21.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/21


REGOLAMENTO (CE) N. 1533/2007 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2007

recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2015/2006 e (CE) n. 41/2007 per quanto riguarda le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per determinati stock ittici

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 20,

visto il regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco (2), in particolare l’articolo 8,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2015/2006 (3) stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde.

(2)

Alla riunione straordinaria del giugno 2007 la Commissione per la pesca nell’Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha deciso di prorogare al secondo semestre del 2007 le raccomandazioni relative a un divieto di pesca del pesce specchio atlantico nella zona di regolamentazione NEAFC. È opportuno che tali raccomandazioni siano recepite nel diritto comunitario.

(3)

Le condizioni applicabili alla pesca in determinate zone devono essere chiarite al fine di garantire la corretta applicazione dell’accordo del 19 dicembre 1966 tra la Norvegia, la Danimarca e la Svezia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak e nel Kattegat. È pertanto necessario apportare una modifica.

(4)

Il regolamento (CE) n. 41/2007 (4) stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.

(5)

In esito alle consultazioni fra la Comunità e l’Islanda del 28 marzo 2007 è stato raggiunto un accordo sui contingenti assegnati alle navi islandesi, da prelevare prima del 30 aprile 2007 dal contingente assegnato alla Comunità nell’ambito dell’accordo con il governo danese e il governo locale della Groenlandia, nonché sui contingenti assegnati alle navi comunitarie per la pesca dello scorfano nella zona economica esclusiva islandese, da prelevare fra luglio e dicembre. È opportuno che tale accordo sia recepito nel diritto comunitario.

(6)

Le condizioni applicabili alla pesca in determinate zone per un certo numero di TAC devono essere chiarite al fine di garantire la corretta applicazione dell’accordo del 19 dicembre 1966 tra la Norvegia, la Danimarca e la Svezia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak e nel Kattegat. È pertanto necessario apportare una modifica.

(7)

Per quanto riguarda l’applicazione del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (5), dovrebbe essere chiarito lo status scientifico di determinati stock.

(8)

A norma del regolamento (CE) n. 847/96, ogniqualvolta più del 75 % di un TAC precauzionale sia stato utilizzato anteriormente al 31 ottobre dell’anno di applicazione, lo Stato membro cui sia stato assegnato un contingente dello stock per il quale è stato fissato il TAC in questione può chiedere un aumento del TAC. Una siffatta richiesta da parte dei Paesi Bassi è stata ritenuta fondata in relazione al TAC per il rombo chiodato e per il rombo liscio nelle acque comunitarie delle zone IIa e IV e dovrebbe essere attuata.

(9)

In esito alle consultazioni scritte fra la Comunità e le Isole Færøer è stato raggiunto un accordo sull’accesso agli stock di aringhe nelle acque comunitarie e acque internazionali delle zone CIEM I e II. È opportuno che tale accordo sia recepito nel diritto comunitario.

(10)

Conformemente al protocollo dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Groenlandia (6), nel 2007 un quantitativo supplementare di ippoglosso nero è stato accordato alla Comunità nella zona ad est della Groenlandia. È opportuno che tale accordo sia recepito nel diritto comunitario.

(11)

Alla riunione straordinaria del giugno 2007 la Commissione per la pesca nell’Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha adottato raccomandazioni sulle misure di conservazione e di gestione da attuare nella zona di regolamentazione NEAFC nel 2007 per gli stock di scorfano nelle acque internazionali delle zone CIEM I e II. È opportuno che tali raccomandazioni siano recepite nel diritto comunitario.

(12)

Si dovrebbero chiarire le condizioni applicabili alle navi sostituite o ritirate con riguardo all’assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca, in quanto i riferimenti relativi ad alcune navi interessate dalle limitazioni dello sforzo di pesca non sono corretti.

(13)

Si dovrebbe chiarire le modalità della deroga dai requisiti di notifica del sistema hail prevista negli allegati IIA, IIB e IIC del regolamento (CE) n. 41/2007 per le navi dotate di sistemi di controllo satellitare per quanto riguarda le comunicazioni sullo sforzo di pesca.

(14)

È opportuno correggere il titolo dell’allegato IIB del regolamento (CE) n. 41/2007 al fine di garantirne la coerenza con il campo di applicazione del suddetto allegato.

(15)

Si dovrebbero modificare l’indicazione della lunghezza degli attrezzi fissi da 2,5 chilometri a 5 miglia nautiche per assicurare che la sicurezza delle operazioni di manipolazione delle reti non sia compromessa, tenuto conto delle norme previste in materia di marcatura e identificazione degli attrezzi da pesca fissi dal regolamento (CE) n. 356/2005 della Commissione, del 1 ° marzo 2005, che stabilisce le modalità d’applicazione per la marcatura e l’identificazione di attrezzi da pesca fissi e sfogliare (7), e di talune norme specifiche relative all’uso delle reti da imbrocco.

(16)

È di conseguenza opportuno modificare i regolamenti (CE) n. 2015/2006 e (CE) n. 41/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 2015/2006

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 2015/2006 la parte 2 è modificata conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 41/2007

Il regolamento (CE) n. 41/2007 è modificato come segue:

1)

l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Limiti di accesso

1.   Nessuna attività di pesca è consentita alle navi comunitarie nello Skagerrak entro il limite di 12 miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia. Tuttavia, le navi battenti bandiera della Danimarca o della Svezia sono autorizzate a pescare fino a 4 miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia.

2.   Le attività di pesca delle navi comunitarie nelle acque soggette alla giurisdizione dell’Islanda sono limitate alla zona definita dalle linee che congiungono i seguenti punti:

 

Zona sud-occidentale

1.

63° 12′ N e 23° 05′ O attraverso 62° 00′ N e 26° 00′ O;

2.

62° 58′ N e 22° 25′ O;

3.

63° 06′ N e 21° 30′ O;

4.

63° 03′ N e 21° 00′ W di lì 180° 00′ S;

 

Zona sud-orientale

1.

63° 14′ N e 10° 40′ O;

2.

63° 14′ N e 11° 23′ O;

3.

63° 35′ N e 12° 21′ O;

4.

64° 00′ N e 12° 30′ O;

5.

63° 53′ N e 13° 30′ O,

6.

63° 36′ N e 14° 30′ O,

7.

63° 10′ N e 17° 00′ O di lì 180° 00′ S.»;

2)

gli allegati IA, IB, IIA, IIB, IIC e III del regolamento (CE) n. 41/2007 sono modificati conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

J. SILVA


(1)   GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

(2)   GU L 70 del 9.3.2004, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 441/2007 della Commissione (GUL L 104 del 21.4.2007, pag. 28).

(3)  Regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 28). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 754/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 26).

(4)  Regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).

(5)   GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

(6)   GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4.

(7)   GU L 56 del 2.3.2005, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1805/2005 (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 12).


ALLEGATO I

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 2015/2006 la parte 2 è modificata come segue.

1)

La voce relativa alla specie granatiere nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie della zona IIIbcd è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Granatiere

Coryphaenoides rupestris

Zona

:

IIIa e acque comunitarie di IIIbcd

Anno

2007

2008

Danimarca

1 002

946

Germania

6

5  (1)

Svezia

52

49

CE

1 060

1 000

 

2)

La voce relativa alla specie pesce specchio atlantico nella zona CIEM VI (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Zona

:

VI (acque comunitarie)

Anno

2007

2008

Spagna

6

4

Francia

33

22

Irlanda

6

4

Regno Unito

6

4

CE

51

34 »

 

3)

La voce relativa alla specie pesce specchio atlantico nella zona CIEM VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Zona

:

IIIa and Community waters of IIIbcd

Anno

2007

2008

Spagna

1

1

Francia

147

98

Irlanda

43

29

Regno Unito

1

1

Altri (2)

1

1

CE

193

130

 

4)

La voce relativa alla specie pesce specchio atlantico nelle acque comunitarie e nelle acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone CIEM I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Zona

:

Acque comunitarie delle zone I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII e XIV

Anno

2007

2008

Spagna

4

3

Francia

23

15

Irlanda

6

4

Portogallo

7

5

Regno Unito

4

3

CE

44

30 »

 


(1)  Contingente da prelevare solo nelle acque CE delle zone CIEM IIIa, IIIb, IIIc e IIId.»

