9.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/3


TRADUZIONE

ACCORDO DI GINEVRA SUL COMMERCIO DELLE BANANE

1.

Il presente accordo è concluso tra l’Unione europea («l’UE») e Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù e Venezuela («i fornitori NPF latino-americani di banane») e ha per oggetto la struttura e il funzionamento del regime commerciale dell’UE per le banane fresche — escluse le banane da cuocere — del codice SA 0803.00.19 («banane») nonché le modalità e le condizioni ad esso applicabili.

2.

Fatte salve le disposizioni dei seguenti punti da 3 a 8, il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti nell’ambito dell’OMC.

3.

L’UE conviene quanto segue:

a)

fatto salvo il disposto della seguente lettera b), l’UE applica alle banane dazi non superiori ai seguenti importi (1):

—

dal 15 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010

148 EUR/t,

—

1o gennaio 2011

143 EUR/t,

—

1o gennaio 2012

136 EUR/t,

—

1o gennaio 2013

132 EUR/t,

—

1o gennaio 2014

127 EUR/t,

—

1o gennaio 2015

122 EUR/t,

—

1o gennaio 2016

117 EUR/t,

—

1o gennaio 2017

114 EUR/t;

b)

se le «modalità di Doha» (2) non saranno state adottate entro il 31 dicembre 2013, le conseguenti riduzioni dei dazi di cui al precedente punto 3, lettera a), saranno rinviate fino all’adozione delle «modalità di Doha». Tali riduzioni non potranno comunque essere rinviate oltre il 31 dicembre 2015. L'aliquota del dazio applicabile durante il periodo di rinvio è pari a 132 EUR/t. Alla scadenza del termine di due anni o immediatamente dopo l’adozione delle «modalità di Doha» – secondo quale dei due eventi si verifichi per primo – si applica un dazio pari a 127 EUR/t. I dazi applicabili per i successivi tre anni, a decorrere dal 1o gennaio di ogni anno, sono limitati rispettivamente a 122 EUR/t, 117 EUR/t e 114 EUR/t;

c)

l’UE mantiene in vigore un regime NPF unicamente tariffario per l’importazione di banane (3).

4.

a)

L’UE rende vincolanti le riduzioni dei dazi di cui al punto 3. A questo scopo, il presente accordo sarà inserito nell’elenco UE dell’OMC mediante certificazione (4), conformemente alla decisione del 26 marzo 1980 sulle procedure di modifica e rettifica degli elenchi delle concessioni tariffarie (L/4962).

b)

All’atto dell’entrata in vigore del presente accordo, l’UE comunica al direttore generale responsabile della certificazione un progetto di elenco sulle banane contenente il testo del presente accordo.

c)

Le parti del presente accordo convengono di non sollevare obiezioni in merito alla certificazione dell'elenco modificato, purché il presente accordo sia correttamente riportato nella comunicazione.

5.

All’atto della certificazione sono composte le controversie aperte WT/DS27, WT/DS361, WT/DS364, WT/DS16, WT/DS105, WT/DS158, WT/L/616, WT/L/625 e tutti i reclami ad oggi presentati da tutti i fornitori NPF latino-americani di banane in forza delle procedure di cui agli articoli XXIV e XXVIII del GATT 1994 con riguardo al regime commerciale dell’UE per le banane (compresi i fascicoli G/SECRET/22 voce 0803.00.19 e G/SECRET/22/Add.1, G/SECRET/20 e G/SECRET/20/Add.1, G/SECRET/26) (5). Entro le due settimane successive alla certificazione, le parti interessate del presente accordo comunicano congiuntamente all’organo di composizione delle controversie (DSB) di essere pervenute ad una soluzione concordata grazie alla quale hanno convenuto di porre fine alle suddette controversie (6).

6.

Fatti salvi i diritti conferiti dall’accordo OMC, compresi quelli derivanti dalle controversie e dai reclami di cui al punto 5, i fornitori NPF latino-americani di banane si impegnano altresì ad astenersi da ogni ulteriore azione relativa alle controversie e ai reclami di cui al punto 5 tra il 15 dicembre 2009 e la data della certificazione, a condizione che l’UE ottemperi alle disposizioni di cui al punto 3 e al punto 4, lettere b) e c).

7.

I fornitori NPF latino-americani di banane convengono che il presente accordo costituisce l’impegno definitivo dell’UE in materia di accesso al mercato per le banane, da includere nei risultati finali dei prossimi negoziati multilaterali sull'accesso al mercato per i prodotti agricoli conclusi con esito positivo nell'ambito dell'OMC (compreso il ciclo di Doha) (7).

8.

a)

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui l’ultima delle parti avrà notificato al direttore generale l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie. Ciascuna parte fornisce alle altre parti una copia della notifica.

b)

Fatto salvo il disposto della lettera a), le parti convengono di applicare provvisoriamente i punti 3, 6 e 7 a decorrere dalla data della firma del presente accordo.

Per il Brasile

Per la Colombia

Per la Costa Rica

Per l’Ecuador

Per il Guatemala

Per l’Honduras

Per il Messico

Per il Nicaragua

Per il Panama

Per il Perù

Per l’Unione europea

Per il Venezuela


(1)  All’atto della firma del presente accordo, l’UE applica con effetto retroattivo il dazio o i dazi di cui al punto 3, lettera a), per il periodo dal 15 dicembre 2009 alla data della firma. Le competenti autorità doganali rimborsano, su richiesta, i dazi pagati eccedenti l’importo fissato nella suddetta disposizione.

(2)  Ai fini del presente accordo, per «modalità di Doha» si intende il raggiungimento di un consenso in seno al Comitato dei negoziati commerciali riguardo alla programmazione dei negoziati sull’accesso ai mercati agricoli e non agricoli.

(3)  Questa disposizione non va interpretata nel senso di autorizzare misure non tariffarie sulle banane che siano incompatibili con gli obblighi dell’UE in virtù degli accordi dell’OMC.

(4)  La data della certificazione è la data in cui il direttore generale certifica che le modifiche dell’elenco UE sono diventate una certificazione ai sensi della decisione del 26 marzo 1980 sulle procedure di modifica e rettifica degli elenchi delle concessioni tariffarie (rif. doc. WT/LET).

(5)  La data di composizione delle controversie è la data della certificazione (rif. doc. WT/LET).

(6)  La composizione delle controversie in questione non inficia il diritto delle parti di avviare una nuova controversia in applicazione dell’Intesa sulla composizione delle controversie, ovvero i futuri diritti in ordine alle procedure di cui agli articoli XXIV e XXVIII del GATT 1994.

(7)  Se la certificazione non sarà stata completata entro la data di conclusione dei prossimi negoziati multilaterali sull'accesso al mercato per i prodotti agricoli nell'ambito dell'OMC (compreso il ciclo di Doha), il presente accordo verrà inserito nell’elenco UE dell’OMC alla data di entrata in vigore dell’elenco stesso, come parte integrante dei risultati di detti negoziati.