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25.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 223/29 |
REGOLAMENTO (UE) N. 757/2010 DELLA COMMISSIONE
del 24 agosto 2010
recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati I e III
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 850/2004 recepisce nel diritto dell’Unione gli impegni sanciti dalla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (di seguito «la convenzione»), approvata con decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (2), nonché dal protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (di seguito «il protocollo»), approvato con decisione 2004/259/CE del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (3). |
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(2) |
Dopo la proposta di inserimento di sostanze trasmessa dall’Unione europea e dai suoi Stati membri, dalla Norvegia e dal Messico, il comitato di esame degli inquinanti organici persistenti istituito a norma della convenzione ha concluso i lavori sulle nove sostanze proposte, che risultano rispondenti ai criteri della convenzione. In occasione della quarta riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenuta dal 4 all’8 maggio 2009 (di seguito «COP4»), è stato convenuto di inserire le nove sostanze negli allegati della convenzione. |
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(3) |
In considerazione delle decisioni prese dalla COP4, è necessario aggiornare gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 850/2004. Occorre modificare l’allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004 per tenere conto della possibilità di inserire delle sostanze soltanto nella convenzione. |
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(4) |
La COP4 ha deciso di inserire otto delle sostanze in questione nell’allegato A (eliminazione) della convenzione. La nona sostanza, l’acido perfluorottano sulfonato e i suoi derivati (PFOS), è tuttora ampiamente utilizzata a livello mondiale, sicché la COP4 ha deciso di inserirla nell’allegato B (limitazione) con una serie di deroghe. Il regolamento (CE) n. 850/2004 presenta una struttura simile, con l’allegato I (sostanze vietate) e l’allegato II (sostanze soggette a limitazioni). La convenzione prevede l’obbligo di vietare o limitare la produzione, l’uso, l’importazione e l’esportazione delle sostanze elencate negli allegati A e B della medesima. Con l’inserimento delle sostanze oggetto di decisioni della COP4 nel regolamento (CE) n. 850/2004, il campo di applicazione della limitazione è reso conforme alla decisione della COP4, in quanto il regolamento (CE) n. 850/2004 precisa le condizioni per la produzione, l’uso e la gestione dei rifiuti, oltre a limitare l’immissione sul mercato. |
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(5) |
L’immissione sul mercato e l’uso dei PFOS sono limitati nell’Unione europea in forza dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (4). La vigente limitazione dei PFOS all’interno dell’Unione contiene solo poche deroghe in confronto a quelle previste dalla decisione della COP4. I PFOS sono stati inseriti anche nell’allegato I del protocollo rivisto, adottato il 18 dicembre 2009. Di conseguenza, è opportuno inserire i PFOS, insieme alle altre otto sostanze, nell’allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004. Le deroghe applicabili ai PFOS al momento del loro inserimento nell’allegato XVII vengono riportate, con poche modifiche, nell’allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004. Le deroghe devono essere subordinate, se del caso, all’uso delle migliori tecniche disponibili. Conformemente alla decisione della COP4, la specifica deroga relativa all’uso dei PFOS come agenti imbibenti utilizzati in sistemi controllati di elettroplaccatura è di durata limitata, prorogabile previa approvazione della conferenza delle parti della convenzione, sempreché la proroga sia tecnicamente giustificata. Gli Stati membri sono tenuti a presentare ogni quattro anni una relazione sull’applicazione delle deroghe ammesse. L’Unione europea, in quanto parte della convenzione, deve presentare una relazione basata sulle relazioni degli Stati membri. La Commissione deve continuare a riesaminare le rimanenti deroghe e verificare la disponibilità di sostanze o tecnologie alternative più sicure. |
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(6) |
Il disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 850/2004, concernente le sostanze presenti non intenzionalmente sotto forma di contaminante in tracce, deve essere definito per i PFOS in modo da garantire il rispetto e il controllo armonizzati del regolamento nonché la conformità con la convenzione. In virtù dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, è ammesso l’uso di PFOS in quantità inferiori a determinati limiti. Finché non si disponga di ulteriori informazioni, i limiti stabiliti nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 per i PFOS in articoli corrispondono ad un livello al di sotto del quale i PFOS non possono essere ragionevolmente utilizzati con la possibilità di esercitare il controllo e il rispetto dei limiti mediante i metodi esistenti. L’uso dei PFOS dovrebbe essere pertanto limitato ad un livello corrispondente a quello di un contaminante in tracce presente non intenzionalmente. Per i PFOS utilizzati come sostanze o in preparati, il presente regolamento deve stabilire un limite corrispondente ad un livello analogo. Al fine di escludere un uso intenzionale, tale livello deve essere inferiore a quello previsto dal regolamento (CE) n. 1907/2006. |
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(7) |
L’immissione sul mercato e l’uso di pentabromodifeniletere e di ottabromodifeniletere sono limitati nell’Unione europea in forza dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, che fissa una concentrazione massima dello 0,1 % in peso al di sotto della quale non si applicano restrizioni. La COP4 ha deciso di inserire i congeneri presenti nelle forme commerciali di pentabromodifenileteri e ottabromodifenileteri, che presentano le caratteristiche di inquinanti organici persistenti (POP). Per motivi di coerenza, è opportuno attenersi all’approccio dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 per inserire nel regolamento (CE) n. 850/2004 quei derivati che la COP4 ha identificato come aventi caratteristiche di POP; occorre pertanto inserire nell’allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004 i derivati tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere ed eptabromodifeniletere. |
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(8) |
