6.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 2/11


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2008

che modifica l’allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento del Botswana e del Brasile nell’elenco dei paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni nella Comunità di determinate carni fresche

[notificata con il numero C(2008) 8516]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/4/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), e in particolare la frase introduttiva dell’articolo 8, primo comma, del punto 1 dell’articolo 8 e il punto 4 dell’articolo 8,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione del Consiglio del 21 dicembre 1976 che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche (2), stabilisce le condizioni sanitarie per l’importazione nella Comunità di animali vivi esclusi gli equini e l’importazione di carne fresca di tali animali, inclusi gli equini ma esclusi i preparati di carne.

(2)

La decisione 79/542/CEE stabilisce che le importazioni di carne fresca destinata a consumo umano sono autorizzate unicamente se tale carne proviene da un territorio di un paese terzo o di parte di esso, elencati nella parte 1 dell’allegato II della decisione e se la carne fresca soddisfa i requisiti stabiliti nella relativa certificazione veterinaria per quella carne in conformità dei modelli stabiliti nella parte 2 del predetto allegato, tenuto conto di eventuali condizioni specifiche o garanzie supplementari richieste per la carne.

(3)

Il Botswana è elencato nella parte 1 dell’allegato II della decisione 79/542/CEE ed è stato suddiviso in vari territori, soprattutto in funzione della situazione sanitaria degli animali. Questi territori sono autorizzati ad esportare nella Comunità carne fresca disossata e frollata proveniente da bovini domestici, da ovini e caprini domestici e da certi animali non domestici d’allevamento e in libertà («carne fresca»).

(4)

Il 20 ottobre 2008, si è sospettato un focolaio di afta epizootica in una fattoria localizzata nel distretto di Ghanzi, situato nella zona veterinaria di controllo delle malattie n. 12 del Botswana. Questa zona veterinaria di controllo delle malattie è attualmente autorizzata ad esportare carne fresca nella Comunità. Appena confermato il focolaio, l’autorità competente del Botswana ha sospeso le esportazioni di carne fresca verso la Comunità.

(5)

Date le circostanze, le importazioni nella Comunità di carne fresca dalla zona veterinaria di controllo delle malattie n. 12 del Botswana non sono più autorizzate. Considerando che l’autorità competente del Botswana ha fornito garanzie sufficienti riguardo alle misure messe in atto per controllare la diffusione della malattia e tenuto conto del fatto che le zone colpite sono completamente recintate, è opportuno limitare la restrizione alla zona veterinaria di controllo delle malattie n. 12.

(6)

La descrizione del territorio BR-1 del Brasile esclude dai territori autorizzati ad esportare carne bovina fresca disossata e frollata nella Comunità una zona definita «zona ad alta sorveglianza». Essa consiste in una striscia di 15 km lungo il confine con il Paraguay che copre numerosi comuni, inclusi Caracol e Antônio João che erano esclusi. È perciò opportuno aggiungere questi due comuni alla descrizione della «zona ad alta sorveglianza» nel territorio BR-1.

(7)

Occorre modificare di conseguenza la parte I dell’allegato II della decisione 79/542/CEE.

(8)

Le misure previste in questa decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La parte 1 dell’allegato II della decisione 79/542/CEE è sostituita dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 20 dicembre 2008.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)   GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15.


ALLEGATO

«PARTE 1

Elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi (*1)

Paese

Codice del territorio

Delimitazione del territorio

Certificato veterinario

Condizioni specifiche

Data di chiusura (*2)

Data di apertura (*3)

Modello(i)

GS

1

2

3

4

5

6

7

8

AL — Albania

AL-0

Tutto il paese

—

 

 

 

 

AR — Argentina

AR-0

Tutto il paese

EQU

 

 

 

 

AR-1

Le province di: Buenos Aires, Catamarca, Corrientes (ad eccezione dei dipartimenti di Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme e San Luís del Palmar) Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Parte di Neuquén (eccettuato il territorio incluso nell’AR-4), Parte di Río Negro (eccettuato il territorio incluso nell’AR-4), San Juan, San Luis, Santa Fe, Tucuman, Cordoba, La Pampa, Santiago del Estero, Chaco Formosa, Jujuy e Salta, esclusa la zona tampone di 25 Km dal confine con la Bolivia e il Paraguay che si estende dal distretto di Santa Catalina nella provincia di Jujuy, al distretto di Laishi nella provincia di Formosa

