Bruxelles, 17.11.2021

COM(2021) 706 final

ALLEGATI

della

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010







{SEC(2021) 395 final} - {SEC(2021) 396 final} - {SWD(2021) 325 final} - {SWD(2021) 326 final} - {SWD(2021) 327 final} - {SWD(2021) 328 final} - {SWD(2021) 329 final}


ALLEGATO I

Merci classificate nella nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, citate all'articolo 1 del presente regolamento 1 .

Il regolamento non si applica alle merci prodotte interamente a partire da materiali che hanno concluso il loro ciclo di vita e di cui altrimenti ci si disferebbe in quanto rifiuti ai sensi dell'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE 2 . L'esenzione non si applica ai sottoprodotti dei processi manifatturieri nei quali sono stati usati materiali che non sono rifiuti ai sensi dell'articolo 3, punto 1, della predetta direttiva.

Bovini

ex 0102 Animali vivi della specie bovina

ex 0201 Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

ex 0202 Carni di animali della specie bovina, congelate

ex 0206 10 Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, fresche o refrigerate

ex 0206 22 Fegati commestibili di animali della specie bovina, congelati

ex 0206 29 Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina (escl. lingue e fegati), congelate

ex 4101 Cuoi e pelli greggi di bovini (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate

ex 4104 Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati

ex 4107 Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini, depilati, anche spaccati

Cacao

1801 00 00 Cacao in grani, interi o franti; greggi o tostati

1802 00 00 Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao

1803 Pasta di cacao, anche sgrassata

1804 00 00 Burro, grasso e olio di cacao

1805 00 00 Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

Caffè

0901 Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

Palma da olio

1511 Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1207 10 Noci e mandorle di palmisti

1513 21 Oli greggi di palmisti o di babassù e loro frazioni

1513 29 Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (escl. quelli greggi)

2306 60 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di oli di noci o mandorle di palmisti

Soia

1201 Fave di soia, anche frantumate

1208 10 Farine di fave di soia

1507 Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

2304 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia

Legno

4401 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

4403 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili

4407 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4408 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm

4409 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa

4410 Pannelli di particelle, pannelli detti "oriented strand board" (OSB) e pannelli simili (per esempio: "waferboard"), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

4411 Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

4412 Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato

4413 00 00 Legno detto "addensato", in blocchi, tavole, listelli o profilati

4414 00 Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili

4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno

(escl. materiale da imballaggio usato esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato)

4416 00 00 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio

4418 Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura ("shingles" e "shakes"), di legno

Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con l'eccezione di prodotti a base di bambù e materiali da riciclare (avanzi o rifiuti)

9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 e 9403 90 30 Mobili di legno

9406 10 00 Costruzioni prefabbricate di legno

ALLEGATO II
Dichiarazione di dovuta diligenza

Informazioni da includere nella dichiarazione di dovuta diligenza conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento:

1. nome e indirizzo dell'operatore e, in caso di materie prime e prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, numero di registrazione e identificazione dell'operatore economico (EORI) in conformità all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 952/2013;

2. codice del sistema armonizzato, descrizione (testo libero) e quantità 3 della materia prima interessata o del prodotto interessato che l'operatore intende immettere sul mercato dell'Unione;

3. paese di produzione e singoli appezzamenti di produzione, con precisazione delle coordinate di geolocalizzazione, latitudine e longitudine. Se il prodotto o la materia prima contiene materiali, ingredienti o componenti prodotti in appezzamenti diversi, si indicano anche le coordinate di geolocalizzazione di tutti gli altri appezzamenti;

4. il testo seguente: "Con la presente dichiarazione di dovuta diligenza l'operatore conferma di aver esercitato la dovuta diligenza in applicazione delle disposizioni del regolamento XXXX/XX e di aver riscontrato un rischio nullo o trascurabile. L'operatore conferma che la materia prima/il prodotto è conforme a quanto prescritto dall'articolo 3 del regolamento XXXX/XX.";

5. firma nel formato seguente:

Firmato a nome e per conto di:

Luogo e data di rilascio:

Nome, funzione:                Firma:

(1)    I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e figurante nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.
(2)    Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(3)    La quantità deve essere espressa in chilogrammi di massa netta e, se applicabile, nell'unità supplementare di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio corrispondente al codice del sistema armonizzato indicato. L'unità supplementare è applicabile quando è definita in modo uniforme per tutte le possibili sottovoci del codice del sistema armonizzato indicato nella dichiarazione di dovuta diligenza.