<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION NNC="YES" xmlns:fmx="http://opoce" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.58-20161101.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="n.a."><NO.CASE>C-913/19</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62019CC0913</NO.CELEX><NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2021:19">EU:C:2021:19</NO.ECLI><NO.SEQ>0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>1</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>18</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>18</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><PAGE.HEADER><P><HT TYPE="SC">Conclusioni dell’avv. gen. Campos Sánchez-Bordona – Causa C‑913/19</HT></P><P>CNP</P></PAGE.HEADER></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusioni dell’avvocato generale</HT></P><P><HT TYPE="UC">Manuel campos sánchez-bordona</HT></P><P>presentate il <DATE ISO="20210114">14 gennaio 2021</DATE><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0001"><P>Lingua originale: lo spagnolo.</P></NOTE></P></TI><STI><P><HT TYPE="BOLD">Causa C‑913/19</HT></P><P>CNP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</P><P>contro</P><P>Gefion Insurance A/S</P><P><HT TYPE="NORMAL">[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Białymstoku (Tribunale circondariale di Białystok, Polonia)]</HT></P></STI></TITLE><INTERMEDIATE><INDEX IDX.CLOSE="»" SEPARATOR=" – " IDX.OPEN="«"><KEYWORD>Procedimento pregiudiziale</KEYWORD><KEYWORD>Cooperazione giudiziaria in materia civile</KEYWORD><KEYWORD>Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale</KEYWORD><KEYWORD>Competenze speciali</KEYWORD><KEYWORD>Assicurazione della responsabilità civile</KEYWORD><KEYWORD>Cessione di crediti</KEYWORD><KEYWORD>Nozione di succursale, agenzia o sede</KEYWORD></INDEX></INTERMEDIATE><CONTENTS.CONCLUSION><GR.SEQ LEVEL="1"><NP.ECR IDENTIFIER="NP0001"><NO.P>1.</NO.P><TXT>Nella controversia originaria è sorta discussione sulla competenza giurisdizionale internazionale di un giudice polacco a risolvere la controversia tra una società alla quale la persona lesa da un incidente stradale, verificatosi in Polonia, aveva ceduto i propri diritti, e l’impresa di assicurazione, con sede in Danimarca, che copre i rischi dell’autore del sinistro.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0002"><NO.P>2.</NO.P><TXT>Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice polacco chiede alla Corte di interpretare le norme sulla competenza speciale in materia di assicurazioni, di cui alla sezione 3 del capo II del regolamento (UE) n. 1215/2012<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0002"><P>Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del <DATE ISO="20121212">12 dicembre 2012</DATE>, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="351" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="2012">GU 2012, L 351, pag. 1</REF.DOC.OJ>; in prosieguo: il <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0001" REF.END="QE0001"/>regolamento<QUOT.END REF.START="QS0001" CODE="00BB" ID="QE0001"/>).</P></NOTE>, in combinato disposto con l’articolo 7, punti 2 e 5, di detto regolamento. A norma di questi ultimi, i giudici del luogo dell’evento dannoso (punto 2) e quelli del luogo in cui è situata una succursale, un’agenzia o qualsiasi altra sede d’attività di un’impresa principale sono competenti sulle controversie promosse contro quest’ultima per attività che coinvolgano le prime (punto 5).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0003"><NO.P>3.</NO.P><TXT>Nell’emananda sentenza (che si aggiungerà a quelle già pronunciate sulla sezione relativa alle assicurazioni)<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0003"><P>V., tra le più recenti, le sentenze del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20200227">27 febbraio 2020</DATE>, <NAME.CASE>BALTA</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑803/18</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2020:123">EU:C:2020:123</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>); del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20180131">31 gennaio 2018</DATE>, <NAME.CASE>Hofsoe</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑106/17</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:50">EU:C:2018:50</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), e del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20160121">21 gennaio 2016</DATE>, <NAME.CASE>SOVAG</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑521/14</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:41">EU:C:2016:41</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>, la Corte potrà inoltre affrontare il rapporto tra l’articolo 7, punto 5, del regolamento e la direttiva 2009/138/CE<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0004"><P>Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del <DATE ISO="20091125">25 novembre 2009</DATE>, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="335" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="2009">GU 2009, L 335, pag. 1</REF.DOC.OJ>; in prosieguo: la <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0002" REF.END="QE0002"/>direttiva solvibilità II<QUOT.END REF.START="QS0002" CODE="00BB" ID="QE0002"/>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><?PAGE NO="2"?><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">I.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Contesto normativo</HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">A.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Regolamento n. 1215/2012<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0005"><P>Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al Trattato sull’Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all’adozione del regolamento e non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione; tuttavia, essa ha notificato alla Commissione la sua decisione di applicare il contenuto del regolamento con nota del <DATE ISO="20121220">20 dicembre 2012</DATE> (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="079" PAGE.FIRST="4" DATE.PUB="2013">GU 2013, L 79, pag. 4</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE></HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0004"><NO.P>4.</NO.P><TXT>Ai sensi del considerando 16:</TXT><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0003" REF.END="QE0003"/>Il criterio del foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l’autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. L’esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile (...)<QUOT.END REF.START="QS0003" CODE="00BB" ID="QE0003"/>.</P></QUOT.S></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0005"><NO.P>5.</NO.P><TXT>L’articolo 4, paragrafo 1, enuncia quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0004" REF.END="QE0004"/>A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro<QUOT.END REF.START="QS0004" CODE="00BB" ID="QE0004"/>.</ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0006"><NO.P>6.</NO.P><TXT>A norma dell’articolo 5, paragrafo 1:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0005" REF.END="QE0005"/>Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7 del presente capo<QUOT.END REF.START="QS0005" CODE="00BB" ID="QE0005"/>.</ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0007"><NO.P>7.</NO.P><TXT>Ai sensi dell’articolo 7:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><P><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0006" REF.END="QE0006"/>Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:</P><P>(…)</P><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire;</TXT></NP></ITEM></LIST><P>(…)</P><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>5)</NO.P><TXT>qualora si tratti di controversia concernente l’esercizio di una succursale, di un’agenzia o di qualsiasi altra sede d’attività, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui essa è situata<QUOT.END REF.START="QS0006" CODE="00BB" ID="QE0006"/>.</TXT></NP></ITEM></LIST></ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0008"><NO.P>8.</NO.P><TXT>Le norme per determinare la competenza in materia di assicurazioni, che costituiscono l’oggetto del capo II, sezione 3, del regolamento, figurano agli articoli da 10 a 16.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0009"><NO.P>9.</NO.P><TXT>L’articolo 10 così recita:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0007" REF.END="QE0007"/>In materia di assicurazioni, la competenza è disciplinata dalla presente sezione, fatti salvi l’articolo 6 e l’articolo 7, punto 5<QUOT.END REF.START="QS0007" CODE="00BB" ID="QE0007"/>.</ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR></GR.SEQ><?PAGE NO="3"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">B.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Direttiva 2009/138</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0010"><NO.P>10.</NO.P><TXT>Ai sensi dell’articolo 145 (<QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0008" REF.END="QE0008"/>Condizioni per lo stabilimento di una succursale<QUOT.END REF.START="QS0008" CODE="00BB" ID="QE0008"/>):</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="145.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0009" REF.END="QE0009"/>1.</NO.PARAG><ALINEA>Gli Stati membri garantiscono che ogni impresa di assicurazione che intenda stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro ne dia notifica all’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.</ALINEA><ALINEA>È assimilata ad una succursale qualsiasi presenza permanente di un’impresa nel territorio di uno Stato membro, anche se questa presenza non ha assunto la forma di una succursale, ma si esercita per mezzo di un semplice ufficio gestito dal personale proprio dell’impresa o da una persona indipendente ma incaricata di agire in permanenza per conto dell’impresa come farebbe un’agenzia.</ALINEA><ALINEA>(…)<QUOT.END REF.START="QS0009" CODE="00BB" ID="QE0009"/>.</ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0011"><NO.P>11.</NO.P><TXT>L’articolo 151 (<QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0010" REF.END="QE0010"/>Non discriminazione dei richiedenti un indennizzo<QUOT.END REF.START="QS0010" CODE="00BB" ID="QE0010"/>) dispone quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0011" REF.END="QE0011"/>Lo Stato membro ospitante esige che l’impresa di assicurazione non vita garantisca che i richiedenti un indennizzo in seguito a sinistri verificatisi nel suo territorio non si trovino in una situazione meno favorevole per il fatto che l’impresa copre un rischio, diverso dalla responsabilità civile del vettore, classificati nel ramo 10 dell’allegato I, parte A, in regime di prestazione di servizi invece che tramite uno stabilimento in detto Stato membro<QUOT.END REF.START="QS0011" CODE="00BB" ID="QE0011"/>.</ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0012"><NO.P>12.</NO.P><TXT>Ai sensi dell’articolo 152 (<QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0012" REF.END="QE0012"/>Rappresentante<QUOT.END REF.START="QS0012" CODE="00BB" ID="QE0012"/>):</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="152.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0013" REF.END="QE0013"/>1.</NO.PARAG><ALINEA>Ai fini di cui all’articolo 151, lo Stato membro ospitante esige che l’impresa di assicurazione non vita nomini un rappresentante residente o stabilito nel proprio territorio incaricato di raccogliere tutte le informazioni necessarie in relazione alle richieste di indennizzo e dotato di poteri sufficienti per rappresentare l’impresa rispetto a persone che hanno subito un danno che può dar luogo ad una richiesta di indennizzo, anche per quanto riguarda il versamento di tali indennizzi, e per rappresentarla o, se necessario, per farla rappresentare dinanzi ai tribunali e alle autorità di detto Stato membro in relazione a detti indennizzi.