Bruxelles, 26.4.2023

COM(2023) 242 final

2023/0136(NLE)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Le modifiche proposte alla direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri 1 (di seguito la direttiva) fanno parte di un pacchetto che comprende anche una proposta di regolamento che sostituisce il regolamento (CE) n. 1466/97 2 (il braccio preventivo del patto di stabilità e crescita) nonché una proposta di modifiche al regolamento (CE) n. 1467/97 3 (il braccio correttivo del patto di stabilità e crescita). La direttiva, il braccio preventivo e quello correttivo del patto di stabilità e crescita fanno parte del quadro di governance economica dell'Unione europea.

Motivi della proposta

Il quadro di governance economica dell'UE ha contribuito a creare le condizioni per la stabilità economica, la crescita economica sostenibile e inclusiva e l'aumento dell'occupazione. Attualmente il quadro è costituito dal quadro di bilancio dell'UE (il patto di stabilità e crescita e la direttiva), dalla procedura per gli squilibri macroeconomici, dal semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche e per l'occupazione e dal quadro per i programmi di assistenza finanziaria macroeconomica.

Nel 2011, per tener conto degli insegnamenti tratti dalla crisi finanziaria globale e dalla crisi del debito sovrano nella zona euro, e nel quadro del pacchetto noto come "six-pack", il regolamento (CE) n. 1466/97 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1175/2011 4 , il regolamento (CE) n 1467/97 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1177/2011 5 ed è stata adottata la direttiva 2011/85/UE.

Questi provvedimenti legislativi hanno contribuito a garantire una rigorosa sorveglianza dei bilanci nazionali, rivolgendo contemporaneamente una maggiore attenzione ai livelli del debito. Nel tentativo di porre rimedio alle cause di fondo della crisi, il quadro di bilancio a livello di Unione europea è stato integrato da disposizioni vincolanti a livello nazionale volte a promuovere sane politiche di bilancio in tutti gli Stati membri. A tale scopo la direttiva ha imposto tra l'altro agli Stati membri di dotarsi di regole di bilancio nazionali e di un controllo indipendente dell'osservanza delle regole di bilancio a livello nazionale, oltre che di introdurre quadri di bilancio pluriennali. Queste disposizioni nazionali sono entrate in vigore per conformarsi alla direttiva.

Nel 2019 la Corte dei conti europea ha pubblicato una relazione intitolata "I requisiti UE per i quadri di bilancio nazionali devono essere ulteriormente rafforzati e la loro applicazione va monitorata meglio" 6 . Nella relazione la Corte ha rilevato debolezze concernenti l'efficacia dell'elaborazione del bilancio a medio termine e degli enti di bilancio indipendenti, e ha raccomandato alla Commissione di rendere più rigorosi i requisiti per i quadri di bilancio a medio termine e gli enti di bilancio indipendenti, conformemente alle norme internazionali.

Nel 2020 la Commissione ha pubblicato una comunicazione in cui riesamina l'adeguatezza della direttiva (di seguito la relazione sull'adeguatezza) 7 , evidenziando i progressi compiuti e i margini di miglioramento dell'attuale struttura dei quadri di bilancio nazionali. Nella relazione sull'adeguatezza sono stati evidenziati miglioramenti significativi nel numero e nella solidità delle regole di bilancio nazionali, una diffusa adozione della programmazione di bilancio a medio termine, una maggiore attendibilità delle previsioni e una migliore trasparenza di bilancio, anche per quanto riguarda le passività potenziali. La relazione ha però messo in evidenza che la programmazione a medio termine era rimasta in larga misura subordinata all'elaborazione del bilancio annuale, ha posto in discussione l'utilità di comunicare i dati mensili sulla contabilità di cassa e ha sottolineato la notevole eterogeneità nell'interpretazione delle disposizioni in materia di valutazione delle previsioni, delle spese fiscali e degli organismi fuori bilancio. È stato inoltre constatato che l'impiego della contabilità pubblica era limitato dalla mancanza di un quadro formale comune a livello dell'UE.

Infine nella comunicazione del 9 novembre 2022 la Commissione ha presentato orientamenti per una riforma del quadro di governance economica dell'UE 8 miranti a garantire la sostenibilità del debito e a promuovere una crescita sostenibile e inclusiva in tutti gli Stati membri. Gli orientamenti prevedevano un rafforzamento della titolarità nazionale, una semplificazione del quadro e un maggiore spostamento del fulcro sul medio termine, in combinazione con un'applicazione più rigorosa e coerente. Prevedevano altresì il miglioramento dell'assetto e delle prestazioni degli enti di bilancio indipendenti. Tali orientamenti rispecchiavano anche le osservazioni emerse dalla consultazione pubblica varata nell'ottobre 2021, che invitava le altre istituzioni dell'UE e tutti i principali portatori di interessi ad esprimersi sulla questione 9 .

Obiettivi della proposta

La presente proposta presenta alcune modifiche alla direttiva. In linea con gli orientamenti della Commissione, del 9 novembre 2022, per una riforma del quadro di governance economica dell'UE, le modifiche intendono rafforzare la titolarità nazionale e l'orientamento a medio termine della programmazione di bilancio. Più specificamente esse si propongono gli obiettivi seguenti:

·semplificazione della normativa vigente: come sottolineato nella relazione sull'adeguatezza, le disposizioni relative alla presentazione dei dati mensili sulla contabilità di cassa (articolo 3, paragrafo 2) 10 non sono utili ai fini del rafforzamento dei quadri di bilancio nazionali. L'articolo 8 sul Regno Unito non è più necessario. Le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, non saranno più necessarie se tali prescrizioni saranno contenute nella proposta di regolamento XXX (braccio preventivo);

·chiarimento delle disposizioni: si propone che l'articolo 4, paragrafo 6, faccia ora specifico riferimento a organismi indipendenti responsabili della valutazione ex post delle previsioni, al fine di eliminare un'ambiguità individuata nella relazione sull'adeguatezza. Si propone inoltre che l'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, definisca in maniera più precisa gli obblighi di comunicazione concernenti gli organismi e i fondi dell'amministrazione pubblica che non rientrano nei bilanci ordinari nazionali nonché i requisiti riguardanti le spese fiscali e le passività potenziali. Gli Stati membri hanno interpretato tali obblighi e requisiti in modi assai diversi, e alcune di tali interpretazioni non rispecchiano completamente la logica iniziale della direttiva;

