51998AP0415

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune, per reti transeuropee di trasmissione elettronica di dati fra amministrazioni (IDA) (COM(97)0661 C4-0678/97 97/ 0340(COD))(Procedura di codecisione: prima lettura)

Gazzetta ufficiale n. C 379 del 07/12/1998 pag. 0068


A4-0415/98

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune, per reti transeuropee di trasmissione elettronica di dati fra amministrazioni (IDA) (COM(97)0661 - C4-0678/97 - 97/0340(COD))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

(Emendamento 1)

Considerando 13 bis (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

(13 bis) considerando che gli Stati membri dovrebbero tener conto delle reti telematiche sviluppate nel quadro delle azioni comunitarie ai fini dello sviluppo di progetti elaborati congiuntamente in settori che potranno essere inseriti nel trattato CE a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, in altri settori soggetti al trattato dell'Unione europea nonché di qualsiasi altra azione da essi avviata che rispetti gli obiettivi del trattato CE, in particolare i suoi articoli 3, lettera d), 7 A, 8 A e 48;

(Emendamento 2)

Considerando 18

>Testo originale>

(18) considerando che è di importanza fondamentale rendere massima l'interoperabilità, al fine di realizzare economie di scala ed allargare i benefici derivanti da tali reti;

>Testo dopo la votazione del PE>

(18) considerando che è di importanza fondamentale

massimizzare l'impiego di standard, di specifiche accessibili al pubblico e di applicazioni della rete pubblica per garantire l'assoluta interoperabilità, al fine di realizzare economie di scala ed allargare i benefici derivanti da tali reti;

(Emendamento 3)

Considerando 21

>Testo originale>

(21) considerando che, conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 3 B del trattato, l'obiettivo di porre in essere tali reti non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere meglio realizzato a livello comunitario; che l'azione proposta non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo in oggetto;

>Testo dopo la votazione del PE>

(21) considerando che, conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 3 B del trattato, l'obiettivo

del presente programma può essere meglio realizzato a livello comunitario;

(Emendamento 4)

Considerando 25

>Testo originale>

(25) considerando che il Consiglio ha adottato la decisione 95/468/CE relativa alla contribuzione comunitaria alla trasmissione telematica di dati fra amministrazioni all'interno della Comunità (IDA)

>Testo dopo la votazione del PE>

(25) considerando che

sono state eseguite azioni ai sensi della decisione 95/468/CE relativa alla contribuzione comunitaria alla trasmissione telematica di dati fra amministrazioni all'interno della Comunità (IDA)

(Emendamento 5)

Considerando 26

>Testo originale>

(26) considerando che la presente decisione fissa, per l'intera durata del programma, una dotazione finanziaria di massima che nell'ambito della procedura di bilancio annuale costituisce il riferimento principale per l'autorità di bilancio, ai sensi del punto 1 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995;

>Testo dopo la votazione del PE>

(26) considerando la dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995

concernente l'iscrizione delle disposizioni finanziarie negli atti legislativi,

(Emendamento 6)

Considerando 26 bis (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando il codice di condotta stabilito tra il Parlamento e la Commissione sull'informazione e la presenza di rappresentanti del Parlamento ai lavori dei comitati della Commissione, quale figura nella risoluzione del Parlamento del 24 ottore 1996 sul progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1997 - Sezione III - Commissione;

(1) GU C 347 del 18.11.1996, pag. 125.

(Emendamento 7)

Articolo 1, paragrafo 2

>Testo originale>

2. La presente decisione fa parte del programma IDA

>Testo dopo la votazione del PE>

2. La presente decisione

copre tutte le reti nel quadro del programma IDA.

(Emendamento 8)

Articolo 2, lettera c)

>Testo originale>

c) "rete settoriale" è una rete telematica transeuropea fra amministrazioni, destinata alla realizzazione o al supporto amministrativo di particolari politiche o attività comunitarie e che in prosieguo è indicata come settore amministrativo;

>Testo dopo la votazione del PE>

c) "

rete settoriale" è una rete telematica transeuropea fra amministrazioni, destinata alla realizzazione o al supporto amministrativo di particolari politiche, attività od obiettivicomunitari e che in prosieguo è indicata come settore amministrativo;

(Emendamento 9)

Articolo 4, lettera c)

>Testo originale>

c) servano da supporto alle comunicazioni fra le istituzioni comunitarie, o

>Testo dopo la votazione del PE>

c) favoriscano la cooperazione interistituzionale tra le istituzioni comunitarie, nonché tra queste ultime e le amministrazioni nazionali e regionali, compresi i parlamenti nazionali e regionali; o

(Emendamento 10)

Articolo 4, lettera g)

>Testo originale>

g) apportino in altro modo un beneficio diretto ai cittadini dell'Unione europea.

>Testo dopo la votazione del PE>

g) apportino in altro modo un beneficio diretto ai cittadini

o ai residenti dell'Unione europea

(Emendamento 11)

Articolo 6, paragrafo 1

>Testo originale>

1. I costi di attuazione dei progetti IDA sono sostenuti dalla Comunità in misura proporzionale ai suoi interessi.

>Testo dopo la votazione del PE>

1. I costi di attuazione dei progetti IDA sono sostenuti dalla Comunità

e dalle agenzie europee in misura proporzionale ai loro interessi.

(Emendamento 12)

Articolo 6, paragrafo 2

>Testo originale>

2. Il contributo finanziario della Comunità per ciascun progetto IDA è determinato conformemente ai paragrafi da 3 a 7.

>Testo dopo la votazione del PE>

2. Il contributo finanziario della Comunità per ciascun progetto IDA è determinato conformemente ai paragrafi da 3 a 7.

Tale contributo non comprende i costi derivanti dall'utilizzazione continuata di applicazioni o specifiche che sono in contrasto con le priorità o i requisiti della presente decisione o della decisione 98/.../CE che adotta una serie di azioni o di misure per garrantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA).

(Emendamento 13)

Articolo 8, paragrafo 1, primo e secondo comma

>Testo originale>

1. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Il comitato è denominato comitato per la telematica fra amministrazioni (CTA).

>Testo dopo la votazione del PE>

1. La Commissione è assistita da un comitato composto

da un rappresentante per ciascuno Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione. Il comitato è denominato comitato per la telematica fra amministrazioni (CTA).

>Testo originale>

Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

>Testo dopo la votazione del PE>

Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure

di portata generale da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

(Emendamento 14)

Articolo 9, paragrafo 2

>Testo originale>

2. Due anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione o di qualunque modificazione dell'allegato, e in seguito ogni tre anni, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, procede ad una valutazione dell'esecuzione della presente decisione.

>Testo dopo la votazione del PE>

2. Si procede a una valutazione qualitativa e quantitativa al termine dei primi due anni di attuazione e in seguito ogni tre anni. I risultati di tale valutazione vengono trasmessi all'autorità di bilancio anteriormente alla prima lettura del bilancio per l'esercizio 2001.

(Emendamento 15)

Articolo 9, paragrafo 3, secondo comma

>Testo originale>

Essa valuta inoltre, alla luce delle spese sostenute dalla Comunità, i benefici apportati dalle reti IDA alla Comunità, agli Stati membri, ai settori economici comunitari e ai cittadini dell'Unione europea ed individua le aree di potenziale miglioramento e verifica la sinergia con altre attività comunitarie nel campo delle reti transeuropee di telecomunicazione.

>Testo dopo la votazione del PE>

Essa valuta inoltre, alla luce delle spese sostenute dalla Comunità, i benefici apportati dalle reti IDA alla Comunità

per quanto riguarda l'avanzamento delle politiche comuni e della cooperazione istituzionale, agli Stati membri, ai settori economici comunitari e ai cittadini dell'Unione europea ed individua le aree di potenziale miglioramento e verifica la sinergia con altre attività comunitarie nel campo delle reti transeuropee di telecomunicazione.

(Emendamento 16)

Articolo 9, paragrafo 4

>Testo originale>

4. La Commissione trasmette la valutazione al Parlamento europeo ed al Consiglio, unitamente alla sua proposta di modificazione dell'allegato.

>Testo dopo la votazione del PE>

4. La Commissione trasmette la valutazione al Parlamento europeo ed al Consiglio, unitamente

ad una proposta di rinnovo o modificazione dell'allegato.

In mancanza di una decisione alla fine del quarto anno, l'allegato si riterrà scaduto, eccetto per quanto riguarda i progetti per i quali è stato deciso, prima del terzo anno, un'adeguato programma di finanziamento che vada al di là di tale data.

(Emendamento 17)

Articolo 10, paragrafo 2 bis (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

2 bis. Le entrate versate dai paesi dello Spazio economico europeo, dai paesi associati dell'Europa centrale e orientale e da Cipro sono iscritte nel bilancio generale e destinate al programma IDA.

(Emendamento 18)

Articolo 11, paragrafo 2

>Testo originale>

2. Le altre reti settoriali utilizzano le azioni e misure orizzontali intraprese dalla Comunità in forza della decisione 98/. . ./CE, che adotta una serie di azioni e di misure per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA), nella misura in cui dette azioni e misure risultino adeguate per soddisfare i requisiti dell'utenza delle altre reti settoriali.