</ALINEA><ALINEA>(…)<QUOT.END REF.START="QS0013" CODE="00BB" ID="QE0013"/>.</ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">II.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Fatti e questione pregiudiziale</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0013"><NO.P>13.</NO.P><TXT>La CNP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (in prosieguo: la <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0014" REF.END="QE0014"/>CNP<QUOT.END REF.START="QS0014" CODE="00BB" ID="QE0014"/>) è una società a responsabilità limitata con sede in Polonia.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0014"><NO.P>14.</NO.P><TXT>La Gefion Insurance A/S (in prosieguo: la <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0015" REF.END="QE0015"/>Gefion<QUOT.END REF.START="QS0015" CODE="00BB" ID="QE0015"/>) è un’impresa di assicurazione con sede in Danimarca.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0015"><NO.P>15.</NO.P><TXT>La Crawford Polska sp. z o.o. (in prosieguo: la <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0016" REF.END="QE0016"/>Crawford Polska<QUOT.END REF.START="QS0016" CODE="00BB" ID="QE0016"/>), con sede in Polonia, è l’impresa autorizzata dalla Gefion<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0006"><P>In virtù di procura del <DATE ISO="20160531">31 maggio 2016</DATE>, conferita dai componenti abilitati dell’organo di amministrazione della Gefion in favore della Crawford Polska.</P></NOTE> ad adottare <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0017" REF.END="QE0017"/>ogni decisione su richieste risarcitorie<QUOT.END REF.START="QS0017" CODE="00BB" ID="QE0017"/> nonché a <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0018" REF.END="QE0018"/>rappresentare la Gefion in tutti i procedimenti (...) davanti alle autorità giurisdizionali e agli altri enti pubblici<QUOT.END REF.START="QS0018" CODE="00BB" ID="QE0018"/>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="4"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0016"><NO.P>16.</NO.P><TXT>La Polins spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (in prosieguo: la <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0019" REF.END="QE0019"/>Polins<QUOT.END REF.START="QS0019" CODE="00BB" ID="QE0019"/>), una seconda impresa con sede a Żychlin (Polonia), è anch’essa rappresentante della Gefion in Polonia<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0007"><P>Agisce in qualità di agente assicurativo, conformemente alla normativa polacca di recepimento della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del <DATE ISO="20160120">20 gennaio 2016</DATE>, sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="026" PAGE.FIRST="19" DATE.PUB="2016">GU 2016, L 26, pag. 19</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0017"><NO.P>17.</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="20180228">28 febbraio 2018</DATE> si è verificato un sinistro stradale in cui sono stati coinvolti il veicolo della parte lesa e il veicolo dell’autore del sinistro. A quel tempo, quest’ultimo aveva stipulato un contratto di assicurazione della responsabilità civile dei possessori di veicoli a motore con la Gefion.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0018"><NO.P>18.</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="20180301">1<HT TYPE="SUP">o</HT> marzo 2018</DATE>, durante la riparazione del veicolo, la persona lesa concludeva con l’officina meccanica un contratto di noleggio di un veicolo sostitutivo.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0019"><NO.P>19.</NO.P><TXT>A titolo di corrispettivo del servizio di noleggio, detta persona cedeva all’officina meccanica il credito nei confronti della Gefion. Dopo la fine del noleggio, l’officina meccanica emetteva una fattura, comprensiva di IVA, per il servizio reso.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0020"><NO.P>20.</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="20180625">25 giugno 2018</DATE> la CNP, in forza di un contratto di cessione del credito, acquistava dall’officina meccanica il diritto di agire nei confronti della Gefion per recuperare il credito dovuto a titolo di rimborso dei costi di noleggio del veicolo sostitutivo.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0021"><NO.P>21.</NO.P><TXT>In pari data la CNP chiedeva alla Gefion il pagamento della somma di cui alla fattura. Essa inviava tale richiesta alla direzione della Polins.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0022"><NO.P>22.</NO.P><TXT>La liquidazione del danno veniva gestita dalla Crawford Polska, che agiva su incarico della Gefion. Agendo in nome e per conto della Gefion, la Crawford Polska convalidava parzialmente la fattura e riconosceva una parte della somma richiesta.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0023"><NO.P>23.</NO.P><TXT>Nel medesimo documento relativo a tali elementi, la Crawford Polska informava della possibilità di proporre reclamo nei propri confronti quale soggetto autorizzato dall’impresa di assicurazione, nonché della possibilità di agire contro la Gefion, o in base alle norme generali in materia di competenza o davanti al giudice competente del luogo del domicilio, o della sede, del contraente dell’assicurazione, dell’assicurato, del beneficiario o del legittimato in forza del contratto di assicurazione.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0024"><NO.P>24.</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="20180820">20 agosto 2018</DATE> la CNP citava in giudizio la Gefion dinanzi al Sąd Rejonowy w Białymstoku (Tribunale circondariale di Białystok, Polonia). Per quanto riguarda la competenza giurisdizionale internazionale, essa faceva valere l’informazione pubblicata dalla Gefion che il suo principale rappresentante in Polonia è la Polins. Essa chiedeva che le notifiche alla Gefion fossero effettuate all’indirizzo della Polins.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0025"><NO.P>25.</NO.P><TXT>La Gefion, in qualità di convenuta, ha concluso per il rigetto della domanda per incompetenza del giudice polacco. Essa invocava, quale disposizione applicabile alla competenza, l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento. Dopo avere esposto che la CNP è un professionista che acquista crediti derivanti da contratti di assicurazione, ha dedotto che la CNP non è un contraente dell’assicurazione, un assicurato o un beneficiario e, pertanto, non può beneficiare della facoltà di promuovere un’azione giudiziaria davanti a un giudice di uno Stato membro diverso da quello della sede dell’assicurazione.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="5"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0026"><NO.P>26.</NO.P><TXT>La CNP ha replicato che la convenuta è iscritta nella lista delle compagnie di assicurazione con sede negli Stati membri UE/EFTA e controllate dalla Komisja Nadzoru Finansowego (Commissione di vigilanza finanziaria, Polonia); che la convenuta vende polizze nel territorio della Polonia e che è inammissibile che chi si surroga nel credito della persona lesa non possa agire per ottenere il rimborso dei costi della riparazione davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui si è verificato l’evento dannoso e in cui è avvenuta la riparazione.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0027"><NO.P>27.</NO.P><TXT>È in tale contesto che il Sąd Rejonowy w Białymstoku (Tribunale circondariale di Białystok) sottopone alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:</TXT><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="OTHER"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0020" REF.END="QE0020"/>1)</NO.P><TXT>Se l’articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 10, del [regolamento n. 1215/2012] debba essere interpretato nel senso che nelle controversie tra, da un lato, un operatore economico che ha acquistato da una parte lesa un credito derivante da un’assicurazione della responsabilità civile nei confronti di una impresa di assicurazione e, dall’altro, tale impresa di assicurazione non è esclusa la determinazione della competenza dell’autorità giurisdizionale in base all’articolo 7, punto 2, o all’articolo 7, punto 5, del regolamento.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>Se, in caso di risposta affermativa alla prima questione, l’articolo 7, punto 5, del [regolamento n. 1215/2012] debba essere interpretato nel senso che una società di diritto commerciale, che esercita la propria attività in uno Stato membro e che liquida i danni patrimoniali nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore agendo in base ad un contratto stipulato con una impresa di assicurazione con sede in un altro Stato membro sia una succursale, un’agenzia o qualsiasi altra sede d’attività di tale impresa.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>3)</NO.P><TXT>Se, in caso di risposta affermativa alla prima questione, l’articolo 7, punto 2, del [regolamento n. 1215/2012] debba essere interpretato nel senso che esso costituisce un criterio autonomo di competenza giurisdizionale dell’autorità giurisdizionale dello Stato membro del luogo in cui si è verificato un evento dannoso e dinanzi alla quale un creditore, che ha acquistato dalla parte lesa un credito derivante dall’assicurazione della responsabilità civile, ha proposto un’azione contro l’impresa di assicurazione con sede in un altro Stato membro<QUOT.END REF.START="QS0020" CODE="00BB" ID="QE0020"/>.</TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">III.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Procedimento</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0028"><NO.P>28.</NO.P><TXT>La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata depositata dinanzi alla Corte il <DATE ISO="20191213">13 dicembre 2019</DATE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0029"><NO.P>29.</NO.P><TXT>Hanno presentato osservazioni scritte la CNP, la Gefion, il governo della Repubblica di Polonia e la Commissione europea. Non si è ritenuta necessaria la celebrazione di un’udienza.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">IV.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Analisi</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0030"><NO.P>30.</NO.P><TXT>Su richiesta della Corte, mi limiterò a formulare le mie conclusioni solo sulla seconda questione pregiudiziale. In quest’ultima, come da trascrizione, il giudice del rinvio chiede l’interpretazione della nozione di <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0021" REF.END="QE0021"/>succursale, agenzia o qualsiasi altra sede d’attività<QUOT.END REF.START="QS0021" CODE="00BB" ID="QE0021"/>, di cui all’articolo 7, punto 5, del regolamento, in circostanze come quelle della presente controversia.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="6"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0031"><NO.P>31.</NO.P><TXT>Ritengo che la risposta a detta questione possa essere dedotta dalla giurisprudenza della Corte a proposito di tale disposizione, a partire dal suo inserimento nella convenzione di Bruxelles del 1968<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0008"><P>Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="299" PAGE.FIRST="32" DATE.PUB="1972">GU 1972, L 299, pag. 32</REF.DOC.OJ>; versione consolidata in <REF.DOC.OJ COLL="C" NO.OJ="027" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="1998">GU 1998, C 27, pag. 1</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE>, come illustrerò in prosieguo.