Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un piano di azione contro il cancro 1995-1999, nell' ambito del programma quadro per la sanità pubblica (COM(94) 0083 - C3-0241/94 - 94/0105 (COD)) (Procedura di codecisione: prima lettura)
Gazzetta ufficiale n. C 068 del 20/03/1995 pag. 0017
A4-0008/95 Proposta di decisione del Parlamento e del Consiglio che adotta un piano di azione contro il cancro 1995-1999, nell'ambito del programma quadro per la sanità pubblica (COM(94)0083 - C3-0241/94 - 94/0105 (COD)) La proposta è approvata con le seguenti modifiche: (Emendamento 1) Considerando primo bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> considerando che il trattato CE, all'articolo 129, paragrafo 1, stabilisce che «le esigenze di protezione della salute costituiscono una componente delle altre politiche della Comunità», in particolare per quanto riguarda la qualità dell'ambiente in generale, la qualità dell'ambiente sul luogo di lavoro e una sana alimentazione; (Emendamento 2) Considerando quarto bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> considerando che la ricerca sul cancro è contemplata anche nel programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico «Biomedicina e salute» (1994- 1998); (Emendamento 3) Sesto considerando >Testo originale> considerando che in base al principio della sussidiarietà le azioni in settori che non rientrano nell'esclusiva competenza della Comunità, come la prevenzione del cancro, possono essere svolte dalla Comunità solo qualora, date le loro dimensioni o i loro effetti, esse possano essere meglio realizzate a livello comunitario; >Testo dopo la votazione del PE> considerando che, in base al principio della sussidiarietà, le azioni come la prevenzione del cancro possono essere svolte dalla Comunità, date le loro dimensioni o i loro effetti a livello comunitario; (Emendamento 4) Considerando sesto bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> considerando che, secondo il principio «prevenire è meglio che guarire», occorre aumentare la quota degli stanziamenti destinati all'informazione del pubblico e all'educazione alla salute; (Emendamento 6) Considerando ottavo bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> considerando che è opportuno sostenere in via prioritaria la lotta contro il cancro dei bambini e che il personale infermieristico deve ricevere un'adeguata formazione specialistica complementare per poter affrontare i problemi psichici dei bambini ammalati di cancro; (Emendamento 7) Nono considerando >Testo originale> considerando che, garantendo una maggiore diffusione delle conoscenze sulle cause del cancro e sulla prevenzione, nonché promuovendo una migliore comparabilità e diffusione delle informazioni su tali argomenti, sviluppando azioni complementari e di educazione sanitaria particolarmente presso gruppi specifici, il piano contribuirà alla realizzazione di tali obiettivi comunitari stabiliti dall'articolo 129 del trattato; >Testo dopo la votazione del PE> considerando che, garantendo una maggiore diffusione delle conoscenze sulle cause del cancro e sulla prevenzione, nonché promuovendo una migliore comparabilità e diffusione delle informazioni su tali argomenti, sviluppando azioni complementari e di educazione sanitaria particolarmente presso gruppi specifici, fra cui soprattutto l'infanzia, il piano contribuirà alla realizzazione di tali obiettivi comunitari stabiliti dall'articolo 129 del trattato; (Emendamento 8) Considerando nono bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> considerando che occorre contrastare la promozione da parte dei mezzi di comunicazione di massa di cibi e altre abitudini alimentari che possono provocare il cancro; (Emendamento 9) Considerando decimo bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> considerando che occorre trovare un modo efficace di valorizzare l'esperienza e l'interesse delle stesse associazioni di ammalati di cancro favorendone l'attiva partecipazione al Comitato consultivo insieme con i rappresentanti delle autorità nazionali e del settore sanitario in senso lato (compresi cioè psicologi, psichiatri, assistenti sociali, personale ospedaliero); (Emendamento 10) Considerando dodicesimo bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> considerando che, perché il piano d'azione possa esplicare tutta la sua efficacia, occorre rispettare i principi di sana gestione finanziaria; (Emendamento n. 42) Considerando quattordicesimo bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> considerando che una politica sistematica di lotta contro il cancro deve includere la prevenzione di ordine primario e secondario, il trattamento specifico dell'infermità e le cure palliative con lo scopo di diminuirne l'incidenza, aumentarne la curabilità e migliorare in ogni caso la qualità della vita; (Emendamento 12) Considerando quattordicesimo ter (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> considerando che per un'efficace valorizzazione delle azioni è indispensabile un censimento statistico completo in base a speciali elenchi di tutti i casi a seconda dell'età (adulti-adolescenti-bambini); (Emendamento 13) Articolo 1 bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> L'obiettivo essenziale è quello di istituire una rete di cooperazione fra la Commissione e i comitati nazionali affinché nella lotta contro il cancro l'azione comunitaria abbia un effetto catalizzatore sull'azione degli Stati membri. (Emendamento 14) Articolo 2, secondo comma (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> Nell'ambito dell'informazione è data priorità all'elaborazione comune di modelli di base per l'informazione del pubblico, l'istruzione sanitaria e la formazione del personale sanitario. E' inoltre istituita una banca dati europea per i registri del cancro e gli studi epidemiologici, in cooperazione con il Centro internazionale di ricerca sul cancro. (Emendamento 15) Articolo 2 bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> E' data la priorità alla prevenzione primaria, per migliorare la conoscenza da parte dei cittadini del Codice europeo contro il cancro e incoraggiare l'adozione di abitudini di vita sane, promuovendo il consumo di frutta e verdura e intensificando le azioni per evitare il «tabagismo involontario». Nel quadro della prevenzione secondaria la diagnosi precoce continuerà a costituire un obiettivo prioritario. (Emendamento 16) Articolo 2 ter (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> Viene posto l'accento sulle azioni attinenti all'informazione, all'educazione e al ruolo dei mezzi di comunicazione di massa, così come alle ricerche e alle azioni in materia di diagnosi precoce,di preservazione del capitale salute nei casi di cancro infantile (educazione dei minori) e di qualità della vita nel corso della cura e nella fase terminale della malattia (dimensione psicosociale). (Emendamento 17) Articolo 2 quater (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> Il Parlamento ricorda di essersi esplicitamente pronunciato per il divieto di ogni forma di pubblicità diretta o indiretta di prodotti del tabacco poiché altrimenti il programma d'azione perderebbe gran parte del suo valore. (Emendamento 18) Articolo 4 >Testo originale> La Commissione provvede alla compatibilità e complementarità fra le azioni comunitarie da realizzare nel quadro del presente piano e gli altri principali programmi e iniziative comunitarie, in particolare con il programma di ricerca sanitaria e biomedica rientrante nell'ambito dei programmi quadro di ricerca comunitari. >Testo dopo la votazione del PE> La Commissione provvede alla compatibilità e complementarità fra le azioni comunitarie da realizzare nel quadro del presente piano e gli altri principali programmi e iniziative comunitarie, in particolare con il programma di ricerca sanitaria e biomedica rientrante nell'ambito dei programmi quadro di ricerca comunitari, dei programmi di prevenzione primaria per l'AIDS, le tossicodipendenze, gli incidenti e l'alcool, nonché dei programmi che assicurano una rete di informazione integrata (telematica per settori di interesse generale). (Emendamento 19) Articolo 5 bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> La Commissione mira a una vera cooperazione fra gruppi di lavoro multinazionali in uno spirito di emulazione e di integrazione. Una volta approvato un progetto concreto, viene data la possibilità ad altri gruppi di lavoro di aderire al progetto stesso. (Emendamento 20) Articolo 5 ter (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> La Commissione, in stretta cooperazione con i comitati nazionali, si adopera per semplificare e accelerare le procedure amministrative di base del Programma e si assicura che tali procedure siano ben conosciute, badando inoltre a un'efficace diffusione e utilizzazione dei risultati della ricerca e delle altre azioni del programma. (Emendamento 21) Articolo 7, paragrafo 1 >Testo originale> 1. La Commissione pubblica ogni anno una relazione sullo stato di avanzamento del piano d'azione e sui potenziali finanziamenti comunitari nei diversi settori d'intervento, tenendo conto delle relazioni che dovranno essere presentate dagli Stati membri. Tale relazione viene trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale ed al Comitato delle Regioni. >Testo dopo la votazione del PE> 1. La Commissione pubblica ogni anno una