(2)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.»


ALLEGATO II

Gli allegati del regolamento (CE) n. 41/2007 sono modificati come segue.

1)

L’allegato IA è modificato come segue:

a)

La voce relativa alla specie molva nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIIb, IIIc e IIId è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Molva

Molva molva

Zona

:

IIIa; acque CE di IIIb, IIIc e IIId

LIN/03

Belgio

8  (1)

TAC precauzionale
Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Danimarca

62

Germania

8  (1)

Svezia

24

Regno Unito

8  (1)

CE

109

b)

La voce relativa alla specie scampo nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIIb, IIIc e IIId è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona

:

IIIa; acque CE di IIIb, IIIc e IIId

NEP/3A/BCD

Danimarca

3 800

TAC analitico.
Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

11  (2)

Svezia

1 359

CE

5 170

TAC

5 170

c)

La voce relativa alla specie scampo nella zona CIEM VII è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona

:

VII

NEP/07

Spagna

1 509

TAC analitico.
Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

6 116

Irlanda

9 277

Regno Unito

8 251

CE

25 153

TAC

25 153 »

d)

La voce relativa alla specie scampo nelle zone CIEM VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona

:

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

NEP/8ABDE

Spagna

259

TAC analitico.
Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) 847/96.
Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

4 061

CE

4 320

TAC

4 320 »

e)

La voce relativa alle specie rombo chiodato e rombo liscio nelle acque comunitarie delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Rombo chiodato e Rombo liscio

Psetta maxima e Scopthalmus rhombus

Zona

:

acque CE di IIa e IV

T/B/2AC4-C

Belgio

386

TAC precauzionale.
Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Danimarca

825

Germania

211

Francia

99

Paesi Bassi

2 923

Svezia

6

Regno Unito

813

CE

5 263

TAC

5 263 »

f)

La voce relativa alla specie sogliola nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIIb, IIIc e IIId è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Sogliola

Solea solea

Zona

:

IIIa e acque CE di IIIb, IIIc e IIId

SOL/3A/BCD

Danimarca

755

TAC analitico.
Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

44  (3)

Paesi Bassi

73  (3)

Svezia

28

CE

900

TAC

900

g)

La voce relativa alla specie spinarolo/gattuccio nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie e acque internazionali delle zone CIEM I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Spinarolo/gattuccio

Squalus acanthias

Zona

:

IIIa; acque CE e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV

DGS/135X14

CE

2 828  (4)

TAC precauzionale.
Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

2 828

h)

La voce relativa alla specie busbana norvegese nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Busbana norvegese

Trisopterus esmarki

Zona

:

IIIa; acque CE delle zone IIa e IV

NOP/2A3A4

Danimarca

0

TAC analitico.
Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

0  (5)

Paesi Bassi

0  (5)

CE

0

Norvegia

1 000  (6)  (7)

TAC

Non pertinente

2)

L’allegato IB è modificato come segue:

a)

La voce relativa alla specie aringa nelle acque comunitarie e acque internazionali delle zone CIEM I e II è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Aringa

Clupea harengus

Zona

:

acque CE e acque internazionali delle zone I e II

HER/1/2

Belgio

30

TAC analitico.
Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Danimarca

28 550

Germania

5 000

Spagna

94

Francia

1 232

Irlanda

7 391

Paesi Bassi

10 217

Polonia

1 445

Portogallo

94

Finlandia

442

Svezia

10 580

Regno Unito

18 253

CE

83 328

Norvegia

74 995  (8)

Isole Færøer

10 834  (8)

TAC

1 280 000


Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:


 

Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen

(HER/*2AJMN)

Belgio

30  (9)

Danimarca

28 550  (9)

Germania

5 000  (9)

Spagna

94  (9)

Francia

1 232  (9)

Irlanda

7 391  (9)

Paesi Bassi

10 217  (9)

Polonia

1 445  (9)

Portogallo

94  (9)

Finlandia

442  (9)

Svezia

10 580  (9)

Regno Unito

18 253  (9)


 

