<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ORDER xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-04.cj-20080212.xd"><BIB.ORDER><REF.CASE FILE="ECRT11998ITA.0300058901.case.xml"><NO.CASE>T-18/97</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>61997B0018</NO.CELEX><NO.SEQ>0007.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST>591</PAGE.FIRST><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST>600</PAGE.LAST><PAGE.TOTAL>10</PAGE.TOTAL><AUTHOR>T</AUTHOR></BIB.ORDER><CURR.TITLE><LEFT>ORDINANZA <DATE ISO="19980323">23. 3. 1998</DATE> — CAUSA T-18/97</LEFT><RIGHT>ATLANTIC CONTAINER LINE E A. / COMMISSIONE</RIGHT></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Ordinanza del presidente della Quinta Sezione del Tribunale</HT></P><P><DATE ISO="19980323">23 marzo 1998</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Lìngua processuale: l'inglese.</P></NOTE></P></TI></TITLE><ORDER.INIT><P>Nella causa T-18/97,</P></ORDER.INIT><PARTIES><PLAINTIFS><P><HT TYPE="BOLD">Atlantic Container Line AB e 15 altre compagnie di navigazione marittima di linea,</HT> parti dell'Accordo di conferenza transatlantica (Trans Atlantic Conference Agreement), con gli avv. ti John Pheasant, Nicholas Bromfield e Shaun Goodman, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'aw. Marc Loesch, 11, rue Goethe,</P><PARTY.STATUS>ricorrenti,</PARTY.STATUS></PLAINTIFS><AGAINST>contro</AGAINST><DEFENDANTS><P><HT TYPE="BOLD">Commissione delle Comunità europee,</HT> rappresentata dal signor Richard Lyal, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,</P><PARTY.STATUS>convenuta,</PARTY.STATUS></DEFENDANTS></PARTIES><SUBJECT><P>avente ad oggetto l'annullamento della decisione finale della Commissione <DATE ISO="19961126">26 novembre 1996</DATE>, C(96) 3414 def. relativa a una procedura di applicazione dell'art. 85 del Trattato CE (caso IV/35.134 — Trans-Atlantic Conference Agreement),</P></SUBJECT><?PAGE NO="II-592"?><PREAMBLE.GEN><PREAMBLE.INIT><P>IL PRESIDENTE DELLA QUINTA SEZIONE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE</P></PREAMBLE.INIT><PREAMBLE.FINAL><P>ha emesso la seguente</P></PREAMBLE.FINAL></PREAMBLE.GEN><CONTENTS.ORDER><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Ordinanza</P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Procedimento e argomenti delle parti</P></TI></TITLE><NP><NO.P>1</NO.P><TXT>Con ricorso depositato in cancelleria il <DATE ISO="19970127">27 gennaio 1997</DATE>, la Atlantic Container Line AB e quindici altre compagnie di navigazione marittima di linea (in prosieguo: l'<QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>ACL<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/>), parti del Trans Atlantic Conference Agreement (in prosieguo: il <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>TACA<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/>), hanno proposto un ricorso d'annullamento contro la decisione della Commissione <DATE ISO="19961126">26 novembre 1996</DATE>, C(96) 3414 def. (in prosieguo: la <QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>decisione impugnata<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/>), con la quale la convenuta revocava l'esenzione in materia di ammende che poteva risultare dalla notificazione del TACA in relazione all'esercizio in comune del potere di stabilire i tassi relativi alle parti terrestri servite nella Comunità europea da servizi di trasporto combinato (in prosieguo: <QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>potere di fissazione dei tassi di trasporto multimodale in Europa<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/>).</TXT></NP><NP><NO.P>2</NO.P><TXT>Con atto depositato in cancelleria il <DATE ISO="19970619">19 giugno 1997</DATE>, The European Council of Transport Users ASBL (in prosieguo: l'<QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/>ECTU<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/>), associazione di diritto belga con sede in Bruxelles, comprendente lo European Shipper's Council (in prosieguo: l'<QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/>ESC<QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/>), con l'aw. Mark Clough, solicitor e avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'aw. Aloyse May, 31, Grand-rue, ha chiesto di essere ammesso al intervenire a sostegno delle conclusioni della convenuta. L'ECTU espone che l'ESC rappresenta gli interessi dell'industria europea delle rappresentanze nazionali del settore traffico d'alto mare e trasporto merci e che i<?PAGE NO="II-593"?> caricatori che ne fanno parte garantiscono la maggior parte delle esportazioni e importazioni europee. L'interesse diretto e specifico dell'ESC risulterebbe dal fatto che la decisione è stata adottata in esito ad una procedura avviata in parte a seguito della denuncia che esso aveva presentato nei confronti del TACA, che l'ESC ha partecipato alla procedura amministrativa e che l'ESC ha interesse a che la Commissione ponga fine al più presto al comportamento illecito delle ricorrenti.</TXT></NP><NP><NO.P>3</NO.P><TXT>Con atto depositato in cancelleria il <DATE ISO="19970625">25 giugno 1997</DATE>, The European Community Shipowners' Association ASBL (in prosieguo: l'<QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="00AB"/>ECSA<QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="00BB"/>), associazione di diritto belga con sede in Bruxelles, con gli avv. ti Denis Waelbroeck e Denis Fosselard, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio delľavv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt, ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti. L'ECSA espone che i suoi membri sono le associazioni nazionali di armatori dei diversi Stati membri dell'Unione europea e della Norvegia e che, nella presente causa, essa agisce in nome degli esercenti europei di navi di conferenza, più in particolare in nome dei membri delle diverse conferenze marittime di linea che servono l'Unione europea e che sono a loro volta membri delle associazioni che aderiscono all'ECSA. L'ECSA sostiene di soddisfare i quattro requisiti posti dalla giurisprudenza (ordinanze del Tribunale <DATE ISO="19931208">8 dicembre 1993</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-87/92" YEAR="1993" PAGE.ECR="II-1375">T-87/92, Kruidvat/Commissione, Race. pag. II-1375, punto 14</REF.DOC.ECR>; <DATE ISO="19970528">28 maggio 1997</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-120/96" YEAR="1997">T-120/96, Lilly Industries/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 24</REF.DOC.ECR>) affinché un'associazione possa essere ammessa all'intervento. In primo luogo, essa deve essere rappresentativa di un numero importante di aziende operanti nel settore considerato. In secondo luogo, la protezione degli interessi dei suoi membri rientra tra gli scopi statutari. In terzo luogo, la causa può sollevare questioni di principio che si ripercuotono sul funzionamento del settore considerato. La Commissione avrebbe infatti deciso, nella decisione impugnata, che l'esercizio da parte dei membri del TACA del potere di fissare i tassi di trasporto intermodale costituisce un'infrazione palese e grave dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE, che non può godere né dell'esenzione di categoria prevista all'art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio <DATE ISO="19861222">22 dicembre 1986</DATE>, n. 4056, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="378" DATE.PUB="1986" PAGE.FIRST="4">GU L 378, pag. 4</REF.DOC.OJ>), né dell'esenzione individuale di cui all'art. 85, n. 3, del Trattato. Orbene, i numerosi armatori rappresentati dall'ECSA farebbero parte di conferenze marittime di linea operanti nell'Unione europea che adottano pratiche simili alla fissazione del tasso di trasporto intermodale. In quarto luogo, l'emananda sentenza potrebbe incidere in misura considerevole sugli interessi dei suoi membri. Infatti, la cessazione dell'esercizio del potere di stabilire il tasso di trasporto<?PAGE NO="II-594"?> intermodale in Europa rischierebbe di arrecare pregiudizio agli esercenti di navi di conferenza e ai loro clienti, i noleggiatori.</TXT></NP><NP><NO.P>4</NO.P><TXT>Con atto depositato in cancelleria il <DATE ISO="19970625">25 giugno 1997</DATE> la Repubblica francese, rappresentata dalla signora Kareen Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la direzione <QUOT.START ID="QS0008" REF.END="QE0008" CODE="00AB"/>Affari giuridici<QUOT.END ID="QE0008" REF.START="QS0008" CODE="00BB"/> del ministero degli Affari esteri, e dalla signora Regine Loosli-Surrans, chargée de mission presso la stessa direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Francia, 9, boulevard du Prince-Henri, ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della convenuta.</TXT></NP><NP><NO.P>5</NO.P><TXT>Con atto depositato in cancelleria il <DATE ISO="19970702">2 luglio 1997</DATE> il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti. Con lettera <DATE ISO="19970818">18 agosto 1997</DATE> il Regno Unito ha ritirato la sua domanda di intervento.</TXT></NP><NP><NO.P>6</NO.P><TXT>Tutte queste domande di intervento sono state notificate dalla cancelleria del Tribunale alle ricorrenti e alla convenuta, ai sensi dell'art. 116 del regolamento di procedura.</TXT></NP><NP><NO.P>7</NO.P><TXT>Con lettere <DATE ISO="19970717">17</DATE> e <DATE ISO="19970730">30 luglio 1997</DATE> la convenuta ha comunicato di non avere osservazioni sulle diverse domande d'intervento.</TXT></NP><NP><NO.P>8</NO.P><TXT>Con lettera <DATE ISO="19970725">25 luglio 1997</DATE> le ricorrenti hanno comunicato di non avere obiezioni alle domande di intervento presentate dalla Repubblica francese, dal Regno Unito e dall'ECSA, chiedendo, per contro, il rigetto della domanda di intervento presentata dall'ECTU, con la motivazione che quest'ultima non avrebbe giustificato in maniera sufficiente il suo interesse diretto e attuale alla soluzione della controversia. Le ricorrenti fanno valere in proposito, da un lato, che, secondo la giurisprudenza,<?PAGE NO="II-595"?> un reclamante non può avere interesse a una decisione che tolga l'esenzione in materia di ammende di cui fruiscono le parti di un accordo notificato (ordinanza del Tribunale <DATE ISO="19910123">23 gennaio 1991</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-3/90" YEAR="1991" PAGE.ECR="II-1">T-3/90, Prodifarma/Commissione, Race. pag. II-1, punto 43</REF.DOC.ECR>) e, dall'altro, che l'accertamento ad opera della Commissione di un interesse sufficiente a giustificare l'intervento nella sua procedura amministrativa non può vincolare il Tribunale. Esse rilevano inoltre che i motivi addotti dall'ECTU non riguardano il suo interesse a intervenire nella presente causa, che ha ad oggetto una domanda d'annullamento dell'impugnata decisione di revoca del beneficio dell'esenzione in materia di ammende, bensì il suo interesse all'adozione di una decisione finale sul merito, concernente l'esame della compatibilità dell'accordo notificato con l'art. 85 del Trattato e di divieto della fissazione di tariffe intermodali. Le ricorrenti concludono per il rigetto della domanda d'intervento dell'ECTU.</TXT></NP><NP><NO.P>9</NO.P><TXT>Nel caso in cui l'ECTU dovesse essere ammesso all'intervento, le ricorrenti chiedono il trattamento confidenziale di alcuni aspetti della pratica nei confronti dell'ECTU.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Giudizio del Tribunale</P></TI></TITLE><NP><NO.P>10</NO.P><TXT>Ai sensi dell'art. 37, primo comma, dello Statuto CE della Corte, applicabile al Tribunale in forza dell'art. 46, primo comma, dello stesso, e dell'art. 115, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale gli Stati membri e le istituzioni della Comunità possono intervenire nelle controversie sottoposte al Tribunale. Per quanto riguarda la domanda di intervento presentata da qualsiasi altro soggetto, si deve ricordare che il diritto di intervento è soggetto al requisito della sussistenza di un interesse diretto e attuale all'accoglimento delle conclusioni e non già un interesse relativo ai motivi dedotti (ordinanze della Corte <DATE ISO="19780412">12 aprile 1978</DATE>, cause riunite <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="116/77+124/77+143/77" YEAR="1978" PAGE.ECR="893">116/77, 124/77 e 143/77, Amylum e a./Consiglio e Commissione, Race. pag. 893</REF.DOC.ECR>, e <DATE ISO="19970617">17 giugno 1997</DATE>, cause riunite <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-151/97P(I)+C-157/97 P(I)" YEAR="1997" PAGE.ECR="I-3491">C-151/97 P(I) e C-157/97 P(I), Race. pag. I-3491, punto 66</REF.DOC.ECR>). Tuttavia la Corte e il Tribunale hanno seguito un criterio interpretativo ampio del diritto d'intervento nei confronti delle associazioni, adottando la prassi di ammettere all'intervento associazioni rappresentative che hanno la funzione di<?PAGE NO="II-596"?