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10.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 292/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1999 DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 2015
recante modifica del regolamento (UE) n. 165/2011 che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di sgombro assegnati alla Spagna per il 2011 e per gli anni successivi a seguito del superamento del contingente nel 2010
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l'articolo 105, paragrafi 1 e 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 165/2011 della Commissione (2), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 978/2014 (3), stabilisce che il contingente di pesca per lo sgombro (Scomber scombrus) nelle zone CIEM VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (in appresso «contingente di pesca per lo sgombro») assegnato alla Spagna per il 2014 sia oggetto di una detrazione di 5 989 tonnellate a seguito del superamento del contingente nel 2010. |
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(2) |
Il regolamento (UE) n. 165/2011 prevede inoltre che, sempre a seguito del superamento del contingente nel 2010, il contingente di pesca per lo sgombro assegnato alla Spagna per il 2015 e, se del caso, per gli anni successivi, sia oggetto di una detrazione di 9 747 tonnellate. |
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(3) |
Il 30 marzo 2015 le autorità spagnole hanno informato la Commissione che il loro contingente di pesca per lo sgombro per il 2014 non era stato completamente utilizzato e le hanno chiesto di tenere conto del quantitativo non utilizzato al fine di ridurre le detrazioni previste dal regolamento (UE) n. 165/2011 per il 2015. |
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(4) |
Allo stesso tempo la Spagna aveva chiesto, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (4), che, entro i limiti indicati nel medesimo regolamento, una parte del contingente di pesca per lo sgombro ad essa assegnato per il 2014 fosse riportata al 2015. |
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(5) |
La quota non utilizzata del contingente di pesca assegnato alla Spagna per lo sgombro nel 2014 ammonta a 5 652,891 tonnellate. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1170 della Commissione (5) è già stato riportato al 2015 un quantitativo di 4 211,038 tonnellate corrispondente alla parte non utilizzata di tale contingente di pesca. Di conseguenza, il quantitativo residuo non utilizzato del 2014 ammonta a 1 441,853. |
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(6) |
La domanda continua a essere compatibile con la logica esposta nel considerando 7 del regolamento (UE) n. 165/2011, che giustifica la ripartizione delle detrazioni su un periodo di cinque anni o più. |
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(7) |
È opportuno utilizzare il quantitativo di 1 441,853 tonnellate al fine di ridistribuire le detrazioni previste dal regolamento (UE) n. 165/2011 modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 978/2014. Tale quantitativo dovrebbe essere aggiunto al quantitativo da detrarre dal contingente di pesca per lo sgombro per il 2014, che dovrebbe quindi passare da 5 989 a 7 430,853 tonnellate e, contemporaneamente, essere sottratto dal quantitativo da detrarre dal contingente di pesca per lo sgombro per il 2015, che dovrebbe quindi passare da 9 747 a 8 305,147 tonnellate. |
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(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 165/2011, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 165/2011 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 165/2011 della Commissione, del 22 febbraio 2011, che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di sgombro assegnati alla Spagna per il 2011 e per gli anni successivi a seguito del superamento del contingente nel 2010 (GU L 48 del 23.2.2011, pag. 11).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 978/2014 della Commissione, del 16 settembre 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 165/2011 che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di sgombro assegnati alla Spagna per il 2011 e per gli anni successivi a seguito del superamento del contingente nel 2010 (GU L 275 del 17.9.2014, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1170 della Commissione, del 16 luglio 2015, che aggiunge ai contingenti di pesca per il 2015 alcuni quantitativi riportati nel 2014 a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 189 del 17.7.2015, pag. 2).
ALLEGATO
«ALLEGATO
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Stock |
Contingente iniziale 2010 (1) |
Contingente 2010 modificato |
Catture 2010 accertate |
Differenza contingente-catture (superamento del contingente) |
Fattore moltiplicatore di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 (superamento * 2) |
Detrazione 2011 |
Detrazione 2012 |
Detrazione 2013 |
Detrazione 2014 |
Detrazione 2015 e, se del caso, negli anni successivi |
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MAC/8C3411 |
27 919 |
24 604 |
44 225 |
– 19 621 (79,7 % del contingente 2010) |
– 39 242 |
7 744 |
5 500 |
10 262 |
7 430,853 |
8 305,147 |
(1) Regolamento (UE) n. 53/2010.»