97/194/CE: Decisione della Commissione del 4 marzo 1997 con la quale si riconosce che la produzione di alcuni vini di qualità prodotti in regioni determinate e di taluni «vini locali» in Grecia è ampiamente inferiore alla domanda, in ragione delle caratteristiche qualitative di tali vini (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 082 del 22/03/1997 pag. 0054 - 0055
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 4 marzo 1997 con la quale si riconosce che la produzione di alcuni vini di qualità prodotti in regioni determinate e di taluni «vini locali» in Grecia è ampiamente inferiore alla domanda, in ragione delle caratteristiche qualitative di tali vini (Il testo in lingua greca è il solo facente fede) (97/194/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1592/96 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, fino al 31 agosto 1998 sono vietati i nuovi impianti di viti; che la stessa disposizione dà tuttavia facoltà agli Stati membri di autorizzare, per le campagne 1996/97 e 1997/98, nuovi impianti per superfici destinate alla produzione di: - vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) e - vini da tavola designati da una delle seguenti designazioni: «Landwein», «vin de pays», «indicazione geografica tipica», «vino de la tierra», «vinho regional», «regional wine», ecc. . . ., per i quali la Commissione abbia riconosciuto che, in ragione delle loro caratteristiche qualitative, la produzione di tali vini è ampiamente inferiore alla domanda; considerando che in data 27 gennaio 1997 la Grecia ha presentato alcune domande di applicazione della surrichiamata disposizione per alcune sue regioni; considerando che l'esame delle suddette domande ha permesso di constatare che le regioni che producono i v.q.p.r.d. e i «vini locali» di cui trattasi soddisfano i requisiti previsti; che non è stato superato il limite di 208 ha (2 080 stremmi) previsto dal regolamento; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 I v.q.p.r.d. e i vini locali figuranti nell'allegato soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 822/87 a condizione che, per l'insieme dei v.q.p.r.d. e dei vini locali di una stessa regione, sia rispettato l'incremento della superficie indicato nello stesso allegato. Articolo 2 La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 31. ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>