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9.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 141/6 |
TRADUZIONE
ACCORDO
sul commercio delle banane tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America
L’UNIONE EUROPEA («l’UE»),
e
GLI STATI UNITI D’AMERICA («gli Stati Uniti»),
RICORDANDO l’intesa sulle banane dell’11 aprile 2001 tra gli Stati Uniti e la Comunità europea (WT/DS27/59);
TENENDO CONTO dell’accordo di Ginevra sul commercio delle banane («GATB»), concluso il 31 maggio 2010 tra l’UE e Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù e Venezuela, di cui si allega una copia;
TENENDO CONTO delle domande e risposte scambiate tra gli Stati Uniti e la Commissione europea il 16 e il 18 marzo 2009 nonché il 10 e il 17 aprile 2009,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
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1. |
All’atto della composizione, ad opera di tutte le parti del GATB, delle controversie aperte e dei reclami di cui al punto 5, prima frase, del GATB («la data di composizione»), viene posta fine tra gli Stati Uniti e l’UE alla controversia Comunità europee — Regime applicabile all'importazione, alla vendita e alla distribuzione delle banane (WT/DS27) («la controversia»). Immediatamente dopo l’ultima notifica all’organo di composizione delle controversie di tutte le soluzioni concordate di cui al punto 5 del GATB, gli Stati Uniti e l’UE comunicano congiuntamente all’organo di composizione delle controversie, a norma dell’articolo 3, paragrafo 6, dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la composizione delle controversie di essere pervenute ad una soluzione concordata grazie alla quale hanno convenuto di porre fine alla controversia (1). |
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2. |
Fatti salvi i diritti e gli obblighi conferiti dall’accordo OMC, compresi quelli derivanti dalla controversia, gli Stati Uniti e l’UE si impegnano ad astenersi da ogni ulteriore azione relativa alla controversia tra la data della sigla del presente accordo e la data di composizione, a condizione che l’UE ottemperi al seguente punto 3, lettere a) e b), e adempia agli obblighi di cui al punto 3 e al punto 4, lettere b) e c), del GATB. |
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3. |
L’UE si impegna inoltre:
Le disposizioni del punto 1 non si applicano se, alla data di composizione, l’UE contravviene ad uno qualunque degli impegni di cui al presente punto. |
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4. |
In conformità delle pertinenti norme dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), l’UE notifica all’OMC, subito dopo la conclusione, qualsiasi accordo bilaterale o regionale di libero scambio da essa concluso, che contenga disposizioni in materia di commercio delle banane. |
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5. |
Gli Stati Uniti e l’UE si impegnano a comunicare e, su richiesta di una delle parti, a consultare tempestivamente l'altra parte in merito a qualunque questione concernente il presente accordo o da esso derivante. |
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6. |
Gli Stati Uniti e l’UE si notificano reciprocamente per iscritto l'espletamento delle procedure interne necessarie all’entrata in vigore del presente accordo. Il presente accordo entra in vigore a) alla data dell’ultima notifica di cui alla frase precedente; o b) alla data di entrata in vigore del GATB (delle due, prevale la data posteriore). Il punto 2 e il punto 3, lettere a) e b), si applicano provvisoriamente a decorrere dalla data della firma del presente accordo. |
Per l'Unione europea
Per gli Stati Uniti d'America
(1) La composizione della controversia in questione non inficia il diritto delle parti di avviare una nuova controversia in applicazione dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la composizione delle controversie.
(2) La presente disposizione non inficia il diritto dell’UE di applicare misure conformi all’articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994.