Causa C-359/01 P
British Sugar plc
contro
Commissione delle Comunità europee
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Concorrenza — Mercato dello zucchero — Art. 85, n. 1, del Trattato CE
(divenuto art. 81, n. 1, CE) — Intesa — Impatto sul commercio tra Stati membri — Ammenda — Proporzionalità»
Massime della sentenza
1. Concorrenza — Intese — Incidenza sul commercio tra Stati membri — Criteri di valutazione
[Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]
2. Concorrenza — Intese — Incidenza sul commercio tra Stati membri — Accordo che riguarda il mercato di un solo Stato membro
— Accordo che organizza una difesa comune contro la concorrenza straniera
[Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]
3. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Competenza della Corte — Controllo della valutazione della gravità
dei comportamenti anticoncorrenziali operata dalla Commissione per fissare l’importo di un’ammenda — Esclusione — Controllo
limitato alla verifica della presa in considerazione da parte del Tribunale dei fattori essenziali di valutazione della gravità
dell’infrazione e del complesso degli argomenti addotti contro l’ammenda inflitta
[Trattato CE, art. 85 (divenuto art. 81 CE); Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51; regolamento del Consiglio n. 17,
art. 15]
4. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Competenza della Corte — Riesame, per motivi di equità, della
valutazione effettuata dal Tribunale sull’importo delle ammende inflitte alle imprese — Esclusione
(Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51)
1. Un accordo tra imprese, per poter pregiudicare il commercio tra Stati membri, deve consentire di prevedere con sufficiente
grado di probabilità, in base ad un insieme di elementi oggettivi di diritto o di fatto, che esso sia atto ad incidere direttamente
o indirettamente, effettivamente o potenzialmente, sui flussi commerciali fra Stati membri, in modo da poter nuocere alla
realizzazione degli obiettivi di un mercato unico interstatale. Così, il pregiudizio agli scambi intracomunitari risulta,
in generale, dalla combinazione di più fattori che di per sé non sarebbero necessariamente determinanti.
(v. punto 27)
2. La circostanza che un’intesa abbia per oggetto soltanto la distribuzione dei prodotti in un unico Stato membro non è sufficiente
ad escludere che il commercio interstatale possa essere pregiudicato. Infatti, qualora si tratti di un mercato permeabile
alle importazioni, le imprese aderenti ad un’intesa nazionale in materia di prezzi possono conservare la loro quota di mercato
solo se si tutelano contro la concorrenza straniera.
(v. punto 28)
3. Solo il Tribunale è competente a controllare, nell’ambito di un ricorso di annullamento contro una decisione della Commissione
che infligge un’ammenda per un’infrazione alle regole di concorrenza, il modo in cui la Commissione stessa ha valutato caso
per caso la gravità dei comportamenti illeciti. Nell’ambito di un ricorso d’impugnazione il controllo della Corte è volto,
in primo luogo, a verificare se il Tribunale abbia preso in considerazione in maniera giuridicamente corretta tutti i fattori
essenziali per valutare la gravità di un determinato comportamento alla luce degli artt. 85 del Trattato (divenuto art. 81 CE)
e 15 del regolamento n. 17 e, in secondo luogo, ad accertare se il Tribunale abbia risolto esaurientemente le questioni poste
dal complesso degli argomenti invocati dalla ricorrente e diretti alla revoca o alla riduzione dell’ammenda.
(v. punto 47)
4. Non spetta alla Corte, quando si pronuncia su questioni di diritto nell’ambito di un ricorso d’impugnazione, sostituire, per
motivi di equità, la sua valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell’esercizio della sua competenza anche di merito,
sull’ammontare delle ammende inflitte ad imprese a seguito della violazione, da parte di queste ultime, del diritto comunitario.
(v. punto 48)
-
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
29 aprile 2004(1)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Concorrenza – Mercato dello zucchero – Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) – Intesa – Impatto sul commercio tra Stati membri – Ammenda – Proporzionalità»
Nel procedimento C-359/01 P,
British Sugar plc, con sede in Peterborough (Regno Unito), rappresentata dai sigg. T. Sharpe, QC, e D. Jowell, barrister, nonché dal sig. A.
Nourry, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità
europee (Quarta Sezione) il 12 luglio 2001 nelle cause riunite T-202/98, T-204/98 e T-207/98, Tate & Lyle e a./Commissione
(Racc. pag. II-2035),
procedimento in cui le altre parti sono:
Tate & Lyle plc, con sede in Londra (Regno Unito),Napier Brown & Co. Ltd, con sede in Londra (Regno Unito),
ricorrenti in primo grado,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. K. Wiedner, in qualità di agente, assistito dal sig. N. Khan, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Quinta Sezione),,
composta dai sigg. P. Jann, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, C.W.A. Timmermans e S. von Bahr (relatore),
giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 10 luglio 2003, nel corso della quale la British Sugar plc è stata
rappresentata dal sig. T. Sharpe e dalla sig.ra K. Fisher, solicitor, e la Commissione dai sigg. K. Wiedner e N. Khan,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 21 ottobre 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
- 1
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 21 settembre 2001 la British Sugar plc (in prosieguo:
la «British Sugar») ha presentato, ai sensi dell’art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza
pronunciata dal Tribunale di primo grado il 12 luglio 2001 nelle cause riunite T‑202/98, T-204/98 e T-207/98, Tate & Lyle
e a./Commissione (Racc. pag. II‑2035; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale è stato respinto il suo ricorso
diretto all’annullamento della decisione della Commissione 14 ottobre 1998, 1999/210/CE, relativa ad una procedura a norma
dell’art. 85 del Trattato CE (IV/F-3/33.708 – British Sugar Plc, IV/F-3/33.709 – Tate & Lyle Plc, IV/F-3/33.710 – Napier Brown
& Company Ltd, IV/F-3/33.711 – James Budgett Sugars Ltd) (GU 1999, L 76, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»).
-
- Contesto normativo
- 2
Al punto 1, intitolato «Importo di base», dei suoi orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo
15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5 del Trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo:
gli «orientamenti»), la Commissione delle Comunità europee indica:
«(…)
A. Gravità
Per valutare la gravità dell’infrazione, occorre prenderne in considerazione la natura, l’impatto concreto sul mercato, quando
sia misurabile, e l’estensione del mercato geografico rilevante.
(…)».
Fatti all’origine della controversia
- 3
Nella sentenza impugnata il regime comunitario del mercato dello zucchero e la situazione di tale mercato in Gran Bretagna
nonché gli altri fatti pertinenti all’origine della controversia sono descritti come segue:
- «1
- Il regime comunitario del mercato dello zucchero è destinato a sostenere e a tutelare la produzione dello zucchero all’interno
della Comunità. Esso prevede un prezzo minimo, al quale il produttore potrà sempre vendere il proprio zucchero alle autorità
pubbliche, ed un prezzo soglia, al quale può essere importato da paesi terzi lo zucchero non soggetto a contingentamenti.
