COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 30.3.2022
COM(2022) 142 final
ALLEGATI
della
proposta di
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e abroga la direttiva 2009/125/CE
{SEC(2022) 165 final} - {SWD(2022) 81 final} - {SWD(2022) 82 final} - {SWD(2022) 83 final}
ALLEGATO I
Parametri di prodotto
È possibile utilizzare, secondo il caso, i parametri seguenti, integrandoli ove necessario con altri parametri, per migliorare gli aspetti del prodotto di cui all'articolo 5, paragrafo 1:
(a)durabilità e affidabilità del prodotto o dei suoi componenti, espresse in termini di durata garantita del prodotto, durata tecnica, tempo medio tra due guasti, informazioni sull'uso effettivo del prodotto, resistenza alle sollecitazioni o meccanismi obsoleti;
(b)facilità di riparazione e manutenzione, espressa in termini di caratteristiche, disponibilità e tempi di consegna delle parti di ricambio, modularità, compatibilità con le parti di ricambio solitamente disponibili, disponibilità di istruzioni per la riparazione e la manutenzione, numero di materiali e componenti utilizzati, uso di componenti standard, uso di norme di codifica dei componenti e dei materiali per l'individuazione dei componenti e dei materiali, numero e complessità dei processi e degli strumenti necessari, facilità di smontaggio non distruttivo e rimontaggio, condizioni di accesso ai dati del prodotto, condizioni di accesso all'hardware e al software necessari o del relativo uso;
(c)facilità di miglioramento, riutilizzo, rifabbricazione e ricondizionamento, espressa in termini di numero di materiali e componenti utilizzati, uso di componenti standard, uso di norme di codifica dei componenti e dei materiali per l'individuazione dei componenti e dei materiali, numero e complessità dei processi e degli strumenti necessari, facilità di smontaggio non distruttivo e rimontaggio, condizioni di accesso ai dati del prodotto, condizioni di accesso all'hardware e al software necessari o del relativo uso, condizioni di accesso a protocolli di prova o ad apparecchiature di prova non comunemente disponibili, disponibilità di garanzie specifiche per prodotti rifabbricati o ricondizionati, condizioni di accesso a o uso di tecnologie protette da diritti di proprietà intellettuale, modularità;
(d)facilità e qualità del riciclaggio, espresse in termini di uso di materiali facilmente riciclabili, accesso sicuro, facile e non distruttivo a componenti e materiali riciclabili o a componenti e materiali contenenti sostanze pericolose, composizione e omogeneità dei materiali, possibilità di vaglio a elevata purezza, numero di materiali e componenti utilizzati, uso di componenti standard, uso di norme di codifica dei componenti e dei materiali per l'individuazione dei componenti e dei materiali, numero e complessità dei processi e degli strumenti necessari, facilità di smontaggio non distruttivo e rimontaggio, condizioni di accesso ai dati del prodotto, condizioni di accesso all'hardware e al software necessari o del relativo uso;
(e)astensione da soluzioni tecniche non idonee al riutilizzo, al miglioramento, alla riparazione, alla manutenzione, al ricondizionamento, alla rifabbricazione e al riciclaggio di prodotti e componenti;
(f)uso di sostanze, da sole, come componenti di sostanze o in miscele, durante il processo di produzione dei prodotti, o risultante nella presenza di tali sostanze nei prodotti, anche quando tali prodotti divengono rifiuti;
(g)consumo di energia, acqua e altre risorse in una o più fasi del ciclo di vita del prodotto, compresi gli effetti di fattori fisici e di aggiornamenti del software e del firmware sull'efficienza del prodotto nonché l'impatto sulla deforestazione;
(h)uso o contenuto di materiali riciclati;
(i)peso e volume del prodotto e dell'imballaggio e rapporto prodotto/imballaggio;
(j)incorporazione dei componenti utilizzati;
(k)quantità, caratteristiche e disponibilità dei materiali di consumo necessari per un uso e una manutenzione adeguati;
(l)impronta ambientale del prodotto, espressa come quantificazione, conformemente all'atto delegato applicabile, degli impatti ambientali del prodotto nel ciclo di vita, in relazione a una o più categorie di impatto ambientale o a una serie aggregata di categorie di impatto;
(m)impronta di carbonio del prodotto;
(n)rilascio di microplastiche;
(o)emissioni nell'atmosfera, nell'acqua o nel suolo rilasciate in una o più fasi del ciclo di vita del prodotto;
(p)quantità di rifiuti generati, compresi i rifiuti di plastica e i rifiuti di imballaggio, e facilità del loro riutilizzo; quantità di rifiuti pericolosi generati;
(q)condizioni d'uso.
