96/71/CE: Decisione della Commissione, del 10 gennaio 1996, sulla regolamentazione tecnica comune relativa all'accesso alle reti pubbliche di dati a commutazione di pacchetto (PSPDN) mediante l'interfaccia X.25 definita nella raccomandazione del CCITT (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 013 del 18/01/1996 pag. 0023 - 0026
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 10 gennaio 1996 sulla regolamentazione tecnica comune relativa all'accesso alle reti pubbliche di dati a commutazione di pacchetto (PSPDN) mediante l'interfaccia X.25 definita nella raccomandazione del CCITT (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/71/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE (2) e integrata dalla direttiva 93/97/CEE (3), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, considerando che la Commissione, conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 14 della direttiva 91/263/CEE, in particolare al parere espresso il 4 dicembre 1991 dal comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE), ha adottato una misura che identifica il tipo di apparecchiatura terminale per il quale è prescritta una regolamentazione tecnica comune, nonché la relativa dichiarazione sul campo di applicazione di tale regolamentazione; considerando che l'organismo di normalizzazione competente ha elaborato le norme armonizzate che applicano i requisiti essenziali del caso; considerando che la misura in questione è presentata al comitato ai sensi della procedura di cui all'articolo 14 della direttiva 91/263/CEE; considerando che la Commissione ha sottoposto all'ACTE, per un parere, un progetto di misura conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/263/CEE; considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, secondo trattino della direttiva 91/263/CEE, spetta alla Commissione adottare le norme armonizzate corrispondenti che applicano i requisiti essenziali, norme che a loro volta sono recepite come regolamentazioni tecniche comuni; considerando che la regolamentazione tecnica comune adottata dalla presente decisione è conforme al parere dell'ACTE formulato il 16 febbraio 1995; considerando che la presente decisione deve essere riesaminata al massimo entro due anni dalla sua adozione, tenendo in debito conto i progressi realizzati dall'organismo di normalizzazione competente che sta elaborando una nuova norma armonizzata che applica i requisiti essenziali del caso; considerando che, in alcuni Stati membri, la realizzazione delle reti di dati a commutazione di pacchetto può aver determinato varianti nazionali giustificate; considerando che, al fine di garantire la continuità di accesso al mercato ai fabbricanti che attualmente servono uno o più mercati nazionali, è necessario prevedere disposizioni transitorie in merito all'applicazione dei requisiti nazionali durante un periodo massimo di tempo; considerando che detto periodo deve essere determinato in funzione del completamento delle norme armonizzate che applicano i requisiti essenziali del caso, norme che l'organismo di normalizzazione responsabile è incaricato di elaborare, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. La presente decisione si applica alle apparecchiature terminali destinate ad essere collegate a una rete pubblica di telecomunicazione e che rientrano nel campo di applicazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della presente decisione. 2. Con la presente decisione si istituisce una regolamentazione tecnica comune relativa alle caratteristiche tecniche, ai requisiti elettrici e meccanici delle interfacce e al protocollo di controllo dell'accesso di un'apparecchiatura terminale idonea e progettata, dal fabbricante o dal suo rappresentante, per essere collegata ad un'interfaccia dedicata di una rete pubblica di dati a commutazione di pacchetto, conforme alla raccomandazione X.25 del CCITT, mediante la procedura LAPB. Articolo 2 1. La regolamentazione tecnica comune comprende la norma armonizzata elaborata dall'organismo di normalizzazione competente per applicare i requisiti essenziali di cui all'articolo 4, lettere c), d) ed f) della direttiva 91/263/CEE. Il riferimento a questa norma figura nell'allegato I e l'elenco delle relative parti applicabili nell'allegato II. 2. Le apparecchiature terminali oggetto della presente decisione sono conformi alla regolamentazione tecnica comune di cui al paragrafo 1 e soddisfano i requisiti essenziali di cui all'articolo 4, lettere a) e b) della direttiva 91/263/CEE e i requisiti delle altre direttive applicabili, in particolare della direttiva 73/23/CEE (4) e della direttiva 89/336/CEE (5) del Consiglio. Articolo 3 Gli organismi notificati designati per espletare le procedure di cui all'articolo 9 della direttiva 91/263/CEE, per quanto riguarda le apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della presente decisione, applicano o garantiscono l'applicazione della norma armonizzata di cui all'allegato I, eccetto il caso in cui, durante il periodo di cui all'articolo 4, sia applicabile una variante nazionale giustificata. Articolo 4 La Commissione valuta l'esperienza acquisita con l'applicazione della presente decisione e i progressi realizzati dall'organismo di normalizzazione competente al fine di garantire la rapida disponibilità della norma armonizzata approvata dal suddetto organismo. A tal fine essa adotta ogni eventuale modifica alla presente decisione conformemente alle procedure istituite nella direttiva 91/263/CEE e approva una misura definitiva al massimo entro due anni dall'adozione della presente decisione. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1996. Per la Commissione Martin BANGEMANN Membro della Commissione (1) GU n. L 128 del 23. 5. 1991, pag. 1. (2) GU n. L 220 del 31. 8. 1993, pag. 1. (3) GU n. L 290 del 24. 11. 1993, pag. 1. (4) GU n. L 77 del 26. 3. 1973, pag. 29. (5) GU n. L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19. ALLEGATO I RIFERIMENTO ALLA NORMA ARMONIZZATA DI CUI SI APPLICANO ALCUNE PARTI La norma armonizzata di cui all'articolo 2 della presente decisione è la seguente: NET 2 [Requisiti per l'omologazione delle apparecchiature terminali di dati da collegare a reti pubbliche di dati a commutazione di pacchetto mediante l'interfaccia X.25 definita nella raccomandazione del CCITT] Seconda edizione 1994 Esclusi i punti 9 e 10 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Il testo integrale della norma NET 2 può essere richiesto al seguente indirizzo: Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) F-06921 Sophia Antipolis Cedex ALLEGATO II ELENCO DI RIFERIMENTO DELLE PARTI APPLICABILI DELLA NORMA ARMONIZZATA > SPAZIO PER TABELLA>