- 2
- Il sostegno alla produzione comunitaria mediante prezzi garantiti è tuttavia limitato alle quote nazionali di produzione (quote
A e B) assegnate dal Consiglio a ciascuno Stato membro, che le ripartisce poi tra i suoi produttori. Lo zucchero che rientra
nella quota B è soggetto ad un prelievo alla produzione maggiore rispetto a quello previsto per la quota A. Lo zucchero prodotto
in eccedenza delle quote A e B è chiamato “zucchero C” e non può essere venduto all’interno della Comunità europea, [salvo
essere] immagazzinato per dodici mesi. Le esportazioni extracomunitarie beneficiano di restituzioni all’esportazione, ad eccezione
dello zucchero C. Il fatto che la vendita con restituzione è, di regola, più vantaggiosa di quella effettuata nell’ambito
del sistema di intervento consente di smerciare le eccedenze comunitarie verso l’esterno della Comunità.
- 3
- La British Sugar è l’unico trasformatore britannico che produce zucchero a partire dalle barbabietole e si è vista attribuire
l’intera quota di barbabietole britanniche, pari a 1 144 000 tonnellate. La Tate & Lyle acquista zucchero di canna nei paesi
dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), per poi trasformarlo.
- 4
- Il mercato dello zucchero in Gran Bretagna è di natura oligopolistica. A causa del regime dello zucchero nella Comunità, la
Tate & Lyle soffre tuttavia uno svantaggio strutturale nei confronti della British Sugar, ed è pacifico che quest’ultima domina
il mercato in Gran Bretagna. La British Sugar e la Tate & Lyle producono, insieme, una quantità di zucchero pari quasi alla
domanda totale di zucchero in Gran Bretagna.
- 5
- Un elemento supplementare che incide sulla concorrenza nel mercato dello zucchero in Gran Bretagna è l’esistenza di distributori
di zucchero. Tali distributori esercitano la loro attività tanto in conto proprio, vale a dire acquistando lo zucchero all’ingrosso
presso la British Sugar, la Tate & Lyle o altri importatori per poi rivenderlo, quanto per conto di terzi, cioè assumendosi
la responsabilità della trasmissione degli ordini, della fatturazione ai clienti in nome del committente e della riscossione
dei crediti. Nel caso di negozio concluso per conto di terzi le trattative in materia di prezzi e di condizioni di consegna
dello zucchero si svolgono direttamente tra la British Sugar o la Tate & Lyle e il cliente finale, sebbene i distributori
siano quasi sempre al corrente dei prezzi convenuti.
-
- (…)
- 6
- Tra il 1984 e il 1986 la British Sugar ha messo in pratica una guerra di prezzi che ha condotto a prezzi anormalmente bassi
sul mercato dello zucchero industriale e dello zucchero al dettaglio. Nel 1986 la Napier Brown, distributore di zucchero,
ha ripresentato la denuncia inizialmente depositata presso la Commissione nel 1980, lamentando il fatto che la British Sugar
aveva sfruttato in modo abusivo la propria posizione dominante, in violazione dell’art. 86 del Trattato CE (divenuto art. 82
CE).
- 7
- L’8 luglio 1986 la Commissione ha inviato alla British Sugar una comunicazione delle censure, corredata da misure provvisorie
dirette a far cessare la violazione dell’art. 86 del Trattato. Il 5 agosto 1986, la British Sugar ha proposto alla Commissione
taluni impegni relativi alla sua condotta futura, accettati dalla Commissione con lettera 7 agosto 1986 (in prosieguo: gli
“impegni”).
- 8
- Il procedimento avviato a seguito della denuncia della Napier Brown si è concluso con la decisione della Commissione 18 luglio
1988, 88/518/CEE, relativa ad una procedura a norma dell’art. 86 del Trattato CEE (IV/30.178 –Napier Brown – British Sugar)
(GU L 284, pag. 41), che constatava la violazione dell’art. 86 del Trattato da parte della British Sugar e le irrogava un’ammenda.
- 9
- Intanto, il 20 giugno 1986, si è svolta una riunione fra i rappresentanti della British Sugar e quelli della Tate & Lyle nel
corso della quale la British Sugar ha annunciato la fine della guerra dei prezzi sui mercati dello zucchero industriale e
dello zucchero al dettaglio nel Regno Unito.
- 10
- La detta riunione è stata seguita, precisamente fino al 13 giugno 1990, da 18 altre riunioni relative ai prezzi dello zucchero
industriale, alle quali hanno partecipato altresì i rappresentanti della Napier Brown e della James Budgett Sugars, principali
distributori di zucchero nel Regno Unito (in prosieguo: i “distributori”). Nel corso di tali riunioni, la British Sugar ha
fornito a tutti i partecipanti informazioni relative ai suoi prezzi futuri. Durante una di tali riunioni, la British Sugar
ha altresì distribuito agli altri partecipanti una tabella dei suoi prezzi per lo zucchero industriale in rapporto ai quantitativi
di acquisto.
- 11
- Inoltre, fino al 9 maggio 1990, la Tate & Lyle e la British Sugar si sono incontrate in otto occasioni per discutere i prezzi
dello zucchero al dettaglio. La British Sugar ha consegnato i suoi prontuari alla Tate & Lyle in tre occasioni, una volta
cinque giorni e una volta due giorni prima della loro messa in circolazione ufficiale.
- 12
- Il 4 maggio 1992, in seguito a due lettere inviate dalla Tate & Lyle all’Office of Fair Trading inglese, recanti le date del
16 luglio e del 29 agosto 1990, copia delle quali è stata inviata dalla Tate & Lyle alla Commissione, quest’ultima ha avviato
un procedimento nei confronti della British Sugar, della Tate & Lyle, della Napier Brown, della James Budgett Sugars e di
taluni altri produttori di zucchero dell’Europa continentale ed ha inviato loro, il 12 giugno 1992, una comunicazione delle
censure riguardanti una violazione degli artt. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) e 86 del Trattato.
- 13
- Il 18 agosto 1995 la Commissione ha inviato alla British Sugar, alla Tate & Lyle, alla James Budgett Sugars ed alla Napier
Brown una seconda comunicazione delle censure, il cui contenuto era più circoscritto rispetto a quello della comunicazione
delle censure del 12 giugno 1992, in quanto riguardava soltanto la violazione dell’art. 85, n. 1, del Trattato.
- 14
- Il 14 ottobre 1998 la Commissione ha adottato la decisione [controversa]. In tale decisione, inviata alla British Sugar, alla
Tate & Lyle, alla James Budgett Sugars ed alla Napier Brown, la Commissione constata la violazione dell’art. 85, n. 1, del
Trattato da parte di quest[e] ultim[e] e stabilisce, all’art. 3, un’ammenda pari a ECU 39,6 milioni nei confronti della British
Sugar, e a ECU 7 milioni nei confronti della Tate & Lyle per la violazione dell’art. 85, n. 1, [del Trattato] sui mercati
dello zucchero industriale e dello zucchero al dettaglio, nonché un’ammenda pari a ECU 1,8 milioni nei confronti della Napier
Brown per la violazione dell’art. 85, n. 1, [del Trattato] sul mercato dello zucchero industriale».
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
- 4
La Tate & Lyle plc (in prosieguo: la «Tate & Lyle»), la British Sugar e la Napier Brown & Co. Ltd (in prosieguo: la «Napier
Brown») presentavano ricorsi dinanzi al Tribunale, rispettivamente il 18 dicembre 1998, (causa T-202/98), il 21 dicembre 1998
(causa T-204/98) e il 23 dicembre 1998 (causa T-207/98), diretti all’annullamento della decisione controversa. Con ordinanza
20 luglio 2000 il Tribunale decideva di riunire le tre cause ai fini della trattazione orale e della sentenza.
- 5
Con la sentenza impugnata il Tribunale accoglieva il primo motivo dedotto dalla Tate & Lyle nella causa T-202/98, riducendo
l’importo dell’ammenda a EUR 5,6 milioni.
- 6
Al contrario, il Tribunale respingeva i differenti motivi fatti valere dalla British Sugar e dalla Napier Brown nelle cause
T-204/98 e T-207/98. Quelli da esse presentati a sostegno della domanda in via principale di annullamento della decisione
controversa vertevano, il primo, su errori manifesti di fatto e di diritto nella determinazione di cosa rappresenti un accordo
o una pratica concordata, il secondo, sulla mancanza di effetto anticoncorrenziale delle riunioni controverse e, il terzo,
su un’errata valutazione dell’impatto delle dette riunioni sul commercio tra Stati membri. I motivi dedotti a sostegno della
domanda in via subordinata di annullamento relativa all’importo dell’ammenda vertevano, invece, il primo, sulla proporzionalità
delle ammende e sulla presa in considerazione della struttura del mercato, il secondo, sull’asserita violazione del principio
di parità di trattamento, il terzo, sull’asserita mancanza di dolo nei comportamenti contestati, il quarto, sulla presa in
considerazione dell’effetto dissuasivo delle ammende, il quinto, sulla cooperazione nel procedimento amministrativo e, il
sesto, sul danno asseritamene derivato dal ritardo con cui la Commissione aveva adottato la decisione.
- 7
A sostegno del ricorso d’impugnazione la British Sugar invoca due motivi, attinenti, l’uno, a un errore di diritto che il
Tribunale avrebbe commesso nel valutare l’impatto delle riunioni controverse sul commercio tra Stati membri e, l’altro, a
un’errata valutazione da parte del Tribunale della proporzionalità delle ammende e alla presa in considerazione della struttura
del mercato.
- 8
Quanto al primo motivo del ricorso d’impugnazione, concernente le valutazioni del Tribunale in merito al terzo motivo della
domanda in via principale di cui era investito, la sentenza impugnata così disponeva:
- «78
- Secondo una costante giurisprudenza, un accordo tra imprese, o una pratica concordata, per poter pregiudicare il commercio
tra Stati membri, deve consentire di prevedere con sufficiente grado di probabilità, in base ad un insieme di elementi oggettivi
di fatto o di diritto, che esso sia atto ad incidere direttamente o indirettamente, effettivamente o potenzialmente, sui flussi
commerciali fra Stati membri, in modo da poter nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico fra Stati membri
(sentenze della Corte 9 luglio 1969, causa 5/69, Völk, Racc. pag. 295, punto 5; 29 ottobre 1980, cause riunite da 209/78 a
215/78 e 218/78, Van Lande[w]yck e a./Commissione, Racc. pag. 3125, punto 171, e 31 marzo 1993, cause riunite C-89/85, C-104/85,
C-114/85, C-116/85, C-117/85 e da C-125/85 a Cタム129/85, Ahlström Osakeytihö, Racc. pag. I-1307, punto 143; sentenze del Tribunale
22 ottobre 1997, cause riunite T-213/95 e T-18/96, SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. II-1739, punto 175, e 8 ottobre 1996,
cause riunite da T-24/93 a T-26/93 e T-28/93, Compagnie maritime belge transports e a./Commissione, Racc. pag. II-1201, punto
201). Così, non è necessario che il comportamento censurato abbia effettivamente pregiudicato il commercio tra Stati membri
in misura rilevante; è sufficiente dimostrare che tale comportamento è atto a produrre questo effetto (sentenza del Tribunale
21 febbraio 1995, causa T-29/92, SPO e a./Commissione, Racc. pag. II-289, punto 235).
- 79
- Inoltre, la circostanza che un accordo abbia per oggetto soltanto la distribuzione dei prodotti in un unico Stato membro non
è sufficiente ad escludere che il commercio tra Stati membri possa essere pregiudicato. Qualora si tratti di un mercato permeabile
alle importazioni, le imprese aderenti ad un accordo nazionale in materia di prezzi possono conservare la loro quota di mercato
soltanto se si tutelano contro la concorrenza straniera (sentenza della Corte 11 luglio 1989, causa 246/86, Belasco e a./Commissione,
Racc. pag. 2117, punti 33 e 34).
- 80
- Nel caso di specie, non è contestato che il mercato dello zucchero in Gran Bretagna sia permeabile alle importazioni, nonostante
la regolamentazione comunitaria del mercato dello zucchero e i costi del trasporto contribuiscano a renderle più difficili.
- 81
- D’altra parte, risulta dalla decisione impugnata e dall’insieme della pratica che una delle maggiori preoccupazioni della
British Sugar e della Tate & Lyle consisteva nel limitare il livello delle importazioni, in quanto queste ultime non [avrebbero
consentito] loro di smerciare la [propria] produzione all’interno del mercato nazionale (sedicesimo e diciassettesimo ‘considerando’
della decisione [controversa]). Infatti, da un lato, la stessa British Sugar ha sostenuto di aver coscientemente adottato,
durante il periodo di riferimento, una politica dei prezzi diretta a impedire le importazioni, poiché la sua priorità era
di vendere sul mercato in Gran Bretagna la totalità delle sue quote A e B (ricorso, punti 257 e 258). Dall’altro, risulta
dal diciassettesimo ‘considerando’ della decisione [controversa] che la Tate & Lyle aveva attivamente applicato, durante il
periodo di riferimento, una politica diretta a ridurre il rischio di un aumento del livello delle importazioni.
- 82
- Non a torto, pertanto, la Commissione ha ritenuto che l’intesa di cui trattasi, che copriva la quasi totalità del territorio
nazionale e che era stata realizzata da imprese rappresentanti circa il 90% del mercato rilevante, potesse incidere sul commercio
tra gli Stati membri.
- 83
- La British Sugar fa valere che l’effetto potenziale sui flussi di scambio tra Stati membri non era rilevante.