·rafforzamento della titolarità nazionale: si propone di aggiungere o chiarire i requisiti in materia di enti di bilancio indipendenti. In alcuni casi le nuove disposizioni proposte si applicavano già agli Stati membri della zona euro, come pure a Danimarca, Bulgaria e Romania, in quanto parti contraenti del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria (TSCG) 11 (nuovo articolo 8). Altre disposizioni proposte intendono aggiungere compiti che consentirebbero agli enti di bilancio indipendenti di assolvere una funzione nella sorveglianza del quadro di bilancio dell'UE, a livello nazionale, come prevedono sia la proposta di regolamento XXX (braccio preventivo) che la proposta di modifica del regolamento 1467/97 (braccio correttivo). Tali disposizioni comprendono la preparazione o l'approvazione delle previsioni di bilancio, nonché la valutazione delle analisi della sostenibilità e dell'impatto delle politiche. Infine alcune disposizioni proposte assicurano l'indipendenza e la responsabilità degli enti di bilancio indipendenti per rispecchiare le norme individuate dalle organizzazioni internazionali, come si raccomanda nella relazione della Corte dei conti europea del 2019;

·promozione di un orientamento a medio termine: si propone di precisare la dimensione di bilancio pluriennale in maniera più sistematica nelle previsioni (articolo 4); la stessa considerazione dovrebbe valere per il nesso tra bilancio annuale e programmazione a medio termine (articolo 10), che la relazione della Corte dei conti europea del 2019 e la relazione sull'adeguatezza avevano giudicato debole;

·miglioramento della qualità delle finanze pubbliche: si propongono alcune disposizioni volte a promuovere la responsabilità dei bilanci pubblici e ad accrescere la trasparenza dei rischi di bilancio rispetto ai cambiamenti climatici. L'articolo 9, paragrafo 2, lettera d), dovrebbe ora prevedere una valutazione dei rischi derivanti dai cambiamenti climatici e delle implicazioni delle politiche climatiche per le finanze pubbliche. Analogamente l'articolo 14, paragrafo 3, imporrebbe agli Stati membri di pubblicare, nella misura del possibile, dati riguardanti le passività potenziali legate alle calamità e al clima, nonché le perdite economiche subite a causa di calamità naturali e shock connessi al clima. Per quanto riguarda questi ultimi, costituirebbero oggetto di comunicazione anche i costi di bilancio sostenuti dal settore pubblico e gli strumenti impiegati per attenuare o gestire gli shock.

•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta fa parte di un più ampio pacchetto di proposte formulate sulla scia degli orientamenti della Commissione, del 9 novembre 2022, per una riforma del quadro di governance economica dell'UE. Tale pacchetto, comprendente anche una proposta di regolamento che sostituisce il braccio preventivo del patto di stabilità e crescita (PSC) nonché modifiche al braccio correttivo del PSC, mira a istituire un quadro riformato, fondato su un orientamento a medio termine e una titolarità nazionale ed è volto a ottenere una riduzione credibile e sostanziale degli elevati livelli di debito e a promuovere una crescita sostenibile e inclusiva. La riforma del quadro di governance economica mantiene pertanto gli obiettivi fondamentali della disciplina di bilancio e della promozione della crescita del patto di stabilità e crescita e delle sue disposizioni istitutive nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Al tempo stesso, mirando a finanze pubbliche sane e sostenibili e alla promozione di una crescita sostenibile e inclusiva, il quadro riformato risponde anche agli obiettivi principali del patto di bilancio, che costituisce il titolo III del TSCG 12 . Inoltre, altri elementi della legislazione proposta mantengono la sostanza del patto di bilancio. Con un orientamento a medio termine ancorato alle sfide del debito specifiche per paese, la proposta di regolamento che sostituisce il braccio preventivo del patto di stabilità e crescita riflette in parte il requisito di convergenza verso le posizioni a medio termine previsto dal patto di bilancio e che il calendario di tale convergenza deve essere proposto tenendo conto dei rischi specifici per paese per la sostenibilità (articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del TSCG). Pur mettendo in rilievo il saldo strutturale, il patto di bilancio impone anche un'analisi della spesa al netto delle misure discrezionali in materia di entrate per la valutazione globale della conformità (articolo 3, paragrafo 1, lettera b), TSCG) e tale analisi è mantenuta nella proposta di regolamento che sostituisce il braccio preventivo del PSC. Il patto di bilancio consente deviazioni temporanee dall'obiettivo a medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo solo in circostanze eccezionali (articolo 3, paragrafo 1, lettera c), TSCG), come prevede la proposta di regolamento che sostituisce il braccio preventivo del PSC. Il patto di bilancio prevede che qualora si constatino deviazioni significative dall'obiettivo di medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo, devono essere attuate misure per correggere le deviazioni in un periodo di tempo definito (articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TSCG). Allo stesso modo, il quadro riformato impone la correzione delle deviazioni dal percorso di spesa netta stabilito dal Consiglio. Inoltre, quando le deviazioni determinano un disavanzo superiore al 3 % del PIL, lo Stato membro potrebbe essere sottoposto alla procedura per i disavanzi eccessivi. Per uno Stato membro con un debito superiore al 60 % del PIL, la procedura per i disavanzi eccessivi basata sul debito sarebbe rafforzata e si concentrerebbe sugli scostamenti dal percorso di spesa netta, sostituendo l'attuale parametro per la riduzione del debito (la cosiddetta "regola dell'1/20"), che imponeva uno sforzo di bilancio troppo impegnativo per alcuni Stati membri. Il patto di bilancio assegna agli enti di bilancio nazionali indipendenti un ruolo per il controllo dell'osservanza delle sue regole; le disposizioni riguardanti il ruolo e l'indipendenza di tali istituzioni di sorveglianza, che dovevano essere illustrate in dettaglio nei principi comuni proposti dalla Commissione 13 in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, TSCG, sono ora pienamente integrate nella proposta di modifica della direttiva. Il patto di bilancio prevede che la Commissione e il Consiglio svolgano un ruolo nel processo di esecuzione (articolo 5 TSCG) come previsto dalle modifiche proposte al braccio correttivo del PSC.

Dall'attuazione del patto di bilancio negli ordinamenti giuridici nazionali scaturiscono ulteriori elementi in comune tra il patto di bilancio e il quadro di governance economica riformato. La maggior parte delle parti contraenti del TSCG ha recepito le disposizioni del trattato negli ordinamenti nazionali inserendo un collegamento diretto con la normativa corrispondente dell'UE 14 . Ciò vale per quanto riguarda l'obiettivo a medio termine e il percorso di convergenza, come pure per la valutazione di una deviazione significativa o per le disposizioni che impongono di seguire le raccomandazioni adottate dal Consiglio (tutte emanate in sede di applicazione del regolamento (CE) n. 1466/97).

In considerazione di tali elementi comuni, si può ritenere che il quadro di governance economica riformato proposto incorpori la sostanza delle disposizioni in materia di bilancio del TSCG nel quadro giuridico dell'UE, conformemente all'articolo 16 TSCG.