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0032"><NO.P>32.</NO.P><TXT>Nei limiti in cui il giudice del rinvio e alcuni degli intervenuti al procedimento pregiudiziale suggeriscono, più o meno incidentalmente, di estendere la discussione ad altre disposizioni in materia di assicurazione (la direttiva solvibilità II), farò riferimento anche ad esse.</TXT></NP.ECR><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">A.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Osservazioni introduttive</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0033"><NO.P>33.</NO.P><TXT>L’articolo 7, punto 5, del regolamento trova il suo antecedente immediato nell’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 44/2001<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0009"><P>Regolamento del Consiglio, del <DATE ISO="20001222">22 dicembre 2000</DATE>, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="012" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="2001">GU 2001, L 12, pag. 1</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE> e questo, a sua volta, nell’articolo 5, paragrafo 5, della convenzione di Bruxelles del 1968. Il testo di tale disposizione è rimasto invariato.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0034"><NO.P>34.</NO.P><TXT>La Corte ha interpretato i tre testi in sentenze che hanno dato origine ad una giurisprudenza costante<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0010"><P>Il dispositivo di alcune sentenze è chiaramente condizionato dalle circostanze del caso di specie: v. quelle del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="19810318">18 marzo 1981</DATE>, <NAME.CASE>Blanckaert &amp; Willems</NAME.CASE> (<NO.CASE>139/80</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:1981:70">EU:C:1981:70</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>; in prosieguo: la <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0022" REF.END="QE0022"/>sentenza Blanckaert &amp; Willems<QUOT.END REF.START="QS0022" CODE="00BB" ID="QE0022"/>), e del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="19871209">9 dicembre 1987</DATE>, <NAME.CASE>SAR Schotte</NAME.CASE> (<NO.CASE>218/86</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:1987:536">EU:C:1987:536</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>; in prosieguo: la <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0023" REF.END="QE0023"/>sentenza SAR Schotte<QUOT.END REF.START="QS0023" CODE="00BB" ID="QE0023"/>). Ciò non ha impedito di elaborare criteri generali che pongono l’accento, da un lato, sui rapporti tra enti esteri e locali e sulla loro percezione da parte di terzi; dall’altro, sulla vicinanza tra l’oggetto della controversia e il foro (v. paragrafi 38 e segg. delle presenti conclusioni).</P></NOTE>, alla quale dovrebbe logicamente attenersi la risposta al presente rinvio pregiudiziale. Si garantisce così la continuità nell’interpretazione di tale strumento e dei suoi antecedenti, conformemente al considerando 34 del regolamento.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0035"><NO.P>35.</NO.P><TXT>L’articolo 7, punto 5, del regolamento si trova nella sezione 2 (<QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0024" REF.END="QE0024"/>Competenze speciali<QUOT.END REF.START="QS0024" CODE="00BB" ID="QE0024"/>) del capo II. Si applica, inoltre, nelle controversie in materia di assicurazione o, con maggiore precisione, nelle controversie che rientrano nell’ambito d’applicazione della sezione 3 (<QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0025" REF.END="QE0025"/>Competenza in materia di assicurazioni<QUOT.END REF.START="QS0025" CODE="00BB" ID="QE0025"/>) dello stesso capo, quando soddisfano le condizioni richieste<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0011"><P>Non le soddisfano le controversie nelle quali l’attore è un professionista del settore: sentenza del <DATE ISO="20180131">31 gennaio 2018</DATE>, Hofsoe (C‑106/17, EU:C:2018: 50).</P></NOTE>. Ciò risulta dalla deroga di cui all’articolo 10 del regolamento<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0012"><P>Gli articoli 17, paragrafo 1, e 20, paragrafo 1, del regolamento mantengono ferma l’applicazione dell’articolo 7, punto 5, anche per le controversie relative, rispettivamente, a taluni contratti conclusi da consumatori e a taluni contratti individuali di lavoro.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0036"><NO.P>36.</NO.P><TXT>I criteri di interpretazione dell’articolo 7, punto 5, del regolamento, che illustrerò di seguito, non variano a seconda che in una controversia vi sia una parte più <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0026" REF.END="QE0026"/>debole<QUOT.END REF.START="QS0026" CODE="00BB" ID="QE0026"/> rispetto all’altra: tale circostanza non incide sul modo in cui detta norma deve essere intesa o applicata<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0013"><P>Ciò è confermato dalla sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20120719">19 luglio 2012</DATE>, <NAME.CASE>Mahamdia</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑154/11</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2012:491">EU:C:2012:491</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), a proposito dell’articolo 18 del regolamento n. 44/2001 (divenuto articolo 20 del regolamento).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0037"><NO.P>37.</NO.P><TXT>Di conseguenza, il mio parere sarà lo stesso, sia se la Corte rispondesse in senso affermativo alla prima questione pregiudiziale, sia se concludesse in senso contrario e decidesse in favore dell’applicazione della sezione 3 del capo II del regolamento al procedimento principale. In questa seconda ipotesi, l’attore ha a disposizione il foro dell’articolo 7, punto 5, del regolamento in forza del rinvio interno operato dall’articolo 10 del medesimo testo.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><?PAGE NO="7"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">B.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Articolo 7, punto 5, del regolamento</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">1.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Giurisprudenza della Corte</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0038"><NO.P>38.</NO.P><TXT>L’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento contiene una regola di competenza speciale, che deroga al principio secondo cui la competenza giurisdizionale internazionale spetta, innanzitutto, ai giudici del domicilio del convenuto.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0039"><NO.P>39.</NO.P><TXT>In quanto regola di competenza speciale, essa deve essere interpretata restrittivamente, senza eccedere le ipotesi previste in modo esplicito dal regolamento<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0014"><P>Sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20180705">5 luglio 2018</DATE>, <NAME.CASE>flyLAL-Lithuanian Airlines</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑27/17</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:533">EU:C:2018:533</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>; in prosieguo: la <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0027" REF.END="QE0027"/>sentenza flyLAL-Lithuanian Airlines<QUOT.END REF.START="QS0027" CODE="00BB" ID="QE0027"/>), punti 26 e 62.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0040"><NO.P>40.</NO.P><TXT>L’interpretazione della norma deve inoltre essere autonoma<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0015"><P>Sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="19781122">22 novembre 1978</DATE>, <NAME.CASE>Somafer</NAME.CASE> (<NO.CASE>33/78</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:1978:205">EU:C:1978:205</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>; in prosieguo: la <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0028" REF.END="QE0028"/>sentenza Somafer<QUOT.END REF.START="QS0028" CODE="00BB" ID="QE0028"/>), punto 8.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0041"><NO.P>41.</NO.P><TXT>Come tutte le regole di competenza speciale previste all’articolo 7 del regolamento, quella del suo punto 5 si basa sull’esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra la controversia e gli organi giurisdizionali potenzialmente chiamati a conoscerne. Tale vicinanza giustifica l’attribuzione di competenza per ragioni di buona amministrazione della giustizia e di economia processuale<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0016"><P>V. relazione Jenard alla Convenzione di Bruxelles del 1968 (<REF.DOC.OJ COLL="C" NO.OJ="059" PAGE.FIRST="22" DATE.PUB="1979">GU 1979, C 59, pag. 22</REF.DOC.OJ>) e il considerando 16 del regolamento. Quest’ultimo menziona i fori alternativi <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0029" REF.END="QE0029"/>basati sul collegamento stretto tra l’autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia<QUOT.END REF.START="QS0029" CODE="00BB" ID="QE0029"/>. Sottolinea inoltre che tale collegamento stretto <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0030" REF.END="QE0030"/>dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare (…) che il convenuto sia citato davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile<QUOT.END REF.START="QS0030" CODE="00BB" ID="QE0030"/>.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0042"><NO.P>42.</NO.P><TXT>Per determinare se un’azione legale relativa all’esercizio di una succursale, di un’agenzia o di qualsiasi altra sede d’attività di un’impresa con sede in uno Stato membro abbia un collegamento sufficiente con un altro Stato<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0017"><P>Quello in cui si trova la succursale, l’agenzia o la sede d’attività.</P></NOTE>, la giurisprudenza della Corte richiede due elementi: a) uno, che chiamerò <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0031" REF.END="QE0031"/>elemento soggettivo<QUOT.END REF.START="QS0031" CODE="00BB" ID="QE0031"/>, riguarda gli enti in gioco; e b) l’altro, che designerò come <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0032" REF.END="QE0032"/>elemento oggettivo<QUOT.END REF.START="QS0032" CODE="00BB" ID="QE0032"/>, riguarda l’attività all’origine della controversia.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0043"><NO.P>43.</NO.P><TXT>La verifica dell’esistenza di una succursale, di un’agenzia o di qualsiasi altra sede d’attività (nel senso di cui all’articolo 7, punto 5, del regolamento) richiede una valutazione specifica di fatto<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0018"><P>In questi termini lo ha ricordato l’avvocato generale Bobek nelle sue conclusioni nella causa <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>flyLAL-Lithuanian Airlines</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑27/17</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:136">EU:C:2018:136</NO.ECLI>), paragrafo <REF.NP.ECR REF="NP0134">134</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>, indispensabile anche al fine di valutare la sufficienza del nesso tra la controversia e le attività della succursale, dell’agenzia o della sede d’attività.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0044"><NO.P>44.</NO.P><TXT>Tale funzione di accertamento dei fatti, in quanto ha natura di valutazione ad casum, non spetta alla Corte, bensì al giudice nazionale.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="8"?><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">a)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Elemento soggettivo</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0045"><NO.P>45.</NO.P><TXT>Le nozioni di <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0033" REF.END="QE0033"/>succursale<QUOT.END REF.START="QS0033" CODE="00BB" ID="QE0033"/>, di <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0034" REF.END="QE0034"/>agenzia<QUOT.END REF.START="QS0034" CODE="00BB" ID="QE0034"/> o di <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0035" REF.END="QE0035"/>qualsiasi altra sede d’attività<QUOT.END REF.START="QS0035" CODE="00BB" ID="QE0035"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0019"><P>Nel contesto dell’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento, la Corte non distingue tra queste tre nozioni: sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="19761006">6 ottobre 1976</DATE>, <NAME.CASE>De Bloos</NAME.CASE> (<NO.CASE>14/76</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:1976:134">EU:C:1976:134</NO.ECLI>), punto <REF.NP.ECR REF="NP0021">21</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>.</P></NOTE> presuppongono l’esistenza di un centro operativo, o <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0036" REF.END="QE0036"/>unità di azione<QUOT.END REF.START="QS0036" CODE="00BB" ID="QE0036"/>, che si manifesti in modo duraturo verso l’esterno come un’estensione di una casa madre<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0020"><P>Sentenze Somafer, punti 11 e 12; Blanckaert &amp; Willems, punto 11; flyLAL-Lithuanian Airlines, punto 59, e, in particolare, ordinanza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20191119">19 novembre 2019</DATE>, <NAME.CASE>INA e a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑200/19</NO.CASE>, non pubblicata, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2019:985">EU:C:2019:985</NO.ECLI>), punto <REF.NP.ECR REF="NP0035">35</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0046"><NO.P>46.</NO.P><TXT>Tale centro operativo deve essere provvisto di una direzione e materialmente attrezzato in modo da poter trattare affari con terzi, in modo tale che questi, <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0037" REF.END="QE0037"/>pur sapendo che un eventuale rapporto giuridico si stabilirà con la casa madre la cui sede trovasi all’estero, sono dispensati dal rivolgersi direttamente a questa<QUOT.END REF.START="QS0037" CODE="00BB" ID="QE0037"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0021"><P>Sentenze Somafer, punto 12; SAR Schotte, punto 10, e del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="19950406">6 aprile 1995</DATE>, <NAME.CASE>Lloyd’s Register of Shipping</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑439/93</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:1995:104">EU:C:1995:104</NO.ECLI>), punto <REF.NP.ECR REF="NP0018">18</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0047"><NO.P>47.</NO.P><TXT>Occorre distinguere due sfere, l’una interna e l’altra esterna, nell’agire di un’entità operante come <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0038" REF.END="QE0038"/>succursale<QUOT.END REF.START="QS0038" CODE="00BB" ID="QE0038"/>, <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0039" REF.END="QE0039"/>agenzia<QUOT.END REF.START="QS0039" CODE="00BB" ID="QE0039"/> o <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0040" REF.END="QE0040"/>qualsiasi altra sede d’attività<QUOT.END REF.START="QS0040" CODE="00BB" ID="QE0040"/> della casa madre.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0048"><NO.P>48.</NO.P><TXT>La Corte, che riconosce la rilevanza di entrambe le sfere<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0022"><P>Sentenza SAR Schotte, punto 16: <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0041" REF.END="QE0041"/>il nesso di stretto collegamento tra la controversia e il giudice che ne è investito si valuta non soltanto sulla base dei rapporti giuridici esistenti tra persone giuridiche stabilite nei vari Stati contraenti, ma anche in relazione al modo in cui le due imprese si comportano nella vita sociale e si presentano nei confronti dei terzi nei loro rapporti commerciali<QUOT.END REF.START="QS0041" CODE="00BB" ID="QE0041"/>.</P></NOTE>, attribuisce particolare importanza all’apparenza che le due entità creano con il loro comportamento, quale elemento idoneo a stabilire uno stretto collegamento tra le controversie successive e il giudice adito<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0023"><P>Sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="19950406">6 aprile 1995</DATE>, <NAME.CASE>Lloyd’s Register of Shipping</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑439/93</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:1995:104">EU:C:1995:104</NO.ECLI>), punto <REF.NP.ECR REF="NP0019">19</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>: <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0042" REF.END="QE0042"/>una succursale, agenzia o qualsiasi altra filiale è pertanto un’entità idonea ad essere l’interlocutore principale, anzi esclusivo, dei terzi nella negoziazione di contratti<QUOT.END REF.START="QS0042" CODE="00BB" ID="QE0042"/>.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0049"><NO.P>49.</NO.P><TXT>Sulla base di tale criterio e per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 7, punto 5, del regolamento:</TXT><P><LIST TYPE="NDASH"><ITEM><P>non è qualificabile come succursale, agenzia o sede d’attività un <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0043" REF.END="QE0043"/>rappresentante di commercio (intermediario) il quale sia un collaboratore indipendente (...) che può in sostanza (...) liberamente organizzare la propria attività e determinare il tempo da dedicare al lavoro per detta impresa (...), al quale [quest’ultima] non possa vietare di rappresentare contemporaneamente più imprese concorrenti nello stesso settore (...) e che inoltre si limiti a trasmettere gli ordini all’impresa preponente, senza partecipare alla stipulazione o all’esecuzione dei relativi contratti<QUOT.END REF.START="QS0043" CODE="00BB" ID="QE0043"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0024"><P>Sentenza Blanckaert &amp; Willems, punti 12 e 13.</P></NOTE>;</P></ITEM><ITEM><P>per contro, tale disposizione si applica ad un’impresa situata in uno Stato membro che, <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0044" REF.END="QE0044"/>pur non avendo una succursale, un’agenzia o una filiale priva di autonomia in un altro Stato contraente, vi svolga tuttavia le sue attività tramite un’autonoma società, avente lo stesso nome e la stessa direzione, che agisce e conclude affari a suo nome e di cui essa si serve come di un’estensione<QUOT.END REF.START="QS0044" CODE="00BB" ID="QE0044"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0025"><P>Sentenza SAR Schotte, punto 17. Non ravviso alcuna contraddizione tra tale sentenza e la sentenza Blanckaert &amp; Willems, ma due applicazioni concrete della stessa regola. Nella causa decisa dalla seconda, il rappresentante di commercio non intratteneva, sul piano interno, un rapporto di dipendenza nei confronti dell’altra impresa e tale apparenza non si generava neppure nella sfera esterna, contrariamente a quanto avveniva nella sentenza SAR Schotte.</P></NOTE>.</P></ITEM></LIST></P></NP.ECR></GR.SEQ><?PAGE NO="9"?><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">b)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Elemento oggettivo</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0050"><NO.P>50.</NO.P><TXT>Nel contesto dell’articolo 7, punto 5, del regolamento, l’oggetto della controversia deve riguardare atti giuridici relativi all’esercizio della succursale, dell’agenzia o di qualsiasi altra sede d’attività dell’impresa principale o gli impegni da esse assunti in nome di quest’ultima<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0026"><P>Sentenze Somafer, punti 11 e 13; del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20120719">19 luglio 2012</DATE>, <NAME.CASE>Mahamdia</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑154/11</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2012:491">EU:C:2012:491</NO.ECLI>), punto <REF.NP.ECR REF="NP0048">48</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>; flyLAL-Lithuanian Airlines, punto 59; ordinanza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20191119">19 novembre 2019</DATE>, <NAME.CASE>INA e a</NAME.CASE>. (<NO.CASE>C‑200/19</NO.CASE>, non pubblicata, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2019:985">EU:C:2019:985</NO.ECLI>), punto <REF.NP.ECR REF="NP0035">35</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0051"><NO.P>51.</NO.P><TXT>Per la Corte, ciò si verifica quando la controversia è la conseguenza di operazioni della succursale, dell’agenzia o della sede d’attività. L’applicazione dell’articolo 7, punto 5, del regolamento è, invece, esclusa in assenza di elementi che dimostrino il coinvolgimento di tali entità nel rapporto giuridico tra le parti nel procedimento principale<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0027"><P>Sentenza dell’<REF.DOC.ECR><DATE ISO="20190411">11 aprile 2019</DATE>, <NAME.CASE>Ryanair</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑464/18</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2019:311">EU:C:2019:311</NO.ECLI>, punti <REF.NP.ECR REF="NP0034">34</REF.NP.ECR> e <REF.NP.ECR REF="NP0035">35</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0052"><NO.P>52.</NO.P><TXT>La Corte ha aggiunto, in particolare, che una controversia in materia di illecito civile<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0028"><P>Non è contestata la qualificazione dell’azione della CNP contro la Gefion come <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0045" REF.END="QE0045"/>in materia di illeciti civili dolosi<QUOT.END REF.START="QS0045" CODE="00BB" ID="QE0045"/>, secondo la terminologia del regolamento.</P></NOTE> può derivare dall’esercizio di una succursale, se quest’ultima <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0046" REF.END="QE0046"/>deve effettivamente partecipare a qualcuna delle azioni che costituiscono l’illecito civile stesso<QUOT.END REF.START="QS0046" CODE="00BB" ID="QE0046"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0029"><P>Sentenza flyLAL-Lithuanian Airlines, punto 63.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">2.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Applicazione di tale giurisprudenza alla controversia</HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">a)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Entità rilevante ai fini dell’articolo 7, punto 5, del regolamento</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0053"><NO.P>53.</NO.P><TXT>Dal fascicolo risulta che, in Polonia, due società rappresentano la Gefion: la Polins e la Crawford Polska.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0054"><NO.P>54.</NO.P><TXT>Secondo il giudice del rinvio, tale circostanza crea difficoltà nella corretta individuazione del soggetto incaricato di gestire il sinistro e per quanto riguarda i procedimenti giudiziari instaurati contro l’impresa di assicurazione<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0030"><P>Punto 24 dell’ordinanza di rinvio. Il Sąd Rejonowy w Białymstoku (Tribunale circondariale di Białystok) indica, quale prova di tali difficoltà, la questione pregiudiziale sollevata in un altro procedimento, sempre nei confronti della Gefion, che ha dato luogo alla sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20200227">27 febbraio 2020</DATE>, <NAME.CASE>Corporis</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑25/19</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2020:126">EU:C:2020:126</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>); in prosieguo: la <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0047" REF.END="QE0047"/>sentenza Corporis<QUOT.END REF.START="QS0047" CODE="00BB" ID="QE0047"/>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0055"><NO.P>55.