- 84
- Al riguardo, la giurisprudenza ha stabilito che la Commissione non ha l’obbligo di dimostrare che la partecipazione della
ricorrente ad un accordo o ad una pratica concordata ha un effetto rilevante sugli scambi fra Stati membri. Infatti, ciò che
importa, ai fini dell’art. 85, n. 1, del Trattato, è solo che gli accordi e le pratiche concordate restrittivi della concorrenza
possano pregiudicare il commercio fra Stati membri (sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T-7/89, Hercules Chemicals/Commissione,
Racc. pag. II-1711, punto 279).
- 85
- Alla luce di quanto precede, la Commissione ha a ragione ritenuto che l’intesa contestata pote[sse] incidere sugli scambi
intracomunitari.
- 86
- Il terzo motivo deve, pertanto, essere respinto nel suo insieme».
- 9
Quanto al secondo motivo del ricorso d’impugnazione, concernente le sue valutazioni in merito al primo motivo della domanda
in via subordinata di cui era investito, il Tribunale statuiva quanto segue:
- «98
- Ai sensi dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 [del Consiglio 6 febbraio 1962, primo regolamento d’applicazione degli
articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204)], la Commissione può infliggere ammende da un minimo di 1 000 euro
[a] un massimo di un milione di euro, con facoltà di aumentare quest’ultimo importo fino al 10% del volume d’affari realizzato
durante l’esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato alla violazione. Per determinare l’importo
dell’ammenda all’interno di tali limiti, la detta disposizione prevede che debbano essere prese in considerazione la gravità
e la durata della violazione.
- 99
- Secondo una giurisprudenza costante, l’importo dell’ammenda dev’essere commisurato alle circostanze della violazione ed alla
gravità dell’infrazione e la valutazione della gravità dell’infrazione per stabilire l’importo dell’ammenda deve essere effettuata
tenendo conto, in particolare, della natura delle restrizioni provocate alla concorrenza (v. [segnatamente] sentenza del Tribunale
14 luglio 1994, causa T-77/92, Parker Pen/Commissione, Racc. pag. II-549, punto 92).
- 100
- Occorre inoltre rammentare che il potere della Commissione d’infliggere ammende alle imprese le quali, intenzionalmente o
per negligenza, trasgrediscono l’art. 85, n. 1, o l’art. 86 del Trattato costituisce uno dei mezzi di cui dispone la Commissione
per poter svolgere il compito di sorveglianza assegnatole dal diritto comunitario. Questo compito comprende indubbiamente
quello di indagare e reprimere le singole infrazioni, ma implica pure il dovere di seguire una politica generale mirante ad
applicare, in fatto di concorrenza, i principi fissati dal Trattato e ad orientare in questo senso il comportamento delle
imprese (sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione,
Racc. pag. 1825, punto 105).
- 101
- Ne consegue che, per valutare la gravità di un’infrazione, onde determinare l’importo dell’ammenda, la Commissione deve tener
conto non solo delle circostanze particolari della fattispecie, ma anche del contesto in cui si colloca l’infrazione e curare
che la sua azione abbia carattere dissuasivo, soprattutto per i tipi di trasgressioni particolarmente nocivi per il conseguimento
degli scopi della Comunità (sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, citata, punto 106).
- 102
- Ora, per quanto riguarda la proporzionalità delle ammende inflitte, le ricorrenti nelle cause T-204/98 e T-207/98 fanno valere
sostanzialmente che il carattere sproporzionato delle ammende sarebbe la conseguenza della qualificazione della violazione
come “grave”. Infatti, la loro argomentazione può essere riassunta nel senso che, alla luce degli orientamenti, la loro intesa,
sebbene di tipo orizzontale, dovrebbe essere qualificata come “poco grave” a causa della mancanza di sostanziali effetti anticoncorrenziali
sul mercato.
- 103
- Basti constatare, al riguardo, da un lato, che l’intesa contestata deve essere considerata orizzontale, in quanto i distributori
vi partecipavano in qualità di concorrenti dei produttori e, dall’altro, che essa era relativa alla fissazione dei prezzi.
Ora, una siffatta intesa è sempre stata considerata particolarmente nociva ed è qualificata “molto grave” negli orientamenti.
Inoltre, come sottolinea la Commissione nei suoi scritti, la qualifica di “grave” dell’intesa di cui trattasi, a causa del
suo limitato impatto sul mercato, rappresenta già una qualifica attenuata rispetto ai criteri generalmente applicati nella
fissazione delle ammende nel caso di cartelli di prezzo che avrebbero dovuto condurla a qualificare l’intesa molto grave.
- 104
- Per quanto riguarda la censura sollevata dalla British Sugar in merito alla proporzionalità della maggiorazione dell’ammenda
in funzione della durata dell’infrazione, occorre ricordare che l’art. 15, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 17 dispone
che: “Per determinare l’ammontare dell’ammenda, occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della
sua durata”. La durata della violazione costituisce quindi, ai sensi di tale disposizione, uno degli elementi da prendere
in considerazione per determinare l’importo della sanzione pecuniaria da infliggere alle imprese che hanno commesso violazioni
delle regole di concorrenza (sentenza del Tribunale 7 luglio 1994, causa T-43/92, Dunlop Slazenger/Commissione, Racc. pag.
II-441, punto 154). È quindi a ragione che la Commissione ha proceduto, nella fissazione delle ammende inflitte, alla valutazione
della durata della violazione.
- 105
- In tale valutazione, la Commissione ha constatato di essere in presenza di una violazione di media durata ed ha, di conseguenza,
applicato una maggiorazione di circa il 40% dell’importo stabilito in funzione della gravità. Al riguardo, occorre rammentare
che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della determinazione dell’importo di ciascuna ammenda, la Commissione
dispone di un margine di discrezionalità e non può esserle imposto l’obbligo di applicare, a tal fine, una precisa formula
matematica (sentenze del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-150/89, Martinelli/Commissione, Racc. pag. II-1165, punto 59, e
14 maggio 1998, causa T-352/94, Mo och Domsjö/Commissione, Racc. pag. II-1989, punto 268, confermata dalla Corte dietro impugnazione
con sentenza 16 novembre 2000, causa C-283/98 P, Mo och Domsjö/Commissione, Racc. pag. I-9855, punto 45).
- 106
- Ciononostante, spetta al giudice comunitario verificare se l’importo dell’ammenda irrogata è proporzionato alla durata e agli
altri fattori che possono entrare nella valutazione della gravità dell’infrazione (v., in tal senso, sentenza 21 ottobre 1997,
causa T-229/94, Deutsche Bahn/Commissione, Racc. pag. II-1689, punto 127). Al riguardo, non può essere condivisa l’opinione
della British Sugar secondo cui la Commissione potrebbe procedere ad una maggiorazione dell’ammenda in funzione della durata
della violazione soltanto se, e nella misura in cui, esiste un rapporto diretto tra la durata e un danno maggiore eventualmente
apportato agli obiettivi della Comunità sanciti dalle regole di concorrenza, rapporto che sarebbe escluso in mancanza di effetti
della violazione sul mercato. Al contrario, si deve considerare che l’incidenza della durata della violazione sul calcolo
dell’importo dell’ammenda deve essere valutata anche in funzione degli altri elementi che caratterizzano la violazione di
cui trattasi (v., in tal senso, sentenza Dunlop Slazenger/Commissione, citata, punto 178). Occorre considerare che, nel caso
di specie, la maggiorazione del 40% applicata dalla Commissione all’importo calcolato in funzione della gravità della violazione
non ha un carattere sproporzionato.
