31997R1244

Regolamento (CE) n. 1244/97 della Commissione del 30 giugno 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 1486/95, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione nel settore delle carni suine

Gazzetta ufficiale n. L 173 del 01/07/1997 pag. 0080 - 0081


REGOLAMENTO (CE) N. 1244/97 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 1486/95, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (1),

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (2), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 (3), in particolare l'articolo 22,

considerando che il regolamento (CE) n. 1486/95 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2068/96 (5), ha aperto dei contingenti per un periodo determinato; che la Comunità si è impegnata, nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ad aumentare i contingenti tariffari per alcuni prodotti del settore delle carni suine; che occorre quindi, da un lato, definire i nuovi quantitativi soggetti al regime d'importazione e, dall'altro, scaglionare nel periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giungo 1998 i quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1486/95 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, primo comma, i termini «Per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997» sono sostituiti dai termini «Per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998».

2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.

(2) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(3) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(4) GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 58.

(5) GU n. L 277 del 30. 10. 1996, pag. 12.

ALLEGATO

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