Regolamento (CEE) n. 1634/71 della Commissione, del 27 luglio 1971, che modifica il regolamento (CEE) n. 821/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alla definizione, applicabile per la concessione della restituzione all'esportazione, dei cereali mondati e dei cereali perlati
Gazzetta ufficiale n. L 170 del 29/07/1971 pag. 0013 - 0014
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 4 pag. 0003
edizione speciale danese: serie I capitolo 1971(II) pag. 0544
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 4 pag. 0003
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1971(II) pag. 0606
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 7 pag. 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 5 pag. 0042
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 5 pag. 0042
++++ ( 1 ) GU n . 117 del 19 . 6 . 1967 , pag . 2269/67 . ( 2 ) GU n . L 162 del 20 . 7 . 1971 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 149 del 29 . 6 . 1968 , pag . 46 . REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1634/71 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1971 che modifica il regolamento ( CEE ) n . 821/68 della Commissione , del 28 giugno 1968 , relativo alla definizione , applicabile per la concessione della restituzione all'esportazione , dei cereali mondati e dei cereali perlati LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento n . 120/67/CEE del Consiglio , del 13 giugno 1967 , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1528/71 ( 2 ) , in particolare l'articolo 16 , paragrafo 6 , considerando che con il regolamento ( CEE ) n . 821/68 della Commissione , del 28 giugno 1968 ( 3 ) , è stata adortata una definizione , applicabile per la concessione della restituzione all'esportazione , dei cereali mondati e dei cereali perlati ; considerando che nel commercio esistono cereali perlati di buona qualità che tuttavia non soddisfano ai requisiti di uniformità dei chicchi previsti dal regolamento ( CEE ) n . 821/68 e che , non rientrando nella definizione prevista a tale scopo , non possono beneficiare della restituzione all'esportazione accordata per detti prodotti ; che , per non escludere dal beneficio della restituzione tale categoria di prodotti , è opportuno adeguare corrispondentemente le disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 821/68 ; considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 La parte B della definizione dei termini cereali mondati ( decorticati o filati ) e cereali perlati dell'allegato del regolamento ( CEE ) n . 821/68 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1 * agosto 1971 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 27 luglio 1971 . Per la Commissione Il Presidente Franco M . MALFATTI ALLEGATO B . Rientrano nella nozione di " Cereali perlati " : 1 . Cereali di 1 a categoria : 1 . i cereali che rispondono alla seguente definizione : i cereali perlati , principalmente di orzo , sono cereali di spessore uniforme completamente privi di pule , pericarpio ed embrione , per la maggior parte privi del tegumento seminale e dello strato aleuronico , di forma arrotondata da ogni parte , 2 . e che soddisfano inoltre ai seguenti requisiti : uniformità dei chicchi : a ) il 75 % dei chicchi deve trovarsi entro al massimo il 20 % di dm ; b ) il 94 % dei chicchi sommato gradualmente tra il 3 e il 97 % deve trovarsi entro al massimo il 30 % di dm ; c ) il 100 % dei chicchi deve trovarsi entro al massimo il 50 % di dm . Constatazione dell'uniformità mediante analisi al setaccio effettuata con setacci a fori rotondi . dm = il valore medio da ottenere dalla curva delle somme dell'analisi al setaccio per il 50 % del materiale vagliato . II . Cereali di 2 a categoria : i cereali che rispondono alla definizione di cui al punto B I 1 ) .