- 107
- L’argomento fatto valere dalla British Sugar, secondo cui la nozione di circostanze aggravanti presente negli orientamenti
sarebbe contraria all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, è del tutto privo di fondamento.
- 108
- In primo luogo, occorre analizzare le pertinenti disposizioni degli orientamenti. Il punto 1 A dispone che “[p]er valutare
la gravità dell’infrazione, occorre prenderne in considerazione la natura, l’impatto concreto sul mercato, quando sia misurabile,
e l’estensione del mercato geografico rilevante”. Il punto 2, intitolato “[C]ircostanze aggravanti”, riporta un elenco non
tassativo di circostanze che possono condurre ad un aumento dell’importo di base calcolato in funzione della gravità e della
durata della violazione, come la recidiva, il rifiuto di cooperazione, l’istigazione, l’applicazione di misure di ritorsione
e la necessità di tener conto degli utili illeciti realizzati grazie all’infrazione.
- 109
- Ora, risulta dalle disposizioni sopra citate che la valutazione della gravità della violazione viene svolta in due tappe.
In una prima fase, la gravità viene valutata esclusivamente in funzione degli elementi propri alla violazione, come la sua
natura e il suo impatto sul mercato, e, in una seconda fase, la valutazione della gravità è modulata sulla base delle circostanze
proprie all’impresa interessata, ciò che, d’altra parte, conduce la Commissione a prendere in considerazione non soltanto
eventuali circostanze aggravanti, bensì anche, se del caso, circostanze attenuanti (v. punto 3 degli orientamenti). Questa
pratica, lungi dall’essere contraria alla lettera e alla ratio dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, consente, in particolare
nell’ambito di violazioni nelle quali sono implicate diverse imprese, di tener conto, in sede di valutazione della gravità
della violazione, del diverso ruolo svolto da ciascuna impresa e dell’attitudine avuta nei confronti della Commissione durante
lo svolgersi del procedimento.
- 110
- In secondo luogo, per quanto riguarda la proporzionalità della maggiorazione applicata all’ammenda inflitta alla British Sugar
in funzione delle circostanze aggravanti, si deve constatare che, tenuto conto delle circostanze fatte valere dalla Commissione
ai punti 207-209 della decisione [controversa], una maggiorazione del 75% non è da considerare sproporzionata.
(…)
- 112
- Il motivo fatto valere dalla British Sugar e dalla Tate & Lyle, attinente al carattere asseritamente sproporzionato delle
ammende, deve quindi essere respinto.
- 113
- Per quanto riguarda la censura relativa alla mancata considerazione della struttura del mercato rilevante, occorre rilevare
che la Corte, nella sentenza [16 dicembre 1975, cause riunite 40/73‑48/73, 50/73, 54/73‑56/73, 111/73, 113/73 e 114/73,] Suiker
Unie [e a./Commissione (Racc. pag. 1663, punti 615-619)], ha considerato che il contesto regolamentare ed economico nel mercato
dello zucchero è di natura tale da giustificare un trattamento meno severo delle pratiche potenzialmente anticoncorrenziali.
Ciononostante, la Commissione ha correttamente rilevato che le intese oggetto della sentenza Suiker Unie non riguardano un
aumento di prezzo, bensì la ripartizione dei mercati secondo quote determinate. Inoltre, la stessa Corte ha sottolineato,
nella sentenza Suiker Unie, che, in caso di intesa sui prezzi, le sue conclusioni sarebbero state diverse. Essa ha aggiunto,
al riguardo, che “il danno che il comportamento in esame ha potuto causare agli utilizzatori o ai consumatori non è stato
rilevante, visto che la stessa Commissione non ha fatto carico agl’interessati di aver determinato aumenti concertati o abusivi
dei prezzi, e che gli ostacoli posti alla libera scelta del fornitore grazie alla ripartizione dei mercati, pur essendo criticabili,
hanno effetti meno gravi allorché si tratti di un prodotto largamente omogeneo come lo zucchero” (punto 621). Poiché, nella
fattispecie in esame, si tratta proprio di un’intesa sui prezzi, la Commissione si è correttamente allontanata dalle conclusioni
raggiunte nella sentenza Suiker Unie.
- 114
- Occorre quindi concludere nel senso che anche la censura relativa alla mancata presa in considerazione della struttura del
mercato rilevante per le violazioni deve essere respinta.
- 115
- Occorre pertanto respingere tale motivo nel suo insieme».
Ricorso d’impugnazione
- 10
La British Sugar chiede che la Corte voglia:
- –
- annullare la sentenza impugnata;
- –
- annullare la decisione controversa in toto o, in subordine, parzialmente;
-
- in subordine ancora:
- –
- annullare gli artt. 3 e 4 della decisione impugnata o ridurre l’ammenda, e
- –
- condannare la Commissione alle spese sostenute dalla British Sugar per il presente ricorso e alle spese inerenti alla causa
T-204/98, comprese quelle relative al procedimento sommario.
- 11
La Commissione chiede che la Corte voglia:
- –
- dichiarare il ricorso parzialmente irricevibile e per il resto respingerlo come infondato o, in subordine, respingerlo in
toto come infondato, e
- –
- condannare la ricorrente alle spese sostenute dalla Commissione per il presente ricorso.
Sul ricorso d’impugnazioneSul motivo vertente sull’impatto sul commercio tra Stati membri Argomenti delle parti
- 12
La British Sugar afferma innanzi tutto che nessuno dei fatti o delle circostanze evocati dal Tribunale ai punti 80 e 81 della
sentenza impugnata è sufficiente in diritto a comportare gli effetti giuridici da esso considerati.
- 13
Al riguardo sostiene che l’attuazione di un’intesa sull’intero territorio di uno Stato membro o su gran parte di esso non
incide di per sé sul commercio interstatale (v. sentenza 21 gennaio 1999, cause riunite C-215/96 e C-216/96, Bagnasco e a.,
Racc. pag. I-135). Sarebbe infatti necessario dimostrare che l’intesa abbia avuto, o possa aver avuto, un tale effetto.
- 14
Orbene, i fatti citati dal Tribunale ai punti 80 e 81 della sentenza impugnata non proverebbero che l’intesa sia stata atta
a ripercuotersi sul commercio tra Stati membri. Al più proverebbero che sono accaduti altri fatti o circostanze nel periodo
interessato, indipendenti dall’intesa, che potrebbero aver dispiegato un tale effetto sul commercio interstatale.
- 15
Il primo fatto su cui si baserebbe il Tribunale, al punto 80 della sentenza impugnata, mostrerebbe unicamente che nel periodo
in questione è stato importato zucchero in Gran Bretagna.