Il disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 850/2004, concernente le sostanze presenti non intenzionalmente sotto forma di contaminante in tracce, deve essere definito per i polibromodifenileteri (PBDE) in modo da garantire il rispetto e il controllo armonizzati del regolamento nonché la conformità con la convenzione. Per i PBDE utilizzati come sostanze o in preparati e articoli, il presente regolamento deve fissare un limite invariabile in materia di contaminanti in tracce presenti non intenzionalmente. In attesa che si rendano disponibili ulteriori informazioni e salvo riesame da parte della Commissione alla luce degli obiettivi del presente regolamento, i limiti stabiliti nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 per i PBDE presenti in articoli ottenuti da materiali riciclati devono limitare l’uso dei PBDE al livello di contaminanti in tracce presenti non intenzionalmente, nel senso che devono corrispondere ad un livello al di sotto del quale i PBDE non possono essere ragionevolmente utilizzati con la possibilità di esercitare il controllo e il rispetto dei limiti mediante i metodi esistenti. Per i PBDE utilizzati come sostanze o in preparati e articoli, il presente regolamento deve stabilire un limite corrispondente ad un livello analogo. |
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(9) |
Occorre precisare che il divieto di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 850/2004 non si applica agli articoli contenenti PBDE e PFOS già in uso alla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
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(10) |
Il DDT e gli esaclorocicloesani (HCH), compreso il lindano, devono essere inseriti senza deroghe. L’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 850/2004 autorizza gli Stati membri a mantenere la produzione e l’uso attuali del DDT come prodotto intermedio per la produzione di dicofol. Nessuno Stato membro si avvale attualmente di tale deroga. Inoltre, è stato rifiutato l’inserimento del dicofol nell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (5), come pure nella direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (6). La deroga in questione deve essere pertanto soppressa. Gli HCH, compreso il lindano, figurano nell’allegato I, parte B, del regolamento (CE) n. 850/2004 con due deroghe per taluni usi specifici. Queste due deroghe sono scadute rispettivamente il 1o settembre 2006 e il 31 dicembre 2007 e vanno pertanto soppresse. |
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(11) |
Conformemente alla decisione della COP4, occorre inserire il pentaclorobenzene negli allegati I e III del regolamento (CE) n. 850/2004 in modo da assoggettarlo sia al divieto generale, sia alle disposizioni in materia di riduzione dei rilasci di cui al medesimo regolamento. Occorre spostare il clordecone e l’esabromobifenile dalla parte B alla parte A dell’allegato I, in quanto sono stati inseriti in entrambi gli strumenti internazionali. |
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(12) |
Ai sensi dell’articolo 22 della convenzione, le modifiche degli allegati A, B e C della stessa entrano in vigore un anno dopo la data della loro comunicazione da parte del depositario, ovverosia il 26 agosto 2010. Occorre pertanto che il presente regolamento entri in vigore con urgenza. |
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(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 67/548/CEE, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 850/2004 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 26 agosto 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.
(2) GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1.
(3) GU L 81 del 19.3.2004, pag. 35.
(4) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
ALLEGATO
1)
L’allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004 è sostituito dall’allegato seguente:«ALLEGATO I
Parte A — Sostanze inserite nella convenzione e nel protocollo e sostanze inserite solo nella convenzione
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Sostanza |
N. CAS |
N. CE |
Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni |
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Tetrabromodifeniletere C12H6Br4O |
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Pentabromodifeniletere C12H5Br5O |
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Esabromodifeniletere C12H4Br6O |
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Eptabromodifeniletere C12H3Br7O |
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Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) C8F17SO2X [X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammide, e altri derivati compresi i polimeri] |
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DDT [1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano] |
50-29-3 |
200-024-3 |
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Clordano |
57-74-9 |
200-349-0 |
— |
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Esaclorocicloesani, compreso il lindano |
58-89-9 |
200-401-2 |
— |
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319-84-6 |
206-270-8 |
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319-85-7 |
206-271-3 |
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608-73-1 |
210-168-9 |
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Dieldrin |
60-57-1 |
200-484-5 |
— |
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Endrin |
72-20-8 |
200-775-7 |
— |
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Eptacloro |
76-44-8 |
200-962-3 |
— |
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Esaclorobenzene |
118-74-1 |
200-273-9 |
— |
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Clordecone |
143-50-0 |
205-601-3 |
— |
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Al drin |
309-00-2 |
206-215-8 |
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Pentaclorobenzene |
608-93-5 |
210-172-5 |
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Bifenili policlorurati (PCB) |
1336-36-3 e altri |
215-648-1 e altri |
Fatta salva la direttiva 96/59/CE, gli articoli già in uso alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere utilizzati. |
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Mirex |
2385-85-5 |
219-196-6 |
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Toxafene |
8001-35-2 |
232-283-3 |
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Esabromobifenile |
36355-01-8 |
252-994-2 |
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Parte B — Sostanze inserite solo nel protocollo
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Sostanza |
N. CAS |
N. CE |
Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni |
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—» |
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2)
Nell’allegato III è aggiunta la seguente sostanza:«Pentaclorobenzene (N. CAS 608-93-5)».