>Testo dopo la votazione del PE>

2. Le altre reti settoriali utilizzano le azioni e misure orizzontali intraprese dalla Comunità in forza della decisione 98/. . ./CE, che adotta una serie di azioni e di misure per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA),

a meno che dette azioni e misure risultino inadeguate per soddisfare i requisiti dell'utenza delle altre reti settoriali.

(Emendamento 19)

Articolo 11, paragrafo 6

>Testo originale>

6. La Comunità sostiene i costi dell'attuazione delle altre reti settoriali, in proporzione al suo interesse.

>Testo dopo la votazione del PE>

6. La Comunità

e le agenzie europee sostengono i costi dell'attuazione delle altre reti settoriali, in proporzione al loro interesse, purché tali costi non derivino dall'impiego continuato di applicazioni o specifiche che sono in contrasto con le disposizioni della presente decisione.

(Emendamento 20)

Articolo 12, secondo comma (nuovo)

>Testo originale>

>Testo dopo la votazione del PE>

Essa copre soltanto una parte del programma, mentre l'altra parte è disciplinata dalla decisione 98/.../CE che adotta una serie di azioni e di misure per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA).

(Emendamento 21)

Allegato, parte A, punto 3

>Testo originale>

3. La realizzazione delle reti le quali, nel quadro delle politiche e attività comunitarie e in circostanze imprevedibili, siano urgentemente necessarie a supporto dell'azione della Comunità e degli Stati membri per la protezione dell'incolumità e della salute delle persone, degli animali e delle piante, dei diritti dei consumatori europei ovvero di interessi fondamentali della Comunità.

>Testo dopo la votazione del PE>

3. La realizzazione delle reti le quali, nel quadro delle politiche e attività comunitarie e in circostanze imprevedibili, siano urgentemente necessarie a supporto dell'azione della Comunità e degli Stati membri per la protezione dell'incolumità e della salute delle persone, degli animali e delle piante, dei diritti dei consumatori europei

e delle condizioni di vita delle persone residenti nell'Unione europea ovvero di interessi fondamentali della Comunità.

(Emendamento 22)

Allegato, parte B, punto 1

>Testo originale>

1. Estensione del programma per la comunicazione e la gestione di documenti ufficiali a tutti gli scambi di informazioni fra le istituzioni europee e i governi e le amministrazioni degli Stati membri, nonché per la diffusione di atti autonomi della Commissione;

>Testo dopo la votazione del PE>

1. Estensione del programma per la comunicazione e la gestione di documenti ufficiali a tutti gli scambi di informazioni fra le istituzioni europee e i governi e le amministrazioni degli Stati membri, nonché

alla diffusione di atti autonomi della Commissione e di tutta la legislazione comunitaria e alle misure di attuazione della Commissione e degli Stati membri;

(Emendamento 23)

Allegato, parte C, punto 15

>Testo originale>

15. Servizi telematici per lo scambio di informazioni relative al contenuto informativo circolante sulle reti aperte, per promuovere lo sviluppo e la libera circolazione di nuovi servizi audiovisivi e di informazione.

>Testo dopo la votazione del PE>

15. Servizi telematici per lo scambio di informazioni relative al contenuto informativo circolante sulle reti aperte, per promuovere lo sviluppo e la libera circolazione di nuovi servizi audiovisivi e di informazione

ed assicurare la tutela delle esigenze di pubblico interesse relative a tali servizi.

(Emendamento 24)

Allegato, parte E, punto 1

>Testo originale>

1. Attuazione di un collegamento telematico fra la Commissione, il Consiglio, le istituzioni e il sito della presidenza dell'Unione europea.

>Testo dopo la votazione del PE>

1. Attuazione di

una rete telematica che colleghi le istituzioni europee ed i governi e i parlamenti degli Stati membri, ivi compreso un collegamento con il sito della presidenza dell'Unione europea.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune, per reti transeuropee di trasmissione elettronica di dati fra amministrazioni (IDA) (COM(97)0661 - C4-0678/97 - 97/0340(COD))(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(97)0661 - 97/0340(COD) ((GU C 54 del 21.2.1998, pag. 3. )),

- visti gli articoli 189 B, paragrafo 2 e 129 D, primo comma, del trattato CE , a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C4-0678/97),

- visto l'articolo 58 del suo regolamento,

- visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni (A4-0415/98),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE;

3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189 B, paragrafo 2 del trattato CE, le modifiche approvate dal Parlamento;

4. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento e chiede in tal caso l'apertura della procedura di concertazione;

5. ricorda che la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento qualsiasi modifica essa intenda apportare alla propria proposta, quale modificata da quest'ultimo;

6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.