COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 28.4.2023
COM(2023) 216 final
2023/0119(NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Sulla base delle direttive di negoziato pertinenti, la Commissione ha condotto negoziati con il Madagascar al fine di concludere un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) tra l'Unione europea e tale paese e un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo. L'obiettivo è consentire alle navi dell'UE di accedere alla zona di pesca del Madagascar e di pescarvi tonnidi e specie associate in virtù di un mandato di gestione della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC). A seguito di tali negoziati, il 28 ottobre 2022 sono stati siglati un nuovo testo dell'accordo e un nuovo testo del protocollo di attuazione.
Il nuovo accordo, che abroga e sostituisce l'accordo vigente, copre un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria fissata all'articolo 19, ossia il 1° luglio 2023, con riserva della firma delle parti, o la data di tale firma se essa ha luogo dopo il 1° luglio 2023. Il nuovo protocollo copre un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria fissata all'articolo 19, secondo le stesse disposizioni vigenti per l'accordo.
Il nuovo protocollo prevede le seguenti possibilità di pesca:
–
32 tonniere con reti a circuizione;
–
13 pescherecci con palangari di superficie di stazza lorda superiore a 100;
–
20 pescherecci con palangari di superficie di stazza lorda pari o inferiore a 100,
–
nonché navi d'appoggio conformemente alle risoluzioni pertinenti della IOTC.
È opportuno stabilire il criterio di ripartizione delle suddette possibilità di pesca fra gli Stati membri.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Obiettivo principale del nuovo APPS è fornire un quadro aggiornato che tenga conto delle priorità della politica comune della pesca riformata e della sua dimensione esterna. In questo modo esso contribuirà a proseguire e rafforzare il partenariato strategico tra l'Unione europea e il Madagascar. Il nuovo APPS consentirà loro di cooperare più strettamente per promuovere una politica sostenibile della pesca, in linea con l'obiettivo della conservazione delle risorse biologiche marine riconosciuto dal diritto dell'UE, uno sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque del Madagascar e gli sforzi compiuti da tale paese per sviluppare un'economia oceanica sostenibile, nell'interesse di entrambe le parti. Tale cooperazione contribuirà inoltre a promuovere condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.
Il nuovo protocollo garantisce possibilità di pesca per le navi dell'Unione nelle acque malgasce, se del caso entro i limiti dell'eccedenza disponibile. Si basa sui migliori pareri scientifici disponibili e sulle raccomandazioni formulate dalla IOTC, l'Organizzazione regionale di gestione della pesca per la gestione degli stock ittici altamente migratori. Le misure di gestione adottate dalla IOTC sono altresì incluse nelle disposizioni pertinenti della politica comune della pesca applicabili alla zona IOTC, in particolare quelle del regolamento sulle possibilità di pesca. La Commissione si è basata, in parte, sui risultati di una valutazione del precedente protocollo (2015-2018) e di una valutazione prospettica dell'opportunità di concludere un nuovo protocollo. Entrambe sono state effettuate da esperti esterni.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La negoziazione di un nuovo APPS si colloca nel quadro dell'azione esterna dell'UE nei confronti dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e tiene conto, in particolare, degli obiettivi dell'Unione in materia di rispetto dei principi democratici e dei diritti umani.
L'UE e il Madagascar sono inoltre parti dell'accordo provvisorio firmato il 29 agosto 2009, che ha istituito un quadro per un accordo di partenariato economico (APE) tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra. La negoziazione di un nuovo APPS è in linea con l'accordo di partenariato economico, che prevede la cooperazione tra le parti nel settore del commercio e dello sviluppo della pesca, con riferimento alla pesca marittima, alla pesca nelle acque interne e all'acquacoltura.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che dispone che il Consiglio adotti, su proposta della Commissione, le misure relative alla ripartizione delle possibilità di pesca.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Nel 2017 la Commissione ha effettuato una valutazione ex post del protocollo 2015-2018 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con il Madagascar e una valutazione ex ante di un eventuale rinnovo di tale protocollo.
La valutazione ex post del protocollo 2015-2018 ha concluso che esso integrava gli altri accordi di accesso in vigore nella regione, consentendo alle navi dell'UE di ottimizzare lo sfruttamento degli stock migratori nel rispetto delle norme regionali stabilite dalla Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano. Ha concluso altresì che esso veniva incontro alle necessità dei portatori di interessi dell'UE in quanto garantiva agli operatori delle navi dell'UE un accesso prevedibile a una zona di pesca di interesse, con abbondante presenza di specie bersaglio. L'accesso alle acque del Madagascar garantisce ai pescherecci dell'UE con palangari aventi base alla Riunione l'opportunità di estendere le zone di pesca alle acque limitrofe di questa regione ultraperiferica. Le attività della flotta tonniera dell'UE nelle acque del Madagascar e oltre, sempre nell'Oceano Indiano, hanno generato un impatto socioeconomico positivo di grande rilevanza per il Madagascar, che grazie alla capacità di trasformazione locale acquisisce una parte del valore aggiunto; il contributo finanziario dell'UE è risultato sostanzialmente in linea con le possibilità di pesca oggetto di sfruttamento. Per quanto riguarda il sostegno settoriale, la valutazione ha rilevato che l'attuazione del programma è stata soddisfacente, con un buon tasso di esborso a medio termine, e che un futuro programma di sostegno settoriale dovrebbe concentrarsi principalmente sul rafforzamento della capacità di monitoraggio, controllo e sorveglianza, sulla capacità di ispezione sanitaria per preservare la capacità di esportazione e sul sostegno alla formazione professionale dei marittimi. Un futuro programma di sostegno settoriale potrebbe inoltre contribuire a sviluppare il settore nazionale della pesca, mediante il sostegno ai pescatori artigianali e il mantenimento di un buon coordinamento con le attività sostenute da altri finanziatori. La valutazione raccomanda anche di destinare parte dei finanziamenti disponibili all'assunzione di un assistente tecnico esterno con il compito di coordinare e facilitare l'attuazione del programma di sostegno settoriale.
Per l'UE è importante mantenere uno strumento che consenta una stretta cooperazione settoriale con un paese che è un suo importante partner e fornitore di prodotti della pesca, ha interessi sulla scena internazionale e dispone di zone di pesca di interesse per la flotta dell'UE.
•Consultazioni dei portatori di interessi
Nell'ambito della valutazione di cui sopra la Commissione ha consultato gli Stati membri, rappresentanti dell'industria e organizzazioni internazionali della società civile, oltre all'amministrazione responsabile della pesca e a rappresentanti della società civile del Madagascar. Consultazioni si sono svolte anche in seno al Consiglio consultivo per la flotta oceanica. Da tali consultazioni risulta che è nell'interesse dell'Unione europea e del Madagascar mantenere uno strumento che consenta una cooperazione settoriale approfondita, con possibilità di finanziamento pluriennale per il Madagascar, ed è nell'interesse degli armatori dell'UE mantenere l'accesso a un'importante zona di pesca mediante un accordo nel settore. Dopo la valutazione del 2018 il settore professionale ha confermato il mantenimento del proprio interesse in sede di riunioni del Consiglio consultivo per la flotta oceanica.
•Ricorso al parere di esperti
La Commissione si è avvalsa di un consulente indipendente per le valutazioni ex ante ed ex post, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 31, paragrafo 10, del regolamento sulla politica comune della pesca.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Nessuna.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
La presente procedura è avviata contemporaneamente alle procedure riguardanti la decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar e del relativo protocollo di attuazione, nonché la decisione del Consiglio relativa alla loro conclusione. Il presente regolamento deve essere applicato non appena le attività di pesca saranno possibili nell'ambito dell'accordo, vale a dire alla data di applicazione provvisoria del protocollo.
2023/0119 (NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
1)La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar ("l'accordo di partenariato") nonché un nuovo protocollo di attuazione di tale accordo di partenariato ("il protocollo").
2)L'accordo di partenariato e il protocollo sono stati siglati il 28 ottobre 2022, al termine di tali negoziati.
3)L'accordo di partenariato abroga il precedente accordo di partenariato nel settore della pesca tra le stesse parti, che si applica a decorrere dal 19 dicembre 2007.
4)In conformità della decisione (UE) 2023/... del Consiglio, il nuovo accordo di partenariato e il relativo protocollo sono stati firmati il [ … ], con riserva della loro conclusione in una data successiva.
5)È opportuno che le possibilità di pesca previste dal protocollo per gli stock ittici altamente migratori, stabilite conformemente alle raccomandazioni e alle risoluzioni adottate dalla Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano, siano ripartite tra gli Stati membri per l'intero periodo di applicazione del protocollo stesso.
6)Tali misure sono urgenti viste l'importanza economica delle attività di pesca dell'Unione nella zona di pesca del Madagascar e la necessità di ridurre il più possibile l'interruzione di tali attività. Pertanto il protocollo si applicherà a titolo provvisorio a decorrere dal 1º luglio 2023, con riserva della firma, o a decorrere dalla data della firma, se questa avrà luogo dopo il 1º luglio 2023, al fine di consentire quanto prima le attività di pesca delle navi dell'Unione. È quindi opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le possibilità di pesca stabilite a norma del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar ("il protocollo") sono ripartite come segue tra gli Stati membri, per tutta la durata di applicazione del suddetto protocollo:
a)tonniere con reti a circuizione
Spagna:
16
pescherecci
Francia:
15
pescherecci
Italia:
1
peschereccio
totale:
32 unità;
b)pescherecci con palangari di superficie di stazza lorda superiore a 100
Spagna:
7
pescherecci
Francia:
5
pescherecci
Portogallo:
1
peschereccio
totale:
13 unità;
c)pescherecci con palangari di superficie di stazza lorda pari o inferiore a 100
Francia:
20
pescherecci
totale:
20 unità.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dalla data di applicazione provvisoria del protocollo.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente