31997D0194

97/194/CE: Decisione della Commissione del 4 marzo 1997 con la quale si riconosce che la produzione di alcuni vini di qualità prodotti in regioni determinate e di taluni «vini locali» in Grecia è ampiamente inferiore alla domanda, in ragione delle caratteristiche qualitative di tali vini (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 082 del 22/03/1997 pag. 0054 - 0055


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 4 marzo 1997 con la quale si riconosce che la produzione di alcuni vini di qualità prodotti in regioni determinate e di taluni «vini locali» in Grecia è ampiamente inferiore alla domanda, in ragione delle caratteristiche qualitative di tali vini (Il testo in lingua greca è il solo facente fede) (97/194/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1592/96 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, fino al 31 agosto 1998 sono vietati i nuovi impianti di viti; che la stessa disposizione dà tuttavia facoltà agli Stati membri di autorizzare, per le campagne 1996/97 e 1997/98, nuovi impianti per superfici destinate alla produzione di:

- vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) e

- vini da tavola designati da una delle seguenti designazioni: «Landwein», «vin de pays», «indicazione geografica tipica», «vino de la tierra», «vinho regional», «regional wine», ecc. . . .,

per i quali la Commissione abbia riconosciuto che, in ragione delle loro caratteristiche qualitative, la produzione di tali vini è ampiamente inferiore alla domanda;

considerando che in data 27 gennaio 1997 la Grecia ha presentato alcune domande di applicazione della surrichiamata disposizione per alcune sue regioni;

considerando che l'esame delle suddette domande ha permesso di constatare che le regioni che producono i v.q.p.r.d. e i «vini locali» di cui trattasi soddisfano i requisiti previsti; che non è stato superato il limite di 208 ha (2 080 stremmi) previsto dal regolamento;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I v.q.p.r.d. e i vini locali figuranti nell'allegato soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 822/87 a condizione che, per l'insieme dei v.q.p.r.d. e dei vini locali di una stessa regione, sia rispettato l'incremento della superficie indicato nello stesso allegato.

Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 31.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>