23.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 50/6


REGOLAMENTO (CE) N. 164/2008 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1444/2006 concernente il tenore minimo dell'additivo per mangimi Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'impiego dell'additivo Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) è stato autorizzato a determinate condizioni in conformità al regolamento (CE) n. 1831/2003. Il regolamento (CE) n. 1444/2006 della Commissione (2) ha autorizzato l'impiego di tale additivo per un periodo di dieci anni per i polli da ingrasso, associando l’autorizzazione al titolare dell'autorizzazione all'immissione in circolazione dell’additivo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la possibilità di modificare l’autorizzazione di un additivo in seguito a richiesta del titolare dell’autorizzazione e a un parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»).

(3)

Il titolare dell'autorizzazione relativa all'additivo per mangimi Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) ha presentato una domanda in cui vengono proposte delle modifiche delle condizioni dell'autorizzazione che riducono il tenore minimo del suddetto additivo.

(4)

Nell'opinione adottata il 18 settembre 2007, l'Autorità ha proposto di ridurre il tenore minimo di sostanza attiva da 1 × 109 CFU a 5 × 108 CFU poiché ne è stata provata l'efficacia al dosaggio minimo proposto (3).

(5)

È quindi opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1444/2006.

(6)

Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1444/2006 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2008.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(2)   GU L 271 del 30.9.2006, pag. 19.

(3)  Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e sui prodotti o sostanze utilizzati nei mangimi in merito alla sicurezza e all'efficacia del Calsporin un preparato di Bacillus subtilis come additivo per mangimi per polli da ingrasso in conformità al regolamento (CE) n. 1831/2003. The EFSA Journal (2007) 543, pagg. 1-8.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

(denominazione commerciale)

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza dell'autorizzazione

CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale.

4b1820

Calpis Co., Ltd

rappresentata nella Comunità da Orffa International Holding BV

Bacillus subtilis

C-3102 DSM 15544

(Calsporin)

 

Composizione dell’additivo:

Preparato di Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) con tenore minimo di 1 × 1010 CFU/g di additivo

 

Caratterizzazione della sostanza attiva:

Spore vitali di Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

 

Metodo analitico (1)

Metodo di conteggio tramite la tecnica dello spread plate utilizzando triptone soia agar con trattamento termico preventivo dei campioni di mangime.

Polli da ingrasso

—

5 × 108

1 × 109

1.

Per la sicurezza degli utenti: dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e occhiali di sicurezza durante la manipolazione.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione, e la stabilità quando incorporato in pellet.

3.

Può essere usato in mangimi contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: monensin sodico, salinomicina sodica, semduramicina sodica, lasalocid-sodio, maduramicina ammonio, narasin/nicarbazina, diclazuril.

20 ottobre 2016


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives»