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8.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 263/22 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 6 ottobre 2005
recante talune misure protettive contro l'influenza aviaria in Russia
[notificata con il numero C(2005) 3705]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/693/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafi 1 e 6,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l'articolo 22, paragrafi 1 e 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e perturbazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute dell’uomo e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. |
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(2) |
La decisione 2000/666/CE della Commissione, del 16 ottobre 2000, relativa alle condizioni di polizia sanitaria, alla certificazione veterinaria e alle condizioni di quarantena per l'importazione di volatili diversi dal pollame (3), dispone che gli Stati membri autorizzano l’importazione di volatili dai paesi terzi che figurano come membri dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE). La Russia è un paese membro dell’UIE e pertanto, a norma di tale decisione, gli Stati membri devono accettare le importazioni di volatili diversi dal pollame provenienti dalla Russia. |
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(3) |
In forza del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (4), è autorizzata l'importazione di piume e parti di piume non trasformate originarie della Russia. |
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(4) |
La decisione 2004/122/CE della Commissione, del 6 febbraio 2004, recante alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria in diversi paesi terzi (5), sospende alcune importazioni di pollame e prodotti a base di pollame dai paesi terzi colpiti dalla malattia. |
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(5) |
Il 24 luglio 2005 la Russia ha notificato all’UIE l’insorgenza di casi d’influenza aviaria nel pollame. La decisione 2004/122/CE è stata pertanto modificata per tener conto di tali focolai e sono state sospese le importazioni nella Comunità di piume non trasformate e di volatili diversi dal pollame in provenienza da questo paese terzo. |
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(6) |
La decisione 2004/122/CE è stata abrogata e sostituita, per quanto riguarda i paesi terzi colpiti dalla malattia, esclusa la Russia, con la decisione 2005/692/CE della Commissione recante alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria in diversi paesi terzi (6) CE della Commissione recante alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria in diversi paesi terzi. È pertanto opportuno stabilire in un atto distinto norme specifiche per l’importazione dalla Russia di determinati volatili e prodotti a base di pollame. |
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(7) |
Tenuto conto delle possibili gravi conseguenze connesse al ceppo specifico del virus dell’influenza aviaria (H5N1), lo stesso che è stato confermato in vari paesi asiatici, occorre sospendere le importazioni di alcuni volatili dalla Russia a titolo di misura cautelativa. Vista inoltre l’attuale situazione della malattia in Russia, è opportuno sospendere anche le importazioni di piume e parti di piume non trasformate originarie della Russia. |
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(8) |
La Russia ha fornito ulteriori informazioni, secondo cui il focolaio non ha oltrepassato le regioni (distretti federali) situate ad est degli Urali e si può pertanto procedere ad una regionalizzazione per quanto riguarda le importazioni di piume non trasformate. È invece opportuno mantenere la sospensione delle importazioni di volatili diversi dal pollame dall’intero territorio russo. |
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(9) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Gli Stati membri sospendono l’importazione dalla Russia di volatili vivi diversi dal pollame, quali definiti all’articolo 1, terzo trattino, della decisione 2000/666/CE, compresi gli uccelli al seguito dei rispettivi proprietari (uccelli da compagnia).
2. Gli Stati membri sospendono l’importazione dalla Russia di piume e parti di piume non trasformate provenienti dalle regioni elencate nell’allegato I.
3. Gli Stati membri autorizzano l’importazione di piume e parti di piume non trasformate provenienti dalle regioni della Russia non elencate nell’allegato I, purché siano scortate da un certificato sanitario conforme al modello che figura nell’allegato II.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le importazioni di piume o parti di piume trasformate provenienti dalla Russia siano scortate da un documento commerciale attestante che le piume o parti di piume trasformate sono state trattate con getto di vapore o altri metodi destinati ad impedire la propagazione di agenti patogeni.
Il documento commerciale suddetto non è richiesto per le piume ornamentali trasformate, le piume trasformate trasportate da viaggiatori per uso personale o le partite di piume trasformate inviate a privati per fini non industriali.
Articolo 2
Gli Stati membri modificano le misure applicate alle importazioni, al fine di renderle conformi alla presente decisione, e danno immediata e adeguata pubblicità alle misure adottate. Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 3
La presente decisione si applica dal 1o ottobre 2005 al 31 dicembre 2005.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
(2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettificata nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).
(3) GU L 278 del 31.10.2000, pag. 26. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/279/CE (GU L 99 del 16.4.2002, pag. 17).
(4) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 416/2005 della Commissione (GU L 66 del 12.3.2005, pag. 10).
(5) GU L 36 del 7.2.2004, pag. 59. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/619/CE (GU L 214 del 19.8.2005, pag. 66).
(6) Cfr. pag. 20 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO I
Distretti federali della Russia di cui all’articolo 1, paragrafi 2 e 3
1. Distretto federale dell’Estremo Oriente
Comprende le seguenti parti della Federazione russa: Oblast di Amur, Oblast autonomo degli Ebrei, Oblast di Kamchatkat, Distretto autonomo dei Korjak, Krai di Khabarovsk, Oblast di Magadan, Distretto autonomo di Chukota, Krai di Primorsky, Repubblica di Sakha (Yakuzia), Oblast di Sakhalin.
2. Distretto federale siberiano
Comprende le seguenti parti della Federazione russa: Repubblica dell’Altai, Krai di Altai, Repubblica di Burjatia, Oblast di Chita, Distretto autonomo buriato di Aga, Oblast di Irkutsk, Distretto autonomo buriato di Ust Orda, Repubblica di Hakassia, Oblast di Kemerovo, Krai di Krasnojarsk, Distretto autonomo del Tajmyr, Distretto autonomo degli Evenki, Oblast di Novosibirsk, Oblast di Omsk, Oblast di Tomsk, Repubblica di Tuva.
3. Distretto federale degli Urali
Comprende le seguenti parti della Federazione russa: Oblast di Kurgan, Oblast di Sverdlovsk, Oblast di Tjumen, Distretto autonomo degli Hanti-Mansi, Distretto autonomo dello Jamal, Oblast di Cheljabinsk.
ALLEGATO II
(di cui all'articolo 1, paragrafo 3)
Modello di certificato veterinario per le piume non trasformate provenienti dalla Russia
Note
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a) |
Il certificato veterinario è rilasciato dalla Russia conformemente al modello di seguito riportato. Esso contiene, nell’ordine indicato nel modello, gli attestati richiesti per ciascun paese terzo/non membro e, se del caso, le altre condizioni sanitarie supplementari richieste per il paese terzo/non membro esportatore o parte di esso. |
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b) |
Un singolo certificato distinto deve essere presentato per ogni partita dei prodotti in causa esportati verso la stessa destinazione dalla Russia e trasportati nello stesso vagone, autocarro, aereo o nave. |
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c) |
L’originale del certificato consta di un unico foglio stampato fronte retro e, qualora siano necessari più fogli, questi costituiscono un insieme indivisibile. |
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d) |
Il certificato è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell’UE nel quale si effettua l’ispezione al posto di frontiera e in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell’UE di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire l'uso di una lingua comunitaria diversa dalla propria, accompagnata se necessario da una traduzione ufficiale. |
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e) |
Qualora siano accluse al certificato pagine supplementari per l’identificazione dei vari elementi che compongono la partita, anche queste pagine si considerano parte integrante dell’originale del certificato, purché su ciascuna di esse figurino la firma e il timbro del veterinario ufficiale responsabile della certificazione. |
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f) |
Se il certificato, comprese le tabelle supplementari di cui alla lettera e), si compone di più di una pagina, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo « — x [numero di pagina] / y [numero totale di pagine] — » e, in alto, il numero di codice del certificato attribuito dall'autorità competente. |
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g) |
L' originale del certificato deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico della partita ai fini dell'esportazione nella Comunità. A tale scopo le autorità russe competenti accertano che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio.
Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana. |
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h) |
L'originale del certificato deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero dell'UE. |
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i) |
La validità del certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del rilascio. |