relazione sullo stato di avanzamento del piano d'azione e sui potenziali finanziamenti comunitari nei diversi settori d'intervento, tenendo conto delle relazioni che dovranno essere presentate dagli Stati membri. La relazione pone soprattutto in evidenza la complementarità fra il piano d'azione e le altre iniziative menzionate all'articolo 4. Essa viene trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni prima del 30 settembre di ogni anno. (Emendamento 22) Allegato, parte I, punto 1 >Testo originale> 1. Appoggio agli scambi di informazioni, di esperienze, alla raccolta e alla diffusione di dati affidabili e comparabili nel settore della registrazione delle malattie cancerogene (incidenza, mortalità e tasso di sopravvivenza). Sviluppo e potenziamento di una rete europea in cooperazione con il Centro nazionale di ricerca sul cancro (CIRC). >Testo dopo la votazione del PE> 1. Appoggio agli scambi di informazioni e di esperienze, alla raccolta e alla diffusione di dati affidabili e comparabili nel settore della registrazione delle malattie cancerogene (prevalenza, incidenza, mortalità e tasso di sopravvivenza). Sviluppo e potenziamento di una rete europea in cooperazione con il Centro nazionale di ricerca sul cancro (CIRC). (Emendamento 23) Allegato, parte I, punto 2 >Testo originale> 2. Appoggio alla realizzazione di studi epidemiologici di interesse europeo e alla diffusione delle loro conclusioni, nel settore dell'identificazione degli agenti cancerogeni (fisici, chimici e biologici), dei rischi derivanti da un'esposizione a essi, dei metodi di prevenzione e di stima dei tassi di sopravvivenza, nonché sulle cause di disparità di tali tassi di sopravvivenza. Appoggio, sulla base di tali conclusioni, all'elaborazione e alla diffusione di raccomandazioni. Proseguimento degli studi sul cancro e l'alimentazione e la salute (rete EPIC), appoggio alla realizzazione di studi epidemiologici basati sulla ricerca del potenziale preventivo alimentare (identificazione di agenti protettori, modifica di fattori alimentari specifici) ed eventualmente di agenti di chemioprevenzione. >Testo dopo la votazione del PE> 2. Appoggio alla realizzazione di studi epidemiologici di interesse europeo e alla diffusione delle loro conclusioni, nel settore dell'identificazione degli agenti cancerogeni (fisici, chimici e biologici), dei rischi derivanti da un'esposizione a essi (tipo di esposizione e categorie di popolazione interessate) e dei metodi di prevenzione, nonché all'introduzione di programmi di stima obiettiva dei tassi di sopravvivenza in funzione di determinati parametri (età, sesso, localizzazione del tumore, stadio evolutivo, caratteristiche istologiche, ecc.). Appoggio, sulla base di tali conclusioni, all'elaborazione e alla diffusione di raccomandazioni. Proseguimento degli studi sul cancro e l'alimentazione e la salute (rete EPIC), appoggio alla realizzazione di studi epidemiologici basati sulla ricerca del potenziale preventivo alimentare (identificazione di agenti protettori, modifica di fattori alimentari specifici) ed eventualmente di agenti di chemioprevenzione. (Emendamento 25) Allegato, parte II, punto 4 >Testo originale> 4. Miglioramento dell'efficacia della comunicazione dei messaggi di prevenzione delle malattie cancerogene e segnatamente delle raccomandazioni del Codice europeo contro il cancro, tramite un appoggio alla realizzazione di azioni specifiche (insegnanti, medici generici, ecc.) e di progetti pilota, di studi, di analisi delle tecniche di promozione della salute, nonché alle valutazioni di azioni in tale settore. >Testo dopo la votazione del PE> 4. Aumento della frequenza e miglioramento dell'efficacia dei messaggi di prevenzione delle malattie cancerogene e segnatamente delle raccomandazioni del Codice europeo contro il cancro, tramite un appoggio alla realizzazione di azioni destinate a categorie specifiche (educatori, oncologi, medici generici, operatori del settore farmaceutico, giornalisti e altri addetti del settore delle comunicazioni) e di progetti pilota, di studi, di analisi delle tecniche di promozione della salute, nonché alle valutazioni di azioni in tale settore. (Emendamento 26) Allegato, parte II, punto 5 >Testo originale> 5. Appoggio a reti di azioni pilota di informazione e di scambi in materia di prevenzione delle malattie cancerogene, tenendo conto delle raccomandazioni del Codice europeo contro il cancro e di quelle di comitati di esperti riuniti a tale scopo per contribuire alla segnalazione e alla diffusione delle migliori prassi da seguire. >Testo dopo la votazione del PE> 5. Appoggio e ampliamento delle reti di azioni pilota di informazione e di scambi in materia di prevenzione delle malattie cancerogene, tenendo conto delle raccomandazioni del Codice europeo contro il cancro e di quelle di comitati di esperti riuniti a tale scopo per contribuire alla segnalazione e alla diffusione delle migliori prassi da seguire. (Emendamento 27) Allegato, parte II, punto 7, secondo comma (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> Avviamento sui mezzi di comunicazione di massa di un'azione pilota sul tema «leader europei contro il tabagismo passivo», nel cui quadro i principali esponenti politici, sociali, delle scienze e delle arti si impegnano a non fumare in pubblico. (Emendamento 46) Allegato, parte II, punto 7, secondo comma (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> Azione del Parlamento europeo volta a dare il buon esempio vietando il fumo nei suoi edifici, a eccezione di un bar in ognuno dei tre complessi di edifici, a Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo, e a eccezione di quegli uffici in cui il fumo è permesso. (Emendamento 28) Allegato, parte II, punto 9 >Testo originale> 9. Contributo alla formulazione e all'attuazione dei programmi integrati di educazione alla salute nei diversi contesti di vita, garantendo un ruolo preponderante alla prevenzione del cancro. Definizione e realizzazione di progetti complementari di prevenzione del cancro per gruppi specifici nei diversi contesti. Valutazione nel quadro di reti pilota comunitarie, assegnando una priorità alla responsabilizzazione degli individui di fronte alla loro stessa salute, alla riduzione del consumo del tabacco, alla promozione di una sana alimentazione e ai rischi derivanti da un'eccessiva esposizione della pelle alle radiazioni UV, con particolare riferimento ai giovani. >Testo dopo la votazione del PE> 9. Contributo alla formulazione e all'attuazione dei programmi integrati di educazione alla salute nei diversi contesti di vita, garantendo un ruolo preponderante alla prevenzione del cancro. Definizione e realizzazione di progetti complementari di prevenzione del cancro per gruppi specifici (urbanisti, ambientalisti, architetti, radiologi) nei diversi contesti. Valutazione nel quadro di reti pilota comunitarie, assegnando una priorità alla responsabilizzazione degli individui di fronte alla loro stessa salute, alla riduzione del consumo del tabacco, alla promozione di una sana alimentazione e alla sensibilizzazione sui rischi derivanti da un'eccessiva esposizione della pelle ai raggi solari, con particolare riferimento ai giovani. >Testo dopo la votazione del PE> Estensione e approfondimento dell'azione intrapresa nel secondo programma di sensibilizzazione nelle scuole per un cambiamento delle prassi alimentari e promozione del consumo di ortofrutticoli; tale azione deve essere estesa a tutta la popolazione con un intervento divulgativo sui mezzi di comunicazione di massa, integrato dal sostegno al consumo di ortofrutticoli su tutto il territorio dell'Unione, quale conseguenza della necessaria interrelazione fra politica agricola, politica di protezione dei consumatori e miglioramento della dieta alimentare. >Testo dopo la votazione del PE> Quale conseguenza della necessaria interrelazione fra politiche di protezione dell'ambiente e politiche di protezione della salute, l'aumento di melanomi maligni dovuti all'esposizione dei raggi solari esige non solo una migliore informazione del pubblico, ma anche un'azione comunitaria più decisa per la protezione della fascia di ozono. (Emendamento 29) Allegato, parte II, punto 12 >Testo originale> 12. Realizzazione di studi e diffusione delle relative conclusioni per migliorare il livello di conoscenza sulla percezione che i bambini e i giovani hanno del cancro, del tabacco, delle abitudini alimentari e dei rischi derivanti dall'esposizione eccessiva della pelle alle radiazioni UV. Analisi psicosociologiche destinate ad aumentare l'efficacia dei programmi di prevenzione presso i bambini e i giovani. >Testo dopo la votazione del PE> 12. Realizzazione di studi e diffusione delle relative conclusioni per migliorare il livello di conoscenza sulla percezione che i bambini e i giovani hanno del cancro, del tabacco, delle abitudini alimentari e dei rischi derivanti dall'esposizione eccessiva della pelle ai raggi solari. Analisi psicosociologiche destinate ad aumentare l'efficacia dei programmi di prevenzione presso i bambini e i giovani. (Emendamento 30) Allegato, parte II, punto 13 >Testo originale> 13. Perseguimento dell'attuazione della raccomandazione della Commissione dell'8 novembre 1989 relativa alla formazione del personale sanitario in materia di cancro; organizzazione e valutazione periodica dell'impatto delle reti di lotta europee sulla formazione iniziale e sulla formazione continua in materia di cancro per le professioni connesse alle attività medica, infermieristica e odontoiatrica. >Testo dopo la votazione del PE> 13. Perseguimento dell'attuazione della raccomandazione della Commissione dell'8 novembre 1989 relativa alla formazione del personale sanitario in materia di cancro; promozione di iniziative volte a introdurre standard di qualità per quanto riguarda l'insegnamento universitario e post- universitario in materia di oncologia in tutti i suoi vari ambiti; organizzazione e valutazione periodica dell'impatto delle reti di lotta europee sulla formazione iniziale e sulla formazione continua in materia di cancro per le professioni connesse alle attività medica, infermieristica e odontoiatrica, in particolare per il personale sanitario assegnato ad ammalati in giovane età. (Emendamento 31) Allegato, parte II, punto 14 >Testo originale> 14. Appoggio alla mobilità degli operatori sanitari (in particolare degli addetti alla formazione), al fine di migliorare le conoscenze teoriche e pratiche in materia di cancro (prevenzione primaria, diagnosi di massa segnatamente per quanto riguarda il cancro del collo dell'utero e del seno, diagnosi precoce e qualità delle cure), fra centri specializzati degli Stati membri che offrono una formazione di alto livello, nel caso in cui tale mobilità non sia garantita da programmi comunitari quali COMETT II ovvero FORCE. >Testo dopo la votazione del PE> 14. Appoggio alla mobilità degli operatori sanitari (in particolare degli addetti alla formazione), al fine di migliorare le conoscenze teoriche e pratiche in materia di cancro (prevenzione primaria, diagnosi precoce, diagnosi di massa, principi terapeutici, norme assistenziali, terapie individuali), fra centri specializzati degli Stati membri che offrono una formazione di alto livello, nel caso in cui tale mobilità non sia garantita da programmi comunitari quali COMETT II ovvero FORCE. (Emendamento 32) Allegato, parte III, punto 18 bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> 18 bis. Miglioramento delle tecniche di diagnosi precoce e sistematica favorendo azioni pilota cui collaborino gruppi interdisciplinari specializzati in settori diversi, come l'immunologia, la genetica, l'anatomia, la citopatologia, la biologia molecolare, ecc., con un rafforzamento della cooperazione biomedica e clinica. Miglioramento della descrizione diagnostica dei tumori, onde procedere a una pianificazione terapeutica più adeguata. (Emendamento 33) Allegato, parte IV, punto 19 >Testo originale> 19. Appoggio alla realizzazione di studi di interesse europeo e diffusione delle loro conclusioni, segnatamente nel quadro di incontri e di scambi di esperienze a livello europeo, al fine di conoscere meglio e di migliorare l'efficacia dei metodi di controllo qualitativi tanto per la diagnosi (esame radiologico e anatomo-citopatologico) che per i trattamenti (radioterapia e chemioterapia), comprese le cure palliative, tenendo conto degli aspetti psicosociali riguardanti segnatamente la qualità di vita dei malati. Diffusione e valutazione delle migliori procedure per garantire la qualità nel quadro di reti di progetti pilota. >Testo dopo la votazione del PE> 19. Promozione di iniziative e appoggio alla realizzazione di studi di interesse europeo e diffusione delle loro conclusioni, segnatamente nel quadro di incontri e di scambi di esperienze a livello europeo, onde individuare carenze e migliorare i metodi di controllo qualitativi tanto in ambito diagnostico (esame radiologico e anatomo-citopatologico) che per i trattamenti (radioterapia e chemioterapia), comprese le cure palliative, sufficientemente precoci e condotte in modo corretto, tenendo conto degli aspetti psicosociali riguardanti segnatamente la qualità di vita degli ammalati. Valutazione e diffusione delle procedure a garanzia della qualità dell'assistenza ritenute più opportune nel quadro di reti di progetti pilota. Appoggio a studi europei concernenti l'introduzione di una terminologia comune per la classificazione e la valutazione delle complicazioni indotte dalle terapie in pazienti affetti da varie forme di cancro. >Testo dopo la votazione del PE> Miglioramento della qualità delle cure nel campo dell'oncologia mediante intensificazione dei controlli sugli impianti di radioterapia e sulla formazione del personale sanitario. Organizzazione di una conferenza europea in cui si definiscano consensualmente dei protocolli sulla chemioterapia antiblastica, che nelle fasi preliminari ha dimostrato la sua efficacia ma che la prassi tende a generalizzare senza grande fondamento e con una perdita consistente in termini di qualità di vita per i pazienti. Introduzione di rigorose prove cliniche in tale contesto. (Emendamento 34) Allegato, parte V, punto 20 >Testo originale> 20. Contributo alla definizione delle priorità per quanto riguarda le esigenze di ricerca nel settore del cancro da svolgere nel quadro di programmi comunitari di ricerca e, segnatamente, nell'ambito del Programma di Ricerca Sanitaria e Biomedica che comprende le attività di ricerca fondamentale e clinica in materia di cancro. Appoggio alla realizzazione di un inventario delle azioni di interesse europeo di ricerca fondamentale e clinica in materia di cancro: aiuto al trasferimento dei risultati delle ricerche fondamentali per le verifiche cliniche; reti di scambio di informazioni sulle verifiche cliniche in corso e aiuto all'avvio di verifiche cliniche multicentriche e multinazionali per accelerare la valutazione dei nuovi metodi di cura. >Testo dopo la votazione del PE> 20. Contributo alla definizione delle priorità per quanto riguarda le esigenze di ricerca nel settore del cancro da svolgere nel quadro di programmi comunitari di ricerca e, segnatamente, nell'ambito del Programma di Ricerca Sanitaria e Biomedica che comprende le attività di ricerca fondamentale e clinica in materia di cancro. Appoggio alla realizzazione di un inventario delle azioni di interesse europeo di ricerca fondamentale e clinica in materia di cancro. Aiuto al trasferimento dei risultati delle ricerche fondamentali alle verifiche cliniche e da queste alla prassi terapeutica standard. Appoggio alla creazione di reti di scambio di informazioni sulle verifiche cliniche in corso e di sistemi di accesso per la partecipazione a tali verifiche. Aiuto all'avvio di verifiche cliniche multicentriche e multinazionali per accelerare la valutazione dei nuovi metodi di cura. (Emendamento 35) Allegato, parte V, punto 20 bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> 20 bis. Per quanto riguarda l'innovazione, potenziamento delle attività di ricerca finalizzate a una vera diagnosi precoce affidabile mediante tecniche diagnostiche di laboratorio, su base immunologica, genetica o di altro tipo, che ovviino alla grave lacuna attualmente rappresentata dall'elevata percentuale di diagnosi tardive in fase terminale. (Emendamenti 36 e 43) Allegato, parte V bis (nuova) >Testo dopo la votazione del PE> V BIS. MODALITÀ DI CONSULTAZIONE, PARTECIPAZIONE E COORDINAMENTO 20 ter. Oltre che dal Comitato consultivo di cui all'articolo 5 della decisione, la Commissione è assistita da un gruppo di esperti composto di rinomate personalità del settore. Il gruppo di esperti, denominato gruppo di esperti oncologici e i cui membri provengono dagli Stati membri, assiste la Commissione per quanto riguarda gli aspetti scientifici, tecnici e psicosociali della prevenzione, della terapia oncologica e delle cure palliative. >Testo dopo la votazione del PE> Ai fini della coerenza, della complementarità, della partecipazione e del coordinamento delle azioni comunitarie attuate nell'ambito del presente piano d'azione, del programma di ricerca sanitaria e biomedica e degli altri programmi e azioni concernenti la salute pubblica così come delle altre politiche comunitarie, la Commissione istituisce un comitato di coordinamento, in seno al quale sono rappresentati i gruppi di esperti dei vari programmi menzionati, i comitati nazionali esistenti per il programma contro il cancro e le organizzazioni non governative operanti nel settore. Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un piano di azione contro il cancro 1995-1999, nell'ambito del programma quadro per la sanità pubblica (COM(94) 0083 - C3-0241/94 - 94/0105 (COD)) (Procedura di codecisione: prima lettura) Il Parlamento europeo, - vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(94) 0083 - 94/0105 (COD) ((GU C 139 del 21.5.1994, pag. 12.)), - visti l'articolo 189 B, paragrafo 2, del trattato CE e l'articolo 129 del trattato CE, in conformità dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C3-0241/94), - visto l'articolo 58 del proprio regolamento, - visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia e della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione (A4-0008/95), 1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi; 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE; 3. invita il Consiglio a includere nella posizione comune che adotterà ai sensi dell'articolo 189 B, paragrafo 2, del trattato CE le modifiche approvate dal Parlamento; 4. ricorda che la Commissione è tenuta a sottoporre al Parlamento qualunque modifica che intenda apportare alla proposta nella versione già modificata dal Parlamento; 5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.