- 16
Con riguardo al secondo fatto, la British Sugar osserva che è vero che una delle maggiori preoccupazioni della Tate & Lyle
e sua stessa consisteva nel limitare il livello delle importazioni in quanto queste ultime non avrebbero consentito loro di
smerciare la propria produzione all’interno del mercato nazionale (punto 81 della sentenza impugnata). I motivi di ciascuna
parte sarebbero stati, però, diversi.
- 17
Quanto al terzo fatto su cui si basa, alla seconda frase del punto 81 della sentenza impugnata, il Tribunale sembra aver ammesso,
secondo la British Sugar, che la politica di prezzi di quest’ultima sia consistita nello stabilire i prezzi a un livello al
quale le importazioni di zucchero nel Regno Unito non potevano risultare convenienti. Tale politica non avrebbe tuttavia niente
a che vedere con l’accordo o con la pratica concordata.
- 18
Relativamente al quarto fatto su cui si basa il Tribunale, alla terza frase del punto 81 della sentenza impugnata, la British
Sugar fa valere che la politica della Tate & Lyle sarebbe unilaterale e non avrebbe niente a che vedere con l’accordo o con
la pratica concordata.
- 19
La British Sugar afferma poi che, ai punti 84 e 85 della sentenza impugnata, il Tribunale sembra respingere il suo argomento
secondo il quale è necessario dimostrare che l’asserito effetto potenziale sui flussi commerciali sia rilevante. Ebbene, dalla
giurisprudenza risulterebbe che, per rientrare nel divieto di cui all’art. 85 del Trattato, l’asserito effetto potenziale
sui flussi commerciali dev’essere rilevante (v. sentenze 25 novembre 1971, causa 22/71, Béguelin, Racc. pag. 949; Bagnasco
e a., cit., e del Tribunale 15 settembre 1998, cause riunite T‑374/94, T-375/94, T-384/94 e T-388/94, European Night Services
e a./Commissione, Racc. pag. II-3141).
- 20
Infine, la British Sugar fa valere che la sentenza impugnata non fa alcuna distinzione tra lo zucchero industriale e lo zucchero
al dettaglio, benché per l’uno e per l’altro valgano elementi ben diversi. A differenza dello zucchero industriale, non ci
sarebbe stata, e non ci sarebbe, virtualmente nessuna vendita dello zucchero al dettaglio confezionato a causa degli elevati
costi di consegna, delle lingue e delle differenze nazionali quanto al formato e al peso dei pacchetti.
- 21
La Commissione afferma innanzi tutto che un accordo va valutato nel suo contesto e che, pertanto, le questioni ad esso estranee
ben possono essere pertinenti.
- 22
Sostiene poi che il diritto comunitario presume un’incidenza sugli scambi intracomunitari allorché un’intesa si estende all’intero
territorio di uno Stato membro (v., in tal senso, sentenza 18 giugno 1998, causa C-35/96, Commissione/Italia, Racc. pag. I-3851,
punto 48).
- 23
In merito alle constatazioni dei fatti della sentenza impugnata, la Commissione ritiene che esse bastino a causare l’effetto
giuridico derivato dal Tribunale, secondo il quale l’accordo in questione era suscettibile di pregiudicare gli scambi intracomunitari.
Essa ricorda al riguardo che per la giurisprudenza il pregiudizio agli scambi intracomunitari deriva in generale dalla combinazione
di più fattori che di per sé non sarebbero necessariamente determinanti (v. sentenza Bagnasco e a., cit., punto 47). La conclusione
al punto 82 della sentenza impugnata poggerebbe su una valutazione dell’insieme dei fatti esposti ai punti 80 e 81 della stessa,
sicché questi ultimi non andrebbero considerati isolatamente.
- 24
Per quanto riguarda la politica di fissazione dei prezzi della British Sugar, la Commissione osserva che non importa che la
British Sugar abbia adottato unilateralmente una politica di prezzi destinata ad impedire occasioni redditizie per gli importatori,
poiché essa aveva concluso un accordo con le altre partecipanti per circa il 90% dello zucchero immesso sul mercato britannico.
- 25
Relativamente all’argomento della British Sugar secondo cui l’effetto potenziale sugli scambi intracomunitari dev’essere rilevante,
la Commissione considera che la British Sugar ha mal interpretato la sentenza impugnata. Infatti, al punto 78 di quest’ultima,
il Tribunale avrebbe ricordato che la giurisprudenza non richiede che gli scambi intracomunitari siano stati realmente pregiudicati,
bensì semplicemente che l’accordo sia stato atto a produrre un effetto rilevante. Ogni riferimento ad un impatto sugli scambi
intracomunitari fatto nel prosieguo della sentenza impugnata dovrebbe essere interpretato secondo questo criterio.
- 26
Infine, quanto all’argomento della British Sugar vertente sulla distinzione tra zucchero industriale e zucchero al dettaglio,
la Commissione rileva che, al suo ‘considerando’ 59, la decisione controversa definisce rilevante il mercato dello zucchero
bianco cristallizzato e ammette la distinzione evocata dalla British Sugar solo a titolo di sottomercati.
Giudizio della Corte
- 27
Giustamente il Tribunale ha ricordato, al punto 78 della sentenza impugnata, che un accordo tra imprese, per poter pregiudicare
il commercio tra Stati membri, deve consentire di prevedere con sufficiente grado di probabilità, in base ad un insieme di
elementi oggettivi di diritto o di fatto, che esso sia atto ad incidere direttamente o indirettamente, effettivamente o potenzialmente,
sui flussi commerciali fra Stati membri, in modo da poter nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico interstatale
(v. sentenza 11 luglio 1985, causa 42/84, Remia e a./Commissione, Racc. pag. 2545, punto 22). Così, il pregiudizio agli scambi
intracomunitari risulta, in generale, dalla combinazione di più fattori che di per sé non sarebbero necessariamente determinanti
(v. sentenze 15 dicembre 1994, causa C-250/92, DLG, Racc. pag. I-5461, punto 54, e Bagnasco e a., cit., punto 47).
- 28
Inoltre, come il Tribunale ha ricordato al punto 79 della sentenza impugnata, la circostanza che un’intesa abbia per oggetto
soltanto la distribuzione dei prodotti in un unico Stato membro non è sufficiente ad escludere che il commercio interstatale
possa essere pregiudicato. Qualora si tratti di un mercato permeabile alle importazioni, le imprese aderenti ad un’intesa
nazionale in materia di prezzi possono conservare la loro quota di mercato solo se si tutelano contro la concorrenza straniera
(v., in particolare, sentenza Belasco e a./Commissione, cit., punti 33 e 34).
