97/279/CE: Decisione della Commissione del 4 aprile 1997 che modifica la decisione 95/196/CE relativa al regime di aiuti nazionali a lungo termine in favore dell'agricoltura delle zone nordiche della Finlandia (I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)
Gazzetta ufficiale n. L 112 del 29/04/1997 pag. 0034 - 0053
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 4 aprile 1997 che modifica la decisione 95/196/CE relativa al regime di aiuti nazionali a lungo termine in favore dell'agricoltura delle zone nordiche della Finlandia (I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede) (97/279/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 142, considerando che, a norma dell'articolo 143 dell'atto di adesione, il 26 ottobre 1994 la Finlandia ha notificato alla Commissione il regime di aiuti progettato in applicazione dell'articolo 142; considerando che detto regime di aiuti è stato approvato con decisione 95/196/CE della Commissione (1); considerando che il 16 novembre 1995, il 12 dicembre 1995 e il 19 novembre 1996 la Finlandia ha chiesto alla Commissione di modificare in certi punti la decisione 95/196/CE, inviando successivamente informazioni complementari a giustificazione di tali richieste; considerando che, con le lettere summenzionate, la Finlandia ha chiesto in primo luogo un aumento della produzione di fecola di patate di cui all'allegato II della decisione 95/196/CE e un'estensione delle superfici coltivate a patate da fecola ammesse agli aiuti per le zone nordiche in forza dell'allegato IV della decisione, affinché venga raggiunto il contingente assegnato alla Finlandia dal regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 (3); che tale richiesta corrisponde all'evoluzione della politica agricola comune e la sua accettazione può contribuire a rendere più coerenti le varie misure in vigore nel settore della fecola; che detto aumento comporta un adeguamento dell'aiuto totale imputabile, previsto per questo prodotto all'allegato III della decisione 95/196/CE, nonché talune modifiche dell'allegato VI di tale decisione; che tali modifiche comportano una riduzione della superficie destinata a pascolo, a maggese o alla coltura delle patate da consumo, prevista rispettivamente negli allegati II e IV della decisione 95/196/CE; considerando che il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che stabilisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1109/96 (5), prevede, ai fini della determinazione del contributo dei produttori al prelievo, che i quantitativi di riferimento non utilizzati possano essere riassegnati, durante il periodo di dodici mesi considerato; che gli aiuti alle zone nordiche per questo prodotto possono essere pagati limitatamente al quantitativo di riferimento attribuito a ciascun produttore dopo la suddetta riassegnazione dei quantitativi non utilizzati; considerando che la Finlandia ha chiesto che la posizione delle isole costiere lacustri venga rivista ai fini degli aiuti comunitari; che il fatto che tali isole beneficiano delle misure agroambientali o dell'indennità compensativa, approvate dalla Commissione con le decisioni del 10 ottobre 1995 e del 29 agosto 1995, giustifica l'accettazione di tale richiesta e implica la soppressione, nell'allegato I della decisione 95/196/CE, della nota relativa alla sottoregione C2 nord; considerando che, in seguito all'approvazione del programma agroambientale per la Finlandia da parte della Commissione, è necessario modificare alcuni elementi dell'allegato VI della decisione 95/196/CE, nella parte relativa ai prodotti, vegetali, alle voci patate da fecola e barbabietole da zucchero; considerando che è stato proposto dalla Finlandia un aiuto al magazzinaggio di frutti di bosco e di funghi selvatici; che detto aiuto esisteva già prima dell'adesione ed era considerato come un provvedimento inteso a favorire lo smercio di questi prodotti ai sensi dell'articolo 142, paragrafo 3, terzo comma, terzo trattino dell'atto di adesione; considerando che la stima più esatta della superficie dei seminativi coltivati dai giovani agricoltori nella zona nordica e di quelli relativi alla produzione di latte nella sottoregione C3, fornita dalla Finlandia, nonché l'inclusione dei quantitativi SLOM assegnati nel 1995 e nel 1996 e la riduzione dell'aiuto 1996 per il latte, decisa allo scopo di recuperare gli importi indebitamente versati per questo prodotto nel 1995 rendono necessarie talune modifiche degli allegati II e III della decisione 95/196/CE; considerando che, per le pecore e le capre, il livello della produzione registrato durante il periodo di riferimento di cui all'allegato II della decisione 95/196/CE è stato superato nella misura del 25,5 % nel 1995; che, eccezionalmente, questo superamento non dà luogo, per il 1996, all'applicazione della riduzione prevista all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) della decisione, in quanto il premio comunitario concesso nel 1995 è stato inferiore a quanto previsto nella decisione 95/196/CE, la moneta nazionale è stata rivalutata rispetto all'ecu e il settore ovicaprino in Finlandia ha attraversato notevoli difficoltà nel 1995; che ciò non rappresenta un precedente per