<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-04.cj-20080212.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="ECRCJ1987ITA.0200055101.case.xml"><NO.CASE>417/85</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>61985C0417</NO.CELEX><NO.SEQ>0004.0002</NO.SEQ><PAGE.FIRST>557</PAGE.FIRST><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST>558</PAGE.LAST><PAGE.TOTAL>2</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><LEFT>CONCLUSIONI DEL SIG. DARMON — CAUSA 417/85</LEFT><RIGHT>MAURISSEN / CORTE DEI CONTI</RIGHT></CURR.TITLE><CONTENTS.CONCLUSION><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusioni dell'avvocato generale</HT></P><P><HT TYPE="UC">Marco Darmon</HT></P><P>dell'<DATE ISO="19861211">11 dicembre 1986</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Traduzione dal francese.</P></NOTE></P></TI></TITLE><P><HT TYPE="ITALIC">Signor Presidente,</HT></P><P><HT TYPE="ITALIC">signori Giudici,</HT></P><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>Questa causa è la quarta relativa a una decisione di non ammettere al concorso adottata dalla commissione giudicatrice del concorso interno CC/A/8/85 bandito dalla Corte dei conti. Mi richiamo in proposito sia alla relazione d'udienza, riguardante la presente causa, quanto alle vostre sentenze <DATE ISO="19861023">23 ottobre 1986</DATE> nelle cause 321<NOTE NOTE.ID="E0002"><P>Semenza del <DATE ISO="19861023">23 ottobre 1986</DATE>, Hartmut Schwicring/Corte dei comi, Race. 1986, pag. 3199.</P></NOTE>, 322 e 323/85<NOTE NOTE.ID="E0003"><P>Sentenza del <DATE ISO="19861023">23 ottobre 1986</DATE>, Volker Hoyer e Manfred Neumann/Corte dei conti, Race. 1986, pag. 3215.</P></NOTE>.</TXT><P>In sostanza, il ricorrente, sig. Henri Maurissen, sostiene che le due decisioni successivamente adottate dalla commissione giudicatrice, in data <DATE ISO="19850802">2 agosto 1985</DATE>, indi <DATE ISO="19851028">28 ottobre 1985</DATE>, in esito alle ulteriori osservazioni da lui depositate su invito fattogli con lettera <DATE ISO="19850812">12 agosto 1985</DATE> dal presidente della commissione giudicatrice, tenuto presente il punto IV. 1. b) del bando di concorso, sono inficiate da errore manifesto nella valutazione della sua esperienza professionale maturata dal 1976 al 1983 presso la IBM, in un primo tempo come <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/> financial analyst associate <QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/> indi come <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/> productivity project analyst <QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/>.</P><P>La Corte dei conti ribatte essenzialmente che i documenti in un primo tempo prodotti dal ricorrente non consentivano di accertare né il livello del posto <QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/> financial analyst associate <QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/> né la durata di quello di <QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/> productivity project analyst <QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/>. Quanto a quelli prodotti a sostegno delle ulteriori osservazioni, non era possibile prenderli in considerazione e, comunque, non indicavano la durata esatta dell'esperienza professionale in un'attività corrispondente al prescritto livello universitario.</P></NP><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Sorgono due questioni. Se la commissione giudicatrice potesse rifiutarsi di prendere in considerazione i documenti prodotti dal Maurissen a sostegno delle sue osservazioni. In caso negativo, se questi documenti consentissero alla commissione giudicatrice di accertare se dette mansioni svolte presso la IBM fossero di livello adeguato e di durata sufficiente, determinata in tre anni dalla commissione giudicatrice, per consentirgli di vantare una <QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/> esperienza professionale equivalente <QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/> ai sensi del punto IV. 1. b) del bando di concorso.