- 29
Orbene, risulta dal punto 80 della sentenza impugnata che è pacifico che il mercato dello zucchero in Gran Bretagna è permeabile
alle importazioni. È pacifico anche che, durante le riunioni concernenti i prezzi dello zucchero industriale, la British Sugar
forniva informazioni a tutte le partecipanti circa i suoi futuri prezzi e che essa e la Tate & Lyle si sono incontrate più
volte per discutere dei prezzi dello zucchero al dettaglio. Inoltre, la British Sugar non contesta l’affermazione del Tribunale,
al punto 53 della sentenza impugnata, secondo cui a ragione la Commissione ha considerato che tali riunioni avessero per oggetto
la limitazione della concorrenza mediante il coordinamento delle politiche dei prezzi. Infine, la stessa British Sugar riconosceva,
da un lato, di essere capofila per i prezzi e, dall’altro, di aver stabilito i propri prezzi, e dunque quelli del mercato,
in riferimento al prezzo immediatamente al di sotto del quale più nessuna importazione sarebbe stata redditizia. Il fatto
che la limitazione delle importazioni da altri Stati membri era una delle maggiori preoccupazioni della British Sugar e della
Tate & Lyle emerge, come ha osservato il Tribunale al punto 81 della sentenza impugnata, dai ‘considerando’ 16 e 17 della
decisione controversa.
- 30
Ciò considerato, il Tribunale non ha commesso nessun errore di diritto nel constatare, al punto 82 della sentenza impugnata,
che non a torto la Commissione ha ritenuto che l’intesa di cui trattasi potesse incidere sul commercio tra Stati membri.
- 31
Quanto all’argomento della British Sugar secondo cui il Tribunale non ha considerato che la Commissione era tenuta a dimostrare
che il potenziale effetto sugli scambi tra Stati membri fosse rilevante, esso si basa su una lettura errata della sentenza
impugnata. Il Tribunale ha infatti osservato, al punto 78 di quest’ultima, che va dimostrato che il comportamento denunciato
sia atto a pregiudicare il commercio tra Stati membri in misura rilevante. Al punto 84 della stessa sentenza il Tribunale
non fa che ricordare la sua giurisprudenza per la quale la Commissione non ha l’obbligo di dimostrare che un’intesa abbia
davvero un impatto rilevante sugli scambi fra Stati membri, bensì che sia idonea a produrre un tale effetto.
- 32
Infine, in merito all’argomento della British Sugar relativo al fatto che la sentenza impugnata non opera nessuna distinzione
tra lo zucchero industriale e lo zucchero al dettaglio nell’esame degli effetti dell’intesa sul commercio tra gli Stati membri
e che non è stata condotta, di conseguenza, un’analisi corretta degli effetti di quest’ultima sul mercato interstatale dello
zucchero al dettaglio, si deve constatare, da un lato, che, come ha notato la Commissione, la decisione controversa, al suo
‘considerando’ 59, definisce rilevante il mercato dello zucchero bianco cristallizzato, ritenendo invece lo zucchero al dettaglio
e quello industriale due sottomercati. Dall’altro lato, la Commissione ha valutato l’effetto dell’intesa sui flussi commerciali
tra Stati membri anzitutto nel mercato dello zucchero bianco cristallizzato, ai ‘considerando’ 159-161 della decisione controversa,
e poi nei due sottomercati, ai ‘considerando’ 163-168 della stessa decisione, dopo aver indicato al ‘considerando’ 162 che,
per quanto riguardava lo zucchero industriale e quello al dettaglio, anche altri elementi di fatto permettevano di concludere
che l’intesa poteva aver avuto un effetto rilevante sui detti flussi.
- 33
Siccome la British Sugar non ha invocato nel suo ricorso dinanzi al Tribunale nessun motivo vertente sull’irregolarità della
definizione del mercato offerta dalla Commissione né, più in particolare, della sua analisi del sottomercato dello zucchero
al dettaglio, è giocoforza constatare che il suddetto argomento contiene elementi nuovi, non presentati in tale forma nel
procedimento di primo grado. Ai sensi dell’art. 113, n. 2, del regolamento di procedura, essi sono pertanto irricevibili nel
presente ricorso d’impugnazione (v. sentenza 17 maggio 2001, causa C-450/98 P, IECC/Commissione, Racc. pag. I-3947, punto
36).
- 34
Il primo motivo è, dunque, in parte irricevibile e in parte infondato. Di conseguenza va completamente respinto.
Sul motivo vertente sulla proporzionalità dell’ammenda e sulla presa in considerazione della struttura del mercato Argomenti delle parti
- 35
In limine la British Sugar ricorda che spetta al Tribunale verificare se l’importo dell’ammenda imposta sia proporzionato
alla durata e alla gravità dell’infrazione (v. sentenza del Tribunale 21 ottobre 1997, causa T-229/94, Deutsche Bahn/Commissione,
Racc. pag. II-1689) e, in particolare, valutare quest’ultima alla luce delle circostanze invocate da chi ricorre (v. sentenza
14 novembre 1996, causa C-333/94 P, Tetra Pak/Commissione, Racc. pag. I-5951). Nella fattispecie, il Tribunale non avrebbe
correttamente adempiuto a tale compito.
- 36
Al riguardo la British Sugar fa valere, nella prima parte del suo motivo, che il Tribunale non ha tenuto nel debito conto
il fatto che l’intesa non avesse nessun impatto attuale sui prezzi, sulla concorrenza o sul commercio tra Stati membri. Ora,
alla circostanza che gli effetti di un accordo siano limitati o, come nella fattispecie, inesistenti dovrebbe essere attribuita
un’importanza maggiore nella valutazione della gravità di un’infrazione, come si evincerebbe dal primo e dal secondo comma
del punto I, lett. A, degli orientamenti.
- 37
Una restrizione alla concorrenza, infatti, benché di tipo orizzontale, che non ha avuto un impatto attuale sulla concorrenza
o sui prezzi, non ha inciso sul commercio tra Stati, non ha implicato la fissazione dei prezzi per i privati né la fissazione
di un prezzo minimo e che era limitata a una parte del territorio di uno Stato membro dovrebbe essere considerata una violazione
«poco grave» e non «grave».
- 38
In ogni caso, l’infrazione denunciata, se pure la si dovesse classificare tra le «infrazioni gravi», avrebbe dovuto essere
posta al gradino più basso della scala. Orbene, in un ventaglio compreso tra 1 e 20 milioni di ECU, la Commissione avrebbe
fissato a ECU 18 000 000 l’ammenda di base in funzione della gravità dell’infrazione.
- 39
Al riguardo sia la Commissione, fissando in tale misura l’ammenda di base nella decisione controversa, sia il Tribunale, confermando
sul punto la stessa decisione, non avrebbero tenuto nel debito conto il fatto che l’infrazione denunciata non avrebbe avuto
alcun impatto sulla concorrenza; essi avrebbero così violato il quarto e il sesto comma del punto I, lett. A, degli orientamenti.
- 40
La sproporzione dell’ammenda di base di ECU 18 000 000 risulterebbe con flagranza comparando la decisione controversa con
altre decisioni della Commissione in cui le infrazioni sarebbero state classificate a loro volta tra quelle «gravi».
