26.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/18


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2005

che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione dell'acido ascorbico, dello ioduro di potassio e del solfocianato di potassio nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2005) 4025]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/751/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive autorizzate ad essere incorporate nei prodotti fitosanitari.

(2)

Il 14 settembre 2004 la società Citrex Nederland BV ha presentato alle autorità dei Paesi Bassi un fascicolo relativo alla sostanza attiva acido ascorbico chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 6 settembre 2004 la società Koppert Beheer BV ha presentato alle autorità dei Paesi Bassi un fascicolo relativo alla sostanza attiva ioduro di sodio chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 6 settembre 2004 la società Koppert Beheer BV ha presentato alle autorità dei Paesi Bassi un fascicolo relativo alla sostanza attiva solfocianato di potassio chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Le autorità dei Paesi Bassi hanno comunicato alla Commissione che, in base ad un primo esame, i fascicoli delle sostanze attive in causa sembrano soddisfare i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE. I fascicoli presentati sembrano soddisfare anche i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE, per quanto riguarda un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in causa. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli sono stati in seguito trasmessi dai rispettivi richiedenti alla Commissione e agli altri Stati membri e sottoposti al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(4)

Con la presente decisione si dovrebbe confermare ufficialmente, a livello comunitario, che i fascicoli rispondono in linea di massima ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE.

(5)

La presente decisione non dovrebbe pregiudicare il diritto della Commissione di invitare il richiedente a presentare ulteriori dati o informazioni a chiarimento di alcuni punti del fascicolo.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli relativi alle sostanze attive di cui all'allegato della presente decisione, presentati alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell'iscrizione di tali sostanze nell'allegato I della suddetta direttiva, soddisfano in linea di massima i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II della stessa.

I fascicoli soddisfano inoltre i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato III della suddetta direttiva per quanto riguarda un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, tenuto conto degli usi proposti.

Articolo 2

Gli Stati membri relatori proseguono l'esame particolareggiato dei fascicoli in oggetto e riferiscono alla Commissione, quanto prima possibile e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, le conclusioni del loro esame, unitamente ad eventuali raccomandazioni sull'iscrizione o meno della sostanza attiva in causa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e sulle relative condizioni.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/25/CE della Commissione (GU L 90 dell’8.4.2005, pag. 1).


ALLEGATO

Sostanze attive oggetto della presente decisione

N.

Nome comune, numero di identificazione CIPAC

Richiedente

Data di presentazione della domanda

Stato membro relatore

1

Acido ascorbico, n. CIPAC 774

Citrex Nederland BV

14.9.2004

NL

2

Ioduro di potassio, n. CIPAC 773

Koppert Beheer BV

6.9.2004

NL

3

Solfocianato di potassio, n. CIPAC 772

Koppert Beheer BV

6.9.2004

NL