ALLEGATO II
Procedura per la definizione delle specifiche di prestazione
Le specifiche di prestazione sono definite nel modo seguente:
(1)un'analisi tecnica, ambientale ed economica seleziona sul mercato una serie di modelli rappresentativi del prodotto o dei prodotti in questione e individua le opzioni tecniche per migliorare le prestazioni del prodotto rispetto ai parametri di cui all'allegato I (alla luce delle prescrizioni orizzontali o specifiche del prodotto), tenendo conto della praticabilità economica delle opzioni ed evitando qualsiasi aumento significativo di altri impatti ambientali nel ciclo di vita e perdite significative di prestazione o di utilità per i consumatori.
L'analisi tecnica, ambientale ed economica individua inoltre, per quanto riguarda i parametri in esame, i prodotti e le tecnologie che, tra quelli disponibili sul mercato, offrono le prestazioni migliori.
Le prestazioni dei prodotti disponibili sui mercati internazionali e i criteri fissati nelle legislazioni di altri paesi sono presi in considerazione nel corso dell'analisi di cui al primo comma nonché al momento di fissare le specifiche.
Sulla base di tale analisi e tenendo conto della fattibilità economica e tecnica, compresa la disponibilità di risorse e tecnologie essenziali, nonché il potenziale di miglioramento, si definiscono livelli o specifiche non quantitative.
Qualsiasi limite di concentrazione per le sostanze di cui all'allegato I, lettera f), si basa su un'analisi esaustiva della sostenibilità delle sostanze e delle loro alternative individuate, e non deve avere effetti negativi significativi sulla salute umana o sull'ambiente. Qualsiasi specifica di prestazione per le sostanze di cui all'allegato I, lettera f), tiene conto delle valutazioni sulla sicurezza chimica esistenti, effettuate dagli organismi dell'Unione competenti per le sostanze in questione, nonché dei criteri di sicurezza e sostenibilità sin dalla progettazione per le sostanze chimiche e i materiali, elaborati dalla Commissione. I limiti di concentrazione proposti tengono conto anche degli aspetti di esecutività, come i limiti di rivelazione analitica.
Se del caso, l'analisi di cui al primo comma tiene conto dei probabili impatti dei cambiamenti climatici sul prodotto durante la sua durata prevedibile, nonché del potenziale del prodotto di migliorare la resilienza climatica in tutto il suo ciclo di vita.
Si deve effettuare un'analisi di sensibilità per i fattori pertinenti, quali il prezzo dell'energia o di altre risorse, il costo delle materie prime e delle tecnologie necessarie, i costi di produzione, i tassi di sconto e, se opportuno, i costi ambientali esterni, tra cui quelli miranti a evitare le emissioni di gas a effetto serra.
(2)Per l'elaborazione delle analisi tecniche, ambientali ed economiche si tiene conto delle informazioni pertinenti disponibili nel quadro di altre attività dell'Unione, tra cui le informazioni tecniche usate come base per il regolamento (CE) n. 66/2010, la direttiva 2010/75/UE e i criteri per gli appalti pubblici verdi o da essi tratte.
Ciò vale anche per le informazioni ricavate dai programmi esistenti applicati in altre parti del mondo per fissare le specifiche particolari di progettazione ecocompatibile dei prodotti oggetto di scambi commerciali con i partner economici dell'Unione.
(3)La data di entrata in vigore delle specifiche di prestazione tiene conto, se del caso, del tempo necessario per adeguare la progettazione del prodotto e i suoi processi di produzione.
ALLEGATO III
Passaporto digitale del prodotto
(articolo 8)
I requisiti relativi al passaporto del prodotto di cui agli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 specificano, tra quelle indicate di seguito, le informazioni che possono o devono essere incluse nel passaporto del prodotto:
(a)informazioni necessarie a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2, o da altra legislazione dell'Unione applicabili al gruppo di prodotti;
(b)identificativo univoco del prodotto al livello indicato nell'atto delegato applicabile adottato a norma dell'articolo 4;
(c)codice GTIN (Global Trade Identification Number), di cui alla norma ISO/IEC 15459-6 o equivalente, dei prodotti o delle loro parti;
(d)codici pertinenti dei prodotti, come il codice TARIC quale definito nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio;
(e)informazioni e documentazione di conformità prescritte dal presente regolamento o da altra legislazione dell'Unione applicabile al prodotto, come la dichiarazione di conformità, la documentazione tecnica o i certificati di conformità;
(f)manuali utente, istruzioni, avvertenze o informazioni sulla sicurezza, prescritti da altra legislazione dell'Unione applicabile al prodotto;
(g)informazioni concernenti il fabbricante, come l'identificativo univoco dell'operatore e le informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 7;
(h)identificativi univoci dell'operatore diversi da quello del fabbricante;
(i)identificativi univoci del sito;
(j)informazioni concernenti l'importatore, comprese le informazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 3, e il suo numero EORI;
(k)nome, recapiti e codice identificativo univoco dell'operatore economico stabilito nell'Unione e responsabile dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020, o all'articolo 15 del regolamento (UE) [.../...] relativo alla sicurezza generale dei prodotti, o di compiti analoghi a norma di altra legislazione dell'Unione applicabile al prodotto.
Gli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 individuano le informazioni riguardanti le specifiche di progettazione ecocompatibile che i fabbricanti possono includere nel passaporto del prodotto in aggiunta alle informazioni necessarie a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), comprese le informazioni su etichette facoltative specifiche applicabili al prodotto. Tra queste informazioni vi è l'eventuale menzione al marchio Ecolabel UE assegnato al prodotto in linea con il regolamento (CE) n. 66/2010.
ALLEGATO IV
Controllo interno della produzione
(Modulo A)
1.Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti ai punti da 2, 3 e 4, garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il prodotto soddisfa le prescrizioni dell'atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4.
2.Documentazione tecnica
Il fabbricante redige la documentazione tecnica. La documentazione consente di valutare la conformità del prodotto alle prescrizioni dell'atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4. La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, nella misura necessaria ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:
–una descrizione generale del prodotto e dell'uso cui è destinato;
–progetti di massima e piani di fabbricazione, schemi dei componenti, dei sottoinsiemi, dei circuiti ecc.;
–descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni, degli schemi e del funzionamento del prodotto;
–un elenco delle norme armonizzate, delle specifiche comuni o di altre pertinenti specifiche tecniche, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, applicate integralmente o in parte, e le descrizioni delle soluzioni approvate per rispettare le prescrizioni, se tali norme armonizzate non sono state applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
–i risultati dei calcoli di progettazione effettuati, delle analisi svolte ecc.;
–i risultati delle misurazioni effettuate in relazione alle specifiche di progettazione ecocompatibile, compresi ragguagli sulla conformità delle misurazioni con riferimento alle specifiche di progettazione ecocompatibile precisate nell'atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4;
–i verbali delle prove; e
–una copia delle informazioni fornite in conformità degli obblighi di informazione di cui all'articolo 7.
3.Fabbricazione
Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il relativo controllo assicurino la conformità del prodotto alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e alle prescrizioni dell'atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4.
4.Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE
Il fabbricante applica il marchio di conformità prescritto a ciascun prodotto che soddisfa le prescrizioni dell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 4.
Il fabbricante redige per ciascun modello di prodotto, conformemente all'articolo 37, una dichiarazione di conformità scritta che, insieme alla documentazione tecnica, lascia a disposizione delle autorità nazionali competenti per 10 anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato o messo in servizio. La dichiarazione di conformità identifica il prodotto per cui è stata redatta.
Una copia della dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
5.Mandatario
Gli obblighi del fabbricante di cui al punto 4 possono essere rispettati, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, dal suo mandatario, purché siano specificati nel mandato.
