31997R1939

Regolamento (CE) n. 1939/97 della Commissione del 3 ottobre 1997 che stabilisce, per il periodo dal 1o luglio 1997 al 30 giugno 1998, le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio per la Repubblica di Polonia, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2512/96 e (CE) n. 1441/97

Gazzetta ufficiale n. L 272 del 04/10/1997 pag. 0023 - 0027


REGOLAMENTO (CE) N. 1939/97 DELLA COMMISSIONE del 3 ottobre 1997 che stabilisce, per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio per la Repubblica di Polonia, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2512/96 e (CE) n. 1441/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1595/97 (2), in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 3066/95 ha previsto, per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, l'apertura di contingenti tariffari di carni bovine a tassi ridotti;

considerando che, in applicazione delle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2512/96 della Commissione, del 23 dicembre 1996, che stabilisce, per il 1997, le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio per la Repubblica di Polonia, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania (3), i regolamenti della Commissione (CE) n. 149/97 (4), (CE) n. 721/97 (5) e (CE) n. 1441/97 (6) hanno stabilito in quale misura possono essere accolte le domande di titolo di importazione presentate nei mesi di gennaio, aprile e luglio 1997; che, in questo modo, sono già state attribuite alcune quantità di carni bovine da importare per il 1997; che, a norma delle disposizioni del regolamento (CE) n. 3066/95, occorre tenere pienamente conto di tali quantità all'interno delle quantità previste, per il 1997, nei suoi allegati; che è quindi opportuno adattare i contingenti figuranti negli allegati del regolamento (CE) n. 3066/95 per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, e stabilire le modalità di applicazione per tali quantitativi;

considerando che il protocollo n. 4 allegato agli accordi europei è stato modificato; che il nuovo protocollo prevede che la prova dell'origine dei prodotti importati nella Comunità possa essere costituita, a determinate condizioni, da una dichiarazione dell'esportatore oppure dalla presentazione del certificato EUR.1; che, di conseguenza, è necessario introdurre le nuove disposizioni in materia di immissione in libera pratica dei prodotti importati nel presente regolamento e adattare le corrispondenti disposizioni del regolamento (CE) n. 2512/96;

considerando che il controllo dei suddetti criteri presuppone che la domanda sia presentata nello Stato membro in cui l'importatore è iscritto nel registro dell'IVA;

considerando che, per garantire la regolarità delle importazioni dei quantitativi fissati per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, è opportuno ripartire tali quantità in vari periodi;

considerando che è opportuno che il regime venga gestito mediante titoli d'importazione; che a tal fine è d'uopo prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se del caso in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (7), modificato dal regolamento (CE) n. 1404/97 (8), e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e abroga il regolamento (CE) n. 2377/80 (9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1572/97 (10); che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

considerando che, ai fini di una gestione efficace del regime, occorre provvedere che la cauzione relativa ai titoli di importazione rilasciati nell'ambito del regime medesimo sia fissata a 12 ECU/100 kg; che il rischio di speculazione nel settore delle carni bovine con riguardo a detto regime induce a stabilire precise condizioni che gli operatori devono rispettare per avvalersi dello stesso;

considerando che, come l'esperienza dimostra, gli importatori non comunicano sempre alle autorità competenti che hanno rilasciato i titoli di importazione il quantitativo e l'origine delle carni bovine importate nell'ambito dei contingenti in causa; che tali dati sono importanti per valutare la situazione del mercato; che è quindi opportuno istituire una cauzione per il rispetto di tale comunicazione;

considerando che il presente regolamento sostituisce in parte i regolamenti (CE) n. 2512/96 e (CE) n. 1441/97; che è pertanto necessario modificare questi due regolamenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998 possono essere importate, nel quadro dei contingenti aperti dal regolamento (CE) n. 3066/95, le seguenti quantità di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, dei codici NC 0201 e 0202:

- 12 827,6 tonnellate di carni originarie della Polonia, che possono essere convertite al massimo in 5 994,2 tonnellate di prodotti trasformati dei codici NC 1602 50 31 o 1602 50 39, originari della Polonia; questo contingente reca il numero d'ordine 09.4824;

- 8 732 tonnellate di carni originarie dell'Ungheria; questo contingente reca il numero d'ordine 09.4707;

- 3 495 tonnellate di carni originarie della Repubblica ceca; questo contingente reca il numero d'ordine 09.4603;

- 2 020 tonnellate di carni originarie della Slovacchia; questo contingente reca il numero d'ordine 09.4603;

- 310 tonnellate di carni originarie della Bulgaria; questo contingente reca il numero d'ordine 09.4651;

- 2 043,6 tonnellate di carni originarie della Romania; questo contingente reca il numero d'ordine 09.4753.

2. Per i contingenti di cui al paragrafo 1, i dazi doganali ad valorem e gli importi specifici dei dazi fissati dalla tariffa doganale comune (TDC) sono ridotti dell'80 %.

3. I quantitativi di cui al paragrafo 1 sono ripartiti, nell'arco del periodo contingentale, come segue:

- 34 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1997,

- 33 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1998,

- 33 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1998.

4. Se nel corso del periodo contingentale i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione presentate per il primo, il secondo o il terzo periodo di cui al paragrafo 3 sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi vengono aggiunti a quelli disponibili per il periodo successivo.

Articolo 2

1. Per poter fruire dei contingenti di importazione:

a) il richiedente di un titolo di importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, è in grado di comprovare alle autorità competenti dello Stato membro interessato di aver svolto almeno in un'occasione, nei dodici mesi precedenti, un'attività commerciale nel settore degli scambi di carni bovine con paesi terzi; il richiedente deve essere iscritto in un registro nazionale dell'IVA;

b) la domanda di titolo può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è iscritto;

c) per ciascun gruppo di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, la domanda di titolo deve vertere su un quantitativo minimo di 15 tonnellate, in peso del prodotto, senza tuttavia superare il quantitativo disponibile.

Per gruppo di prodotti si intendono i prodotti originari di uno solo dei paesi indicati all'articolo 1, paragrafo 1; un gruppo di prodotti può coprire o prodotti appartenenti ai codici NC 0201 e 0202 oppure prodotti appartenenti ai codici NC 1602 50 31 e 1602 50 39;

d) la domanda di titoli e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare dal paese indicato;

e) la domanda di titoli ed il titolo stesso recano, nella casella 20, almeno una delle seguenti diciture:

- Reglamento (CE) n° 1939/97

- Forordning (EF) nr. 1939/97

- Verordnung (EG) Nr. 1939/97

- Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1939/97

- Regulation (EC) No 1939/97

- Règlement (CE) n° 1939/97

- Regolamento (CE) n. 1939/97

- Verordening (EG) nr. 1939/97

- Regulamento (CE) nº 1939/97

- Asetus (EY) N:o 1939/97

- Förordning (EG) nr 1939/97.

2. In deroga all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1445/95, la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 16, uno o più codici NC che si riferiscono ai gruppi di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 3

1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto:

- dal 6 al 15 ottobre 1997,

- dal 2 al 10 gennaio 1998,

- dal 1° al 10 aprile 1998.

2. Qualora un unico interessato presenti più domande relative ai gruppi di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, tutte le sue domande relative a prodotti facenti parte dello stesso gruppo sono irricevibili.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le domande presentate per i quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 1. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e specifica le quantità richieste, i codici NC corrispondenti e i paesi d'origine dei prodotti.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax, servendosi, nel caso siano state presentate domande, del modulo riprodotto nell'allegato al presente regolamento.

4. La Commissione decide in che misura possa esser dato seguito alle domande di titoli.

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

5. Fatta salva la decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli sono rilasciati quanto prima.

Articolo 4

1. Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95.

2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, su tutti i quantitativi che superano quelli indicati nel titolo di importazione viene riscosso il dazio intero della tariffa doganale comune applicabile il giorno di immissione in libera pratica.

3. I titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento sono validi per un periodo di 90 giorni dalla data del rilascio. Tuttavia, tutti i titoli cessano di essere validi dopo il 30 giugno 1998.

4. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

Articolo 5

I prodotti beneficiano dei dazi di cui all'articolo 1 su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo 4 allegato agli accordi europei, oppure su presentazione di una dichiarazione dell'esportatore, redatta conformemente allo stesso protocollo.

Articolo 6

Al più tardi tre settimane dopo l'importazione dei prodotti di cui al presente regolamento, l'importatore comunica all'autorità competente che ha rilasciato il titolo d'importazione la quantità e l'origine dei prodotti importati. Detta autorità trasmette tali informazioni alla Commissione all'inizio di ogni mese.

Articolo 7

1. Quando presenta la domanda di titolo d'importazione, l'importatore deve costituire una cauzione di 12 ECU/100 kg, in peso del prodotto, relativa al titolo d'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1445/95 e una cauzione di 1 ECU/100 kg, in peso del prodotto, relativo alla comunicazione di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

2. La cauzione relativa alla comunicazione è svincolata se quest'ultima è trasmessa all'autorità competente entro il termine fissato all'articolo 6 per il quantitativo oggetto di detta comunicazione. In caso contrario la cauzione viene incamerata.

La decisione di svincolo di questa cauzione viene presa contemporaneamente a quella sullo svincolo della cauzione relativa al titolo.

Articolo 8

Il regolamento (CE) n. 2512/96 è modificato come segue:

1) Sono soppressi il quarto trattino dell'articolo 1, paragrafo 3 e il quarto trattino dell'articolo 3, paragrafo 1.

2) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

I prodotti beneficiano dei dazi di cui all'articolo 1 su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo 4 allegato agli accordi europei, oppure su presentazione di una dichiarazione dell'esportatore, redatta conformemente allo stesso protocollo.»

Articolo 9

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1441/97, il paragrafo 2 è soppresso.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

(2) GU L 216 dell'8. 8. 1997, pag. 1.

(3) GU L 345 del 31. 12. 1996, pag. 26.

(4) GU L 25 del 28. 1. 1997, pag. 22.

(5) GU L 106 del 24. 4. 1997, pag. 20.

(6) GU L 196 del 24. 7. 1997, pag. 69.

(7) GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(8) GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 5.

(9) GU L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

(10) GU L 211 del 5. 8. 1997, pag. 5.

ALLEGATO

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Telefax CE: (32-2) 296 60 27

Applicazione del regolamento (CE) n. 1939/97

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG VI/D/2 - CARNI BOVINE

DOMANDA DI TITOLI DI IMPORTAZIONE

Data: Periodo:

Stato membro: Paese di origine Numero d'ordine Richiedente (nome e indirizzo) Quantitativo (in tonnellate) Codice(i) NC

Totale Stato membro: Telefax:

Telefono:

>FINE DI UN GRAFICO>