> tutelare i loro aderenti in cause che sollevano questioni di principio e che possono incidere in misura considerevole sugli interessi di questi (ordinanze Kruidvat/Commissione, citata sopra al punto 3, punto 14, e National Power e PowerGen, citate, ibidem).</TXT></NP><NP><NO.P>11</NO.P><TXT>Poiché la domanda d'intervento della Repubblica francese è stata presentata conformemente alle disposizioni dell'art. 115 del regolamento di procedura del Tribunale, essa dev'essere accolta.</TXT></NP><NP><NO.P>12</NO.P><TXT>Senza che occorra decidere la questione della possibilità, per la Commissione, di adottare, in forza del regolamento (CEE) del Consiglio <DATE ISO="19680719">19 luglio 1968</DATE>, n. 1017, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="175" DATE.PUB="1968" PAGE.FIRST="1">GU L 175, pag. 1</REF.DOC.OJ>), una decisione che revoca il beneficio dell'esenzione in materia di ammende, occorre valutare se l'ECTU e l'ECSA abbiano, nel caso di specie, un interesse sufficiente ai sensi della giurisprudenza citata per intervenire in una controversia tra l'ACL e la Commissione.</TXT></NP><NP><NO.P>13</NO.P><TXT>Si deve ricordare, a questo proposito, che una decisione che revoca il beneficio dell'esenzione adottata ai sensi dell'art. 15, n. 6, del regolamento del Consiglio <DATE ISO="19620206">6 febbraio 1962</DATE>, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (<REF.DOC.OJ COLL="P" NO.OJ="013" DATE.PUB="1962" PAGE.FIRST="204">GU 1962, n. 13, pag. 204</REF.DOC.OJ>; in prosieguo: il <QUOT.START ID="QS0009" REF.END="QE0009" CODE="00AB"/>regolamento n. 17<QUOT.END ID="QE0009" REF.START="QS0009" CODE="00BB"/>), ha ad oggetto, da un lato, di far conoscere alle imprese destinatarie l'opinione provvisoria della Commissione sulla compatibilità degli accordi notificati con l'art. 85 del Trattato e, dall'altro, di revocare il beneficio dell'esenzione in materia di ammende e, di conseguenza, di aprire alla Commissione la possibilità di infliggere eventualmente un'ammenda alle imprese interessate nel caso in cui proseguano l'esecuzione dell'accordo notificato.</TXT></NP><NP><NO.P>14</NO.P><TXT>Ne discende, in primo luogo, che una decisione che revoca il beneficio dell'esenzione non ha l'effetto di impedire alle parti dell'accordo notificato di darvi esecuzione. Anche se ci si può ragionevolmente attendere che il rischio di vedersi infliggere un'ammenda può avere effetto dissuasivo, resta tuttavia il fatto che tale effetto<?PAGE NO="II-597"?> eventuale, di ordine puramente fattuale, dipende dalla sola volontà delle imprese parti dell'accordo. Di conseguenza, se è vero che i terzi, rispetto all'accordo notificato, possono auspicare che un tale effetto si verifichi o no nel caso di specie, il loro interesse è tuttavia semplicemente indiretto e ipotetico, insufficiente ad accertare che sulle loro situazioni giuridiche inciderebbe la soluzione della controversia tra i destinatari della decisione che revoca l'esenzione e la Commissione.</TXT></NP><NP><NO.P>15</NO.P><TXT>È stato peraltro dichiarato che i terzi reclamanti, quale l'ECTU, non hanno alcun interesse legittimo a che sia revocata l'esenzione di cui fruiscono le parti dell'accordo (ordinanza Prodifarma/Commissione, citata sopra al punto 8, punto 43). Infatti, diversamente dai provvedimenti provvisori che la Commissione può adottare in forza dell'art. 3 del regolamento n. 17, la revoca dell'esenzione in materia di ammende non può giovare direttamente ai terzi reclamanti. Si deve inoltre sottolineare che una decisione di revoca del beneficio dell'esenzione, che risponde a considerazioni di opportunità e d'interesse generale, non è diretta alla tutela degli interessi di un operatore economico terzo. I terzi non possono quindi giustificare un interesse sufficiente a intervenire nell'ambito di una controversia relativa a una tale decisione di revoca del beneficio dell'esenzione.