ALLEGATO V
Dichiarazione di conformità UE
(articolo 37)
La dichiarazione di conformità UE contiene gli elementi seguenti:
(1)n. .... (identificazione univoca del prodotto);
(2)nome e indirizzo del fabbricante e, ove applicabile, del suo mandatario;
(3)la presente dichiarazione di conformità UE è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante;
(4)oggetto della dichiarazione (descrizione del prodotto sufficiente per identificarlo in maniera inequivocabile e garantirne la tracciabilità; se necessario per l'identificazione del prodotto, è possibile includere un'immagine);
(5)l'oggetto della dichiarazione descritto in precedenza è conforme al presente regolamento, all'atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 e, se del caso, ad altra legislazione di armonizzazione dell'Unione;
(6)riferimenti alle norme armonizzate pertinenti, alle specifiche comuni utilizzate o alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità;
(7)ove applicabile, l'organismo notificato … (denominazione, numero) … ha svolto ... (descrizione dell'intervento) e ha rilasciato il certificato o l'approvazione ... (numero);
(8)se del caso, il riferimento ad altra legislazione dell'Unione applicata che dispone l'apposizione del marchio CE; e
(9)l'indicazione e la firma della persona avente titolo per vincolare il fabbricante o il suo mandatario;
(10)informazioni supplementari:
Firmato a nome e per conto di:
(luogo e data del rilascio):
(nome e cognome, funzione) (firma):
ALLEGATO VI
Contenuto degli atti delegati
(articolo 4)
Gli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4 devono specificare gli elementi tecnici seguenti:
(1)la definizione dei gruppi di prodotti che disciplinano;
(2)le specifiche di progettazione ecocompatibile per i gruppi di prodotti disciplinati, in linea con l'articolo 4 e sulla base dei parametri di cui all'allegato I;
(3)se del caso, i parametri di cui all'allegato I per i quali non è necessaria alcuna specifica di progettazione ecocompatibile;
(4)le norme o i metodi di prova, misurazione o calcolo da utilizzare in applicazione dell'articolo 32;
(5)se pertinenti, i metodi transitori e le norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o le specifiche comuni da utilizzare;
(6)il modulo di valutazione della conformità da utilizzare in applicazione dell'articolo 4, secondo comma, stabilito all'allegato II della decisione n. 768/2008/CE. Nel caso in cui il modulo da utilizzare sia diverso dal modulo di cui all'allegato IV, i fattori che determinano la scelta di questa procedura specifica.
Se a norma di altra legislazione dell'Unione si devono usare per lo stesso prodotto moduli di valutazione della conformità diversi di cui all'allegato II della decisione n. 768/2008/CE, il modulo definito nell'atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 4 prevale per quanto riguarda la specifica di progettazione ecocompatibile in causa;
(7)le prescrizioni in merito alle informazioni che i fabbricanti devono fornire, anche per quanto riguarda gli elementi della documentazione tecnica che consentono di verificare la conformità del prodotto alle specifiche di progettazione ecocompatibile. Se del caso, eventuali obblighi di informazione supplementari a norma degli articoli 30 e 31;
(8)le date di attuazione, qualsiasi misura o periodo. scaglionati nel tempo o di transizione, tenendo conto dell'eventuale impatto sulle PMI o sui gruppi di prodotti specifici principalmente fabbricati dalle PMI;
(9)la durata del periodo di transizione durante il quale gli Stati membri devono consentire l'immissione sul mercato o la messa in servizio di prodotti conformi alle disposizioni in vigore nel proprio territorio alla data di adozione degli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 4;
(10)la data della valutazione e dell'eventuale revisione dell'atto delegato, tenuto conto dei progressi tecnologici.
ALLEGATO VII
Criteri per le misure di autoregolamentazione
(articolo 18)
Per valutare le misure di autoregolamentazione scelte in alternativa a un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 si può utilizzare il seguente elenco non esaustivo di criteri indicativi.
1.
Partecipazione aperta
Le misure di autoregolamentazione devono essere aperte alla partecipazione di qualsiasi operatore che immetta sul mercato un prodotto disciplinato dalla misura di autoregolamentazione, compresi gli operatori di paesi terzi, sia nella fase preparatoria che in quella di attuazione. Gli operatori economici che intendono introdurre una misura di autoregolamentazione dovrebbero annunciare pubblicamente tale intenzione prima dell'inizio del processo di elaborazione della misura.
2.
Sostenibilità e valore aggiunto
Le misure di autoregolamentazione devono essere conformi agli obiettivi programmatici del presente regolamento e devono essere coerenti con le dimensioni economica e sociale dello sviluppo sostenibile. Le misure di autoregolamentazione devono avere un approccio integrato alla tutela degli interessi dei consumatori, della salute, della qualità della vita e degli interessi economici.
3.
Rappresentatività
Conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, primo comma, lettera b), l'industria e le sue associazioni che partecipano a una misura di autoregolamentazione devono rappresentare una grande maggioranza del settore economico interessato. Occorre vigilare sul rispetto della legislazione dell'Unione in materia di concorrenza, in particolare l'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea concernente gli accordi anticoncorrenziali.