gli anni a venire; considerando che, nel settore del pollame, il superamento del livello di produzione del periodo di riferimento, registrato nel 1995, dà luogo nel 1996 ad una riduzione del 23 % dell'aiuto autorizzato per questo settore; considerando che la Finlandia ha chiesto che siano modificati gli allegati II, III e IV della decisione 95/196/CE in base ad una stima più esatta del volume di produzione avicola e vista la necessità di distinguere gli importi relativi alle ovaiole, alle galline giovani e ai pulcini da quelli relativi alle galline da riproduzione, ai polli da tavola e agli altri volatili, nonché l'opportunità di chiarire certi aspetti concernenti il coefficiente di conversione dei capi di pollame in UBA, di cui all'allegato V della decisione; considerando che occorre apportare una rettifica tecnica all'allegato III della decisione 95/196/CE in ordine all'aiuto unitario autorizzato per gli altri cereali a decorrere dall'anno 2000; considerando che, date la natura e la portata delle modifiche e su richiesta della Finlandia, è opportuno disporre che le modifiche stesse abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio 1995; che, tuttavia, la modifica relativa al latte vaccino deve aver effetto a decorrere dalla campagna lattiera 1996-1997 affinché non determini un diritto supplementare agli aiuti per i produttori di latte; considerando inoltre che gli aiuti in questione rispondono all'obiettivo enunciato all'articolo 142, paragrafo 3, terzo comma, quarto trattino dell'atto di adesione, in quanto sono concessi precipuamente ai fini della tutela dell'ambiente e della conservazione dello spazio naturale, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 95/196/CE è modificata come segue: 1) All'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, la lettera c) è sostituita dal testo seguente: «c) per il latte di vacca: al quantitativo di riferimento attribuito a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio (3), previa l'eventuale riassegnazione dei quantitativi di riferimento non utilizzati, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma di detto regolamento, per la campagna lattiera che si conclude nel corso dell'anno civile considerato.» 2) All'articolo 4, paragrafo 1, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente: «a) tra i dati che deve fornire a norma dell'articolo 143, paragrafo 2 dell'atto di adesione, comunica ogni anno alla Commissione, anteriormente al 1° aprile e per la prima volta anteriormente al 1° aprile 1996, informazioni sugli effetti degli aiuti erogati, e più particolarmente sull'andamento della produzione, sullo sviluppo dei mezzi di produzione che fruiscono dell'aiuto, nonché sull'evoluzione economica delle regioni interessate e sugli effetti relativi alla tutela dell'ambiente ed al mantenimento dello spazio naturale ai sensi dell'articolo 142, paragrafo 3, terzo comma, quarto trattino, dell'atto di adesione;». 3) Nell'allegato I è soppressa la nota 2 in calce, concernente la sottoregione C2 nord. 4) Gli allegati II, III, IV, V e VI sono sostituiti dall'allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995, eccetto l'articolo 1, punto 1 che si applica dal 1° aprile 1996. Articolo 3 La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 126 del 9. 6. 1995, pag. 35. (2) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 4. (3) GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1. (4) GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 1. (5) GU n. L 148 del 21. 6. 1996, pag. 13. ALLEGATO «ALLEGATO II (Vedi articolo 2, paragrafo 2) Per prodotto >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III III.1. Aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, per il 1995 >SPAZIO PER TABELLA> III.2. Aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, per il 1996 >SPAZIO PER TABELLA> III.3. Aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, per il 1997 >SPAZIO PER TABELLA> III.4. Aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, per il 1998 >SPAZIO PER TABELLA> III.5. Aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, per il 1999 >SPAZIO PER TABELLA> III.6. Aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, a partire dall'anno 2000 >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO IV Aiuti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino Quantitativi espressi in fattori di produzione >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO V (Vedi articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, terzo trattino) Coefficienti di conversione in UBG >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO VI (Vedi articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, primo trattino) Aiuti comunitari >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> (1) Aiuti per pascoli (vacche, bovini maschi, altri bovini, vacche nutrici). (2) Con prima estensivizzazione. (3) Costi non detratti. (4) 90 % imputabile, secondo le autorità finlandesi. (5) Cavalli di razza finlandese. (6) Sostegno per maggese non compreso. (7) Costi non detratti. (8) Tenuto conto delle restrizioni imposte agli agricoltori per la concessione dell'aiuto. (9) Il frumento non è ammissibile, se la resa supera 2,5 t/ha.»