</NO.P><TXT>Benché tali preoccupazioni siano legittime, la loro trattazione esula dal parere richiesto, che deve limitarsi all’interpretazione dell’articolo 7, punto 5, del regolamento<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0031"><P>Ammetto che scomporre le attività assicurative come, a quanto pare, fa la Gefion potrebbe avere grande importanza sull’applicabilità della norma: ad esempio, perché rende difficile al pubblico percepire che un’impresa locale sia un’estensione di quella principale. Tuttavia, l’interpretazione dell’articolo 7, punto 5, del regolamento deve essere restrittiva; inoltre, la sua stessa formulazione circoscrive gli elementi da cui dipende la sua applicazione a quelli che sono oggetto della controversia concreta. In altri termini: ai fini e coerentemente con la sua ragion d’essere (l’esistenza di uno stretto collegamento tra la controversia e il foro), non rileva qualsiasi presenza del convenuto in uno Stato membro, ma solo quella dell’ente che partecipa all’attività che ha dato origine alla controversia.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0056"><NO.P>56.</NO.P><TXT>Occorre invece sapere con certezza a quale degli enti che rappresentano, in Polonia, l’impresa di assicurazione sia imputata l’attività che ha dato luogo alla controversia. La verifica degli elementi che definiscono la succursale, l’agenzia o qualsiasi altra sede d’attività di cui all’articolo 7, punto 5, del regolamento deve essere effettuata con riferimento a tale entità.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="10"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0057"><NO.P>57.</NO.P><TXT>Su questo punto, la chiarezza dell’ordinanza di rinvio lascia a desiderare. Tuttavia, sono incline a ritenere che tale impresa sia la Crawford Polska. Lo si potrebbe dedurre dall’ordinanza medesima, dalla quale inoltre risulta che la controversia trae origine dalla liquidazione del sinistro, effettuata, appunto, dalla Crawford Polska<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0032"><P>Secondo la Commissione, che parte dallo stesso presupposto, la domanda del giudice del rinvio allude a tale entità. Ritengo che sia plausibile, alla luce, in particolare, dei punti 26 e 28 dell’ordinanza di rinvio.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0058"><NO.P>58.</NO.P><TXT>Con riserva di verifica che spetterà, in ultima analisi, al giudice del rinvio, muoverò quindi dalla premessa che la Crawford Polska sia l’entità rilevante nel contesto dell’articolo 7, punto 5, del regolamento.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">b)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Qualificazione della Crawford Polska e valutazione del suo comportamento</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0059"><NO.P>59.</NO.P><TXT>Per rispondere alla seconda questione pregiudiziale è necessario stabilire, da un lato, se la Crawford Polska soddisfi le condizioni di una succursale, di un’agenzia o di qualsiasi altra sede d’attività, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento; e, dall’altro, quale sia stato il suo grado di coinvolgimento attivo nei fatti all’origine della controversia principale.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0060"><NO.P>60.</NO.P><TXT>Entrambi gli aspetti possiedono un’evidente natura fattuale, che solo il giudice del rinvio è in grado di verificare, per la sua vicinanza ai fatti. Mi limiterò quindi a fornire alcune precisazioni.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0061"><NO.P>61.</NO.P><TXT>La prima riguarda l’opposizione della Gefion a qualificare la Crawford Polska come succursale, agenzia o qualsiasi altra sede d’attività, in quanto sarebbe un’entità indipendente e incaricata della gestione dei sinistri per conto di più compagnie di assicurazione e di altre entità<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0033"><P>Osservazioni della Gefion, punti 20 e 21. In tale contesto, la Gefion espone le proprie riflessioni sull’articolo 152 della direttiva solvibilità II suggerendo che, ai sensi di detta disposizione, un’entità con tali caratteristiche non potrebbe mai essere una succursale, un’agenzia o una sede di attività ai sensi dell’articolo 7, punto 5, del regolamento. Affronterò tale questione in seguito.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0062"><NO.P>62.</NO.P><TXT>A mio avviso, nessuno di questi due fattori (l’indipendenza e la non esclusività) potrebbe comportare l’esclusione dell’applicazione dell’articolo 7, punto 5, del regolamento, laddove la combinazione di altri elementi generi l’apparenza caratteristica ai fini della norma e l’entità secondaria sia, inoltre, materialmente attrezzata in modo da poter trattare affari con terzi.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0063"><NO.P>63.</NO.P><TXT>Condivido quindi la valutazione del giudice del rinvio e della Commissione<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0034"><P>Ordinanza di rinvio, punto 26, e osservazioni della Commissione, punti 56, 58 e 60. In questo stesso contesto, il giudice del rinvio e la Commissione fanno riferimento all’articolo 145 della direttiva solvibilità II, che esaminerò altresì in seguito.</P></NOTE>, sulla base dei seguenti elementi concernenti lo status e l’attività della Crawford Polska:</TXT><P><LIST TYPE="NDASH"><ITEM><P>ha la forma di una società a responsabilità limitata, e di conseguenza, secondo l’ordinamento polacco, dispone di un consiglio di amministrazione (è quindi dotata di una direzione);</P></ITEM><ITEM><P>rappresenta gli interessi della Gefion in Polonia e nella sua corrispondenza evidenzia di agire in nome della Gefion, di cui è mandataria;</P></ITEM><ITEM><P>gode, in forza di procura conferita nel 2016, della piena competenza per esercitare l’attività di gestione e liquidazione dei sinistri, con effetti giuridici per la compagnia di assicurazione, di modo che i terzi non hanno bisogno di rivolgersi direttamente alla Gefion per questioni relative a tale attività.</P></ITEM></LIST></P></NP.ECR><?PAGE NO="11"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0064"><NO.P>64.</NO.P><TXT>È logico presumere, inoltre, che la Crawford Polska sia munita della dotazione materiale richiesta per adempiere tali attività. È questo un elemento indispensabile per qualificarla come <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0048" REF.END="QE0048"/>centro operativo che si manifesta in modo duraturo verso l’esterno come un’estensione di una casa madre<QUOT.END REF.START="QS0048" CODE="00BB" ID="QE0048"/>, ai sensi dell’articolo 7, punto 5, del regolamento. Il giudice del rinvio dovrà formarsi il suo convincimento al riguardo, raccogliendo, se del caso, le informazioni rilevanti secondo le modalità prescritte dal suo ordinamento giuridico.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0065"><NO.P>65.</NO.P><TXT>La mia seconda osservazione verte sul coinvolgimento della Crawford Polska nell’attività all’origine della controversia, vale a dire nella gestione e nella liquidazione del sinistro, nonché nella decisione di rimborsare solo parte dell’importo richiesto.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0066"><NO.P>66.</NO.P><TXT>Sulla base del resoconto dei fatti redatto dal giudice del rinvio, è stata la Crawford Polska (e non la Gefion) ad adottare quella decisione, fondamentale per la genesi della controversia<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0035"><P>Punto 5 dell’ordinanza di rinvio.</P></NOTE>. Se tale circostanza sarà confermata, la Crawford Polska non sarà stata un semplice intermediario che trasmette informazioni, ma avrà contribuito attivamente alla situazione giuridica sfociata nella controversia.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0067"><NO.P>67.</NO.P><TXT>Nella stessa misura, la Crawford Polska avrà soddisfatto le condizioni che consentono di attribuire la competenza giurisdizionale internazionale ai giudici dello Stato in cui essa ha sede, al fine di conoscere di un’azione dell’assicurato (o dei suoi aventi causa) contro la Gefion.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0068"><NO.P>68.</NO.P><TXT>Per quanto precede, vi è una base sufficiente per rispondere alla seconda questione pregiudiziale, come formulata. Non sarebbero necessarie ulteriori considerazioni sulla rilevanza della direttiva solvibilità II, che affronterò unicamente per ragioni di completezza e per non lasciare privi di risposta coloro i quali hanno depositato osservazioni scritte nel presente procedimento di rinvio.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">C.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Rilevanza della direttiva solvibilità II per l’interpretazione dell’articolo 7, punto 5, del regolamento</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0069"><NO.P>69.</NO.P><TXT>Il giudice del rinvio (incidentalmente), la Gefion e la Commissione fanno riferimento agli articoli 145 e 152 della direttiva solvibilità II, in quanto disposizioni che potrebbero essere rilevanti per la soluzione della controversia.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0070"><NO.P>70.</NO.P><TXT>Le osservazioni della Gefion e della Commissione indicano un nesso tra dette disposizioni e l’articolo 7, punto 5, del regolamento. Più precisamente:</TXT><P><LIST TYPE="NDASH"><ITEM><P>dagli argomenti della Commissione sembra discendere<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0036"><P>Dico <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0049" REF.END="QE0049"/>sembra discendere<QUOT.END REF.START="QS0049" CODE="00BB" ID="QE0049"/> perché la Commissione, in realtà, non afferma espressamente la correlazione automatica tra le due nozioni.</P></NOTE> che, a suo avviso, quando un’impresa di assicurazione svolge la propria attività economica in un altro Stato tramite una <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0050" REF.END="QE0050"/>presenza permanente<QUOT.END REF.START="QS0050" CODE="00BB" ID="QE0050"/>, ai sensi dell’articolo 145 della direttiva solvibilità II<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0037"><P>In forza del quale l’impresa di assicurazione deve notificare all’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine l’intenzione di stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato e comunicare determinate informazioni. Ai sensi del suo paragrafo 1, <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0051" REF.END="QE0051"/>[è] assimilata ad una succursale qualsiasi presenza permanente di un’impresa nel territorio di uno Stato membro, anche se questa presenza non ha assunto la forma di una succursale, ma si esercita per mezzo di un semplice ufficio gestito dal personale proprio dell’impresa o da una persona indipendente ma incaricata di agire in permanenza per conto dell’impresa come farebbe un’agenzia<QUOT.END REF.START="QS0051" CODE="00BB" ID="QE0051"/>.</P></NOTE>, esisterà una succursale, un’agenzia o una sede d’attività ai sensi dell’articolo 7, punto 5, del regolamento<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0038"><P>Punto 61 delle osservazioni della Commissione.</P></NOTE>;</P></ITEM><?PAGE NO="12"?