4.
Obiettivi quantificati e scaglionati
Gli obiettivi elaborati dai firmatari nelle rispettive misure di autoregolamentazione devono essere stabiliti in termini chiari e univoci, partendo da principi base ben definiti. Se la misura di autoregolamentazione è di lungo termine, si devono prevedere obiettivi intermedi. Deve essere possibile monitorare il rispetto degli obiettivi e delle tappe intermedie in modo fattibile e credibile utilizzando indicatori chiari e affidabili.
5.
Coinvolgimento della società civile
Al fine di assicurare la trasparenza, le misure di autoregolamentazione devono essere rese pubbliche, anche online e attraverso altri mezzi elettronici di diffusione dell'informazione.
I portatori di interessi, in particolare gli Stati membri, l'industria, le ONG ambientaliste e le associazioni di consumatori, devono essere invitati a prendere posizione sulla misura di autoregolamentazione.
6.
Monitoraggio e relazioni
La conformità dei firmatari alla misura di autoregolamentazione deve essere monitorata da un ispettore indipendente. La misura di autoregolamentazione deve abilitare l'ispettore indipendente a verificare la conformità alle prescrizioni della misura. Deve inoltre stabilire la procedura di selezione dell'ispettore indipendente e il modo in cui si garantisce che l'ispettore sia esente da conflitti di interesse e possieda le competenze necessarie per verificare la conformità alle prescrizioni fissate dalla misura di autoregolamentazione.
Ogni anno ciascun firmatario deve comunicare tutte le informazioni e i dati necessari affinché l'ispettore indipendente possa verificare in maniera attendibile la conformità del firmatario alla misura di autoregolamentazione.
L'ispettore indipendente deve redigere una relazione di conformità alla fine di ciascun periodo di riferimento di un anno.
Il firmatario che non abbia ottemperato alle prescrizioni della misura di autoregolamentazione deve adottare una misura correttiva.
7.
Rapporto costi-efficacia della gestione di una misura di autoregolamentazione
I costi di gestione della misura di autoregolamentazione, in particolare per quanto concerne il monitoraggio, non devono comportare un onere amministrativo eccessivo rispetto agli obiettivi e ad altri strumenti programmatici esistenti.
ALLEGATO VIII
Tavola di concordanza
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Direttiva 2009/125/CE
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Presente regolamento
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Articolo 1
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Articolo 1
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Articolo 2
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Articolo 2
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Articolo 3
|
-
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Articolo 4
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Articolo 23
|
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Articolo 5
|
Articoli da 37 a 39
|
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Articolo 6
|
Articolo 3
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Articolo 7
|
Articoli da 63 a 65
|
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Articolo 8
|
Articoli 21 e 36
|
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Articolo 9
|
Articolo 34
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Articolo 10
|
-
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Articolo 11
|
Articolo 5, paragrafo 6
|
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Articolo 12
|
Articolo 62
|
|
Articolo 13
|
Articolo 19
|
|
Articolo 14
|
Articolo 7
|
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Articolo 15
|
Articoli 4 e 5
|
|
-
|
Articoli da 8 a 15
|
|
Articolo 16
|
Articolo 16
|
|
Articolo 17
|
Articolo 18
|
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Articolo 18
|
Articolo 17
|
|
-
|
Articolo 20
|
|
|
Articolo 22
|
|
|
Articoli da 24 a 33
|
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|
Articolo 35
|
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Articoli da 40 a 61
|
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Articolo 66
|
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Articolo 19
|
Articolo 67
|
|
Articolo 20
|
Articolo 68
|
|
Articolo 21
|
Articolo 69
|
|
Articolo 22
|
-
|
|
Articolo 23
|
-
|
|
Articolo 24
|
Articolo 70
|
|
Articolo 25
|
Articolo 71
|
|
Articolo 26
|
-
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ALLEGATO I
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Articoli 5 e 7, ALLEGATO I
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ALLEGATO II
|
ALLEGATO II
|
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ALLEGATO III
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|
ALLEGATO III
|
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ALLEGATO IV
|
ALLEGATO IV
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|
ALLEGATO V
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-
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|
ALLEGATO VI
|
ALLEGATO V
|
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ALLEGATO VII
|
ALLEGATO VI
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ALLEGATO VIII
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ALLEGATO VII
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ALLEGATO IX
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ALLEGATO X
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ALLEGATO VIII
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