31997D0659

97/659/CE: Decisione della Commissione del 1° ottobre 1997 relativa ad un contributo finanziario specifico della Comunità all'eradicazione della malattia di Newcastle in Germania (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 278 del 11/10/1997 pag. 0028 - 0028


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 1° ottobre 1997 relativa ad un contributo finanziario specifico della Comunità all'eradicazione della malattia di Newcastle in Germania (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (97/659/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3 e l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che nel corso del 1995 si sono verificati in Germania 28 focolai della malattia di Newcastle; che la comparsa di questa malattia costituisce un grave rischio per il patrimonio avicolo comunitario e che la Comunità ha la possibilità di risarcire le perdite verificatesi per contribuire ad eradicarla al più presto;

considerando che, non appena la presenza della malattia di Newcastle è stata ufficialmente confermata, le autorità tedesche hanno preso misure appropriate, tra cui quelle previste all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE; che tali misure sono state notificate dalle autorità tedesche;

considerando che sono soddisfatte le condizioni stabilite per la partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per i focolai della malattia di Newcastle insorti nel 1995, la Germania può ottenere dalla Comunità un contributo finanziario pari:

- al 50 % delle spese sostenute dalla Germania a titolo di indennizzo dei proprietari per l'abbattimento e la distruzione del pollame e dei prodotti a base di pollame;

- al 50 % delle spese sostenute dalla Germania per la pulizia e la disinfezione delle aziende e delle attrezzature;

- al 50 % delle spese sostenute dalla Germania a titolo di indennizzo dei proprietari per la distruzione di mangimi ed attrezzature contaminati.

Articolo 2

1. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso dietro presentazione dei documenti giustificativi.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 devono essere inoltrati dalla Germania entro e non oltre tre mesi dalla notifica della presente decisione.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

(2) GU L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.