><ITEM><P>la Gefion sostiene che la designazione di un rappresentante ai sensi dell’articolo 152 della direttiva solvibilità II non comporta la possibilità di citare in giudizio l’impresa di assicurazione ai sensi dell’articolo 7, punto 5, del regolamento. Afferma che è lo stesso articolo 152, paragrafo 3, a escludere che il rappresentante possa qualificarsi come <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0052" REF.END="QE0052"/>succursale<QUOT.END REF.START="QS0052" CODE="00BB" ID="QE0052"/> ai sensi dell’articolo 145 della direttiva solvibilità II<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0039"><P>Osservazioni della Gefion, punto 21. La Gefion sostiene che la sua attività in Polonia si svolge nell’esercizio della libera prestazione dei servizi, essendo state soddisfatte le condizioni previste dalla direttiva solvibilità II, senza che le autorità di vigilanza danesi o polacche abbiano espresso riserve. Tale argomento, aggiunge, sarebbe sufficiente per negare l’applicabilità dell’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento.</P></NOTE>.</P></ITEM></LIST></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0071"><NO.P>71.</NO.P><TXT>Da parte sua, il giudice del rinvio lascia intendere che la qualificazione di un’entità ai sensi della direttiva solvibilità II consenta di dedurre che <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0053" REF.END="QE0053"/>la Crawford Polska (...) debba essere trattata come un’altra sede d’attività [della Gefion] ai sensi dell’articolo 7, punto 5, del regolamento (...)<QUOT.END REF.START="QS0053" CODE="00BB" ID="QE0053"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0040"><P>Punto 28, in fine, dell’ordinanza di rinvio.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0072"><NO.P>72.</NO.P><TXT>Esaminerò nel prosieguo tali argomenti ricordando, tuttavia, che mi sono già pronunciato sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento, che deve essere autonoma, tenuto conto del suo sistema e dei suoi obiettivi.</TXT></NP.ECR><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">1.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC"><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0054" REF.END="QE0054"/>Presenza permanente<QUOT.END REF.START="QS0054" CODE="00BB" ID="QE0054"/> e <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0055" REF.END="QE0055"/>rappresentante<QUOT.END REF.START="QS0055" CODE="00BB" ID="QE0055"/> nella direttiva solvibilità II</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0073"><NO.P>73.</NO.P><TXT>Conformemente alla direttiva solvibilità II, l’esercizio dell’attività assicurativa da parte di un’impresa stabilita in uno Stato membro che intenda esercitarla in un altro Stato membro è soggetto a taluni controlli<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0041"><P>Ai sensi del considerando 11 della direttiva solvibilità II, mediante essa si provvede a <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0056" REF.END="QE0056"/>un’armonizzazione nella misura necessaria e sufficiente a garantire il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni e dei sistemi di vigilanza<QUOT.END REF.START="QS0056" CODE="00BB" ID="QE0056"/>, di modo che un’unica autorizzazione sia valida in tutta la Comunità e che la vigilanza sull’impresa spetti allo Stato membro di origine.</P></NOTE> che variano in funzione della formula scelta da tale impresa.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0074"><NO.P>74.</NO.P><TXT>Un’impresa di assicurazione che intenda espandere la propria attività in base alla <HT TYPE="ITALIC">libertà di stabilimento</HT> è tenuta a notificare alle autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine la propria intenzione di stabilirsi in un altro Stato e a comunicare loro le informazioni richieste dall’articolo 145 della direttiva<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0042"><P>Tali informazioni comprendono in particolare il tipo di operazioni che si intendono effettuare e la struttura organizzativa della sede d’attività e il nominativo della persona che, al suo interno, è abilitata a impegnare nei confronti dei terzi l’impresa di assicurazione.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0075"><NO.P>75.</NO.P><TXT>Su tale base, le autorità di vigilanza dello Stato di origine analizzano la fattibilità del progetto di stabilimento. Se la valutazione è positiva, esse effettuano le comunicazioni di cui all’articolo 146, paragrafo 1, della direttiva<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0043"><P>Alle autorità di vigilanza dello Stato ospitante e all’impresa stessa. Esse certificano altresì che l’impresa possiede il capitale di solvibilità e il capitale minimo obbligatorio.</P></NOTE>. L’impresa di assicurazione può quindi iniziare la sua attività transfrontaliera nello Stato ospitante, attraverso una succursale o una presenza permanente assimilata.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0076"><NO.P>76.</NO.P><TXT>Se l’impresa di assicurazione sceglie di esercitare la sua attività al di fuori dello Stato di origine in base alla <HT TYPE="ITALIC">libera prestazione dei servizi</HT>, essa deve anche notificare la propria intenzione alle autorità di vigilanza di detto Stato<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0044"><P>L’articolo 148, paragrafo 1, della direttiva solvibilità II prevede che le autorità di vigilanza dello Stato d’origine devono, in tal caso, comunicare determinate informazioni a quelle dello Stato membro nel cui territorio l’impresa intende operare.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0077"><NO.P>77.</NO.P><TXT>Nel settore specifico dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, la direttiva esige inoltre che l’impresa di assicurazione nomini <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0057" REF.END="QE0057"/>un rappresentante residente o stabilito nel proprio territorio [dello Stato membro ospitante] incaricato di raccogliere<?PAGE NO="13"?> tutte le informazioni necessarie in relazione alle richieste di indennizzo e dotato di poteri sufficienti per rappresentare l’impresa rispetto a persone che hanno subito un danno che può dar luogo ad una richiesta di indennizzo, anche per quanto riguarda il versamento di tali indennizzi, e per rappresentarla o, se necessario, per farla rappresentare dinanzi ai tribunali e alle autorità di detto Stato membro in relazione a detti indennizzi<QUOT.END REF.START="QS0057" CODE="00BB" ID="QE0057"/> (articolo 152).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0078"><NO.P>78.</NO.P><TXT>Pertanto, i richiedenti un indennizzo in seguito a sinistri verificatisi nel territorio dello Stato membro ospitante, connessi all’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, non si trovano in una situazione meno favorevole in funzione della formula scelta dall’impresa di assicurazione.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0079"><NO.P>79.</NO.P><TXT>A tali fini specifici, è quindi indifferente che l’impresa di assicurazione agisca in regime di prestazione di servizi invece che tramite uno stabilimento (succursale o presenza permanente assimilata) nello Stato membro ospitante in cui il sinistro si è verificato<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0045"><P>Articolo 151 della direttiva solvibilità II. V. sentenza Corporis, punto 35.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0080"><NO.P>80.</NO.P><TXT>La direttiva solvibilità II non è troppo esplicita per quanto riguarda la <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0058" REF.END="QE0058"/>presenza permanente<QUOT.END REF.START="QS0058" CODE="00BB" ID="QE0058"/> né disciplina in dettaglio il regime giuridico del rappresentante dell’impresa di assicurazione<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0046"><P>Nello stesso senso, la sentenza Corporis, punto 37: <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0059" REF.END="QE0059"/>tale disposizione [l’articolo 152, paragrafo 1, primo comma, della direttiva solvibilità II] non precisa l’esatta portata dei poteri conferiti a tal fine al rappresentante dell’impresa di assicurazione<QUOT.END REF.START="QS0059" CODE="00BB" ID="QE0059"/>.</P></NOTE>, oltre a indicare che deve avere i poteri sufficienti per rappresentare l’impresa sia rispetto ai terzi che hanno subito un danno e che gli presentino richieste di indennizzo, sia dinanzi ai tribunali e alle altre autorità, in relazione a detti indennizzi.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0081"><NO.P>81.</NO.P><TXT>Tuttavia, indirettamente, mediante gli articoli 145 (per la presenza permanente) e 152 (per il rappresentante), detta direttiva fornisce taluni elementi che contribuiscono a delinearne i contorni:</TXT><P><LIST TYPE="NDASH"><ITEM><P>la presenza permanente non deve necessariamente assumere la forma di una succursale. La si può assimilare a quest’ultima qualora si concretizzi in un ufficio gestito dal personale proprio dell’impresa o da una persona indipendente ma incaricata di agire in permanenza per conto dell’impresa come farebbe un’agenzia. Essa deve disporre, in entrambi i casi, del potere di impegnare l’impresa di assicurazione nei confronti dei terzi;</P></ITEM><ITEM><P>le funzioni del rappresentante non consentono di equipararlo, sic et simpliciter, ad una succursale: ai sensi dell’articolo 152, paragrafo 3, della direttiva solvibilità II, <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0060" REF.END="QE0060"/>[l]a nomina di tale rappresentante non costituisce di per sé apertura di succursale ai sensi dell’articolo 145<QUOT.END REF.START="QS0060" CODE="00BB" ID="QE0060"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0047"><P>Ai sensi dell’articolo 152, paragrafo 2, <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0061" REF.END="QE0061"/>[l]o Stato membro ospitante non esige che tale rappresentante svolga per conto dell’impresa (...) che l’ha nominata attività diverse da quelle indicate al paragrafo 1<QUOT.END REF.START="QS0061" CODE="00BB" ID="QE0061"/>.</P></NOTE>.</P></ITEM></LIST></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0082"><NO.P>82.</NO.P><TXT>A tali elementi si aggiungono quelli che la giurisprudenza della Corte ha delineato, sulla traccia dei rinvii pregiudiziali. Passo subito ad analizzarli, nella misura in cui servono a formare la mia convinzione sul contrasto di tali fattispecie con quelle di cui all’articolo 7, punto 5, del regolamento.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><?PAGE NO="14"?><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">2.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Rapporto della succursale o della presenza permanente assimilata e del rappresentante con l’articolo 7, punto 5, del regolamento</HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">a)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">La <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0062" REF.END="QE0062"/>presenza permanente<QUOT.END REF.START="QS0062" CODE="00BB" ID="QE0062"/> in quanto <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0063" REF.END="QE0063"/>succursale, agenzia o altra sede d’attività<QUOT.END REF.START="QS0063" CODE="00BB" ID="QE0063"/></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0083"><NO.P>83.</NO.P><TXT>Ai fini dell’articolo 7, punto 5, del regolamento, una succursale, un’agenzia o una sede d’attività è un centro operativo provvisto di una direzione e materialmente attrezzato in modo da poter trattare affari con terzi, impegnando la casa madre, che si manifesta in modo duraturo verso l’esterno come un’estensione di quest’ultima.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0084"><NO.P>84.