•Coerenza con le altre normative dell'Unione

Inserendo requisiti riguardanti le implicazioni dei cambiamenti climatici sulle politiche di bilancio nazionali e sui rischi di bilancio, la proposta assicura la coerenza con le altre normative dell'Unione che sostengono azioni per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, in linea con l'obiettivo di garantire una transizione equa verso la neutralità climatica. Per alcuni Stati membri, nel quadro dei rispettivi piani per la ripresa e la resilienza, sono in via di attuazione varie riforme che si tradurranno in un miglioramento dei quadri di bilancio, per esempio accrescendo l'indipendenza di alcuni enti di bilancio, conformemente alle modifiche proposte.

2.RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

Nel quadro del riesame della governance economica, la Commissione ha svolto molteplici attività di sensibilizzazione, organizzando tra l'altro conferenze e impegnandosi in scambi più mirati con i portatori di interessi. In particolare nell'ottobre 2021 la Commissione ha avviato una consultazione pubblica 15 , invitando le altre istituzioni dell'UE e tutti i principali portatori di interessi a parteciparvi. In varie sedi - tra cui apposite riunioni, seminari e un'indagine online - i cittadini e un ampio ventaglio di partecipanti, comprendente governi nazionali, parlamenti, parti sociali, il mondo accademico e altre istituzioni dell'UE, hanno espresso i propri punti di vista sulle possibili modalità di riforma della governance economica dell'UE. Molti portatori di interessi si sono dichiarati favorevoli a rafforzare i quadri di bilancio nazionali, anche tramite un più intenso coinvolgimento degli enti di bilancio indipendenti nella sorveglianza del quadro dell'UE. In alcuni casi il coinvolgimento degli enti di bilancio indipendenti è stato considerato un modo per accrescere i costi in termini di reputazione legati al mancato rispetto degli impegni di bilancio.

Oltre a un ruolo nella sorveglianza a livello UE, alcuni portatori di interessi hanno anche chiesto di attribuire agli enti di bilancio indipendenti una più importante funzione di monitoraggio delle regole di bilancio nazionali, da attuare imponendo ai governi l'obbligo di prendere sistematicamente in considerazione le valutazioni degli enti di bilancio indipendenti, accanto a un dialogo più strutturato tra enti di bilancio indipendenti e istituzioni dell'UE. In alcuni casi è stato proposto un ampliamento dei compiti al fine di includervi l'elaborazione di dati per le analisi della sostenibilità del debito, l'elaborazione di previsioni macroeconomiche (tra cui quelle per i piani a medio termine) che potrebbero servire ai governi nazionali come punto di partenza per programmare la propria politica di bilancio, nonché l'elaborazione o la convalida dei piani di bilancio. È stato suggerito anche un ruolo di consulenza in materia di politica di bilancio, oltre a un ruolo di maggiore spicco nel dibattito pubblico.

3.ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

• Base giuridica

La base giuridica della modifica della direttiva è costituita dall'articolo 126, paragrafo 14, terzo comma, TFUE. Il rafforzamento dei requisiti per i quadri di bilancio nazionali negli Stati membri intende integrare e potenziare il quadro d'intervento dell'Unione per evitare i disavanzi eccessivi, di cui all'articolo 126 TFUE. La proposta si applica a tutti gli Stati membri.

• Sussidiarietà e proporzionalità

La proposta è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il suo obiettivo, ossia il rispetto uniforme della disciplina di bilancio come richiesto dal TFUE, non può essere conseguito in modo soddisfacente dagli Stati membri e può essere conseguito meglio a livello di Unione. Inoltre, dato che le modifiche proposte mirano principalmente ad affrontare alcune carenze della direttiva, o a chiarirne (oppure aggiornarne) le disposizioni, tenendo conto in particolare della proposta di regolamento che sostituisce il braccio preventivo del PSC e delle modifiche al braccio correttivo del PSC, esse possono essere realizzate nel modo migliore a livello di Unione europea anziché da iniziative nazionali differenti.

La proposta di modifica della direttiva non va al di là di quanto necessario per conseguire tale obiettivo. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per gli Stati membri, alcune modifiche propongono di semplificare i requisiti della direttiva; è inoltre garantita la coerenza con la proposta di regolamento che sostituisce il braccio preventivo del PSC e con le modifiche al braccio correttivo del PSC. La proporzionalità, a sua volta, è garantita dalle modifiche volte a chiarire concetti e definizioni che agevolano l'attuazione della direttiva. Analogamente molte disposizioni concernenti gli enti di bilancio indipendenti sono tratte da norme vigenti che si applicano ad alcuni Stati membri (ma non a tutti), ossia il TSCG o il regolamento n. 473/2013. Di conseguenza in molti Stati membri queste disposizioni sono già attuate. Si chiede inoltre di segnalare perdite e rischi connessi al clima, tenendo conto degli sforzi nazionali in corso e della necessità di adattare tali pratiche alle esigenze e alle preferenze specifiche di ogni paese. Infine, consentendo agli Stati membri di recepire queste disposizioni nel proprio ordinamento giuridico nazionale, la proposta di modifica della direttiva costituisce anche uno strumento idoneo per conseguire l'obiettivo della direttiva stessa, giacché consente agli Stati membri di adattare i requisiti alle proprie specificità.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

2023/0136 (NLE)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 14, terzo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Banca centrale europea,

considerando quanto segue:

(1)Al fine di garantire l'osservanza da parte degli Stati membri degli obblighi sanciti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in materia di politica di bilancio, in particolare per quanto concerne l'obbligo di evitare disavanzi pubblici eccessivi, la direttiva 2011/85/UE del Consiglio 16 ha stabilito regole dettagliate riguardanti le caratteristiche dei quadri di bilancio degli Stati membri.

(2)Traendo insegnamento dalle esperienze maturate nell'ambito dell'unione economica e monetaria dall'entrata in vigore della direttiva 2011/85/UE, è necessario modificarne i requisiti per quanto riguarda le regole e le procedure inerenti ai quadri di bilancio degli Stati membri.

(3)Nel 2019 la Corte dei conti europea ha pubblicato una relazione in cui esaminava i requisiti dell'Unione per i quadri di bilancio nazionali, e raccomandava alla Commissione di rivedere tali requisiti tenendo conto dei princìpi e delle migliori pratiche internazionali. La Corte dei conti europea ha proposto azioni specifiche per migliorare la portata e l'efficacia dei quadri di bilancio nazionali, in particolare per quanto riguarda i quadri di bilancio a medio termine e gli enti di bilancio indipendenti 17 .

(4)Nella comunicazione della Commissione del 5 febbraio 2020 18 sono stati constatati progressi notevoli ma diseguali nello sviluppo dei quadri di bilancio nazionali, dal momento che il diritto dell'Unione stabilisce soltanto requisiti minimi e che l'attuazione e la conformità alle disposizioni nazionali erano state assai eterogenee. La comunicazione valutava inoltre la misura in cui il quadro potrebbe sostenere le esigenze di politica economica, ambientale e sociale connesse alla transizione verso un'economia europea digitale, efficiente sotto il profilo delle risorse e a impatto climatico zero, a integrazione del ruolo centrale del contesto normativo e delle riforme strutturali.

(5)La comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo 19 auspica un maggior ricorso a strumenti di bilancio verdi al fine di riorientare gli investimenti pubblici, i consumi e la tassazione verso le priorità verdi, abbandonando le sovvenzioni dannose. La normativa europea sul clima fissa l'obiettivo della neutralità climatica a livello dell'Unione entro il 2050 e impone alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri di migliorare la capacità di adattamento. La Commissione si è impegnata a collaborare con gli Stati membri per individuare ed effettuare un'analisi comparativa delle pratiche di bilancio verdi. La comunicazione della Commissione, del 24 febbraio 2021, sulla nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici 20 ha constatato l'importanza dei cambiamenti climatici dal punto di vista macrofinanziario, e ha sottolineato la necessità di aumentare la resilienza dell'Unione agli impatti dei cambiamenti climatici. Il semestre europeo offre un quadro supplementare per sostenere tali sforzi, mentre lo strumento di assistenza tecnica fornisce l'assistenza pratica per la loro attuazione.

(6)La comunicazione della Commissione, del 9 novembre 2022, sugli orientamenti per una riforma del quadro di governance economica dell'UE 21 ha messo in luce la necessità di rafforzare la sostenibilità del debito e di ridurre gli elevati rapporti debito pubblico/PIL, promuovendo al contempo una crescita sostenibile e inclusiva in tutti gli Stati membri. Gli obiettivi fondamentali degli orientamenti consistono nel migliorare la titolarità nazionale, semplificare il quadro e spostarne il fulcro maggiormente sul medio termine, in combinazione con un'esecuzione più rigorosa e coerente.

(7)Al fine di migliorare l'osservanza delle disposizioni del TFUE, e in particolare di evitare la procedura per i disavanzi pubblici eccessivi di cui all'articolo 126 TFUE, è opportuno introdurre, nel diritto degli Stati membri, disposizioni specifiche volte a rafforzare la titolarità nazionale, conformemente alla comunicazione della Commissione, del 9 novembre 2022, sugli orientamenti per una riforma del quadro di governance economica dell'UE, al di là di quelle attualmente richieste dalla direttiva 2011/85/UE. Sulla base degli elementi di prova emersi dall'attuazione di tale direttiva, le modifiche dovrebbero riguardare anche disposizioni in materia di trasparenza e statistiche, previsioni ed elaborazione del bilancio a medio termine, per ovviare alle debolezze emerse in fase di attuazione.

(8)La presente direttiva fa parte di un pacchetto comprendente anche il regolamento (UE) [XXX] 22 del Parlamento e del Consiglio che sostituisce il regolamento (CE) n. 1466/97 23 (il braccio preventivo del patto di stabilità e crescita) e il regolamento del Consiglio [XXX] 24 recante modifica del regolamento del Consiglio (CE) n. 1467/97 25 (il braccio correttivo del patto di stabilità e crescita). Insieme, tali atti istituiscono un quadro di governance economica dell'Unione riformato che incorpora nel diritto dell'Unione la sostanza del titolo III, "patto di bilancio", del trattato intergovernativo sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance (TSCG) nell'Unione economica e monetaria 26 , a norma dell'articolo 16 del trattato. Il titolo III è vincolante per gli Stati membri la cui moneta è l'euro e, su base volontaria, per Bulgaria, Danimarca e Romania. Sulla base dell'esperienza maturata nell'attuazione del TSCG da parte degli Stati membri, il pacchetto conserva l'orientamento a medio termine del patto di bilancio in quanto strumento per conseguire la disciplina di bilancio e la promozione della crescita. Il pacchetto prevede un rafforzamento della dimensione specifica per paese volto a promuovere la titolarità nazionale, anche mediante un potenziamento del ruolo degli enti di bilancio indipendenti, sulla base dei principi comuni del patto di bilancio proposti dalla Commissione 27 a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, TSCG. Il regolamento [XXX] che sostituisce il regolamento (CE) n. 1466/97 definisce l'analisi della spesa al netto delle misure discrezionali in materia di entrate ai fini della valutazione globale della conformità richiesta dal patto di bilancio. Analogamente al patto di bilancio, il regolamento [XXX] che sostituisce il regolamento (CE) n. 1466/97 consente deviazioni temporanee dal piano a medio termine solo in circostanze eccezionali. Allo stesso modo, in caso di deviazioni significative dal piano a medio termine si dovrebbero attuare misure per correggere le deviazioni in un periodo di tempo definito. Il pacchetto rafforza le procedure di sorveglianza e di esecuzione di bilancio al fine di realizzare l'impegno di promuovere finanze pubbliche sane e sostenibili e una crescita sostenibile. La riforma del quadro di governance economica conserva pertanto gli obiettivi fondamentali della disciplina di bilancio e della sostenibilità del debito definiti nel TSCG.

(9)L'esistenza di pratiche complete e affidabili in materia di contabilità pubblica per tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica è una condizione preliminare per la produzione di statistiche di elevata qualità che siano comparabili da uno Stato membro all'altro. La disponibilità e la qualità delle statistiche basate sul Sistema europeo dei conti (SEC 2010) sono fondamentali per assicurare il corretto funzionamento del quadro di sorveglianza di bilancio dell'Unione. Il SEC 2010 si basa su informazioni fornite secondo il principio di competenza. È pertanto necessario migliorare la raccolta delle informazioni e dei dati fondati sul principio di competenza, necessari per generare statistiche basate sul principio di competenza, in maniera integrata, completa e armonizzata in tutti i sottosettori delle amministrazioni pubbliche.

(10)La disponibilità di dati ad alta frequenza può rivelare modalità che richiedono una più stretta sorveglianza e migliorare la qualità delle previsioni di bilancio. Gli Stati membri e la Commissione (Eurostat) dovrebbero pubblicare dati basati sulla contabilità di cassa e dati trimestrali sul disavanzo e sul debito applicando le definizioni di cui all'articolo 2 del protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al TFUE. La pubblicazione di dati di bilancio a più alta frequenza, adattati alle definizioni di bilancio nazionali, dovrebbe essere decisa sulla base dei requisiti nazionali in materia di trasparenza e delle esigenze degli utenti, per migliorare la titolarità nazionale.

(11)Previsioni macroeconomiche e di bilancio distorte e irrealistiche per la legislazione di bilancio annuale e pluriennale possono ostacolare considerevolmente l'efficacia della programmazione di bilancio e di conseguenza mettere a repentaglio l'impegno in materia di disciplina di bilancio. Per migliorare le ipotesi di base e formulare valutazioni imparziali dell'impatto di bilancio delle varie misure politiche, è opportuno che le previsioni macroeconomiche e di bilancio degli Stati membri siano approvate o elaborate da un ente di bilancio indipendente.

(12)Le previsioni macroeconomiche e di bilancio dovrebbero essere soggette a valutazioni periodiche, oggettive e complete, effettuate da un organismo indipendente al fine di migliorarne la qualità. Tali valutazioni dovrebbero comprendere l'esame delle ipotesi economiche, il raffronto con le previsioni preparate da altre istituzioni e la valutazione dell'attendibilità delle previsioni passate.

(13)Gli organismi indipendenti responsabili del monitoraggio delle finanze pubbliche negli Stati membri rappresentano un elemento essenziale di un efficace quadro di bilancio. Ai sensi del regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gli Stati membri la cui moneta è l'euro sono tenuti a dotarsi di enti di bilancio indipendenti incaricati di elaborare o approvare le previsioni macroeconomiche; il regolamento introduce inoltre garanzie specifiche concernenti l'indipendenza e la capacità tecnica di tali enti. In considerazione del positivo contributo degli organismi indipendenti alle finanze pubbliche, è opportuno estendere tali prescrizioni a tutti gli Stati membri. Per promuovere la disciplina di bilancio e accrescere la credibilità della politica di bilancio, tali organismi dovrebbero anche contribuire alla programmazione di bilancio, elaborando o approvando le previsioni e le analisi del debito utilizzate dalla pubblica amministrazione, nonché effettuando analisi indipendenti delle politiche di bilancio e monitorando l'osservanza del quadro di bilancio.

(14)Per accrescere la responsabilità nella politica di bilancio, è opportuno accordare agli enti di bilancio un elevato grado di indipendenza operativa e le risorse necessarie per svolgere le proprie mansioni, nonché un ampio e tempestivo accesso alle necessarie informazioni.

(15)Per migliorare la programmazione di bilancio, occorre prestare la debita attenzione ai rischi macrofiscali derivanti dai cambiamenti climatici, nonché alle implicazioni delle politiche climatiche sulle finanze pubbliche nel medio e nel lungo periodo. Comprendere attraverso quali canali gli shock climatici incidano sull'economia e sulle finanze pubbliche è essenziale per consentire alle strategie nazionali di limitare e gestire il rischio di bilancio provocato dai cambiamenti climatici e dalle calamità che ne derivano.

(16)Una prospettiva limitata a un solo anno offre alla programmazione di bilancio una base esigua per elaborare politiche di bilancio sane, poiché la maggior parte delle misure comporta implicazioni che vanno ben al di là del ciclo di bilancio annuale. Di conseguenza un'efficace programmazione di bilancio pluriennale rafforza la credibilità della politica di bilancio tenendo nel contempo conto della sostenibilità del debito. Un'efficace programmazione a medio termine si fonda su una definizione chiara e coerente degli obiettivi di bilancio nazionali a medio termine, che sono presentati nei piani nazionali a medio termine. Per rafforzare una prospettiva di bilancio pluriennale, la programmazione della legislazione di bilancio annuale dovrebbe essere coerente con gli obiettivi pluriennali stabiliti nei quadri di bilancio a medio termine.

(17)Per promuovere efficacemente la disciplina di bilancio e la sostenibilità delle finanze pubbliche, occorre che i quadri di bilancio riguardino tali finanze nella loro totalità. Per questa ragione è opportuno riservare particolare attenzione alle operazioni di organismi e fondi dell'amministrazione pubblica che non rientrano nei bilanci ordinari a livello di sottosettori che hanno un impatto immediato o a medio termine sulle posizioni di bilancio degli Stati membri. Il valore dell'incidenza combinata di tali operazioni sui saldi e sul debito dell'amministrazione pubblica dovrebbe essere presentato nel quadro dei processi di bilancio annuali e dei piani di bilancio a medio termine, cogliendo gli impatti derivanti dalle operazioni future, nonché dalle nuove passività in essere e previste.

(18)Analogamente la trasparenza riguardo al tipo e all'entità delle spese fiscali, e alle perdite di entrate che ne derivano, costituisce un elemento necessario per comprendere in maniera più approfondita la misura in cui la politica e la programmazione di bilancio sono allineate alle priorità dell'amministrazione pubblica.

(19)Gli strumenti di bilancio verdi possono contribuire a riorientare le entrate e le spese pubbliche verso priorità verdi. A questo riguardo, la comunicazione affidabile e periodica di informazioni esaustive, utili e accessibili migliora il processo decisionale relativo al bilancio. Si tratta quindi di comunicare dati, da un lato, sul modo in cui le entrate rispecchiano la necessità di attuare il principio "chi inquina paga", e dall'altro, sul modo in cui le spese rispecchiano, in positivo e in negativo, le priorità verdi. È opportuno che gli Stati membri pubblichino le informazioni sul modo in cui gli elementi pertinenti dei loro bilanci contribuiscono al rispetto degli impegni climatici e ambientali a livello nazionale e internazionale, nonché sulla metodologia utilizzata. Gli Stati membri dovrebbero pubblicare dati e informazioni descrittive separatamente per voci di spesa, spese fiscali ed entrate. Si invitano gli Stati membri a pubblicare informazioni sull'impatto distributivo delle politiche di bilancio e a tener conto, nell'elaborazione delle pratiche di bilancio verde, degli aspetti occupazionali, sociali e distributivi 29 .

(20)È opportuno riservare la debita attenzione all'esistenza di passività potenziali. Più in dettaglio, le passività potenziali comprendono eventuali obbligazioni che dipendono dal verificarsi o meno di eventi futuri incerti o da obbligazioni effettive il cui pagamento è improbabile o il cui ammontare non può essere determinato in modo attendibile. Comprendono ad esempio garanzie pubbliche, crediti deteriorati, passività derivanti dalla gestione delle imprese pubbliche, spese e obblighi potenziali derivanti da azioni giudiziarie e passività potenziali legate alle calamità.

(21)Calamità naturali ed eventi meteorologici estremi hanno colpito la maggior parte degli Stati membri e si prevede che i cambiamenti climatici amplificheranno la frequenza e l'intensità di tali eventi. Le amministrazioni pubbliche investono in misure di adattamento ai cambiamenti climatici e intervengono per coprire i costi delle calamità in termini di aiuti d'emergenza, ripresa e ricostruzione e in alcuni casi per fungere da assicuratore di ultima istanza. In considerazione delle sfide attuali e di quelle che si porranno in futuro per la sostenibilità delle finanze pubbliche, occorre prestare particolare attenzione agli obblighi della pubblica amministrazione e ai rischi per le finanze pubbliche derivanti da calamità naturali ed eventi legati al clima, a partire dalla raccolta e dalla pubblicazione di informazioni sulle perdite economiche e i costi di bilancio degli eventi passati, nonché di informazioni sugli accordi di bilancio e sugli strumenti finanziari usati a tale scopo.

(22)La Commissione dovrebbe continuare a monitorare periodicamente l'attuazione della direttiva 2011/85/UE. Si dovrebbero individuare e condividere le migliori pratiche concernenti l'attuazione delle disposizioni di tale direttiva.

(23)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/85/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

La direttiva 2011/85/UE è così modificata:

1) l'articolo 2 è così modificato:

(a)al primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Si applica la definizione di sottosettori dell'amministrazione pubblica di cui all'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.*

___________

*GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1.";

(b)il secondo comma è così modificato:

i)la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) sistemi di contabilità del settore pubblico e segnalazione statistica;";

ii)la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) regole di bilancio numeriche specifiche per paese, che contribuiscono a far sì che la conduzione della politica di bilancio degli Stati membri sia coerente con i loro rispettivi obblighi ai sensi del TFUE, espresse sotto forma di un indicatore sintetico dei risultati di bilancio, come il disavanzo pubblico, il fabbisogno, il debito o uno dei relativi componenti principali;";

iii)la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) i quadri di bilancio a medio termine vale a dire una serie specifica di procedure di bilancio nazionali che estendono l'orizzonte per la formazione della politica di bilancio oltre il calendario del bilancio annuale, compresa la fissazione delle priorità politiche e degli obiettivi di bilancio nazionali a medio termine;";

iv)è aggiunta la lettera h) seguente:

"h) enti di bilancio indipendenti quali organismi strutturalmente indipendenti oppure organismi dotati di autonomia funzionale rispetto alle autorità di bilancio degli Stati membri istituiti ai sensi dell'articolo 8.";

2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"1. Per quanto riguarda i sistemi nazionali di contabilità pubblica, gli Stati membri si dotano, entro il 2030, di sistemi di contabilità finanziaria fondati sul principio di competenza, integrati, completi e armonizzati a livello nazionale, che coprono tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica e contengono le informazioni fondate sia sul principio di cassa, sia sul principio di competenza, necessarie per predisporre i dati basati sulle norme SEC 2010. Detti sistemi di contabilità finanziaria del settore pubblico sono soggetti a controllo interno e audit indipendenti.

2. Gli Stati membri assicurano che i dati di bilancio di tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica siano disponibili al pubblico tempestivamente e regolarmente come stabilito dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio*. In particolare gli Stati membri pubblicano dati trimestrali relativi al debito e al disavanzo separatamente per l'amministrazione centrale, le amministrazioni di Stati federati, le amministrazioni locali e gli enti di previdenza e assistenza sociale, prima della fine del trimestre successivo oppure dopo la pubblicazione dei dati pertinenti da parte della Commissione (Eurostat).

3. La Commissione (Eurostat) pubblica i dati statistici trimestrali sulle finanze delle amministrazioni pubbliche conformemente alle tavole 25, 27 e 28 dell'allegato B del regolamento (UE) n. 549/2013, ogni tre mesi.

___________

*GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1.";

3) l'articolo 4 è così modificato:

(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri assicurano che la programmazione di bilancio annuale e pluriennale si basi su previsioni macroeconomiche e di bilancio realistiche che utilizzano le informazioni più aggiornate. La programmazione di bilancio si basa sullo scenario macrofiscale più probabile o su uno scenario più prudente. Le previsioni macroeconomiche e di bilancio sono elaborate o approvate da enti di bilancio indipendenti istituiti ai sensi dell'articolo 8. Esse sono confrontate con le previsioni della Commissione più aggiornate. Le differenze significative tra le previsioni macroeconomiche e di bilancio degli Stati membri e le previsioni della Commissione sono spiegate, anche qualora il livello o l'aumento delle variabili nelle ipotesi esterne si discostino in modo significativo dai valori indicati nelle previsioni della Commissione.";

(b)il paragrafo 4 è soppresso;

(c)i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"5. Gli Stati membri specificano l'istituzione incaricata di elaborare le previsioni macroeconomiche e di bilancio. Gli Stati membri e la Commissione avviano, con cadenza almeno annuale, un dialogo tecnico sulle ipotesi alla base dell'elaborazione delle previsioni macroeconomiche e di bilancio. 

6. Le previsioni macroeconomiche e di bilancio per la programmazione di bilancio annuale e pluriennale elaborate dalle istituzioni nazionali sono soggette a una valutazione periodica, oggettiva e completa da parte di un organismo indipendente, compresa la valutazione ex post. I risultati di tale valutazione sono pubblicati e di essi si terrà opportunamente conto per le future previsioni macroeconomiche e di bilancio. Qualora la valutazione rilevi un errore significativo che si ripercuote sulle previsioni macroeconomiche su un periodo di almeno quattro anni consecutivi, lo Stato membro interessato intraprende le azioni necessarie e le rende pubbliche.";

(d)il paragrafo 7 è soppresso;

4) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

Ciascuno Stato membro introduce proprie specifiche regole di bilancio numeriche che promuovano effettivamente l'osservanza dei suoi obblighi derivanti dal TFUE nel settore della programmazione di bilancio, nell'arco di un periodo pluriennale per l'intera amministrazione pubblica. Tali regole promuovono in particolare:

a)

il rispetto di disposizioni e valori di riferimento relativi al disavanzo e al debito fissati conformemente al TFUE;

b)

l'adozione di un periodo di programmazione di bilancio pluriennale, coerente con le disposizioni del regolamento [XXX braccio preventivo del PSC].*

__________________

* Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del [inserire la data] [inserire il titolo per esteso] (GU L ...).";

5) l'articolo 6 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) il controllo effettivo e tempestivo dell'osservanza delle regole, basato su un'analisi affidabile e indipendente eseguita da enti di bilancio indipendenti istituiti ai sensi dell'articolo 8.";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

" Se le regole di bilancio numeriche contengono clausole di salvaguardia, queste ultime prevedono un numero limitato di circostanze specifiche coerente con gli obblighi dello Stato membro derivanti dal TFUE e dal regolamento [XXX braccio preventivo del PSC], e procedure rigorose in cui è consentito non rispettare temporaneamente la regola. Per le clausole di salvaguardia sono fissati limiti di tempo precisi.";

6) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

La legislazione di bilancio annuale degli Stati membri è coerente con le regole di bilancio numeriche specifiche per paese‑ in vigore.";

7) al capo V, il titolo è sostituito da "ENTI DI BILANCIO INDIPENDENTI";

8) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

1. Gli Stati membri provvedono all'istituzione di enti di bilancio indipendenti, quali organismi strutturalmente indipendenti oppure organismi dotati di autonomia funzionale rispetto alle autorità di bilancio degli Stati membri, mediante leggi, regolamenti o disposizioni amministrative vincolanti nazionali.

2. Le istituzioni di cui al paragrafo 1 sono composte da membri designati e nominati sulla base della loro esperienza e competenza in materia di finanze pubbliche, macroeconomia o gestione di bilancio, e tramite procedure trasparenti.

3. Gli enti di cui al paragrafo 1:

a)    non seguono le istruzioni delle autorità di bilancio dello Stato membro interessato o di qualsiasi altro organismo pubblico o privato;

b)    hanno la capacità di comunicare pubblicamente in maniera tempestiva in merito alle proprie valutazioni e ai propri pareri;

c)    sono dotati di risorse proprie stabili e adeguate ai fini dello svolgimento del loro mandato in maniera efficace, ivi compreso qualsiasi tipo di analisi che rientri nel loro mandato;

d)    hanno ampio e tempestivo accesso alle informazioni necessarie per adempiere il proprio mandato;

e)    sono soggetti a periodiche valutazioni esterne da parte di valutatori indipendenti.

4. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti di cui al paragrafo 1 svolgano le mansioni seguenti:

a)    elaborazione delle previsioni macroeconomiche e di bilancio annuali e pluriennali sottese alla programmazione a medio termine dell'amministrazione pubblica o approvazione di quelle formulate dalle autorità di bilancio;

b)    elaborazione delle valutazioni della sostenibilità del debito sottese alla programmazione a medio termine dell'amministrazione pubblica o approvazione di quelle fornite dalle autorità di bilancio;

c)    elaborazione di valutazioni dell'impatto delle politiche sulla sostenibilità di bilancio e sulla crescita sostenibile e inclusiva o approvazione di quelle fornite dalle autorità di bilancio;

d)    controllo dell'osservanza delle regole di bilancio numeriche specifiche per paese conformemente all'articolo 6;

e)    controllo dell'osservanza del quadro di bilancio dell'Unione ai sensi dei regolamenti [XXX braccio preventivo del PSC] e [XXX braccio correttivo del PSC]*;

f)    svolgimento periodico di riesami del quadro di bilancio nazionale, per valutare l'omogeneità, la coerenza e l'efficacia del quadro, compresi i meccanismi e le norme che disciplinano i rapporti di bilancio tra le autorità pubbliche nei vari sottosettori dell'amministrazione pubblica;

g)    partecipazione a discussioni e audizioni periodiche in seno al parlamento nazionale.

5.    Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di bilancio dello Stato membro interessato si conformino alle valutazioni o ai pareri formulati dagli enti nel contesto delle mansioni di cui al paragrafo 4. Qualora non si conformino alle valutazioni o ai pareri suddetti, tali autorità di bilancio giustificano pubblicamente la decisione di non conformarsi entro un mese dalla formulazione di tali valutazioni o pareri.

* Regolamento (UE) del Consiglio, del [inserire la data] [inserire il titolo per esteso] (GU L ...).";

9) l'articolo 9 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri istituiscono un quadro di bilancio a medio termine credibile ed efficace che preveda l'adozione di un periodo di programmazione di almeno quattro anni per assicurare che la programmazione di bilancio nazionale segua una prospettiva di programmazione finanziaria pluriennale.";

b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) obiettivi di bilancio pluriennali globali e trasparenti, ai sensi dell'articolo 2, lettera e), in termini di disavanzo e debito pubblico nonché qualsiasi altro indicatore di bilancio sintetico quale la spesa, assicurando che essi siano conformi alle eventuali regole di bilancio numeriche specifiche per paese di cui al capo IV della presente direttiva e alle pertinenti disposizioni del regolamento [XXX braccio preventivo del PSC].";

ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) una descrizione delle politiche previste a medio termine, compresi gli investimenti e le riforme, che hanno incidenza a livello di amministrazione pubblica e di crescita sostenibile e inclusiva, suddivise per voce di entrata e di spesa importante, con l'indicazione di come viene realizzato l'aggiustamento verso gli obiettivi di bilancio nazionali a medio termine di cui all'articolo 2, lettera e), rispetto alle proiezioni basate sull'ipotesi di politiche invariate.";

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) una valutazione dell'impatto che le politiche previste, alla luce della loro incidenza diretta a medio termine e a lungo termine sulle finanze pubbliche, potrebbero avere sulla sostenibilità a medio termine e a lungo termine delle finanze pubbliche e sulla crescita sostenibile e inclusiva. La valutazione specifica, nella misura del possibile, i rischi macrofiscali derivanti dai cambiamenti climatici nonché i loro impatti ambientali e distributivi, e le implicazioni per le finanze pubbliche, a medio e lungo termine, delle politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ad essi.";

c) il paragrafo 3 è soppresso;

10) gli articoli 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 10

La legislazione di bilancio annuale è conforme agli obiettivi di bilancio nazionali a medio termine di cui all'articolo 2, lettera e). Qualsiasi scostamento è debitamente spiegato.

Articolo 11

La presente direttiva non impedisce in alcun modo al nuovo governo di uno Stato membro di aggiornare il proprio programma di bilancio a medio termine per riflettere le proprie nuove priorità politiche. In tal caso il nuovo governo indica le differenze tra il nuovo programma di bilancio a medio termine e quello precedente.";

11) nel capo VI, il titolo è sostituito dal seguente: "TRASPARENZA DELLE FINANZE DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA"

12) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

Gli Stati membri assicurano che tutte le misure adottate per conformarsi ai capi II, III e IV si applichino in modo coerente e completo a tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica. A tal fine gli Stati membri richiedono, in particolare, l'uniformità delle norme e procedure contabili nel settore pubblico, nonché l'integrità dei sistemi di raccolta ed elaborazione dei dati sottostanti.";

13) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Articolo 14

1. Nel quadro delle procedure legislative di bilancio annuali e pluriennali gli Stati membri rendono pubblici gli organismi e i fondi che non rientrano nei bilanci ordinari ma fanno parte dell'amministrazione pubblica, compresi i sottosettori di quest'ultima. Gli Stati membri pubblicano inoltre i valori corrispondenti all'incidenza combinata sui saldi e sul debito dell'amministrazione pubblica di tali organismi e fondi in modo tale che l'incidenza sui saldi includa le operazioni passate e quelle previste per il futuro e l'incidenza sul debito includa le passività in essere e le nuove passività previste.

2. Gli Stati membri pubblicano informazioni dettagliate circa l'impatto sulle entrate del minor gettito dovuto alle spese fiscali, in relazione agli obiettivi di bilancio nazionali di cui all'articolo 2, lettera e), sulla base di una metodologia trasparente.

