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23.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 50/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 164/2008 DELLA COMMISSIONE
del 22 febbraio 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 1444/2006 concernente il tenore minimo dell'additivo per mangimi Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'impiego dell'additivo Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) è stato autorizzato a determinate condizioni in conformità al regolamento (CE) n. 1831/2003. Il regolamento (CE) n. 1444/2006 della Commissione (2) ha autorizzato l'impiego di tale additivo per un periodo di dieci anni per i polli da ingrasso, associando l’autorizzazione al titolare dell'autorizzazione all'immissione in circolazione dell’additivo. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la possibilità di modificare l’autorizzazione di un additivo in seguito a richiesta del titolare dell’autorizzazione e a un parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»). |
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(3) |
Il titolare dell'autorizzazione relativa all'additivo per mangimi Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) ha presentato una domanda in cui vengono proposte delle modifiche delle condizioni dell'autorizzazione che riducono il tenore minimo del suddetto additivo. |
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(4) |
Nell'opinione adottata il 18 settembre 2007, l'Autorità ha proposto di ridurre il tenore minimo di sostanza attiva da 1 × 109 CFU a 5 × 108 CFU poiché ne è stata provata l'efficacia al dosaggio minimo proposto (3). |
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(5) |
È quindi opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1444/2006. |
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(6) |
Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 1444/2006 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2008.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).
(2) GU L 271 del 30.9.2006, pag. 19.
(3) Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e sui prodotti o sostanze utilizzati nei mangimi in merito alla sicurezza e all'efficacia del Calsporin un preparato di Bacillus subtilis come additivo per mangimi per polli da ingrasso in conformità al regolamento (CE) n. 1831/2003. The EFSA Journal (2007) 543, pagg. 1-8.
ALLEGATO
«ALLEGATO
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Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo (denominazione commerciale) |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Scadenza dell'autorizzazione |
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CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale. |
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4b1820 |
Calpis Co., Ltd rappresentata nella Comunità da Orffa International Holding BV |
Bacillus subtilis C-3102 DSM 15544 (Calsporin) |
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Polli da ingrasso |
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5 × 108 |
1 × 109 |
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20 ottobre 2016 |
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(1) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives»