Regolamento (CEE) n. 1287/83 della Commissione del 24 maggio 1983 relativo alla classificazione di merci nelle sottovoci 17.04 B e 97.02 A della tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 137 del 26/05/1983 pag. 0011 - 0011
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 10 pag. 0008
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 10 pag. 0008
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1287/83 DELLA COMMISSIONE del 24 maggio 1983 relativo alla classificazione di merci nelle sottovoci 17.04 B e 97.02 A della tariffa doganale comune LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 3, considerando che, al fine di assicurare l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione tariffaria di bambole di materia plastica provviste di membra articolate della grandezza di 140 mm, il cui busto in materia plastica trasparente è riempito di circa 10 g di piccole pasticche (« chewing-gum ») che possono essere ritirate da un'apertura posta sotto la fibbia della cintura della bambola; considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 604/83 (3), prevede alla sottovoce 17.04 B le gomme da masticare del genere chewing-gum, e alla sottovoce 97.02 A le bambole vestite o non; che, per la classificazione dei succitati oggetti, possono essere prese in considerazione le sottovoci suddette; considerando che questi oggetti non possono essere considerati né come prodotti misti, né come lavori composti da materie diverse o lavori costituiti dall'unione di oggetti differenti, né merci presentate in assortimenti, ai sensi della regola generale 3 b) per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune; considerando che le bambole di materia plastica vanno considerate come imballaggi che, non essendo usati abitualmente per la merce imballata ed avendo un valore proprio di utilità con carattere durevole indipendentemente dalla loro funzione d'imballaggio, debbono essere soggetti ai loro dazi doganali propri, secondo le « Disposizioni preliminari » della tariffa doganale comune, titolo II, punto D 1 c), primo trattino; che esse debbono quindi rientrare nella sottovoce 97.02 A; che le piccole pasticche « chewing- gum » debbono essere invece classificate nella sottovoce 17.04 B; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le bambole di materia plastica, provviste di membra articolate, della grandezza di 140 mm, il cui busto di materia plastica trasparente è riempito di circa 10 g di piccole pasticche « chewing-gum », che possono essere ritirate da un'apertura posta sotto la fibbia della cintura della bambola, debbono essere classificate, nella tariffa doganale comune, nella seguente maniera: - le bambole, nella sottovoce: 97.02 Bambole di ogni specie: A. Bambole (vestite o non) - le piccole pasticche, nella sottovoce: 17.04 Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao: B. Gomme da masticare del genere « chewing-gum ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1983. Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Membro della Commissione (1) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1. (2) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1. (3) GU n. L 72 del 18. 3. 1983, pag. 3.