Acque delle Isole Færøer delle zone II e Vb a nord di 62° N

(HER/*25B-F)

Belgio

3

Danimarca

3 712

Germania

650

Spagna

12

Francia

159

Irlanda

960

Paesi Bassi

1 329

Polonia

187

Portogallo

12

Finlandia

56

Svezia

1 374

Regno Unito

2 374

b)

La voce relativa alla specie capelin nelle acque della Groenlandia delle zone CIEM V e XIV è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Capelin

Mallotus villosus

Zona

:

V e XIV (acque della Groenlandia)

CAP/514GRN

Tutti gli Stati membri

0

 

CE

28 490  (10)  (11)

TAC

Non pertinente

c)

La voce relativa alla specie ippoglosso nero nelle acque della Groenlandia delle zone CIEM V e XIV è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona

:

V e XIV (acque della Groenlandia)

GHL/514GRN

Germania

6 718

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito

353

CE

7 946  (12)

TAC

Non pertinente

d)

La voce seguente relativa alla specie scorfano nelle acque internazionali delle zone CIEM I e II è inserita dopo la voce relativa allo scorfano nelle acque norvegesi delle zone I e II:

«Specie

:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona

:

acque internazionali delle zone CIEM I e II

RED/1/2INT

CE

Non pertinente (13)

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

15 500  (14)

e)

La voce relativa alla specie scorfano nelle acque dell’Islanda della zona CIEM Va è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona

:

Va (acque islandesi)

RED/05A-IS

Belgio

100  (15)  (16)

 

Germania

1 690  (15)  (16)

Francia

50  (15)  (16)

Regno Unito

1 160  (15)  (16)

CE

3 000  (15)  (16)

TAC

Non pertinente

3)

L’allegato IIA è modificato come segue.

a)

Il punto 10.1 è sostituito dal seguente:

«10.1.

La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona e essere fuori dal porto detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4.1, sulla base della cessazione definitiva delle attività di pesca dopo il 1o gennaio 2002. Lo sforzo del 2001, misurato in chilowatt-giorni, delle navi ritirate che hanno utilizzato gli attrezzi in questione nelle zone pertinenti viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto nel 2001 da tutte le navi che utilizzavano detti attrezzi. Il numero aggiuntivo di giorni è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni originariamente assegnati.

Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino. Il presente punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente al punto 5.1 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.»

b)

Il punto 22 è sostituito dal seguente:

«22.   Comunicazioni sullo sforzo di pesca

In deroga all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco (*1), le navi dotate di sistemi di controllo dei pescherecci in conformità degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003 sono escluse dai requisiti di notifica del sistema hail fissati all’articolo 19 quater del regolamento (CE) n. 2847/93.

(*1)   GU L 70 del 9.3.2004, pag. 8.» "

4)

L’allegato IIB è modificato come segue:

a)

Il titolo è sostituito dal seguente:

«SFORZO DI PESCA PER LE NAVI NELL’AMBITO DEI PIANI DI RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK DI NASELLO MERIDIONALE E DI SCAMPO NELLE ZONE CIEM VIIIc E IXa AD ECCEZIONE DEL GOLFO DI CADICE»

b)

Il punto 9.1 è sostituito dal seguente:

«9.1.

La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 3, sulla base della cessazione definitiva delle attività di pesca a decorrere dal 1o gennaio 2004, conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999 o sulla base di altre circostanze debitamente motivate dagli Stati membri. Possono essere prese in considerazione anche le navi per le quali venga dimostrato il ritiro definitivo dalla zona. Lo sforzo del 2003, misurato in chilowatt-giorni, delle navi ritirate che hanno utilizzato gli attrezzi in questione nella zona pertinente viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto nello stesso anno da tutte le navi che utilizzavano detti attrezzi. Il numero aggiuntivo di giorni è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni originariamente assegnati. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino. Il presente punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.1 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.»

c)

Il punto 17 è sostituito dal seguente:

«17.   Comunicazioni sullo sforzo di pesca

Gli articoli 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies e 19 duodecies del regolamento (CEE) n. 2847/93 si applicano alle navi che detengono a bordo i raggruppamenti di attrezzi da pesca specificati al punto 3 e che operano nella zona specificata al punto 1 del presente allegato. Le navi equipaggiate con sistemi di controllo satellitare, conformi alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003, sono escluse dai requisiti di notifica del sistema hail fissati all’articolo 19 quater del regolamento (CE) n. 2847/93.»

5)

L’allegato IIC è modificato come segue:

a)

Il punto 9.1 è sostituito dal seguente:

«9.1.

La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 3, sulla base della cessazione definitiva delle attività di pesca a decorrere dal 1o gennaio 2004, conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999 o sulla base di altre circostanze debitamente motivate dagli Stati membri. Possono essere prese in considerazione anche le navi per le quali venga dimostrato il ritiro definitivo dalla zona. Lo sforzo del 2003, misurato in chilowatt-giorni, delle navi ritirate che hanno utilizzato gli attrezzi in questione nella zona pertinente viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto nello stesso anno da tutte le navi che utilizzavano detti attrezzi. Il numero aggiuntivo di giorni è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni originariamente assegnati. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino. Il presente punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.1 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.»

b)

Il punto 16 è sostituito dal seguente:

«16.   Comunicazioni sullo sforzo di pesca

Gli articoli 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies e 19 duodecies del regolamento (CEE) n. 2847/93 si applicano alle navi che detengono a bordo i raggruppamenti di attrezzi da pesca specificati al punto 3 e che operano nella zona specificata al punto 1 del presente allegato. Le navi equipaggiate con sistemi di controllo satellitare, conformi alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003, sono escluse dai requisiti di notifica del sistema hail fissati all’articolo 19 quater del regolamento (CE) n. 2847/93.»

6)

Al punto 9.4 dell’allegato III, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

le reti da imbrocco con maglie di dimensione pari o superiore a 120 mm e inferiore a 150 mm purché vengano utilizzate in zone con profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 metri, non siano immerse con più di 100 maglie, abbiano un rapporto di armamento non inferiore a 0,5 e siano armate di galleggianti o di dispositivi equivalenti. Ciascuna rete avrà una lunghezza massima di 5 miglia nautiche e la lunghezza totale di tutte le reti calate in qualsiasi momento non potrà essere superiore a 25 km per nave. Il tempo di immersione massimo non potrà superare 24 ore; oppure».


(*1)   GU L 70 del 9.3.2004, pag. 8.» »


(1)  Contingente da prelevare solo nelle acque CE delle zone CIEM IIIa, IIIb, IIIc e IIId.»

(2)  Contingente da prelevare solo nelle acque CE delle zone CIEM IIIa, IIIb, IIIc e IIId.»

(3)  Contingente da prelevare solo nelle acque CE delle zone CIEM IIIa, IIIb, IIIc e IIId.»

(4)  Solo la Danimarca e la Svezia possono pescare nelle acque norvegesi della zona CIEM IIIa.»

(5)  Da pescare solamente nelle zone CIEM IIa, IIIa e IV (acque CE).

(6)  Contingente da prelevare nella zona CIEM VIa a nord di 56° 30′ N.

(7)  Esclusivamente come catture accessorie.»

(8)  Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota del TAC spettante alla Norvegia e alle Isole Færøer (contingente di accesso). Questo contingente può essere pescato nelle acque CE a nord di 62° N.

(9)  Non sono più autorizzate catture quando il totale delle catture di tutti gli Stati membri ha raggiunto 74 995 tonnellate.»

(10)  Di cui 28 490 t assegnate all’Islanda.

(11)  Da pescare entro il 30 aprile 2007.»

(12)  Di cui 800 tonnellate assegnate alla Norvegia e 75 tonnellate assegnate alla Isole Færøer.»

(13)  Le attività di pesca sono limitate alle navi che hanno praticato precedentemente la pesca allo scorfano nella zona di regolamentazione NEAFC.

(14)  Può essere prelevato nel periodo dal 1o settembre al 15 novembre 2007. Il TAC comprende tutte le catture accessorie.»

(15)  Comprese le catture accessorie inevitabili (escluso il merluzzo bianco).

(16)  Da pescare tra luglio e dicembre.»