</TXT></NP><NP><NO.P>16</NO.P><TXT>Inoltre, una decisione ai sensi dell'art. 15, n. 6, del regolamento n. 17 costituisce l'esito di una procedura speciale, distinta dalla procedura di merito nella quale si esamina la compatibilità dell'accordo notificato con l'art. 85 del Trattato e nella quale restano impregiudicati i diritti dei terzi reclamanti (sentenza della Corte <DATE ISO="19670315">15 marzo 1967</DATE>, cause riunite <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="8/66+9/66+10/66+11/66" YEAR="1967" PAGE.ECR="93">8/66, 9/66, 10/66 e 11/66, Cimenteries CBR e a./Commissione, Race. pag. 93</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>17</NO.P><TXT>Infine, una tale decisione sulla revoca del beneficio dell'esenzione in materia di ammende non ha alcuna incidenza sulla validità definitiva degli accordi notificati e non può quindi modificare la situazione giuridica dei soggetti richiedenti l'intervento o dei loro membri dinanzi ai giudici nazionali.</TXT></NP><?PAGE NO="II-598"?><NP><NO.P>18</NO.P><TXT>Risulta dalla natura specifica della presente controversia che, anche adottando un'interpretazione ampia del diritto di intervento a favore delle associazioni, gli argomenti svolti dall'ECTU e dall'ECSA non sono tali da giustificare il loro intervento nel caso di specie. Infatti, il quarto requisito posto dalla giurisprudenza per ammettere l'intervento delle associazioni, vale a dire che l'emananda sentenza possa incidere in misura considerevole sugli interessi dei membri dell'associazione, non ricorre, tenuto conto della natura dell'atto impugnato.</TXT></NP><NP><NO.P>19</NO.P><TXT>Nessun argomento prospettato dall'ECTU o dall'ECSA modifica questa analisi. È infatti sufficiente rilevare che tali argomenti si riferiscono alla procedura di merito diretta all'esame della compatibilità dell'accordo notificato con l'art. 85 del Trattato, e non alla procedura speciale che sfocia nella decisione di revoca del beneficio dell'esenzione in materia di ammende, oggetto del presente ricorso proposto dal-l'ACL.</TXT></NP><NP><NO.P>20</NO.P><TXT>Risulta da quanto precede che le domande d'intervento presentate dall'ECTU e dall'ECSA devono essere respinte.</TXT></NP><NP><NO.P>21</NO.P><TXT>Di conseguenza, non occorre pronunciarsi sulla domanda di trattamento riservato nei confronti dell'ECTU proposta dall'ACL in relazione ad alcuni elementi della pratica.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Sulle spese</P></TI></TITLE><NP><NO.P>22</NO.P><TXT>Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Le ricorrenti e la convenuta non hanno presentato conclusioni in ordine alle spese sopportate, rispettivamente, dall'ECTU e dall'ECSA per la domanda di intervento; si deve quindi disporre che ciascuna parte sopporterà le proprie spese relative alle domande d'intervento presentate dall'ECTU e dall'ECSA.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><?PAGE NO="II-599"?><JURISDICTION><INTRO><P>Per questi motivi,</P><P>IL PRESIDENTE DELLA QUINTA SEZIONE DEL TRIBUNALE</P><P>così provvede:</P></INTRO><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1)</NO.P><TXT>Le domande d'intervento presentate dall'ECSA e dall'ECTU sono respinte.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>L'ECTU e l'ECSA nonché le ricorrenti e la convenuta sopporteranno le proprie spese relative alle domande d'intervento presentate dall'ECTU e dall'ECSA.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>3)</NO.P><TXT>La Repubblica francese è ammessa ad intervenire nella causa T-18/97 a sostegno delle conclusioni della convenuta.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>4)</NO.P><TXT>Una copia di tutti gli atti di causa sarà notificata, a cura del cancelliere, all'interveniente.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>5)</NO.P><TXT>Verrà impartito un termine all'interveniente per presentare, per iscritto, i motivi a sostegno delle sue conclusioni.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>6)</NO.P><TXT>Le spese relative all'intervento della Repubblica francese sono riservate.</TXT></NP></ITEM><?PAGE NO="II-600"?><ITEM><NP><NO.P>7)</NO.P><TXT>Il Regno Unito sopporterà le proprie spese.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>8)</NO.P><TXT>Non vi è luogo a pronunciarsi sulla domanda di trattamento riservato.</TXT></NP></ITEM></LIST></JURISDICTION></CONTENTS.ORDER><SIGNATURE.CASE><P>Lussemburgo, <DATE ISO="19980323">23 marzo 1998</DATE></P><SIGNATORY><P>Il cancelliere</P><P>H.Jung</P></SIGNATORY><SIGNATORY><P>Il presidente</P><P>J. Azizi</P></SIGNATORY></SIGNATURE.CASE></ORDER>