BOV

A

1

 

18 marzo 2005

RUF

A

1

 

1o dicembre 2007

AR-2

Chubut, Santa Cruz e Terra del Fuoco

BOV, OVI, RUW, RUF

 

 

 

1o marzo 2002

AR-3

Corrientes: i dipartimenti di Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme e San Luís del Palmar

BOV

RUF

A

1

 

1o dicembre 2007

AR-4

Parte di Río Negro (tranne: a Avellaneda la zona situata a nord della strada provinciale 7 e ad est della strada provinciale 250, a Conesa la zona situata ad est della strada provinciale 2, a El Cuy la zona situata a nord della strada provinciale 7 dal suo incrocio con la strada provinciale 66 al confine con il distretto di Avellaneda, e a San Antonio la zona situata ad est delle strade provinciali 250 e 2) Parte di Neuquén (eccetto a Confluencia la zona situata ad est della strada provinciale 17, e a Picun Leufú la zona situata ad est della strada provinciale 17)

BOV, OVI, RUW, RUF

 

 

 

1o agosto 2008

AU — Australia

AU-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

 

 

BA — Bosnia-Erzegovina

BA-0

Tutto il paese

—

 

 

 

 

BH — Bahrain

BH-0

Tutto il paese

—

 

 

 

 

BR — Brasile

BR-0

Tutto il paese

EQU

 

 

 

 

BR-1

stato di Minas Gerais stato di Espírito Santo; stato di Goiás; stato di Mato Grosso stato di Rio Grande Do Sul stato di Mato Grosso Do Sul (esclusa la zona di alta sorveglianza designata di 15 Km dai confini esterni nei comuni di Porto Mutinho, Caracol, Bela Vista, Antônio João, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas, Japorà e Mundo Novo e la zona di alta sorveglianza designata nei comuni di Corumbá e Ladário).

BOV

A e H

1

 

1o dicembre 2008

BR-2

stato di Santa Catarina

BOV

A e H

1

 

31 gennaio 2008

BR-3

stati di Paraná e São Paulo

BOV

A e H

1

 

1o agosto 2008

BW — Botswana

BW-0

Tutto il paese

EQU, EQW

 

 

 

 

BW-1

Le zone veterinarie di sorveglianza 3c, 4b, 5, 6, 8, 9 e 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

1o dicembre 2007

BW-2

Le zone veterinarie di sorveglianza 10, 11, 13 e 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

7 marzo 2002

BW-3

La zona veterinaria di sorveglianza 12

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

20 ottobre 2008

 

BY — Bielorussia

BY-0

Tutto il paese

—

 

 

 

 

BZ — Belize

BZ-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

 

 

CA — Canada

CA-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

 

 

CH — Svizzera

CH-0

Tutto il paese

*

 

 

 

 

CL — Cile

CL-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 

 

 

 

CN — Cina

CN-0

Tutto il paese

—

 

 

 

 

CO — Colombia

CO-0

Tutto il paese

EQU

 

 

 

 

CR — Costa Rica

CR-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

 

 

CU — Cuba

CU-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

 

 

DZ — Algeria

DZ-0

Tutto il paese

—

 

 

 

 

ET — Ethiopia

ET-0

Tutto il paese

—

 

 

 

 

FK — Isole Falkland

FK-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

GL — Groenlandia

GL-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

 

 

GT — Guatemala

GT-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

 

 

HK — Hong Kong

HK-0

Tutto il paese

—

 

 

 

 

HN — Honduras

HN-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

 

 

HR — Croazia

HR-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

 

 

IL — Israele

IL-0

Tutto il paese

—

 

 

 

 

IN — India

IN-0

Tutto il paese

—

 

 

 

 

IS — Islanda

IS-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

 

 

KE — Kenya

KE-0

Tutto il paese

—

 

 

 

 

MA — Marocco

MA-0

Tutto il paese

EQU

 

 

 

 

ME — Montenegro

ME-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

MG — Madagascar

MG-0

Tutto il paese

—

 

 

 

 

MK — Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (*4)