</TXT></NP><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>Come avete ricordato in una delle tre sopra menzionate sentenze <DATE ISO="19861023">23 ottobre 1986</DATE> (causa 321/85),</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/>Il dovere di assistenza dell'amministrazione nei confronti dei dipendenti, che vale pure per la commissione giudicatrice di un concorso, esprime l'equilibrio dei diritti e dei doveri reciproci che lo statuto ha creato nei rapporti fra la pubblica amministrazione ed i suoi dipendenti <QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S></P><?PAGE NO="558"?><P>Avete precisato che:</P><P><QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="00AB"/> Questo dovere, come pure il principio di sana amministrazione, implica in particolare che quando si pronunzia sulla situazione di un dipendente, l'amministrazione prenda in considerazione il complesso degli elementi che possono determinare la sua decisione e che, nel far ciò, essa tenga conto non solo dell'interesse del servizio, ma anche di quello del dipendente<QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="00BB"/> (punto 18).</P><P>E avete criticato la decisione in esame adottata nei confronti dello Schwiering motivando che la commissione giudicatrice aveva omesso di valersi, nell'interesse del ricorrente, dell'art. 2, 2<HT TYPE="SUP">o</HT> comma, dell'allegato III dello statuto, relativo ai concorsi, a norma del quale <QUOT.START ID="QS0008" REF.END="QE0008" CODE="00AB"/> ai candidati può essere richiesto qualsiasi documento o informazione complementare <QUOT.END ID="QE0008" REF.START="QS0008" CODE="00BB"/>.</P><P>Appunto richiamandosi espressamente a questa disposizione nel presente caso la stessa commissione giudicatrice ha invitato il Maurissen a formulare <QUOT.START ID="QS0009" REF.END="QE0009" CODE="00AB"/> eventuali ulteriori osservazioni <QUOT.END ID="QE0009" REF.START="QS0009" CODE="00BB"/>, destinate a consentire eventualmente di riesaminare la decisione <DATE ISO="19850802">2 agosto 1985</DATE>, pur facendo sapere al ricorrente che non avrebbe potuto produrre ulteriori documenti.</P></NP><NP><NO.P>4.</NO.P><TXT>Ritengo che una siffatta restrizione sia in contrasto col dovere di assistenza, trattandosi in particolare di un concorso interno al quale partecipava solo un numero limitato di candidati. La commissione giudicatrice non poteva quindi, motivando che non erano stati depositati all'inizio, rifiutarsi di prendere in considerazione dei documenti prodotti a sostegno di osservazioni che essa stessa aveva sollecitato.</TXT><P>Nella lettera <DATE ISO="19851028">28 ottobre 1985</DATE> la commissione giudicatrice dichiara che l'esperienza maturata dal Maurissen nelle mansioni di <QUOT.START ID="QS0010" REF.END="QE0010" CODE="00AB"/> financial analyst associate <QUOT.END ID="QE0010" REF.START="QS0010" CODE="00BB"/> avrebbe potuto, al pari di quella di <QUOT.START ID="QS0011" REF.END="QE0011" CODE="00AB"/> productivity project analyst<QUOT.END ID="QE0011" REF.START="QS0011" CODE="00BB"/>, essere considerata un'esperienza del genere di quella prescritta dal punto rV.1. b) del bando di concorso.</P><P>È chiaro quindi che ciò che rimaneva in discussione non era più il livello dell'esperienza professionale da prendere in considerazione, bensì unicamente la sua durata. Orbene, non è mai stato contestato che il Maurissen abbia svolto, dal 1976 e fino al 1983, le varie mansioni sopra menzionate. Questo periodo è incontestabilmente superiore a quello di tre anni ritenuto sufficiente dalla stessa commissione giudicatrice.</P></NP><NP><NO.P>5.</NO.P><TXT>Ne consegue che la commissione giudicatrice disponeva di tutti i dati necessari per consentirle di accertare se il ricorrente possedesse i requisiti per poter essere ammesso al concorso. Ritengo quindi che le decisioni impugnate trasgrediscano il dovere di assistenza e siano viziate da manifesto errore di valutazione. Concludo perciò per il loro annullamento e perché le spese di causa siano poste per intero a carico dell'istituzione convenuta.</TXT></NP></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>