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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/967 |
21.5.2025 |
DECISIONE (PESC) 2025/967 DEL CONSIGLIO
del 20 maggio 2025
relativa alla partecipazione della Svizzera al progetto PESCO Poligono virtuale federato
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 46, paragrafo 6,
vista la decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, dell’11 dicembre 2017, che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l’elenco degli Stati membri partecipanti (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
vista la decisione (PESC) 2020/1639 del Consiglio, del 5 novembre 2020, che stabilisce le condizioni generali in base alle quali gli Stati terzi possono essere invitati in via eccezionale a partecipare a singoli progetti PESCO (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 4,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 9, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2017/2315 dispone che, qualora gli Stati membri partecipanti che partecipano a un progetto di cooperazione strutturata permanente (PESCO) desiderino invitare uno Stato terzo a parteciparvi, il Consiglio decide, conformemente all’articolo 46, paragrafo 6, del trattato sull’Unione europea (TUE), se tale Stato terzo soddisfi i requisiti definiti dal Consiglio. |
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(2) |
Il 6 marzo 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/340 (3) che fissa l’elenco dei progetti da sviluppare nell’ambito della PESCO. L’articolo 1 di tale decisione dispone che un progetto denominato «Poligono virtuale federato» che conta otto membri del progetto, compresa l’Estonia in qualità di coordinatore del progetto. |
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(3) |
Il 5 novembre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/1639 che stabilisce le condizioni generali in base alle quali gli Stati terzi possono essere invitati in via eccezionale a partecipare a singoli progetti PESCO. L’articolo 2, paragrafo 4, di tale decisione dispone che, sulla base di una notifica da parte del coordinatore o dei coordinatori di un progetto PESCO, e in seguito a un parere del comitato politico e di sicurezza (CPS), il Consiglio decide, a norma dell’articolo 46, paragrafo 6, TUE e dell’articolo 9, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2017/2315, se la partecipazione dello Stato terzo a tale progetto soddisfi le condizioni di cui all’articolo 3 della decisione (PESC) 2020/1639. |
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(4) |
Il 3 ottobre 2024 la Svizzera ha inviato al coordinatore del progetto PESCO Poligono virtuale federato la richiesta di partecipazione a tale progetto, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2020/1639. I membri del progetto hanno quindi valutato, sulla base delle informazioni fornite dalla Svizzera, se quest’ultima soddisfacesse le condizioni generali di cui all’articolo 3 della decisione (PESC) 2020/1639, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, di detta decisione. |
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(5) |
Il 14 febbraio 2025 il coordinatore del progetto PESCO Poligono virtuale federato ha notificato al Consiglio e all’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2020/1639, che i membri di tale progetto PESCO avevano concordato all’unanimità: di voler invitare la Svizzera a partecipare al progetto; la portata, la forma e le pertinenti fasi della partecipazione della Svizzera al progetto; e che la Svizzera soddisfaceva le condizioni generali di cui all’articolo 3 della decisione (PESC) 2020/1639. |
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(6) |
Il 15 aprile 2025 il CPS ha approvato un parere sulla notifica del coordinatore del progetto PESCO Poligono virtuale federato riguardante la richiesta della Svizzera di partecipare a tale progetto («notifica»). In particolare, il CPS ha preso atto della descrizione del progetto PESCO Poligono virtuale federato che figura nella notifica, compresi i suoi obiettivi, la sua organizzazione e il suo processo decisionale nonché i suoi settori di lavoro prioritari. Ha altresì rilevato che, nell’ambito del progetto, non sono condivise informazioni classificate o sensibili dell’UE e che il progetto non è attuato con il sostegno dell’Agenzia europea per la difesa (AED) ai sensi dell’articolo 3, lettera g), della decisione (PESC) 2020/1639. Ha inoltre rilevato che il progetto PESCO Poligono virtuale federato non comprende l’approvvigionamento degli armamenti, la ricerca e lo sviluppo di capacità, oppure l’uso e l’esportazione di armi o di capacità e tecnologie. Ha inoltre rilevato che non coinvolge entità, investimenti o finanziamenti degli Stati membri partecipanti alla PESCO o richieste di finanziamenti dell’Unione per attività del progetto. |
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(7) |
Il CPS ha approvato la portata, la forma e l’ampiezza proposte della partecipazione della Svizzera al progetto PESCO Poligono virtuale federato, quali descritte nella notifica. Ha constatato che la Svizzera aveva dichiarato di sostenere pienamente la portata di tale progetto quale definita nella notifica. |
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(8) |
Nello stesso parere, il CPS ha confermato l’opinione concordata all’unanimità dai membri del progetto secondo cui la Svizzera soddisfa le condizioni generali di cui all’articolo 3 della decisione (PESC) 2020/1639, come segue:
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(9) |
Nel suo parere, il CPS ha raccomandato al Consiglio di adottare una decisione favorevole in merito alla questione se la partecipazione della Svizzera al progetto PESCO Poligono virtuale federato soddisfi le condizioni di cui all’articolo 3 della decisione (PESC) 2020/1639. |
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(10) |
Pertanto, è opportuno che il Consiglio decida che la partecipazione della Svizzera al progetto PESCO Poligono virtuale federato soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 della decisione (PESC) 2020/1639. La Svizzera aderirà a tale progetto dalla data specificata nell’accordo amministrativo che deve essere concluso tra la Svizzera e i membri del progetto, conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, della decisione (PESC) 2020/1639. Il Consiglio eserciterà la sua sorveglianza conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2020/1639 e può adottare altre decisioni conformemente all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, di detta decisione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La partecipazione della Svizzera al progetto PESCO Poligono virtuale federato soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 della decisione (PESC) 2020/1639.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2025
Per il Consiglio
Il presidente
K. KALLAS
(1) GU L 331 del 14.12.2017, pag. 57, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2315/oj.
(2) GU L 371 del 6.11.2020, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1639/oj.
(3) Decisione (PESC) 2018/340 del Consiglio, del 6 marzo 2018, che fissa l’elenco dei progetti da sviluppare nell’ambito della PESCO (GU L 65 dell’8.3.2018, pag. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/340/oj).
(4) Accordo tra la Confederazione svizzera e l’Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate (GU L 181 del 10.7.2008, pag. 58, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2008/568/oj).
(5) Decisione (PESC) 2018/909 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che stabilisce un insieme di regole di governanza per i progetti PESCO (GU L 161 del 26.6.2018, pag. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/909/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/967/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)