31982D0124

82/124/CEE: Decisione della Commissione, del 25 novembre 1981, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 15 del regolamento n. 17 del Consiglio (IV/29.895 - Telos) (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 058 del 02/03/1982 pag. 0019 - 0022


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 1981

relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 15 del regolamento n. 17 del Consiglio

(IV/29.895 - Telos)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(82/124/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, lettera b),

viste la lettera della Commissione del 21 novembre 1979 a Telos SA, relativa ad una domanda formale di informazioni in forza dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 17 e la risposta di Telos SA del 7 febbraio 1980,

vista la decisione della Commissione del 18 novembre 1980 di avviare la procedura,

dopo aver sentito l'impresa interessata, conformemente alle disposizioni dell'articolo 19 del regolamento n. 17 e a quelle del regolamento n. 99/63/CEE della Commissione (2),

visto il parere del comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti, formulato il 17 giugno 1981, in base all'articolo 10 del regolamento n. 17,

considerando quanto segue:

I. I fatti

1. Telos SA (in appresso denominato Telos) è dal gennaio 1972 il concessionario esclusivo per la Francia degli apparecchi fotografici ed accessori fabbricati dall'impresa Victor Hasselblad AB di Goeteborg, Svezia (in appresso denominata Victor Hasselblad).

2. Il 6 luglio 1978 il rivenditore di materiale fotografico Camera Care Limited (in appresso denominato Camera Care), con sede a Belfast (Irlanda del Nord), ha presentato una denuncia alla Commissione, conformemente all'articolo 3 del regolamento n. 17, contro Victor Hasselblad ed il suo concessionario esclusivo per il Regno Unito, l'impresa Hasselblad (GB) Limited [in appresso denominata Hasselblad (GB)].

3. Sulla base dei fatti addotti nella denuncia di Camera Care, la Commissione ha potuto accertare che Victor Hasselblad, di concerto con Hasselblad (GB), ha impedito esportazioni verso il Regno Unito da altri Stati membri della CEE, in particolare dalla Francia, nel 1978.

4. Per poter esaminare la questione con piena cognizione di causa, la Commissione inviò a Telos, in data 21 novembre 1979, una domanda formale d'informazioni ai sensi dell'articolo 11 del regolamento n. 17.

5. Nella domanda d'informazioni si precisava che la Commissione agiva in seguito ad una denuncia presentata da Camera Care contro Victor Hasselblad e

Hasselblad (GB), il cui comportamento poteva costituire un'infrazione alle regole di concorrenza del trattato CEE.

6. In particolare si chiedeva:

« . . .

3. Nella Sua lettera dell'11 settembre 1978 Lei ha comunicato a Camera Care quanto segue: "Il contratto da noi stipulato con Hasselblad Svezia ci obbliga a concludere che non possiamo intrattenere con Lei rapporti commerciali di alcun genere (1)".

Da quale clausola risulta tale obbligo e chi Le ha impedito di esportare macchine fotografiche Hasselblad in Gran Bretagna?

. . . »

7. Il 7 febbraio 1980 Telos invia alla Commissione una lettera in tedesco, contenente il seguente passaggio:

« . . .

3. Nessun accordo, di nessun genere, ci vieta di vendere materiale a clienti nella CEE o in altri paesi. Purché le nostre fatture siano regolarmente pagate, non facciamo distinzione fra clienti francesi e clienti esteri (2).

. . . »

Telos spiega inoltre di aver interrotto i rapporti d'affari con Camera Care unicamente per il fatto che

« Camera Care, contrariamente a quanto convenuto, non ha venduto il materiale fornitole in paesi arabi, bensì in Gran Bretagna, e aveva inoltre chiesto che le venissero forniti pezzi di ricambio . . . (3) ».

Il riferimento al contratto con Victor Hasselblad è stato solo un pretesto per porre fine alle relazioni commerciali.

8. Nel corso di un'ispezione effettuata il 30 giugno 1980 presso Telos e Hasselblad (GB), conformemente all'articolo 14 del regolamento n. 17, gli agenti della Commissione hanno rinvenuto documenti dai quali risulta quanto segue:

9. Il 18 giugno 1974 Victor Hasselblad inviava una lettera a Telos nella quale si lamentava delle « importazioni pirata » provenienti dalla Francia. Egli affermava di fare tutto il possibile per proteggere le zone di vendita dei concessionari esclusivi da siffatte importazioni e invitava Telos a scoprire i rivenditori che effettuavano tali esportazioni e a comunicargli le proprie osservazioni al riguardo.

10. Con la lettera dell'8 luglio 1974, Telos prometteva a Victor Hasselblad di vigilare sulle « importazioni pirata ».

11. Il 5 luglio 1978, Hasselblad (GB) telefonava a Telos per comunicargli che Camera Care aveva venduto sul mercato inglese un obiettivo Hasselblad che Victor Hasselblad aveva fornito a Telos nell'aprile del 1978. Menzionava inoltre le difficoltà creategli dalle importazioni parallele in generale. Telos dichiarava che avrebbe sorvegliato la situazione e fornito a Hasselblad (GB) tutte le informazioni utili per scoprire il rivenditore che aveva esportato l'obiettivo in questione.

12. A quell'epoca Hasselblad (GB) ignorava ancora manifestamente che l'obiettivo era stato fornito a Camera Care da Telos e sospettava che il venditore fosse un dettagliante francese. Per questo motivo, infatti, egli non aveva formulato un divieto formale nei confronti di Telos, ma l'aveva semplicemente pregata di occuparsi del problema. Tuttavia, Telos sapeva di essere il fornitore di tale obiettivo e che Hasselblad (GB) intendeva in realtà vietare tutte le importazioni parallele di prodotti Hasselblad.

13. Nella lettera del 6 settembre 1978 a Telos, Hasselblad (GB) ha chiesto ancora una volta a Telos di fornirgli ogni informazione sull'esportazione a Camera Care, che sarebbe stata effettuata da un dettagliante rifornito da Telos. Anche questa lettera dimostra che Hasselblad (GB) intendeva impedire qualsiasi esportazione parallela a destinazione del territorio riservatogli per contratto.

14. Una lettera di Telos a Camera Care, in data 11 settembre 1978, è affatto conforme alle richieste di Victor Hasselblad e Hasselblad (GB). Essa contiene il passaggio seguente (traduzione).

« Abbiamo ricevuto una lettera di Hasselblad (GB) che ci informa che hanno scoperto che un obiettivo trovato in Inghilterra è stato venduto da voi a uno dei loro clienti. Voi dovete capire che una tale situazione è del tutto opera vostra ed è intollerabile » (4).

15. Il 24 novembre 1978, Victor Hasselblad, dopo essersi concertato con Hasselblad (GB), si mette in rapporto con Telos a proposito delle esportazioni verso il Regno Unito, dato che, essendo stato chiarito l'equivoco, era ormai evidente che a rifornire Camera Care non era stato un dettagliante francese, bensì la stessa Telos. Una lettera inviata da Victor Hasselblad il 24 novembre 1978 a Hasselblad (GB) riferisce sull'intervento nei confronti di Telos. Fa presente, in particolare, di avere appena parlato al telefono con Telos a proposito delle esportazioni verso la Gran Bretagna. Telos gli ha comunicato di aver scritto a Camera Care intimandole di non entrare più nei suoi locali commerciali poiché non poteva più vendere a rivenditori esteri. Telos aveva impartito istruzioni in tal senso anche ai suoi dipendenti.

II. Valutazione giuridica

16. Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 17, la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ammende varianti da 100 a 5 000 ECU quando, intenzionalmente o per negligenza, forniscano informazioni inesatte in risposta ad una domanda rivolta a norma dell'articolo 11.

17. In caso d'informazioni inesatte, non ha rilevanza - contrariamente alle affermazioni di Telos - ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), il fatto che esse siano state fornite in seguito a una « semplice » domanda d'informazioni in forza dell'articolo 11, paragrafo 1, o di una domanda formulata mediante decisione, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5.

18. Telos ha fornito alla Commissione una risposta inesatta alla seconda parte della domanda (« . . . chi Le ha impedito . . . »), affermando che non esiste nessun accordo che gli impedisce di esportare e che non fa nessuna discriminazione fra clienti francesi e stranieri. La risposta di Telos fa credere alla Commissione che assolutamente nessuna misura è stata imposta da Victor Hasselblad e da Hasselblad (GB) a Telos affinché cessi le esportazioni verso la Gran Bretagna, e inoltre che Telos sarebbe stata completamente libera quando vendeva a Camera Care come quando aveva interrotto ogni rapporto commerciale con tale ditta.

18. Per Telos vigeva sempre l'obbligo impostole nel 1974 da Victor Hasselblad di proteggere i mercati dei concessionari esclusivi contro le importazioni parallele. Questo obbligo imposto a Telos è assimilabile ad un divieto d'esportare. Telos si era del resto conformata a tale obbligo in quanto aveva subordinato le proprie vendite di prodotti Hasselblad a Camera Care alla condizione che la merce in questione non fosse rivenduta nelle zone di vendita di Hasselblad (GB), cioè nel Regno Unito. Telos avrebbe dovuto rispondere alla domanda della Commissione, relativa a eventuali divieti d'esportazione, che Victor Hasselblad le aveva imposto nel giugno 1974 l'obbligo di proteggere le zone di vendita dei concessionari esclusivi, cioè di non esportare essa stessa in tali zone e di non permettere esportazioni da parte di rivenditori riforniti da Telos.

20. Ma la risposta è anche inesatta in quanto non menziona gli altri passi intrapresi da Hasselblad (GB) e da Victor Hasselbald per impedire le esportazioni verso il Regno Unito, che pure sono assimilabili ad un divieto.

21. È inesatta ogni informazione che fornisca dei fatti un'immagine deformata che si discosta sensibilmente dalla realtà in relazione a punti importanti. Se l'informazione è falsa o così incompleta che la risposta è nell'insieme atta ad indurre la Commissione in errore sulla realtà dei fatti, si ha una « informazione inesatta » ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b).

22. In realtà, il colloquio telefonico del 5 luglio 1978 e la lettera di Hasselblad (GB), ma soprattutto l'intervento del produttore Victor Hasselblad verso la metà di novembre 1978 hanno ribadito il divieto d'esportazione dei prodotti Hasselblad verso la zona d'un altro concessionario esclusivo, risalente al 1974, e hanno fatto capire a Telos che le due società consideravano le esportazioni parallele verso la Gran Bretagna come un problema grave e pregiudizievole per la distribuzione. Ciò valeva persino per le esportazioni da parte di dettaglianti totalmente autonomi.

23. Va tenuto presente che quando era intervenuta, Hasselblad (GB) era partita erroneamente dall'ipotesi che ad effettuare le esportazioni contestate fosse stato un dettagliante francese rifornito da Telos. Per questo motivo essa aveva chiesto a Telos di occuparsi della questione (« to look into the matter »). Per Telos era pertanto chiaro che il desiderio di Hasselblad (GB) di far cessare le esportazioni di dettaglianti autonomi verso la Gran Bretagna mirava anzitutto ai concessionari esclusivi tanto più che Telos era a conoscenza dell'obbligo imposto da Victor Hasselblad di proteggere i mercati nazionali e si era impegnata a sorvegliare situazioni di questo tipo.

24. Al momento dell'intervento, nel novembre del 1978, Victor Hasselblad voleva quindi verificare ancora una volta i buoni propositi di Telos di non effettuare in futuro esportazioni verso la zona di un concessionario esclusivo.

25. Le misure adottate da Victor Hasselblad e Hasselblad (GB) miravano pertanto ad impedire, e di fatto hanno impedito, le esportazioni verso la Gran Bretagna. Telos ha del resto compreso « correttamente » questo intervento ed ha cessato le sue esportazioni a Camera Care adducendo la lettera di Hasselblad (GB) e i propri vincoli contrattuali con Victor Hasselblad. 26. Telos ha invece dissimulato anche alla Commissione tali divieti imposti da Victor Hasselblad e Hasselblad (GB), e le ha fatto credere che nessuno le aveva vietato di procedere a delle esportazioni verso la Gran Bretagna e che essa aveva liberamente interrotto i rapporti commerciali con Camera Care. Aggiungendo che essa non faceva distinzioni fra clienti francesi e clienti esteri, Telos aveva mirato a rinforzare tale impressione. Inoltre essa ha così fornito una falsa indicazione perché in realtà aveva fatto distinzione tra un cliente nella sua zona ed un cliente nella zona di un altro concessionario esclusivo.

27. Le informazioni inesatte fornite hanno avuto gravi conseguenze per la prosecuzione della procedura, in quanto hanno dato alla Commissione la falsa impressione che Telos non aveva subito nessuna influenza dall'esterno. Soltanto i controlli effettuati nel giugno del 1980 presso Telos e Hasselblad (GB) hanno consentito alla Commissione di accertare la realtà dei fatti, nonché di avviare una procedura nei confronti di Victor Hasselblad e dei suoi concessionari esclusivi sulla base dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato.

28. Telos ha fornito queste informazioni inesatte intenzionalmente. Telos aveva interpretato le misure adottate da Hasselblad (GB) e da Victor Hasselblad come un divieto d'esportare e come un obbligo di controllare le esportazioni dei propri clienti. Essa ha capito che la domanda d'informazioni della Commissione mirava a chiarire in generale la questione dei divieti d'esportazione ed in particolare quella del boicottaggio delle forniture destinate a Camera Care. Dando alla Commissione una risposta più ampia di quella richiesta e indicando che essa non fa distinzioni fra clienti francesi e stranieri, Telos ha, in realtà, intenzionalmente indotto la Commissione in errore.

29. È stata accertata la dissimulazione di una grave infrazione ai principi fondamentali del mercato comune. Con la formulazione data alla propria risposta, Telos ha voluto sviare l'attenzione dall'esistenza di un'infrazione grave, più precisamente di un accordo di non esportare.

La risposta inesatta ha sensibilmente ritardato la procedura e senza i controlli effettuati presso le imprese è probabile che non sarebbe stato possibile chiarire il comportamento delle imprese Victor Hasselblad e Hasselblad (GB) nei confronti di Telos. Tenuto conto di questi elementi, sembra appropriata un'ammenda di 5 000 ECU,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per aver fornito deliberatamente una risposta inesatta ad una domanda di informazioni della Commissione delle Comunità europee, alla società Telos SA è inflitta un'ammenda di 5 000 (cinquemila) ECU, pari a 30 880,45 franchi francesi (trentamilaottocentottanta franchi francesi e quarantacinque centesimi).

L'ammenda dovrà essere versata entro il termine di tre mesi a far data dalla notifica della presente decisione alla società Telos SA sul conto n. 5.770.006.5 della Commissione delle Comunità europee presso la banca Société générale di Parigi.

Articolo 2

La presente decisione costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 192 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Articolo 3

La società Telos, 72-76, rue Paul Vaillant-Courtier, F-92300 Levallois-Perret è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1981.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Membro della Commissione

(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

(2) GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

(1) Testo originale in inglese: « Considering our contract with Hasselblad Sweden, we are obliged to confirm that we cannot do any business with you ».

(2) Testo originale in tedesco: « Wir haben keinerlei vertragliche Abmachung, die es uns untersagt, Material an Kunden aus der EWG oder sonstigen Laendern zu exportieren. Wir unterscheiden grundsaetzlich nicht zwischen franzoesischen und auslaendischen Kunden, solange unsere Rechnungen bezahlt werden ».

(3) Testo originale in tedesco: « weil Camera Care die gelieferten Waren nicht abredegemaess in arabische Laender sondern in Grossbritannien verkauft habe und weil Camera Care zusaetzlich auch Ersatzteile geliefert haben wollte, . . . ».

(4) Testo originale inglese: « We received a letter from Hasselblad (GB) Limited, in which they inform us, that they found out that the lens turned up in England was sold by you to one of their customers . . . As you can well imagine, this is an intolerable situation caused entirely by you . . . ».