</NO.P><TXT>La dimostrazione di tali requisiti può essere più semplice se l’impresa di assicurazione, al fine di espandere la sua attività in Stati membri diversi da quello di origine, opera sulla base della libertà di stabilimento, dopo aver ottemperato agli opportuni adempimenti, e istituisce una succursale o una presenza permanente ad essa assimilata, ai sensi dell’articolo 145 della direttiva solvibilità II.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0085"><NO.P>85.</NO.P><TXT>Quando, nelle operazioni che hanno dato origine a un contenzioso contro una compagnia di assicurazione che ha la sua sede in uno Stato membro, è intervenuta, in nome e per conto di quest’ultima, una <HT TYPE="ITALIC">succursale</HT> sita in un altro Stato membro, che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 145 della direttiva solvibilità II, esisterà anche, normalmente e di fatto, una <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0064" REF.END="QE0064"/>succursale<QUOT.END REF.START="QS0064" CODE="00BB" ID="QE0064"/>, un’<QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0065" REF.END="QE0065"/>agenzia<QUOT.END REF.START="QS0065" CODE="00BB" ID="QE0065"/> o una <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0066" REF.END="QE0066"/>sede di attività<QUOT.END REF.START="QS0066" CODE="00BB" ID="QE0066"/> ai sensi dell’articolo 7, punto 5, del regolamento<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0048"><P>Nella presente causa non è stata posta la questione dell’equivalenza automatica tra le nozioni di <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0067" REF.END="QE0067"/>succursale<QUOT.END REF.START="QS0067" CODE="00BB" ID="QE0067"/> di cui all’articolo 7, punto 5, del regolamento e della direttiva solvibilità II. Sebbene si imponga intuitivamente la risposta affermativa, devo ricordare che in detta direttiva si impiegano diverse accezioni di succursale: una, generale, è quella di cui all’articolo 13, paragrafo 11, sotto il titolo <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0068" REF.END="QE0068"/>Definizioni<QUOT.END REF.START="QS0068" CODE="00BB" ID="QE0068"/>; un’altra, specifica, ai fini del capo IX del titolo I, si trova all’articolo 162, paragrafo 2; e un’altra, ai fini del titolo IV, all’articolo 268, paragrafo 1, lettera b). Esula dall’oggetto delle presenti conclusioni esaminare se tutte soddisfino, per definizione, i requisiti del regolamento.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0086"><NO.P>86.</NO.P><TXT>Ciò si verifica anche, alla luce del contenuto dell’articolo 145 della direttiva solvibilità II, se l’impresa di assicurazione sceglie, come formula di esercizio della propria libertà di stabilimento, di avere una <HT TYPE="ITALIC">presenza permanente</HT> con le caratteristiche la assimilano ad una succursale<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0049"><P>L’assimilazione tra succursale e presenza permanente risale alla sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="19861204">4 dicembre 1986</DATE>, <NAME.CASE>Commissione/Germania</NAME.CASE> (<NO.CASE>205/84</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:1986:463">EU:C:1986:463</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>). Essa è stata poi sancita dal legislatore, a partire dall’articolo 3 della seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio del <DATE ISO="19880622">22 giugno 1988</DATE> recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dell’assicurazione sulla vita, e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva 73/239/CEE (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="172" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="1988">GU 1988, L 172, pag. 1</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0087"><NO.P>87.</NO.P><TXT>Se tale presenza permanente consiste in <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0069" REF.END="QE0069"/>un semplice ufficio gestito dal personale proprio dell’impresa o da una persona indipendente ma incaricata di agire in permanenza per conto dell’impresa come farebbe un’agenzia<QUOT.END REF.START="QS0069" CODE="00BB" ID="QE0069"/> (articolo 145, paragrafo 1, della direttiva solvibilità II), non vi sono difficoltà eccessive per ritenere che essa soddisfi allo stesso tempo la condizione di cui all’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento:</TXT><P><LIST TYPE="NDASH"><ITEM><P>la giurisprudenza della Corte sulla <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0070" REF.END="QE0070"/>presenza permanente<QUOT.END REF.START="QS0070" CODE="00BB" ID="QE0070"/> nell’ambito della libertà di stabilimento, riconosciuta dall’articolo 43 TFUE, esige che tale presenza si possa accertare <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0071" REF.END="QE0071"/>tramite elementi oggettivi e verificabili, relativi, in particolare, al livello di presenza fisica in termini di locali, di personale e di attrezzature<QUOT.END REF.START="QS0071" CODE="00BB" ID="QE0071"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0050"><P>Sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20101026">26 ottobre 2010</DATE>, <NAME.CASE>Schmelz</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑97/09</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2010:632">EU:C:2010:632</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0038">38</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>;</P></ITEM><ITEM><P>l’articolo 145, paragrafo 2, della direttiva solvibilità II richiede che l’impresa di assicurazione, al fine di stabilirsi in un altro Stato membro, comunichi all’autorità di vigilanza dello Stato di<?PAGE NO="15"?> origine il nominativo della persona legittimata a impegnarla nei confronti dei terzi, all’interno della succursale o della presenza permanente.</P></ITEM></LIST></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0088"><NO.P>88.</NO.P><TXT>Resta aperta la discussione sulla questione se, per essere qualificata come <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0072" REF.END="QE0072"/>sede d’attività<QUOT.END REF.START="QS0072" CODE="00BB" ID="QE0072"/> ai sensi della direttiva solvibilità II, la presenza permanente debba dimostrare la ricorrenza di altre circostanze: in particolare, se debba essere soggetta alla direzione e al controllo dell’impresa di assicurazione e se debba esercitare la sua attività sulla base di un rapporto esclusivo o largamente preponderante con quest’ultima<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0051"><P>La Commissione, nella sua comunicazione interpretativa relativa alla libera prestazione dei servizi e all’interesse generale nel settore delle assicurazioni (<REF.DOC.OJ COLL="C" NO.OJ="043" PAGE.FIRST="5" DATE.PUB="2000">GU 2000, C 43, pag. 5</REF.DOC.OJ>), alle pagg. da 9 a 12, sostiene che devono ricorrere entrambe.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0089"><NO.P>89.</NO.P><TXT>Per quanto interessa in questa sede, ritengo non necessario risolvere tale dibattito, poiché ai fini dell’applicazione dell’articolo 7, punto 5, del regolamento tali due elementi non sono decisivi.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0090"><NO.P>90.</NO.P><TXT>Lo sono invece, e in maniera determinante, la circostanza che la presenza permanente assimilata alla succursale abbia i mezzi (direzione, locali, personale, attrezzature) per agire e che sia intervenuta nel rapporto giuridico da cui deriva la controversia, nei termini derivanti dalla giurisprudenza della Corte sopra esposta<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0052"><P>Paragrafi da 38 a 52 delle presenti conclusioni.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0091"><NO.P>91.</NO.P><TXT>La medesima giurisprudenza sottolinea, come ho ricordato, che la vicinanza tra la controversia e il giudice adito non si valuta unicamente in base ai rapporti giuridici esistenti tra enti stabiliti in Stati membri diversi, ma anche in funzione del modo in cui essi si comportano nella vita sociale e in cui si manifestano nei confronti dei terzi nei loro rapporti commerciali.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0092"><NO.P>92.</NO.P><TXT>È dunque la combinazione di tali fattori, in un caso specifico (e non l’intensità del controllo dell’impresa di assicurazione sugli enti situati nello Stato ospitante, né il grado di collegamento esclusivo di questi ultimi con la prima), che consentirà di stabilire se esista uno stretto collegamento tra una controversia e il giudice adito della stessa.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">b)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Il <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0073" REF.END="QE0073"/>rappresentante<QUOT.END REF.START="QS0073" CODE="00BB" ID="QE0073"/> di cui agli articoli 151 e 152 della direttiva solvibilità II</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0093"><NO.P>93.</NO.P><TXT>Quando un’impresa di assicurazione estende la propria attività professionale a un altro Stato membro esercitando la libertà di prestazione dei servizi, può accadere<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0053"><P>Posto che l’esercizio di tale libertà non esclude che il prestatore si avvalga di una determinata infrastruttura stabile nello Stato destinatario (sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="19951130">30 novembre 1995</DATE>, <NAME.CASE>Gebhard</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑55/94</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:1995:411">EU:C:1995:411</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), non escludo che, con riguardo a un dato operatore, ricorra invece l’apparenza richiesta ai fini dell’applicazione della norma. In tal caso, un terzo potrà agire contro l’assicuratore nella giurisdizione in cui detta infrastruttura è situata, in contenziosi relativi ad attività connesse alla gestione di quest’ultima.</P></NOTE> che manchino i segni materiali che consentono di riconoscere l’esistenza di una succursale, di un’agenzia o di qualsiasi altra sede d’attività, ai sensi dell’articolo 7, punto 5, del regolamento.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0094"><NO.P>94.</NO.P><TXT>Nel settore specifico dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, il rappresentante che l’assicuratore deve nominare nello Stato ospitante difficilmente sarà causa di una controversia <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0074" REF.END="QE0074"/>concernente l’esercizio di una succursale, di un’agenzia o di qualsiasi altra sede d’attività<QUOT.END REF.START="QS0074" CODE="00BB" ID="QE0074"/>, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento, qualora egli limiti la sua azione alle funzioni elencate all’articolo 152 della direttiva solvibilità II.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="16"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0095"><NO.P>95.</NO.P><TXT>L’articolo 152, paragrafo 4, della direttiva solvibilità II autorizza gli Stati membri<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0054"><P>Se l’impresa stessa non l’ha designato.</P></NOTE> ad affidare a un solo rappresentante le funzioni di liquidazione dei sinistri previste da tale articolo e quelle di cui all’articolo 21 della direttiva 2009/103/CE<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0055"><P>Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del <DATE ISO="20090916">16 settembre 2009</DATE>, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="263" PAGE.FIRST="11" DATE.PUB="2009">GU 2009, L 263, pag. 11</REF.DOC.OJ>). L’articolo 152 della direttiva solvibilità II prosegue citando letteralmente l’articolo 4 della direttiva 2000/26/CE, che oggi figura, con la deroga di cui al paragrafo 7, all’articolo 21 della direttiva 2009/103.</P></NOTE>. Essa riconosce così implicitamente la corrispondenza tra le funzioni dell’uno e dell’altro rappresentante, confermata anche dalla Corte<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0056"><P>Sentenze del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20131010">10 ottobre 2013</DATE>, <NAME.CASE>Spedition Welter</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑306/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:650">EU:C:2013:650</NO.ECLI>), punti <REF.NP.ECR REF="NP0021">21</REF.NP.ECR> e <REF.NP.ECR REF="NP0023">23</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>); del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20161215">15 dicembre 2016</DATE>, <NAME.CASE>Vieira de Azevedo e a</NAME.CASE>. (<NO.CASE>C‑558/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:957">EU:C:2016:957</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0033">33</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), relativa al mandatario di cui all’articolo 21 della direttiva 2009/103 (allora articolo 4 della direttiva 2000/26), e sentenza Corporis, relativa al rappresentante di cui all’articolo 152 della direttiva solvibilità II.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0096"><NO.P>96.</NO.P><TXT>L’equiparazione di tali due fattispecie di rappresentanti significa che, come regola generale, quello di cui all’articolo 152 della direttiva solvibilità II si limita a ricevere e a trasmettere le informazioni al fine di facilitare la liquidazione di un sinistro nonché a procedere al pagamento del rimborso riconosciuto dall’impresa di assicurazione<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0057"><P>Il che include la legittimazione a ricevere l’atto introduttivo di un giudizio contro la compagnia di assicurazione sita in un altro Stato membro, con il quale si chiede il risarcimento dei danni per un sinistro stradale, come analizza la sentenza Corporis.</P></NOTE>. Inoltre, la sua funzione in queste procedure è puramente passiva.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0097"><NO.P>97.</NO.P><TXT>Riguardo al rappresentante di cui all’articolo 4 della direttiva 2000/26 (che corrisponde all’articolo 21 della direttiva 2009/103), la Corte ha dichiarato che esso svolge soltanto le funzioni di intermediario: le offerte di indennizzo promanano unicamente dall’assicuratore<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0058"><P>Sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20161215">15 dicembre 2016</DATE>, <NAME.CASE>Vieira de Azevedo e a</NAME.CASE>. (<NO.CASE>C‑558/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:957">EU:C:2016:957</NO.ECLI>), punti <REF.NP.ECR REF="NP0025">25</REF.NP.ECR> e <REF.NP.ECR REF="NP0026">26</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0098"><NO.P>98.</NO.P><TXT>Tale delimitazione delle funzioni è coerente con l’articolo 21, paragrafo 6, della direttiva 2009/103, secondo il quale il mandatario per la liquidazione dei sinistri <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0075" REF.END="QE0075"/>non è considerato uno stabilimento ai sensi (...) del regolamento (CE) n. 44/2001<QUOT.END REF.START="QS0075" CODE="00BB" ID="QE0075"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0099"><NO.P>99.</NO.P><TXT>Ricordo che la nomina del rappresentante di cui all’articolo 152 della direttiva solvibilità II, necessaria <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0076" REF.END="QE0076"/>ai fini di cui all’articolo 151<QUOT.END REF.START="QS0076" CODE="00BB" ID="QE0076"/>, deriva dall’obbligo, il cui adempimento deve essere garantito dallo Stato membro ospitante, che l’impresa di assicurazione tratti in modo paritario i richiedenti un indennizzo. Questi ultimi non possono trovarsi in una situazione meno favorevole per il fatto che l’impresa copre un rischio in regime di prestazione di servizi invece che tramite uno stabilimento.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0100"><NO.P>100.</NO.P><TXT>Orbene, l’equivalenza di trattamento non si spinge fino ad imporre un’interpretazione dell’articolo 7, punto 5, del regolamento che, sic et simpliciter, ricomprenda le domande contro l’impresa di assicurazione promosse in uno Stato membro in cui essa non si è stabilita, per il solo fatto di disporre ivi di un mandatario per la liquidazione dei sinistri.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0101"><NO.P>101.</NO.P><TXT>Pertanto, in astratto, non vi è una base sufficiente per collegare l’applicazione dell’articolo 7, punto 5, del regolamento al rappresentante designato conformemente all’articolo 152 della direttiva solvibilità II, il quale si limita ad esercitare le funzioni previste da detta disposizione, per quanto riguarda le vicende di un’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="17"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0102"><NO.P>102.</NO.P><TXT>Affinché l’articolo 7, punto 5, del regolamento entri in gioco, quando l’impresa di assicurazione dispone soltanto di un rappresentante che esercita nello Stato ospitante le funzioni di cui all’articolo 152 della direttiva solvibilità II, dovranno ricorrere altri motivi affinché si possa attribuire la competenza giurisdizionale internazionale a giudici diversi da quelli del domicilio del convenuto<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0059"><P>V. considerando 16 del regolamento.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0103"><NO.P>103.</NO.P><TXT>Ciò si verifica se il rappresentante soddisfa le condizioni che consentono di qualificarlo come succursale, agenzia o qualsiasi altra sede d’attività dell’impresa di assicurazione e ha preso parte attivamente all’attività da cui scaturisce la domanda del terzo contro quest’ultima.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0104"><NO.P>104.</NO.P><TXT>Peraltro, non si può escludere che l’esercizio dell’attività assicurativa al di fuori dello Stato di origine, in regime di prestazione di servizi, dia luogo a domande contro una compagnia di assicurazione che, ragionevolmente (in termini di competenza giurisdizionale internazionale), dovrebbero potersi definire in uno Stato diverso da quello del suo domicilio.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0105"><NO.P>105.</NO.P><TXT>Sebbene l’equilibrio tra i rispettivi diritti delle parti e la buona amministrazione della giustizia si traduca, anzitutto, nella regola dell’assoggettamento del convenuto ai giudici del suo domicilio, il regolamento offre all’attore alcune alternative, come quella di promuovere la sua azione nel luogo in cui si sono verificati i fatti<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0060"><P>In un reclamo come quello del caso di specie, che si presenta come di natura extracontrattuale.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0106"><NO.P>106.</NO.P><TXT>Il regolamento tutela, inoltre, l’attore <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0077" REF.END="QE0077"/>parte debole<QUOT.END REF.START="QS0077" CODE="00BB" ID="QE0077"/> nel rapporto di assicurazione mediante norme specifiche sulla competenza giurisdizionale internazionale (quelle della sezione 3 del capo II), che non tengono conto della tipologia di presenza dell’impresa di assicurazione in un territorio. Lo stesso trattamento è offerto alla parte lesa che dispone di un’azione diretta.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">c)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Applicazione al caso di specie</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0107"><NO.P>107.</NO.P><TXT>La Gefion sostiene di esercitare la sua attività in Polonia come manifestazione della libertà di prestazione dei servizi, con il permesso delle autorità di vigilanza dello Stato d’origine e di quello ospitante.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0108"><NO.P>108.</NO.P><TXT>Tuttavia, dalle osservazioni della Commissione si deduce che l’attività della Crawford Polska si inquadra, in realtà, nella libertà di stabilimento. Il giudice del rinvio sembra (implicitamente) essere dello stesso avviso.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0109"><NO.P>109.</NO.P><TXT>Come ho tentato di spiegare, nel contesto dell’articolo 7, punto 5, del regolamento, il titolo in forza del quale un’impresa di assicurazione esercita la propria attività in uno Stato membro può rivelare sia che le condizioni richieste da detto articolo esistono in realtà (il che è usuale nel caso in cui l’impresa agisca in base alla libertà di stabilimento), sia il contrario (il che avviene, in generale, quando agisce in base alla libera prestazione dei servizi).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0110"><NO.P>110.</NO.P><TXT>Tale titolo, ribadisco, non determina in anticipo, in un senso o nell’altro, l’applicazione dell’articolo 7, punto 5, del regolamento, la quale dovrà essere stabilita alla luce dei criteri che, quanto alla loro interpretazione, derivano dalla giurisprudenza della Corte.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="18"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0111"><NO.P>111.</NO.P><TXT>In applicazione di tali criteri, l’attività della Gefion in Polonia, tramite la società Crawford Polska, può fondare la competenza giurisdizionale internazionale dei giudici polacchi nei termini da me già esposti, in quanto si tratta di un contenzioso avviato da terzi contro la Gefion, che ha origine in una decisione della Crawford Polska vincolante per detta impresa di assicurazione.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0112"><NO.P>112.</NO.P><TXT>La circostanza che la Gefion agisse sulla base degli articoli 147 e seguenti della direttiva solvibilità II non sarebbe quindi determinante.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">V.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Conclusione</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0113"><NO.P>113.</NO.P><TXT>Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere alla seconda questione pregiudiziale del Sąd Rejonowy w Białymstoku (Tribunale circondariale di Białystok, Polonia) nei seguenti termini:</TXT><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0078" REF.END="QE0078"/>L’articolo 7, punto 5, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del <DATE ISO="20121212">12 dicembre 2012</DATE>, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una società commerciale stabilita in uno Stato membro, che agisce nell’ambito di un contratto con un’impresa di assicurazione con sede in un altro Stato membro, può essere qualificata come <QUOT.START CODE="201C" ID="QS0079" REF.END="QE0079"/>succursale, agenzia o qualsiasi altra sede d’attività<QUOT.END REF.START="QS0079" CODE="201D" ID="QE0079"/> di quest’ultima, se, cumulativamente:</P><P><LIST TYPE="NDASH"><ITEM><P>opera in uno Stato membro per il risarcimento dei danni materiali derivanti da un’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli i cui rischi sono coperti dall’impresa di assicurazione;</P></ITEM><ITEM><P>si presenta all’esterno come estensione dell’impresa di assicurazione; e</P></ITEM><ITEM><P>dispone di una direzione ed è materialmente attrezzata in modo da poter trattare affari con terzi, cosicché questi ultimi, pur sapendo che si potrebbe costituire un legame giuridico con l’impresa di assicurazione, sono dispensati dal rivolgersi direttamente all’impresa di assicurazione<QUOT.END REF.START="QS0078" CODE="00BB" ID="QE0078"/>.</P></ITEM></LIST></P></QUOT.S></NP.ECR></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>