- 41
La British Sugar sostiene, inoltre, che, nel calcolare l’importo o la maggiorazione dell’ammenda in funzione della durata
dell’infrazione, la Commissione e il Tribunale avrebbero dovuto considerare anche, in conformità al terzo comma del punto
I, lett. B, degli orientamenti, la totale assenza di pregiudizi ai consumatori.
- 42
Infine, la British Sugar osserva come, mancando quasi tutti gli elementi considerati pertinenti nella decisione controversa,
una maggiorazione del 75% dell’ammenda per circostanze aggravanti sia sproporzionata ed ingiusta.
- 43
Con la seconda parte del suo motivo la British Sugar deduce che il Tribunale non ha considerato in maniera adeguata la struttura
del mercato rilevante. Asserisce che tale struttura spieghi perché l’infrazione di cui trattasi non abbia avuto, né potrebbe
avere, un effetto sui prezzi, sulla concorrenza o sul commercio e invoca a sostegno di tale argomento la citata sentenza Suiker
Unie e a./Commissione (punti 615-619).
- 44
La British Sugar sostiene in proposito che l’interpretazione della citata sentenza Suiker Unie e a./Commissione, offerta dal
Tribunale al punto 113 della sentenza impugnata, è errata. La Corte non avrebbe indicato, infatti, che, in caso di intesa
sui prezzi, sarebbe pervenuta a una conclusione differente. Essa avrebbe dichiarato, piuttosto, che le sue conclusioni sarebbero
state diverse se l’intesa avesse arrecato un danno agli utilizzatori o ai consumatori per aver determinato «aumenti concertati
o abusivi dei prezzi» (v. sentenza Suiker Unie e a./Commissione, cit., punti 619-621). Ora, nella fattispecie, non sarebbe
stato affermato né che l’accordo o la pratica concordata abbiano determinato un qualsivoglia aumento dei prezzi, né che gli
utilizzatori o i consumatori abbiano subito un danno effettivo.
- 45
La Commissione fa valere che tale motivo è irricevibile perché equivale a richiedere alla Corte di sostituire, per motivi
di equità, la sua valutazione a quella del Tribunale in merito all’importo dell’ammenda (v. sentenza 17 dicembre 1998, causa
C-185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione, Racc. pag. I-8417, punto 129) e, in ogni caso, perché presuppone che la Corte possa
procedere a un riesame generale dell’ammenda per assicurarne la proporzionalità.
- 46
Quanto all’argomento della British Sugar attinente alla struttura del mercato rilevante, la Commissione ritiene che, come
è indicato al punto 113 della sentenza impugnata, la posizione della British Sugar non possa essere paragonata a quella delle
parti nel detto procedimento. Secondo la Commissione, la Corte ha indicato chiaramente che sarebbe stata di diverso avviso
sulla questione in esame se l’accordo fosse stato un’intesa sui prezzi. Ebbene, nella fattispecie l’accordo verterebbe «sull’aumento
del livello dei prezzi dello zucchero bianco cristallizzato in Gran Bretagna e sull’astensione da ogni tentativo di acquisire
[le] quote di mercato mediante l’abbassamento dei prezzi».
Giudizio della Corte
- 47
Si deve ricordare che solo il Tribunale è competente a controllare il modo in cui la Commissione ha valutato caso per caso
la gravità dei comportamenti illeciti. Nell’ambito di un ricorso d’impugnazione il controllo della Corte è volto, in primo
luogo, a verificare se il Tribunale abbia preso in considerazione in maniera giuridicamente corretta tutti i fattori essenziali
per valutare la gravità di un determinato comportamento alla luce degli artt. 85 del Trattato e 15 del regolamento n. 17 e,
in secondo luogo, ad accertare se il Tribunale abbia risolto esaurientemente le questioni poste dal complesso degli argomenti
invocati dalla ricorrente e diretti alla revoca o alla riduzione dell’ammenda (v., in particolare, sentenza Baustahlgewebe/Commissione,
cit., punto 128).
- 48
In merito al carattere asseritamente sproporzionato dell’ammenda, si deve osservare che non spetta alla Corte, quando si pronuncia
su questioni di diritto nell’ambito di un ricorso d’impugnazione, sostituire, per motivi di equità, la sua valutazione a quella
del Tribunale che statuisce, nell’esercizio della sua competenza anche di merito, sull’ammontare delle ammende inflitte ad
imprese a seguito della violazione, da parte di queste ultime, del diritto comunitario (sentenze 17 luglio 1997, causa C‑219/95 P,
Ferriere Nord/Commissione, Racc. pag. I-4411, punto 31, e Baustahlgewebe/Commissione, cit., punto 129).
- 49
Ne consegue che tale motivo, avendo ad oggetto un riesame generale delle ammende, dev’essere dichiarato irricevibile (v. sentenza
Baustahlgewebe/Commissione, cit., punto 129).
- 50
Per il resto, come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 50 delle sue conclusioni, la British Sugar non ha per nulla
dimostrato che il Tribunale non abbia preso in considerazione in maniera giuridicamente corretta tutti i fattori essenziali
per valutare la gravità del comportamento censurato alla luce degli artt. 85 del Trattato e 15 del regolamento n. 17. Al riguardo
è sufficiente osservare che, al punto 103 della sentenza impugnata, il Tribunale, dopo aver affermato che l’intesa contestata
doveva essere considerata orizzontale e relativa alla fissazione dei prezzi, ha precisato che una siffatta intesa è sempre
stata ritenuta particolarmente nociva ed è qualificata «molto grave» negli orientamenti.
- 51
La British Sugar non ha neppure addotto che il Tribunale non abbia risposto esaurientemente ai suoi complessivi argomenti
diretti alla revoca o alla riduzione dell’ammenda. In ogni caso, occorre rilevare in particolare che nella sentenza impugnata
il Tribunale ha risposto, ai punti 101-103, all’argomento attinente al carattere asseritamene poco grave dell’intesa, ai punti
104-106, all’argomento attinente alla durata dell’infrazione, ai punti 107-110, all’argomento attinente alle circostanze aggravanti
e, al punto 113, all’argomento attinente alla struttura del mercato rilevante.
- 52
Infine, si deve osservare che, contrariamente a quanto pretende la British Sugar, il Tribunale, al punto 113 della sentenza
impugnata, ha interpretato in modo corretto i punti 619-621 della citata sentenza Suiker Unie e a./Commissione, constatando
che la Corte medesima ha affermato che, in caso di intesa sui prezzi, le sue conclusioni sarebbero state diverse.
- 53
Ne discende che anche tale motivo dev’essere respinto, in parte come irricevibile e in parte come infondato.
- 54
Poiché la ricorrente è rimasta integralmente soccombente, il ricorso d’impugnazione dev’essere respinto per intero.
Sulle spese
- 55
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al ricorso d’impugnazione a norma dell’art. 118, la
parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente,
rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.
Per questi motivi
-
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
- 1)
- Il ricorso è respinto.
- 2)
- La British Sugar plc sopporterà le spese.
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 aprile 2004.
|
Il cancelliere
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Il presidente
|
- 1 –
- Lingua processuale: l'inglese.