3. Per tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica, gli Stati membri pubblicano informazioni pertinenti sulle passività potenziali che possono avere effetti consistenti sui bilanci pubblici, comprese le garanzie pubbliche, i crediti deteriorati e le passività derivanti dalla gestione delle imprese pubbliche, le spese e gli obblighi potenziali derivanti da azioni giudiziarie, indicandone l'entità. Gli Stati membri pubblicano altresì informazioni, nella misura del possibile, sulle passività potenziali legate alle calamità e al clima. Gli Stati membri pubblicano informazioni sulle passate attivazioni di garanzie una tantum e sulle spese registrate per le garanzie standard. Le informazioni pubblicate comprendono informazioni sulle perdite economiche sostenute a causa di calamità e shock climatici, compresi i costi di bilancio sostenuti dal settore pubblico e gli strumenti impiegati per mitigarli o coprirli. Gli Stati membri pubblicano informazioni sulle partecipazioni dell'amministrazione pubblica al capitale di imprese private e pubbliche per importi economicamente significativi.";

14) è aggiunto il seguente articolo 14 bis:

"Articolo 14 bis

1. Entro il 14 dicembre 20XX la Commissione pubblica una relazione sull'efficacia della presente direttiva.

2. Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione presenta una relazione in merito alla situazione e al futuro orientamento della contabilità finanziaria del settore pubblico nell'Unione, tenendo conto dei progressi compiuti dopo la sua valutazione nel 2013 dell'adeguatezza per gli Stati membri dei principi contabili internazionali applicabili al settore pubblico.";

15) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Articolo 15

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 202x. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Il Consiglio incoraggia gli Stati membri a redigere e rendere pubbliche, nell'interesse proprio e dell'Unione, tavole di concordanza indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la direttiva e i provvedimenti di recepimento.

2.   Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3.   La Commissione elabora una relazione provvisoria sui progressi compiuti nell'attuazione delle disposizioni principali della presente direttiva sulla base delle informazioni pertinenti degli Stati membri e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 14 dicembre 20XX.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.";

16) l'articolo 16 è soppresso.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 306 del 23.11.2011, pag. 41.
(2)    Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1).
(3)    Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).
(4)    Regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche ( GU L 306 del 23.11.2011, pag. 12 ) .
(5)    Regolamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio, dell'8 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi ( GU L 306 del 23.11.2011, pag. 33 ) .
(6)    Relazione speciale della Corte dei conti europea del 2019, "I requisiti UE per i quadri di bilancio nazionali devono essere ulteriormente rafforzati e la loro applicazione va monitorata meglio". https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_22/SR_Fiscal_Stability_IT.pdf .
(7)    L'articolo 16 della direttiva imponeva alla Commissione di pubblicare una relazione sulla direttiva al fine di valutare l'adeguatezza dei requisiti statistici, della concezione e dell'efficacia delle regole di bilancio numeriche e del livello generale di trasparenza delle finanze pubbliche negli Stati membri. La relazione sull'adeguatezza fa parte della comunicazione della Commissione, del 5 febbraio 2020, "Riesame della governance economica - Relazione riguardante l'applicazione dei regolamenti (UE) n. 1173/2011, (UE) n. 1174/2011, (UE) n. 1175/2011, (UE) n. 1176/2011, (UE) n. 1177/2011, (UE) n. 472/2013 e (UE) n. 473/2013 e l'adeguatezza della direttiva 2011/85/UE" (COM(2020) 55 final).
(8)    Comunicazione della Commissione, del 9 novembre 2022, sugli orientamenti per una riforma del quadro di governance economica dell'UE (COM(2022) 583 final).
(9)    Documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 28 marzo 2022, "Consultazione pubblica online sul riesame del quadro della governance economica dell'UE: sintesi delle risposte. Relazione finale" (SWD(2022) 104 final).
(10)    Gli articoli si riferiscono alla precedente numerazione della direttiva, a meno che non siano indicati come "nuovi".
(11)    Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, del 2 marzo 2012.
(12)    Il trattato intergovernativo sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria è stato ratificato da 25 Stati membri il 2 marzo 2012, al fine di rinsaldare la disciplina di bilancio nel corso dell'intero ciclo economico. L'articolo 2, paragrafo 1, TSCG ricorda che "le parti contraenti applicano e interpretano il […] trattato conformemente ai trattati su cui si fonda l'Unione europea, in particolare all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, e al diritto dell'Unione europea, compreso il diritto procedurale ogniqualvolta sia richiesta l'adozione di atti di diritto derivato". L'articolo 2, paragrafo 2, TSCG ricorda che il trattato "si applica nella misura in cui è compatibile con i trattati su cui si fonda l'Unione europea e con il diritto dell'Unione europea. Esso non pregiudica la competenza dell'Unione in materia di unione economica". Il titolo III del TSCG, il "patto di bilancio", è vincolante per gli Stati membri la cui moneta è l'euro e, su base volontaria, per gli altri Stati membri (articolo 1, paragrafo 2, e articolo 14, paragrafo 5, TSCG). L'articolo 16 TSCG sancisce che "al più tardi entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente trattato, sulla base di una valutazione dell'esperienza maturata in sede di attuazione, sono adottate in conformità del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea le misure necessarie per incorporare il contenuto del presente trattato nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea".
(13)    Comunicazione della Commissione, del 20 giugno 2012, "Principi comuni per i meccanismi nazionali di correzione di bilancio " (COM(2012) 342 final).
(14)    Relazione della Commissione, del 22 febbraio 2017, presentata a norma dell'articolo 8 TSCG (C(2017) 1201 final) .
(15)    Documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 28 marzo 2022, " Consultazione pubblica online sul riesame del quadro della governance economica dell'UE: sintesi delle risposte" (SWD(2022) 104 final) .
(16)    Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011 , relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 41).
(17)    Relazione speciale della Corte dei conti europea del 2019, "I requisiti UE per i quadri di bilancio nazionali devono essere ulteriormente rafforzati e la loro applicazione va monitorata meglio".
(18)    Comunicazione della Commissione , del 5 febbraio 2020, "Riesame della governance economica - Relazione riguardante l'applicazione dei regolamenti (UE) n. 1173/2011, (UE) n. 1174/2011, (UE) n. 1175/2011, (UE) n. 1176/2011, (UE) n. 1177/2011, (UE) n. 472/2013 e (UE) n. 473/2013 e l'adeguatezza della direttiva 2011/85/UE" (COM(2020) 55 final).
(19)    Comunicazione della Commissione "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final).
(20)    Comunicazione della Commissione "Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici" (COM(2021) 82 final).
(21)    Comunicazione della Commissione sugli orientamenti per una riforma del quadro di governance economica dell'UE (COM(2022) 583 final).
(22)    Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del [inserire la data], [inserire il titolo per esteso] (GU L ...).
(23)    Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1).
(24)    Regolamento (UE) del Consiglio, del [inserire la data], [inserire il titolo per esteso] (GU L ...).
(25)    Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).
(26)    Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, del 2 marzo 2012.
(27)    Comunicazione della Commissione, del 20 giugno 2012, "Principi comuni per i meccanismi nazionali di correzione di bilancio" (COM(2012) 342 final).
(28)    Regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 11).
(29)    Comunicazione della Commissione, del 28 settembre 2022, "Valutare meglio l'impatto distributivo delle politiche degli Stati membri" (COM(2022) 494 final), e articolo 6, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 11).