|
15.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 156/7 |
DECISIONE N. 1/2011 DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE-CROAZIA
del 5 maggio 2011
che modifica il protocollo n. 4 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
(2011/340/UE)
IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE-CROAZIA,
visto l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra (1) (l’«accordo»), in particolare l’articolo 39 del protocollo n. 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Gli articoli 3 e 4 del protocollo n. 4 dell’accordo prevedono il cumulo bilaterale dell’origine nell’Unione europea o in Croazia. |
|
(2) |
La Croazia ha chiesto di cumulare l’origine quando i prodotti contengono materiali originari dell’Unione, della Croazia o di qualsiasi paese o territorio che partecipa al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione (2) o quando i prodotti contengono materiali originari della Turchia ai quali si applica la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 relativa all’attuazione della fase finale dell’unione doganale (3) (4). |
|
(3) |
Per permettere all’Unione e alla Croazia di beneficiare della zona di cumulo allargata è necessario modificare di conseguenza le disposizioni del protocollo n. 4, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo n. 4 dell’accordo è così modificato:
|
1) |
all’indice è aggiunto il testo seguente:
|
|
2) |
l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Cumulo nella Comunità 1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari della Comunità i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Croazia, della Comunità o di qualsiasi paese o territorio che partecipa al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea (*1), o utilizzando materiali originari della Turchia a cui si applica la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 (*2), a condizione che questi materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle previste dall’articolo 7, all’interno della Comunità. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti. 2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all’interno della Comunità non vanno oltre le operazioni di cui all’articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario della Comunità soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori di cui al paragrafo 1. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore in materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione nella Comunità. 3. I prodotti originari di uno dei paesi o territori elencati al paragrafo 1 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella Comunità conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi o territori. 4. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:
Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell’avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C). La Comunità fornisce alla Croazia, per il tramite della Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi o territori elencati al paragrafo 1. I prodotti dell’allegato V sono esclusi dal cumulo di cui al presente articolo. (*1) Quale definito nelle conclusioni del Consiglio Affari generali dell’aprile 1997 e nella comunicazione della Commissione del maggio 1999 sul processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dei Balcani occidentali." (*2) La decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 si applica a prodotti diversi dai prodotti agricoli quali definiti nell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia e diversi dai prodotti del carbone e dell’acciaio quali definiti nell’accordo tra la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio.»;" |
|
3) |
l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Cumulo in Croazia 1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 2, sono considerati originari della Croazia i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Comunità, della Croazia o di qualsiasi paese o territorio coinvolto nel processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea (*3) o utilizzando materiali originari della Turchia a cui si applica la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 (*4), a condizione che questi materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle previste dall’articolo 7, all’interno della Croazia. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti. 2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in Croazia non vanno oltre le operazioni di cui all’articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario della Croazia soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori di cui al paragrafo 1. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore in materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione in Croazia. 3. I prodotti originari di uno dei paesi o territori elencati al paragrafo 1 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione in Croazia conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi o territori. 4. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:
Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell’avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C). La Croazia fornisce alla Comunità, per il tramite della Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi, comprese le date di entrata in vigore, e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi o territori elencati al paragrafo 1. I prodotti dell’allegato V sono esclusi dal cumulo di cui al presente articolo. (*3) Quale definito nelle conclusioni del Consiglio Affari generali dell’aprile 1997 e nella comunicazione della Commissione del maggio 1999 sul processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dei Balcani occidentali." (*4) La decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 si applica a prodotti diversi dai prodotti agricoli quali definiti nell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia e diversi dai prodotti del carbone e dell’acciaio quali definiti nell’accordo tra la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio.»;" |
|
4) |
all’articolo 7, paragrafo 1, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
|
|
5) |
all’articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il trattamento preferenziale previsto dall’accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati tra la Comunità e la Croazia direttamente o attraverso i territori degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all’occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato. I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o della Croazia.»; |
|
6) |
all’articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. I prodotti originari spediti per un’esposizione in un paese o territorio diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4 e venduti, dopo l’esposizione, per essere importati nella Comunità o in Croazia beneficiano, all’importazione, delle disposizioni dell’accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:
|
|
7) |
all’articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità, della Croazia o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell’origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunità o in Croazia, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.»; |
|
8) |
all’articolo 17, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità o della Croazia se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Croazia o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.»; |
|
9) |
all’articolo 22, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Croazia o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.»; |
|
10) |
l’articolo 28 è sostituito dal seguente: «Articolo 28 Documenti giustificativi I documenti di cui all’articolo 17, paragrafo 3, e all’articolo 22, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Croazia o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l’altro, in:
|
|
11) |
all’articolo 31, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 27, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall’euro, gli importi espressi nella moneta nazionale degli Stati membri della Comunità, della Croazia o degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.»; |
|
12) |
l’allegato della presente decisione è aggiunto al protocollo n. 4 dell’accordo quale allegato V. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data della sua adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 5 maggio 2011.
Per il consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Croazia
La presidente
C. ASHTON
(1) GU L 26 del 28.1.2005, pag. 3.
(2) Quale definito nelle conclusioni del Consiglio Affari generali del 29 aprile 1997 e nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 26 maggio 1999 sul processo di stabilizzazione e di associazione sul processo di stabilizzazione e di associazione per i paesi dell’Europa sud-orientale — Bosnia-Erzegovina, Croazia, Repubblica federale di Iugoslavia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Albania.
(3) GU L 35 del 13.2.1996, pag. 1.
(4) La decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 relativa all’attuazione della fase finale dell’unione doganale si applica a prodotti diversi dai prodotti agricoli quali definiti nell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (GU 217 del 29.12.1964, pag. 3687/64) e diversi dai prodotti del carbone e dell’acciaio quali definiti nell’accordo tra la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (GU L 227 del 7.9.1996, pag. 3).
ALLEGATO
«ALLEGATO V
PRODOTTI ESCLUSI DAL CUMULO DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 4
|
Codice NC |
Descrizione |
||||||||||||||
|
1704 90 99 |
Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao |
||||||||||||||
|
1806 10 30 1806 10 90 |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
|
||||||||||||||
|
1806 20 95 |
|
||||||||||||||
|
1901 90 99 |
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno del 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove
|
||||||||||||||
|
2101 12 98 |
Altre preparazioni a base di caffè |
||||||||||||||
|
2101 20 98 |
Altre preparazioni a base di tè o di mate |
||||||||||||||
|
2106 90 59 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove
|
||||||||||||||
|
2106 90 98 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove
|
||||||||||||||
|
3302 10 29 |
Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:
|