MK-0

Tutto il paese

OVI, EQU

 

 

 

 

MU — Maurizio

MU-0

Tutto il paese

—

 

 

 

 

MX — Messico

MX-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

 

 

NA — Namibia

NA-0

Tutto il paese

EQU, EQW

 

 

 

 

NA-1

Zone situate a sud del cordone sanitario che va da Palgrave Point, ad ovest, a Gam, ad est

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

 

NC — Nuova Caledonia

NC-0

Tutto il paese

BOV, RUF, RUW

 

 

 

 

NI — Nicaragua

NI-0

Tutto il paese

—

 

 

 

 

NZ — Nuova Zelanda

NZ-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

 

 

PA — Panama

PA-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

 

 

PY — Paraguay

PY-0

Tutto il paese

EQU

 

 

 

 

PY-1

Tutto il paese tranne la zona ad alta sorveglianza designata di 15 Km dai confini esterni

BOV

A

1

 

1o agosto 2008

RS — Serbia (*5)

RS-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

RU — Russia

RU-0

Tutto il paese

—

 

 

 

 

RU-1

Regione di Murmansk e area autonoma di, Yamolo-Nenets

RUF

 

 

 

 

SV — El Salvador

SV-0

Tutto il paese

—

 

 

 

 

SZ — Swaziland

SZ-0

Tutto il paese

EQU, EQW

 

 

 

 

SZ-1

Zona situata ad ovest della “linea rossa” che si estende a nord dal fiume Usutu fino al confine con il Sudafrica ad ovest di Nkalashane,

BOV, RUF, RUW

F

1

 

 

SZ-2

Le zone veterinarie di sorveglianza e di vaccinazione contro l’afta epizootica pubblicate, come atto legislativo, con il decreto n. 51 del 2001

BOV, RUF, RUW

F

1

 

4 agosto 2003

TH — Tailandia

TH-0

Tutto il paese

—

 

 

 

 

TN — Tunisia

TN-0

Tutto il paese

—

 

 

 

 

TR — Turchia

TR-0

Tutto il paese

—

 

 

 

 

TR-1

Le province di Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat e Kirikkale

EQU

 

 

 

 

UA — Ucraina

UA-0

Tutto il paese

—

 

 

 

 

US — Stati Uniti

US-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

 

 

UY — Uruguay

UY-0

Tutto il paese

EQU

 

 

 

 

BOV

A

1

 

1o novembre 2001

OVI

A

1

 

 

ZA — Sudafrica

ZA-0

Tutto il paese

EQU, EQW

 

 

 

 

ZA-1

Tutto il paese, tranne:

—

la parte della zona di controllo dell’afta epizootica situata nelle regioni veterinarie di Mpumalanga e province settentrionali, nel distretto di Ingwavuma della regione veterinaria del Natal e nella zona frontaliera con il Botswana ad est del 28° di longitudine, e

—

il distretto di Camperdown, nella provincia di KwaZuluNatal

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

 

ZW — Zimbabwe

ZW-0

Tutto il paese

—

 

 

 

 

*

=

Certificati conformi all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.).

—

=

Non è previsto alcun certificato e l’importazione di carni fresche è vietata (tranne che per le specie eventualmente indicate nella riga relativa a tutto il paese).

1

=

Limitazioni di categoria:

Non sono autorizzate le frattaglie (tranne il diaframma e i muscoli masseteri per le specie bovine)».


(*1)  Fatte salve prescrizioni specifiche in tema di certificazione contemplate da accordi della Comunità con paesi terzi.

(*2)  La carne di animali macellati entro la data indicata nella colonna 7 può essere importata nella Comunità per 90 giorni a decorrere da tale data. Le partite che sono trasportate via mare su rotte d’altura, se certificate prima della data indicata nella colonna 7, possono essere importate nella Comunità per 40 giorni a decorrere da tale data. (N.B. Se nella colonna 7 non figura alcuna data, non vi sono limitazioni temporali).

(*3)  Può essere importata nella Comunità solo carne di animali macellati non prima della data indicata nella colonna 8 (se nella colonna 8 non figura alcuna data, non vi sono limitazioni temporali).

(*4)  Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese, che verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite.

(*5)  Non compreso il Kosovo quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.