REGOLAMENTO (CEE) N. 183/90 DELLA COMMISSIONE del 25 gennaio 1990 che fissa le quantità di formaggi originari e provenienti dalla Svizzera che possono essere importati in Spagna nel 1990
Gazzetta ufficiale n. L 021 del 26/01/1990 pag. 0038 - 0038
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 183/90 DELLA COMMISSIONE del 25 gennaio 1990 che fissa le quantità di formaggi originari e provenienti dalla Svizzera che possono essere importati in Spagna nel 1990 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo, vista la decisione 86/559/CEE del Consiglio, del 15 settembre 1986, relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera nei settori dell'agricoltura e della pesca (1), in particolare lo scambio di lettere n. 3, punto I, lettera a), considerando che i summenzionati scambi di lettere del 14 luglio 1986, prevedono, per quanto riguarda le quantità di formaggi all'importazione in Spagna originari e provenienti dalla Svizzera, che dal 1o gennaio 1990 e fino al termine del periodo transitorio previsto dall'atto d'adesione, dette quantità saranno adattate annualmente secondo le regole applicabili alle importazioni in Spagna in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; considerando che il regolamento (CEE) n. 3621/89 della Commissione (2) ha soppresso alcuni prodotti lattiero-caseari, tra cui alcuni formaggi, dall'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare degli scambi; che, di conseguenza e conformemente al suddetto scambio di lettere, occorre stabilire una quantità all'importazione in Spagna dei formaggi provenienti dalla Svizzera, esclusi quelli di cui ai codici NC 0406 90 13 e 0406 90 15; che occorre aumentare, per i formaggi in questione, la quantità fissata per il 1989 della stessa percentuale d'aumento applicata ai formaggi importati in Spagna in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, per l'anno 1990; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Esclusi i formaggi di cui ai codici NC 0406 90 13 e 0406 90 15, la quantità di formaggi originari e provenienti dalla Svizzera, di cui allo scambio di lettere n. 3 del 14 luglio 1986, relativo in particolare alle concessioni tariffarie che la Comunità e la Svizzera si sono reciprocamente concesse nel settore dei formaggi, che può essere importata in Spagna, è fissata per l'anno 1990 a 260 t, di cui 175 t per i formaggi fusi. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 98. (2) GU n. L 351 del 2. 12. 1989, pag. 22.