioni dello spettro radio ed è pienamente conforme al principio di sussidiarietà. È inoltre necessario un impegno degli Stati membri e della CEPT, mediante appositi mandati assegnati a quest'ultima. La presente proposta di decisione si fonda sull'esperienza in materia di assegnazione di mandati acquisita in settori specifici quali le comunicazioni personali via satellite (S-PCS) [22] e il sistema di comunicazioni mobili e senza fili (UMTS) [23] che si basano su apporti nazionali; l'armonizzazione a cui mira la presente decisione è il frutto dell'esperienza e degli sforzi continui prodigati a livello nazionale.

[22] Decisione n. 710/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 1997, su un approccio coordinato di autorizzazione nel settore dei servizi di comunicazioni personali via satellite nella Comunità (GU L 105 del 23.4.1997, pag. 4).

[23] Decisione n. 128/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 1998, sull'introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza fili (UMTS) della terza generazione nella Comunità (GU L 17 del 22.1.1999, pag. 1).

Il carattere aleatorio è legato al grado di efficacia degli sforzi di armonizzazione indotti dal meccanismo previsto. L'esperienza acquisita in altri settori specifici rivela che i risultati sono generalmente molto positivi e non comportano eccessivi rischi finanziari per la Comunità.

9.3 Controllo e valutazione dell'azione

Ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione dei risultati conseguiti nell'applicazione della decisione. I risultati di tale valutazione costituiranno un elemento importante per definire le successive azioni di monitoraggio dell'armonizzazione dello spettro radio.

10. Spese amministrative (sezione III, parte A del bilancio)

L'effettivo impiego delle risorse amministrative necessarie dipenderà dalla decisione annuale della Commissione relativa all'assegnazione delle risorse, tenendo conto in particolare del personale e degli importi suppletivi accordati dall'autorità di bilancio.

10.1 Incidenza sull'occupazione

>SPAZIO PER TABELLA>

10.2 Incidenza finanziaria complessiva delle risorse umane supplementari

EUR

>SPAZIO PER TABELLA>

10.3 Aumento di altre spese di funzionamento derivanti dall'azione

EUR

>SPAZIO PER TABELLA>

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

Denominazione della proposta

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella comunità europea.

Numero di riferimento

COM(2000) yyy def.

La proposta

1. Fattori che, tenuto conto del principio di sussidiarietà, rendono necessaria una legislazione comunitaria in questo campo e finalità di tale legislazione

È necessario un intervento legislativo comunitario per garantire che siano definiti i principi politici comunitari per l'uso dello spettro radio al fine di conseguire gli obiettivi della politica comunitaria, in particolare in settori quali le comunicazioni, la radiodiffusione, i trasporti e la ricerca, che, seppur in diversa misura, fanno tutti uso dello spettro radio.

Sulla base di tali principi, l'uso dello spettro radio deve essere coordinato ed armonizzato a livello comunitario, ove necessario, per conseguire i suddetti obiettivi politici. Un coordinamento ed un'armonizzazione a livello comunitario possono contribuire in taluni casi ad armonizzare e coordinare l'uso dello spettro radio a livello globale. Parallelamente, può essere fornito a livello nazionale un adeguato supporto tecnico.

Incidenza sulle imprese

2. Imprese sulle quali la proposta avrà un'incidenza

-Quali settori di attività- Molti settori fanno uso dello spettro radio, in particolare le comunicazioni, la radiodiffusione, i trasporti e la ricerca.

-Imprese di quali dimensioni (qual è la concentrazione di piccole e medie imprese)- La concentrazione dipende dal tipo di settore. Il settore delle comunicazioni, e in particolare quello delle comunicazioni mobili, presenta una forte concentrazione, mentre i settori dei trasporti, della radiodiffusione e della ricerca e sviluppo sono caratterizzati da un gran numero di piccole e medie imprese.

-Vi sono particolari aree geografiche nella Comunità in cui sono concentrate tali imprese- L'uso dello spettro radio è diffuso in tutta la Comunità e non presenta particolari concentrazioni geografiche.

3. Adempimenti richiesti alle imprese per ottemperare alla proposta

Le imprese non sono destinatarie della decisione ma beneficeranno indirettamente dell'istituzione di un quadro generale di discussione e di una maggiore sicurezza circa l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio nella Comunità.

4. Probabili effetti economici della proposta

-Sull'occupazione: l'uso dello spettro radio, in particolare nel settore delle comunicazioni, è un importante fattore di occupazione.

-Sugli investimenti e la creazione di nuove imprese: le attività legate all'uso dello spettro radio si sviluppano a ritmo sostenuto. Una maggiore certezza favorirebbe ulteriori investimenti.

-Sulla competitività delle imprese: le imprese dovrebbero trarre vantaggi da un uso più efficiente dello spettro radio; potrebbero infatti contare su migliori comunicazioni, mobili e senza filo, e su migliori strutture di trasporto, di ricerca e sviluppo e di radiodiffusione.

5. La proposta comporta misure volte a tener conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese (esigenze ridotte o diverse, ecc.)-

Sì. La politica della Comunità in materia di spettro radio dovrà conformarsi alle esigenze specifiche delle altre politiche comunitarie. Il settore della radiodiffusione, ad esempio, presenta un gran numero di PMI che fanno uso dello spettro radio e le cui esigenze dovranno essere valutate su un piano generale al fine di garantire un effettivo equilibrio nell'uso delle radiofrequenze.

Consultazione

6. Elenco degli organismi consultati in merito alla proposta e indicazione dei punti essenziali della loro posizione.

La consultazione pubblica è stata organizzata sulla base del Libro verde sulla politica in materia di spettro radio (COM (1998) 596) ed oltre 140 organismi hanno inviato i loro commenti. L'elenco figura in allegato al documento sui risultati della consultazione pubblica (COM (1999) 538).